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Document 31998R2846

Regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

GU L 358 del 31.12.1998, p. 5–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2846/oj

31998R2846

Regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0005 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2846/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che c'è stata un'evoluzione nelle pratiche di pesca e nel trasporto e nella commercializzazione dei prodotti della pesca; che è quindi necessario adattare le misure di controllo applicabili; che è opportuno a tal fine modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), per porre rimedio ad alcune sue lacune specifiche;

considerando che ai fini del controllo è un obbligo fondamentale dei capitani dei pescherecci registrare le specie presenti a bordo; che tale obbligo deve essere semplificato; che va tenuto conto della specificità delle operazioni di pesca nel Mediterraneo; che occorre pertanto modificare l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e abrogare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (5);

considerando che per le operazioni di pesca nel Mediterraneo è opportuno estendere di un anno le deroghe esistenti alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, affinché coincidano con l'entrata in vigore dei requisiti modificati concernenti il giornale di bordo;

considerando che in virtù del presente regolamento gli Stati membri possono adottare misure più rigorose, comprese quelle relative al controllo degli sbarchi; che gli Stati membri a tale scopo possono designare dei porti per gli sbarchi;

considerando che occorre rafforzare i controlli dopo lo sbarco; che le informazioni sui prodotti della pesca di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio dovrebbero essere disponibili dallo sbarco fino all'ultima fase della commercializzazione di detti prodotti; che a tal fine dovranno essere compilate note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico in cui figurino le informazioni necessarie ai fini del controllo;

considerando che in alcuni tipi di pesca le operazioni di trasbordo e in generale le operazioni implicanti l'azione congiunta di più pescherecci nelle acque comunitarie hanno presentato gravi difficoltà di controllo; che dette operazioni dovranno quindi essere soggette ad un'autorizzazione preliminare degli Stati membri nonché a determinate condizioni legate al rispetto delle procedure di controllo che verranno stabilite;

considerando che l'applicazione delle nuove disposizioni sui trasbordi e altre operazioni di pesca congiunta di più pescherecci devono essere posticipate fino all'entrata in vigore delle modalità di applicazione;

considerando che occorre garantire alla Commissione, su sua richiesta specifica, un accesso remoto alle informazioni contenute nei pertinenti files delle basi di dati alimentate dagli Stati membri per consentirle di adempiere efficacemente ai compiti di controllo ad essa affidati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93;

considerando che, in base ai principi del diritto comunitario, ogni decisione presa in conformità della procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93 deve attenersi alla normativa comunitaria vigente, in particolare a quanto previsto in materia di riservatezza, segreto professionale e protezione dei dati dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6);

considerando che i mezzi di controllo di ciascuno Stato membro comprendono interventi in mare durante e dopo gli sbarchi, tenendo conto nel contempo delle specificità di ciascuno Stato membro, della relativa importanza del rischio di vari tipi di frode e per quanto riguarda il controllo dopo gli sbarchi, delle disposizioni sul controllo effettuato prima e durante lo sbarco;

considerando che le misure di controllo, di ispezione e di sorveglianza applicabili in forza del regolamento (CEE) n. 2847/93 ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che esercitano attività di pesca nella zona di pesca comunitaria devono essere estese; che è opportuno in particolare che i pescherecci che superano una determinata lunghezza e che operano in tale zona siano soggetti a un controllo continuo via satellite, non appena il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) (Vessel Monitoring System (VMS)) si applicherà a tutti i pescherecci comunitari; che occorre altresì rafforzare le attività di ispezione e di sorveglianza degli sbarchi effettuati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo e che, tenuto conto dei provvedimenti adottati da alcune organizzazioni regionali della pesca per rafforzare l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse nelle zone di alto mare, dette attività debbono riguardare in particolare le catture effettuate in tali zone;

considerando che per permettere alla Commissione di svolgere efficacemente le sue funzioni, debbono essere previste procedure di osservazione che consentano agli ispettori incaricati dalla Commissione di verificare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93; che a tale scopo gli ispettori comunitari dovrebbero aver accesso a tutti i luoghi e documentazioni pertinenti conformemente alle norme del diritto nazionale e devono essere accompagnati da ispettori nazionali;

considerando che per rafforzare e facilitare la cooperazione tra tutte le autorità che nella Comunità partecipano al controllo, all'ispezione e alla sorveglianza delle attività della filiera pesca, da un lato occorre disporre di un quadro generale di assistenza reciproca e di scambio delle informazioni tra dette autorità interessate e dall'altro istituire programmi di controllo specifici; che è opportuno prevedere l'adozione di programmi specifici di controllo per i casi di gravi e impreviste perturbazioni;

considerando che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:

1) Il titolo I è sostituito dal seguente:

«TITOLO I

Controllo, ispezione e sorveglianza».

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa vigente, ciascuno Stato membro controlla, ispeziona e sorveglia, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o giurisdizione, tutte le attività della filiera pesca e in particolare l'esercizio della pesca, le attività di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il migliore controllo possibile nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la loro sovranità o giurisdizione tenendo conto della loro situazione particolare.

2. Ciascuno Stato membro provvede a che le attività dei propri pescherecci in acque situate al di fuori della zona di pesca comunitaria siano soggette ad un appropriato controllo e, qualora esistano obblighi comunitari al riguardo, a ispezione e sorveglianza per garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in tali acque.»

3) All'articolo 3, paragrafo 2, l'ultima frase è soppressa.

4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, sono adottate, se necessario, modalità di applicazione del presente titolo, fatte salve le competenze nazionali, in particolare per quanto concerne:

a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, delle navi, degli aeromobili e degli altri mezzi di ispezione che possono essere utilizzati da uno Stato membro;

b) la procedura d'ispezione e di sorveglianza delle attività della filiera pesca;

c) la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi da pesca;

d) la certificazione delle caratteristiche dei pescherecci relative all'esercizio di attività di pesca.»

5) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo nelle aree diverse dal Mediterraneo. Per le operazioni di pesca nel mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato conformemente al presente articolo e conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo.»

6) All'articolo 6, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36, compresi:

- in alcuni casi specifici, un criterio geografico diverso dal rettangolo statistico del CIEM, e

- la registrazione delle catture effettuate con reti a maglie piccole e conservate a bordo senza essere state sottoposte a cernita

- l'elenco di cui al paragrafo 2.»

7) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il capitano di un peschereccio comunitario che intende utilizzare i luoghi di sbarco di uno Stato membro diverso da quello di bandiera si conforma alle prescrizioni dell'eventuale sistema di porti designati istituito da tale Stato membro in conformità dell'articolo 38 o, se tale Stato membro non applica un siffatto sistema, deve comunicare alle autorità competenti di detto Stato membro, con almeno quattro ore di anticipo:

- il luogo/i luoghi di sbarco e l'ora d'arrivo prevista;

- i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare»;8) All'articolo 9:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. All'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei quantitativi sbarcati in uno Stato membro, presentano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio la prima immissione in commercio ha luogo una nota di vendita. Della presentazione delle note di vendita in cui si trovano elencati tutti i dati richiesti al presente articolo sono responsabili i suddetti centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri.

2. Qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro sia effettuata con modalità diverse da quelle previste al paragrafo 1, i prodotti sbarcati non possono essere asportati finché non sia stato presentato alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati degli Stati membri uno dei seguenti documenti:

- una nota di vendita, qualora i prodotti siano stati venduti o messi in vendita nel luogo di sbarco,

- una copia di uno dei documenti di cui all'articolo 13, qualora i prodotti siano messi in vendita in un luogo diverso da quello di sbarco, accompagnata da una nota di vendita compilata all'atto della vendita effettiva,

- una dichiarazione di assunzione in carico, qualora i prodotti non siano messi in vendita o siano destinati ad una messa in vendita ulteriore.

L'acquirente è responsabile della presentazione della nota di vendita e in cui si trovano elencati tutti i dati richiesti al presente articolo.

Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico è responsabile della presentazione di tale dichiarazione e in cui si trovano elencati tutti i dati richiesti al presente articolo.»

b) Al paragrafo 3, sono aggiunti come primo, terzo e ultimo trattino i trattini seguenti:

«- per tutte le specie, nome pertinente e relativa area geografica d'origine;

- se del caso, pertinente dimensione minima del pesce;

- se del caso, il riferimento al contratto di vendita.»

c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le note di vendita sono presentate alle autorità competenti responsabili per il controllo della prima immissione in commercio secondo modalità che consentano di includere i seguenti dati:

- identificazione esterna e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti di cui trattasi;

- nome dell'armatore o del capitano;

- porto e data di sbarco;

- se del caso, riferimento ad uno dei documenti di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 4, lettera b).»

d) Sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis. Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o ad un documento equivalente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (1), lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché i dati relativi al prezzo al netto dell'imposta per le forniture di beni all'acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura.

4 ter. La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 2, compilata dal proprietario dei prodotti della pesca sbarcati, o dal suo mandatario, deve contenere almeno i dati seguenti:

- per tutte le specie, nome pertinente e relativa area geografica d'origine,

- per tutte le specie, peso ripartito per tipo di presentazione dei prodotti,

- se del caso, pertinente dimensione minima del pesce,

- identificazione del peschereccio che ha sbarcato i prodotti,

- identificazione del capitano,

- porto e data di sbarco,

- luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati,

- se del caso, riferimento a uno dei documenti di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 4, lettera b).

4 quater. Qualora i prodotti della pesca sbarcati siano destinati ad una messa in vendita ulteriore e l'immissione in commercio di detti prodotti abbia formato oggetto di un prezzo contrattuale o di una tariffa forfettaria fissata per un periodo determinato, lo Stato membro procede alle verifiche pertinenti, al fine di controllare la veridicità dei dati indicati rispettivamente nella dichiarazione di assunzione in carico e nella nota di vendita di cui al paragrafo 2.

(1) Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).»

e) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le note di vendita, le dichiarazioni di assunzione in carico e una copia dei documenti di trasporto sono presentati, entro 48 ore dalla prima immissione in commercio o dallo sbarco, alle autorità competenti o agli altri organismi autorizzati dagli Stati membri, conformemente a quanto disposto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono effettuate le operazioni. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all'articolo 36, deroghe a tale termine in situazioni specifiche.

In caso di trasporto dei prodotti in uno Stato membro diverso da quello dello sbarco, il vettore trasmette entro 48 ore dallo sbarco una copia del documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avvenga la prima immissione in commercio. Lo Stato membro della prima immissione in commercio può chiedere più ampie informazioni al riguardo allo Stato membro dello sbarco.»

f) Al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:

«Qualora la prima immissione in commercio di prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo della prima immissione in commercio provvede affinché una copia della nota di vendita sia presentata appena possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco di tali prodotti.»

g) Al paragrafo 7, primo comma, sono aggiunti i seguenti termini:

«o per quantitativi sbarcati di prodotti della pesca non superiori a 50 kg di peso vivo equivalente per specie.».

9) L'articolo 10 è soppresso.

10) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Le operazioni di trasbordo e le operazioni di pesca implicanti l'azione congiunta di due o più pescherecci avente luogo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro nonché le operazioni di trasbordo aventi luogo nei porti di uno Stato membro possono essere autorizzate da tale Stato membro. I capitani dei pescherecci in questione ottemperano alle condizioni stabilite conformemente al disposto del paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

- la definizione dei luoghi autorizzati,

- le procedure d'ispezione e di sorveglianza,

- le modalità e le condizioni di registrazione e di comunicazione dell'operazione di trasbordo e dei quantitativi trasbordati.

La presente disposizione non si applica ad attività con reti da traino in coppia effettuate da pescherecci comunitari.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottate tenendo conto delle osservazioni degli Stati membri interessati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.»

11) L'articolo 13 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutto il pescato sbarcato o importato nella Comunità, non trasformato o trasformato a bordo, per il quale non sia stata presentata una nota di vendita né una dichiarazione di assunzione in carico ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, trasportato in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione, è accompagnato da un documento compilato dal vettore fino alla prima vendita. Il vettore è responsabile della presentazione di tale documento di trasporto in cui si trovano elencati tutti i dati richiesti al presente articolo.»

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Detto documento:

a) indica, per quanto riguarda la partita, il nome della nave di provenienza e l'identificazione esterna della nave. In caso di importazione con mezzo diverso della nave, il documento indica il luogo di importazione della partita;

b) specifica il luogo di destinazione della/delle partita/partite e l'identificazione del veicolo di trasporto;

c) indica i quantitativi di pesce (in chilogrammi di peso trasformato) per ogni specie trasportata, il nome del destinatario, il luogo e la data del carico nonché, per tutte le specie, il nome pertinente, la relativa area geografica d'origine e, se del caso, la pertinente dimensione minima del pesce.»

c) È inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Qualora i prodotti della pesca dichiarati venduti conformemente al disposto dell'articolo 9 siano trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione, il vettore deve essere in grado di provare in qualsiasi momento in base a un documento che la vendita ha avuto effettivamente luogo.»

d) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ciascuno Stato membro procede nel suo territorio a controlli per campionamento per verificare l'adempimento degli obblighi imposti dal presente articolo. L'intensità di tali controlli può tener conto dell'intensità dei controlli effettuati nelle fasi precedenti.»

e) È aggiunto il paragrafo seguente:

«7 bis. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.»

12) All'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.»

13) L'articolo 19 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che i dati di cui al paragrafo 1 siano registrati nella base dei dati quanto prima possibile.

Le informazioni relative alle risorse regolate in forza dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 (1), annotate nel giornale di bordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita nonché nella dichiarazione di assunzione in carico sono registrate nella base di dati di cui al paragrafo 2 entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui dette informazioni pervengono alle autorità competenti. Se il tasso di sfruttamento di un contingente è superiore all'85 %, tale termine sarà ridotto a 5 giorni lavorativi.

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.»;b) Il paragrafo 4 è soppresso.

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare la raccolta dei dati, la loro convalida e i controlli incrociati. La Commissione ha accesso a distanza a copie degli archivi informatizzati contenenti le pertinenti informazioni previa richiesta specifica.»

14) L'articolo 21 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«La Commissione comunica immediatamente tale data agli Stati membri.»

b) Al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro di bandiera vieta provvisoriamente, a decorrere dalla data di cui al primo comma, la pesca di pesci appartenenti a tale riserva o gruppo di riserve da parte di navi battenti la sua bandiera nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura. Tale misura è notificata immediatamente alla Commissione che informa gli altri Stati membri.»

15) All'articolo 28, è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Qualora ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 sia stata fissata una taglia minima per una determinata specie, ogni operatore responsabile della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti ittici di tale specie di taglia inferiore deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento l'area geografica d'origine o la provenienza da acquicoltura di tali prodotti. Gli Stati membri procedono ai controlli necessari per prevenire nel loro territorio l'insorgenza di eventuali problemi legati al trasporto o all'immissione in commercio di pesci di taglia inferiore alla minima.»

16) È inserito il titolo seguente:

«TITOLO VI BIS

Controllo delle attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi

Articolo 28 bis

Ai sensi del presente titolo per "peschereccio di un paese terzo" si intende:

- un peschereccio di qualsiasi dimensione adibito principalmente o accessoriamente al trasporto di prodotti della pesca;

- un peschereccio che, anche se non adibito alla cattura con mezzi propri, trasporta i prodotti della pesca trasbordati da altri pescherecci;

- un peschereccio a bordo del quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni prima del condizionamento: sfilettatura o taglio in tranci, spellatura, macinazione, congelamento e/o trasformazione

e battente bandiera di un paese terzo e in esso registrato.

Articolo 28 ter

1. Nella zona di pesca comunitaria i pescherecci di paesi terzi sono autorizzati a catturare, detenere a bordo o trasformare prodotti della pesca solo se sono stati loro rilasciati una licenza di pesca e un permesso di pesca speciale conformemente al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1627/94 (1).

2. Inoltre i pescherecci di paesi terzi possono effettuare operazioni di trasbordo o di trasformazione solo se hanno ottenuto l'autorizzazione preliminare dallo Stato membro nelle cui acque si svolge l'operazione. I pescherecci dei paesi terzi sono autorizzati a effettuare operazioni di trasbordo o operazioni di pesca che implichino l'azione congiunta di due o più navi solo se hanno ottenuto un'autorizzazione preliminare dallo Stato membro interessato e soddisfano le condizioni stabilite conformemente al disposto dell'articolo 11 del presente regolamento.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 28 quater

Tutti i pescherecci di paesi terzi operanti nella zona di pesca comunitaria sono soggetti ai seguenti obblighi:

- annotare in un giornale di bordo le informazioni di cui all'articolo 6,

- al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000, per i pescherecci che superano i 20 metri di lunghezza tra le perpendicolari o 24 metri di lunghezza fuori tutto, essere dotati di un sistema di localizzazione SCP autorizzato dalla Commissione,

- fino all'applicazione del sistema SCP, conformarsi ad un regime di comunicazione dei movimenti del peschereccio,

- conformarsi ad un regime di comunicazione delle catture effettuate e detenute a bordo,

- conformarsi alle istruzioni delle autorità competenti per il controllo, in particolare per quanto riguarda le ispezioni prima di uscire dalla zona di pesca comunitaria,

- conformarsi alle norme di marcatura e di identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.

Articolo 28 quinquies

La Commissione fissa la data in cui si ritiene che per una riserva o un gruppo di riserve le catture soggette a un contingente ed effettuate da pescherecci di paesi terzi abbiano esaurito il contingente. La Commissione comunica immediatamente la data suddetta ai paesi terzi e agli Stati membri interessati.

A decorrere da tale data è provvisoriamente vietata la pesca di pesci appartenenti a tale riserva o a tale gruppo di riserve da parte dei pescherecci suddetti nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture effettuate dopo tale data. La Commissione fissa altresì la data fino a cui sono consentiti i trasbordi e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

Articolo 28 sexies

1. Il capitano di un peschereccio di paesi terzi o il suo rappresentante deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro del quale desidera utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

- l'ora di arrivo nel porto di sbarco,

- le catture detenute a bordo,

- la zona o le zone in cui le catture sono state effettuate, sia nella zona di pesca comunitaria, sia in zone sotto giurisdizione o sovranità di un paese terzo o in alto mare.

L'operazione di sbarco non può cominciare senza che l'abbiano autorizzata le autorità competenti di tale Stato membro.

2. Salvo casi di forza maggiore o di emergenza i pescherecci di paesi terzi possono entrare solo nei porti designati dallo Stato membro del quale desiderano utilizzare il porto o i luoghi di sbarco.

3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può esonerare talune categorie di pescherecci di paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine per la comunicazione, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano salve restando le disposizioni specifiche previste dagli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

Articolo 28 septies

Il capitano di un peschereccio di un paese terzo o il suo rappresentante presenta il più presto possibile, ma entro 48 ore dallo sbarco, alle autorità competenti dello Stato membro del quale utilizza i porti o i luoghi di sbarco una dichiarazione, la cui veridicità deve essere attestata da detto capitano, in cui sono indicati i quantitativi di prodotti sbarcati per specie nonché la data e il luogo di ciascuna cattura.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta della stessa, le informazioni relative agli sbarchi effettuati da pescherecci di paesi terzi.

Articolo 28 octies

Qualora il capitano di un peschereccio di un paese terzo o il suo rappresentante dichiari le catture come effettuate in alto mare, le autorità competenti autorizzano lo sbarco solo se viene loro dimostrato in modo soddisfacente dal capitano o dal suo rappresentante che:

- le specie detenute a bordo sono state catturate al di fuori di una zona di regolamentazione di un'organizzazione internazionale competente di cui la Comunità è parte, o

- le specie detenute a bordo sono state catturate in conformità con le misure di conservazione e di gestione adottate dall'organizzazione regionale competente di cui la Comunità è parte.

Articolo 28 nonies

Le modalità di applicazione del presente titolo, inclusi gli elenchi dei porti designati, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, di concerto con gli Stati membri interessati.

(1) Regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7).»

17) All'articolo 29, è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Gli ispettori comunitari operanti nell'ambito delle verifiche senza preavviso possono effettuare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento.

Nell'ambito delle loro missioni di osservazione, gli ispettori comunitari, accompagnati da ispettori nazionali, fatta salva la legislazione comunitaria applicabile e conformemente alle norme di procedura previste nella legislazione dello Stato membro interessato, hanno accesso agli schedari e ai documenti pertinenti, ai locali e ai luoghi pubblici nonché alle navi e ai locali privati, ai terreni e ai mezzi di trasporto in cui si svolgono attività contemplate dal presente regolamento al fine di raccogliere dati (di carattere non nominativo) necessari all'adempimento del loro compito.

Dopo le verifiche senza preavviso la Commissione trasmette immediatamente allo Stato membro interessato la relazione elaborata sulla base di tali osservazioni.»

18) All'articolo 30, paragrafo 2, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine, trasmettendole copia del resoconto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.»

19) All'articolo 31, è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 43 del trattato, può stabilire un elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme comunitarie di cui all'articolo 1, che gli Stati membri si impegnano a sanzionare in modo proporzionato, dissuasivo ed efficace.»

20) Dopo l'articolo 33 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO VIII BIS

Cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri e tra queste e la Commissione»;21) L'articolo 34 è sostituito dagli articoli seguenti:

«Articolo 34

Le modalità e le condizioni che le autorità competenti incaricate del controllo dell'applicazione del presente regolamento negli Stati membri debbono seguire per collaborare tra loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca sono stabilite qui di seguito.

Articolo 34 bis

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei controlli previsti nel presente titolo.

2. Qualora nel corso di un'ispezione o di un'operazione di sorveglianza le autorità competenti di uno Stato membro abbiano constatato che pescherecci comunitari o battenti bandiera di un paese terzo e registrati in un paese terzo hanno esercitato attività di pesca, di cui all'articolo 2, che possono costituire un'infrazione della normativa comunitaria, detto Stato membro comunica immediatamente tutte le informazioni utili allo Stato membro di bandiera del o dei pescherecci interessati, agli altri Stati membri interessati e alla Commissione. Sono considerati Stati membri interessati gli Stati membri nel cui territorio o nelle cui acque si effettuano o possono effettuarsi tali attività.

Lo Stato membro in questione può chiedere agli altri Stati membri interessati di effettuare controlli particolari indicando i motivi specifici di tale richiesta.

Gli Stati membri si tengono reciprocamente informati e informano la Commissione del seguito dato alle richieste di cui sopra, nonché, se del caso, dei risultati del controllo e delle azioni intraprese contro le eventuali infrazioni.

3. Gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure nazionali prese a tal fine e in particolare delle misure adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 34 ter

1. Nel caso di verifiche con preavviso in uno Stato membro, la Commissione può fare accompagnare i suoi ispettori durante un'ispezione in uno Stato membro da uno o più ispettori della pesca di un altro Stato membro in qualità di osservatore/i, previo accordo dello Stato membro soggetto all'ispezione. A richiesta della Commissione, lo Stato membro di provenienza può nominare in breve tempo gli ispettori nazionali della pesca selezionati in qualità di osservatori.

Gli Stati membri possono stabilire un elenco di ispettori nazionali della pesca che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle verifiche precitate. La Commissione può invitare ispettori nazionali inclusi in tale elenco o notificati alla Commissione a richiesta.

Se del caso, la Commissione tiene l'elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono effettuare inoltre, tra loro e di loro iniziativa, programmi di controllo, ispezione e sorveglianza concernenti le attività di pesca.

Articolo 34 quater

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione determina le attività di pesca cui partecipano due o più Stati membri che saranno soggette ad un programma di controllo specifico, la cui durata non potrà essere superiore a due anni, nonché le condizioni particolari di tali programmi. I programmi definiscono gli obiettivi e i risultati previsti delle misure specificate, nonché la strategia necessaria affinché l'ispezione sia effettuata nel modo più efficace ed economico.

2. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione dei programmi di controllo specifici, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

3. La Commissione valuta i risultati di ogni programma di controllo specifico e comunica al Consiglio e al Parlamento europeo i risultati di dette valutazioni.»

22) L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel precedente anno civile.

2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni anno una relazione fattuale e ogni tre anni una relazione di valutazione da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo. La Commissione pubblica tale relazione di valutazione nonché le risposte degli Stati membri e, se del caso, le misure e proposte per ovviare alle carenze constatate.

3. Le modalità per fornire le informazioni conformemente alle condizioni del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36, in particolare le informazioni concernenti:

- le risorse tecniche e umane per il controllo della pesca e il tempo effettivamente dedicatovi,

- le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate dagli Stati membri per prevenire e perseguire le irregolarità,

- i risultati delle ispezioni e dei controlli eseguiti in forza del presente regolamento, compresi il numero e il tipo di infrazioni constatate ed il seguito a queste riservato, in particolare per quanto riguarda i comportamenti di cui all'articolo 31, paragrafo 2 bis,

- le misure di applicazione e le azioni di cui all'articolo 19, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'attendibilità dei dati.»

23) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Sino al 1° gennaio 2000 gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di applicare le disposizioni degli articoli 6 e 8 per quanto concerne le operazioni di pesca nel Mediterraneo.»

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2241/87 è abrogato dal 1° gennaio 2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999. Tuttavia gli articoli 11 e 28 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, paragrafo 2, modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, modificato dal presente regolamento. L'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2847/93, modificato dal presente regolamento, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999 e l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, modificato dal presente regolamento, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 201 del 27. 6. 1998, pag. 14.

(2) GU C 328 del 26. 10. 1998.

(3) Parere espresso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (GU L 356 del 31.12.1997, pag. 14).

(5) GU L 207 del 29.7.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2847/93 (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

(6) GU L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

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