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Document 31993R3199

    Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

    GU L 288 del 23.11.1993, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3199/oj

    31993R3199

    Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

    Gazzetta ufficiale n. L 288 del 23/11/1993 pag. 0012 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0145
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0145


    REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1993 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

    vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (2), modificata dalla direttiva 92/108/CEE (3), in particolare l'articolo 24,

    visto il parere del comitato per le accise,

    considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

    considerando che sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati;

    considerando che, di conseguenza, a norma del disposto del paragrafo 4 di detto articolo si deve prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 124.

    ALLEGATO

    Belgio 5 litri di metilene per ettolitro di alcole etilico, indipendentemente dal tenore alcolico, e colorante sufficiente per conferire una colorazione blu o porpora (violetto) ben visibile.

    Per « metilene » si intende:

    - il metilene vero e proprio, cioè l'alcole metilico greggio ottenuto per distillazione secca del legno e contenente almeno il 10 % in peso di acetone;

    - una miscela di metilene e di metanolo contenente almeno il 60 % in peso di metilene vero e proprio e il 10 % in peso di acetone;

    - una miscela di metanolo, acetone ed impurità pirogenetiche con un forte odore empireumatico, contenente almeno il 10 % in peso di acetone.

    Danimarca Per 1 ettolitro di alcole puro:

    - 2 litri di metiletilchetone e

    - 3 litri di metilisobutilchetone.

    Germania Per 1 ettolitro di alcole puro:

    1) 0,75 litri di metiletilchetone, consistente:

    - per il 95-96 % in peso di metiletilchetone,

    - per il 2,5-3 % in peso di metilisopropilchetone,

    - per l'1,5-2 % in peso di etilisoamilchetone (5-metil-3-eptanone),

    insieme a 0,25 litri di base di piridina.

    2) 1 litro di metiletilchetone, consistente:

    - per il 95-96 % in peso di metiletilchetone,

    - per il 2,5-3 % in peso di metilisopropilchetone,

    - per l'1,5-2 % in peso di etilisoamilchetone (5-metil-3-eptanone),

    insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

    Grecia 5 litri di alcole metilico per ettolitro di alcole etilico impuro, più:

    - 0,5 % di olio lampante,

    - 4 ppm di blu di metilene,

    - 1 % di essenza di trementina.

    Spagna Per ettolitro di alcole puro:

    - 1 grammo di denatonium benzoato,

    - 2 litri di metiletilchetone (butanone) e

    - 0,2 grammi di blu di metilene (C.I., basic blue 52015).

    Francia Aggiungere ad 1 ettolitro di alcole etilico a 90 % vol:

    - 3,5 litri di metilene e

    - 1 litro di alcole isopropilico.

    Metilene tipo « Régie »

    Definizione

    Ai sensi della decisione ministeriale del 7 maggio 1955, adottata previo parere del servizio dei laboratori del ministero dell'economia e delle finanze, il metilene tipo « Régie » deve:

    - registrare il 90 % vol a 20 °C, con una tolleranza dello 0,5 in più o in meno,

    - contenere almeno il 6 % di impurità pirogenetiche (senza contare i prodotti saponificabili dalla soda ed espressi in acetato di metile),

    - contenere chetoni e acqua come complemento per portare a 100 l'alcole metilico,

    - essere ottenuto esclusivamente dalla carbonizzazione del legno, effettuata sotto controllo delle autorità tributarie. .

    Le impurità pirogenetiche costituiscono il vero e proprio denaturante, in quanto, conferendo alla miscela un gusto sgradevole, rendono l'alcole inidoneo al consumo per via orale.

    Grazie alle sue proprietà chimiche, l'acetone agevola la ricerca del denaturante nell'alcole effettuata in laboratorio.

    Infine l'alcole metilico è la prova della denaturazione: essendo il suo punto di ebollizione solo lievemente diverso da quello dell'alcole etilico, esso può esserne separato soltanto ricorrendo a tecniche o apparecchiature molto sofisticate.

    In linea di massima, quindi, la sua presenza al di là di una certa percentuale, variabile a seconda dei tipi di alcole etilico, indica che l'alcole analizzato è stato precedentemente denaturato con il processo generale.

    Irlanda Alcoli metilati mineralizzati:

    - 9,5 % di nafta da legno,

    - 0,5 % di piridina greggia,

    - 0,025 once di colorante violetto di metile (per 100 galloni di alcole etilico puro),

    - 0,375 % di olio di petrolio.

    N.B.: La nafta da legno e la piridina greggia possono essere sostituite con il 10 % di alcole metilico.

    Italia Per ettolitro anidro di alcole puro:

    - 125 grammi di tiofene,

    - 0,8 grammi di denatonium benzoato,

    - 0,4 grammi di C.I., acid red 51 (colorante rosso),

    - 2 litri di metiletilchetone.

    Lussemburgo 5 litri di metilene per ettolitro di alcole etilico, indipendentemente dal tenore alcolico, e colorante sufficiente per conferire una colorazione blu o porpora (violetto) ben visibile.

    Per « metilene » si intende:

    - il metilene vero e proprio, cioè l'alcole metilico greggio ottenuto per distillazione secca del legno e contenente almeno il 10 % in peso di acetone,

    - una miscela di metilene e di metanolo contenente almeno il 60 % in peso di metilene vero e proprio e il 10 % in peso di acetone,

    - una miscela di metanolo, acetone ed impurità pirogenetiche con un forte odore empireumatico, contenente almeno il 10 % in peso di acetone.

    Paesi Bassi Per ettolitro di alcole etilico:

    5 litri di una miscela composta:

    - per il 60 % in volume da metanolo,

    - per l'11 % in volume da olio di flemma (un concentrato dei sottoprodotti della distillazione dell'alcole),

    - per il 20 % in volume da acetone,

    - per l'8 % in volume da acqua,

    - per lo 0,5 % in volume da butanolo,

    - per lo 0,5 % in volume da formalina (una soluzione idrica composta per il 37 % in peso di formaldeide),

    aggiunta ai coloranti, la cui quantità e i cui componenti devono conformarsi alle condizioni stabilite dal chimico del servizio fiscale.

    Regno Unito Base:

    - 90 % in volume di etanolo,

    - 9,5 % in volume di « nafta da legno » (1) e

    - 0,5 % in volume di piridina greggia.

    Ad ogni 1 000 litri di questa miscela vengono aggiunti:

    - 3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio) e

    - 1,5 ppm di violetto di metile.

    (1) La « nafta da legno » è un prodotto che può essere ottenuto sinteticamente, ma deve avere proprietà tali da rendere una miscela composta per il 5 % di « nafta da legno » e per il 95 % di alcoli non idonea ad essere utilizzata come bevanda. Questo si ottiene producendo una miscela relativamente complessa, ma stabile, di sostanze che non possono essere facilmente estratte dagli alcoli.

    Composizione della « nafta da legno »:

    Non esiste un elenco obbligatorio degli ingredienti, ma tutti o alcuni degli ingredienti che seguono sono reperibili in una « nafta da legno » ottenuta sinteticamente ed idonea all'uso a cui è destinata:

    - piridina,

    - basi di piridina,

    - alcole allile,

    - crotenaldeide,

    - picolene,

    - denatonium benzoato,

    - alcole metilico.

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