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Document 31969L0063

Direttiva 69/63/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

GU L 48 del 26.2.1969, p. 8–12 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 57 - 60

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/63/oj

31969L0063

Direttiva 69/63/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 26/02/1969 pag. 0008 - 0012
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0052
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0057
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0070
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0070
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0006


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1969 che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(69/63/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (2);

considerando che occorre completare le disposizioni transitorie e consentire l'utilizzazione delle sementi di generazioni anteriori a quella delle sementi di base;

considerando che è necessario inserire nella direttiva nuove specie di piante foraggere e fissare per le stesse condizioni minime;

considerando che, se nel territorio di uno Stato membro non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinate specie occorre prevedere la possibilità di dispensare detto Stato, secondo la procedura del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, dall'applicazione delle disposizioni della direttiva riguardo alle sementi in parola;

considerando che occorre prevedere alcune semplificazioni per il contrassegno, nonché una modifica del colore dell'etichetta per le sementi commerciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, è modificata conformemente a quanto viene stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 2

Il termine « multiplication » nel testo francese è sostituito dal termine « reproduction ».

Articolo 3

1. L'articolo 2 diventa l'articolo 2, paragrafo 1.

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

3. All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, è aggiunta la lettera c) seguente:

4. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« a) provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate, ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II; »

5. All'articolo 2 sono inseriti i seguenti paragrafi 2 e 3:

« 2. Gli Stati membri possono, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto C, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi certificate come sementi di base o sementi certificate secondo i principi della presente direttiva.

3. Non è invalidato il diritto degli Stati membri di prescrivere che le sementi di Brassica rapa var. rapa (L.) Thell. siano sottoposte alle prescrizioni della presente direttiva. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di:

Brassica napus L.

vari napobrassica (L.) Peterm.

Brassica oleracca L. convar.

acephala (DC)

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schteb.

Festuca pratensis Huds.

Festurca rubra L.

Lolium spec.

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L.

Raphanus sativus L.

ssp. oleifera (DC) Metzg.

Trifolium repens L.

e, a decorrere dal 1 luglio 1971, di Trifolium pratense L.

possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate » e rispondano alle condizioni dell'allegato II. »

Articolo 5

All'articolo 8 il termine « livraisons » nel testo francese è sostituito dal temine « lots ».

Articolo 6

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente. In tal caso sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata. »

Articolo 7

1. All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), i termini « giallo scuro » sono sostituiti dal termine « bruno ».

2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4, 5 e alla lettera b), punti 2, 4 e 5 per le sementi commerciali; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio. »

Articolo 8

« Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere, provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo, possono essere certificate nello Stato produttore delle sementi di base se sono state assoggettate sui loro campi di produzione ad un'ispezione in loco che solddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per le sementi certificate.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili nello stesso modo alla certificazione delle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni. »

Articolo 9

All'articolo 16, paragrafo 2, la data indicata nell'ultima frase è sostituita dalla data del 1 luglio 1970.

Articolo 10

All'articolo 20, paragrafo 1, dopo i termini « un controllo a posteriori di campioni » vanno inseriti i termini « di sementi di base e ».

Articolo 11

Dopo l'articolo 23 viene aggiunto un nuovo articolo 23 bis cosí redatto:

« Articolo 23 bis

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può, a sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

Articolo 12

1. All'allegato I viene inserito il seguente punto 4 bis:

« 4 bis Per le specie Brassica, le distanze minime da colture vicine di altri varietà, o sottospecie della stessa specie sono di:

400 m per le sementi di base,

200 m per le sementi certificate.

Queste distanze possono non essere osservate se resiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. »

2. All'allegato I, punto 5, i termini « per le specie allogame » sono sostituiti dai termini « per le altre specie allogame ».

Articolo 13

1, Il testo dell'allegato II, parte I, punto 3, comma A, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

2. Nell'allegato II, parte I, punto 3, comma A, è aggiunta la lettera c) seguente:

3. Il testo dell'allegato II, parte III, punto 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per quanto riguarda la Poa annua L., la presenza di una percentuale del 10 di semi di altre specie di Poa non è considerata un'impurezza. Del pari per quanto riguarda ciascuna delle altre specie di Poa, le presenza di una percentuale del 3 di semi delle altre specie di Poa non è considerata un'impurezza.

Articolo 14

1. Il testo dell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

«1. «Normativa CEE»

2. Servizio di certificazione e Stato membro, o sigla degli stessi.»

2. Il testo dell'allegato IV, parte A, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) Per le sementi commerciali:

1. «Normativa CEE»

2. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)»

3. Servizi di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi

4. Numero di riferimento della partita

5. Specie (1)

6. Zona di produzione

7. Peso netto o lordo dichiarato. »

3. Tuttavia le etichette che recano l'indicazione prescritta all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1, e lettera b) della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, potranno essere utilizzate sino al 1 luglio 1970, ma non oltre.

Articolo 15

Gli Stati membri mettono in vigore, non olre il 1 luglio 1969, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1969.

Per il Consilgio

Il Presidente

J.P. BUCHLER

(1) GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 30.

(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

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