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Document 32004R0038

Regolamento (CE) n. 38/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

GU L 6 del 10.1.2004, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/38/oj

32004R0038

Regolamento (CE) n. 38/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 38/2004 della Commissione

del 9 gennaio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 20, paragrafo 2 e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'industria del lievito, come quella dell'alcole, utilizza prodotti e sottoprodotti dell'industria dello zucchero che non rientrano nella composizione del prodotto finito, ma che sono necessari alla trasformazione dei prodotti tramite fermentazione.

(2) La recente evoluzione dei mercati, contraddistinta in particolare da un fabbisogno sempre più importante di melasse da parte dell'industria dell'alcole, fa sì che l'industria del lievito abbia a disposizione minori quantità di melasse di barbabietole di alta qualità e che sia sempre più interessata a utilizzare sciroppi di zucchero. L'impiego degli sciroppi di zucchero consente inoltre di ridurre sensibilmente l'incidenza sull'ambiente dovuta all'utilizzo delle melasse da parte dell'industria in questione.

(3) Il regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione(2) stabilisce che le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum non entrano nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(4) Per garantire una situazione equa per l'industria del lievito rispetto all'industria dell'alcole, è opportuno che la summenzionata disposizione si applichi anche alle quantità di sciroppi trasformate in lieviti vivi.

(5) Per evitare abusi o distorsioni del regime delle quote di produzione, è opportuno istituire un sistema di controllo delle imprese a cui vengono attribuite quote di produzione dello zucchero, da un lato, e delle imprese di trasformazione dello zucchero in alcole, rum o lieviti, dall'altro. Occorre in particolare prevedere il riconoscimento delle imprese di trasformazione e la presentazione di dichiarazioni antecedenti le consegne da parte delle imprese cui vengono attribuite quote, onde permettere alle autorità competenti degli Stati membri di verificare le quantità interessate. I controlli e il riconoscimento devono applicarsi anche alle quantità di sciroppi da spalmare e di sciroppi da trasformare in "Rinse appelstroop" che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 314/2002, non rientrano nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per consentire alle autorità competenti di mettere in atto le misure di gestione e di controllo necessarie, è opportuno che le disposizioni indicate siano applicabili solo a partire dal 1o febbraio 2004.

(6) Al fine di controllare l'impiego dei quantitativi di zucchero invertito e di sciroppi e le corrispondenti produzioni di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e "Rinse appelstroop", gli Stati membri devono comunicare le suddette informazioni alla Commissione.

(7) All'articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 314/2002, occorre fare una distinzione tra i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca e i quantitativi di sciroppo di inulina espressi in equivalente zucchero bianco.

(8) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 314/2002 riguardante gli impegni all'esportazione per una campagna di commercializzazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, non è più necessario indicare che la ripartizione dei quantitativi in oggetto deve avvenire in modo uniforme su tutta la campagna. A fini di chiarezza è pertanto opportuno sopprimere tale disposizione.

(9) Il regolamento (CE) n. 314/2002 deve essere modificato di conseguenza.

(10) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

"f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum e le quantità di sciroppi utilizzate per la produzione di lieviti vivi;"

2) Viene inserito il seguente articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

1. Le quantità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) ed h) sono utilizzate da imprese riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri.

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano il riconoscimento, su richiesta, alle imprese di produzione di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e 'Rinse appelstroop'; le imprese in questione si impegnano in particolare a:

a) tenere una contabilità giornaliera delle materie per le quantità di materie prime e di prodotti trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) ed h);

b) presentare, su richiesta delle suddette autorità, tutte le informazioni o i documenti giustificativi necessari per la gestione e il controllo dell'origine e dell'utilizzo delle materie prime di cui alla lettera a);

c) consentire alle autorità in questione di effettuare gli opportuni controlli amministrativi e fisici.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e h), l'impresa alla quale sono state attribuite quote presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato delle dichiarazioni antecedenti le consegne, che precisano, in particolare:

a) la natura e la quantità dei prodotti da consegnare, espressa in peso netto e in equivalente zucchero bianco;

b) le coordinate del trasformatore riconosciuto e la sede di trasformazione dei prodotti consegnati;

c) le date delle consegne presso la sede di trasformazione.

3. Le autorità competenti degli Stati membri fissano, ove opportuno, criteri complementari per il rilascio del riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, oltre che le condizioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, in particolare riguardo alle date di presentazione delle dichiarazioni e alla loro validità. Esse verificano inoltre, in particolare mediante controlli amministrativi e fisici, l'origine e la trasformazione delle quantità interessate.

Sulla base di un'analisi del rischio, nel corso di ogni campagna le autorità competenti effettuano controlli fisici e casuali in loco:

L'analisi del rischio prende in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) i rilievi ottenuti nel corso dei controlli degli anni precedenti;

b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

c) la resa tra la materia prima e il prodotto trasformato.

Tali controlli riguardano almeno il 10 % delle quantità di zucchero invertito e di sciroppi. Qualora venissero rilevate irregolarità, gli Stati membri aumentano il tasso di controllo in funzione della gravità degli elementi riscontrati.

4. Al termine di ciascuna campagna e per ciascuna impresa cui è attribuita una quota e per ciascuna impresa riconosciuta, gli Stati membri fissano le quantità interessate di sciroppo e di zucchero invertito e le produzioni corrispondenti di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e 'Rinse appelstroop'.

5. Se le condizioni per il riconoscimento non vengono rispettate, il riconoscimento in questione è revocato per la campagna in corso e per la campagna successiva. Al termine del periodo di validità della revoca, l'impresa è tenuta a presentare una nuova richiesta di riconoscimento.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 5 settembre di ogni anno relativamente alla campagna precedente:

a) le quantità interessate, espresse in equivalente zucchero bianco, di zucchero invertito e di sciroppi, e le produzioni corrispondenti:

- di alcole, espresse in alcole puro e ripartite in alcool carburante, rum e altri alcoli,

- di lieviti vivi, espresse in lievito pressato,

- di sciroppi da spalmare e di 'Rinse appelstroop';

b) l'esito dei controlli svolti ai sensi del paragrafo 3, con l'indicazione delle azioni intraprese;

c) i casi in cui è stato revocato il riconoscimento a norma del paragrafo 5."

3) All'articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:"Ciascuna impresa cui è attribuita una quota di produzione di isoglucosio o di sciroppo d'inulina comunica, anteriormente al 1o agosto, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca o, rispettivamente, di sciroppo d'inulina espressi in equivalente zucchero bianco, di proprietà e giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine della campagna precedente, ripartiti in:"

4) All'articolo 6, paragrafo 5, primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

"c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

(2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 33).

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