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Document 22019D2232

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania del 28 novembre 2019 sulla partecipazione dell’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio [2019/2232]

ST/4951/2018/INIT

GU L 333 del 27.12.2019, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2232/oj

27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/151


DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA

del 28 novembre 2019

sulla partecipazione dell’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio [2019/2232]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA,

visto l’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra (1),

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l’articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell’Unione consenta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell’Unione] con decisione da prendere caso per caso».

(2)

L’Albania condivide gli scopi e gli obiettivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell’Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

(3)

È opportuno che l’Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Albania nel quadro fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo dell’ordinamento di tale paese al diritto dell’Unione.

(4)

È opportuno pertanto consentire all’Albania di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell’Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(5)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3), il direttore dell’Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l’assunzione di cittadini dell’Albania che godono di pieni diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all’adesione, l’Albania partecipa, in qualità di osservatore, all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1.   L’Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Albania nel quadro fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell’ordinamento di tale paese al diritto dell’Unione.

2.   A tale scopo, l’Agenzia può svolgere in Albania i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 3

L’Albania contribuisce finanziariamente ai compiti dell’Agenzia di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

1.   L’Albania designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d’uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2.   L’Albania designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3.   Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, l’Albania comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all’Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché in Albania sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell’Unione.

Articolo 6

L’Albania riconosce all’Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall’ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all’Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l’Albania accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all’assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, del 28 novembre 2019

Per il Consiglio di stabilizzazione e

associazione UE-Albania

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

(2)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL’ALBANIA ALL’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1.   

Il contributo finanziario che l’Albania corrisponde al bilancio generale dell’Unione europea per partecipare all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), indicato al punto 2, costituisce l’intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6.

2.   

Il contributo finanziario che l’Albania versa per i primi tre anni al bilancio generale dell’Unione per partecipare all’Agenzia è così ripartito:

Anno 1:

160 000 EUR

Anno 2:

163 000 EUR

Anno 3:

166 000 EUR

3.   

L’eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell’Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell’Unione.

4.   

Il contributo dell’Albania sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario (1) applicabile al bilancio generale dell’Unione.

5.   

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’Albania per partecipare alle attività dell’Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l’attuazione del programma di lavoro dell’Agenzia sono rimborsate dall’Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell’Unione.

6.   

Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà all’Albania una richiesta di fondi per l’importo del contributo dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo dell’Albania è calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l’inizio della partecipazione e la fine dell’anno considerato. Negli anni successivi, l’importo del contributo è quello fissato nella tabella di cui al punto 2) del presente allegato. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all’Agenzia al fine di mantenere l’analogia tra il contributo per l’Albania e il bilancio dell’Agenzia per l’UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat).

7.   

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto in EUR della Commissione.

8.   

Dando seguito alla richiesta di fondi, l’Albania verserà il proprio contributo entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta da parte della Commissione.

9.   

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’Albania è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


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