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Document 31999L0003

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

GU L 66 del 13.3.1999, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/3/oj

31999L0003

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 13/03/1999 pag. 0024 - 0025


DIRETTIVA 1999/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999 che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 1998 dal Comitato di conciliazione,

considerando che l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (4), (in prosieguo: direttiva quadro) prevede l'adozione di un elenco di prodotti alimentari che, ad esclusione di tutti gli altri, possono essere trattati con radiazioni ionizzanti; che detto elenco è elaborato gradualmente;

considerando che le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti vegetali sono frequentemente contaminati e/o infestati da organismi e loro metaboliti nocivi per la salute pubblica;

considerando che tale contaminazione e/o infestazione non può essere trattata con fumiganti quale l'ossido di etilene a causa della potenziale tossicità dei loro residui;

considerando che l'impiego di radiazioni ionizzanti costituisce un mezzo efficace per sostituire le suddette sostanze;

considerando che detto trattamento è stato accettato dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che detto trattamento è nell'interesse della protezione dalla sanità pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'elenco positivo comunitario che deve essere stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma della direttiva quadro, la presente direttiva stabilisce un primo elenco comunitario degli alimenti e degli ingredienti alimentari (in prosieguo: prodotti alimentari) che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti nonché le dosi massime autorizzate per il raggiungimento dello scopo ricercato.

2. Il trattamento dei prodotti in questione con radiazioni ionizzanti è consentito solo in conformità del disposto della direttiva quadro. In particolare le procedure di controllo sono impiegate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva quadro.

3. I prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti e la dose globale media (massima) cui possono essere sottoposti sono indicati in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire la commercializzazione di prodotti alimentari irradiati in conformità delle disposizioni generali della direttiva quadro e delle disposizioni della presente direttiva a motivo dell'irradiazione cui sono stato sottoposti.

Articolo 3

Gli eventuali emendamenti della presente direttiva sono effettuati in conformità della procedura istituita dall'articolo 100 A del trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri attuano le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva, in modo da consentire la commercializzazione e l'impiego dei prodotti alimentari irradiati conformi alla presente direttiva entro il 20 settembre 2000.

Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) GU C 336 del 30. 12. 1988, pag. 7 e GU C 303 del 2. 12. 1989, pag. 15.

(2) GU C 194 del 31. 7. 1989, pag. 14.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1989 (GU C 291 del 20. 11. 1989, pag. 58), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 1997 (GU C 389 del 22. 12. 1997, pag. 47) e decisione del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998, pag. 133). Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999. Decisione del Parlamento europeo del 28 gennaio 1999.

(4) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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