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Document 31970L0221

    Direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    GU L 76 del 6.4.1970, p. 23–24 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 192 - 193

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/221/oj

    31970L0221

    Direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    Gazzetta ufficiale n. L 076 del 06/04/1970 pag. 0023 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0135
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0170
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0135
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0192
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0089
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0217
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0217


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/221/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i serbatoi di carburante liquido ed i dispositivi di protezione posteriori;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

    Articolo 2

    Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i serbatoi di carburante liquido o i dispositivi di protezione posteriori, se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

    Articolo 3

    Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato, eccetto quelle di cui al punto I, sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addí 20 marzo 1970.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. HARMEL (1)GU n. C 160 del 18.12.1969, pag. 7. (2)GU n. C 48 del 16.4.1969, pag. 16. (3)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

    ALLEGATO

    I. Serbatoi e serbatoi ausiliari di carburante liquido I. 1. I serbatoi di carburante devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna effettuate dal costruttore, ad una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio, e, in ogni caso, pari almeno a 1,3 bar. Qualsiasi eventuale sovrapressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d'aereazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrapressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio ; sarà tollerato solo uno sgocciolamento.

    1.2. I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte posteriore del veicolo ; le parti sporgenti, i bordi taglienti, ecc. devono essere evitati nelle vicinanze dei serbatoi.

    II. Dispositivi di protezione posteriori II. 1. La parte posteriore del telaio o delle parti essenziali della carrozzeria, per tutta la sua larghezza, non deve essere alta da terra più di 70 cm, quando la distanza tra l'ultimo asse e il punto estremo posteriore del veicolo è superiore ad un metro.

    II. 2. Se questa prescrizione non è soddisfatta, il veicolo deve essere munito di un dispositivo di protezione posteriore che risponda alle condizioni di montaggio in appresso specificate.

    II. 3. Condizioni di montaggio dei dispositivi di protezione posteriore:

    II. 3.1. La parte inferiore del dispositivo di protezione posteriore deve essere situata a meno di 70 cm dal suolo a veicolo vuoto.

    II. 3.2. La larghezza del dispositivo di protezione posteriore, nel posto in cui è sistemato, non deve superare quella del veicolo, né esserle inferiore di oltre 10 cm da ogni lato.

    II. 3.3. Il dispositivo di protezione posteriore deve essere sistemato il più vicino possibile alla parte posteriore del veicolo e non deve distare più di 60 cm dal punto estremo posteriore del veicolo.

    II. 3.4. Le estremità del dispositivo di protezione posteriore non devono essere curvate all'indietro.

    II. 3.5. Il dispositivo di protezione posteriore deve essere solidamente fissato ai longheroni o a ciò che ne fa le veci.

    II. 3.6. Il dispositivo di protezione posteriore deve avere una resistenza alla flessione almeno equivalente a quella di una barra d'acciaio la cui sezione diritta abbia un modulo di resistenza alla flessione di 20 cm3.

    II. 4. In deroga alle disposizioni di cui sopra, i veicoli delle categorie in appresso indicate possono non avere un dispositivo di protezione posteriore: - motrici per semirimorchi,

    - rimorchi costituiti di carrelli monoassi e altri rimorchi analoghi destinati al trasporto di tronchi d'albero o di altri materiali molto lunghi,

    - veicoli per i quali l'esistenza di un dispositivo di protezione posteriore è incompatibile con la loro utilizzazione.

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