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Document 32004R0432

    Regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che adegua per la ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 71 del 10.3.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32014R0165

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/432/oj

    32004R0432

    Regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che adegua per la ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 071 del 10/03/2004 pag. 0003 - 0004


    Regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione

    del 5 marzo 2004

    che adegua per la ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 17,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I B al regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

    (2) Al fine di garantire la sicurezza generale del sistema e l'intraoperabilità tra l'apparecchio di controllo e le carte tachigrafiche, si dovrebbero modificare alcune specifiche tecniche, di cui all'allegato I B al regolamento (CE) n. 3821/85.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato 1 B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

    1) Al capitolo IV, punto 1, numero 172, i termini "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" sono sostituiti dai termini "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ".

    2) Al capitolo IV, punto 5.3.9, numero 227, il testo "scopo della calibratura (primo montaggio, montaggio, controllo periodico)" è sostituito dal testo "scopo della calibratura (attivazione, primo montaggio, montaggio, controllo periodico)".

    3) Nell'appendice 1, punto 2.29, le ultime due righe sono sostituite dal seguente testo:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    4) Nell'appendice 1, al termine del punto 2.67, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

    "Nota: Un elenco aggiornato di codici che identificano i fabbricanti sarà disponibile sul sito Web dell'organismo di certificazione europeo (European Certification Authority)."

    5) Nell'appendice 2, punto 3.6.3, numero TCS_333, quinto trattino, la formula "(scostamento + Le > dimensione EF)" è sostituita da "(scostamento + Lc > dimensione EF)".

    6) Nell'appendice 2, punto 3.6.7, numero TCS_348, terza colonna, il valore "Che" è sostituito da "C2h".

    7) Nell'appendice 7, punto 2.2.2, nella quarta riga dell'ottava colonna i dati "8F,EA" sono sostituiti da "EA,8F".

    8) Nell'appendice 7, punto 2.2.2.2, numero DDP_006, il riferimento "8F,EA" è sostituito da "EA,8F".

    9) Nell'appendice 7, punto 2.2.6.5, numero DDP_033, nella colonna indicante la lunghezza (byte) il valore "(164)" è sostituito da "(167)".

    10) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_075:

    a) nel titolo della tabella 40, il riferimento "recordDataIdentifier value n. F00B" è sostituito da "recordDataIdentifier value n. F90B";

    b) Nella terza colonna della tabella 40 (Limiti operativi) il riferimento "da - 59 a 59 min." è sostituito da "da - 59 a + 59 min.".

    11) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_076, nel titolo della tabella 41 il riferimento "recordDataIdentifier value n. F022" è sostituito da "recordDataIdentifier value n. F922".

    12) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_078, nel titolo della tabella 42 il riferimento "recordDataIdentifier value n. F07E" è sostituito da "recordDataIdentifier value n. F97E".

    13) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.2, dopo il testo "carta di controllo" è aggiunto il testo "e la carta dell'azienda".

    14) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.2.3, il testo "Le seguenti assegnazioni" è sostituito dal testo "Inoltre, le seguenti assegnazioni".

    15) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.3.2, il testo "GENERAL_READ: I dati dell'utente possono essere letti nel TOE da qualsiasi utente, eccetto per i dati di identificazione del titolare della carta che possono essere letti nelle carte di controllo solo da VEHICLE_UNIT." è sostituito dal testo "GENERAL_READ: I dati dell'utente possono essere letti nel TOE da qualsiasi utente, eccetto per i dati di identificazione del titolare della carta, che possono essere letti nelle carte di controllo e nelle carte dell'azienda solo da VEHICLE_UNIT."

    16) Nell'appendice 11, punto 2.2.1, numero CSM_003, il testo "L'esponente pubblico e nel calcolo RSA sarà differente da 2 in tutte le chiavi RSA generate" è sostituito dal testo "L'esponente pubblico e nel calcolo RSA è un numero intero compreso tra 3 e n-1 che soddisfa la seguente equazione: gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1."

    17) Nell'appendice 11, punto 3.3.1, numero CSM_017, nota 5, punto 5.1, seconda tabella, nella seconda colonna la dicitura "codifica BCD" è sostituita da "INTEGER".

    18) Nell'appendice 11, punto 3.3.2, numero CSM_018, dopo il testo "conformemente alla norma ISO/IEC 9796-2," è aggiunto il testo "tranne il relativo allegato A.4".

    19) Nell'appendice 11, punto 4, numero CSM_020, a sinistra del secondo diagramma, nel decimo riquadro, il termine "firma" è sostituito da "firma*".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Loyola De Palacio

    Vicepresidente

    (1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

    (2) GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

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