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Document 32002L0060

    Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 192 del 20.7.2002, p. 27–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/60/oj

    32002L0060

    Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0027 - 0046


    Direttiva 2002/60/CE del Consiglio

    del 27 giugno 2002

    recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini(1), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Le misure generali che figurano nella direttiva 92/119/CEE sono volte ad impedire l'ulteriore propagazione di talune malattie animali che presentano un notevole impatto economico e in particolare a controllare i movimenti di animali e prodotti in grado di diffondere il contagio.

    (2) L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l'organismo tecnico di riferimento per la salute degli animali riconosciuto dall'Organizzazione mondiale del commercio. Esso ha redatto un elenco delle malattie epizootiche che presentano un notevole impatto economico (elenco A).

    (3) È necessario e opportuno che la direttiva 92/119/CEE si applichi a tutte le malattie epizootiche incluse nell'elenco A, ad eccezione di quelle per cui disposizioni specifiche sono già state adottate a livello comunitario.

    (4) La malattia di Teschen non è più inclusa nell'elenco A. Occorre pertanto cancellare tale malattia dall'elenco di cui all'allegato I della direttiva 92/119/CEE.

    (5) La peste suina africana è una malattia che presenta un notevole impatto economico, inclusa nell'elenco A e presente in alcune zone ristrette della Comunità. È pertanto opportuno stabilire misure comunitarie di lotta contro detta malattia.

    (6) La peste suina africana dovrebbe essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 92/119/CEE e dovrebbero essere fissate misure specifiche di lotta contro questa malattia ai sensi dell'articolo 15 della direttiva suddetta.

    (7) Dovrebbero essere adottate misure relative al controllo dei movimenti dei suini e dei prodotti derivati provenienti da zone soggette a restrizioni a seguito di un focolaio di peste suina africana. Tali misure devono essere analoghe a quelle stabilite a livello comunitario per la lotta contro altre malattie dei suini quali la malattia vescicolare e la peste suina classica.

    (8) In particolare, la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(2), dovrebbe essere utilizzata come modello per la definizione di misure specifiche di lotta contro la peste suina africana, apportandovi tuttavia le necessarie modifiche tenendo conto, segnatamente, delle differenze tra le due malattie, della mancanza, a tutt'oggi, di vaccini e, in particolare, del periodo d'incubazione della peste suina africana e della possibilità che questa malattia sia trasmessa da vettori.

    (9) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina africana.

    La presente direttiva esclude la malattia di Teschen dal gruppo delle malattie a cui si applicano le misure generali di lotta previste dalla direttiva 92/119/CEE.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a) "suino": qualsiasi animale della famiglia dei suini, compresi i suini selvatici;

    b) "suino selvatico": un suino che non è tenuto o allevato in un'azienda;

    c) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio di uno Stato membro, in cui vengono allevati o tenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si tengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

    d) "manuale di diagnostica": il manuale di diagnostica di cui all'articolo 18, paragrafo 3;

    e) "suino sospetto di infezione da virus della peste suina africana": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformità del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della peste suina africana;

    f) "caso di peste suina africana" o "suino infetto da peste suina africana": ogni suino o carcassa di suino:

    - in ordine al quale o alla quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina africana, o

    - in ordine al quale o alla quale sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente al manuale di diagnostica;

    g) "focolaio di peste suina africana": l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o più casi di peste suina africana;

    h) "focolaio primario": il focolaio ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità(4);

    i) "zona infetta": la zona di uno Stato membro in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformità dell'articolo 15 o 16 a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici;

    j) "caso primario di peste suina africana in suini selvatici": qualsiasi caso di peste suina africana riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza dell'articolo 15 o 16;

    k) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui la peste suina africana può essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo;

    l) "proprietario": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;

    m) "autorità competente": l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 90/425/CEE(5);

    n) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro;

    o) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali ad alto rischio di cui all'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE(6), applicato in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana;

    p) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 93/119/CEE(7);

    q) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 93/119/CEE;

    r) "vettore": la zecca della specie Ornithodorus erraticus.

    Articolo 3

    Notifica della peste suina africana

    1. Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o la presenza di peste suina africana siano obbligatoriamente e immediatamente denunciati all'autorità competente.

    2. Fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notifica di focolai di malattie degli animali, lo Stato membro nel cui territorio è confermata la presenza della peste suina africana:

    a) procede alla notifica della malattia e fornisce informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:

    - i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende,

    - i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto,

    - i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici,

    - i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

    b) trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4.

    Articolo 4

    Misure in caso di sospetto della presenza di peste suina africana in un'azienda

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda si trovino uno o più suini sospetti di infezione da virus della peste suina africana, l'autorità competente applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica.

    In caso di ispezione dell'azienda da parte di un veterinario ufficiale si procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali(8).

    2. Qualora ritenga che non sia possibile escludere la presenza di peste suina africana in un'azienda, l'autorità competente dispone che essa sia sottoposta immediatamente a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:

    a) si proceda al censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento è aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e potranno essere controllati ad ogni visita;

    b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

    c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie e richiedere l'applicazione di adeguate misure ai fini della distruzione di roditori o insetti;

    d) sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

    e) sia vietata l'uscita dall'azienda di carni suine, prodotti derivati, sperma, ovuli o embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente; dall'azienda non escano carni suine, prodotti derivati, sperma, ovuli o embrioni a fini di scambi intracomunitari;

    f) il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione scritta dell'autorità competente;

    g) il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione scritta dell'autorità competente;

    h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina africana; inoltre, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati prima di lasciare l'azienda;

    i) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

    3. Ove la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorità competente:

    a) può applicare le misure previste all'articolo 5, paragrafo 1, nell'azienda di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, l'autorità competente può limitare le suddette misure ai suini sospetti di infezione o contaminazione da virus della peste suina africana e alla parte dell'azienda in cui tali animali erano tenuti, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini dell'azienda; in ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana, un numero sufficiente di campioni è prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale di diagnostica;

    b) può istituire una zona di protezione intorno all'azienda di cui al paragrafo 2; agli allevamenti di suini situati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o in parte, le misure di cui ai paragrafi 1 o 2.

    4. Una volta adottate, le misure di cui al paragrafo 2 sono revocate soltanto quando la presenza di peste suina africana sia stata ufficialmente esclusa.

    Articolo 5

    Misure in caso di conferma della presenza di peste suina africana in un'azienda

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di conferma ufficiale della presenza della peste suina africana in un'azienda, a complemento delle misure enumerate all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente ordini che:

    a) tutti i suini dell'azienda siano abbattuti senza indugio, sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana sia durante il trasporto che all'abbattimento;

    b) un numero sufficiente di campioni sia prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della notifica della malattia;

    c) le carcasse di suini morti o abbattuti siano sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;

    d) le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;

    e) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;

    f) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad esempio gli alimenti per animali, sia sottoposto a trasformazione; ogni articolo monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;

    g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, se necessario disinsettati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

    h) in caso di un focolaio primario della malattia, l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;

    i) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

    2. Qualora un focolaio sia stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco naturale o un'area recintata in cui sono tenuti suini a scopi scientifici o connessi con la protezione delle specie o con la conservazione di razze rare, lo Stato membro di cui trattasi può decidere di derogare al paragrafo 1, lettere a) e e), purché non siano compromessi gli interessi fondamentali della Comunità.

    Tale decisione è notificata senza indugio alla Commissione.

    In tutti i casi, la Commissione procede ad un esame della situazione immediatamente con lo Stato membro interessato e quanto prima possibile in sede di comitato veterinario permanente. Le misure eventualmente necessarie per evitare la diffusione della malattia sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Misure in caso di conferma della presenza di peste suina africana in aziende comprendenti varie unità di produzione

    1. In caso di conferma della presenza di peste suina africana in aziende comprendenti due o più unità di produzione distinte, l'autorità competente, per consentire che sia portato a termine l'ingrasso dei suini, può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le unità di produzione suina sane di un'azienda infetta, purché il veterinario ufficiale confermi che la struttura, le dimensioni di dette unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la diffusione del virus da un'unità di produzione all'altra.

    2. In caso di ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri fissano le relative modalità di applicazione in base alle garanzie sanitarie offerte.

    3. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga ne informano senza indugio la Commissione. In tutti i casi, la Commissione procede ad un esame della situazione immediatamente con lo Stato membro interessato e quanto prima possibile in sede di comitato veterinario permanente. Le misure eventualmente necessarie per evitare la diffusione della malattia sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti

    1. Sono considerate aziende che hanno avuti contatti le aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica eseguita in conformità dell'articolo 8, che la peste suina africana possa essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 o da quest'ultima in altre aziende.

    In tali aziende si applica l'articolo 4 fino a quando la presenza di peste suina africana sia ufficialmente esclusa.

    2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorità competente applica le misure previste all'articolo 5, paragrafo 1, nelle aziende che hanno avuto contatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica.

    Articolo 8

    Indagine epidemiologica

    Gli Stati membri provvedono affinché l'indagine epidemiologica riguardante i casi sospetti o i focolai di peste suina africana sia effettuata utilizzando questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 21.

    L'indagine epidemiologica verte almeno sui seguenti elementi:

    a) periodo durante il quale il virus della peste suina africana può essere stato presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto della malattia;

    b) possibile origine della peste suina africana nell'azienda e identificazione delle altre aziende nelle quali i suini possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;

    c) movimenti di persone, di veicoli, di suini, di carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda;

    d) possibilità che i vettori o i suini selvatici siano la causa della diffusione della malattia.

    Se dai risultati dell'indagine emerge che la peste suina africana può essersi propagata da aziende o verso aziende situate in altri Stati membri, la Commissione e gli Stati membri interessati vengono immediatamente informati.

    Articolo 9

    Creazione di zone di protezione e di sorveglianza

    1. Non appena la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno al focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.

    In tali zone vengono applicate rispettivamente le misure di cui agli articoli 10 e 11.

    2. Nel definire queste zone l'autorità competente tiene conto dei seguenti elementi:

    a) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

    b) la situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali o artificiali;

    c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende;

    d) i flussi di scambi e i movimenti dei suini e la disponibilità di macelli ed impianti per la trasformazione delle carcasse;

    e) le strutture e il personale disponibili per controllare eventuali movimenti di suini all'interno delle zone, in particolare se i suini da abbattere devono essere allontanati dall'azienda d'origine.

    3. Se una zona include parti del territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato collabora per la delimitazione di questa zona.

    4. L'autorità competente prende tutte le misure necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, nonché a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ai sensi degli articoli 10 e 11 e adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.

    Articolo 10

    Misure destinate alla zona di protezione

    1. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate le misure seguenti nella zona di protezione:

    a) un censimento di tutte le aziende è effettuato quanto prima possibile; entro sette giorni dalla creazione della zona di protezione, le aziende sono ispezionate da un veterinario ufficiale, che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE;

    b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, salvo accordo dell'autorità competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f); tale divieto non vale per il transito di suini su strada o ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2, si può inoltre derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;

    c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati (quali carcasse, alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) vengono puliti, disinfettati, se necessario disinsettati e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e nuovamente autorizzati dall'autorità competente ai fini del trasporto;

    d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;

    e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati all'autorità competente, che effettua opportune indagini in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;

    f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante almeno i 40 giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette; allo scadere dei 40 giorni, fatte salve le condizioni previste al paragrafo 3, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

    - in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali,

    - in un impianto di trasformazione o altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale,

    - in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano immediatamente la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente;

    g) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini non possono uscire da aziende situate all'interno della zona di protezione;

    h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.

    2. Se i divieti di cui al paragrafo 1 sono mantenuti oltre il limite di 40 giorni a causa dell'insorgere di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorità competente può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, l'uscita dei suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai fini del loro trasporto diretto:

    a) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

    b) in un impianto di trasformazione o altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

    c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano immediatamente la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente.

    3. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda purché:

    a) un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico dei suini presenti nell'azienda, con particolare riguardo a quelli che devono essere trasportati, conformemente alle procedure previste nel manuale di diagnostica, ed eseguito un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE; l'esame clinico summenzionato comprende in particolare la misurazione della temperatura corporea;

    b) i controlli ed esami di cui alla lettera a) non abbiano evidenziato segni suggestivi di peste suina africana ed abbiano dimostrato che è stata rispettata la direttiva 92/102/CEE;

    c) il trasporto dei suini sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorità competente;

    d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini siano immediatamente puliti e disinfettati dopo il trasporto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

    e) un numero sufficiente di campioni venga prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini destinati alla macellazione o all'abbattimento per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana in tali aziende;

    f) inoltre, se i suini devono essere trasportati in un macello:

    - l'autorità competente responsabile del macello sia stata informata dell'intenzione di inviarvi i suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorità competente che ha effettuato la spedizione,

    - all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini,

    - durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, l'autorità competente prenda in considerazione eventuali sintomi di peste suina africana,

    - le carni fresche ottenute da tali suini siano trasformate o contrassegnate dal bollo speciale di cui all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche(9) e trattate separatamente in conformità con le norme previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni(10); dette operazioni devono essere effettuate in uno stabilimento designato dall'autorità competente; le carni devono essere inviate al suddetto stabilimento alla condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

    4. L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

    a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette;

    b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità con il manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina africana.

    Gli accertamenti di cui alla lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano 45 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette.

    5. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, lettera f), e ai paragrafi 2 e 4 i termini di 40 e 45 giorni ivi previsti possono essere ridotti a 30 giorni, purché gli Stati membri abbiano applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che permettano di escludere la presenza della peste suina africana nell'azienda considerata.

    Articolo 11

    Misure destinate alla zona di sorveglianza

    1. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate le misure seguenti nella zona di sorveglianza:

    a) è effettuato un censimento di tutti gli allevamenti di suini;

    b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, salvo accordo dell'autorità competente; si può tuttavia derogare a queste disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, sempreché non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;

    c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati (quali carcasse, alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) vengono puliti, disinfettati, se necessario disinsettati e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente all'articolo 12; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;

    d) nessuna altra specie di animali domestici può penetrare nell'azienda o uscirne senza l'autorizzazione dell'autorità competente durante i primi sette giorni successivi alla creazione della zona;

    e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati all'autorità competente, che effettua opportune indagini in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;

    f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante almeno i 30 giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette; allo scadere dei 30 giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 3, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

    - in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali,

    - in un impianto di trasformazione o altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale,

    - in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano immediatamente la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente.

    Tuttavia, se i suini devono essere trasportati in un macello, su richiesta di uno Stato membro corredata dalle opportune motivazioni e secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2, possono essere concesse deroghe all'articolo 10, paragrafo 3, lettere e) e f), quarto trattino, in particolare per quanto riguarda la marchiatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione, nonché la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento;

    g) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini non possono uscire da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;

    h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.

    2. Se i divieti di cui al paragrafo 1 sono mantenuti oltre il limite di 40 giorni a causa dell'insorgere di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorità competente può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:

    a) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

    b) in un impianto di trasformazione o altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

    c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano immediatamente la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente.

    3. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

    a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette;

    b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, se del caso, di laboratorio in conformità con il manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina africana.

    Gli accertamenti di cui alla lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano 40 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

    4. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, lettera f) e ai paragrafi 2 e 3, il termine di 30 giorni previsto al paragrafo 1, lettera f) e i termini di 40 giorni previsti ai paragrafi 2 e 3 possono essere ridotti rispettivamente a 21, 30 e 20 giorni, purché gli Stati membri abbiano applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che permettano di escludere la presenza della peste suina africana nell'azienda considerata.

    Articolo 12

    Pulizia, disinfezione e disinfestazione

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a) i disinfettanti e insetticidi da utilizzare e le relative concentrazioni siano ufficialmente approvati dall'autorità competente;

    b) le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione, siano effettuate sotto controllo ufficiale conformemente:

    - alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, e

    - ai principi e alle procedure che figurano nell'allegato II.

    Articolo 13

    Ripopolamento delle aziende suinicole a seguito dell'insorgere di focolai di peste suina africana

    1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

    2. La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e in conformità con una delle procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.

    3. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malattia non è stata associata a vettori si applica la procedura seguente:

    a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, inteso a rilevare la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana o provenienti da aziende non soggette a restrizioni riguardo a tale malattia. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo 45 giorni per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con il manuale di diagnostica; i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha dato esito negativo; se in nessuno dei suini è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana si può procedere al ripopolamento totale dell'azienda;

    b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:

    - tutti i suini arrivino in un arco di tempo di 20 giorni e provengano da aziende non soggette a restrizioni riguardo alla peste suina africana,

    - i suini dell'allevamento ripopolato siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica; il campionamento per l'esame suddetto è effettuato non prima di 45 giorni dall'arrivo degli ultimi suini,

    - i suini possano lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha dato esito negativo.

    4. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malattia è stata associata a vettori, la reintroduzione non può aver luogo per almeno sei anni, a meno che:

    a) operazioni specifiche atte ad eliminare il vettore dai locali e dai luoghi in cui i suini devono essere tenuti o in cui possono entrare in contatto con il vettore siano state effettuate con successo sotto sorveglianza ufficiale; ovvero

    b) se è stato possibile dimostrare che la persistenza del vettore non rappresenta più un rischio significativo di trasmissione della peste suina africana.

    Successivamente si applicano le misure previste al paragrafo 3, lettera a).

    Tuttavia, in aggiunta a queste misure, dopo il ripopolamento totale i suini possono lasciare l'azienda in questione solo dopo che ulteriori esami sierologici per l'individuazione della peste suina africana siano stati effettuati con esito negativo su campioni prelevati dai suini dell'azienda non prima di 60 giorni dopo il ripopolamento totale, conformemente al manuale di diagnostica.

    5. Qualora la comparsa della malattia non sia stata associata a vettori, se sono trascorsi più di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda, l'autorità competente può concedere una deroga al paragrafo 3 tenendo conto della situazione epidemiologica.

    6. La reintroduzione di animali domestici di specie diverse dai suini nelle aziende di cui all'articolo 5 è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente, che terrà conto del rischio di diffusione della malattia o della persistenza dei vettori che tale reintroduzione comporta.

    Articolo 14

    Misure in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana nei macelli o nei mezzi di trasporto

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di sospetto di peste suina africana in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorità competente applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica.

    2. Qualora venga individuato un caso di peste suina africana in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorità competente provvede affinché:

    a) siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi;

    b) le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati siano sottoposti a trasformazione sotto controllo ufficiale;

    c) le operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinsettazione dei fabbricati e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformità dell'articolo 12;

    d) sia effettuata un'indagine epidemiologica in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 8;

    e) l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus;

    f) le misure di cui all'articolo 7 siano applicate nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse infetti e nelle altre aziende che hanno avuto contatti; salvo indicazione contraria dell'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applicano nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infetti;

    g) non siano reintrodotti animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione effettuate conformemente all'articolo 12.

    Articolo 15

    Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici

    1. Non appena è informata del sospetto di infezione di suini selvatici, l'autorità competente dello Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.

    2. Non appena sia confermato un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia l'autorità competente provvede senza indugio:

    a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste l'autorità competente:

    - nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b),

    - nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici,

    - nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione in conformità dell'articolo 16,

    - nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana dalla zona infetta;

    b) a sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta ordinando in particolare che:

    - sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento deve essere aggiornato dal proprietario; i dati del censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione; tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potrà essere effettuato sulla base di una stima,

    - tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda,

    - sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorità competente in funzione della situazione epidemiologica,

    - presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, la disinsettazione,

    - chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana,

    - sia controllata la presenza di peste suina africana in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentino sintomi di tale malattia,

    - sia vietata l'entrata in un'azienda suinicola di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della peste suina africana,

    - dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli o embrioni a fini di scambi intracomunitari;

    c) a disporre che tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta siano sottoposti ad ispezione a cura di un veterinario ufficiale, nonché ad un esame inteso ad accertare la presenza della peste suina africana in conformità con il manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina africana, gli Stati membri applicano le misure previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni(11); le parti non destinate al consumo umano sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;

    d) a fare in modo che l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus.

    3. Qualora in uno Stato membro si riscontri un caso di peste suina africana fra i suini selvatici presenti in una zona situata in prossimità di un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano alla definizione delle misure di lotta contro la malattia.

    Articolo 16

    Programmi di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici

    1. Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro 90 giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, gli Stati membri redigono e presentano alla Commissione il programma delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonché delle misure applicate alle aziende ubicate in tale zona.

    La Commissione esamina il programma per stabilire se esso consente di conseguire l'obiettivo prefisso. Il programma, eventualmente modificato, è approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Il programma può successivamente essere modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione.

    Se tali modifiche riguardano la ridefinizione dell'area infetta, gli Stati membri curano che la Commissione e gli altri Stati membri ne siano immediatamente informati.

    Se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del programma, gli Stati membri presentano alla Commissione il programma modificato affinché sia esaminato ed eventualmente approvato secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2.

    2. Una volta approvate, le misure contemplate nel programma di cui al paragrafo 1 sostituiscono le misure originarie previste all'articolo 15 ad una data stabilita al momento dell'approvazione.

    3. Il programma di cui al paragrafo 1 contiene informazioni concernenti:

    a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'articolo 15 e la distribuzione geografica della malattia;

    b) la definizione della zona infetta compresa nel territorio dello Stato membro interessato; nel definire la zona infetta, l'autorità competente deve tener conto dei seguenti elementi:

    - l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia,

    - la popolazione di suini selvatici della zona,

    - la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolino fortemente gli spostamenti di suini selvatici;

    c) l'organizzazione di stretti rapporti di cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della protezione della fauna selvatica e autorità veterinarie (salute degli animali e sanità pubblica);

    d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;

    e) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di età;

    f) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione della malattia;

    g) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi, basato:

    - sulla trasformazione sotto controllo ufficiale, o

    - sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina africana, gli Stati membri applicano le misure previste all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/45/CEE; le parti non destinate al consumo umano sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;

    h) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:

    - il settore geografico in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso,

    - la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso),

    - la persona che ha trovato o ucciso l'animale,

    - l'età e il sesso dell'animale,

    - se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione,

    - se è stato trovato morto: lo stato della carcassa,

    - i risultati delle prove di laboratorio;

    i) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se del caso, nelle zone limitrofe, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure devono comprendere almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni o ovuli dalla zona infetta considerata a fini di scambi intracomunitari e possono comprendere un divieto temporaneo di produzione di suini e creazione di nuove aziende;

    j) altri criteri da applicare per revocare le misure adottate;

    k) l'autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;

    l) il sistema di informazione istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;

    m) le misure di controllo della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno 12 mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di peste suina africana nei suini selvatici della zona definita infetta; dette misure di controllo sono mantenute per un periodo minimo di successivi 12 mesi e comprendono almeno le disposizioni già attuate in conformità delle lettere e), g) e h).

    4. Ogni sei mesi sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23 una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del programma di eradicazione.

    Modalità più precise riguardanti le informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

    Articolo 17

    Misure destinate ad impedire la diffusione del virus della peste suina africana per mezzo di vettori

    1. Qualora sia possibile o si sospetti la presenza di vettori in un'azienda in cui è stata confermata la peste suina africana, l'autorità competente provvede affinché:

    a) l'azienda infetta e le zone limitrofe siano controllate per individuare la presenza di vettori, mediante ispezione fisica e, se del caso, la collocazione di trappole per la cattura di esemplari conformemente all'allegato III;

    b) laddove la presenza di vettori sia confermata:

    - siano effettuati adeguati esami di laboratorio volti a confermare o ad escludere la presenza del virus della peste suina africana nei vettori,

    - siano stabilite nell'azienda e nella zona limitrofa all'azienda ulteriori misure adeguate di sorveglianza, controllo e lotta;

    c) laddove la presenza di vettori sia confermata ma la lotta contro gli stessi risulti impraticabile, l'azienda non tenga suini e, se del caso, altri animali domestici per almeno sei anni.

    2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative all'attuazione del paragrafo 1 nell'ambito del comitato veterinario permanente.

    3. Ulteriori misure di sorveglianza e di lotta contro i vettori nonché misure per la prevenzione della peste suina africana possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 18

    Procedure diagnostiche e requisiti in materia di biosicurezza

    1. Gli Stati membri provvedono affinché:

    a) le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e le prove di laboratorio diretti ad individuare la presenza di peste suina africana siano effettuati in conformità con il manuale di diagnostica;

    b) il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici in ciascuno Stato membro sia assicurato da un laboratorio nazionale, conformemente all'allegato IV.

    2. Il laboratorio nazionale di cui all'allegato IV assicura il collegamento col laboratorio comunitario di riferimento alle condizioni indicate nell'allegato V. Fatto salvo il disposto della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(12), in particolare l'articolo 28, le competenze e i compiti del laboratorio sono quelli descritti nel suddetto allegato.

    3. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina africana nonché una appropriata diagnosi differenziale rispetto al virus della peste suina classica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, è adottato un manuale di diagnostica della peste suina africana, inteso a definire almeno:

    a) le norme minime di qualità che devono essere osservate dai laboratori di diagnosi della peste suina africana e per il trasporto dei campioni;

    b) i criteri e le procedure da seguire nell'esecuzione di esami clinici o post mortem intesi a confermare o ad escludere la presenza della peste suina africana;

    c) i criteri e le procedure da seguire per il prelievo di campioni da suini vivi o dalle loro carcasse al fine di confermare o escludere la diagnosi di peste suina africana mediante esami di laboratorio, compresi i metodi di campionamento ai fini di indagini sierologiche o virologiche effettuate nel quadro dell'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva;

    d) gli esami di laboratorio da utilizzare per la diagnosi della peste suina africana, compresi i criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio;

    e) le tecniche di laboratorio per la tipizzazione genetica degli isolati del virus della peste suina africana.

    4. Per garantire adeguate condizioni di biosicurezza e tutelare la salute degli animali, il virus della peste suina africana, il genoma e gli antigeni del virus, nonché i vaccini possono essere manipolati o utilizzati a fini di ricerca, diagnosi o fabbricazione esclusivamente in luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

    L'elenco dei luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti è trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 1o gennaio 2004, e viene in seguito mantenuto aggiornato.

    5. Gli allegati IV e V e il manuale di diagnostica possono essere completati o modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 23, paragrafo 2.

    Articolo 19

    Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini contro la peste suina africana

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a) sia vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina africana;

    b) la manipolazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita sul territorio della Comunità di vaccini contro la peste suina africana siano effettuati sotto controllo ufficiale.

    Tuttavia, per tener conto dell'evoluzione delle ricerche scientifiche e tecniche relative allo sviluppo di tali vaccini, la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte adeguate per aggiornare la presente direttiva.

    Articolo 20

    Controlli comunitari

    Ove necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti della Commissione possono effettuare controlli sul posto in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

    Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

    Articolo 21

    Piani di emergenza

    1. Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana, tenendo conto dei fattori locali, come la densità di suini in particolare, che possono influire sulla propagazione della peste suina africana.

    Il piano consente l'accesso alle installazioni, alle attrezzature e a tutti gli altri materiali idonei necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio.

    2. Per la stesura del piano di emergenza si applicano i criteri e i requisiti definiti nell'allegato VI.

    Conformemente alla procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2, tali criteri e requisiti possono essere modificati o completati per tener conto della natura specifica della peste suina africana e dell'evoluzione delle misure di lotta contro la malattia.

    3. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggerisce allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare per garantire che siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.

    I piani, eventualmente modificati, sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

    I piani possono essere successivamente modificati o completati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, per tener conto dell'evolvere della situazione. In ogni caso, ciascuno Stato membro aggiorna il proprio piano ogni cinque anni e lo presenta alla Commissione, per approvazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

    Articolo 22

    Centri di lotta contro l'epizoozia e gruppi di esperti

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di comparsa di peste suina africana, possa essere immediatamente istituito un centro di lotta contro l'epizoozia pienamente operativo.

    2. Il centro nazionale di lotta contro l'epizoozia dirige e controlla l'operato dei centri locali di lotta contro l'epizoozia di cui al paragrafo 3. Esso è segnatamente incaricato di:

    a) definire le necessarie misure di lotta;

    b) garantire una pronta ed efficace attuazione delle summenzionate misure da parte dei centri locali di lotta contro l'epizoozia;

    c) mettere personale ed altre risorse a disposizione dei centri locali di lotta contro l'epizoozia;

    d) fornire informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie nazionali, alle autorità nazionali e alle organizzazioni agricole e commerciali;

    e) mantenere i collegamenti con i laboratori diagnostici;

    f) mantenere i collegamenti con la stampa e altri media;

    g) mantenere i collegamenti con le autorità di polizia per garantire l'attuazione di specifici provvedimenti legali.

    3. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere immediatamente istituiti, in caso di comparsa di peste suina africana, centri locali di lotta contro l'epizoozia pienamente operativi.

    4. Tuttavia talune funzioni del centro nazionale di lotta contro l'epizoozia possono essere trasferite al centro locale di lotta contro l'epizoozia operante al livello amministrativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE(13) o ad un livello più alto, a condizione che non siano compromessi gli obiettivi del centro nazionale di lotta contro l'epizoozia.

    5. Gli Stati membri istituiscono un gruppo permanente di esperti che disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per assistere l'autorità competente nell'assicurare che si possa far fronte a qualsiasi eventualità di comparsa della malattia.

    In caso di comparsa della malattia il gruppo di esperti assiste l'autorità competente almeno per i seguenti aspetti:

    a) l'indagine epidemiologica;

    b) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;

    c) la definizione delle misure di lotta contro la malattia.

    6. Gli Stati membri provvedono affinché i centri nazionali e locali di lotta contro l'epizoozia e il gruppo di esperti dispongano del personale, delle strutture e delle attrezzature, ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari nonché di una linea di comando e di un sistema di gestione chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuazione delle misure di lotta contro la malattia previste nella presente direttiva.

    Le modalità in materia di personale, strutture, attrezzature, linea di comando e gestione dei centri nazionali e locali di lotta contro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei piani di emergenza di cui all'articolo 21.

    7. Ulteriori criteri e requisiti circa funzione e compiti dei centri nazionali e locali di lotta contro l'epizoozia, e del gruppo di esperti possono essere definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

    Articolo 23

    Procedura di regolamentazione ordinaria

    1. La Commissione è assistita da un comitato.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 24

    Procedura di regolamentazione accelerata

    1. La Commissione è assistita da un comitato.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 25

    Modifica dell'allegato I della direttiva 92/119/CEE

    All'allegato I della direttiva 92/119/CEE, i termini "malattia di Teschen" sono sostituiti dai termini "peste suina africana".

    Articolo 26

    Misure di esecuzione

    1. Gli allegati da I a VI sono modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

    2. Le eventuali modalità di applicazione della direttiva possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 o, allorché la situazione epidemiologica lo richiede, conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 27

    Disposizioni transitorie

    In attesa dell'applicazione della presente direttiva, disposizioni provvisorie relative alla lotta contro la peste suina africana possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

    Articolo 28

    Recepimento nel diritto nazionale

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2003.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 29

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 30

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Arias Cañete

    (1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (2) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

    (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (4) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2000/556/CE della Commissione (GU L 235 del 19.9.2000, pag. 27).

    (5) Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

    (6) Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    (7) Direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21).

    (8) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    (9) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    (10) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    (11) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

    (12) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16).

    (13) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22).

    ALLEGATO I

    Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche da trasmettere a cura dello Stato membro qualora sia confermata la presenza di peste suina africana

    1. Entro 24 ore dalla conferma di un focolaio primario, di un caso primario nelle popolazioni di suini selvatici o di un caso rilevato in un macello o in mezzi di trasporto, lo Stato membro interessato è tenuto a notificare le seguenti informazioni mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali istituito in conformità dell'articolo 5 della direttiva 82/894/CEE:

    a) la data di spedizione;

    b) l'ora di spedizione;

    c) il nome dello Stato membro;

    d) il nome della malattia;

    e) il numero di focolai o di casi;

    f) la data in cui si è sospettata la presenza della peste suina africana;

    g) la data della conferma;

    h) i metodi utilizzati per la conferma;

    i) se la presenza della malattia è stata confermata nelle popolazioni di suini selvatici o nei suini presenti in un'azienda, un macello o un mezzo di trasporto;

    j) la localizzazione geografica del sito in cui il focolaio o il caso di peste suina africana è stato confermato;

    k) le misure di lotta applicate.

    2. In caso di comparsa di focolai primari o di casi rilevati nei macelli o nei mezzi di trasporto, oltre ai dati elencati al punto 1 lo Stato membro interessato deve trasmettere le seguenti informazioni:

    a) il numero di suini esposti all'infezione presenti nel focolaio, nel macello o nei mezzi di trasporto;

    b) per ciascuna categoria, il numero di suini morti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto;

    c) per ciascuna categoria, il livello di morbilità e il numero di suini per i quali è stata confermata la peste suina africana;

    d) il numero di suini abbattuti nel focolaio, nel macello o nei mezzi di trasporto;

    e) il numero di carcasse trasformate;

    f) in caso di comparsa di un focolaio, la sua distanza dall'allevamento di suini più vicino;

    g) qualora sia stata confermata la presenza di peste suina africana in un macello o in mezzi di trasporto, l'ubicazione dell'azienda o delle aziende d'origine dei suini o delle carcasse infette.

    3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere trasmesse entro i termini previsti all'articolo 4 della direttiva 82/894/CEE del Consiglio.

    4. Lo Stato membro interessato cura che alle informazioni da fornire riguardo ad eventuali focolai o casi di peste suina africana in un'azienda, in un macello o in mezzi di trasporto conformemente ai punti 1, 2 e 3, faccia seguito quanto prima una relazione scritta destinata alla Commissione e agli altri Stati membri comprendente almeno i seguenti elementi:

    a) la data in cui i suini presenti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbattuti e le relative carcasse trasformate;

    b) i risultati degli esami effettuati su campioni prelevati all'atto dell'abbattimento degli animali;

    c) in caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il numero di suini abbattuti e sottoposti a trasformazione, il numero di suini la cui macellazione è stata rinviata, nonché la durata di questo rinvio;

    d) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia;

    e) informazioni in merito al sistema di controllo istituito per assicurare l'efficace applicazione delle misure di cui agli articoli 10 e 11 relative al controllo dei movimenti degli animali;

    f) in caso di comparsa di un focolaio primario o di un caso di peste suina africana in un macello o in un mezzo di trasporto, il tipo genetico del virus responsabile del focolaio o del caso suddetto;

    g) qualora i suini siano stati abbattuti in aziende che hanno avuto contatti o in aziende in cui si trovano suini sospetti di infezione da virus della peste suina africana, informazioni riguardanti:

    - la data dell'abbattimento e, per ogni categoria, il numero di suini abbattuti in ciascuna azienda,

    - la correlazione epidemiologica esistente tra il focolaio o il caso di peste suina africana e ciascuna azienda che ha avuto contatti o le altre ragioni che hanno portato a sospettare la presenza della peste suina africana in ogni azienda sospetta,

    - i risultati degli esami di laboratorio praticati su campioni prelevati dai suini presenti nelle aziende e all'atto dell'abbattimento dei medesimi.

    Qualora i suini presenti nelle aziende che hanno avuto contatti non siano stati abbattuti, occorre precisare le ragioni di tale decisione.

    ALLEGATO II

    Principi e procedure di pulizia, disinfezione e trattamento con insetticidi

    1. Principi generali e procedure:

    a) le operazioni di pulizia e disinfezione e, se del caso, le misure volte alla distruzione di roditori e insetti con prodotti ufficialmente autorizzati, devono essere effettuate sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

    b) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni devono essere ufficialmente approvati dalla competente autorità al fine di garantire la distruzione del virus della peste suina africana;

    c) l'efficacia dei disinfettanti deve essere verificata regolarmente prima dell'uso, poiché in alcuni prodotti essa diminuisce a seguito di un immagazzinamento prolungato;

    d) la scelta dei disinfettanti, degli insetticidi e delle procedure di disinfezione e di disinfestazione deve essere effettuata tenendo conto della natura dei locali, dei veicoli e degli oggetti da trattare;

    e) le condizioni di utilizzo dei prodotti sgrassanti, dei disinfettanti e degli insetticidi devono essere tali da non alterarne l'efficacia; in particolare, occorre rispettare i parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la temperatura minima e il tempo di contatto;

    f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, valgono i seguenti principi generali:

    - lettiere e materie fecali devono essere abbondantemente aspersi di disinfettante,

    - il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere lavati e puliti mediante un'accurata spazzolatura, avendo cura, ove possibile, di rimuovere o smontare precedentemente gli attrezzi o le apparecchiature, al fine di non ostacolare le operazioni di pulizia e disinfezione,

    - occorre quindi applicare nuovamente il disinfettante rispettando il tempo minimo di contatto prescritto dal fabbricante,

    - l'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia deve essere eliminata in modo da evitare qualsiasi rischio di dispersione del virus e conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

    g) se il lavaggio è effettuato con liquidi applicati a pressione, occorre evitare la ricontaminazione delle parti già pulite;

    h) occorre parimenti prevedere la pulizia, la disinfezione o la distruzione di apparecchiature, impianti, attrezzi o box che potrebbero essere stati contaminati;

    i) una volta effettuate le operazioni di disinfezione occorre evitare qualsiasi ricontaminazione;

    j) le operazioni di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione prescritte nel quadro della presente direttiva devono essere documentate nel registro dell'azienda o del veicolo e, laddove ne sia richiesto il riconoscimento, certificate dal veterinario ufficiale responsabile dei controlli.

    2. Disposizioni speciali in materia di pulizia e disinfezione di aziende infette:

    a) pulizia e disinfezione preliminari:

    - durante le operazioni di abbattimento degli animali devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare o limitare al massimo la dispersione del virus della peste suina africana; tali misure comprendono, tra l'altro, l'installazione di docce e di attrezzature provvisorie di disinfezione, la fornitura di indumenti protettivi, la decontaminazione delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati e l'arresto del sistema di ventilazione,

    - le carcasse degli animali abbattuti vengono asperse di disinfettante,

    - qualora debbano essere allontanate dall'azienda per essere sottoposte a trasformazione, il trasporto deve avvenire in contenitori coperti ed ermetici,

    - non appena le carcasse dei suini sono state rimosse per la trasformazione, le parti dell'azienda in cui i suini erano tenuti e qualsiasi parte di altri fabbricati, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 12,

    - qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione post mortem o nel corso della contaminazione generale dei fabbricati, cortili, utensili, ecc., devono essere accuratamente raccolti e sottoposti a trasformazione con le carcasse,

    - il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;

    b) pulizia e disinfezione finali:

    - il concime e le lettiere utilizzate devono essere rimossi e sottoposti al trattamento di cui al punto 3, lettera a),

    - il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e le superfici devono essere successivamente lavate con acqua,

    - una volta lavate con acqua fredda, le superfici devono essere nuovamente irrorate con un disinfettante,

    - dopo sette giorni, i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, lavati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua.

    3. Disinfezione di lettiere, concime e liquami contaminati:

    a) il concime e le lettiere utilizzati devono essere ammassati per essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per almeno 42 giorni, oppure sono distrutti mediante interramento o incenerimento;

    b) il liquame deve essere immagazzinato per almeno 60 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto, salvo nel caso in cui l'autorità competente autorizzi un periodo di immagazzinamento ridotto per i liquami effettivamente trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, al fine di garantire la distruzione del virus.

    4. Tuttavia, in deroga ai punti 1 e 2, in caso di allevamenti all'aperto, l'autorità competente può stabilire procedure specifiche per la pulizia e la disinfezione, tenendo conto del tipo di azienda e delle condizioni climatiche.

    ALLEGATO III

    Linee direttrici per la ricerca dei vettori

    1. La ricerca dei vettori deve essere effettuata nei locali in cui sono tenuti i suini nonché nelle immediate vicinanze.

    I vettori si trovano generalmente nei vecchi edifici, in luoghi protetti dalla luce del giorno e in presenza di condizioni favorevoli di temperatura e umidità.

    La ricerca darà migliori risultati se effettuata alla fine della primavera, nel corso dell'estate e all'inizio dell'autunno, periodi in cui i vettori sono più attivi.

    2. Devono essere utilizzati due metodi di ricerca:

    a) ricerca dei vettori nella terra, la sabbia o la polvere, estratti per mezzo di una spazzola o altro utensile appropriato dagli spazi fra le pietre (in caso di locali costruiti in pietra) o dagli interstizi o dalle fessure nei muri, sotto le tegole o sul pavimento dei locali. Se necessario la terra e la sabbia saranno setacciate. L'utilizzazione di una lente di ingrandimento può essere utile per la ricerca delle giovani larve;

    b) ricerca dei vettori mediante trappole ad emissione di CO2. Le trappole devono essere disposte per varie ore nei locali in cui sono tenuti i suini, di preferenza durante la notte e in ogni caso in luoghi protetti dalla luce del giorno. Le trappole devono essere costruite in modo che i vettori si avvicinino il più possibile alla fonte di CO2 e non possano più ritornare nel loro rifugio.

    ALLEGATO IV

    Elenco dei laboratori nazionali per la peste suina africana e relative competenze

    1. I laboratori nazionali per la peste suina africana sono i seguenti:

    Belgio

    Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

    Danimarca

    Danùarks veterinære Institut - Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave

    Germania

    Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tubingen, 17498 Riems

    Grecia

    Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi

    Spagna

    Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

    Francia

    AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan

    Irlanda

    Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

    Italia

    Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

    Lussemburgo

    Laboratoire de médecine vétérinaire de l'État, 1020 Luxembourg

    Paesi Bassi

    Central Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P.O. BOX 2004, 8203 AA Lelystad

    Austria

    Bundensanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Rober Koch-Gasse 17, 2340 Mödling

    Portogallo

    Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa

    Finlandia

    Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki

    Forskninganstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

    Svezia

    Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala

    Regno Unito

    Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF

    2. Ai laboratori nazionali per la peste suina africana compete la responsabilità di garantire che in ogni Stato membro gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della peste suina africana e all'identificazione del tipo genetico degli isolati del virus siano praticati in conformità con il manuale di diagnostica. A tal fine essi possono stipulare accordi speciali con il laboratorio comunitario di riferimento o con altri laboratori nazionali.

    3. Il laboratorio nazionale per la peste suina africana provvede in ciascuno Stato membro a coordinare le norme e i metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia presente in tale Stato. A questo scopo:

    a) può fornire reagenti diagnostici ai laboratori che ne fanno richiesta;

    b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati in detto Stato membro;

    c) organizza periodicamente prove comparative;

    d) conserva isolati del virus della peste suina africana provenienti dai casi e focolai confermati nello Stato membro.

    ALLEGATO V

    Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana

    1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è il Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna.

    2. Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana sono i seguenti:

    a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina africana e in particolare:

    - conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi,

    - tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della peste suina africana destinati agli esami sierologici e alla preparazione dell'antisiero,

    - fornitura ai laboratori nazionali di sieri di riferimento, sieri coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare gli esami e i reattivi utilizzati in ciascuno Stato membro,

    - creazione e conservazione di una collezione di virus della peste suina africana,

    - organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario,

    - raccolta e raffronto dei dati e delle informazioni relativi ai metodi diagnostici impiegati e ai risultati degli esami effettuati,

    - caratterizzazione degli isolati del virus con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia della peste suina africana,

    - aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione della peste suina africana,

    - acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste suina africana e altri virus analoghi ai fini di una rapida diagnosi differenziale;

    b) prendere le disposizioni necessarie per la formazione o l'aggiornamento di esperti in diagnosi di laboratorio, allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche;

    c) disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni d'emergenza nell'ambito della Comunità;

    d) svolgere attività di ricerca e coordinare, ogniqualvolta ciò sia possibile, attività di ricerca volte a rendere più efficace la lotta contro la peste suina africana;

    e) stabilire protocolli tecnici relativi alle procedure di verifica dell'efficacia dei disinfettanti contro il virus della peste suina africana.

    3. I laboratori comunitari di riferimento per la peste suina classica e per la peste suina africana organizzano le proprie attività in modo da garantire un adeguato coordinamento dei test comparativi comunitari delle procedure diagnostiche connesse a queste due malattie.

    ALLEGATO VI

    Criteri e requisiti relativi ai piani di emergenza

    Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emergenza soddisfino almeno i criteri e requisiti indicati in appresso:

    a) sono previste disposizioni al fine di istituire le competenze giuridiche necessarie all'attuazione dei piani di emergenza e di consentire la realizzazione di una campagna di eradicazione rapida ed efficace;

    b) sono previste disposizioni volte a garantire l'accesso a fondi di emergenza, a mezzi di bilancio e a risorse finanziarie, al fine di coprire tutti gli aspetti della lotta contro una epizoozia di peste suina africana;

    c) è istituita una catena di comando intesa a garantire la rapidità e l'efficacia del processo decisionale in caso di epizoozia. Se necessario, la catena di comando è posta sotto l'autorità di un organo decisionale centrale incaricato di sovrintendere all'insieme delle strategie di lotta contro l'epizoozia. È membro di quest'organo il capo dei servizi veterinari, che funge da collegamento fra l'organo decisionale centrale e il centro nazionale di lotta contro l'epizoozia di cui all'articolo 22;

    d) si provvede a rendere disponibili risorse idonee a garantire la realizzazione di una campagna rapida ed efficace, anche a livello di personale, attrezzature e infrastrutture di laboratorio;

    e) viene fornito un manuale di istruzioni aggiornato. Esso illustra nei dettagli e in modo esauriente e pratico tutte le procedure, istruzioni e misure di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana;

    f) il personale partecipa regolarmente:

    i) ad azioni di formazione in materia di segni clinici, indagine epidemiologica e lotta contro la peste suina africana;

    ii) ad esercitazioni d'allarme, organizzate almeno due volte l'anno;

    iii) ad azioni di formazione alle tecniche di comunicazione, ai fini dell'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'epizoozia in atto destinate alle autorità, agli imprenditori agricoli e ai veterinari.

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