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Document 32002D0159

    2002/159/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili [notificata con il numero C(2002) 508]

    GU L 53 del 23.2.2002, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/159(1)/oj

    32002D0159

    2002/159/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili [notificata con il numero C(2002) 508]

    Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0030 - 0036


    Decisione della Commissione

    del 18 febbraio 2002

    concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili

    [notificata con il numero C(2002) 508]

    (2002/159/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) È opportuno che gli Stati membri controllino la qualità della benzina e del combustibile diesel commercializzati sul proprio territorio al fine di garantirne la conformità alle specifiche indicate nella direttiva 98/70/CE e che si accertino dell'efficacia delle misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore.

    (2) È opportuno definire un formato comune per la presentazione dei dati relativi alla qualità dei combustibili, conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione stabilisce un formato comune per la presentazione dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili, conformemente all'articolo 8 della direttiva 98/70/CE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri devono presentare i dati alla Commissione rispettando il formato che figura nell'allegato.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2002.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

    ALLEGATO

    CONCERNENTE IL FORMATO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLE SINTESI DEI DATI NAZIONALI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI

    1. INTRODUZIONE

    La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione(2), stabilisce specifiche ecologiche per tutti i tipi di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'Unione europea. Tali specifiche sono riportate negli allegati da I a IV della citata direttiva. L'articolo 8, paragrafo 1, di tale atto prevede che gli Stati membri controllino la conformità alle specifiche di qualità dei combustibili, sulla base delle misure analitiche definite nella direttiva. Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri devono presentare una relazione riassuntiva dei dati di controllo della qualità dei combustibili raccolti nel periodo che va da gennaio a dicembre del precedente anno. La prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2002. Il formato descritto nei paragrafi seguenti è stato elaborato dalla Commissione europea conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE e della presente decisione.

    2. DETTAGLI RELATIVI AL COMPILATORE DELLA RELAZIONE

    L'autorità incaricata di presentare la relazione sulla qualità dei combustibili deve fornire le seguenti informazioni:

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    3. DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI

    Tenore dei combustibili tipo: la direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche per tutti i tipi di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'UE. Le specifiche contenute nella direttiva possono essere considerate come "tenore tipo dei combustibili"; esse comprendono i) benzina regolare senza piombo (RON > 91), ii) benzina senza piombo (RON > 95) e iii) combustibile diesel.

    Tenore dei combustibili nazionali: gli Stati membri possono naturalmente fissare tenori per specifici combustibili definiti a livello nazionale, purché rispettino le specifiche relative ai tenori dei corrispondenti combustibili tipo; i tenori definiti a livello nazionale possono ad esempio riguardare benzina super senza piombo (RON > 98), benzina senza piombo, benzina a tenore zero di piombo, benzina contenente 50 ppm di zolfo, diesel a tenore zero di zolfo, diesel contenente 50 ppm di zolfo, ecc.

    Combustibili a tenore zero o senza zolfo: benzina e combustibile diesel con un contenuto di zolfo inferiore a 10 mg/kg (ppm).

    4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI

    Gli Stati membri devono descrivere il funzionamento dei propri sistemi di controllo della qualità dei combustibili.

    5. VENDITE COMPLESSIVE DI BENZINA E COMBUSTIBILE DIESEL

    Gli Stati membri devono completare la tabella seguente, indicando in dettaglio le quantità di benzine e combustibili diesel di diverso tenore commercializzati nel proprio territorio.

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    6. DISPONIBILITÀ GEOGRAFICA DEI COMBUSTIBILI SENZA ZOLFO

    Gli Stati membri devono indicare in che misura (geograficamente parlando) i combustibili senza zolfo sono commercializzati sul proprio territorio.

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    7. DEFINIZIONE DEL PERIODO ESTIVO PER LA VOLATILITÀ DELLA BENZINA

    La direttiva 98/70/CE prevede che la tensione di vapore debba essere superiore a 6 kPa nel periodo estivo, ovvero fra il 1o maggio ed il 30 settembre. Per gli Stati membri che sono soggetti a "condizioni artiche", il periodo estivo va invece dal 1o giugno al 31 agosto e la tensione di vapore non deve essere superiore a 70 kPa. Gli Stati membri devono perciò indicare quale sia il periodo estivo che meglio si adatta al loro territorio.

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    8. FORMATO DELLA RELAZIONE RELATIVA ALLE BENZINE

    Gli Stati membri devono presentare una relazione riassuntiva dei dati sul controllo della qualità delle benzine (tanto per le benzine tipo che per quelle nazionali) raccolti nel corso di un determinato anno di riferimento (da gennaio a dicembre). Il modello della tabella riassuntiva è fornito nell'appendice I. I metodi di prova sono quelli della norma EN228:2000 (anno 2000 o ultima versione disponibile).

    9. FORMATO DELLA RELAZIONE RELATIVA AI COMBUSTIBILI DIESEL

    Gli Stati membri devono presentare una relazione riassuntiva dei dati sul controllo della qualità dei combustibili diesel (tanto per i combustibili diesel tipo che per quelli nazionali) raccolti nel corso di un determinato anno di riferimento (da gennaio a dicembre). Il modello della tabella riassuntiva è fornito nell'appendice II. I metodi di prova sono quelli della norma EN590:2000 (anno 2000 o ultima versione disponibile).

    10. INVIO DELLE RELAZIONI SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI

    L'invio ufficiale della relazione deve essere fatto al seguente indirizzo: Commissione europea Segretariato generale Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles

    Copia della relazione va inoltre inviata in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica: env-report-98-70@cec.eu.int

    (1) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

    (2) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46.

    Appendice I

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    Appendice II

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