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Document 32002R1918

    Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 289 del 26.10.2002, p. 15–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1918/oj

    32002R1918

    Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione, del 25 ottobre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 26/10/2002 pag. 0015 - 0024


    Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione

    del 25 ottobre 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1113/2002(4), ha istituito un certificato di controllo per i prodotti importati e stabilito che tale certificato si applichi a decorrere dal 1o novembre 2002 ai prodotti importati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

    (2) Taluni Stati membri hanno riscontrato alcune difficoltà tecniche nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2001. A fini di trasparenza e per evitare ogni confusione è opportuno chiarire il contenuto del regolamento in questione.

    (3) In particolare, devono essere aggiornati i riferimenti alla procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), e i riferimenti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91. In questo senso devono essere aggiornati i modelli del certificato e dell'estratto del certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1788/2001.

    (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1788/2001.

    (5) Il necessario adattamento ai modelli modificati del certificato e dell'estratto richiede la fissazione di un periodo transitorio durante il quale sarà consentito l'impiego dei precedenti modelli.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è modificato come segue:

    1) all'articolo 4, paragrafo 12, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "Al ricevimento della spedizione, il primo consegnatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento della spedizione è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.";

    2) l'articolo 5 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

    i) il primo comma è sostituito dal testo seguente: "Qualora una spedizione proveniente da un paese terzo sia assegnata a deposito doganale o perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario(7), e formi oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la spedizione deve essere oggetto, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione, delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.";

    ii) il terzo comma è sostituito dal testo seguente: "Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di controllo scorta la spedizione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica la spedizione ai fini dell'immissione in libera pratica.";

    b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i) il quarto comma è sostituito dal testo seguente: "Dopo la suddivisione, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di controllo scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica tale lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.";

    ii) il quinto comma è sostituito dal testo seguente: "Al ricevimento del lotto, il consegnatario compila la casella 15 dell'estratto originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte B, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.";

    c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Le operazioni di preparazione e di suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, delle disposizioni generali di cui all'allegato III di tale regolamento e delle disposizioni specifiche di cui alle parti B e C dello stesso allegato, con particolare riguardo ai punti 3 e 6 della parte C. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91.";

    3) gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento, è consentito il rilascio di certificati di controllo conformi ai modelli di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1788/2001 non ancora modificati dal presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

    (2) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

    (3) GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3.

    (4) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 31.

    (5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (6) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

    (7) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    Modello del certificato di controllo per le importazioni di prodotti biologici nella Comunità europea

    Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

    - il testo,

    - il formato (su un unico foglio),

    - la disposizione e le dimensioni delle caselle.

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    ALLEGATO II

    Modello dell'estratto del certificato di controllo

    Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

    - il testo,

    - il formato,

    - la disposizione e le dimensioni delle caselle.

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