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Document 31999R2703
Council Regulation (EC) No 2703/1999 of 14 December 1999 amending Regulation (EC) No 2596/97 extending the period provided for in Article 149(1) of the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden
Regolamento (CE) n. 2703/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Regolamento (CE) n. 2703/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
GU L 327 del 21.12.1999, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997R2596 | sostituzione | articolo 1.2 | 01/01/2000 | |
Extended validity | 31997R2596 | 31/12/2003 |
Regolamento (CE) n. 2703/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 21/12/1999 pag. 0011 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 2703/1999 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2596/97(3) proroga fino al 31 dicembre 1999 il periodo durante il quale possono essere adottate misure transitorie per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia; non sarà possibile superare tali difficoltà anteriormente al 31 dicembre 1999; (2) occorre pertanto avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione del 1994, di prolungare il periodo in questione; appare adeguato un periodo supplementare di quattro anni; (3) appare inoltre opportuno effettuare una verifica intermedia dei progressi conseguiti dai suddetti Stati membri nell'applicazione del regime comunitario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2596/97, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Tuttavia, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è prorogato fino al 31 dicembre 2003. La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre 2001, le misure adottate per adeguarsi al regime comunitario. Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui progressi conseguiti dagli Stati membri interessati.". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU C 342 del 30.11.1999, pag. 35. (2) Parere espresso il 2.12.99 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12.