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Document 31999D0531

1999/531/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1999 recante modifica della decisione 97/427/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia [notificata con il numero C(1999) 2064] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 203 del 3.8.1999, p. 77–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/531/oj

31999D0531

1999/531/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1999 recante modifica della decisione 97/427/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia [notificata con il numero C(1999) 2064] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0077 - 0077


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

recante modifica della decisione 97/427/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia

[notificata con il numero C(1999) 2064]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/531/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 1 della decisione 97/427/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia(3), l'"Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)" del "Department of Primary Industries and Energy" è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE;

(2) considerando che, a seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione australiana, l'autorità competente in materia di certificati sanitari per i prodotti della pesca (AQIS) è passata dalle dipendenze del "Department of Primary Industries and Energy" a quelle del "Department of Agriculture, Fisheries and Forestry" e che questa nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore; che è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 97/427/CE;

(3) considerando che è opportuno armonizzare il titolo della decisione 97/427/CE con gli articoli della presente decisione, in particolar modo per precisare che questa stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati originari dell'Australia;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/427/CE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: "Decisione della Commissione del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia."

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

L''Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)' del 'Department of Agriculture, Fisheries and Forestry' è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE."

3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Australia e destinati all'alimentazione umana devono essere originari delle zone di produzione autorizzate che figurano in allegato."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 38.

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