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Document 32003D0199

2003/199/CE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

GU L 76 del 22.3.2003, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/199/oj

32003D0199

2003/199/CE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 22/03/2003 pag. 0021 - 0024


Decisione del Consiglio

del 18 marzo 2003

relativa alla non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

(2003/199/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive utilizzate in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le disposizioni d'attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(3), stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato tempestivamente notifica.

(3) L'aldicarb è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 30 aprile 1996 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione un rapporto sulla valutazione delle informazioni fornite dai notificanti a norma all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5) Ricevuto il rapporto dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante Rhône-Poulenc (attualmente Bayer CropScience), come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(6) Il rapporto sulla valutazione presentato dal Regno Unito è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le informazioni presentate non sono risultate sufficienti a stabilire se, secondo le condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tali da soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico delle piante. Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sulla valutazione dei rischi ecotossicologici, tra l'altro per i piccoli uccelli. Il comitato ha rilevato che la valutazione del rischio di esposizione dei piccoli uccelli ai granuli si basa essenzialmente sull'ipotesi che oltre il 99 % dei granuli sia incorporato nel suolo. Ritenendo che un grado così elevato d'incorporazione, pur essendo teoricamente possibile, sia difficilmente raggiungibile nelle normali condizioni agronomiche, il comitato ha consigliato di procedere ad una nuova valutazione. Riguardo ad altri organismi non bersaglio, il comitato non è in grado di determinare, sulla base dei dati disponibili, se si debba continuare ad utilizzare l'aldicarb in attesa della raccolta, presentazione e valutazione di nuovi dati. La Commissione ha pertanto invitato il notificante a completare il proprio fascicolo entro il 31 dicembre 2001 per un numero limitato di impieghi rappresentativi. Ricevuti i complementi d'informazione richiesti, il riesame è stato concluso il 18 ottobre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito all'aldicarb, a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti l'aldicarb sono nel complesso conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda i possibili effetti di tale sostanza su organismi non bersaglio. Considerato il rischio elevato che presenta l'aldicarb nella sua attuale formulazione granulare, in particolare per i piccoli uccelli, è opportuno adottare la presente decisione. I dati presentati dal notificante per gli impieghi rappresentativi proposti indicano che i granuli rimangono sulla superficie del suolo dopo il trattamento. Non è da escludersi la possibilità di assunzione di una dose letale di granuli da parte di piccoli uccelli. Lo Stato membro relatore, dopo aver valutato un'analisi probabilistica del rischio elaborata dal notificante, ha concluso che non dovrebbero verificarsi effetti sulle popolazioni nazionali, benché sia possibile un limitato impatto a livello locale. Va tenuto presente che i criteri riconosciuti per l'interpretazione di una siffatta analisi probabilistica del rischio non sono ancora codificati e che, visti i rischi possibili, non è opportuno differire ulteriormente una decisione nell'attesa che tali criteri siano definiti. Inoltre, dal riesame è emerso un rischio per i lombrichi, che non può essere ancora completamente chiarito in base alle informazioni provenienti dagli studi sul terreno, per ora insufficienti.

(8) L'aldicarb non dovrebbe pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(9) Occorrerebbe adottare misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(10) Alla luce delle informazioni di cui il Consiglio dispone, in mancanza di una valida soluzione alternativa per taluni usi limitati in alcuni Stati membri, appare necessario l'ulteriore impiego della sostanza attiva al fine di consentire lo sviluppo di soluzioni alternative. Nelle attuali circostanze è pertanto giustificato fissare, a condizioni rigorose volte a ridurre il rischio al minimo (per esempio, mediante programmi di gestione), un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni in essere per gli usi limitati considerati essenziali per i quali non sembra esistere attualmente una valida alternativa per il controllo degli organismi nocivi.

(11) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, dovrebbe essere di breve durata per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(12) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive(4).

(13) In mancanza di parere favorevole da parte del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni proposte secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aldicarb non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb siano revocate entro il 18 settembre 2003;

2) a decorrere dalla data del 18 marzo 2003 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb;

3) per gli usi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro indicato nella colonna A può mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb purché:

a) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi per ridurre ogni eventuale rischio e di garantire la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente; e

c) si accerti che si stanno realmente ricercando prodotti o metodi alternativi a tali impieghi, in particolare mediante piani d'azione.

Lo Stato membro interessato informa la Commissione al più tardi il 31 dicembre 2004 circa l'applicazione del presente articolo e, in particolare, circa le azioni avviate a norma delle lettere a), b) e c) e fornisce annualmente le stime dei quantitativi di aldicarb impiegato per usi essenziali a norma del presente articolo.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e,

a) per gli usi per i quali l'autorizzazione deve essere revocata entro il 18 settembre 2003, deve scadere entro il 18 settembre 2004;

b) per gli usi per i quali l'autorizzazione deve essere revocata entro il 30 giugno 2007, deve scadere entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/5/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 7).

(2) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

(3) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

(4) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, punto 3

>SPAZIO PER TABELLA>

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