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Document 31975L0439
Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati
GU L 194 del 25.7.1975, p. 23–25
(EN, FR) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
GU L 194 del 25.7.1975, p. 31–33
(DA, DE, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; abrogato da 32008L0098
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 8 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 4 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | articolo 14DEVIENT articolo 15 | |||
Modified by | 31987L0101 | articolo 13DEVIENT articolo 14 | |||
Modified by | 31987L0101 | articolo 7DEVIENT articolo 9 | |||
Modified by | 31987L0101 | modifica | articolo 11 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 3 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 7 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | aggiunta | allegato | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 16 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 1 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | articolo 12DEVIENT articolo 13 | |||
Modified by | 31987L0101 | modifica | articolo 12 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | articolo 16DEVIENT articolo 18 | |||
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 6 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | articolo 10DEVIENT articolo 11 | |||
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 5 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | articolo 11DEVIENT articolo 12 | |||
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 2 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31987L0101 | articolo 15DEVIENT articolo 17 | |||
Modified by | 31987L0101 | sostituzione | articolo 10 | 13/01/1987 | |
Modified by | 31991L0692 | sostituzione | articolo 18 | 23/12/1991 | |
Modified by | 32000L0076 | abrogazione parziale | 28/12/2005 | ||
Modified by | 32008L0098 | sostituzione | articolo 10.4 | 19/11/2008 | |
Repealed by | 32008L0098 |
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0023 - 0025
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0091
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0091
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0229
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 concernente l ' eliminazione degli oli usati ( 75/439/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne l ' eliminazione degli oli usati può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ; considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente ; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occore fare ricorso all ' articolo 235 del trattato ; considerando che ogni regolamento in materia di eliminazione degli oli usati deve avere fra i suoi obiettivi principali la protezione dell ' ambiente contro gli effetti nocivi dello scarico , del deposito o del trattamento di detti oli ; considerando che la riutilizzazione degli oli usati può contribuire ad una politica d ' approvvigionamento di combustibili ; considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) sottolinea l ' importanza del problema dell ' eliminazione degli oli usati senza conseguenze nocive per l ' ambiente ; considerando che le quantità di oli usati , ed in particolare delle emulsioni , sono aumentate nella Comunità ; considerando che un sistema efficace e coerente di trattamento di questi oli , tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza , dovrebbe essere applicato a tutti questi prodotti , compresi quelli composti soltanto in parte di olio , e prevederne il trattamento innocuo a condizioni economicamente soddisfacenti ; considerando che un tale sistema dovrebbe regolare il trattamento , lo scarico , il deposito e la raccolta degli oli usati e prevedere un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli , nonché , in taluni casi , la raccolta e/o l ' eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo ; considerando che , qualora determinate imprese fossero tenute a procedere alla raccolta e/o all ' eliminazione degli oli usati , la parte delle spese da esse sostenute e non coperte dalle loro entrate dovrebbe poter essere compensata da indennità che possono tra l ' altro , essere finanziate da una tassa sugli oli nuovi o rigenerati , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Nell ' applicazione della presente direttiva , per oli usati si intende qualsiasi prodotto usato , fluido o liquido , composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico , compresi i residui oleosi di cisterne , i miscugli di acqua e olio e le emulsioni . Articolo 2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l ' eliminazione innocua degli oli usati . Articolo 3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché , per quanto possibile , l ' eliminazione degli oli usati avvenga mediante riutilizzazione ( rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione ) . Articolo 4 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati : 1 . qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie , nelle acque sotterranee , nelle acque costiere e nelle canalizzazioni ; 2 . qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo , come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dalla trasformazione di oli usati ; 3 . qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell ' aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti . Articolo 5 Qualora gli obiettivi previsti negli articoli 2 , 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente , gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie , affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l ' eliminazione dei prodotti offerti dai detentori , eventualmente nella zona loro assegnata dall ' amministrazione competente . Articolo 6 In osservanza delle misure previste dall ' articolo 4 , le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un ' autorizzazione . Tale autorizzazione è concessa dall ' amministrazione competente , previo esame degli impianti , ove necessaria ; essa impone le condizioni richieste dai progressi della tecnica . Articolo 7 Chiunque detenga oli usati , se non è in grado di rispettare le misure indicate nell ' articolo 4 , deve tenerli a disposizione di una o delle imprese di cui all ' articolo 5 . Articolo 8 I detentori di determinate quantità di oli usati contenenti impurità che superino determinate percentuali , debbono raccoglierli e immagazzinarli separatamente . Le autorità competenti stabiliranno , eventualmente per categoria di prodotti , le quantità e le percentuali di cui al primo comma . Articolo 9 Le imprese che raccolgono e/o eliminano gli oli usati debbono svolgere tali operazioni in modo da evitare conseguenze dannose all ' acqua , all ' aria o al suolo . Articolo 10 Gli stabilimenti che producono , raccolgono e/o eliminano una quantità di olio usato maggiore di quella da determinarsi da ogni Stato membro in misura comunque non superiore a « 500 litri all ' anno » , devono : - tenere un registro contenente indicazioni sui quantitativi , sulla qualità , sull ' origine , sull ' ubicazione nonché sulla cessione e sul ricevimento , specificando in particolare la data di questi ultimi e/o - notificare tali informazioni all ' amministrazione competente , a richiesta di quest ' ultima . Gli Stati membri sono autorizzati a determinare , in conformità del primo comma , la quantità degli oli usati , in funzione dell ' equivalente in olio nuovo calcolato secondo un ragionevole coefficiente di conversione . Articolo 11 Ogni impresa che elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti , a loro richiesta , qualsiasi informazione riguardante l ' eliminazione o il deposito di oli usati oppure dei loro residui . Articolo 12 Le imprese di cui all ' articolo 6 sono controllate periodicamente dall ' amministrazione competente , soprattutto per quanto riguarda l ' osservanza delle condizioni di autorizzazione . Articolo 13 Quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o di eliminazione , ai sensi dell ' articolo 5 , queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi . Queste indennità non devono superare le spese annuali delle imprese non coperte ed effettivamente accertate , tenuto conto di un ragionevole utile . L ' importo di tali indennità non deve creare distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti . Articolo 14 Le indennità possono essere tra l ' altro finanziate mediante una tassa riscossa sui prodotti che , dopo la loro utilizzazione , sono trasformati in oli usati , o sugli oli usati . Il finanziamento delle indennità deve essere conforme al principio di « chi inquina paga » . Articolo 15 Ciascuno Stato membro comunica periodicamente alla Commissione le proprie conoscenze tecniche nonché l ' esperienza ed i risultati che derivano dall ' applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva . La Commissione trasmette agli Stati membri un resoconto generale di tali informazioni . Articolo 16 Gli Stati membri redigono ogni tre anni una relazione sulla situazione dell ' eliminazione degli oli usati nei loro paesi e la trasmettono alla Commissione . Articolo 17 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 18 Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù della presente direttiva possono essere applicate progressivamente alle imprese di cui all ' articolo 6 , esistenti al momento della notifica di questa direttiva , nel termine di quattro anni a decorrere da tale notifica . Articolo 19 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 20 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente R . RYAN ( 1 ) GU n . C 85 del 18 . 7 . 1974 , pag . 6 . ( 2 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 33 . ( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .