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Document 22016A0316(01)

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo *, dall’altro

GU L 71 del 16.3.2016, p. 3–321 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj

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16.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/3


ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*), dall’altro

L’UNIONE EUROPEA, di seguito «Unione» o «UE», e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, di seguito «Euratom»,

da una parte, e

il KOSOVO (*),

dall’altra,

in appresso denominate congiuntamente «parti»,

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con l’UE;

CONSIDERATA l’importanza del presente accordo nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dei Balcani occidentali, ai fini dell’instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell’UE una delle chiavi di volta;

CONSIDERANDO che l’UE è pronta ad adottare misure concrete per realizzare la prospettiva europea del Kosovo e il suo ravvicinamento all’UE in linea con la prospettiva della regione, integrando il Kosovo nel contesto politico ed economico dell’Europa, mediante la partecipazione costante del Kosovo al PSA, affinché esso possa soddisfare i criteri pertinenti e le condizionalità previste dal PSA, a condizione che il presente accordo venga attuato efficacemente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale; tale processo consentirà al Kosovo di registrare progressi per quanto concerne la sua prospettiva europea e il suo ravvicinamento all’UE, se le circostanze obiettive lo consentono e se il Kosovo soddisfa i criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 e le condizionalità di cui sopra;

CONSIDERANDO l’impegno delle parti a contribuire con i mezzi opportuni alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale del Kosovo e della regione, attraverso l’evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l’integrazione commerciale regionale e l’intensificazione della cooperazione economica, nonché un’ampia cooperazione, in particolare in materia di giustizia, libertà e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza;

CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché il loro impegno a rispettare i diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e ai gruppi vulnerabili;

CONSIDERANDO l’impegno delle parti a sostenere le istituzioni basate sullo stato di diritto, la buona governance e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico ed elezioni libere e democratiche;

CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare quelli dell’atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 («atto finale di Helsinki») e della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990;

RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare, ma non solo, gli obblighi di tutela dei diritti dell’uomo e di protezione delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnerabili e, in tal senso, prendendo atto dell’impegno del Kosovo a rispettare i pertinenti strumenti internazionali;

RIBADENDO il diritto di tutti i rifugiati e gli sfollati interni al rientro e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi;

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che l’UE è disposta a contribuire alle riforme economiche in Kosovo;

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in linea con i pertinenti principi dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») che devono essere applicati in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti per consolidare un dialogo politico regolare sulle questioni di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;

CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro il terrorismo, in linea con l’acquis dell’UE, e alla prevenzione della migrazione irregolare, pur favorendo la mobilità in un contesto di legalità e sicurezza;

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;

TENENDO PRESENTE l’impegno del Kosovo a ravvicinare la sua legislazione a quella dell’UE nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;

TENENDO PRESENTE la volontà dell’UE di fornire un sostegno determinante per l’attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica, se le circostanze obiettive lo consentono;

PRENDENDO ATTO del fatto che il presente accordo non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo;

PRENDENDO ATTO del fatto che gli impegni e la cooperazione dell’Unione ai sensi del presente accordo riguardano unicamente i settori coperti dall’acquis o dalle politiche esistenti dell’Unione;

PRENDENDO ATTO del fatto che al momento del ricevimento di documenti rilasciati dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, potrebbero essere applicate le procedure interne degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri»);

PRENDENDO ATTO del fatto che sono in corso i negoziati per la creazione di una Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria del 2000 è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni attraverso il processo di stabilizzazione e di associazione, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha rafforzato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’UE con i paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che le prospettive di integrazione nell’UE dipendono dai progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dai meriti acquisiti;

RICORDANDO gli impegni assunti dal Kosovo nell’ambito dell’accordo centroeuropeo di libero scambio, firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006, allo scopo di rafforzare la capacità della regione di attirare investimenti e favorirne le prospettive di integrazione nell’economia mondiale, se le circostanze obiettive lo consentono;

DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nell’ambito del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall’UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l’Irlanda a meno che l’UE, contemporaneamente al Regno Unito e/o all’Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Kosovo che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l’Irlanda, in quanto parte dell’UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all’UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell’UE rientrerebbero nell’ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   È istituita un’associazione tra l’UE, da una parte, e il Kosovo, dall’altra.

2.   Gli obiettivi di tale associazione sono:

a)

sostenere gli sforzi del Kosovo volti a consolidare la democrazia e lo stato di diritto;

b)

contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale del Kosovo e stabilizzare la regione;

c)

fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le parti;

d)

sostenere gli sforzi del Kosovo volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, se le circostanze obiettive lo consentono, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’UE;

e)

sostenere gli sforzi del Kosovo volti a completare la transizione verso un’economia di mercato funzionante;

f)

promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra l’UE e il Kosovo;

g)

promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo e nei relativi allegati e protocolli costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’UE, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

Le politiche dell’UE e del Kosovo si ispirano al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 1948 e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dall’Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, che comprende la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) e il suo meccanismo residuale, la Corte penale internazionale, al rispetto dello stato di diritto nonché dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa della conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

Articolo 4

Il Kosovo si impegna a rispettare il diritto internazionale e gli strumenti internazionali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e dei diritti fondamentali, la protezione delle persone appartenenti a minoranze, senza qualsivoglia forma di discriminazione.

Articolo 5

Il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore del miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia e della cooperazione efficace con la missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente, come precisato all’articolo 13. Tali impegni costituiscono principi essenziali del presente accordo e il fondamento su cui sviluppare le relazioni e la cooperazione tra le parti. In caso di inosservanza di tali impegni da parte del Kosovo, l’UE può adottare le misure che riterrà appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo.

Articolo 6

Le parti ribadiscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, non dovrebbero essere lasciati impuniti e che dovrebbero essere perseguiti con provvedimenti adottati in ambito nazionale e internazionale.

A tale riguardo, il Kosovo si impegna, in particolare, a collaborare pienamente con l’ICTY e il suo meccanismo residuale e a cooperare a tutte le altre indagini e azioni penali condotte in ambito internazionale.

Il Kosovo si impegna inoltre a rispettare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e, a tale proposito, ad adottare le misure necessarie per la sua attuazione a livello nazionale.

Articolo 7

Lo sviluppo della cooperazione regionale e di relazioni di buon vicinato, così come il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, sono aspetti fondamentali del PSA. La conclusione e l’attuazione del presente accordo avvengono nell’ambito del PSA e dipendono dai meriti individuali del Kosovo.

Articolo 8

Il Kosovo si impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato nella regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, così come lo sviluppo di progetti di interesse comune in un’ampia gamma di settori, tra cui lo stato di diritto. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 9

L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo di dieci anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione («CSA»), istituito a norma dell’articolo 126, controlla, una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l’attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Kosovo. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Essa assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nell’ambito del PSA, in particolare con la relazione sui progressi compiuti nell’ambito del PSA.

Basandosi su detta verifica, il CSA formula raccomandazioni e può adottare decisioni.

Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede a una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Kosovo e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. Misure analoghe sono adottate dal CSA entro la fine del decimo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo. Se giustificato dai risultati della revisione, il CSA può decidere di estendere il periodo di cui al primo comma, in misura non superiore ai cinque anni. In assenza di tali decisioni da parte del CSA, il presente accordo continua a essere applicato come concordato.

La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

Articolo 10

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti di cui agli accordi OMC ed è attuato conformemente a tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 11

1.   Nell’ambito del presente accordo viene ulteriormente intensificato il dialogo politico tra le parti. Il dialogo politico accompagna e consolida il ravvicinamento tra l’UE e il Kosovo e contribuisce a instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.

2.   Il dialogo politico mira in particolare a promuovere:

a)

la partecipazione del Kosovo alla comunità democratica internazionale, se le circostanze oggettive lo consentono;

b)

la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all’UE, in linea con la prospettiva europea della regione, sulla base dei meriti individuali e in linea con gli impegni assunti dal Kosovo di cui all’articolo 5 del presente accordo;

c)

una progressiva convergenza con determinate misure di politica estera e di sicurezza comune, in particolare con le misure restrittive adottate dall’UE nei confronti di paesi terzi, persone fisiche o giuridiche o enti non governativi, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su questioni che potrebbero avere sostanziali conseguenze per le parti;

d)

una cooperazione regionale efficace, inclusiva e rappresentativa e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali.

Articolo 12

Le parti instaurano un dialogo strategico in merito alle altre questioni contemplate dal presente accordo.

Articolo 13

1.   Tanto il dialogo politico quanto il dialogo strategico contribuiscono, ciascuno con le rispettive specificità, al processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia.

2.   Come previsto dall’articolo 5, il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore di un miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia. Tale processo garantisce che entrambi possano proseguire i loro rispettivi percorsi europei e, evitando che l’uno possa bloccare i progressi dell’altro in tal senso, dovrebbe gradualmente condurre alla completa normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e alla conclusione di un accordo legalmente vincolante che apra alle parti la prospettiva di poter esercitare pienamente i propri diritti e far fronte alle proprie responsabilità.

3.   In tale contesto, il Kosovo continuerà a:

a)

attuare in buona fede tutti gli accordi raggiunti nell’ambito del dialogo con la Serbia;

b)

rispettare integralmente i principi della cooperazione regionale inclusiva;

c)

risolvere, attraverso il dialogo e con spirito di compromesso, le altre questioni ancora in sospeso, adottando soluzioni pratiche e sostenibili e cooperando con la Serbia per quanto riguarda le necessarie questioni tecniche e giuridiche;

d)

cooperare efficacemente con la missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune per tutto il tempo in cui questa sarà presente e contribuire attivamente a un’esecuzione piena e senza impedimenti del suo mandato in tutto il territorio del Kosovo.

4.   Il CSA esamina periodicamente i progressi compiuti nell’ambito di tale processo e può adottare decisioni e formulare raccomandazioni al riguardo. Conformemente all’articolo 129, il comitato di stabilizzazione e di associazione può contribuire a tale processo.

Articolo 14

1.   Il dialogo politico e il dialogo strategico si svolgono principalmente nell’ambito del CSA, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengano utile sottoporgli.

2.   Su richiesta delle parti, inoltre, tali dialoghi possono svolgersi:

a)

all’occorrenza, sotto forma di incontri tra alti funzionari in rappresentanza del Kosovo, da un lato, e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e/o un rappresentante della Commissione, dall’altra;

b)

avvalendosi pienamente di tutti i canali appropriati esistenti tra le parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell’ambito delle organizzazioni internazionali e di altri consessi internazionali, se le circostanze oggettive lo consentono;

c)

con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tali dialoghi, compresi quelli individuati nell’agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

Articolo 15

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell’ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, istituito a norma dell’articolo 132.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 16

Conformemente all’impegno assunto ai sensi degli articoli 5 e 13 e a favore della pace e della stabilità internazionale e regionale, oltre che dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Kosovo promuove attivamente la cooperazione regionale. L’UE, avvalendosi degli strumenti appropriati, incluse forme di assistenza a progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera/transterritoriale, può sostenere gli sforzi compiuti in tal senso.

Ogniqualvolta preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 17, 18 e 19, il Kosovo informa e consulta l’UE al riguardo, conformemente alle disposizioni del titolo X.

Il Kosovo continua ad attuare l’accordo centroeuropeo di libero scambio.

Articolo 17

Cooperazione con i paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, il Kosovo avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’UE al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte a estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

a)

il dialogo politico;

b)

l’instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle pertinenti disposizioni dell’OMC;

c)

concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello degli accordi di stabilizzazione e associazione che il rispettivo paese ha concluso con l’UE;

d)

disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della libertà, sicurezza e giustizia.

All’occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 18

Cooperazione con i paesi che rientrano nel PSA

Il Kosovo avvia la cooperazione regionale con i paesi che rientrano nel PSA in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, nonché in altri settori connessi al PSA, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è sempre conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 19

Cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA

Il Kosovo promuove la cooperazione e, se le circostanze oggettive lo consentono, conclude convenzioni di cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA, nei settori di cooperazione contemplati dal presente accordo e in altri settori di interesse reciproco per il Kosovo e tali paesi. Scopo delle convenzioni è il graduale allineamento delle relazioni bilaterali tra il Kosovo e tali paesi alla parte corrispondente delle relazioni tra l’UE e il Kosovo.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 20

1.   Nel corso di un periodo non superiore a dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, conformemente al presente accordo e in base al GATT 1994 e alle disposizioni dei pertinenti accordi OMC. A tal fine, l’UE e il Kosovo tengono conto delle specifiche prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.

3.   Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all’importazione o all’esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all’importazione o all’esportazione, a eccezione:

a)

degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell’articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;

b)

dei dazi antidumping o compensativi;

c)

dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

a)

per l’UE, la tariffa doganale comune dell’UE, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

b)

per il Kosovo, la tariffa applicata dal Kosovo alla data del 31 dicembre 2013.

5.   Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

6.   L’UE e il Kosovo si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

CAPO I

Prodotti industriali

Articolo 21

Definizione

1.   Il presente capitolo si applica ai prodotti originari dell’UE o del Kosovo elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.

2.   Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avvengono in base a detto trattato.

Articolo 22

Concessioni dell’UE riguardanti i prodotti industriali

1.   I dazi doganali sulle importazioni nell’UE e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.

Le restrizioni quantitative alle importazioni nell’UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.

Articolo 23

Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti industriali

1.   I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di merci originarie dell’UE diverse da quelle elencate nell’allegato I sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Kosovo sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari dell’UE.

3.   I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell’UE elencati nell’allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.

4.   Le restrizioni quantitative alle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell’UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 24

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 25

Riduzione accelerata dei dazi doganali

Il Kosovo si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti dell’UE più rapidamente di quanto previsto all’articolo 23 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

CAPO II

Agricoltura e pesca

Articolo 26

Definizione

1.   Il presente capitolo si applica agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari dell’UE o del Kosovo.

2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (2) e i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.

3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 (preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce) e 1605 (crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati (escl. affumicati)] e sottovoci 0511 91 (cascami di pesci), 2301 20 (farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana) ed ex 1902 20 («paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).

Essa comprende anche le sottovoci 1212 21 00 (alghe), ex 1603 00 (estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici) ed ex 2309 90 10 (preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini), nonché 1504 10 e 1504 20 (grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

oli di fegato di pesci e loro frazioni;

grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato).

Articolo 27

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo I specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 28

Concessioni dell’UE relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo e le misure di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo diversi da quelli delle voci 0102 (animali vivi della specie bovina), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate), 0202 (carni di animali della specie bovina, congelate), 1701 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido), 1702 (altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati) e 2204 (vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009) della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nell’UE di prodotti di «baby beef» definiti nell’allegato II e originari del Kosovo al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresse in peso carcasse.

Articolo 29

Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti agricoli

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari dell’UE e le misure di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo:

a)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell’UE diversi da quelli elencati nell’allegato III;

b)

abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell’UE, elencati nell’allegato IIIa, nell’allegato IIIb e nell’allegato IIIc, secondo il calendario indicato in tale allegato.

3.   L’aliquota del dazio applicabile a taluni prodotti elencati nell’allegato IIId corrisponde al dazio di base applicato in Kosovo alla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 30

Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo II è indicato nel protocollo stesso.

Articolo 31

Concessioni dell’UE relative al pesce e ai prodotti della pesca

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari del Kosovo.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Kosovo a eccezione dei prodotti elencati all’allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 32

Concessioni del Kosovo relative al pesce e ai prodotti della pesca

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari dell’UE.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari dell’UE a eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 33

Clausola di riesame

Tenuto conto del volume degli scambi di prodotti agricoli e della pesca tra le parti, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni dell’UE e delle politiche del Kosovo nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell’agricoltura e della pesca nell’economia del Kosovo, nonché degli sviluppi nell’ambito dell’OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA esamina, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di procedere a ulteriori concessioni reciproche in un’ottica di maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 34

Clausola di salvaguardia relativa all’agricoltura e alla pesca

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l’articolo 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 provochino gravi perturbazioni ai mercati o ai meccanismi di regolamentazione interni di una o dell’altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

Articolo 35

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

1.   Il Kosovo assicura la protezione delle indicazioni geografiche dell’UE registrate nell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (3), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Kosovo sono ammissibili alla registrazione nell’UE alle condizioni specificate in detto regolamento.

2.   Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono protette nei confronti di:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i)

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

ii)

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un’indicazione geografica;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un prodotto analogo.

3.   Una denominazione proposta per la registrazione che sia in tutto o in parte omonima rispetto a una denominazione già protetta, non viene protetta, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già protetta, tenuto conto della necessità di assicurare parità di trattamento ai produttori interessati ed evitare che il consumatore sia indotto in errore. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio non viene registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4.   Il Kosovo rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

5.   I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Kosovo o acquisiti con l’uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.Tale disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Kosovo o acquisiti con l’uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all’origine geografica delle merci.

6.   Al più tardi dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non valgono come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci o di prodotti che sono stati legalmente commercializzati con tali termini in Kosovo.

7.   Il Kosovo si accerta che le merci esportate dal suo territorio cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo non violino il presente articolo.

8.   Il Kosovo garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 7 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

CAPO III

Disposizioni comuni

Articolo 36

Ambito d’applicazione

Il presente capitolo si applica agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo I.

Articolo 37

Concessioni più favorevoli

Il presente titolo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 38

Clausola di standstill

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra l’UE e il Kosovo, né si aumentano quelli già applicati.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra l’UE e il Kosovo, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3.   Fatte salve le concessioni accordate a norma degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche dell’UE e del Kosovo in materia di agricoltura e di pesca e l’adozione di misure nell’ambito di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati da II a V e al protocollo I.

Articolo 39

Divieto di discriminazione fiscale

1.   L’UE e il Kosovo si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte. Qualora tali misure o prassi già esistano, l’UE o il Kosovo, a seconda dei casi, procedono alla loro abrogazione o abolizione.

2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non beneficiano di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 40

Dazi di carattere fiscale

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 41

Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere/transterritoriali

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese relativi agli scambi transfrontalieri/transterritoriali, tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2.   Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 20, il presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute in accordi transfrontalieri/transterritoriali precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e il Kosovo o derivanti dalle convenzioni bilaterali specificate al titolo III, concluse dal Kosovo per promuovere il commercio regionale.

3.   Le parti procedono, nell’ambito del CSA, a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all’UE, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi dell’UE e del Kosovo sanciti nel presente accordo.

Articolo 42

Dumping e sovvenzioni

1.   Il presente accordo non vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 43.

2.   Qualora una delle parti ritenga che gli scambi con l’altra parte siano soggetti a pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e delle rispettive legislazioni interne relative a tali accordi.

Articolo 43

Clausola di salvaguardia

1.   Le parti convengono di applicare le norme e i principi di cui all’articolo XIX del GATT 1994 e all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell’altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a)

un grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, o

b)

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice.

3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall’altra parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell’applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell’aumento o della riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all’articolo 20, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5, per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi superiori a due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate di un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di tal tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.

4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), del presente articolo quanto prima, l’UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le parti.

5.   Ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i problemi creati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all’esame del CSA, che può decidere di adottare tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il CSA o la parte esportatrice non abbiano adottato una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata trovata un’altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nell’ambito del presente accordo;

b)

qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.   Qualora assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, l’UE o il Kosovo ne informano l’altra parte.

Articolo 44

Clausola di penuria

1.   Qualora l’osservanza del presente titolo provochi:

a)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; o

b)

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata degli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, quanto prima, l’UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Il CSA può concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, l’UE o il Kosovo possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 45

Monopoli di Stato

In merito ai monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, il Kosovo fa in modo che, all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini del Kosovo per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

Articolo 46

Norme d’origine

Salvo diversamente disposto dal presente accordo, il protocollo III stabilisce le norme di origine per l’applicazione del presente accordo.

Articolo 47

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 48

Mancata cooperazione amministrativa

1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

2.   Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, essa («parte interessata») può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa s’intende, fra l’altro:

a)

la reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell’origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l’operazione;

c)

il reiterato rifiuto di ottenere l’autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative a irregolarità o a frodi.

4.   L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni con l’altra parte in seno a detto comitato, sulla base di tutte le informazioni pertinenti e delle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b)

qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione, come indicato al punto a), senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione;

c)

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l’adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5.   Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica una notifica nella propria Gazzetta ufficiale, precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 49

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell’applicare il protocollo III, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all’importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al CSM di esaminare le possibilità di adottare tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

TITOLO V

STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI E CAPITALI

Articolo 50

Definizione

Ai fini del presente accordo:

1)

per «società dell’UE» e «società del Kosovo» s’intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Kosovo e che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio dell’UE o del Kosovo. Tuttavia, qualora tale società avesse soltanto la sede legale nel territorio dell’UE o del Kosovo, rispettivamente, essa viene considerata una società dell’UE o del Kosovo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o del Kosovo;

2)

per «consociata» di una società s’intende una società effettivamente controllata da un’altra società;

3)

per «filiale» di una società s’intende una sede di attività sprovvista di capacità giuridica, che presenta un carattere di stabilità, come la sede secondaria di una casa madre, che dispone di una propria struttura di gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

4)

per «stabilimento» s’intende il diritto di intraprendere attività economiche attraverso la creazione di società, incluse consociate e filiali, rispettivamente, nell’UE o in Kosovo;

5)

per «attività» s’intende l’esercizio di attività economiche;

6)

le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale;

7)

per «cittadino dell’UE» o «cittadino del Kosovo» s’intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o un cittadino del Kosovo;

8)

per «servizi finanziari» s’intendono le attività descritte nell’allegato VI.

CAPO I

Stabilimento

Articolo 51

1.   Il Kosovo agevola l’avvio di attività nel suo territorio da parte di società dell’UE. A tal fine, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede:

a)

per lo stabilimento di società dell’UE nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b)

per l’attività delle filiali e consociate di società dell’UE stabilite nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2.   L’UE concede, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo:

a)

per lo stabilimento di società del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’UE alle proprie società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b)

per l’attività delle filiali e consociate del Kosovo stabilite nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’UE alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel proprio territorio.

3.   Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle proprie società, per quanto riguarda lo stabilimento o l’attività di società dell’altra parte nel proprio territorio.

4.   Fatto salvo il presente articolo,

a)

a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell’UE hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Kosovo;

b)

entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell’UE hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società del Kosovo e godono, per quanto riguarda i beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società del Kosovo, quando tali diritti sono necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

Articolo 52

1.   Fatto salvo l’articolo 54, le parti possono disciplinare lo stabilimento e l’attività delle società nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società dell’altra parte rispetto alle proprie società.

2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le parti adottino misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non sono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle parti a norma del presente accordo.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 53

1.   Il presente capo non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali e dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno Spazio aereo comune europeo firmato il 9 giugno 2006 (4).

2.   Nell’ambito della politica dei trasporti dell’UE, il CSA può formulare in casi specifici raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente capo non si applica ai trasporti marittimi.

Articolo 54

1.   Gli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle parti di applicare norme particolari relative allo stabilimento e all’attività nel proprio territorio di filiali di società dell’altra parte non registrate nel territorio della prima parte, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel proprio territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

CAPO II

Prestazione di servizi

Articolo 55

1.   Una società dell’UE stabilita nel territorio del Kosovo o una società del Kosovo stabilita nell’UE ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio dell’UE e del Kosovo, lavoratori che sono rispettivamente cittadini dell’UE o del Kosovo, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

2.   I quadri intermedi delle summenzionate società, di seguito denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all’interno della società» a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l’organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate a essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di detto trasferimento:

a)

le persone che occupano una carica elevata all’interno di un’organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell’impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, esse:

i)

dirigono l’impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

ii)

svolgono compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

iii)

hanno il potere di procedere personalmente all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

b)

i dipendenti di un’organizzazione in possesso di conoscenze specializzate indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell’impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specifiche dell’impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale;

c)

per «persona trasferita all’interno della società» s’intende una persona fisica che lavora presso un’organizzazione nel territorio di una delle parti e che viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell’altra parte; l’organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un’impresa (filiale, consociata) di detta organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell’altra parte.

3.   L’ingresso e la presenza temporanea nel territorio dell’UE o del Kosovo rispettivamente di cittadini del Kosovo o dell’UE sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale UE di una società del Kosovo o di aprire una consociata o una filiale kosovara di una società dell’UE rispettivamente in uno Stato membro o nel Kosovo, a condizione che:

a)

detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento; e

b)

la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori dell’UE o del Kosovo e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Kosovo.

Articolo 56

Nell’intento di rendere più agevole per i cittadini dell’UE e del Kosovo l’avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Kosovo e nell’UE, il CSA esamina, entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le iniziative da assumere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 57

Sei anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità di estensione delle disposizioni del presente capo ai cittadini dell’UE e ai cittadini del Kosovo per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno temporanei di prestatori di servizi stabiliti in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte che hanno concluso con un consumatore finale di tale ultima parte un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in tale ultima parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi.

Articolo 58

1.   L’UE e il Kosovo si impegnano, a norma dei paragrafi 2 e 3, ad adottare i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società dell’UE e del Kosovo o di cittadini dell’UE e del Kosovo stabiliti nel territorio di una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all’articolo 55, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società dell’UE o del Kosovo o cittadini dell’UE o del Kosovo e che chiedono l’ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.

3.   Dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione dei paragrafi 1 e 2. Si tiene conto dei progressi compiuti dal Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE.

Articolo 59

1.   Le parti evitano di adottare misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società dell’UE e del Kosovo il cui luogo di residenza o stabilimento si trovi nel territorio di una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati notevolmente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede il giorno dell’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Se una parte ritiene che le misure introdotte dall’altra parte dopo l’entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione relativa alla prestazione di servizi notevolmente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, essa può chiedere all’altra parte di avviare consultazioni.

Articolo 60

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra l’UE e il Kosovo, si applicano le disposizioni seguenti:

1)

per quanto riguarda i trasporti aerei, le condizioni di reciproco accesso al mercato sono disciplinate dall’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo;

2)

per quanto riguarda i trasporti terrestri, le condizioni relative al reciproco accesso al mercato e al traffico di transito nel settore del trasporto su strada sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti;

3)

il Kosovo adegua la propria legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, a quella dell’UE vigente in qualsiasi momento in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci;

4)

il Kosovo si impegna a rispettare le convenzioni internazionali in materia di sicurezza stradale, prestando particolare attenzione alla rete globale concordata dell’Osservatorio sui trasporti dell’Europa sudorientale (SEETO);

5)

il presente capo non si applica ai servizi marittimi.

CAPO III

Traffico di transito

Articolo 61

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

1)

traffico di transito dell’UE: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Kosovo, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro, effettuato da un vettore stabilito nell’UE;

2)

traffico di transito del Kosovo: trasporto di merci in transito attraverso il territorio dell’UE, in partenza dal Kosovo e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Kosovo.

Articolo 62

Disposizioni generali

1.   Il presente capo cessa di essere applicabile con l’entrata in vigore del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.

2.   Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico di transito dell’UE attraverso il Kosovo e al traffico di transito del Kosovo attraverso l’UE.

3.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori dell’UE aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio dell’UE in prossimità delle frontiere/dei confini territoriali del Kosovo, la questione viene sottoposta al CSA ai sensi dell’articolo 128 del presente accordo. Se lo ritengono necessario, per limitare o attenuare tali problemi le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie.

4.   Le parti evitano di adottare misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra vettori o veicoli provenienti dall’UE e vettori o veicoli provenienti dal Kosovo. Le parti adottano tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell’altra parte.

Articolo 63

Semplificazione delle formalità

1.   Le parti convengono di snellire il passaggio delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2.   Le parti decidono di collaborare, nella misura necessaria, e di promuovere l’adozione di altre misure di semplificazione.

CAPO IV

Pagamenti correnti e circolazione di capitali

Articolo 64

Le parti si impegnano ad autorizzare, conformemente all’articolo VIII dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’UE e il Kosovo.

Articolo 65

1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite conformemente alla legislazione in vigore e agli investimenti effettuati a norma del capo I del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi, compresi prestiti e crediti finanziari, cui partecipa un residente di una delle parti. Il presente articolo non concerne gli investimenti di portafoglio, in particolare l’acquisto di titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto allo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell’impresa.

3.   Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede il trattamento nazionale ai cittadini dell’UE che acquistano beni immobili nel suo territorio.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell’UE e del Kosovo e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

5.   Fatto salvo il presente articolo e l’articolo 64, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria dell’UE o del Kosovo, l’UE e il Kosovo, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra l’UE e il Kosovo, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

6.   Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra l’UE e il Kosovo al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 66

1.   Nel primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l’ulteriore applicazione graduale delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.

2.   Entro la fine del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il CSA stabilisce le modalità per la completa applicazione in Kosovo delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 67

1.   L’applicazione del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2.   Il presente titolo non si applica alle attività, svolte nel territorio di una delle parti, connesse, anche occasionalmente, all’esercizio delle potestà pubbliche.

Articolo 68

1.   Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all’una o all’altra parte previsti da una specifica disposizione del presente accordo e dell’acquis dell’UE. Questa disposizione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 67.

2.   Il presente titolo non si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una o dell’altra parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

Articolo 69

Il presente titolo si applica anche alle società controllate congiuntamente da società o cittadini dell’UE o da società o cittadini del Kosovo, che congiuntamente ne detengono la proprietà esclusiva.

Articolo 70

1.   Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

2.   Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l’elusione e l’evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi a evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3.   Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di operare distinzioni, nell’applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 71

1.   Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’adozione di misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, essa sottopone quanto prima all’altra parte un calendario relativo alla loro abolizione.

2.   Qualora uno o più Stati membri o il Kosovo abbiano o rischino di avere nell’immediato gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, l’UE o il Kosovo, in base alle condizioni stabilite nell’ambito dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. L’UE e il Kosovo informano senza indugio l’altra parte.

Articolo 72

Il presente titolo viene progressivamente adeguato tenendo conto, in particolare, delle prescrizioni di cui all’articolo V del GATS.

Articolo 73

Il presente accordo non pregiudica l’applicazione da parte dell’una o dell’altra parte delle misure necessarie per impedire l’elusione, tramite il presente accordo, delle disposizioni relative all’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DEL KOSOVO ALL’ACQUIS DELL’UE, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 74

1.   Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione vigente del Kosovo a quella dell’UE, nonché della sua effettiva applicazione. Il Kosovo si adopera per rendere progressivamente compatibili con l’acquis dell’UE la propria normativa esistente e la propria legislazione futura. Il Kosovo garantisce la corretta applicazione della propria normativa esistente e della propria legislazione futura.

2.   Il ravvicinamento ha inizio alla data della firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis dell’UE contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 9.

3.   In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell’acquis dell’UE relativi al mercato interno, in materia di libertà, sicurezza e giustizia e nei settori legati agli scambi. Successivamente, il Kosovo si concentra sulle altre parti dell’acquis dell’UE.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Kosovo.

4.   Il Kosovo definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell’attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l’applicazione delle leggi, nonché le azioni che il Kosovo deve intraprendere per riformare il proprio sistema giudiziario al fine di attuare il proprio quadro giuridico generale.

Articolo 75

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra l’UE e il Kosovo:

a)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;

b)

lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’intero territorio dell’UE o del Kosovo, o in una sua parte sostanziale;

c)

qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nell’UE, in particolare gli articoli 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell’UE.

3.   Le parti assicurano che siano conferiti a un’autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4.   Il Kosovo garantisce che un’autorità indipendente sotto il profilo operativo sia dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, lettera c). Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5.   L’UE, da una parte, e il Kosovo, dall’altra, garantiscono la trasparenza nell’ambito degli aiuti di Stato presentando tra l’altro all’altra parte una relazione periodica annuale, o documento equivalente, redatta secondo i metodi e l’impostazione delle relazioni UE sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti di Stato.

6.   Il Kosovo compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti e allinea tali regimi ai criteri di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

7.

a)

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera c), le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dal Kosovo sia valutato tenendo conto del fatto che il Kosovo è assimilato alle regioni dell’UE di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

b)

Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l’ammissibilità delle regioni del Kosovo e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base dei pertinenti orientamenti UE in materia.

8.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo II del titolo IV:

a)

il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applica;

b)

le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono valutate secondo i criteri stabiliti dall’UE a norma degli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e secondo gli specifici strumenti dell’UE adottati su tale base.

9.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono adottare misure adeguate previa consultazione in sede di CSA o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Il presente articolo non pregiudica o compromette in alcun modo l’adozione, a opera dell’UE o del Kosovo, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alle rispettive normative interne in materia.

Articolo 76

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi, i principi sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con particolare riguardo all’articolo 106.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dall’UE in Kosovo.

Articolo 77

Aspetti generali della proprietà intellettuale

1.   A norma del presente articolo e dell’allegato VII, le parti confermano l’importanza che riconoscono a un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   Il Kosovo adotta le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nell’UE, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3.   Il Kosovo s’impegna a rispettare le convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’allegato VII. Il CSA può decidere di obbligare il Kosovo a rispettare specifiche convenzioni multilaterali in tale settore.

Articolo 78

Aspetti della proprietà intellettuale legati agli scambi

1.   Per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono alle imprese dell’altra parte, ai cittadini dell’UE e ai cittadini del Kosovo un trattamento non meno favorevole di quello assicurato a qualsiasi altro paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.

2.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni degli scambi, su richiesta di una o dell’altra parte, esse consultano urgentemente il CSA al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 79

Appalti pubblici

1.   L’UE e il Kosovo ritengono che una maggiore apertura dell’aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell’OMC, costituisca un obiettivo auspicabile.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società del Kosovo, stabilite o meno nell’UE, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nell’UE in base alle norme dell’UE in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell’UE.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il Kosovo avrà adottato la legislazione che introduce le norme dell’UE nel settore. Periodicamente l’UE verifica se il Kosovo ha effettivamente introdotto tale normativa.

3.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società dell’UE stabilite in Kosovo ai sensi del capo I del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo.

4.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società dell’UE non stabilite in Kosovo ai sensi del capo I del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo e dell’UE stabilite in Kosovo, fatta eccezione per le preferenze di prezzo di cui al paragrafo 5.

5.   All’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo converte tutte le preferenze in vigore di cui godono le società del Kosovo o le società dell’UE stabilite in Kosovo e le preferenze che si applicano agli appalti concessi secondo procedure che prevedono l’utilizzo dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso in preferenze di prezzo e, nell’arco di un periodo di cinque anni, il Kosovo riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:

le preferenze devono essere limitate al 15 % entro la fine del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo;

le preferenze devono essere limitate al 10 % entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo;

le preferenze devono essere limitate al 5 % entro la fine del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo; e

le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo.

6.   Entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo, il CSA può rivedere le preferenze di cui al paragrafo 5 e decidere di abbreviare i termini di cui al paragrafo 5.

7.   Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta una normativa per attuare le norme procedurali previste dall’acquis dell’UE.

8.   Il Kosovo riferisce ogni anno al CSA in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

9.   Per quanto riguarda stabilimento, attività e prestazione di servizi tra l’UE e il Kosovo, si applicano gli articoli da 50 a 66. Per quanto riguarda l’occupazione e la circolazione dei lavoratori connesse con l’esecuzione di contratti d’appalto pubblici, ai cittadini del Kosovo presenti nell’UE si applica l’acquis dell’UE in materia di cittadini di paesi terzi. Per quanto riguarda i cittadini dell’UE presenti in Kosovo, in materia di occupazione e di circolazione dei lavoratori connesse con l’esecuzione dei contratti d’appalto pubblici il Kosovo concede ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro diritti reciproci analoghi a quelli dei cittadini del Kosovo esistenti nell’UE.

Articolo 80

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

1.   Il Kosovo adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente la conformità con le normative UE orizzontali e settoriali in materia di sicurezza dei prodotti e per adeguare agli standard europei le infrastrutture di qualità, tramite procedure di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2.   A tale scopo, le parti si adoperano per:

a)

promuovere l’uso dei regolamenti tecnici dell’UE, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;

b)

fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

c)

promuovere la collaborazione del Kosovo con le organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia, certificazione e funzioni analoghe (CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5) se le circostanze oggettive lo consentono;

d)

se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali una volta che il Kosovo abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure a quelli dell’UE e disponga delle competenze necessarie.

Articolo 81

Protezione dei consumatori

Le parti cooperano al fine di ravvicinare la legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori all’acquis dell’UE, al fine di assicurare:

a)

una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa dell’UE, compresi l’incremento dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti in Kosovo;

b)

l’armonizzazione della legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nell’UE;

c)

un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

d)

il controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso agli adeguati mezzi di ricorso in caso di controversia;

e)

scambio di informazioni sui prodotti pericolosi.

Articolo 82

Condizioni di lavoro e pari opportunità

Il Kosovo armonizza progressivamente la sua legislazione con quella dell’UE in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Articolo 83

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, le parti attribuiscono un’importanza particolare al consolidamento dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell’amministrazione e, in particolare, nel campo dell’applicazione della legge e dell’amministrazione della giustizia. La cooperazione mira in particolare a rafforzare l’indipendenza, l’imparzialità e la responsabilità del sistema giudiziario del Kosovo e a migliorarne l’efficienza, sviluppando strutture adeguate per polizia, procuratori e magistrati e per gli altri organi giudiziari e organismi incaricati di applicare la legge, per prepararli a una cooperazione in materia civile, commerciale e penale e per metterli nelle condizioni di prevenire, indagare, perseguire e giudicare efficacemente casi che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione e il terrorismo.

Articolo 84

Protezione dei dati personali

Le parti cooperano in materia di legislazione relativa alla protezione dei dati personali affinché il Kosovo raggiunga un livello di protezione dei dati personali corrispondente a quello previsto dall’acquis dell’UE. Il Kosovo mette a disposizione risorse umane e finanziarie sufficienti per istituire uno o più organi di controllo indipendenti che consentano un controllo efficace e garantiscano l’applicazione delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 85

Visti, gestione delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e immigrazione

Le parti collaborano in materia di visti, controlli delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui al primo comma si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti e può comprendere assistenza tecnica e amministrativa a livello di:

a)

scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;

b)

redazione di testi legislativi;

c)

una maggiore efficienza delle istituzioni;

d)

formazione del personale;

e)

sicurezza dei documenti di viaggio e identificazione dei documenti falsi;

f)

gestione del controllo delle frontiere/dei confini territoriali.

La cooperazione si concentra in particolare:

a)

nel settore dell’asilo, sull’adozione e sull’attuazione, da parte del Kosovo, della legislazione necessaria per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

b)

nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro o in Kosovo e concordano di esaminare le possibilità di introdurre misure volte a incentivare e sostenere le iniziative del Kosovo finalizzate a favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in Kosovo.

Articolo 86

Immigrazione legale

Le parti collaborano con l’obiettivo di sostenere il Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE in materia di immigrazione legale.

Le parti riconoscono che i cittadini del Kosovo beneficiano dei diritti previsti dall’acquis dell’UE, in particolare negli ambiti relativi a condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, ricongiungimento familiare, soggiorni a lungo termine, condizioni relative a studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, lavoratori trasferiti all’interno della società e pensioni. Le parti riconoscono inoltre che ciò non pregiudica le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro.

Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede diritti reciproci ai cittadini dell’UE negli ambiti di cui al secondo comma. Il CSA esamina le misure necessarie da adottare a tal fine. Il CSA può prendere in esame qualsiasi altra questione connessa all’attuazione del presente articolo.

Articolo 87

Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina

Il CSA decide in merito ad altre eventuali azioni comuni che le parti possono adottare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina, compresi il traffico e la tratta di esseri umani, assicurando nel contempo il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali dei migranti e l’assistenza ai migranti in situazioni di emergenza.

Articolo 88

Riammissione

Al fine di cooperare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina, le parti, su richiesta e senza ulteriori formalità:

a)

riammettono i cittadini del Kosovo o dell’UE presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte;

b)

riammettono i cittadini di paesi terzi e gli apolidi penetrati nel territorio di uno Stato membro attraverso il Kosovo o nel territorio del Kosovo attraverso il territorio di uno Stato membro.

Il Kosovo fornisce ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d’identità e garantisce loro l’accesso alle strutture amministrative necessarie a tal fine.

Le parti convengono di esaminare le possibilità di avviare negoziati volti alla conclusione di un accordo che disciplini le procedure specifiche di riammissione delle persone di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Il Kosovo esamina le possibilità di concludere accordi di riammissione, se le circostanze obiettive lo consentono, con i paesi che partecipano al PSA e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l’attuazione flessibile e rapida di tali accordi. L’UE esamina le possibilità di aiutare tali paesi in tutto il processo, se le circostanze obiettive lo consentono.

Articolo 89

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

La cooperazione nel settore comprende la fornitura al Kosovo di assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’applicazione delle normative e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dall’UE e da altri consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 90

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato alla lotta contro le droghe. Le politiche e le azioni nel settore sono volte a rafforzare le strutture del Kosovo impegnate nella lotta contro le droghe illecite e i loro precursori, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell’UE in materia di droga 2013-2020 ed eventuali documenti che potranno sostituirla.

Articolo 91

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e le altre attività illecite

Le parti collaborano con l’obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per combattere e prevenire le attività criminali, in particolare la criminalità organizzata, la corruzione e altre forme gravi di attività criminali caratterizzate da una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in tale settore. Nella lotta contro la criminalità organizzata viene promossa la cooperazione regionale.

Per quanto riguarda la falsificazione della valuta in Kosovo, il Kosovo collabora strettamente con l’UE per combattere la falsificazione di banconote e monete e per eliminare e punire le eventuali falsificazioni. A livello di prevenzione, il Kosovo mira ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla pertinente legislazione UE e a rispettare le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti relativi a tale settore. Il Kosovo può ricevere sostegno dall’UE sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta.

Articolo 92

Lotta al terrorismo

Le parti collaborano con l’obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per prevenire e reprimere gli atti terroristici e il relativo finanziamento, in particolare quelli aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. La cooperazione in tale ambito è pienamente compatibile con lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale in materia di rifugiati e il diritto internazionale umanitario. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in questo settore.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 93

L’UE e il Kosovo instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Kosovo. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Kosovo. L’elaborazione di tali politiche tiene pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e climatici e ne garantisce la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Kosovo e i paesi limitrofi, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il CSA stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte nel presente titolo e all’interno di esse.

Articolo 94

Politica economica e commerciale

L’UE e il Kosovo agevolano il processo di riforma economica, collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche nelle economie di mercato.

A tal fine, l’UE e il Kosovo collaborano per procedere:

a)

a scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive a livello macroeconomico e sulle strategie di sviluppo;

b)

all’esame comune delle questioni economiche di reciproco interesse, comprese le forme di sostegno alle politiche economiche e la loro attuazione; e

c)

alla promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l’accesso alle nuove tecnologie.

Il Kosovo si sforza di instaurare un’economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell’Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità del Kosovo, l’UE può fornire assistenza per sostenere l’impegno del Kosovo in tal senso.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro giuridico stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all’attività commerciale.

La cooperazione in tale ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

Articolo 95

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare in Kosovo sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire dati attendibili, obiettivi e precisi, paragonabili a quelli utilizzati nelle statistiche europee, necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Kosovo. La cooperazione mira inoltre a consentire all’Agenzia statistica del Kosovo di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti (tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato). Il sistema statistico rispetta i principi del codice delle statistiche europee, i principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche, le disposizioni della normativa statistica europea ed evolve verso l’applicazione dellacquis dell’UE nel settore statistico. Le parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

Articolo 96

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra l’UE e il Kosovo si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Kosovo che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

Articolo 97

Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di controllo interno delle finanze pubbliche. Le parti, in particolare, collaborano con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’attuazione di sistemi efficienti di controllo interno e di sistemi di revisione contabile interni funzionalmente indipendenti nel settore pubblico del Kosovo, conformemente alle norme e alle metodologie riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi dell’UE.

Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione si concentra altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

In materia di revisione contabile esterna, le parti cooperano in particolare al fine di sviluppare ulteriormente in Kosovo una funzione di revisione contabile esterna indipendente in linea con le norme accettate a livello internazionale e le buone prassi dell’UE. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell’ufficio del revisore dei conti generale.

Articolo 98

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le parti nel settore della promozione e della tutela degli investimenti si concentra sulla tutela degli investimenti esteri diretti per creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il rilancio economico e industriale del Kosovo. In particolare, per il Kosovo la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

Articolo 99

Cooperazione industriale

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell’industria e di singoli settori industriali in Kosovo. Essa è volta altresì a garantire che le condizioni necessarie alla competitività dell’industria del Kosovo siano soddisfatte in modo tale da assicurare la protezione dell’ambiente.

La cooperazione tiene conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transfrontalieri/transterritoriali. Le iniziative in tal senso possono, in particolare, puntare a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché il contesto imprenditoriale. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Kosovo di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis dell’UE nell’ambito delle politiche industriali.

Articolo 100

Piccole e medie imprese

La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa e allo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese. La cooperazione deve rispettare i principi dello Small Business Act e tenere debitamente conto dei settori prioritari previsti dall’acquis dell’UE in materia di PMI.

Articolo 101

Turismo

La cooperazione tra le parti nel settore turistico mira a:

a)

garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni a esso connesse;

b)

intensificare gli scambi di informazioni sul turismo (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.);

c)

incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.

La cooperazione si prefigge inoltre di esaminare le possibilità di realizzare operazioni comuni, sviluppare la cooperazione fra imprese turistiche, esperti, istituzioni e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis dell’UE nel settore del turismo.

La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Articolo 102

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore agricolo, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la sicurezza alimentare e i settori veterinario e fitosanitario. La cooperazione mira principalmente a modernizzare e ristrutturare l’agricoltura e il settore agroindustriale in Kosovo, in particolare affinché quest’ultimo soddisfi i requisiti sanitari dell’UE, migliori la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo rurale e sviluppi gli aspetti pertinenti del settore forestale del Kosovo, e a sostenere il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle prassi del Kosovo all’acquis dell’UE.

Articolo 103

Pesca

Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nei settori dell’acquacoltura e della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tali ambiti e si informa a principi di gestione e di conservazione delle risorse della pesca basati su norme elaborate dalle competenti organizzazioni della pesca internazionali e regionali.

Articolo 104

Dogane

Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che devono essere adottate nel settore degli scambi e per realizzare il ravvicinamento del sistema doganale del Kosovo a quello dell’UE, contribuendo in tal modo a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale del Kosovo all’acquis dell’UE.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo IV.

Articolo 105

Fiscalità

L’UE coopera con il Kosovo per contribuire allo sviluppo di quest’ultimo in ambito fiscale, anche attraverso l’adozione di misure finalizzate all’ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell’amministrazione fiscale del Kosovo, per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore fiscale e nella lotta alla concorrenza fiscale dannosa. Al momento di elaborare la legislazione in materia di eliminazione della concorrenza fiscale dannosa, il Kosovo tiene debitamente conto dei principi sanciti dal codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1o dicembre 1997 (6).

La cooperazione è tesa a promuovere i principi della buona governance in materia fiscale, la trasparenza, lo scambio di informazioni e la leale concorrenza fiscale in Kosovo, al fine di agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode, l’evasione o l’elusione fiscale.

Articolo 106

Cooperazione nel settore sociale

Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica in materia di occupazione del Kosovo, nel contesto di una riforma e di un’integrazione economica rafforzate e in un’ottica di sostegno della crescita inclusiva. La cooperazione mira inoltre a promuovere il dialogo sociale nonché il graduale ravvicinamento giuridico all’acquis dell’UE della legislazione del Kosovo in materia di lavoro, salute, sicurezza sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altri gruppi vulnerabili, prendendo come riferimento il livello di protezione esistente nell’UE. Ciò può altresì comprendere l’allineamento del Kosovo all’acquis dell’UE nel settore del diritto del lavoro e per quanto riguarda le condizioni di lavoro delle donne. La cooperazione promuove inoltre l’adozione da parte del Kosovo di politiche generali di inclusione sociale e di non discriminazione. La cooperazione comprende inoltre l’istituzione in Kosovo di un sistema di protezione sociale in grado di sostenere l’occupazione e la crescita inclusiva.

Le parti cooperano al fine di assicurare il ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE e con l’obiettivo di migliorare la salute e prevenire le malattie nella popolazione, sviluppare strutture amministrative e autorità competenti incaricate di attuare la legislazione che siano indipendenti, efficaci e in grado di soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, tutelare i diritti dei pazienti, proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie e dalle malattie e promuovere stili di vita sani.

Il Kosovo rispetta le convenzioni internazionali e gli altri strumenti in vigore in detti settori. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tali materie.

Articolo 107

Istruzione e formazione

Le parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale, della formazione, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani in Kosovo, in quanto strumenti per promuovere lo sviluppo di competenze, l’occupabilità, l’inclusione sociale e lo sviluppo economico in Kosovo. Per quanto riguarda i sistemi di istruzione superiore, una priorità è costituita dal conseguimento, per i propri istituti e programmi, di standard qualitativi adeguati e conformi agli obiettivi del processo e della dichiarazione di Bologna.

Le parti collaborano inoltre al fine di garantire l’accesso a tutti i gradi di istruzione e di formazione in Kosovo, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. Nell’ambito della cooperazione cerca di affrontare i bisogni degli studenti disabili in Kosovo.

La cooperazione mira inoltre a sviluppare le capacità nel campo della ricerca e dell’innovazione, in particolare attraverso progetti comuni in materia di ricerca e innovazione che coinvolgano tutte le parti interessate e garantiscano il trasferimento di know-how.

I pertinenti programmi e strumenti dell’UE contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività di istruzione, formazione, ricerca e innovazione in Kosovo.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tale materia.

Articolo 108

Cooperazione culturale

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione ha lo scopo di rafforzare le capacità del Kosovo in materia di politiche culturali, consolidare le capacità degli operatori culturali e accrescere la comprensione reciproca tra individui, minoranze e popoli. La cooperazione sostiene inoltre le riforme istituzionali volte alla promozione della diversità culturale in Kosovo, anche sulla base dei principi sanciti dalla convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.

Articolo 109

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le parti collaborano per promuovere l’industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e audiovisivo.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l’altro, programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell’industria audiovisiva, nonché un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati del Kosovo e a stabilire più stretti legami con i media europei.

Il Kosovo allinea alle politiche dell’UE le proprie politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale e armonizza la propria legislazione con l’acquis dell’UE. Il Kosovo rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi e le trasmissioni e veglia particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.

Articolo 110

Società dell’informazione

La cooperazione si sviluppa in tutti i settori connessi all’acquis dell’UE riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo ravvicinamento delle politiche e della legislazione del Kosovo a quelle dell’UE.

Le parti cooperano inoltre al fine di sviluppare ulteriormente la società dell’informazione in Kosovo. Nel complesso, gli obiettivi generali consistono nell’ulteriore preparazione della società all’era digitale e nell’individuazione di misure che garantiscano l’interoperabilità di reti e servizi.

Articolo 111

Reti e servizi di comunicazione elettronica

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in questo settore.

Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l’acquis dell’UE in tali settori dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.

Articolo 112

Informazione e comunicazione

Le parti adottano le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Vengono privilegiati i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sull’UE, nonché a fornire agli ambienti professionali del Kosovo informazioni più specialistiche.

Articolo 113

Trasporti

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore dei trasporti.

La cooperazione può mirare in particolare a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto del Kosovo, migliorandone le infrastrutture (compresi i collegamenti regionali individuati dall’osservatorio sui trasporti dell’Europa sudorientale), migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, raggiungere standard paragonabili a quelli in vigore nell’UE e interoperabili con questi ultimi e allineare la legislazione dei trasporti a quella dell’UE, se le circostanze obiettive lo consentono.

La cooperazione si prefigge di contribuire al progressivo accesso reciproco ai mercati e alle infrastrutture di trasporto dell’UE e del Kosovo, come previsto dal presente accordo, sviluppando in Kosovo un sistema di trasporto compatibile, interoperabile e allineato con quello dell’UE e migliorando la tutela dell’ambiente nel settore dei trasporti.

Articolo 114

Energia

Conformemente al pertinente acquis dell’UE, le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore energetico in linea con i principi dell’economia di mercato e del trattato che istituisce la Comunità dell’energia, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 (7). La cooperazione viene sviluppata in un’ottica di graduale integrazione del Kosovo nei mercati europei dell’energia.

La cooperazione può comprendere l’assistenza al Kosovo per quanto riguarda in particolare:

a)

il miglioramento e la diversificazione dell’approvvigionamento e il miglioramento dell’accesso al mercato dell’energia, in linea con l’acquis dell’UE in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e con la strategia energetica regionale della Comunità dell’energia, applicando le disposizioni UE ed europee in materia di transito, trasmissione, distribuzione e ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

b)

l’assistenza al Kosovo per quanto riguarda l’applicazione dell’acquis dell’UE in materia di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e impatto ambientale del settore energetico, e quindi promozione del risparmio energetico, dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dello studio e della riduzione dell’impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

c)

la formulazione delle condizioni fondamentali per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore, in linea con le norme del mercato interno dell’energia dell’UE in materia di separazione (unbundling).

Articolo 115

Ambiente

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore ambientale con l’impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione per rendere possibile lo sviluppo sostenibile in Kosovo. Le parti collaborano nei settori della qualità dell’aria e dell’acqua (anche per quanto riguarda le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano), delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, di tutti i tipi di gestione dei rifiuti (compresa la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi) e della protezione della natura, del controllo e della riduzione delle emissioni industriali, garantendo la sicurezza nelle installazioni industriali, e della classificazione e della manipolazione sicura delle sostanze chimiche in Kosovo.

Le parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative del Kosovo onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sul ravvicinamento progressivo della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE ed eventualmente all’acquis dell’Euratom. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione, da parte del Kosovo, di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l’inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali.

Articolo 116

Cambiamenti climatici

Le parti cooperano al fine di assistere il Kosovo a elaborare una propria politica in materia di clima e a integrare sistematicamente la dimensione climatica nelle politiche relative ai settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria, dell’agricoltura, dell’istruzione e ad altri settori pertinenti. Tale cooperazione sostiene inoltre il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE in materia di cambiamenti climatici, in particolare per quanto concerne l’efficacia del monitoraggio, della documentazione e della verifica delle emissioni di gas a effetto serra. Nell’ambito della cooperazione, viene inoltre offerta al Kosovo assistenza nella creazione di adeguate capacità amministrative e procedure di coordinamento tra tutte le parti interessate, per rendere possibile l’adozione e l’attuazione di politiche di crescita a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. Se le circostanze obiettive lo consentono, le parti collaborano con l’obiettivo di sostenere la partecipazione del Kosovo alle azioni condotte a livello mondiale e regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a questi ultimi.

Articolo 117

Protezione civile

Le parti sviluppano e consolidano la loro collaborazione al fine di migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse. La cooperazione mira in particolare a potenziare le capacità di protezione civile del Kosovo e il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE in materia di gestione delle catastrofi.

La cooperazione può imperniarsi sui seguenti settori prioritari:

a)

notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi; inserimento del Kosovo nella copertura dei sistemi di allerta precoce e degli strumenti di controllo europei;

b)

costituzione di un sistema di comunicazione efficace, operativo 24 ore su 24, tra i servizi di emergenza del Kosovo e quelli della Commissione europea;

c)

garanzia di cooperazione in caso di emergenze gravi, compresa l’agevolazione della fornitura e della ricezione dell’assistenza e del sostegno del paese ospite;

d)

miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sui rischi ed elaborazione di piani di valutazione dei rischi di catastrofi e di gestione delle catastrofi relativi a tutto il territorio del Kosovo;

e)

attuazione delle migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

Articolo 118

Ricerca e sviluppo tecnologico

Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

Articolo 119

Sviluppo regionale e locale

Le parti cercano di individuare misure in grado di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera/transterritoriale, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di sviluppo regionale.

Articolo 120

Pubblica amministrazione

La cooperazione e il dialogo mirano a garantire l’ulteriore sviluppo in Kosovo di una pubblica amministrazione professionale, efficiente e responsabile, sulla base delle riforme intraprese finora in tale campo, comprese quelle connesse al processo di decentramento e all’istituzione di nuovi comuni. La cooperazione mira in particolare a sostenere l’attuazione dello stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni a vantaggio della popolazione del Kosovo nel suo complesso e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’UE e il Kosovo.

La cooperazione in tale campo si concentra in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, in particolare sull’elaborazione e sull’attuazione di procedure di assunzione basate sul merito, trasparenti e imparziali, tanto a livello centrale che locale, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell’etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione riguarda altresì il miglioramento dell’efficienza e delle capacità degli organi indipendenti che svolgono un ruolo fondamentale ai fini del funzionamento della pubblica amministrazione e di un sistema efficace di controlli ed equilibri.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 121

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 7, 122, 123 e 125, il Kosovo può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell’UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’assistenza finanziaria dell’UE è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri politici di Copenaghen. Si tiene inoltre conto dei progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione degli obblighi previsti dal presente accordo, nonché delle relazioni annuali sui progressi compiuti dal Kosovo. L’assistenza finanziaria dell’UE è inoltre subordinata ai requisiti previsti dal PSA, in particolare per quanto riguarda l’impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L’assistenza finanziaria concessa al Kosovo è modulata in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l’economia.

Articolo 122

L’assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni viene erogata conformemente al pertinente regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d’azione annuali o pluriennali, definiti dall’UE in seguito a consultazioni con il Kosovo.

Articolo 123

L’assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori pertinenti della cooperazione, in particolare i settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, l’allineamento della legislazione all’acquis dell’UE, lo sviluppo economico e sociale, la buona governance, la riforma della pubblica amministrazione, l’energia e l’agricoltura.

Articolo 124

Su richiesta del Kosovo e in casi eccezionali, l’UE potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un’assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nell’ambito di un programma convenuto tra il Kosovo e il Fondo monetario internazionale.

Articolo 125

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l’assistenza finanziaria dell’UE sia erogata in stretto coordinamento con quella proveniente da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, il Kosovo fornisce periodicamente informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 126

È istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e, quando le circostanze lo richiedono, convoca riunioni straordinarie. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione di reciproco interesse.

Articolo 127

1.   Il CSA è composto da rappresentanti dell’UE, da un lato, e del Kosovo, dall’altro.

2.   Il CSA stabilisce il proprio regolamento interno.

3.   I membri del CSA possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

4.   Il CSA è presieduto a turno da un rappresentante dell’UE e da un rappresentante del Kosovo, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5.   Nelle materie che la riguardano, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del CSA.

Articolo 128

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il CSA ha il potere di prendere decisioni all’interno dell’ambito di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall’accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può anche formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono redatte di comune accordo tra le parti.

Articolo 129

1.   Il CSA è assistito, nell’esercizio delle sue funzioni, da un comitato di stabilizzazione e di associazione, che è composto di rappresentanti dell’UE, da un lato, e del Kosovo, dall’altro.

2.   Il regolamento interno del CSA determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del CSA, e determina le modalità di funzionamento del comitato.

3.   Il CSA può delegare i suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In tal caso, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all’articolo 128.

Articolo 130

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati e gruppi speciali. Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

Articolo 131

Il CSA può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno il CSA precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 132

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione («comitato parlamentare»). Tale comitato riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e membri del Parlamento del Kosovo. Esso si riunisce sulla base di un calendario che esso stesso determina, ma almeno una volta all’anno.

Il comitato parlamentare è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento del Kosovo.

Il comitato parlamentare stabilisce il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento del Kosovo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Il comitato parlamentare può formulare raccomandazioni destinate al CSA.

Articolo 133

Nell’ambito del presente accordo, le parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni, le opportune vie legali per la difesa dei propri diritti.

Articolo 134

Il presente accordo non impedisce a una delle parti di adottare le misure che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

Articolo 135

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo:

a)

il regime applicato dal Kosovo nei confronti dell’UE non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o società;

b)

il regime applicato dall’UE nei confronti del Kosovo non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Kosovo.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione delle disposizioni particolari previste dal presente accordo, in particolare all’articolo 70, paragrafo 3.

Articolo 136

1.   Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti rilevanti delle loro relazioni.

3.   Ciascuna delle parti deferisce al CSA eventuali controversie relative all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l’articolo 137 e, eventualmente, il protocollo V.

Il CSA può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Tali misure sono immediatamente notificate al CSA e, se l’altra parte lo richiede, sono oggetto di consultazioni nell’ambito del CSA, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma dell’articolo 130 e dell’articolo131.

5.   I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non incidono in alcun modo sugli articoli 34, 42, 43, 44 e 48 e sul protocollo III (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l’applicazione.

6.   I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano agli articoli 5 e 13.

Articolo 137

1.   In caso di disaccordo fra le parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, una delle parti presenta all’altra parte e al CSA una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una parte ritiene che una misura adottata dall’altra parte o l’inazione dell’altra parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva tale parere e indica, a seconda dei casi, che la parte può adottare misure a norma dell’articolo 136, paragrafo 4.

2.   Le parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell’ambito del CSA e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3.   Le parti forniscono al CSA tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del CSA, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo V. Una controversia è considerata risolta quando il CSA adotta una decisione vincolante per comporre la controversia a norma dell’articolo 136, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 130 e 131, per decisione comune delle parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4.   Per le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo V, una parte può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall’avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 138

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Kosovo, dall’altro.

Articolo 139

Gli allegati da I a VII, i protocolli I, II, III, IV e V e la dichiarazione sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 140

Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Ciascuna parte può sospendere integralmente o in parte il presente accordo, con effetto immediato, qualora l’altra parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell’accordo.

L’UE può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13.

Articolo 141

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altra, al territorio del Kosovo.

Articolo 142

Il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 143

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, albanese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 144

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

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(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU UE L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  I riferimenti ai codici e alle denominazioni delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

(3)  GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(4)  GU UE L 285 del 16.10.2006, pag. 3.

(5)  Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l’accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Associazione europea degli Istituti nazionali di metrologia.

(6)  Conclusioni del Consiglio Ecofin del 1o dicembre 1997 in materia di politica fiscale (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).

(7)  GU UE L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


ELENCO DEGLI ALLEGATI, DEI PROTOCOLLI E DELLE DICHIARAZIONI

ALLEGATI

Allegato I (Articolo 23)

Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo ai prodotti industriali dell’UE

Allegato II (Articolo 28)

Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (Articolo 29)

Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo ai prodotti agricoli dell’UE

Allegato IV (Articolo 31)

Concessioni accordate dall’UE ai prodotti della pesca del Kosovo

Allegato V (Articolo 32)

Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo al pesce e ai prodotti della pesca dell’UE

Allegato VI (Articolo 50)

Stabilimento: «Servizi finanziari»

Allegato VII (Articolo 77)

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

PROTOCOLLI

Protocollo I (Articolo 27)

Scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’UE e il Kosovo

Protocollo II (Articolo 30)

Vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati

Protocollo III (Articolo 46)

relativo al concetto di «prodotti originari»

Protocollo IV (Articolo 104)

Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Protocollo V (Articolo 136)

Risoluzione delle controversie

DICHIARAZIONI

Dichiarazione comune


ALLEGATO I

ALLEGATO I bis

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELL’UE

di cui all’articolo 23

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

a)

All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice

Designazione (1)

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

 

-

Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità

 

- -

altri

2501 00 51

- - -

denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all’alimentazione umana o animale

 

- - -

altri

2501 00 91

- - - -

Sale per l’alimentazione umana

2501 00 99

- - - -

altri

2505

Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

2505 10 00

-

Sabbie silicee e sabbie quarzose

2506

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

2506 10 00

-

Quarzi

2507 00

Caolino e altre argille caoliniche, anche calcinati

2507 00 80

-

altre argille caoliniche

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806 ), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

2508 10 00

-

Bentonite

2508 40 00

-

altre argille

2508 70 00

-

Terre di chamotte o di dinas

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516 , anche trattati termicamente

2517 10

-

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

2517 10 20

- -

Dolomite e pietre da calce, frantumate

2517 30 00

-

Tarmacadam

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825

2522 20 00

-

Calce spenta

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2523 10 00

-

Cementi non polverizzati detti «clinkers»

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

2526 20 00

-

frantumati o polverizzati

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

2530 90 00

-

altre

3001

Ghiandole e altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

3001 20

-

Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

3001 20 10

- -

di origine umana

3001 90

-

altri

 

- -

altri

3001 90 91

- - -

Eparina e suoi sali

3001 90 98

- - -

altri

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

3002 10

-

Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

3002 30 00

-

Vaccini per la medicina veterinaria

3002 90

-

altri

3002 90 30

- -

Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

3002 90 50

- -

Colture di microrganismi

3002 90 90

- -

altri

3003

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

3003 10 00

-

contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

3003 20 00

-

contenenti altri antibiotici

 

-

contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937 , e non contenenti antibiotici

3003 31 00

- -

contenenti insulina

3003 40

-

contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937 , né antibiotici

3003 90 00

-

altri

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

 

-

contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937 , e non contenenti antibiotici

3004 32 00

- -

contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali

3004 50 00

-

altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936

3004 90 00

-

altri

3005

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

3005 90

-

altri

 

- -

altri

 

- - -

di materie tessili

3005 90 50

- - - -

altri

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo

3006 10

-

Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

3006 10 10

- -

Catgut sterili

3006 20 00

-

Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

3006 30 00

-

Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

3006 50 00

-

Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

3006 60 00

-

Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi

3006 70 00

-

Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

 

-

altri

3006 92 00

- -

Rifiuti farmaceutici

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

3208 90

-

altre

 

- -

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

3208 90 19

- - -

altri

 

- -

altri

3208 90 91

- - -

a base di polimeri sintetici

3303 00

Profumi e acque da toeletta

3303 00 90

-

Acque da toletta

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

 

-

altri

3304 91 00

- -

Ciprie, comprese le polveri compatte

3306

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3306 10 00

-

Dentifrici

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

3307 20 00

-

Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

 

-

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

3401 19 00

- -

altri

3401 20

-

Saponi presentati in altre forme

3401 20 10

- -

Fiocchi, scaglie, granuli o polveri

3403

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3404

Cere artificiali e cere preparate

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

3405 10 00

-

Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

3405 20 00

-

Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3405 40 00

-

Paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare

3405 90

-

altri

3405 90 10

- -

Lucidi per metalli

3407 00 00

Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l’odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l’odontoiatria, a base di gesso

3605 00 00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

3606 10 00

-

Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

3606 90

-

altri

3606 90 90

- -

altri

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

3801 10 00

-

Grafite artificiale

3801 30 00

-

Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

3801 90 00

-

altre

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

3806

Colofonie e acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

3806 30 00

-

«Gomme-esteri»

3806 90 00

-

altri

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

3807 00 90

-

altri

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

 

-

altri

3809 91 00

- -

dei tipi utilizzati nell’industria tessile o in industrie simili

3809 92 00

- -

dei tipi utilizzati nell’industria della carta o in industrie simili

3809 93 00

- -

dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o in industrie simili

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3810 10 00

-

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

3810 90

-

altre

3810 90 90

- -

altre

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3812 20

-

Plastificanti composti per gomma o materie plastiche

3812 20 90

- -

altri

3812 30

-

Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3812 30 80

- -

altri

3813 00 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove

3815 90

-

altri

3815 90 90

- -

altri

3818 00

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

3818 00 10

-

Silicio drogato

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

3821 00 00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3824 10 00

-

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

 

-

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano

3824 78 00

- -

contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)

3824 79 00

- -

altri

3824 90

-

altri

3824 90 10

- -

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

3824 90 35

- -

Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

3824 90 40

- -

Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

 

- -

altri

3824 90 45

- - -

Preparazioni disincrostanti e simili

3824 90 55

- - -

Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

 

- - -

Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici

3824 90 62

- - - -

Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

3824 90 64

- - - -

altri

3824 90 70

- - -

Preparazioni ignifughe, idrofughe e altre, per la protezione delle costruzioni

 

- - -

altri

3824 90 75

- - - -

Placchette di niobato di litio non drogato

3824 90 80

- - - -

Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più e uguale o inferiore a 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene

3824 90 87

- - - -

Miscele consistenti principalmente di (5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato, e miscele consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

 

-

Residui di solventi organici

3825 49 00

- -

altri

3825 90

-

altri

3825 90 90

- -

altri

3826 00

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3826 00 10

-

Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

4004 00 00

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

4006

Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

 

-

di gomma alveolare

4008 11 00

- -

Lastre, fogli e nastri

4008 19 00

- -

altri

 

-

di gomma non alveolare

4008 21

- -

Lastre, fogli e nastri

4008 21 10

- - -

Rivestimenti e tappeti da pavimento

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

 

-

non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie

4009 11 00

- -

senza accessori

 

-

rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo

4009 21 00

- -

senza accessori

 

-

rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili

4009 31 00

- -

senza accessori

 

-

rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie

4009 41 00

- -

senza accessori

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

 

-

Nastri trasportatori

4010 11 00

- -

rinforzati soltanto di metallo

4010 19 00

- -

altri

 

-

Cinghie di trasmissione

4010 32 00

- -

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

4010 33 00

- -

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

4010 34 00

- -

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

4010 36 00

- -

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

4014

Articoli d’igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita

4014 10 00

-

Preservativi

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

 

-

altri

4016 91 00

- -

Rivestimenti e tappeti da pavimento

4016 95 00

- -

altri oggetti gonfiabili

4016 99

- -

altri

 

- - -

per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

4016 99 52

- - - -

Pezzi gomma-metallo

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

 

-

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

4202 11

- -

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4202 12

- -

con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

4202 19

- -

altri

 

-

Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura

4202 21 00

- -

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4202 22

- -

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

4202 29 00

- -

altre

 

-

Oggetti da tasca o da borsetta

4202 31 00

- -

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4202 32

- -

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

4202 32 90

- - -

di materie tessili

4202 39 00

- -

altri

 

-

altri

4202 91

- -

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4202 92

- -

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

 

- - -

di fogli di materie plastiche

4202 92 11

- - - -

Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

4202 92 19

- - - -

altri

 

- - -

di materie tessili

4202 92 91

- - - -

Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

4202 92 98

- - - -

altri

4202 99 00

- -

altri

4203

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4203 10 00

-

Indumenti

 

-

Guanti, mezzoguanti e muffole

4203 29

- -

altri

4203 30 00

-

Cinture, cinturoni e bandoliere

4203 40 00

-

altri accessori di abbigliamento

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

 

-

per usi tecnici

4205 00 11

- -

Cinghie di trasmissione o di trasporto

4205 00 90

-

altri

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 10

-

di conifere

 

- -

altro

 

- - -

altro

4407 10 93

- - - -

di pino della specie Pinus sylvestris L.

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

 

-

altri

4411 93

- -

con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3

4411 93 10

- - -

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

4806

Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

4806 40

-

Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

4806 40 10

- -

Carta detta «cristallo»

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

 

-

Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

4810 32

- -

con imbianchimento uniforme in pasta e in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

4810 32 90

- - -

altri

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

 

-

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

4823 61 00

- -

di bambù

5512

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

 

-

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

5512 19

- -

altri

 

-

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

5512 29

- -

altri

5512 29 90

- - -

altri

5513

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2

 

-

tinti

5513 21 00

- -

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

 

-

stampati

5513 41 00

- -

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

5513 49 00

- -

altri tessuti

5514

Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2

 

-

tinti

5514 23 00

- -

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

5514 29 00

- -

altri tessuti

 

-

stampati

5514 42 00

- -

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

5514 43 00

- -

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

5515

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

 

-

di fibre in fiocco di poliestere

5515 11

- -

misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa

5515 11 90

- - -

altri

5515 12

- -

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

5515 12 90

- - -

altri

5515 19

- -

altri

5515 19 90

- - -

altri

 

-

altri tessuti

5515 99

- -

altri

5515 99 80

- - -

altri

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

 

-

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

5516 23

- -

di filati di diversi colori

5516 23 10

- - -

Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)

 

-

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone

5516 43 00

- -

di filati di diversi colori

 

-

altri

5516 93 00

- -

di filati di diversi colori

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

-

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte

5601 21

- -

di cotone

5601 29 00

- -

altri

5601 30 00

-

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

5602 10

-

Feltri all’ago e prodotti cuciti con punto a maglia

 

- -

non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati

 

- - -

Feltri all’ago

5602 10 19

- - - -

di altre materie tessili

 

- - -

Prodotti cuciti con punto a maglia

5602 10 38

- - - -

di altre materie tessili

5602 10 90

- -

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

 

-

altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati

5602 29 00

- -

di altre materie tessili

5602 90 00

-

altri

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

-

di filamenti sintetici o artificiali

5603 11

- -

di peso non superiore a 25 g/m2

5603 12

- -

di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

5603 13

- -

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

5603 14

- -

di peso superiore a 150 g/m2

 

-

altre

5603 91

- -

di peso non superiore a 25 g/m2

5603 91 10

- - -

spalmate o ricoperte

5603 92

- -

di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

5603 92 10

- - -

spalmate o ricoperte

5603 93

- -

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

5603 94

- -

di peso superiore a 150 g/m2

5603 94 90

- - -

altre

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

5604 90

-

altri

5604 90 90

- -

altri

5605 00 00

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

5606 00

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

5606 00 10

-

Filati detti «a catenella»

 

-

altri

5606 00 91

- -

Filati spiralati (vergolinati)

5607

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

 

-

di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

5607 29 00

- -

altri

 

-

di polietilene o di polipropilene

5607 41 00

- -

Spago per legare

5607 49

- -

altri

5607 50

-

di altre fibre sintetiche

5607 90

-

altri

5607 90 90

- -

altri

5608

Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili

 

-

di materie tessili sintetiche o artificiali

5608 19

- -

altre

 

- - -

Reti confezionate

 

- - - -

di nylon o di altre poliammidi

5608 19 19

- - - - -

altri

5608 19 30

- - - -

altre

5608 19 90

- - -

altre

5609 00 00

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

5702

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

5702 50

-

altri, non vellutati, né confezionati

 

- -

di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 50 31

- - -

di polipropilene

5702 50 39

- - -

altri

5703

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

5703 30

-

di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

 

- -

di polipropilene

5703 30 12

- - -

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

 

- -

altri

5703 30 82

- - -

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

5801

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

5801 10 00

-

di lana o di peli fini

 

-

di fibre sintetiche o artificiali

5801 31 00

- -

Velluti e felpe a trama, non tagliati

5801 32 00

- -

Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

5801 36 00

- -

Tessuti di ciniglia

5801 37 00

- -

Velluti e felpe a catena

5802

Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703

5802 20 00

-

Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

5804 10

-

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

5804 10 90

- -

altri

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs)

5806 10 00

-

Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

 

-

altri tessuti

5806 31 00

- -

di cotone

5806 32

- -

di fibre sintetiche o artificiali

5806 32 10

- - -

muniti di vere cimose

5807

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

 

-

altri ricami

5810 92

- -

di fibre sintetiche o artificiali

5810 92 90

- - -

altri

5810 99

- -

di altre materie tessili

5810 99 90

- - -

altri

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

5902 10

-

di nylon o di altre poliammidi

5902 10 90

- -

altre

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

5903 10

-

con poli(cloruro di vinile)

5903 10 90

- -

spalmati, ricoperti o stratificati

5903 20

-

con poliuretano

5903 90

-

altri

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5905 00

Rivestimenti murali di materie tessili

 

-

altri:

5905 00 90

- -

altre

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

5906 10 00

-

Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

 

-

altri

5906 99

- -

altri

5906 99 90

- - -

altri

5907 00 00

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

5909 00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie

5910 00 00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

5911 10 00

-

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 20 00

-

Veli e tele da buratti, anche confezionati

 

-

Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)

5911 32

- -

di peso uguale o superiore a 650 g

 

- - -

di seta, di fibre sintetiche o artificiali

5911 32 19

- - - -

altri

5911 32 90

- - -

di altre materie tessili

5911 90

-

altri

6001

Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

6001 10 00

-

Stoffe dette a peli lunghi

 

-

Stoffe a ricci

6001 21 00

- -

di cotone

6001 22 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6001 29 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altre

6001 92 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6001 99 00

- -

di altre materie tessili

6002

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

6002 40 00

-

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

6005

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

 

-

di fibre sintetiche

6005 32

- -

tinte

6005 32 90

- - -

altre

6006

Altre stoffe a maglia

 

-

di cotone

6006 23 00

- -

di filati di diversi colori

 

-

di fibre sintetiche

6006 31

- -

greggi o imbianchiti

6006 33

- -

di filati di diversi colori

6006 33 90

- - -

altre

6006 34

- -

stampate

6006 34 90

- - -

altre

6006 90 00

-

altre

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

6102 90

-

di altre materie tessili

6102 90 90

- -

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

6103

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

 

-

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

6103 42 00

- -

di cotone

6103 43 00

- -

di fibre sintetiche

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

 

-

Abiti interi

6104 42 00

- -

di cotone

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

 

-

altri

6107 99 00

- -

di altre materie tessili

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

 

-

Camicie da notte e pigiami

6108 39 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri

6108 91 00

- -

di cotone

6203

Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

 

-

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

6203 42

- -

di cotone

 

- - -

Tute con bretelle (salopettes)

6203 42 59

- - - -

altre

6204

Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

 

-

Completi

6204 21 00

- -

di lana o di peli fini

6204 23

- -

di fibre sintetiche

6204 23 80

- - -

altri

6208

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

 

-

Sottovesti o sottabiti e sottogonne

6208 11 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6209

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

6209 30 00

-

di fibre sintetiche

6211

Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

 

-

altri indumenti per uomo o ragazzo

6211 33

- -

di fibre sintetiche o artificiali

 

- - -

Tute sportive, con fodera

6211 33 31

- - - -

di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

 

- - - -

altri

6211 33 42

- - - - -

parti inferiori

6211 33 90

- - -

altri

6211 39 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri indumenti per donna o ragazza

6211 42

- -

di cotone

 

- - -

Tute sportive, con fodera

6211 42 31

- - - -

di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

6211 43

- -

di fibre sintetiche o artificiali

 

- - -

Tute sportive, con fodera

 

- - - -

altri

6211 43 42

- - - - -

parti inferiori

6301

Coperte

6301 30

-

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

6301 30 10

- -

a maglia

6301 40

-

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

6301 40 90

- -

altre

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina

 

-

altra biancheria da letto, stampata

6302 22

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6302 22 10

- - -

di stoffe non tessute

6302 29

- -

di altre materie tessili

6302 29 90

- - -

di altre materie tessili

 

-

altra biancheria da letto

6302 32

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6302 32 90

- - -

altra

 

-

altra biancheria da tavola

6302 51 00

- -

di cotone

6302 53

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6302 53 10

- - -

di stoffe non tessute

6302 59

- -

di altre materie tessili

6302 59 90

- - -

altra

 

-

altra

6302 91 00

- -

di cotone

6302 99

- -

di altre materie tessili

6302 99 90

- - -

altra

6303

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

 

-

altri

6303 92

- -

di fibre sintetiche

6303 92 90

- - -

altri

6303 99

- -

di altre materie tessili

6303 99 10

- - -

di stoffe non tessute

6304

Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404

 

-

altri

6304 91 00

- -

a maglia

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

 

-

Tende

6306 22 00

- -

di fibre sintetiche

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

6307 10

-

Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

6307 10 10

- -

a maglia

6307 10 30

- -

di stoffe non tessute

6307 90

-

altri

 

- -

altri

 

- - -

altri

6307 90 92

- - - -

Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603 , del tipo usato in ambito chirurgico

6308 00 00

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

 

-

altre calzature

6402 99

- -

altre

 

- - -

altre

 

- - - -

con tomaie di materia plastica

6402 99 50

- - - - -

Pantofole e altre calzature da camera

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

 

-

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

6403 51

- -

che ricoprono la caviglia

6403 51 05

- - -

con suola principale di legno, senza suola interna

6403 59

- -

altre

 

- - -

altre

 

- - - -

altre, con suole interne di lunghezza

 

- - - - -

uguale o superiore a 24 cm

6403 59 99

- - - - - -

per donna

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

 

-

Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica

6404 19

- -

altre

6404 19 10

- - -

Pantofole e altre calzature da camera

6404 20

-

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

6404 20 10

- -

Pantofole e altre calzature da camera

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

6406 20

-

Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

6501 00 00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell’altezza, di feltro, per cappelli

6504 00 00

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505 00

Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

6506

Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti

6506 10

-

Copricapo di sicurezza

 

-

altri

6506 91 00

- -

di gomma o di materia plastica

6506 99

- -

di altre materie

6506 99 90

- - -

altri

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli e altri copricapo

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

6603

Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

6603 20 00

-

Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente

 

-

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

6802 21 00

- -

Marmo, travertino e alabastro

 

-

altri

6802 91 00

- -

Marmo, travertino e alabastro

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

 

-

non contenenti amianto

6811 82 00

- -

altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole e articoli simili

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6903 20

-

contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

6903 20 10

- -

contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

6907 90

-

altri

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

6909

Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio, di ceramica

 

-

Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici

6909 11 00

- -

di porcellana

6909 12 00

- -

Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

6909 90 00

-

altri

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana

6913

Statuette e altri oggetti d’ornamento, di ceramica

6914

Altri lavori di ceramica

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

 

-

altro

7106 92 00

- -

semilavorato

7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

-

di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

7113 11 00

- -

di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

-

di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

7114 11 00

- -

di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

7117

Minuterie di fantasia

 

-

di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

7117 19 00

- -

altre

7117 90 00

-

altre

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7201 20 00

-

Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

 

-

Polveri

7205 29 00

- -

altre

7206

Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

7206 90 00

-

altri

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

 

-

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7207 12

- -

altri, di sezione trasversale rettangolare

7207 12 90

- - -

fucinati

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

 

-

stagnati

7210 12

- -

di spessore inferiore a 0,5 mm

7210 12 80

- - -

altri

7210 20 00

-

piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

7210 30 00

-

zincati elettroliticamente

 

-

zincati con altri procedimenti

7210 41 00

- -

ondulati

7210 50 00

-

rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo

7210 70

-

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7210 70 10

- -

Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, verniciati

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

7212 10

-

stagnati

7212 10 90

- -

altri

7212 50

-

altrimenti rivestiti

7212 50 20

- -

rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo

 

- -

rivestiti di alluminio

7212 50 69

- - -

altri

7212 60 00

-

placcati

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 10 00

-

fucinati

 

-

altre

7214 91

- -

di sezione trasversale rettangolare

7214 91 10

- - -

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 99

- -

altre

 

- - -

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 99 10

- - - -

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

- - - -

altre, di sezione circolare con diametro

7214 99 31

- - - - -

uguale o superiore a 80 mm

7214 99 50

- - - -

altre

 

- - -

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

 

- - - -

di sezione circolare con diametro

7214 99 71

- - - - -

uguale o superiore a 80 mm

7214 99 79

- - - - -

inferiore a 80 mm

7214 99 95

- - - -

altre

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati

7215 50

-

altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

 

- -

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7215 50 19

- - -

altre

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati

 

-

Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

7216 22 00

- -

Profilati a T

 

-

Profilati a U, a I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

7216 31

- -

Profilati a U

7216 31 90

- - -

di altezza superiore a 220 mm

7216 32

- -

Profilati a I

 

- - -

di altezza uguale o superiore a 80 mm e inferiore o uguale a 220 mm

7216 32 11

- - - -

ad ali a facce parallele

7216 32 19

- - - -

altri

 

- - -

di altezza superiore a 220 mm

7216 32 99

- - - -

altri

7216 33

- -

Profilati ad H

7216 33 10

- - -

di altezza uguale o superiore a 80 mm e inferiore o uguale a 180 mm

7216 40

-

Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

7216 40 90

- -

Profilati a T

7216 50

-

altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

 

- -

altri

7216 50 99

- - -

altri

 

-

Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

7216 61

- -

ottenuti da prodotti laminati piatti

7216 61 90

- - -

altri

 

-

altri

7216 91

- -

ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

7216 91 10

- - -

Lamiere profilate (nervate)

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

7217 10

-

non rivestiti, anche lucidati

 

- -

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7217 10 10

- - -

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

7217 20

-

zincati

 

- -

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7217 20 10

- - -

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

7217 90

-

altri

7217 90 20

- -

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7217 90 90

- -

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7218 10 00

-

Lingotti e altre forme primarie

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

 

-

semplicemente laminati a caldo, arrotolati

7219 14

- -

di spessore inferiore a 3 mm

7219 14 10

- - -

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

 

-

semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

7219 21

- -

di spessore superiore a 10 mm

7219 21 10

- - -

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

7219 22

- -

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e inferiore o uguale a 10 mm

7219 22 10

- - -

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

7219 23 00

- -

di spessore uguale o superiore a 3 mm e inferiore a 4,75 mm

 

-

semplicemente laminati a freddo

7219 31 00

- -

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

7219 32

- -

di spessore uguale o superiore a 3 mm e inferiore a 4,75 mm

7219 32 10

- - -

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

7219 33

- -

di spessore superiore a 1 mm e inferiore a 3 mm

7219 33 10

- - -

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

7219 34

- -

di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm

7219 90

-

altri

7219 90 20

- -

forati

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

7220 20

-

semplicemente laminati a freddo

 

- -

di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso

7220 20 29

- - -

meno di 2,5 % di nichel

 

- -

di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso

7220 20 41

- - -

2,5 % o più di nichel

7223 00

Fili di acciai inossidabili

 

-

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

7223 00 19

- -

altri

 

-

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

7223 00 91

- -

contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

7225 30

-

altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

7225 30 90

- -

altri

7225 40

-

altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

 

- -

altri

7225 40 40

- - -

di spessore superiore a 10 mm

7225 40 60

- - -

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e inferiore o uguale a 10 mm

 

-

altri

7225 92 00

- -

zincati con altri procedimenti

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

 

-

altri

7226 99

- -

altri

7226 99 30

- - -

zincati con altri procedimenti

7226 99 70

- - -

altri

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati

7227 90

-

altri

7227 90 10

- -

contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

7227 90 95

- -

altri

7229

Fili di altri acciai legati

7229 90

-

altri

7229 90 90

- -

altri

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7302 10

-

Rotaie

7302 10 10

- -

conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

 

- -

altri

 

- - -

nuove

7302 10 40

- - - -

Rotaie a guida

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

 

-

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

7304 19

- -

altri

7304 19 90

- - -

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

 

-

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

7306 11

- -

saldati, di acciai inossidabili

7306 11 90

- - -

saldati elicoidalmente

 

-

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas

7306 29 00

- -

altri

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

 

-

altri, di acciai inossidabili

7307 29

- -

altri

7307 29 80

- - -

altri

 

-

altri

7307 91 00

- -

Flange

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

 

-

Articoli filettati

7318 12

- -

altre viti per legno

7318 12 90

- - -

altre

 

-

Articoli non filettati

7318 24 00

- -

Copiglie, pernotti e chiavette

7324

Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

-

Vasche da bagno

7324 21 00

- -

di ghisa, anche smaltate

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

 

-

altri

7325 91 00

- -

Palle e oggetti simili per mulini

7326

Altri lavori di ferro o acciaio

 

-

Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati

7326 19

- -

altri

7326 19 10

- - -

fucinati

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

 

-

Leghe di rame

7403 22 00

- -

a base di rame-stagno (bronzo)

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame

 

-

altri articoli, filettati

7415 39 00

- -

altri

7419

Altri lavori di rame

 

-

altri

7419 91 00

- -

colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

7602 00

Cascami e avanzi di alluminio

 

-

Cascami

7602 00 11

- -

Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

7602 00 19

- -

altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

7605

Fili di alluminio

 

-

di alluminio non legato

7605 19 00

- -

altri

 

-

di leghe di alluminio

7605 29 00

- -

altri

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

 

-

di forma quadrata o rettangolare

7606 11

- -

di alluminio non legato

7606 11 10

- - -

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

 

- - -

altri, di spessore

7606 11 91

- - - -

inferiore a 3 mm

7606 11 99

- - - -

uguale o superiore a 6 mm

7606 12

- -

di leghe di alluminio

7606 12 20

- - -

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

 

- - -

altri, di spessore

7606 12 93

- - - -

uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm

 

-

altri

7606 92 00

- -

di leghe di alluminio

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

 

-

senza supporto

7607 11

- -

semplicemente laminati

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7613 00 00

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7614

Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità

7614 90 00

-

altri

7615

Oggetti per uso domestico o d’igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

7615 10

-

Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

7615 10 10

- -

di getti di alluminio

7615 20 00

-

Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti

7616

Altri lavori di alluminio

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei e altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi e utensili simili, a mano

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

8205

Utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

8205 20 00

-

Martelli e mazze

8205 30 00

-

Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

8205 40 00

-

cacciaviti

 

-

altri utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)

8205 51 00

- -

per uso domestico

8205 59

- -

altri

8205 60 00

-

Lampade per saldare e simili

8205 70 00

-

Morse, sergenti e simili

8205 90

-

altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce

8206 00 00

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

 

-

Utensili di perforazione o di sondaggio

8207 13 00

- -

con parte operante di cermet

8207 19

- -

altri, comprese le parti

8207 20

-

Filiere per trafilare o estrudere i metalli

8207 20 90

- -

con parte operante di altre materie

8207 30

-

Utensili per imbutire, stampare o punzonare

8207 40

-

Utensili per maschiare o filettare

8207 50

-

Utensili per forare

8207 60

-

Utensili per alesare o scanalare

 

- -

con parte operante di altre materie

 

- - -

Utensili per alesare

8207 60 30

- - - -

per la lavorazione dei metalli

 

- - -

Utensili per scanalare

8207 60 90

- - - -

altri

8207 70

-

Utensili per fresare

 

- -

per la lavorazione dei metalli, con parte operante

 

- - -

di altre materie

8207 70 31

- - - -

Frese con codolo

8207 70 37

- - - -

altre

8207 70 90

- -

altri

8207 80

-

Utensili per tornire

 

- -

per la lavorazione dei metalli, con parte operante

8207 80 19

- - -

di altre materie

8207 80 90

- -

altri

8207 90

-

altri utensili intercambiabili

8207 90 10

- -

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

 

- -

con parte operante di altre materie

8207 90 30

- - -

Lame da cacciavite

 

- - -

altri, con parte operante

 

- - - -

di cermet

8207 90 78

- - - - -

altri

 

- - - -

di altre materie

8207 90 91

- - - - -

per la lavorazione dei metalli

8207 90 99

- - - - -

altri

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

8209 00

Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

8210 00 00

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

8211 10 00

-

Assortimenti

 

-

altri

8211 91 00

- -

Coltelli da tavola a lama fissa

8211 92 00

- -

altri coltelli a lama fissa

8211 93 00

- -

Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

8211 94 00

- -

Lame

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8213 00 00

Forbici a due branche e loro lame

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

8215 10

-

Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

 

- -

altri

8215 10 30

- - -

di acciai inossidabili

8215 10 80

- - -

altri

8215 20

-

altri assortimenti

 

-

altri

8215 99

- -

altri

8301

Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

8302

Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8302 30 00

-

altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli

 

-

altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili

8302 41

- -

per edifici

8302 41 10

- - -

per porte

8302 41 90

- - -

altri

8302 50 00

-

Attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili

8303 00

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza e oggetti simili, di metalli comuni

8304 00 00

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri e altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione e oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

8306

Campane, campanelli, gong e oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

8306 10 00

-

Campane, campanelli, gong e oggetti simili

 

-

Statuette e altri oggetti di ornamento

8306 29 00

- -

altri

8306 30 00

-

Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

8308

Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli e oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

8310 00 00

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

8401

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

8401 10 00

-

Reattori nucleari

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

 

-

Caldaie a vapore

8402 12 00

- -

Caldaie a tubi d’acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

8402 19

- -

altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

8402 19 90

- - -

altre

8402 20 00

-

Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8402 90 00

-

parti

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8403 90

-

parti

8403 90 90

- -

altre

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8405

Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

8406

Turbine a vapore

 

-

altre turbine

8406 81 00

- -

di potenza superiore a 40 MW

8406 82 00

- -

di potenza inferiore o uguale a 40 MW

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

 

-

altre

8409 91 00

- -

riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

8410 90 00

-

parti, compresi i regolatori

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

 

-

Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

8413 11 00

- -

Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

8413 40 00

-

Pompe per calcestruzzo

8413 70

-

altre pompe centrifughe

 

- -

Pompe sommerse

8413 70 21

- - -

monocellulari

8413 70 29

- - -

multicellulari

8413 70 30

- -

Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d’acqua calda

 

-

altre pompe; elevatori per liquidi

8413 82 00

- -

Elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8414 20

-

Pompe per aria, a mano o a pedale

8414 20 20

- -

Pompe a mano per velocipedi

8414 40

-

Compressori d’aria montati su telaio a ruote e trainabili

8414 40 10

- -

di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3

8414 60 00

-

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

8415 10

-

del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi a elementi separati)

8415 20 00

-

del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

8416

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

8417 10 00

-

Forni per l’arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

8417 20

-

Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

8417 20 90

- -

altri

8417 80

-

altri

8417 80 70

- -

altri

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

 

-

Frigoriferi per uso domestico

8418 21

- -

a compressione

 

- - -

altri

8418 21 51

- - - -

Tipo tavolo

8418 21 59

- - - -

da incassare

 

- - - -

altri, di capacità

8418 21 91

- - - - -

inferiore o uguale a 250 l

8418 21 99

- - - - -

superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

8418 50

-

altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

 

- -

Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)

8418 50 11

- - -

per prodotti congelati

 

-

parti

8418 91 00

- -

Mobili costruiti per ricevere un’attrezzatura per la produzione del freddo

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

 

-

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8419 11 00

- -

a riscaldamento immediato, a gas

8419 19 00

- -

altri

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

 

-

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

8421 11 00

- -

Scrematrici

8421 12 00

- -

Idroestrattori per biancheria

8421 19

- -

altri

8421 19 20

- - -

Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori

 

-

Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi

8421 22 00

- -

per filtrare o depurare bevande diverse dall’acqua

 

-

parti

8421 91 00

- -

di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8423 10

-

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

8423 20 00

-

Basculle per la pesatura continua su trasportatori

8423 30 00

-

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

 

-

altri apparecchi e strumenti per pesare

8423 81

- -

di portata inferiore o uguale a 30 kg

8423 81 10

- - -

Strumenti di controllo in rapporto a un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

8423 81 50

- - -

Bilance per magazzini

8423 81 90

- - -

altri

8423 82

- -

di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000  kg

8423 82 90

- - -

altri

8423 89 00

- -

altri

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8424 20 00

-

Pistole a spruzzo e apparecchi simili

8424 30

-

Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

 

- -

Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato

8424 30 01

- - -

muniti di un dispositivo di riscaldamento

8424 30 08

- - -

altri

 

- -

altre macchine

8424 30 10

- - -

ad aria compressa

 

-

altri apparecchi

8424 89 00

- -

altri

8424 90 00

-

parti

8440

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

8440 10

-

Macchine e apparecchi

8440 10 10

- -

Piegatrici

8440 10 30

- -

Cucitrici e graffatrici

8440 10 40

- -

Macchine per rilegare con colla

8440 10 90

- -

altre

8440 90 00

-

parti

8443

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 ; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti e accessori

 

-

altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro

8443 31

- -

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o a una rete

8443 31 20

- - -

Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

8443 32

- -

altre, collegabili a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o a una rete

8443 32 30

- - -

Telecopiatrici (telefax)

 

- - -

altre

8443 32 93

- - - -

altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico

8443 32 99

- - - -

altre

8443 39

- -

altre

 

- - -

altre macchine copiatrici

8443 39 39

- - - -

altre

8443 39 90

- - -

altre

 

-

parti e accessori

8443 91

- -

parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

8443 99

- -

altri

8443 99 10

- - -

Assiemaggi elettronici

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

 

-

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

8450 11

- -

Macchine completamente automatiche

 

- - -

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

8450 11 19

- - - -

a caricamento dall’alto

8450 11 90

- - -

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg e inferiore o uguale a 10 kg

8450 12 00

- -

altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

8450 19 00

- -

altre

8450 20 00

-

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

8450 90 00

-

parti

8451

Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

8451 10 00

-

Macchine per pulire a secco

 

-

Macchine per asciugare

8451 21 00

- -

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

8451 29 00

- -

altre

8451 30 00

-

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 40 00

-

Macchine per lavare, imbianchire o tingere

8451 50 00

-

Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

8451 80

-

altre macchine e apparecchi

8451 80 10

- -

Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum ecc.

8451 80 80

- -

altri

8451 90 00

-

parti

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

 

-

Pneumatici

8467 11

- -

rotativi (anche a percussione)

 

-

a motore elettrico incorporato

8467 21

- -

Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

8467 22

- -

Seghe e troncatrici

8467 29

- -

altri

8467 29 20

- - -

funzionanti senza una sorgente di energia esterna

 

- - -

altri

 

- - - -

Smerigliatrici e levigatrici

8467 29 51

- - - - -

Smerigliatrici angolari

8467 29 53

- - - - -

Levigatrici a nastro

8467 29 59

- - - - -

altre

8467 29 80

- - - -

Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici

8467 29 85

- - - -

altri

 

-

altri utensili

8467 81 00

- -

Troncatrici

 

-

parti

8467 91 00

- -

di troncatrici a catena

8467 92 00

- -

di utensili pneumatici

8467 99 00

- -

altre

8469 00

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443 ; macchine per l’elaborazione di testi

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

8470 10 00

-

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

 

-

altre macchine calcolatrici, elettroniche

8470 29 00

- -

altre

8470 90 00

-

altre

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8471 80 00

-

altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione

8471 90 00

-

altre

8472

Altre macchine e apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

8472 10 00

-

Duplicatori

8472 30 00

-

Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

8472 90

-

altre

8472 90 10

- -

Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

8472 90 30

- -

Sportelli automatici

8473

Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

8473 10

-

parti e accessori di macchine della voce 8469

 

-

parti e accessori di macchine della voce 8470

8473 21

- -

di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10 , 8470 21 o 8470 29

8473 21 90

- - -

altri

8473 30

-

parti e accessori di macchine della voce 8471

8473 40

-

parti e accessori di macchine della voce 8472

8473 50

-

parti e accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

8473 50 20

- -

Assiemaggi elettronici

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

 

-

Macchine automatiche per la vendita di bevande

8476 21 00

- -

con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

8476 29 00

- -

altre

 

-

altre macchine

8476 89 00

- -

altre

8476 90 00

-

parti

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479 20 00

-

Macchine e apparecchi per l’estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

8479 30

-

Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

8479 30 90

- -

altre

8479 40 00

-

Macchine per fabbricare corde e cavi

8479 50 00

-

Robot industriali, non nominati né compresi altrove

8479 60 00

-

Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell’aria

 

-

altre macchine e apparecchi

8479 81 00

- -

per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

8479 82 00

- -

per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

8479 89

- -

altri

8479 89 60

- - -

Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

8480 30

-

Modelli per forme

8480 30 90

- -

altri

 

-

Forme per metalli o carburi metallici

8480 49 00

- -

altre

 

-

Forme per gomma o materie plastiche

8480 79 00

- -

altre

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481 10

-

Riduttori di pressione

8481 10 05

- -

combinati con filtri o lubrificatori

 

- -

altri

8481 10 19

- - -

di ghisa o di acciaio

8481 20

-

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8481 30

-

Valvole di ritegno

8481 40

-

Valvole di troppo pieno o di sicurezza

8481 80

-

altri apparecchi

 

- -

Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria

8481 80 11

- - -

Mescolatori, mitigatori

8481 80 19

- - -

altra

 

- -

Valvole per termosifoni di impianti centralizzati

8481 80 31

- - -

Valvole termostatiche

8481 80 40

- -

Valvole per pneumatici e camere d’aria

 

- -

altri

 

- - -

Valvole di regolazione

8481 80 51

- - - -

di temperatura

8481 80 59

- - - -

altre

 

- - -

altre

 

- - - -

Valvole a saracinesca

8481 80 61

- - - - -

di ghisa

8481 80 63

- - - - -

di acciaio

8481 80 69

- - - - -

altre

 

- - - -

Valvole a globo

8481 80 71

- - - - -

di ghisa

8481 80 73

- - - - -

di acciaio

8481 80 79

- - - - -

altre

8481 80 81

- - - -

Rubinetti a sfera e a maschio

8481 80 85

- - - -

Valvole a farfalla

8481 80 87

- - - -

Valvole a membrana

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8482 10

-

Cuscinetti a sfere

8482 10 10

- -

il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm

8482 30 00

-

Cuscinetti a rulli a botte

8482 40 00

-

Cuscinetti ad aghi (a rullini)

8482 50 00

-

Cuscinetti a rulli cilindrici

8482 80 00

-

altri, compresi, i cuscinetti combinati

 

-

parti

8482 91

- -

Sfere, cilindri, rulli e aghi

8482 99 00

- -

altre

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8483 20 00

-

Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

8484 20 00

-

Giunti di tenuta stagna meccanici

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8487 10

-

Eliche per navi e loro pale

8487 10 90

- -

altre

8487 90

-

altre

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8501 10

-

Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

 

-

altri motori a corrente alternata, polifase

8501 53

- -

di potenza superiore a 75 kW

 

- - -

altri, di potenza

8501 53 99

- - - -

superiore a 750 kW

8503 00

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8503 00 10

-

Ghiere amagnetiche

 

-

altre

8503 00 91

- -

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

 

-

Trasformatore con dielettrico liquido

8504 21 00

- -

di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

8504 22

- -

di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 10 000 kVA

8504 22 10

- - -

di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 1 600 kVA

8504 23 00

- -

di potenza superiore a 10 000 kVA

8504 90

-

parti

 

- -

di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione

8504 90 05

- - -

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20

 

- - -

altre

8504 90 18

- - - -

altre

 

- -

di convertitori statici

8504 90 91

- - -

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30

8504 90 99

- - -

altre

8505

Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

 

-

Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione

8505 11 00

- -

di metallo

8505 19

- -

altri

8505 20 00

-

Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

8505 90

-

altri, comprese le parti

8505 90 20

- -

Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

8505 90 90

- -

parti

8506

Pile e batterie di pile elettriche

8506 10

-

al diossido di manganese

8506 50

-

al litio

8506 60 00

-

a zinco-aria

8506 80

-

altre pile e batterie di pile

8506 90 00

-

parti

8508

Aspirapolvere

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8511 90 00

-

parti

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

8515

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine e apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

 

-

Macchine e apparecchi per la brasatura forte o tenera

8515 11 00

- -

Ferri e pistole per brasare

8515 19 00

- -

altri

 

-

Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza

8515 21 00

- -

interamente o parzialmente automatici

8515 29 00

- -

altri

 

-

Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma

8515 31 00

- -

interamente o parzialmente automatici

8515 39

- -

altri

 

- - -

a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e

8515 39 13

- - - -

di un trasformatore

8515 39 90

- - -

altri

8515 80

-

altre macchine e apparecchi

8515 90 00

-

parti

8516

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8516 10

-

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici

8516 10 11

- -

istantanei

 

-

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

8516 21 00

- -

Radiatori ad accumulazione

8516 29

- -

altri

8516 29 50

- - -

Radiatori per convezione

 

- - -

altri

8516 29 99

- - - -

altri

 

-

Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani

8516 31 00

- -

Asciugacapelli

8516 32 00

- -

altri apparecchi per parrucchiere

8516 33 00

- -

Apparecchi per asciugare le mani

8516 40 00

-

Ferri da stiro elettrici

8516 50 00

-

Forni a microonde

8516 60

-

altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

 

-

altri apparecchi elettrotermici

8516 71 00

- -

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

8516 72 00

- -

Tostapane

8516 79

- -

altri

8516 80

-

Resistenze scaldanti

8516 80 80

- -

altre

8516 90 00

-

parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

 

-

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

8517 11 00

- -

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

8517 18 00

- -

altri

 

-

altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)

8517 69

- -

altri

8517 69 10

- - -

Videofoni

8517 69 20

- - -

Citofoni

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

8518 30

-

Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, e insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

8518 30 20

- -

per apparecchi telefonici per abbonati, su filo

8518 90 00

-

parti

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8519 20

-

Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento

 

- -

altri

8519 20 99

- - -

altri

8519 30 00

-

Piatti giradischi

 

-

altri apparecchi

8519 81

- -

muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

 

- - -

Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

 

- - - -

altri apparecchi per la riproduzione del suono

 

- - - - -

altri lettori di cassette

8519 81 21

- - - - - -

con sistema di lettura analogico e digitale

8519 81 25

- - - - - -

altri

 

- - - - -

altri

 

- - - - - -

con sistema di lettura mediante fascio laser

8519 81 31

- - - - - - -

del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

8519 81 45

- - - - - -

altri

 

- - -

altri apparecchi

 

- - - -

altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici

 

- - - - -

a cassette

 

- - - - - -

con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati

8519 81 61

- - - - - - -

altri

8519 89

- -

altri

 

- - -

Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

8519 89 11

- - - -

Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce 8519 20

8519 89 19

- - - -

altri

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

8521 90 00

-

altri

8522

Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

8522 90

-

altri

8522 90 30

- -

Aghi o punte, diamanti, zaffiri e altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

 

-

Supporti magnetici

8523 21 00

- -

Schede munite di una pista magnetica

8523 29

- -

altri

 

-

Supporti ottici

8523 41

- -

non registrati

8523 49

- -

altri

 

- - -

Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser

8523 49 25

- - - -

per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall’immagine

 

- - - -

unicamente per la riproduzione del suono

8523 49 31

- - - - -

di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

8523 49 39

- - - - -

di diametro superiore a 6,5 cm

 

- - - -

altri

8523 49 45

- - - - -

per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall’utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione

 

- - - - -

altri

8523 49 51

- - - - - -

Dischi digitali versatili (DVD)

8523 49 59

- - - - - -

altri

 

- - -

altri

8523 49 93

- - - -

per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall’utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione

8523 49 99

- - - -

altri

 

-

Supporti a semiconduttore

8523 51

- -

Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori

8523 51 10

- - -

non registrati

 

- - -

altri:

8523 51 99

- - - -

altri

8523 52

- -

«Schede intelligenti» («smart cards»)

8523 80

-

altri

 

- -

altri

8523 80 99

- - -

altri

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

8525 50 00

-

Apparecchi trasmittenti

8525 80

-

Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

 

- -

Telecamere

8525 80 11

- - -

con almeno tre tubi da ripresa

8525 80 30

- -

Fotocamere digitali

 

- -

Videocamere digitali

8525 80 91

- - -

che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

 

-

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna

8527 12

- -

Radiocassette tascabili

8527 12 90

- - -

altri

8527 13

- -

altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

- - -

altri

8527 13 99

- - - -

altri

 

-

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli

8527 21

- -

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

- - -

capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

8527 21 20

- - - -

con sistema di lettura mediante fascio laser

 

- - - -

altri

8527 21 59

- - - - -

altri

8527 29 00

- -

altri

 

-

altri

8527 91

- -

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

- - -

altri

8527 91 35

- - - -

con sistema di lettura mediante fascio laser

 

- - - -

altri

8527 91 99

- - - - -

altri

8527 99 00

- -

altri

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

 

-

Monitor con tubo catodico

8528 49

- -

altri

8528 49 80

- - -

a colori

 

-

altri monitor

8528 59

- -

altri

 

-

Proiettori

8528 69

- -

altri

8528 69 10

- - -

che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione

 

- - -

altri

8528 69 99

- - - -

a colori

 

-

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

8528 71

- -

non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

8528 72

- -

altri, a colori

8528 73 00

- -

altri, in monocromie

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

8529 10

-

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

 

- -

Antenne

8529 10 11

- - -

Antenne telescopiche e antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

 

- - -

Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione

8529 10 31

- - - -

per ricezione via satellite

8529 10 39

- - - -

altre

8529 90

-

altri

8529 90 20

- -

parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 e 8528 61 00

 

- -

altri

 

- - -

Mobili e cofanetti

8529 90 49

- - - -

di altre materie

 

- - -

altri

8529 90 92

- - - -

di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8531 10

-

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio e apparecchi simili

8531 10 30

- -

del tipo utilizzato per edifici

8531 90

-

parti

8531 90 85

- -

altri

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8532 10 00

-

Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

 

-

altri condensatori fissi

8532 29 00

- -

altri

8532 90 00

-

parti

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

 

-

altre resistenze fisse

8533 21 00

- -

per una potenza inferiore o uguale a 20 W

8533 29 00

- -

altre

 

-

Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate

8533 31 00

- -

per una potenza inferiore o uguale a 20 W

8533 40

-

altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)

8533 90 00

-

parti

8534 00

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V

8535 10 00

-

Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili

 

-

Interruttori automatici

8535 21 00

- -

per una tensione inferiore a 72,5 kV

8535 30

-

Sezionatori e interruttori

8535 40 00

-

Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

8535 90 00

-

altri

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8536 10

-

Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili

8536 20

-

Interruttori automatici

8536 30

-

altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

 

-

Relè

8536 41

- -

per una tensione inferiore o uguale a 60 V

8536 49 00

- -

altri

8536 50

-

altri interruttori, sezionatori e commutatori

8536 50 05

- -

Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)

8536 50 07

- -

Interruttori elettromeccanici a scatto per un’intensità inferiore o uguale a 11 A

 

- -

altri

 

- - -

per una tensione inferiore o uguale a 60 V

8536 50 11

- - - -

a tasto o pulsante

8536 50 15

- - - -

rotanti

8536 50 19

- - - -

altri

 

-

Portalampade, spine e prese di corrente

8536 61

- -

Portalampade

8536 69

- -

altre

8536 70 00

-

Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8536 90

-

altri apparecchi

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

 

-

altre lampade e tubi a incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi

8539 21

- -

alogeni, al tungsteno

8539 22

- -

altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

8539 29

- -

altri

 

-

Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

8539 31

- -

fluorescenti, a catodo caldo

8539 32

- -

Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

8539 39 00

- -

altri

 

-

Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

8539 49 00

- -

altri

8539 90

-

parti

8539 90 90

- -

altri

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

 

-

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

8540 11 00

- -

a colori

8540 20

-

Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

8540 20 80

- -

altri

 

-

altre lampade, tubi e valvole

8540 89 00

- -

altri

 

-

parti

8540 99 00

- -

altri

8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

8541 10 00

-

Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

 

-

Transistor, diversi dai fototransistor

8541 29 00

- -

altri

8541 30 00

-

Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

8541 40

-

Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

8541 90 00

-

parti

8542

Circuiti integrati elettronici

 

-

Circuiti integrati elettronici

8542 31

- -

Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

8542 32

- -

Memorie

 

- - -

altri

 

- - - -

Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)

8542 32 39

- - - - -

con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit

8542 32 45

- - - -

Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

8542 32 55

- - - -

Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)

 

- - - -

Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2PROM), compresi i flash E2PROM

8542 32 75

- - - - -

altre

8542 32 90

- - - -

altre memorie

8542 33 00

- -

Amplificatori

8542 39

- -

altri

8542 39 90

- - -

altri

8542 90 00

-

parti

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8543 20 00

-

Generatori di segnali

8543 70

-

altre macchine e apparecchi

8543 70 10

- -

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

8543 70 30

- -

Amplificatori d’antenne

8543 70 50

- -

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

8543 70 60

- -

Elettrificatori di recinti

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8544 20 00

-

Cavi coassiali e altri conduttori elettrici coassiali

 

-

altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V

8544 42

- -

muniti di pezzi di congiunzione

8544 42 90

- - -

altri

8544 49

- -

altri

 

- - -

altri

8544 49 91

- - - -

Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

 

- - - -

altri

8544 49 93

- - - - -

per tensioni inferiori o uguali a 80 V

8544 49 95

- - - - -

per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000  V

8544 60

-

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000  V

8544 60 10

- -

con conduttori di rame

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

 

-

Elettrodi

8545 19 00

- -

altri

8545 20 00

-

Spazzole

8545 90

-

altri

8545 90 90

- -

altri

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8547 20 00

-

Pezzi isolanti di materie plastiche

8547 90 00

-

altri

8548

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

8548 90

-

altri

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

8702 10

-

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

 

- -

di cilindrata superiore a 2 500  cm3

8702 10 19

- - -

usati

 

- -

di cilindrata non superiore a 2 500  cm3

8702 10 99

- - -

usati

8702 90

-

altri

 

- -

azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

 

- - -

di cilindrata superiore a 2 800  cm3

8702 90 19

- - - -

usati

 

- - -

di cilindrata non superiore a 2 800  cm3

8702 90 39

- - - -

usati

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare e altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

9603 10 00

-

Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

 

-

Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie e altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

9603 21 00

- -

Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

9603 29

- -

altri

9603 29 30

- - -

Spazzole per capelli

9603 30

-

Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l’applicazione di prodotti cosmetici

9603 40

-

Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30 ); tamponi e rulli per dipingere

9603 50 00

-

altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

9603 90

-

altri

9603 90 10

- -

Scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore

9604 00 00

Stacci e crivelli, a mano

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

9606 10 00

-

Bottoni a pressione e loro parti

 

-

Bottoni

9606 21 00

- -

di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

9606 22 00

- -

di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

9606 29 00

- -

altri

9607

Chiusure lampo e loro parti

 

-

Chiusure lampo

9607 11 00

- -

con dentini di metalli comuni

9607 20

-

parti

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

9608 10

-

Penne e matite a sfera

9608 30 00

-

Penne stilografiche e altre penne

9608 40 00

-

Portamine

9608 50 00

-

Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

9608 60 00

-

Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte

 

-

altri

9608 91 00

- -

Pennini da scrivere e punte per pennini

9608 99 00

- -

altri

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608 ), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

9610 00 00

Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

9611 00 00

Datari, sigilli, numeratori, timbri e oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

9613

Accendini e accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603 ), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

9613 20 00

-

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

9613 80 00

-

altri accendini e accenditori

9613 90 00

-

parti

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli e oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini e oggetti simili per l’acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516 , e loro parti

9616

Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l’applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta

9616 10

-

Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature

9616 10 10

- -

Spruzzatori da toeletta

9617 00 00

Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

9618 00 00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

9619 00

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia

ALLEGATO I b

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELL’UE

di cui all’articolo 23

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

a)

All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

f)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

g)

il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice

Designazione (2)

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

 

-

Cementi Portland

2523 21 00

- -

Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

2523 29 00

- -

altri

2523 90 00

-

altri cementi idraulici

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

3208 10

-

a base di poliesteri

3208 10 90

- -

altre

3208 20

-

a base di polimeri acrilici o vinilici

3208 20 90

- -

altre

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3210 00

Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

3210 00 10

-

Pitture e vernici all’olio

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

3303 00

Profumi e acque da toeletta

3303 00 10

-

Profumi

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

 

-

altri

3304 99 00

- -

altri

3305

Preparazioni per capelli

3305 10 00

-

Shampoo

3305 90 00

-

altre

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

 

-

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

3401 11 00

- -

da toletta (compresi quelli a uso medicinale)

3401 20

-

Saponi presentati in altre forme

3401 20 90

- -

altri

3401 30 00

-

Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

3405 30 00

-

Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

3405 90

-

altri

3405 90 90

- -

altri

3406 00 00

Candele, ceri e articoli simili

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3824 40 00

-

Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

3824 50

-

Malte e calcestruzzo, non refrattari

3824 50 90

- -

altri

3824 90

-

altri

3824 90 15

- -

Scambiatori di ioni

 

- -

altri

 

- - -

altri

3824 90 97

- - - -

altri

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3920 10

-

di polimeri di etilene

3920 20

-

di polimeri di propilene

3920 30 00

-

di polimeri di stirene

 

-

di polimeri di cloruro di vinile

3920 43

- -

contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

3920 49

- -

altri

 

-

di polimeri acrilici

3920 51 00

- -

di poli(metacrilato di metile)

3920 59

- -

altri

3920 59 90

- - -

altri

 

-

di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

3920 61 00

- -

di policarbonati

3920 62

- -

di poli(etilene tereftalato)

3920 69 00

- -

di altri poliesteri

 

-

di cellulosa e suoi derivati chimici

3920 71 00

- -

di cellulosa rigenerata

3920 79

- -

di altri derivati della cellulosa

3920 79 90

- - -

altri

 

-

di altre materie plastiche

3920 91 00

- -

di poli(butirrale di vinile)

3920 92 00

- -

di poliammidi

3920 94 00

- -

di resine fenoliche

3920 99

- -

di altre materie plastiche

 

- - -

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

3920 99 28

- - - -

altri

 

- - -

di prodotti di polimerizzazione di addizione

3920 99 59

- - - -

altri

3920 99 90

- - -

altri

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3922

Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

 

-

di gomma non alveolare

4008 21

- -

Lastre, fogli e nastri

4008 21 90

- - -

altri

4008 29 00

- -

altri

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

 

-

Nastri trasportatori

4010 12 00

- -

rinforzati soltanto di materie tessili

 

-

Cinghie di trasmissione

4010 31 00

- -

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

4010 35 00

- -

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

4010 39 00

- -

altre

4014

Articoli d’igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita

4014 90 00

-

altri

4015

Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

 

-

altri:

4016 92 00

- -

Gomme per cancellare

4017 00 00

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4402 90 00

-

altro

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4406 90 00

-

altre

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 10

-

di conifere

 

- -

altro:

 

- - -

piallato

4407 10 31

- - - -

di picea della specie Picea abies Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

 

- - -

altro:

4407 10 91

- - - -

di picea della specie Picea abies Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

4407 10 98

- - - -

altro

 

-

di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo

4407 21

- -

Mahogany (Swietenia spp.)

 

- - -

altro:

4407 21 99

- - - -

altro

4407 29

- -

altro:

 

- - -

altro:

 

- - - -

Acajou d’Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama

4407 29 45

- - - - -

levigato

 

- - - -

altro:

4407 29 95

- - - - -

altro

 

-

altro:

4407 91

- -

di quercia (Quercus spp.)

 

- - -

altro:

4407 91 90

- - - -

altro

4407 92 00

- -

di faggio (Fagus spp.)

4407 99

- -

altro:

4407 99 27

- - -

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

 

- - -

altro:

 

- - - -

altro:

4407 99 98

- - - - -

altro

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4408 10

-

di conifere

 

- -

altro:

4408 10 98

- - -

altro

 

-

di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo

4408 39

- -

altro:

 

- - -

altro:

4408 39 55

- - - -

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4408 90

-

altro:

 

- -

altro:

 

- - -

altro:

4408 90 85

- - - -

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4408 90 95

- - - -

di spessore superiore a 1 mm

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4409 10

-

di conifere

4409 10 18

- -

altro

 

-

diverso da quelle di conifere

4409 29

- -

altro:

 

- - -

altro:

4409 29 91

- - - -

Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

4409 29 99

- - - -

altro

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

 

-

Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»)

4411 12

- -

di spessore inferiore o uguale a 5 mm

4411 13

- -

di spessore superiore a 5 mm e inferiore o uguale a 9 mm

4411 14

- -

di spessore superiore a 9 mm

 

-

altri:

4411 92

- -

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 94

- -

con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm3

4411 94 90

- - -

altri

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

 

-

altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm

4412 32

- -

altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

4412 32 10

- - -

di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)

4412 39 00

- -

altro

 

-

altro:

4412 94

- -

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

4412 94 90

- - -

altro

4412 99

- -

altri:

 

- - -

altro:

 

- - - -

avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

4412 99 50

- - - - -

altro

4412 99 85

- - - -

altro

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4414 00 90

-

di altri legni

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4418 10

-

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti

4418 20

-

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

4418 40 00

-

Casseforme per gettate di calcestruzzo

4418 60 00

-

Pali e travi

 

-

Pannelli assemblati per pavimenti

4418 71 00

- -

per pavimenti a mosaico

4418 72 00

- -

altri, multistrato

4418 79 00

- -

altri

4418 90

-

altri

4419 00

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421

Altri lavori di legno

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4707 90

-

altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

4803 00

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

 

-

Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2

4803 00 31

- -

non superiore a 25 g

4803 00 39

- -

superiore a 25 g

4803 00 90

-

altri

4806

Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

4806 10 00

-

Carta e cartone all’acido solforico (pergamena vegetale)

4806 20 00

-

Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

4806 30 00

-

Carta da lucido

4806 40

-

Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

4806 40 90

- -

altri

4807 00

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

4808 10 00

-

Carta e cartone ondulati, anche perforati

4808 90 00

-

altri

4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

 

-

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

4810 13 00

- -

in rotoli

4810 14 00

- -

in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato

4810 19 00

- -

altri

 

-

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

4810 22 00

- -

Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

4810 29

- -

altri

 

-

Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

4810 39 00

- -

altri

 

-

altra carta e altro cartone

4810 92

- -

a più strati

4810 92 30

- - -

con imbianchimento di un solo strato esterno

4810 92 90

- - -

altri

4810 99

- -

altri:

4810 99 80

- - -

altri

4813

Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti

4813 10 00

-

in blocchetti o in tubetti

4813 90

-

altra

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

4817 10 00

-

Buste

4817 30 00

-

Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti e accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti e altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4822 90 00

-

altri

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4823 20 00

-

Carta da filtro e cartone da filtro

4823 40 00

-

Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

 

-

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

4823 69

- -

altri

4823 70

-

Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

4823 90

-

altri:

4823 90 40

- -

Carta e altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

5106 10

-

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

5106 10 10

- -

greggi

5107

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

5107 10

-

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

5107 10 90

- -

altri

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

5701 10

-

di lana o di peli fini

5701 10 90

- -

altri

5701 90

-

di altre materie tessili

5701 90 90

- -

di altre materie tessili

5702

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

 

-

altri, vellutati, non confezionati

5702 32

- -

di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 32 10

- - -

Tappeti Axminster

5702 39 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri, vellutati, confezionati

5702 42

- -

di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 42 90

- - -

altri

 

-

altri, non vellutati, confezionati

5702 91 00

- -

di lana o di peli fini

5702 92

- -

di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 99 00

- -

di altre materie tessili

5703

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

5703 10 00

-

di lana o di peli fini

5703 20

-

di nylon o di altre poliammidi

 

- -

stampati

5703 20 18

- - -

altri

 

- -

altri:

5703 20 92

- - -

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

5703 20 98

- - -

altri

5703 30

-

di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

 

- -

di polipropilene

5703 30 18

- - -

altri

 

- -

altri:

5703 30 88

- - -

altri

5704

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

5704 90 00

-

altri

5705 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

5801

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

5801 90

-

di altre materie tessili

5801 90 90

- -

altri

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

 

-

Pizzi a macchina

5804 29

- -

di altre materie tessili

5804 29 90

- - -

altri

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs)

5806 20 00

-

altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

 

-

altri tessuti

5806 32

- -

di fibre sintetiche o artificiali

5806 32 90

- - -

altri

5806 39 00

- -

di altre materie tessili

5809 00 00

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605 , dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, per l’arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

6101 30

-

di fibre sintetiche o artificiali

6101 30 10

- -

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6101 90

-

di altre materie tessili

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

6102 10

-

di lana o di peli fini

6102 10 10

- -

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102 20

-

di cotone

6102 20 90

- -

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

6102 30

-

di fibre sintetiche o artificiali

6102 90

-

di altre materie tessili

6102 90 10

- -

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6103

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

6103 10

-

Abiti a giacca (tailleurs)

6103 10 90

- -

di altre materie tessili

 

-

Completi

6103 22 00

- -

di cotone

6103 23 00

- -

di fibre sintetiche

 

-

Giacche

6103 32 00

- -

di cotone

6103 33 00

- -

di fibre sintetiche

6103 39 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

6103 49 00

- -

di altre materie tessili

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

 

-

Completi

6104 29

- -

di altre materie tessili

6104 29 90

- - -

di altre materie tessili

 

-

Giacche

6104 32 00

- -

di cotone

6104 33 00

- -

di fibre sintetiche

6104 39 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Abiti interi

6104 43 00

- -

di fibre sintetiche

6104 44 00

- -

di fibre artificiali

6104 49 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Gonne e gonne-pantaloni

6104 59 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

6104 62 00

- -

di cotone

6104 63 00

- -

di fibre sintetiche

6104 69 00

- -

di altre materie tessili

6105

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

6105 10 00

-

di cotone

6105 20

-

di fibre sintetiche o artificiali

6105 90

-

di altre materie tessili

6105 90 90

- -

di altre materie tessili

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

6106 10 00

-

di cotone

6106 20 00

-

di fibre sintetiche o artificiali

6106 90

-

di altre materie tessili

6106 90 90

- -

di altre materie tessili

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

 

-

Slips e mutande

6107 11 00

- -

di cotone

6107 12 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6107 19 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Camicie da notte e pigiami

6107 21 00

- -

di cotone

6107 29 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri:

6107 91 00

- -

di cotone

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

 

-

Sottovesti o sottabiti e sottogonne

6108 19 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Slips e mutandine

6108 21 00

- -

di cotone

6108 22 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6108 29 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Camicie da notte e pigiami

6108 31 00

- -

di cotone

6109

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

 

-

di lana o di peli fini

6110 11

- -

di lana

 

- - -

altri:

6110 11 30

- - - -

per uomo o ragazzo

6110 11 90

- - - -

per donna o ragazza

6110 19

- -

altri

6110 20

-

di cotone

 

- -

altri:

6110 20 91

- - -

per uomo o ragazzo

6110 20 99

- - -

per donna o ragazza

6110 30

-

di fibre sintetiche o artificiali

6110 90

-

di altre materie tessili

6111

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

6111 20

-

di cotone

6111 30

-

di fibre sintetiche

6111 30 90

- -

altri

6111 90

-

di altre materie tessili

6111 90 90

- -

di altre materie tessili

6112

Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia

 

-

Tute sportive

6112 12 00

- -

di fibre sintetiche

6112 19 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo

6112 31

- -

di fibre sintetiche

6112 31 90

- - -

altre

 

-

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

6112 41

- -

di fibre sintetiche

6112 41 90

- - -

altre

6114

Altri indumenti, a maglia

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia

6115 10

-

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici)

 

-

altre calzemaglie (collants)

6115 21 00

- -

di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

6115 22 00

- -

di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

6115 29 00

- -

di altre materie tessili

6115 30

-

altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

 

-

altri:

6115 95 00

- -

di cotone

6115 96

- -

di fibre sintetiche

6115 99 00

- -

di altre materie tessili

6116

Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

6116 10

-

impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

6117 10 00

-

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

6117 80

-

altri accessori

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

 

-

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

6201 11 00

- -

di lana o di peli fini

6201 12

- -

di cotone

6201 12 90

- - -

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

6201 13

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6201 13 10

- - -

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

6201 19 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri:

6201 91 00

- -

di lana o di peli fini

6201 92 00

- -

di cotone

6201 93 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6201 99 00

- -

di altre materie tessili

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

 

-

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

6202 11 00

- -

di lana o di peli fini

6202 12

- -

di cotone

6202 12 10

- - -

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

6202 13

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6202 19 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri:

6202 91 00

- -

di lana o di peli fini

6202 92 00

- -

di cotone

6202 93 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6202 99 00

- -

di altre materie tessili

6203

Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

 

-

Abiti a giacca (tailleurs)

6203 11 00

- -

di lana o di peli fini

6203 12 00

- -

di fibre sintetiche

6203 19

- -

di altre materie tessili

 

-

Completi

6203 22

- -

di cotone

6203 22 80

- - -

altri

6203 23

- -

di fibre sintetiche

6203 29

- -

di altre materie tessili

6203 29 30

- - -

di lana o di peli fini

6203 29 90

- - -

di altre materie tessili

 

-

Giacche

6203 31 00

- -

di lana o di peli fini

6203 32

- -

di cotone

6203 33

- -

di fibre sintetiche

6203 39

- -

di altre materie tessili

 

-

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

6203 41

- -

di lana o di peli fini

6203 41 10

- - -

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

6203 41 90

- - -

altri

6203 42

- -

di cotone

 

- - -

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

6203 42 11

- - - -

da lavoro

 

- - - -

altri:

6203 42 31

- - - - -

di tessuti detti «Denim»

6203 42 33

- - - - -

di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

6203 42 35

- - - - -

altri

6203 42 90

- - -

altri

6203 43

- -

di fibre sintetiche

6203 49

- -

di altre materie tessili

 

- - -

di fibre artificiali

 

- - - -

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

6203 49 11

- - - - -

da lavoro

6203 49 19

- - - - -

altri

6203 49 90

- - -

di altre materie tessili

6204

Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

 

-

Abiti a giacca (tailleurs)

6204 11 00

- -

di lana o di peli fini

6204 12 00

- -

di cotone

6204 13 00

- -

di fibre sintetiche

6204 19

- -

di altre materie tessili

 

-

Completi

6204 29

- -

di altre materie tessili

6204 29 90

- - -

di altre materie tessili

 

-

Giacche

6204 31 00

- -

di lana o di peli fini

6204 32

- -

di cotone

6204 32 90

- - -

altre

6204 33

- -

di fibre sintetiche

6204 33 90

- - -

altre

6204 39

- -

di altre materie tessili

 

- - -

di fibre artificiali

6204 39 19

- - - -

altre

6204 39 90

- - -

di altre materie tessili

 

-

Abiti interi

6204 41 00

- -

di lana o di peli fini

6204 42 00

- -

di cotone

6204 43 00

- -

di fibre sintetiche

6204 44 00

- -

di fibre artificiali

6204 49

- -

di altre materie tessili

 

-

Gonne e gonne-pantaloni

6204 51 00

- -

di lana o di peli fini

6204 52 00

- -

di cotone

6204 53 00

- -

di fibre sintetiche

6204 59

- -

di altre materie tessili

6204 59 90

- - -

di altre materie tessili

 

-

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

6204 61

- -

di lana o di peli fini

6204 61 85

- - -

altri

6204 62

- -

di cotone

 

- - -

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

6204 62 11

- - - -

da lavoro

 

- - - -

altre:

6204 62 31

- - - - -

di tessuti detti «Denim»

6204 62 39

- - - - -

altri

 

- - -

Tute con bretelle (salopettes)

6204 62 59

- - - -

altre

6204 62 90

- - -

altri

6204 63

- -

di fibre sintetiche

 

- - -

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

6204 63 11

- - - -

da lavoro

6204 63 18

- - - -

altre

 

- - -

Tute con bretelle (salopettes)

6204 63 39

- - - -

altre

6204 63 90

- - -

altri

6204 69

- -

di altre materie tessili

 

- - -

di fibre artificiali

 

- - - -

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

6204 69 11

- - - - -

da lavoro

6204 69 18

- - - - -

altri

6204 69 50

- - - -

altri

6204 69 90

- - -

di altre materie tessili

6205

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

6205 20 00

-

di cotone

6205 30 00

-

di fibre sintetiche o artificiali

6205 90

-

di altre materie tessili

6205 90 80

- -

di altre materie tessili

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

6206 20 00

-

di lana o di peli fini

6206 30 00

-

di cotone

6206 40 00

-

di fibre sintetiche o artificiali

6206 90

-

di altre materie tessili

6207

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

 

-

Slips e mutande

6207 11 00

- -

di cotone

6207 19 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Camicie da notte e pigiami

6207 21 00

- -

di cotone

6207 29 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri:

6207 91 00

- -

di cotone

6207 99

- -

di altre materie tessili

6207 99 90

- - -

di altre materie tessili

6208

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

 

-

Camicie da notte e pigiami

6208 21 00

- -

di cotone

6208 22 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6208 29 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri:

6208 91 00

- -

di cotone

6208 92 00

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6208 99 00

- -

di altre materie tessili

6209

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

6209 20 00

-

di cotone

6209 90

-

di altre materie tessili

6209 90 90

- -

di altre materie tessili

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 , 5603 , 5903 , 5906 e 5907

6210 10

-

con prodotti delle voci 5602 o 5603

 

- -

con prodotti della voce 5603

6210 10 92

- - -

Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico

6210 40 00

-

altri indumenti per uomo o ragazzo

6210 50 00

-

altri indumenti per donna o ragazza

6211

Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

 

-

Costumi, mutandine e slips da bagno

6211 11 00

- -

per uomo o ragazzo

6211 12 00

- -

per donna o ragazza

 

-

altri indumenti per uomo o ragazzo

6211 32

- -

di cotone

6211 32 10

- - -

Indumenti da lavoro

 

- - -

Tute sportive, con fodera

 

- - - -

altre:

6211 32 42

- - - - -

parti inferiori

6211 32 90

- - -

altri

6211 33

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6211 33 10

- - -

Indumenti da lavoro

 

-

altri indumenti per donna o ragazza

6211 42

- -

di cotone

6211 42 10

- - -

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro

6211 42 90

- - -

altri

6211 43

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6211 43 90

- - -

altri

6211 49 00

- -

di altre materie tessili

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

6214

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

6214 10 00

-

di seta o di cascami di seta

6214 30 00

-

di fibre sintetiche

6214 40 00

-

di fibre artificiali

6214 90 00

-

di altre materie tessili

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

6301

Coperte

6301 20

-

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini

6301 20 90

- -

altre

6301 30

-

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

6301 30 90

- -

altre

6301 40

-

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

6301 40 10

- -

a maglia

6301 90

-

altre coperte

6301 90 90

- -

altre

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina

6302 10 00

-

Biancheria da letto a maglia

 

-

altra biancheria da letto, stampata

6302 21 00

- -

di cotone

6302 22

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6302 22 90

- - -

altra

 

-

altra biancheria da letto

6302 31 00

- -

di cotone

6302 39

- -

di altre materie tessili

6302 39 90

- - -

di altre materie tessili

6302 40 00

-

Biancheria da tavola a maglia

 

-

altra biancheria da tavola

6302 53

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6302 53 90

- - -

altra

6302 60 00

-

Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

 

-

altri:

6302 93

- -

di fibre sintetiche o artificiali

6302 93 90

- - -

altra

6303

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

 

-

a maglia

6303 19 00

- -

di altre materie tessili

 

-

altri:

6303 99

- -

di altre materie tessili

6303 99 90

- - -

altri

6304

Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404

 

-

Copriletto

6304 11 00

- -

a maglia

6304 19

- -

altri:

6304 19 10

- - -

di cotone

6304 19 90

- - -

di altre materie tessili

 

-

altri:

6304 99 00

- -

diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

 

-

Copertoni e tende per l’esterno

6306 12 00

- -

di fibre sintetiche

6306 19 00

- -

di altre materie tessili

 

-

Tende

6306 29 00

- -

di altre materie tessili

6306 90 00

-

altri

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

6307 10

-

Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

6307 10 90

- -

altri

6307 20 00

-

Cinture e giubbotti di salvataggio

6307 90

-

altri:

6307 90 10

- -

a maglia

 

- -

altri:

6307 90 91

- - -

di feltro

 

- - -

altri:

6307 90 98

- - - -

altri

6309 00 00

Oggetti da rigattiere

6310

Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso

6310 90 00

-

altri

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

 

-

Calzature per lo sport

6402 12

- -

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

6402 12 10

- - -

Calzature da sci

6402 19 00

- -

altre

6402 20 00

-

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

 

-

altre calzature

6402 91

- -

che ricoprono la caviglia

6402 99

- -

altre:

6402 99 05

- - -

con puntale protettivo di metallo

 

- - -

altre:

6402 99 10

- - - -

con tomaie di gomma

 

- - - -

con tomaie di materia plastica

 

- - - - -

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

6402 99 31

- - - - - -

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

6402 99 39

- - - - - -

altre

 

- - - - -

altre, con suole interne di lunghezza

6402 99 91

- - - - - -

inferiore a 24 cm

 

- - - - - -

uguale o superiore a 24 cm

6402 99 93

- - - - - - -

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

- - - - - - -

altre:

6402 99 96

- - - - - - - -

per uomo

6402 99 98

- - - - - - - -

per donna

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

 

-

Calzature per lo sport

6403 19 00

- -

altre

6403 20 00

-

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all’alluce

6403 40 00

-

altre calzature, con puntale protettivo di metallo

 

-

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

6403 51

- -

che ricoprono la caviglia

 

- - -

altre:

 

- - - -

che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

6403 51 11

- - - - -

inferiore a 24 cm

 

- - - - -

uguale o superiore a 24 cm

6403 51 15

- - - - - -

per uomo

6403 51 19

- - - - - -

per donna

 

- - - -

altre, con suole interne di lunghezza

 

- - - - -

uguale o superiore a 24 cm

6403 51 95

- - - - - -

per uomo

6403 51 99

- - - - - -

per donna

6403 59

- -

altre:

6403 59 05

- - -

con suola principale di legno, senza suola interna

 

- - -

altre:

 

- - - -

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

 

- - - - -

altre, con suole interne di lunghezza

6403 59 31

- - - - - -

inferiore a 24 cm

 

- - - - - -

uguale o superiore a 24 cm

6403 59 35

- - - - - - -

per uomo

6403 59 39

- - - - - - -

per donna

 

- - - -

altre, con suole interne di lunghezza

6403 59 91

- - - - -

inferiore a 24 cm

 

- - - - -

uguale o superiore a 24 cm

6403 59 95

- - - - - -

per uomo

 

-

altre calzature

6403 91

- -

che ricoprono la caviglia

 

- - -

altre:

 

- - - -

che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

6403 91 11

- - - - -

inferiore a 24 cm

 

- - - - -

uguale o superiore a 24 cm

6403 91 13

- - - - - -

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

- - - - - -

altre:

6403 91 16

- - - - - - -

per uomo

6403 91 18

- - - - - - -

per donna

 

- - - -

altre, con suole interne di lunghezza

6403 91 91

- - - - -

inferiore a 24 cm

 

- - - - -

uguale o superiore a 24 cm

6403 91 93

- - - - - -

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

- - - - - -

altre:

6403 91 96

- - - - - - -

per uomo

6403 91 98

- - - - - - -

per donna

6403 99

- -

altre

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

 

-

Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica

6404 11 00

- -

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

6404 19

- -

altre:

6404 19 90

- - -

altre

6404 20

-

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

6404 20 90

- -

altre

6405

altre calzature

6405 10 00

-

con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

6405 20

-

con tomaie di materie tessili

 

- -

con suole esterne di altre materie

6405 20 91

- - -

Pantofole e altre calzature da camera

6405 20 99

- - -

altre

6405 90

-

altre

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

6406 10

-

Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

6406 10 10

- -

di cuoio naturale

6406 90

-

altri

6801 00 00

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall’ardesia)

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente

6802 10 00

-

Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

 

-

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

6802 23 00

- -

Granito

6802 29 00

- -

altre pietre

 

-

altri:

6802 92 00

- -

altre pietre calcaree

6802 93

- -

Granito

6802 99

- -

altre pietre

6803 00

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

6803 00 10

-

Ardesia per tetti o per facciate

6804

Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

 

-

altre mole e oggetti simili

6804 21 00

- -

di diamante naturale o sintetico, agglomerato

6804 22

- -

di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

 

- - -

di abrasivi artificiali, con agglomerante

 

- - - -

di resine sintetiche o artificiali

6804 22 12

- - - - -

non rinforzati

6804 22 18

- - - - -

rinforzati

6804 22 90

- - -

altri

6804 23 00

- -

di pietre naturali

6804 30 00

-

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

6805

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

6806 10 00

-

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

6806 20

-

Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

6806 20 90

- -

altri

6806 90 00

-

altri

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

6808 00 00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

 

-

non contenenti amianto

6811 89 00

- -

altri lavori

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie

 

-

non contenenti amianto

6813 81 00

- -

Guarnizioni per freni

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6815 10

-

Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

6815 10 90

- -

altri

 

-

altri articoli:

6815 99 00

- -

altri

7204

Cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

 

-

Cascami e avanzi di acciaio legati

7204 21

- -

di acciai inossidabili

7204 21 10

- - -

contenenti, in peso, 8 % o più di nichel

7204 29 00

- -

altri

 

-

altri cascami e avanzi

7204 49

- -

altri:

 

- - -

altri:

7204 49 90

- - - -

altri

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

 

-

zincati con altri procedimenti

7210 49 00

- -

altri

7210 70

-

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7210 70 80

- -

altri

7210 90

-

altri:

7210 90 80

- -

altri

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

7212 30 00

-

zincati con altri procedimenti

7212 40

-

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7212 40 80

- -

altri

7212 50

-

altrimenti rivestiti

7212 50 90

- -

altri

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

 

-

altri:

7213 91

- -

di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm

 

- - -

altri:

7213 91 49

- - - -

contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 20 00

-

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati

7215 10 00

-

di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

7215 90 00

-

altre

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 10 00

-

Profilati a U, a I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

 

-

Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

7216 69 00

- -

altri

 

-

altri:

7216 91

- -

ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

7216 91 80

- - -

altri

7216 99 00

- -

altri

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

7217 10

-

non rivestiti, anche lucidati

 

- -

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

- - -

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

7217 10 39

- - - -

altri

7217 30

-

rivestiti di altri metalli comuni

 

- -

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7217 30 41

- - -

ramati

7217 30 49

- - -

altri

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

7219 90

-

altri:

7219 90 80

- -

altri

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

7220 90

-

altri:

7220 90 80

- -

altri

7223 00

Fili di acciai inossidabili

 

-

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

7223 00 99

- -

altri

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7302 10

-

Rotaie

 

- -

altre:

 

- - -

nuove

 

- - - -

Rotaie del tipo vignole

7302 10 28

- - - - -

di un peso al metro inferiore a 36 kg

7302 10 50

- - - -

altre

7302 40 00

-

Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

7302 90 00

-

altri

7303 00

Tubi e profilati cavi, di ghisa

7303 00 90

-

altri

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

 

-

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

7304 11 00

- -

di acciai inossidabili

7304 19

- -

altri:

7304 19 10

- - -

con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

7304 19 30

- - -

con diametro esterno superiore a 168,3 mm e inferiore o uguale a 406,4 mm

 

-

Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas

7304 22 00

- -

Aste di perforazione di acciai inossidabili

 

-

altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

7304 39

- -

altri:

7304 39 10

- - -

greggi, diritti e a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

 

-

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

7305 11 00

- -

saldati longitudinalmente ad arco sommerso

 

-

altri, saldati

7305 39 00

- -

altri

7305 90 00

-

altri

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

 

-

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

7306 19

- -

altri:

7306 19 90

- - -

saldati elicoidalmente

7306 90 00

-

altri

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

 

-

fusi

7307 11

- -

di ghisa non malleabile

7307 11 90

- - -

altri

7307 19

- -

altri

 

-

altri, di acciai inossidabili

7307 21 00

- -

Flange

7307 22

- -

Gomiti, curve e manicotti, filettati

7307 23

- -

Accessori da saldare testa a testa

7307 29

- -

altri:

7307 29 10

- - -

filettati

 

-

altri:

7307 92

- -

Gomiti, curve e manicotti, filettati

7307 93

- -

Accessori da saldare testa a testa

 

- - -

il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm

7307 93 11

- - - -

Gomiti e curve

7307 93 19

- - - -

altri

7307 99

- -

altri

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7309 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7309 00 10

-

per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)

 

-

per materie liquide

7309 00 30

- -

con rivestimento interno o calorifugo

 

- -

altri, di capacità

7309 00 59

- - -

inferiore o uguale a 100 000  litri

7309 00 90

-

per materie solide

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310 10 00

-

di capacità uguale o superiore a 50 litri

 

-

di capacità inferiore a 50 litri

7310 21

- -

Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura

7310 21 11

- - -

Scatole per l’imballaggio delle conserve alimentari

 

- - -

altre, aventi parete di spessore

7310 21 91

- - - -

inferiore a 0,5 mm

7310 21 99

- - - -

uguale o superiore a 0,5 mm

7310 29

- -

altri

7311 00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

 

-

senza saldatura

 

- -

con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità

7311 00 11

- - -

inferiore a 20 l

7311 00 13

- - -

uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri

7311 00 19

- - -

superiore a 50 litri

7311 00 30

- -

altri

 

-

altri, di capacità

7311 00 99

- -

uguale o superiore a 1 000  litri

7313 00 00

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

 

-

Prodotti tessuti (tele metalliche)

7314 14 00

- -

altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile

7314 19 00

- -

altri

7314 20

-

Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

 

-

altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro

7314 31 00

- -

zincati

7314 39 00

- -

altre

 

-

altre tele metalliche, griglie e reti

7314 41 00

- -

zincati

7314 42 00

- -

ricoperte di materie plastiche

7314 49 00

- -

altre

7314 50 00

-

Lamiere e lastre, incise e stirate

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

-

Catene a maglie articolate e loro parti

7315 11

- -

Catene a rulli

7315 11 90

- - -

altre

7315 12 00

- -

altre catene

7315 20 00

-

Catene antisdrucciolevoli

 

-

altre catene

7315 82 00

- -

altre catene, a maglie saldate

7315 89 00

- -

altre

7315 90 00

-

altre parti

7317 00

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

 

-

Articoli filettati

7318 11 00

- -

Tirafondi

7318 12

- -

altre viti per legno

7318 12 10

- - -

di acciai inossidabili

7318 13 00

- -

Ganci a vite e viti a occhio

7318 14

- -

Viti autofilettanti

7318 15

- -

altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

7318 15 10

- - -

ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» con spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

 

- - -

altri:

7318 15 20

- - - -

per fissare gli elementi delle strade ferrate

 

- - - -

altri:

 

- - - - -

senza capocchia

7318 15 30

- - - - - -

di acciai inossidabili

 

- - - - - -

di altri acciai, con resistenza alla trazione

7318 15 41

- - - - - - -

inferiore a 800 MPa

7318 15 49

- - - - - - -

uguale o superiore a 800 MPa

 

- - - - -

con capocchia

 

- - - - - -

con intaglio od impronta a croce

7318 15 51

- - - - - - -

di acciai inossidabili

7318 15 59

- - - - - - -

altri

 

- - - - - -

con esagono incassato

7318 15 69

- - - - - - -

altri

 

- - - - - -

a esagono

7318 15 70

- - - - - - -

di acciai inossidabili

 

- - - - - - -

di altri acciai, con resistenza alla trazione

7318 15 81

- - - - - - - -

inferiore a 800 MPa

7318 15 90

- - - - - -

altri

7318 16

- -

Dadi

7318 19 00

- -

altri

 

-

Articoli non filettati

7318 21 00

- -

Rondelle destinate a funzionare da molla e altre rondelle di bloccaggio

7318 22 00

- -

altre rondelle

7318 23 00

- -

Ribadini

7318 29 00

- -

altri

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove

7319 90

-

altri:

7319 90 90

- -

altri

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7320 10

-

Molle a balestra e loro foglie

7320 10 90

- -

altre

7320 20

-

Molle a elica

7320 90

-

altre:

7320 90 10

- -

Molle a spirali piatte

7320 90 90

- -

altre

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio

 

-

Radiatori e loro parti

7322 11 00

- -

di ghisa

7322 19 00

- -

altri

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

7324

Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

-

Vasche da bagno

7324 29 00

- -

altri

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

7325 10 00

-

di ghisa non malleabile

 

-

altri:

7325 99

- -

altri:

7325 99 90

- - -

altri

7326

Altri lavori di ferro o acciaio

 

-

Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati

7326 11 00

- -

Palle e oggetti simili per mulini

7326 19

- -

altri:

7326 19 90

- - -

altri

7326 20 00

-

Lavori di fili di ferro o acciaio

7326 90

-

altri:

7326 90 30

- -

Scale e sgabelli a gradini

7326 90 40

- -

Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci

7326 90 60

- -

Sportelli d’aerazione non meccanici, grondaie, ganci e altri lavori utilizzati nell’edilizia

 

- -

Altri lavori di ferro o acciaio

7326 90 92

- - -

fucinati

7326 90 98

- - -

altri

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

 

-

Lamiere, nastri e fogli

7804 19 00

- -

altri

7905 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

7907 00 00

Altri lavori di zinco

8302

Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

 

-

altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili

8302 41

- -

per edifici

8302 41 50

- - -

per finestre e porte-finestre

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8403 10

-

Caldaie

8406

Turbine a vapore

8406 90

-

parti

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

 

-

altre:

8409 99 00

- -

altre

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8414 40

-

Compressori d’aria montati su telaio a ruote e trainabili

8414 40 90

- -

di portata al minuto superiore a 2 m3

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

8417 90 00

-

parti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

 

-

Frigoriferi per uso domestico

8418 29 00

- -

altri

8418 50

-

altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

 

- -

Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)

8418 50 19

- - -

altri

8418 50 90

- -

altri mobili frigoriferi

 

-

parti

8418 99

- -

altre

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

 

-

parti

8421 99 00

- -

altri

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8423 90 00

-

Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8424 30

-

Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

 

- -

altre macchine

8424 30 90

- - -

altre

8443

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 ; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti e accessori

 

-

altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro

8443 31

- -

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o a una rete

8443 31 80

- - -

altre

8443 39

- -

altre:

8443 39 10

- - -

Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

 

-

parti e accessori

8443 99

- -

altri:

8443 99 90

- - -

altri

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

 

-

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

8450 11

- -

Macchine completamente automatiche

 

- - -

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

8450 11 11

- - - -

a caricamento frontale

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

 

-

altri utensili

8467 89 00

- -

altri

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

8470 50 00

-

Registratori di cassa

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8471 30 00

-

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

8472

Altre macchine e apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

8472 90

-

altre:

8472 90 70

- -

altre

8473

Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

 

-

parti e accessori di macchine della voce 8470

8473 29

- -

altri:

8473 29 90

- - -

altri

8473 50

-

parti e accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

8473 50 80

- -

altri

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479 10 00

-

Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l’edilizia o lavori analoghi

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

8480 60 00

-

Forme per materie minerali

 

-

Forme per gomma o materie plastiche

8480 71 00

- -

per formare a iniezione o per compressione

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481 10

-

Riduttori di pressione

 

- -

altri:

8481 10 99

- - -

altri

8481 80

-

altri apparecchi

 

- -

altri:

 

- - -

altri:

8481 80 99

- - - -

altre

8481 90 00

-

parti

8516

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8516 10

-

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici

8516 10 80

- -

altri

 

-

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

8516 29

- -

altri:

8516 29 10

- - -

Radiatori a circolazione di liquido

 

- - -

altri:

8516 29 91

- - - -

con ventilatore incorporato

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V

 

-

Interruttori automatici

8535 29 00

- -

altri

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

 

-

Fili per avvolgimenti

8544 11

- -

di rame

8544 11 90

- - -

altri

8544 19 00

- -

altri

 

-

altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V

8544 42

- -

muniti di pezzi di congiunzione

8544 42 10

- - -

dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

8544 49

- -

altri:

8544 49 20

- - -

dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

 

- - -

altri:

 

- - - -

altri:

8544 49 99

- - - - -

per una tensione di 1 000  V

8544 60

-

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000  V

8544 60 90

- -

con altri conduttori

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

 

-

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla

8703 21

- -

di cilindrata inferiore o uguale a 1 000  cm3

8703 21 90

- - -

usati

8703 22

- -

di cilindrata superiore a 1 000  cm3 e inferiore o uguale a 1 500  cm3

8703 22 90

- - -

usati

8703 23

- -

di cilindrata superiore a 1 500  cm3 e inferiore o uguale a 3 000  cm3

8703 23 90

- - -

usati

8703 24

- -

di cilindrata superiore a 3 000  cm3

8703 24 90

- - -

usati

 

-

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

8703 31

- -

di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3

8703 31 90

- - -

usati

8703 32

- -

di cilindrata superiore a 1 500  cm3 e inferiore o uguale a 2 500  cm3

8703 32 90

- - -

usati

8703 33

- -

di cilindrata superiore a 2 500  cm3

8703 33 90

- - -

usati

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

 

-

altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

8704 21

- -

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

 

- - -

altri:

 

- - - -

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500  cm3

8704 21 39

- - - - -

usati

 

- - - -

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500  cm3

8704 21 99

- - - - -

usati

8704 22

- -

di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t

 

- - -

altri:

8704 22 99

- - - -

usati

8704 23

- -

di peso a pieno carico superiore a 20 t

 

- - -

altri:

8704 23 99

- - - -

usati

 

-

altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

8704 31

- -

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

 

- - -

altri:

 

- - - -

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800  cm3

8704 31 39

- - - - -

usati

 

- - - -

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800  cm3

8704 31 99

- - - - -

usati

8704 32

- -

di peso a pieno carico superiore a 5 t

 

- - -

altri:

8704 32 99

- - - -

usati

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti

9401 20 00

-

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

9401 30 00

-

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

9401 40 00

-

Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

 

-

Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

9401 51 00

- -

di bambù o di canna d’India

9401 59 00

- -

altri

 

-

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

9401 61 00

- -

imbottiti

9401 69 00

- -

altri

 

-

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

9401 71 00

- -

imbottiti

9401 79 00

- -

altri

9401 80 00

-

altri mobili per sedersi

9401 90

-

parti

9402

Mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

9403

Altri mobili e loro parti

9404

Sommier; oggetti letterecci e oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

9405 10

-

Lampadari e altri apparecchi per l’illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l’illuminazione delle aree o vie pubbliche

 

- -

di materie plastiche o di ceramica

9405 10 21

- - -

di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi a incandescenza

9405 10 40

- - -

altri

9405 10 50

- -

di vetro

 

- -

di altre materie

9405 10 91

- - -

dei tipi utilizzati per lampade e tubi a incandescenza

9405 20

-

Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

9405 30 00

-

Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

9405 40

-

altri apparecchi elettrici per l’illuminazione

9405 50 00

-

Apparecchi per l’illuminazione non elettrici

 

-

parti

9405 91

- -

di vetro

9406 00

Costruzioni prefabbricate

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

 

-

Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie e altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

9603 29

- -

altri:

9603 29 80

- - -

altri

9603 90

-

altri:

 

- -

altri:

9603 90 91

- - -

Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

9603 90 99

- - -

altri

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

9608 20 00

-

Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose

9613

Accendini e accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603 ), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

9613 10 00

-

Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili


(1)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

(2)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 i conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

di cui all’articolo 28, paragrafo 3

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione (1)

0102

 

Animali vivi della specie bovina

 

 

-

Bovini

0102 29

 

- -

altri:

 

 

- - -

altri:

 

 

- - - -

di peso superiore a 300 kg

 

 

- - - - -

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

ex 0102 29 51

 

- - - - - -

destinate alla macellazione

0102 29 51

10

- - - - - - -

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

0102 29 59

 

- - - - - -

altre:

 

 

- - - - - - -

Giovenche delle razze di montagna grigia, bruna, gialla e pezzata del Pinzgau

ex 0102 29 59

11

- - - - - - - -

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

 

 

- - - - - - -

delle razze di Schwyz e di Friburgo

0102 29 59

21

- - - - - - - -

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

 

 

- - - - - - -

della razza pezzata del Simmental

0102 29 59

31

- - - - - - - -

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

 

 

- - - - - - -

altre:

0102 29 59

91

- - - - - - - -

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

 

 

- - - - -

altre:

ex 0102 29 91

 

- - - - - -

destinate alla macellazione

0102 29 91

10

- - - - - - -

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (2)

ex 0102 29 99

 

- - - - - -

altri:

 

 

- - - - - - -

Tori della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo

0102 29 99

21

- - - - - - - -

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (2)

 

 

- - - - - - -

altri:

0102 29 99

91

- - - - - - - -

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (2)

0201

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0201 10 00

 

-

in carcasse o mezzene

 

 

- -

altri:

0201 10 00

91

- - -

Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (2)

0201 20

 

-

altri pezzi non disossati

0201 20 20

 

- -

Quarti detti «compensati»

 

 

- - -

altri:

0201 20 20

91

- - - -

Quarti detti compensati di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (2)

0201 20 30

 

- -

Busti e quarti anteriori

 

 

- - -

altri:

0201 20 30

91

- - - -

Quarti anteriori separati di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (2)

0201 20 50

 

- -

Selle e quarti posteriori

 

 

- - -

altri:

0201 20 50

91

- - - -

Quarti posteriori separati di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (2)


(1)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

(2)  L’ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione in materia.


ALLEGATO III

ALLEGATO III a

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI AGRICOLI DELL’UE

di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

a)

All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice

Designazione (1)

0102

Animali vivi della specie bovina

 

-

Bovini

0102 29

- -

altri:

 

- - -

altri:

 

- - - -

di peso superiore a 300 kg

 

- - - - -

altri:

0102 29 91

- - - - - -

destinati alla macellazione

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0202 10 00

-

in carcasse o mezzene

0202 20

-

altri pezzi non disossati

0202 20 30

- -

Busti e quarti anteriori

0202 20 90

- -

altri

0202 30

-

disossate

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

-

della specie bovina, congelate

0206 29

- -

altre

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

-

di galli e di galline

0207 11

- -

interi, freschi o refrigerati

0207 11 90

- - -

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

0207 12

- -

interi, congelati

0207 12 90

- - -

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

0207 13

- -

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

 

- - -

Pezzi

 

- - - -

non disossati

0207 13 50

- - - - -

Petti e loro pezzi

0207 13 60

- - - - -

Cosce e loro pezzi

0207 13 70

- - - - -

altri

 

- - -

Frattaglie

0207 13 91

- - - -

Fegati

0207 13 99

- - - -

altri

0207 14

- -

Pezzi e frattaglie, congelati

 

- - -

Pezzi

 

- - - -

non disossati

0207 14 20

- - - - -

Metà o quarti

0207 14 30

- - - - -

Ali intere, anche senza punta

 

-

di tacchino

0207 27

- -

Pezzi e frattaglie, congelati

 

- - -

Pezzi

 

- - - -

non disossati

0207 27 40

- - - - -

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

 

- - - - -

Cosce e loro pezzi

0207 27 60

- - - - - -

Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 80

- - - - -

altri

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0401 20

-

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % e inferiore o uguale a 6 %

 

- -

superiore a 3 %

0401 20 99

- - -

altri

0401 40

-

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % e inferiore o uguale a 10 %

0401 50

-

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

 

- -

inferiore o uguale a 21 %

0401 50 11

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 50 19

- - -

altri

 

- -

superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %

0401 50 31

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

 

- -

superiore a 45 %

0401 50 91

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 10

-

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

 

- -

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 10 11

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 19

- - -

altri

 

-

altri:

0402 91

- -

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 91 10

- - -

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0403 10

-

Yogurt

 

- -

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

- - -

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 10 19

- - - -

superiore a 6 %

 

- - -

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 10 31

- - - -

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 33

- - - -

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0403 10 39

- - - -

superiore a 6 %

0403 90

-

altri:

 

- -

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

- - -

altri:

 

- - - -

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 90 61

- - - - -

inferiore o uguale a 3 %

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0404 10

-

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

- -

in polvere, in granuli o in altre forme solide

 

- - -

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

- - - -

inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

0404 10 02

- - - - -

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 04

- - - - -

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

0405 10

-

Burro

 

- -

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %

 

- - -

Burro naturale

0405 10 11

- - - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

0405 10 19

- - - -

altro

0405 10 50

- - -

Burro di siero di latte

0405 20

-

Paste da spalmare lattiere

0405 20 90

- -

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % e inferiore a 80 %

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

 

-

altre uova fresche

0407 29

- -

altri:

0407 29 10

- - -

di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

0409 00 00

Miele naturale

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

 

-

altri:

0511 99

- -

altri:

0511 99 85

- - -

altri

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0604

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 10

-

Cipolle e scalogni

 

- -

Cipolle

0703 10 19

- - -

altre

0703 20 00

-

Agli

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0704 10 00

-

Cavolfiori e cavoli broccoli

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

 

-

Lattughe

0705 11 00

- -

a cappuccio

0705 19 00

- -

altre

 

-

Cicorie

0705 21 00

- -

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0706 90

-

altri:

0706 90 30

- -

Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

- -

altri

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0707 00 90

-

Cetriolini

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

-

altri:

0709 99

- -

altri

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 10 00

-

Patate

 

-

Legumi da granella, anche sgranati

0710 21 00

- -

Piselli (Pisum sativum)

0710 30 00

-

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0710 80

-

altri ortaggi o legumi

0710 80 59

- - -

altri

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0711 90

-

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

- -

Ortaggi o legumi

0711 90 80

- - -

altri

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

 

-

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

0712 32 00

- -

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

0712 33 00

- -

Tremelle (Tremella spp.)

0712 90

-

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

- -

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0712 90 11

- - -

ibrido, destinato alla semina

0712 90 30

- -

Pomodori

0712 90 50

- -

Carote

0712 90 90

- -

altri

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

 

-

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0713 31 00

- -

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

- -

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

0713 33

- -

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

0713 33 10

- - -

destinati alla semina

0713 34 00

- -

Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea)

0713 35 00

- -

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata)

0713 39 00

- -

altri

0713 50 00

-

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

0713 60 00

-

Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan)

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

0714 20

-

Patate dolci

0714 30 00

-

Igname (Dioscorea spp.)

0714 40 00

-

Colocasia (Colocasia spp.)

0806

Uve, fresche o secche

0806 20

-

secchi

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 10 00

-

Albicocche

 

-

Ciliegie

0809 29 00

- -

altre

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 20

-

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

 

- -

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 20 11

- - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

- -

altri:

0811 20 39

- - -

Ribes nero (cassis)

0811 20 51

- - -

Ribes rosso

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

0813 10 00

-

Albicocche

0813 20 00

-

Prugne

0813 40

-

altre frutta

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

 

-

Caffè non torrefatto

0901 12 00

- -

decaffeinizzato

 

-

Caffè torrefatto

0901 22 00

- -

decaffeinizzato

0902

Tè, anche aromatizzato

0902 10 00

-

Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

0902 20 00

-

Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

0902 40 00

-

Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

 

-

Pepe

0904 11 00

- -

non tritati né polverizzati

0904 12 00

- -

tritati o polverizzati

 

-

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta

0904 22 00

- -

tritati o polverizzati

0905

Vaniglia

0905 10 00

-

non tritati né polverizzati

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

 

-

non tritati né polverizzati

0906 11 00

- -

Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 20 00

-

tritati o polverizzati

0907

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0907 20 00

-

tritati o polverizzati

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

 

-

Semi di coriandolo

0909 21 00

- -

non tritati né polverizzati

0909 22 00

- -

tritati o polverizzati

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

 

-

Zenzero

0910 11 00

- -

non tritati né polverizzati

0910 12 00

- -

tritati o polverizzati

0910 30 00

-

Curcuma

 

-

altre spezie

0910 99

- -

altre:

0910 99 10

- - -

Semi di fieno greco

1006

Riso

1006 10

-

Risone (riso «paddy»)

1006 20

-

Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

1006 30

-

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

 

- -

Riso semilavorato

 

- - -

surriscaldato (parboiled)

1006 30 21

- - - -

a grani tondi

1006 30 23

- - - -

a grani medi

 

- - - -

a grani lunghi

1006 30 25

- - - - -

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 27

- - - - -

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

 

- - -

altro:

1006 30 42

- - - -

a grani tondi

1006 30 44

- - - -

a grani medi

 

- - - -

a grani lunghi

1006 30 46

- - - - -

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 48

- - - - -

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

 

- -

Riso lavorato

 

- - -

surriscaldato (parboiled)

1006 30 61

- - - -

a grani tondi

1006 30 63

- - - -

a grani medi

 

- - - -

a grani lunghi

1006 30 65

- - - - -

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 67

- - - - -

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

 

- - -

altro:

1006 30 92

- - - -

a grani tondi

1006 40 00

-

Rotture di riso

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

 

-

Semole e semolini

1103 11

- -

di frumento (grano)

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

-

Cereali schiacciati o in fiocchi

1104 19

- -

di altri cereali

 

- - -

altri:

1104 19 99

- - - -

altri

 

-

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

1104 22

- -

di avena

1104 22 40

- - -

mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

1104 22 95

- - -

altri

1104 23

- -

di granturco

1104 29

- -

di altri cereali

 

- - -

altri:

1104 29 17

- - - -

mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

 

- - - -

soltanto spezzati

1104 29 51

- - - - -

di frumento (grano)

1104 30

-

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1105 20 00

-

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106 10 00

-

di legumi da granella secchi della voce 0713

1106 20

-

di sago, di radici o tuberi della voce 0714

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

1502 10

-

Sego

1502 10 90

- -

altri

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507 90

-

altri

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509 10

-

vergini

1509 10 10

- -

Olio d’oliva lampante

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1510 00 10

-

Oli greggi

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511 10

-

Olio greggio

1511 90

-

altri:

 

- -

Frazioni solide

1511 90 11

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

1511 90 19

- - -

altri

 

- -

altri:

1511 90 91

- - -

destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

-

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

1512 19

- -

altri:

1512 19 10

- - -

destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1517 90

-

altre:

 

- -

altre:

1517 90 91

- - -

Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati

1517 90 99

- - -

altre

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

 

-

Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati a usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1518 00 31

- -

greggi

1518 00 39

- -

altri

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1602 10 00

-

Preparazioni omogeneizzate

1602 20

-

di fegato di qualsiasi animale

 

-

di volatili della voce 0105

1602 31

- -

di tacchino

1602 32

- -

di galli e di galline

 

- - -

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

1602 32 11

- - - -

non cotte

1602 32 19

- - - -

altre

1602 39

- -

altre:

 

- - -

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

1602 39 21

- - - -

non cotte

1602 39 85

- - -

altre

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

 

-

altri:

1701 91 00

- -

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 99

- -

altri:

1701 99 10

- - -

Zuccheri bianchi

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702 20

-

Zucchero e sciroppo d’acero

1702 20 90

- -

altri

1702 30

-

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

1702 30 10

- -

Isoglucosio

 

- -

altri:

1702 30 50

- - -

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 90

-

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

- -

Zuccheri e melassi, caramellati

1702 90 71

- - -

contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

 

- - -

altri:

1702 90 75

- - - -

in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

- - - -

altri

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

2001 10 00

-

Cetrioli e cetriolini

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

-

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

2005 59 00

- -

altri

2005 60 00

-

Asparagi

 

-

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

2005 91 00

- -

Germogli di bambù

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

 

-

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro

2008 11

- -

Arachidi

 

- - -

altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

- - - -

uguale o inferiore ad 1 kg

2008 11 96

- - - - -

arrostiti

2008 11 98

- - - - -

altre

2008 20

-

Ananassi

 

- -

con aggiunta di alcole

 

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 20 19

- - - -

altri

 

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

2008 20 31

- - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

2008 20 39

- - - -

altri

 

- -

senza aggiunta di alcole

 

- - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 20 59

- - - -

altri

2008 20 90

- - -

senza zuccheri addizionati

2008 40

-

Pere

 

- -

con aggiunta di alcole

 

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

- - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 40 19

- - - - -

altre

 

- - - -

altre:

2008 40 21

- - - - -

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 29

- - - - -

altre

 

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

2008 40 31

- - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 39

- - - -

altre

 

- -

senza aggiunta di alcole

 

- - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 40 51

- - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 40 59

- - - -

altre

 

- - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

2008 40 71

- - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 79

- - - -

altre

2008 40 90

- - -

senza zuccheri addizionati

2008 70

-

Pesche, comprese le pesche noci

2008 80

-

Fragole

 

- -

con aggiunta di alcole

 

- - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

2008 80 11

- - - -

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

- - -

altre:

2008 80 31

- - - -

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 39

- - - -

altre

 

- -

senza aggiunta di alcole

2008 80 50

- - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

-

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 19

2008 99

- -

altri:

 

- - -

con aggiunta di alcole

 

- - - -

Uva

2008 99 21

- - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 99 23

- - - - -

altra

 

- - - -

altri:

 

- - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

- - - - - -

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 99 24

- - - - - - -

Frutta tropicale

2008 99 28

- - - - - - -

altri

 

- - - - - -

altri:

2008 99 31

- - - - - - -

Frutta tropicale

 

- - - - -

altri:

 

- - - - - -

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 99 37

- - - - - - -

altre

 

- - - - - -

altri:

2008 99 38

- - - - - - -

Frutta tropicale

 

- - -

senza aggiunta di alcole

 

- - - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 99 41

- - - - -

Zenzero

 

- - - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

2008 99 51

- - - - -

Zenzero

2008 99 63

- - - - -

Frutta tropicale

 

- - - -

senza zuccheri addizionati

 

- - - - -

Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

2008 99 72

- - - - - -

superiore o uguale a 5 kg

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

-

Succhi di arancia

2009 11

- -

congelati

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 11 11

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - -

di un valore Brix inferiore o uguale a 67

2009 11 91

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 19

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

2009 19 91

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

-

Succhi di pompelmo o di pomelo

2009 29

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 29 11

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

-

Succhi di altri agrumi

2009 39

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 39 11

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

- - - -

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

2009 39 31

- - - - -

contenenti zuccheri addizionati

 

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - - - -

di altri agrumi

2009 39 95

- - - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

 

-

Succhi di ananasso

2009 49

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 49 11

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

2009 49 19

- - - -

altri

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

- - - -

altri:

2009 49 91

- - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 49 93

- - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 49 99

- - - - -

senza zuccheri addizionati

 

-

Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

2009 69

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 69 11

- - - -

di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - -

di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

 

- - - -

di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

2009 69 59

- - - - -

altri

 

- - - -

di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 69 71

- - - - - -

concentrati

2009 69 90

- - - - -

altri

 

-

Succhi di mela

2009 79

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 79 11

- - - -

di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

2009 79 30

- - - -

di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

2009 90

-

Miscugli di succhi

 

- -

di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

- - -

altri:

 

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - - - -

altri:

 

- - - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 90 94

- - - - - - -

altri

 

- - - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 90 95

- - - - - - -

Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 96

- - - - - - -

altri

 

- - - - - -

senza zuccheri addizionati

2009 90 97

- - - - - - -

Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 98

- - - - - - -

altri

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106 90

-

altri:

 

- -

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2106 90 30

- - -

di isoglucosio

 

- - -

altri:

2106 90 51

- - - -

di lattosio

2106 90 55

- - - -

di glucosio o di maltodestrina

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

2204 10

-

Vini spumanti

 

-

altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta d’alcole (mistelle)

2204 21

- -

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

- - -

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

2204 21 07

- - - -

Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

 

- - -

altri:

 

- - - -

prodotti nell’Unione europea

 

- - - - -

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol

 

- - - - - -

Vini a denominazione d’origine protetta (DOP)

 

- - - - - - -

Vini bianchi

2204 21 17

- - - - - - - -

Val de Loire (Valle della Loira)

2204 21 18

- - - - - - - -

Mosel

2204 21 19

- - - - - - - -

Pfalz

2204 21 22

- - - - - - - -

Rheinhessen

2204 21 23

- - - - - - - -

Tokaj

2204 21 28

- - - - - - - -

Veneto

2204 21 32

- - - - - - - -

Vinho Verde

2204 21 34

- - - - - - - -

Penedès

2204 21 36

- - - - - - - -

Rioja

2204 21 37

- - - - - - - -

Valencia

 

- - - - - - -

altri:

2204 21 68

- - - - - - - -

Veneto

2204 21 77

- - - - - - - -

Valdepeñas

 

- - - - -

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

- - - - - -

Vini a denominazione d’origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 21 85

- - - - - - -

Vino di Madera e moscatello di Setúbal

2204 21 86

- - - - - - -

Vino di Xeres

2204 21 87

- - - - - - -

Vino di Marsala

2204 21 88

- - - - - - -

Vino di Samos e moscato di Lemnos

2204 21 90

- - - - - - -

altri

2204 21 92

- - - - -

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

 

- - - -

altri:

 

- - - - -

Vini a denominazione d’origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 21 93

- - - - - -

Vini bianchi

2204 30

-

altri mosti di uva

2204 30 10

- -

parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

 

- -

altri:

 

- - -

altri:

2204 30 98

- - - -

altri

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

 

-

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

2209 00 19

- -

superiore a 2 litri

 

-

altri, presentati in recipienti di capacità

2209 00 91

- -

inferiore o uguale a 2 litri

2209 00 99

- -

superiore a 2 litri

ALLEGATO III b

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI AGRICOLI DELL’UE

di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

a)

All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

f)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

g)

il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice

Designazione (2)

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

-

di galli e di galline

0207 14

- -

Pezzi e frattaglie, congelati

 

- - -

Pezzi

0207 14 10

- - - -

disossate

 

- - - -

non disossati

0207 14 50

- - - - -

Petti e loro pezzi

0207 14 60

- - - - -

Cosce e loro pezzi

0207 14 70

- - - - -

altri

 

- - -

Frattaglie

0207 14 91

- - - -

Fegati

0207 14 99

- - - -

altri

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0401 10

-

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

0401 10 90

- -

altri

0401 20

-

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % e inferiore o uguale a 6 %

 

- -

inferiore o uguale a 3 %

0401 20 19

- - -

altri

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0403 90

-

altri:

 

- -

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

- - -

altri:

 

- - - -

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 90 53

- - - - -

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0403 90 59

- - - - -

superiore a 6 %

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0404 90

-

altri:

 

- -

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse

0404 90 23

- - -

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0406

Formaggi e latticini

0406 10

-

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

0406 30

-

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

 

- -

altri:

 

- - -

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % e un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca

0406 30 31

- - - -

inferiore o uguale a 48 %

0406 30 39

- - - -

superiore a 48 %

0406 30 90

- - -

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

0406 90

-

altri formaggi

 

- -

altri:

 

- - -

altri:

 

- - - -

altri:

 

- - - - -

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

- - - - - -

inferiore o uguale a 47 %

0406 90 69

- - - - - - -

altri

 

- - - - - -

superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %

 

- - - - - - -

altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

0406 90 86

- - - - - - - -

superiore a 47 % e inferiore o uguale a 52 %

0406 90 87

- - - - - - - -

superiore a 52 % e inferiore o uguale a 62 %

0406 90 88

- - - - - - - -

superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 %

0406 90 93

- - - - - -

superiore a 72 %

0406 90 99

- - - - -

altri

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

 

-

altre uova fresche

0407 21 00

- -

di galli e di galline

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 90 00

-

Porri e altri ortaggi agliacei

0710 80

-

altri ortaggi o legumi

0710 80 51

- - -

Peperoni

0710 80 59

- - -

altri

 

- -

Funghi

0710 80 61

- - -

del genere Agaricus

0710 80 70

- Pomodori

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0711 90

-

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

0711 90 80

- -

altri

0711 90 90

- -

Miscugli di ortaggi

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712 20 00

-

Cipolle

 

-

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

0712 31 00

- -

Funghi del genere Agaricus

0712 39 00

- -

altri

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

 

-

Meloni (compresi i cocomeri)

0807 19 00

- -

altri

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 40

-

Prugne e prugnole

0809 40 05

- -

Prugne

0810

Altre frutta fresche

0810 10 00

-

Fragole

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 10

-

Fragole

0811 20

-

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

 

- -

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 20 19

- - -

altri

 

- -

altri:

0811 20 31

- - -

Lamponi

0811 20 59

- - -

More di rovo o di gelso e more-lamponi

0811 20 90

- - -

altri

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

0813 30 00

-

Mele

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

 

-

Caffè non torrefatto

0901 11 00

- -

non decaffeinizzato

 

-

Caffè torrefatto

0901 21 00

- -

non decaffeinizzato

0905

Vaniglia

0905 20 00

-

tritati o polverizzati

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

 

-

non tritati né polverizzati

0906 19 00

- -

altri

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

 

-

Semi di cumino

0909 32 00

- -

tritati o polverizzati

 

-

Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro

0909 62 00

- -

tritati o polverizzati

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

0910 20

-

Zafferano

 

-

altre spezie

0910 91

- -

Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

0910 99

- -

altre:

 

- - -

Timo

 

- - - -

non tritati né polverizzati

0910 99 31

- - - - -

Serpillo (Thymus serpyllum L.)

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

1102 90

-

altre:

1102 90 50

- -

Farina di riso

1102 90 70

- -

Farina di segala

1102 90 90

- -

altre

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

-

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

1104 29

- -

di altri cereali

 

- - -

di orzo

1104 29 08

- - - -

altri

 

- - -

altri:

 

- - - -

soltanto spezzati

1104 29 55

- - - - -

di segala

 

- - - -

altri:

1104 29 89

- - - - -

altri

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1105 10 00

-

Farina, semolino e polvere

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106 30

-

dei prodotti del capitolo 8

1106 30 10

- -

di banane

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

 

-

di volatili della voce 0105

1602 32

- -

di galli e di galline

1602 32 30

- - -

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

1602 32 90

- - -

altre

1602 39

- -

altre:

 

- - -

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

1602 39 29

- - - -

altre

1602 50

-

della specie bovina

1602 90

-

altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1602 90 10

- -

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702 40

-

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

1702 40 90

- -

altri

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

2002 10

-

Pomodori, interi o in pezzi

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004 90

-

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

 

- -

altri, compresi i miscugli

2004 90 98

- - -

altri

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 10 00

-

Ortaggi e legumi omogeneizzati

2005 20

-

Patate

 

- -

altre:

2005 20 20

- - -

a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

2005 20 80

- - -

altre

2005 40 00

-

Piselli (Pisum sativum)

 

-

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

2005 51 00

- -

Fagioli in grani

 

-

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

2005 99

- -

altri:

2005 99 30

- - -

Carciofi

2005 99 60

- - -

Crauti

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2006 00 10

-

Zenzero

 

-

altre:

 

- -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2006 00 31

- - -

Ciliegie

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2007 10

-

Preparazioni omogeneizzate

 

-

altre:

2007 99

- -

altre:

2007 99 50

- - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %

 

- - -

altre:

2007 99 97

- - - -

altre

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

 

-

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro

2008 11

- -

Arachidi

 

- - -

altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

2008 11 91

- - - -

superiore ad 1 kg

2008 20

-

Ananassi

 

- -

con aggiunta di alcole

 

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 20 11

- - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

 

- -

senza aggiunta di alcole

 

- - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 20 51

- - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

 

- - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

2008 20 71

- - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

2008 20 79

- - - -

altri

2008 80

-

Fragole

 

- -

con aggiunta di alcole

 

- - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

2008 80 19

- - - -

altre

 

- -

senza aggiunta di alcole

2008 80 70

- - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

2008 80 90

- - -

senza zuccheri addizionati

 

-

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 19

2008 99

- -

altri:

 

- - -

con aggiunta di alcole

 

- - - -

Zenzero

2008 99 19

- - - - -

altri

 

- - - -

altri:

 

- - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

- - - - - -

altri:

2008 99 34

- - - - - - -

altri

 

- - - - -

altri:

 

- - - - - -

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 99 36

- - - - - - -

Frutta tropicale

 

- - - - - -

altre:

2008 99 40

- - - - - - -

altre

 

- - -

senza aggiunta di alcole

 

- - - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 99 43

- - - - -

Uva

2008 99 45

- - - - -

Prugne

2008 99 48

- - - - -

Frutta tropicale

2008 99 49

- - - - -

altri

 

- - - -

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

2008 99 67

- - - - -

altri

 

- - - -

senza zuccheri addizionati

 

- - - - -

Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

2008 99 78

- - - - - -

inferiore a 5 kg

2008 99 99

- - - - - -

altri

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

-

Succhi di arancia

2009 11

- -

congelati

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 11 19

- - - -

altri

 

- - -

di un valore Brix inferiore o uguale a 67

2009 11 99

- - - -

altri

2009 12 00

- -

non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 19

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 19 11

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

2009 19 19

- - - -

altri

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

2009 19 98

- - - -

altri

 

-

Succhi di pompelmo o di pomelo

2009 21 00

- -

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 29

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 29 19

- - - -

altri

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

2009 29 91

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 29 99

- - - -

altri

 

-

Succhi di altri agrumi

2009 31

- -

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 39

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 39 19

- - - -

altri

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

- - - -

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

2009 39 39

- - - - -

senza zuccheri addizionati

 

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - - - -

di altri agrumi

2009 39 91

- - - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 39 99

- - - - - -

senza zuccheri addizionati

 

-

Succhi di ananasso

2009 41

- -

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 49

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

2009 49 30

- - - -

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

 

-

Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

2009 61

- -

di un valore Brix inferiore o uguale a 30

2009 69

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 69 19

- - - -

altri

 

- - -

di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

 

- - - -

di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

2009 69 51

- - - - -

concentrati

 

- - - -

di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 69 79

- - - - - -

altri

 

-

Succhi di mela

2009 71

- -

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 79

- -

altri:

 

- - -

di un valore Brix superiore a 67

2009 79 19

- - - -

altri

 

- - -

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

- - - -

altri:

2009 79 91

- - - - -

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 90

-

Miscugli di succhi

 

- -

di un valore Brix superiore a 67

 

- - -

Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

2009 90 11

- - - -

di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

2009 90 19

- - - -

altri

 

- - -

altri:

2009 90 29

- - - -

altri

 

- -

di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

- - -

Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

2009 90 39

- - - -

altri

 

- - -

altri:

 

- - - -

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - - - -

altri:

2009 90 59

- - - - - -

altri

 

- - - -

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

 

- - - - -

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

2009 90 79

- - - - - -

senza zuccheri addizionati

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

 

-

altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta d’alcole (mistelle)

2204 21

- -

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

- - -

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

2204 21 09

- - - -

altri

 

- - -

altri:

 

- - - -

prodotti nell’Unione europea

 

- - - - -

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol

 

- - - - - -

Vini a denominazione d’origine protetta (DOP)

 

- - - - - - -

Vini bianchi

2204 21 11

- - - - - - - -

Alsace

2204 21 12

- - - - - - - -

Bordeaux

2204 21 13

- - - - - - - -

Bourgogne

2204 21 24

- - - - - - - -

Lazio

2204 21 26

- - - - - - - -

Toscana

2204 21 27

- - - - - - - -

Trentino-Alto Adige e Friuli

2204 21 38

- - - - - - - -

altri

 

- - - - - - -

altri:

2204 21 42

- - - - - - - -

Bordeaux

2204 21 43

- - - - - - - -

Bourgogne

2204 21 46

- - - - - - - -

Côtes-du-Rhône

2204 21 47

- - - - - - - -

Languedoc-Roussillon

2204 21 62

- - - - - - - -

Piemonte

2204 21 66

- - - - - - - -

Toscana

2204 21 76

- - - - - - - -

Rioja

2204 21 78

-

- - - - - - - altri

 

- - - - - -

Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 21 79

- - - - - - -

Vini bianchi

2204 21 80

- - - - - - -

altri

 

- - - - - -

altri vini varietali

2204 21 81

- - - - - - -

Vini bianchi

2204 21 82

- - - - - - -

altri

 

- - - - - -

altri:

2204 21 83

- - - - - - -

Vini bianchi

2204 21 84

- - - - - - -

altri

 

- - - - -

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

- - - - - -

Vini a denominazione d’origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 21 89

- - - - - - -

Vino di Porto

2204 21 91

- - - - - -

altri

 

- - - -

altri:

 

- - - - -

Vini a denominazione d’origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 21 94

- - - - - -

altri

 

- - - - -

altri vini varietali

2204 21 95

- - - - - -

Vini bianchi

2204 21 96

- - - - - -

altri

 

- - - - -

altri:

2204 21 97

- - - - - -

Vini bianchi

2204 21 98

- - - - - -

altri

2204 29

- -

altri:

2204 29 10

- - -

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

 

-

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

2209 00 11

-

- inferiore o uguale a 2 litri

5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 20 00

-

altri cascami di lana o di peli fini

ALLEGATO III c

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI AGRICOLI DELL’UE

di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

a)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

b)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

c)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

d)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

e)

il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

f)

il 1o gennaio del settimo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

g)

il 1o gennaio dell’ottavo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

h)

il 1o gennaio del nono anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice

Designazione (3)

0701

Patate, fresche o refrigerate

0701 90

-

altre:

 

- -

altre:

0701 90 90

- - -

altre

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 10

-

Cipolle e scalogni

0703 10 90

- -

Scalogni

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0704 90

-

altre

0704 90 10

- -

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0707 00 05

-

Cetrioli

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 60

-

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta

0709 60 10

- -

Peperoni

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

 

-

Meloni (compresi i cocomeri)

0807 11 00

- -

Cocomeri

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 10

-

Mele

0808 10 80

- -

altre

ALLEGATO III d

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI AGRICOLI

di cui all’articolo 29, paragrafo 3

Il dazio di base applicato ai prodotti di cui al presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013.

Codice

Designazione (4)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0401 10

-

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

0401 10 10

- -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20

-

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % e inferiore o uguale a 6 %

 

- -

inferiore o uguale a 3 %

0401 20 11

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

 

- -

superiore a 3 %

0401 20 91

- - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0403 10

-

Yogurt

 

- -

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

- - -

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 10 11

- - - -

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 13

- - - -

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0701

Patate, fresche o refrigerate

0701 90

-

altre:

0701 90 10

- -

destinate alla fabbricazione della fecola

 

- -

altre:

0701 90 50

- - -

di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712 90

-

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

0712 90 05

- -

Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 10

-

Mele

0808 10 10

- -

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

 

-

altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta d’alcole (mistelle)

2204 21

- -

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

- - -

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

2204 21 06

- - - -

Vini a denominazione d’origine protetta (DOP)

2204 21 08

- - - -

altri vini varietali


(1)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono forniti conformemente alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

(2)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

(3)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

(4)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO IV

CONCESSIONI ACCORDATE DALL’UE AI PRODOTTI DELLA PESCA DEL KOSOVO

di cui all’articolo 31, paragrafo 2

Le importazioni nell’Ue dei prodotti di seguito elencati, originari del Kosovo, sono soggette alle concessioni indicate di seguito, sotto forma di contingenti tariffari.

Codice NC

Designazione

Volume del contingente per anno

Aliquota del dazio

0301 91 00

0302 11 00

0303 14 00

0304 42 00

ex 0304 52 00

0304 82 00

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

15 t

Esenzione

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

20 t

Esenzione


ALLEGATO V

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DELL’UE

di cui all’articolo 32, paragrafo 2

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

a)

All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice

Designazione (1)

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

 

-

Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

0305 49

- -

altri:

0305 49 30

- - -

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

a)

All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

f)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

g)

il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice

Designazione

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

 

-

Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

0305 43 00

- -

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)


(1)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono forniti conformemente alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO VI

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

di cui all’articolo 50

SERVIZI FINANZIARI DEFINIZIONI

Per servizio finanziario s’intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A.

tutti i servizi assicurativi e connessi:

1.

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

a)

vita;

b)

non-vita;

2.

riassicurazione e retrocessione;

3.

intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

4.

servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione):

1.

accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

2.

prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

3.

leasing finanziario;

4.

tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di debito, traveller’s cheques e bonifici bancari;

5.

garanzie e impegni;

6.

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

a)

strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

b)

valuta estera;

c)

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;

d)

strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

e)

valori mobiliari;

f)

altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i lingotti;

7.

partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;

8.

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9.

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10.

servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11.

fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;

12.

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi ausiliari, relativamente a tutte le attività elencate ai punti da 1) a 11), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a)

attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b)

attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o istituzioni pubbliche, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c)

attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o istituzioni private.

Il CSA può ampliare o modificare l’ambito di applicazione del presente allegato.


ALLEGATO VII

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

di cui all’articolo 77

L’articolo 77, paragrafo 3, del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);

accordo dell’Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, atto dell’Aia, 1960 e atto di Ginevra, 1999);

convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

protocollo relativo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);

accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, modificato nel 1979 e nel 1984);

Trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);

convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (Convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);

convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);

accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);

trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);

trattato OMPI sul diritto d’autore (Ginevra, 1996);

trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);

convenzione sul brevetto europeo;

accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.


PROTOCOLLO I

Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’UE e il Kosovo

Articolo 1

1.   L’UE e il Kosovo applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall’esistenza di contingenti tariffari, i dazi di cui agli allegati I e II del presente protocollo, in base alle condizioni ivi indicate.

2.   Il CSA può decidere di:

a)

ampliare l’elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

b)

modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo;

c)

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3.   Il CSA può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato dell’UE e del Kosovo per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell’articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti con decisione del CSA:

a)

quando sono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra l’UE e il Kosovo, oppure

b)

in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e sono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

L’UE e il Kosovo si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate relativamente ai prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO I

DAZI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELL’UE DI MERCI ORIGINARIE DEL KOSOVO

I dazi sono fissati a zero per l’importazione nell’UE di prodotti agricoli trasformati originari del Kosovo elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Designazione (1)

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0403 10

-

Yogurt:

 

- -

aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

 

- - -

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

- - - -

inferiore o uguale all’1,5 %

0403 10 53

- - - -

superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 27 %

0403 10 59

- - - -

superiore al 27 %

 

- - -

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 10 91

- - - -

inferiore o uguale al 3 %

0403 10 93

- - - -

superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %

0403 10 99

- - - -

superiore al 6 %

0403 90

-

altri

 

- -

aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

 

- - -

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

- - - -

inferiore o uguale all’1,5 %

0403 90 73

- - - -

superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 27 %

0403 90 79

- - - -

superiore al 27 %

 

- - -

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 90 91

- - - -

inferiore o uguale al 3 %

0403 90 93

- - - -

superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %

0403 90 99

- - - -

superiore al 6 %

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

0405 20

-

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

- -

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %

0405 20 30

- -

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

 

-

altri

0511 99

- -

altri-

 

- - -

Spugne naturali di origine animale

0511 99 31

- - - -

gregge

0511 99 39

- - - -

altre

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

-

Mais dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

-

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

- -

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

- - -

Mais dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

ex 1212 29 00

-

Alghe

 

- -

altre (alghe non idonee all’alimentazione umana, diverse da quelle usate in farmacia)

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

-

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

- -

di liquirizia

1302 13 00

- -

di luppolo

1302 19

- -

altri

1302 19 20

- - -

di piante del genere Ephedra

1302 19 70

- - -

altri

1302 20

-

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

1302 20 10

- -

allo stato secco

1302 20 90

- -

altri

 

-

Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

- -

Agar-agar

1302 32

- -

Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

1302 32 10

- - -

di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio);

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90

-

altri

1515 90 11

- -

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

ex 1515 90 11

- - -

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

-

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

- -

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

1517 10

-

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

- -

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90

-

altre

1517 90 10

- -

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

- -

altre

1517 90 93

- - -

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

-

Linossina

 

-

altri

1518 00 91

- -

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

- -

altri:

1518 00 95

- - -

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni

1518 00 99

- - -

altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

-

Degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

-

Fruttosio chimicamente puro

1702 90

-

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702 90 10

- -

Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

-

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

- -

contenenti uova

1902 19

- -

altre

1902 19 10

- - -

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90

- - -

altre

1902 20

-

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

- -

altre

1902 20 91

- - -

cotte

1902 20 99

- - -

altre

1902 30

-

Altre paste alimentari:

1902 30 10

- -

secche

1902 30 90

- -

altre

1902 40

-

Cuscus:

1902 40 10

- -

non preparato

1902 40 90

- -

altro

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

-

altri

2001 90 30

- -

Mais dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

- -

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004 10

-

Patate:

 

- -

altre

2004 10 91

- - -

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

-

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

2004 90 10

- -

Mais dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 20

-

Patate:

2005 20 10

- -

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

-

Mais dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

-

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

- -

Arachidi:

2008 11 10

- - -

Burro di arachidi

 

-

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

2008 91 00

- -

Cuori di palma

2008 99

- -

altri

 

- - -

senza aggiunta di alcole:

 

- - - -

senza zuccheri addizionati:

2008 99 85

- - - - -

Granturco, a esclusione del mais dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

- - - - -

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

-

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20

- -

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 10 80

- -

altri

2106 90

-

altre

2106 90 20

- -

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

- -

altre

2106 90 92

- - -

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

2106 90 98

- - -

altre

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2203 00

Birra di malto:

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

-

Altri polialcoli:

2905 43 00

- -

Mannitolo

2905 44

- -

D-glucitolo (sorbitolo):

 

- - -

in soluzione acquosa:

2905 44 11

- - - -

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

2905 44 19

- - - -

altro

 

- - -

altro

2905 44 91

- - - -

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

2905 44 99

- - - -

altro

2905 45 00

- -

Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

-

altri

3301 90 10

- -

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

 

- -

Oleoresine d’estrazione

3301 90 21

- - -

di liquirizia e di luppolo

3301 90 30

- - -

altre

3301 90 90

- -

altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

3302 10

-

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

- -

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

- - -

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

3302 10 10

- - - -

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

- - - -

altre

3302 10 21

- - - - -

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

- - - - -

altre

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

3501 10

-

Caseine

3501 10 10

- -

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

3501 10 50

- -

destinate a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

3501 10 90

- -

altre

3501 90

-

altri

3501 90 90

- -

altri

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3505 10

-

Destrina e altri amidi e fecole modificati

3505 10 10

- -

Destrina

 

- -

altri amidi e fecole modificati

3505 10 50

- -

Amidi e fecole esterificati o eterificati

3505 10 90

- - -

altri

3505 20

-

Colle

3505 20 10

- -

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

3505 20 30

- -

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

3505 20 50

- -

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

3505 20 90

- -

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

3809 10

-

a base di sostanze amidacee

3809 10 10

- -

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

3809 10 30

- -

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

3809 10 50

- -

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

3809 10 90

- -

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3824 60

-

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

 

- -

in soluzione acquosa:

3824 60 11

- - -

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3824 60 19

- - -

altro

 

- -

altro

3824 60 91

- - -

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3824 60 99

- - -

altro


(1)  I riferimenti ai codici e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicabile nel 2014 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO I

DAZI APPLICABILI ALLE MERCI ORIGINARIE DELL’UE ALL’IMPORTAZIONE IN KOSOVO

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

(Immediatamente o progressivamente)

Codice NC

Designazione (1)

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

Anno 1 Entrata in vigore

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Anno 7 e oltre

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

-

Yogurt:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

- - - -

inferiore o uguale all’1,5 %

0

0

0

0

0

0

0

0403 10 53

- - - -

superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 27 %

80

60

40

20

0

0

0

0403 10 59

- - - -

superiore al 27 %

0

0

0

0

0

0

0

 

- - -

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

- - - -

inferiore o uguale all’3 %

100

100

100

100

100

100

100

0403 10 93

- - - -

superiore all’3 % e inferiore o uguale al 6 %

100

100

100

100

100

100

100

0403 10 99

- - - -

superiore al 6 %

100

100

100

100

100

100

100

0403 90

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

- - - -

inferiore o uguale all’1,5 %

0

0

0

0

0

0

0

0403 90 73

- - - -

superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 27 %

80

60

40

20

0

0

0

0403 90 79

- - - -

superiore al 27 %

0

0

0

0

0

0

0

 

- - -

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

- - - -

inferiore o uguale all’3 %

90

80

70

50

30

10

0

0403 90 93

- - - -

superiore all’3 % e inferiore o uguale al 6 %

80

60

40

20

0

0

0

0403 90 99

- - - -

superiore al 6 %

0

0

0

0

0

0

0

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

 

 

 

 

 

 

 

0405 20

-

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

- -

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %

80

60

40

20

0

0

0

0405 20 30

- -

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore o uguale a 75 %

80

60

40

20

0

0

0

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0

0

0

0

0

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0

0

0

0

0

0

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0

0

0

0

0

0

0

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0

0

0

0

0

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

 

 

 

 

 

 

 

 

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

0511 99

- -

altri

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Spugne naturali di origine animale

 

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

- - - -

gregge

0

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

- - - -

altre

0

0

0

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

-

Granturco dolce

0

0

0

0

0

0

0

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

-

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

- - -

Granturco dolce

0

0

0

0

0

0

0

0903 00 00

Mate

80

60

40

20

0

0

0

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Alghe

 

 

 

 

 

 

 

ex 1212 29 00

- -

altre (alghe non idonee all’alimentazione umana, diverse da quelle usate in farmacia)

0

0

0

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

- -

di liquirizia

0

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

- -

di luppolo

0

0

0

0

0

0

0

1302 19

- -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1302 19 20

- - -

di piante del genere Ephedra

0

0

0

0

0

0

0

1302 19 70

- - -

altri

0

0

0

0

0

0

0

1302 20

-

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

0

0

0

0

0

0

0

 

-

Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

- -

Agar-agar

0

0

0

0

0

0

0

1302 32

- -

Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

 

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

- - -

di carrube o di semi di carrube

0

0

0

0

0

0

0

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

0

0

0

0

0

0

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

0

0

0

0

0

0

0

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

80

60

40

20

0

0

0

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

80

60

40

20

0

0

0

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

 

1515 90

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

- -

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

 

 

 

 

 

 

 

ex 1515 90 11

- -

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

0

0

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

 

1516 20

-

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

- -

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0

0

0

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

-

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

- -

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

80

60

40

20

0

0

0

1517 90

-

altre

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

- -

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

altre

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

- - -

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

80

60

40

20

0

0

0

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

 

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

-

Linossina

80

60

40

20

0

0

0

 

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

- -

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

altri:

 

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

- - -

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni

80

60

40

20

0

0

0

1518 00 99

- - -

altri

80

60

40

20

0

0

0

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

90

80

70

50

30

10

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

 

 

 

 

 

 

 

1521 10 00

-

Cere vegetali

90

80

70

50

30

10

0

1521 90

-

altri

0

0

0

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

-

Degras

0

0

0

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

-

Fruttosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

0

1702 90

-

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

- -

Maltosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

0

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

-

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

0

0

0

0

0

0

0

1704 90

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

- -

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

90

80

70

50

30

10

0

1704 90 30

- -

Preparazione detta «cioccolato bianco»

90

80

70

50

30

10

0

 

- -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

- -

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

90

80

70

50

30

10

0

1704 90 55

- - -

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

90

80

70

50

30

10

0

1704 90 61

- - -

Confetti e prodotti simili confettati

80

60

40

20

0

0

0

 

- - -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

- - - -

Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

80

60

40

20

0

0

0

1704 90 71

- - - -

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

80

60

40

20

0

0

0

1704 90 75

- - - -

Caramelle

90

80

70

50

30

10

0

 

- - - -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

- - - - -

ottenuti per compressione

90

80

70

50

30

10

0

1704 90 99

- - - - -

altri

80

60

40

20

0

0

0

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

0

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

0

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

-

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

0

0

0

1806 20

-

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

0

0

0

0

0

0

0

 

-

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

- -

ripiene

0

0

0

0

0

0

0

1806 32

- -

non ripiene

0

0

0

0

0

0

0

1806 90

-

altre

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Cioccolata e prodotti di cioccolata

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Cioccolatini (praline), anche ripieni

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

- - - -

contenenti alcole

90

80

70

50

30

10

0

1806 90 19

- - - -

altri

80

60

40

20

0

0

0

 

- - -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

- - - -

ripieni

80

60

40

20

0

0

0

1806 90 39

- - - -

non ripieni

80

60

40

20

0

0

0

1806 90 50

- -

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

80

60

40

20

0

0

0

1806 90 60

- -

Pasta da spalmare contenente cacao

90

80

70

50

30

10

0

1806 90 70

- -

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

90

80

70

50

30

10

0

1806 90 90

- -

altre

90

80

70

50

30

10

0

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

-

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

90

80

70

50

30

10

0

1901 20 00

-

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

80

60

40

20

0

0

0

1901 90

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Estratti di malto

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

- - -

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

0

0

0

0

0

0

0

1901 90 19

- - -

altri

0

0

0

0

0

0

0

 

- -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

- - -

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all’esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0

0

0

0

0

0

0

1901 90 99

- - -

altri

80

60

40

20

0

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

- -

contenenti uova

0

0

0

0

0

0

0

1902 19

- -

altre

90

80

70

50

30

10

0

1902 20

-

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

altre

0

0

0

0

0

0

0

1902 20 91

- - -

cotte

0

0

0

0

0

0

0

1902 20 99

- - -

altre

0

0

0

0

0

0

0

1902 30

-

altre paste alimentari

90

80

70

50

30

10

0

1902 40

-

Cuscus

90

80

70

50

30

10

0

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

90

80

70

50

30

10

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

-

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

 

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

- -

a base di granturco

0

0

0

0

0

0

0

1904 10 30

- -

a base di riso

0

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

- -

altri

80

60

40

20

0

0

0

1904 20

-

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

- -

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

90

80

70

50

30

10

0

 

- -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

- - -

a base di granturco

80

60

40

20

0

0

0

1904 20 95

- - -

a base di riso

90

80

70

50

30

10

0

1904 20 99

- - -

altri

90

80

70

50

30

10

0

1904 30 00

-

Bulgur di grano

90

80

70

50

30

10

0

1904 90

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

- -

a base di riso

80

60

40

20

0

0

0

1904 90 80

- -

altri

90

80

70

50

30

10

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

-

Pane croccante detto «Knäckebrot»

90

80

70

50

30

10

0

1905 20

-

Pane con spezie (panpepato)

90

80

70

50

30

10

0

 

-

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

 

 

 

 

 

 

 

1905 31

- -

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 11

- - - -

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

0

0

0

0

0

0

0

1905 31 19

- - - -

altri

0

0

0

0

0

0

0

 

- - -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 30

- - - -

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

90

80

70

50

30

10

0

 

- - - -

altri

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 91

- - - - -

doppio biscotto con ripieno

0

0

0

0

0

0

0

1905 31 99

- - - - -

altri

0

0

0

0

0

0

0

1905 32

- -

Cialde e cialdine

0

0

0

0

0

0

0

1905 40

-

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

80

60

40

20

0

0

0

1905 90

-

altri

90

80

70

50

30

10

0

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

- -

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

0

2001 90 40

- -

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

-

Patate:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

altre

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

- - -

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

0

0

0

2004 90

-

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

 

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

- -

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

0

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

-

Patate:

 

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

- -

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

90

80

70

50

30

10

0

2005 80 00

-

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

90

80

70

50

30

10

0

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

 

 

 

2008 11

- -

Arachidi:

 

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

- - -

Burro di arachidi

80

60

40

20

0

0

0

 

-

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

 

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

- -

Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

0

2008 99

- -

altri

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - -

senza zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

- - - - -

Granturco, a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

90

80

70

50

30

10

0

2008 99 91

- - - - -

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

80

60

40

20

0

0

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

 

 

 

 

 

 

2101 11 00

- -

Estratti, essenze e concentrati

80

60

40

20

0

0

0

2101 12

- -

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 92

- - -

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

80

60

40

20

0

0

0

2101 12 98

- - -

altri

0

0

0

0

0

0

0

2101 20

-

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

0

0

0

0

0

0

0

2101 30

-

Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

80

60

40

20

0

0

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

-

Lieviti vivi

80

60

40

20

0

0

0

2102 20

-

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Lieviti morti

 

 

 

 

 

 

 

2102 20 11

- - -

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

80

60

40

20

0

0

0

2102 20 19

- - -

altri

80

60

40

20

0

0

0

2102 20 90

- -

altri

90

80

70

50

30

10

0

2102 30 00

-

Lieviti in polvere preparati

80

60

40

20

0

0

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

 

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

-

Salsa di soia

90

80

70

50

30

10

0

2103 20 00

-

Salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro

100

100

90

80

70

60

50  (2)

2103 30

-

Farina di senape e senape preparata

90

80

70

50

30

10

0

2103 90

-

altri

0

0

0

0

0

0

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

 

 

 

 

2104 10 00

-

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

80

60

40

20

0

0

0

2104 20 00

-

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

90

80

70

50

30

10

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

90

80

70

50

30

10

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

-

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

0

0

0

0

0

0

0

2106 90

-

altre

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

- -

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

90

80

70

50

30

10

0

 

- -

altre

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

- - -

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

90

80

70

50

30

10

0

2106 90 98

- - -

altre

90

80

70

50

30

10

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

 

 

 

 

 

2201 10

-

Acque minerali e acque gassate

90

80

70

50

30

10

0

2201 90 00

-

altre

90

80

70

50

30

10

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

 

 

 

 

2202 10 00

-

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

100

100

90

80

70

60

50  (3)

2202 90

-

altre

90

80

70

50

30

10

0

2203 00

Birra di malto:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri

 

 

 

 

 

 

 

2203 00 01

- -

presentata in bottiglie

100

100

90

80

70

60

50  (4)

2203 00 09

- -

altra

100

100

90

80

70

60

50  (5)

2203 00 10

-

presentati in recipienti di capacità superiore a 10 litri

90

80

70

50

30

10

0

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

80

60

40

20

0

0

0

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

90

80

70

50

30

10

0

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

 

 

2208 20

-

Acquaviti di vino o di vinacce

80

60

40

20

0

0

0

2208 30

-

Whisky

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

- - -

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 30 19

- - -

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

Whisky detto «Scotch»

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 30

- - -

Whisky detto «single malt»

90

80

70

50

30

10

0

 

- - -

Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 41

- - - -

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 30 49

- - - -

superiore a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

 

- - -

Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 61

- - - -

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

2208 30 69

- - - -

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

 

- - -

Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 71

- - - -

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 30 79

- - - -

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

- - -

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 30 88

- - -

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

2208 40

-

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

80

60

40

20

0

0

0

2208 50

-

Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Gin, presentato in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

- - -

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 50 19

- - -

superiore a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

 

- -

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

- - -

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

2208 50 99

- - -

superiore a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 60

-

Vodka

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 60 11

- - -

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 60 19

- - -

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

 

 

 

 

 

 

2208 60 91

- - -

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 60 99

- - -

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

2208 70

-

Liquori

 

 

 

 

 

 

 

2208 70 10

- -

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

90

80

70

50

30

10

0

2208 70 90

- -

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

0

0

2208 90

-

altri

80

60

40

20

0

0

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

-

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

0

0

0

0

0

0

0

2402 20

-

Sigarette contenenti tabacco

 

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

- -

contenenti garofano

0

0

0

0

0

0

0

2402 20 90

- -

altre

90

80

70

50

30

10

0

2402 90 00

-

altri

0

0

0

0

0

0

0

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

 

 

 

 

 

 

2403 11 00

- -

Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo

0

0

0

0

0

0

0

2403 19

- -

altro

0

0

0

0

0

0

0

 

-

altro

 

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

- -

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

0

0

0

0

0

0

0

2403 99

- -

altri

0

0

0

0

0

0

0

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Altri polialcoli:

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

- -

Mannitolo

0

0

0

0

0

0

0

2905 44

- -

D-glucitolo (sorbitolo)

0

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

- -

Glicerolo (glicerina)

0

0

0

0

0

0

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

 

 

 

3301 90

-

altri

0

0

0

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

 

 

 

 

 

 

 

3302 10

-

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

- - - -

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

0

 

- - - -

altre

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

- - - - -

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

- - - - -

altre

0

0

0

0

0

0

0

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

-

Caseine

0

0

0

0

0

0

0

3501 90

-

altri

 

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

- -

altri

0

0

0

0

0

0

0

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

-

Destrina e altri amidi e fecole modificati

0

0

0

0

0

0

0

3505 20

-

Colle

0

0

0

0

0

0

0

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

-

a base di sostanze amidacee

 

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

- -

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

80

60

40

20

0

0

0

3809 10 30

- -

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

0

0

0

0

0

0

0

3809 10 50

- -

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

0

0

0

0

0

0

0

3809 10 90

- -

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

80

60

40

20

0

0

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

 

 

 

 

 

 

 

3823 11 00

- -

Acido stearico

0

0

0

0

0

0

0

3823 12 00

- -

Acido oleico

0

0

0

0

0

0

0

3823 13 00

- -

Acidi grassi del tallolio

0

0

0

0

0

0

0

3823 19

- -

altri

0

0

0

0

0

0

0

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

80

60

40

20

0

0

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

-

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

- - -

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

0

3824 60 19

- - -

altro

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

altro

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

- - -

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

0

3824 60 99

- - -

altro

80

60

40

20

0

0

0


(1)  I riferimenti ai codici e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicabile nel 2014 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

(2)  Per il codice NC 2103 20 00 il seguente dazio si applica dopo l’anno 7: Anno 8 30 % del dazio NPF, anno 9: 10 % del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0 % del dazio NPF.

(3)  Per il codice NC 2202 10 00 il seguente dazio si applica dopo l’anno 7: Anno 8 30 % del dazio NPF, anno 9: 10 % del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0 % del dazio NPF.

(4)  Per il codice NC 2203 00 01 il seguente dazio si applica dopo l’anno 7: Anno 8 30 % del dazio NPF, anno 9: 10 % del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0 % del dazio NPF.

(5)  Per il codice NC 2203 00 09 il seguente dazio si applica dopo l’anno 7: Anno 8 30 % del dazio NPF, anno 9: 10 % del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0 % del dazio NPF.


PROTOCOLLO II

Sulle concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, sul riconoscimento, sulla protezione e sul controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati

Articolo 1

Il presente protocollo comprende:

1)

un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

2)

un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Gli elenchi di cui all’articolo 4, lettera b), dell’accordo di cui al punto 2 del presente articolo sono redatti successivamente e approvati secondo la procedura di cui all’articolo 11 dell’accordo.

Articolo 2

Gli accordi di cui all’articolo 1 del presente protocollo si applicano:

1)

ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (1) («sistema armonizzato»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche, che sono:

a)

originari dell’Unione europea e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare le norme di produzione nel settore vitivinicolo, conformemente agli articoli 75, 80, 81, 83 e 91, e all’allegato VIII, parti I e II di tale regolamento, al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (3) e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4), in particolare gli articoli 7, 57, 58, 64 e 66 e gli allegati XIII, XIV e XVI di detto regolamento;

o

b)

originari del Kosovo e prodotti conformemente alle norme che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici previsti dalla legislazione del Kosovo. Tali norme che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici sono conformi alla legislazione dell’UE;

2)

alle bevande alcoliche della voce 22.08 del sistema armonizzato che:

a)

sono originarie dell’UE e conformi al regolamento (CE) n. 110/2008 (5) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (6);

o

b)

sono originarie del Kosovo e sono state prodotte a norma della legislazione del Kosovo, la quale è conforme alla legislazione dell’UE.

3)

ai vini aromatizzati della voce 22.05 del sistema armonizzato che:

a)

sono originari dell’UE e conformi al regolamento (UE) n. 251/2014 (7);

o

b)

sono originari del Kosovo e sono stati prodotti a norma della legislazione del Kosovo, la quale è conforme alla legislazione dell’UE.


(1)  GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(5)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).

(7)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO II

ACCORDO SULLE CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1.

Le importazioni nell’UE dei seguenti vini di cui all’articolo 2 del presente protocollo beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC

Designazione delle merci

(conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo)

dazio applicabile

quantitativi (hl)

ex 2204 21

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

40 000

ex 2204 10

ex 2204 21

Vino spumante di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

10 000

2.

L’UE concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Kosovo non versi alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi.

3.

Le importazioni nel Kosovo dei seguenti vini di cui all’articolo 2 del presente protocollo beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

i)

il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste al presente punto è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio vengono ridotte ed eliminate come segue per ciascun prodotto elencato al presente punto:

a)

all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

f)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

g)

il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Designazione

2204 21 09

altri

2204 21 11

Alsace

2204 21 12

Bordeaux

2204 21 13

Bourgogne

2204 21 24

Lazio

2204 21 26

Toscana

2204 21 27

Trentino-Alto Adige e Friuli

2204 21 38

altri

2204 21 42

Bordeaux

2204 21 43

Bourgogne

2204 21 46

Côtes-du-Rhône

2204 21 47

Languedoc-Roussillon

2204 21 62

Piemonte

2204 21 66

Toscana

2204 21 76

Rioja

2204 21 78

altri

2204 21 79

Vini bianchi

2204 21 80

altri

2204 21 81

Vini bianchi

2204 21 82

altri

2204 21 83

Vini bianchi

2204 21 84

altri

2204 21 89

Vino di Porto

2204 21 91

altri

2204 21 94

altri

2204 21 95

Vini bianchi

2204 21 96

altri

2204 21 97

Vini bianchi

2204 21 98

altri

2204 29 10

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

ii)

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste al presente punto è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio vengono ridotte ed eliminate come segue per ciascun prodotto elencato al presente punto:

a)

all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Designazione

2204 10 11

Champagne

2204 10 91

Asti spumante

2204 10 93

altri

2204 10 94

Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 10 96

altri vini varietali

2204 10 98

altri

2204 21 07

Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 21 17

Val de Loire (Valle della Loira)

2204 21 18

Mosel

2204 21 19

Pfalz

2204 21 22

Rheinhessen

2204 21 23

Tokaj

2204 21 28

Veneto

2204 21 32

Vinho Verde

2204 21 34

Penedès

2204 21 36

Rioja

2204 21 37

Valencia

2204 21 68

Veneto

2204 21 77

Valdepeñas

2204 21 85

Vino di Madera e moscatello di Setúbal

2204 21 86

Vino di Xeres

2204 21 87

Vino di Marsala

2204 21 88

Vino di Samos e moscato di Lemnos

2204 21 90

altri

2204 21 92

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

2204 21 93

Vini bianchi

2204 30 10

parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

2204 30 98

altri

iii)

All’entrata in vigore dell’accordo i dazi sono fissati a zero per le importazioni in Kosovo di vini originari dell’Unione europea elencati in appresso.

Codice NC

Designazione

2204 21 44

Beaujolais

2204 21 48

Val de Loire (Valle della Loira)

2204 21 67

Trentino e Alto Adige

2204 21 69

Dão, Bairrada e Douro

2204 21 71

Navarra

2204 21 74

Penedès

2204 29 11

Tokaj

2204 29 12

Bordeaux

2204 29 13

Bourgogne

2204 29 17

Val de Loire (Valle della Loira)

2204 29 18

altri

2204 29 42

Bordeaux

2204 29 43

Bourgogne

2204 29 44

Beaujolais

2204 29 46

Côtes-du-Rhône

2204 29 47

Languedoc-Roussillon

2204 29 48

Val de Loire (Valle della Loira)

2204 29 58

altri

2204 29 79

Vini bianchi

2204 29 80

altri

2204 29 81

Vini bianchi

2204 29 82

altri

2204 29 83

Vini bianchi

2204 29 84

altri

2204 29 85

Vino di Madera e moscatello di Setúbal

2204 29 86

Vino di Xeres

2204 29 87

Vino di Marsala

2204 29 88

Vino di Samos e moscato di Lemnos

2204 29 89

Vino di Porto

2204 29 90

altri

2204 29 91

altri

2204 29 92

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

2204 29 93

Vini bianchi

2204 29 94

altri

2204 29 95

Vini bianchi

2204 29 96

altri

2204 29 97

Vini bianchi

2204 29 98

altri

2204 30 92

concentrati

2204 30 94

altri

2204 30 96

concentrati

4.

Il Kosovo concede un dazio preferenziale nullo come stabilito al punto 3, a condizione che l’UE non versi alcun sussidio per l’esportazione.

5.

Le norme d’origine applicabili ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo III.

6.

Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d’accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (1) e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2), affinché il vino in questione sia conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo. Il certificato e il documento d’accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e che figuri sugli elenchi compilati congiuntamente.

7.

Le parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell’andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

8.

Le parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9.

Su richiesta di una delle parti si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.


(1)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO II

ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO, SULLA PROTEZIONE E SUL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE ALCOLICHE E VINI AROMATIZZATI

Articolo 1

Obiettivi

1.   Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all’articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

2.   Le parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve le disposizioni contrarie ivi previste, s’intende per:

1)

«originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti:

un vino interamente elaborato sul territorio della parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte;

una bevanda alcolica o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte;

2)

«indicazione geografica», quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»);

3)

«menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figura all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

4)

«omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa menzione tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

5)

«designazione»: i termini utilizzati nell’etichettatura, nella presentazione e nell’imballaggio, sui documenti che accompagnano il trasporto di una bevanda, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella sua pubblicità;

6)

«etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

7)

«presentazione»: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda alcolica o a un vino aromatizzato e che figurano sull’etichetta, sull’imballaggio, sui recipienti, sui dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

8)

«imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto e/o la vendita di uno o più recipienti;

9)

«produzione»: l’intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande alcoliche e di vini aromatizzati;

10)

«vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

11)

«varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme che una delle parti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

12)

«accordo OMC»: l’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i prodotti di cui all’articolo 2 sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE ALCOLICHE E VINI AROMATIZZATI

Articolo 4

Denominazioni protette

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, sono protette le seguenti denominazioni:

a)

per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 2:

i termini che si riferiscono al nome dello Stato membro di cui il vino, la bevanda alcolica o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande alcoliche, e c) per i vini aromatizzati;

le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A;

b)

per quanto riguarda i vini, le bevande alcoliche o i vini aromatizzati originari del Kosovo, le indicazioni geografiche da stabilire a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a).

Articolo 5

Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri e al Kosovo

1.   In Kosovo, i termini che si riferiscono agli Stati membri e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda alcolica e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e

b)

possono essere utilizzati dall’UE esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell’UE.

2.   Nell’UE, i termini che si riferiscono al Kosovo e gli altri termini utilizzati per indicare il Kosovo (seguiti o meno dal nome di una varietà di vite) ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda alcolica e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati originari del Kosovo, e

b)

possono essere utilizzati dal Kosovo esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.

Articolo 6

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   In Kosovo, le indicazioni geografiche relative all’UE di cui all’appendice 1, parte A:

a)

sono protette per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati originari dell’UE e

b)

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell’UE.

2.   Nell’UE, le indicazioni geografiche relative al Kosovo da stabilire ed elencare nell’appendice 1, parte B:

a)

sono protette per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati originari del Kosovo e

b)

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Kosovo.

3.   Le parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), utilizzate per la designazione, l’etichettatura e la presentazione di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPS per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4.   Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte.

5.   Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono protette da:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un’indicazione geografica;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull’origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

6.   Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

7.   Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo TRIPs.

8.   Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purché tale nome non sia utilizzato in modo da trarre in inganno il consumatore.

9.   Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra parte di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese.

10.   All’entrata in vigore del presente accordo, le parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6, dell’accordo TRIPS.

Articolo 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1.   In Kosovo, le menzioni tradizionali per l’UE che figurano nell’appendice 2:

a)

non sono utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Kosovo e

b)

sono utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell’UE esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell’UE.

2.   Il Kosovo adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la protezione delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio dell’UE. A tal fine, il Kosovo utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

a)

alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e

b)

a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nell’UE, come indicato nell’appendice 2.

4.   La protezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 4.

Articolo 8

Marchi

1.   Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda alcolica o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga o consista in un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5.

2.   Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2.

3.   Il Kosovo adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di eliminare completamente ogni riferimento a indicazioni geografiche dell’UE protette ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo. Tutti i suddetti riferimenti sono eliminati all’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 9

Esportazioni

Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati originari di una parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino e lettera b), e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale parte di cui all’articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell’altra parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Articolo 10

Gruppo di lavoro

1.   È istituito, conformemente all’articolo articolo 130 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’UE e il Kosovo, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l’agricoltura.

2.   Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

3.   Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati che possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell’UE e in Kosovo, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti e secondo modalità da esse convenute.

Articolo 11

Compiti delle parti

1.   Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo.

2.   Il Kosovo nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale. L’UE nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

3.   L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente accordo.

4.   Le parti:

a)

redigono e modificano, mediante decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, gli elenchi di cui all’articolo 4 in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse;

b)

decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

c)

stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all’articolo 6, paragrafo 6;

d)

si comunicano reciprocamente l’intenzione di decidere l’adozione di nuovi regolamenti o di modifiche dei regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore del vino, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati;

e)

si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all’applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

Articolo 12

Applicazione e funzionamento del presente accordo

Le parti designano i punti di contatto elencati nell’appendice 3, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo.

Articolo 13

Esecuzione e assistenza reciproca fra le parti

1.   Se la designazione, la presentazione o l’etichettatura di un vino, di una bevanda alcolica o di un vino aromatizzato è contraria al presente accordo, le parti applicano le misure amministrative e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

2.   Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 interviene in particolare:

a)

in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande alcoliche o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un’informazione errata o tale da trarre in inganno circa l’origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda alcolica o del vino aromatizzato;

b)

se viene utilizzato un recipiente tale da trarre in inganno circa l’origine del vino.

3.   Se una delle parti ha fondati motivi per sospettare che:

a)

un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato, quali definiti all’articolo 2 del presente protocollo, che sono o sono stati oggetto di scambi nell’UE e in Kosovo, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande alcoliche o dei vini aromatizzati nell’UE o in Kosovo ovvero alle norme del presente accordo e

b)

tale inosservanza riveste un interesse particolare per l’altra parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell’altra parte.

4.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 comprendono dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati della parte e/o delle norme del presente accordo e sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicano nel dettaglio le misure amministrative o le azioni legali eventualmente necessarie.

Articolo 14

Consultazioni

1.   Le parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente accordo.

2.   La parte che chiede la consultazione comunica all’altra tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso in questione.

3.   Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute umana o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate adeguate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l’adozione delle misure.

4.   Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare misure idonee a norma dell’articolo 136 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione dell’accordo di cui al presente allegato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

1.   Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati:

a)

in transito sul territorio di una delle parti, o

b)

originari del territorio di una delle parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2.   Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati:

a)

i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

b)

i)

i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

ii)

i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

iii)

i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

iv)

i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

v)

i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

vi)

i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L’esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

Articolo 16

Commercializzazione di scorte preesistenti

1.   I vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati che, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

2.   Fatte salve le disposizioni contrarie adottate dalle parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può proseguire fino a esaurimento delle scorte.

APPENDICE 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell’allegato II del presente protocollo)

PARTE A: NELL’UE

a)   VINI ORIGINARI DELL’UE

AUSTRIA

1.

Denominazione di origine protetta

Wachau

PDO-AT-A0205

Weinviertel

PDO-AT-A0206

Burgenland

PDO-AT-A0207

Kremstal

PDO-AT-A0208

Kamptal

PDO-AT-A0209

Traisental

PDO-AT-A0210

Mittelburgenland

PDO-AT-A0214

Eisenberg

PDO-AT-A0215

Leithaberg

PDO-AT-A0216

Carnuntum

PDO-AT-A0217

Kärnten

PDO-AT-A0218

Neusiedlersee

PDO-AT-A0219

Neusiedlersee-Hügelland

PDO-AT-A0220

Niederösterreich

PDO-AT-A0221

Oberösterreich

PDO-AT-A0223

Salzburg

PDO-AT-A0224

Steiermark

PDO-AT-A0225

Süd-Oststeiermark

PDO-AT-A0226

Südburgenland

PDO-AT-A0227

Südsteiermark

PDO-AT-A0228

Thermenregion

PDO-AT-A0229

Tirol

PDO-AT-A0230

Vorarlberg

PDO-AT-A0231

Wagram

PDO-AT-A0233

Weststeiermark

PDO-AT-A0234

Wien

PDO-AT-A0235

2.

Indicazione geografica protetta

Bergland

PGI-AT-A0211

Weinland

PGI-AT-A0212

Steirerland

PGI-AT-A0213

BELGIO

1.

Denominazione di origine protetta

Côte de Sambre et Meuse

PDO-BE-A0009

Vin mousseux de qualité de Wallonie

PDO-BE-A0011

Crémant de Wallonie

PDO-BE-A0012

Heuvellandse wijn

PDO-BE-A1426

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

PDO-BE-A1430

Haspengouwse wijn

PDO-BE-A1492

Hagelandse wijn

PDO-BE-A1499

2.

Indicazione geografica protetta

Vin de pays de jardins de Wallonie

PGI-BE-A0010

Vlaamse landwijn

PGI-BE-A1429

BULGARIA

1.

Denominazione di origine protetta

 

Termine equivalente

 

Cakap

Sakar

PDO-BG-A0013

Лозица

Lozitsa

PDO-BG-A0360

Върбица

Varbitsa

PDO-BG-A0370

Ново село

Novo Selo

PDO-BG-A0382

Павликени

Pavlikeni

PDO-BG-A0420

Поморие

Pomorie

PDO-BG-A0430

Асеновград

Asenovgrad

PDO-BG-A0877

Евксиноград

Evksinograd

PDO-BG-A0881

Велики Преслав

Veliki Preslav

PDO-BG-A0885

Брестник

Brestnik

PDO-BG-A0944

Хърсово

Harsovo

PDO-BG-A0946

Лясковец

Lyaskovets

PDO-BG-A0951

Драгоево

Dragoevo

PDO-BG-A0952

Враца

Vratsa

PDO-BG-A0955

Ловеч

Lovech

PDO-BG-A0956

Свищов

Svishtov

PDO-BG-A0957

Болярово

Bolyarovo

PDO-BG-A0985

Шумен

Shumen

PDO-BG-A0997

Сандански

Sandanski

PDO-BG-A1006

Славянци

Slavyantsi

PDO-BG-A1008

Сухиндол

Suhindol

PDO-BG-A1018

Хан Крум

Khan Krum

PDO-BG-A1030

Нови Пазар

Novi Pazar

PDO-BG-A1031

Варна

Varna

PDO-BG-A1032

Хасково

Haskovo

PDO-BG-A1043

Карлово

Karlovo

PDO-BG-A1044

Ивайловград

Ivaylovgrad

PDO-BG-A1047

Карнобат

Karnobat

PDO-BG-A1175

Любимец

Lyubimets

PDO-BG-A1177

Ямбол

Yambol

PDO-BG-A1179

Пазарджик

Pazardjik

PDO-BG-A1182

Септември

Septemvri

PDO-BG-A1185

Сливен

Sliven

PDO-BG-A1190

Пловдив

Plovdiv

PDO-BG-A1297

Монтана

Montana

PDO-BG-A1314

Оряховица

Oryahovitsa

PDO-BG-A1344

Видин

Vidin

PDO-BG-A1346

Южно Черноморие

Southern Black Sea Coast

PDO-BG-A1347

Шивачево

Shivachevo

PDO-BG-A1391

Черноморски район

Northen Black Sea

PDO-BG-A1392

Хисаря

Hisarya

PDO-BG-A1393

Стара Загора

Stara Zagora

PDO-BG-A1394

Русе

Ruse

PDO-BG-A1425

Търговище

Targovishte

PDO-BG-A1439

Лом

Lom

PDO-BG-A1441

Мелник

Melnik

PDO-BG-A1472

Долината на Струма

Struma valley

PDO-BG-A1473

Перущица

Perushtitsa

PDO-BG-A1474

Плевен

Pleven

PDO-BG-A1477

Стамболово

Stambolovo

PDO-BG-A1487

Сунгурларе

Sungurlare

PDO-BG-A1489

Нова Загора

Nova Zagora

PDO-BG-A1494

2.

Indicazione geografica protetta

 

Termine equivalente

 

Дунавска равнина

Danube Plain

PGI-BG-A1538

Тракийска низина

Thracian Lowlands

PGI-BG-A1552

CIPRO

1.

Denominazione di origine protetta

 

Termine equivalente

 

Κουμανδαρία

Commandaria

PDO-CY-A1622

Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης

Krasohoria Lemesou - Afames

PDO-CY-A1623

Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα

Krasohoria Lemesou - Laona

PDO-CY-A1624

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

Vouni Panayia – Ambelitis

PDO-CY-A1625

Λαόνα Ακάμα

Laona Akama

PDO-CY-A1626

Πιτσιλιά

Pitsilia

PDO-CY-A1627

Κρασοχώρια Λεμεσού

Krasohoria Lemesou

PDO-CY-A1628

2.

Indicazione geografica protetta

 

Termine equivalente

 

Πάφος

Pafos

PGI-CY-A1618

Λεμεσός

Lemesos

PGI-CY-A1619

Λάρνακα

Larnaka

PGI-CY-A1620

Λευκωσία

Lefkosia

PGI-CY-A1621

REPUBBLICA CECA

1.

Denominazione di origine protetta

Čechy

PDO-CZ-A0888

Slovácká

PDO-CZ-A0890

Znojemská

PDO-CZ-A0892

Litoměřická

PDO-CZ-A0894

Mělnická

PDO-CZ-A0895

Velkopavlovická

PDO-CZ-A0896

Mikulovská

PDO-CZ-A0897

Morava

PDO-CZ-A0899

Znojmo

PDO-CZ-A1086

Šobeské víno

PDO-CZ-A1089

Šobes

PDO-CZ-A1089

Novosedelské Slámové víno

PDO-CZ-A1321

2.

Indicazione geografica protetta

české

PGI-CZ-A0900

moravské

PGI-CZ-A0902

GERMANIA

1.

Denominazione di origine protetta

Ahr

PDO-DE-A0867

Baden

PDO-DE-A1264

Franken

PDO-DE-A1267

Hessische Bergstraße

PDO-DE-A1268

Mittelrhein

PDO-DE-A1269

Mosel

PDO-DE-A1270

Nahe

PDO-DE-A1271

Pfalz

PDO-DE-A1272

Rheingau

PDO-DE-A1273

Rheinhessen

PDO-DE-A1274

Saale-Unstrut

PDO-DE-A1275

Württemberg

PDO-DE-A1276

Sachsen

PDO-DE-A1277

2.

Indicazione geografica protetta

Ahrtaler Landwein

PGI-DE-A1278

Badischer Landwein

PGI-DE-A1279

Bayerischer Bodensee-Landwein

PGI-DE-A1280

Brandenburger Landwein

PGI-DE-A1281

Landwein Main

PGI-DE-A1282

Landwein der Mosel

PGI-DE-A1283

Landwein Neckar

PGI-DE-A1284

Landwein Oberrhein

PGI-DE-A1285

Landwein Rhein

PGI-DE-A1286

Landwein Rhein-Neckar

PGI-DE-A1287

Landwein der Ruwer

PGI-DE-A1288

Landwein der Saar

PGI-DE-A1289

Mecklenburger Landwein

PGI-DE-A1290

Mitteldeutscher Landwein

PGI-DE-A1291

Nahegauer Landwein

PGI-DE-A1293

Pfälzer Landwein

PGI-DE-A1294

Regensburger Landwein

PGI-DE-A1296

Rheinburgen-Landwein

PGI-DE-A1298

Rheingauer Landwein

PGI-DE-A1299

Rheinischer Landwein

PGI-DE-A1301

Saarländischer Landwein

PGI-DE-A1302

Sächsischer Landwein

PGI-DE-A1303

Schleswig-Holsteinischer Landwein

PGI-DE-A1304

Schwäbischer Landwein

PGI-DE-A1305

Starkenburger Landwein

PGI-DE-A1306

Taubertäler Landwein

PGI-DE-A1307

DANIMARCA

Indicazione geografica protetta

Sjælland

PGI-DK-A1245

Jylland

PGI-DK-A1247

Fyn

PGI-DK-A1248

Bornholm

PGI-DK-A1249

FRANCIA

1.

Denominazione di origine protetta

Gigondas

PDO-FR-A0143

Châteauneuf-du-Pape

PDO-FR-A0144

Corse

PDO-FR-A0145

Vin de Corse

PDO-FR-A0145

Vouvray

PDO-FR-A0146

Saumur-Champigny

PDO-FR-A0147

Buzet

PDO-FR-A0148

Coteaux de l’Aubance

PDO-FR-A0149

Rosé de Loire

PDO-FR-A0150

Vacqueyras

PDO-FR-A0151

Haut-Montravel

PDO-FR-A0152

Monbazillac

PDO-FR-A0153

Châteaumeillant

PDO-FR-A0154

Côtes du Jura

PDO-FR-A0155

Ajaccio

PDO-FR-A0156

Patrimonio

PDO-FR-A0157

Savennières

PDO-FR-A0158

Coteaux d’Aix-en-Provence

PDO-FR-A0159

Clairette de Bellegarde

PDO-FR-A0160

Costières de Nîmes

PDO-FR-A0161

Pessac-Léognan

PDO-FR-A0162

Rosette

PDO-FR-A0163

Cheverny

PDO-FR-A0164

Côtes de Duras

PDO-FR-A0165

Coteaux du Vendômois

PDO-FR-A0166

Saint-Romain

PDO-FR-A0167

Gevrey-Chambertin

PDO-FR-A0168

Montlouis-sur-Loire

PDO-FR-A0169

Loupiac

PDO-FR-A0170

Lalande-de-Pomerol

PDO-FR-A0171

Côtes du Forez

PDO-FR-A0172

Roussette de Savoie

PDO-FR-A0173

Bugey

PDO-FR-A0174

Marsannay

PDO-FR-A0175

Vougeot

PDO-FR-A0176

Châtillon-en-Diois

PDO-FR-A0177

Saint-Estèphe

PDO-FR-A0178

Coteaux de Saumur

PDO-FR-A0179

Palette

PDO-FR-A0185

Barsac

PDO-FR-A0186

Château-Chalon

PDO-FR-A0187

Côtes de Montravel

PDO-FR-A0188

Saussignac

PDO-FR-A0189

Bergerac

PDO-FR-A0190

Côtes de Bergerac

PDO-FR-A0191

Macvin du Jura

PDO-FR-A0192

Pommard

PDO-FR-A0193

Sancerre

PDO-FR-A0194

Fitou

PDO-FR-A0195

Malepère

PDO-FR-A0196

Saint-Bris

PDO-FR-A0197

Volnay

PDO-FR-A0198

Côte Rôtie

PDO-FR-A0199

Saint-Joseph

PDO-FR-A0200

Côte Roannaise

PDO-FR-A0201

Coteaux du Lyonnais

PDO-FR-A0202

Saint-Chinian

PDO-FR-A0203

Cabernet de Saumur

PDO-FR-A0257

Anjou Villages Brissac

PDO-FR-A0259

Saumur

PDO-FR-A0260

Côtes de Blaye

PDO-FR-A0271

Les Baux de Provence

PDO-FR-A0272

Pomerol

PDO-FR-A0273

Premières Côtes de Bordeaux

PDO-FR-A0274

Gros Plant du Pays nantais

PDO-FR-A0275

Listrac-Médoc

PDO-FR-A0276

Alsace grand cru Florimont

PDO-FR-A0298

Coteaux du Loir

PDO-FR-A0299

Menetou-Salon

PDO-FR-A0300

Clairette de Die

PDO-FR-A0301

Cahors

PDO-FR-A0302

Orléans

PDO-FR-A0303

Cour-Cheverny

PDO-FR-A0304

Bordeaux supérieur

PDO-FR-A0306

Corton-Charlemagne

PDO-FR-A0307

Puligny-Montrachet

PDO-FR-A0308

Romanée-Saint-Vivant

PDO-FR-A0309

Clos de Vougeot

PDO-FR-A0310

Clos Vougeot

PDO-FR-A0310

Chambertin-Clos de Bèze

PDO-FR-A0311

Chambertin

PDO-FR-A0313

La Romanée

PDO-FR-A0314

Mazis-Chambertin

PDO-FR-A0315

Chapelle-Chambertin

PDO-FR-A0316

Mazoyères-Chambertin

PDO-FR-A0317

Corton

PDO-FR-A0319

Valençay

PDO-FR-A0320

Echezeaux

PDO-FR-A0321

La Tâche

PDO-FR-A0322

Clos Saint-Denis

PDO-FR-A0323

Clos des Lambrays

PDO-FR-A0324

Côtes du Rhône

PDO-FR-A0325

Gaillac premières côtes

PDO-FR-A0326

Tavel

PDO-FR-A0328

Margaux

PDO-FR-A0329

Minervois

PDO-FR-A0330

Lirac

PDO-FR-A0331

Alsace grand cru Marckrain

PDO-FR-A0333

Alsace grand cru Mandelberg

PDO-FR-A0334

Alsace grand cru Kitterlé

PDO-FR-A0335

Alsace grand cru Bruderthal

PDO-FR-A0336

Alsace grand cru Eichberg

PDO-FR-A0338

Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

PDO-FR-A0339

Alsace grand cru Brand

PDO-FR-A0340

Alsace grand cru Rosacker

PDO-FR-A0341

Alsace grand cru Kirchberg de Barr

PDO-FR-A0343

Alsace grand cru Steinert

PDO-FR-A0344

Alsace grand cru Spiegel

PDO-FR-A0345

Alsace grand cru Frankstein

PDO-FR-A0346

Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

PDO-FR-A0348

Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten

PDO-FR-A0349

Alsace grand cru Hatschbourg

PDO-FR-A0372

Alsace grand cru Goldert

PDO-FR-A0373

Alsace grand cru Pfersigberg

PDO-FR-A0374

Alsace grand cru Saering

PDO-FR-A0375

Alsace grand cru Hengst

PDO-FR-A0376

Alsace grand cru Gloeckelberg

PDO-FR-A0377

Alsace grand cru Furstentum

PDO-FR-A0378

Alsace grand cru Geisberg

PDO-FR-A0379

Alsace grand cru Praelatenberg

PDO-FR-A0381

Alsace grand cru Moenchberg

PDO-FR-A0383

Alsace grand cru Froehn

PDO-FR-A0384

Alsace grand cru Engelberg

PDO-FR-A0385

Alsace grand cru Rangen

PDO-FR-A0386

Alsace grand cru Pfingstberg

PDO-FR-A0387

Richebourg

PDO-FR-A0388

Crozes-Ermitage

PDO-FR-A0389

Crozes-Hermitage

PDO-FR-A0389

Côtes du Vivarais

PDO-FR-A0390

Crémant de Loire

PDO-FR-A0391

Côtes de Provence

PDO-FR-A0392

Jasnières

PDO-FR-A0393

Coteaux du Giennois

PDO-FR-A0394

Chinon

PDO-FR-A0395

Cassis

PDO-FR-A0396

Coteaux de Die

PDO-FR-A0397

Saint-Péray

PDO-FR-A0398

Ventoux

PDO-FR-A0399

Orléans-Cléry

PDO-FR-A0400

Côte de Beaune-Villages

PDO-FR-A0401

Montrachet

PDO-FR-A0402

Montagny

PDO-FR-A0403

Mercurey

PDO-FR-A0404

Anjou-Coteaux de la Loire

PDO-FR-A0405

Entre-deux-Mers

PDO-FR-A0406

Sainte-Foy-Bordeaux

PDO-FR-A0407

Saint-Sardos

PDO-FR-A0408

Vins fins de la Côte de Nuits

PDO-FR-A0409

Côte de Nuits-Villages

PDO-FR-A0409

Alsace grand cru Kanzlerberg

PDO-FR-A0410

Alsace grand cru Mambourg

PDO-FR-A0411

Alsace grand cru Osterberg

PDO-FR-A0412

Alsace grand cru Ollwiller

PDO-FR-A0413

Alsace grand cru Kessler

PDO-FR-A0414

Alsace grand cru Schlossberg

PDO-FR-A0415

Alsace grand cru Sommerberg

PDO-FR-A0416

Alsace grand cru Muenchberg

PDO-FR-A0417

Alsace grand cru Schoenenbourg

PDO-FR-A0418

Alsace grand cru Kastelberg

PDO-FR-A0419

Bandol

PDO-FR-A0485

Clairette du Languedoc

PDO-FR-A0486

Crémant de Die

PDO-FR-A0487

Crémant de Bordeaux

PDO-FR-A0488

Pineau des Charentes

PDO-FR-A0489

Bonnes-Mares

PDO-FR-A0490

Clos de Tart

PDO-FR-A0491

Charlemagne

PDO-FR-A0492

Anjou Villages

PDO-FR-A0493

Muscadet Sèvre et Maine

PDO-FR-A0494

Muscadet Coteaux de la Loire

PDO-FR-A0495

Muscadet Côtes de Grandlieu

PDO-FR-A0496

Muscadet

PDO-FR-A0497

Quincy

PDO-FR-A0498

Coteaux du Quercy

PDO-FR-A0499

Saint-Julien

PDO-FR-A0500

Touraine

PDO-FR-A0501

Gaillac

PDO-FR-A0502

Floc de Gascogne

PDO-FR-A0503

Vosne-Romanée

PDO-FR-A0504

Chablis grand cru

PDO-FR-A0505

Ruchottes-Chambertin

PDO-FR-A0559

Charmes-Chambertin

PDO-FR-A0560

Griotte-Chambertin

PDO-FR-A0562

Latricières-Chambertin

PDO-FR-A0564

Bâtard-Montrachet

PDO-FR-A0571

Chevalier-Montrachet

PDO-FR-A0573

Criots-Bâtard-Montrachet

PDO-FR-A0574

Bouzeron

PDO-FR-A0576

Saint-Véran

PDO-FR-A0577

Givry

PDO-FR-A0578

Nuits-Saint-Georges

PDO-FR-A0579

Clos de la Roche

PDO-FR-A0580

La Grande Rue

PDO-FR-A0581

Musigny

PDO-FR-A0582

Grands-Echezeaux

PDO-FR-A0583

Romanée-Conti

PDO-FR-A0584

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

PDO-FR-A0585

Saint-Pourçain

PDO-FR-A0586

Château-Grillet

PDO-FR-A0587

Roussette du Bugey

PDO-FR-A0588

Santenay

PDO-FR-A0589

Ladoix

PDO-FR-A0590

Irancy

PDO-FR-A0591

Côte de Beaune

PDO-FR-A0592

Pacherenc du Vic-Bilh

PDO-FR-A0593

Touraine Noble Joué

PDO-FR-A0594

Fronton

PDO-FR-A0595

Côtes de Millau

PDO-FR-A0596

Béarn

PDO-FR-A0597

L’Etoile

PDO-FR-A0598

Rivesaltes

PDO-FR-A0623

Alsace grand cru Sonnenglanz

PDO-FR-A0625

Alsace grand cru Sporen

PDO-FR-A0628

Alsace grand cru Steingrubler

PDO-FR-A0630

Alsace grand cru Vorbourg

PDO-FR-A0632

Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

PDO-FR-A0633

Alsace grand cru Zinnkoepflé

PDO-FR-A0635

Alsace grand cru Steinklotz

PDO-FR-A0636

Alsace grand cru Wiebelsberg

PDO-FR-A0638

Alsace grand cru Winzenberg

PDO-FR-A0641

Fixin

PDO-FR-A0642

Pernand-Vergelesses

PDO-FR-A0643

Auxey-Duresses

PDO-FR-A0647

Mâcon

PDO-FR-A0649

Bourgogne

PDO-FR-A0650

Pouilly-Loché

PDO-FR-A0652

Pouilly-Fuissé

PDO-FR-A0653

Monthélie

PDO-FR-A0654

Petit Chablis

PDO-FR-A0656

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

PDO-FR-A0657

Chorey-lès-Beaune

PDO-FR-A0659

Savigny-lès-Beaune

PDO-FR-A0660

Viré-Clessé

PDO-FR-A0661

Vin de Bellet

PDO-FR-A0663

Bellet

PDO-FR-A0663

Côtes du Rhône Villages

PDO-FR-A0664

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

PDO-FR-A0666

Minervois-la-Livinière

PDO-FR-A0667

Cérons

PDO-FR-A0668

Moselle

PDO-FR-A0669

Corbières-Boutenac

PDO-FR-A0670

Corbières

PDO-FR-A0671

Banyuls

PDO-FR-A0672

Banyuls grand cru

PDO-FR-A0673

Frontignan

PDO-FR-A0675

Muscat de Frontignan

PDO-FR-A0675

Vin de Frontignan

PDO-FR-A0675

Crémant de Bourgogne

PDO-FR-A0676

Seyssel

PDO-FR-A0679

Vin de Savoie

PDO-FR-A0681

Savoie

PDO-FR-A0681

Côtes du Marmandais

PDO-FR-A0683

Condrieu

PDO-FR-A0685

Cadillac

PDO-FR-A0686

Madiran

PDO-FR-A0687

Vinsobres

PDO-FR-A0690

Cornas

PDO-FR-A0697

Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

PDO-FR-A0707

Irouléguy

PDO-FR-A0708

Côtes de Toul

PDO-FR-A0709

Haut-Médoc

PDO-FR-A0710

Saint-Mont

PDO-FR-A0711

Blaye

PDO-FR-A0712

Pauillac

PDO-FR-A0713

Sainte-Croix-du-Mont

PDO-FR-A0714

Muscat de Mireval

PDO-FR-A0715

Muscat de Beaumes-de-Venise

PDO-FR-A0716

Muscat de Lunel

PDO-FR-A0717

Maranges

PDO-FR-A0718

Maury

PDO-FR-A0719

Rasteau

PDO-FR-A0720

Grand Roussillon

PDO-FR-A0721

Muscat du Cap Corse

PDO-FR-A0722

Beaumes de Venise

PDO-FR-A0724

Coteaux Varois en Provence

PDO-FR-A0725

Haut-Poitou

PDO-FR-A0726

Reuilly

PDO-FR-A0727

Bourgueil

PDO-FR-A0729

Médoc

PDO-FR-A0730

Moulis

PDO-FR-A0731

Moulis-en-Médoc

PDO-FR-A0731

Fiefs Vendéens

PDO-FR-A0733

Tursan

PDO-FR-A0734

Chablis

PDO-FR-A0736

Bourgogne mousseux

PDO-FR-A0737

Bourgogne Passe-tout-grains

PDO-FR-A0738

Bourgogne aligoté

PDO-FR-A0739

Crémant du Jura

PDO-FR-A0740

Marcillac

PDO-FR-A0818

Sauternes

PDO-FR-A0819

Anjou

PDO-FR-A0820

Bordeaux

PDO-FR-A0821

Saint-Aubin

PDO-FR-A0822

Pécharmant

PDO-FR-A0823

Pouilly-Fumé

PDO-FR-A0824

Blanc Fumé de Pouilly

PDO-FR-A0824

Pouilly-sur-Loire

PDO-FR-A0825

Coteaux du Layon

PDO-FR-A0826

Jurançon

PDO-FR-A0827

Bourg

PDO-FR-A0828

Côtes de Bourg

PDO-FR-A0828

Bourgeais

PDO-FR-A0828

Quarts de Chaume

PDO-FR-A0829

Chiroubles

PDO-FR-A0911

Régnié

PDO-FR-A0912

Morey-Saint-Denis

PDO-FR-A0913

Alsace grand cru Kaefferkopf

PDO-FR-A0914

Alsace grand cru Altenberg de Bergheim

PDO-FR-A0915

Alsace grand cru Zotzenberg

PDO-FR-A0916

Crémant d’Alsace

PDO-FR-A0917

Pierrevert

PDO-FR-A0918

Côtes du Roussillon

PDO-FR-A0919

Luberon

PDO-FR-A0920

Limoux

PDO-FR-A0921

Coteaux du Languedoc

PDO-FR-A0922

Languedoc

PDO-FR-A0922

Montravel

PDO-FR-A0923

Canon Fronsac

PDO-FR-A0924

Côtes d’Auvergne

PDO-FR-A0925

Bonnezeaux

PDO-FR-A0926

Graves de Vayres

PDO-FR-A0927

Coteaux d’Ancenis

PDO-FR-A0928

Grignan-les-Adhémar

PDO-FR-A0929

Fleurie

PDO-FR-A0930

Bourgogne grand ordinaire

PDO-FR-A0931

Bourgogne ordinaire

PDO-FR-A0931

Coteaux Bourguignons

PDO-FR-A0931

Aloxe-Corton

PDO-FR-A0932

Moulin-à-Vent

PDO-FR-A0933

Beaujolais

PDO-FR-A0934

Brouilly

PDO-FR-A0935

Pouilly-Vinzelles

PDO-FR-A0936

Rully

PDO-FR-A0937

Savennières Roche aux Moines

PDO-FR-A0982

Savennières Coulée de Serrant

PDO-FR-A0983

Brulhois

PDO-FR-A0984

Entraygues - Le Fel

PDO-FR-A0986

Côtes de Bordeaux

PDO-FR-A0987

Saint-Emilion

PDO-FR-A0988

Montagne-Saint-Emilion

PDO-FR-A0990

Saint-Georges-Saint-Emilion

PDO-FR-A0991

Puisseguin Saint-Emilion

PDO-FR-A0992

Saint-Emilion Grand Cru

PDO-FR-A0993

Arbois

PDO-FR-A0994

Faugères

PDO-FR-A0996

Côtes du Roussillon Villages

PDO-FR-A0999

Estaing

PDO-FR-A1000

L’Hermitage

PDO-FR-A1002

Ermitage

PDO-FR-A1002

Hermitage

PDO-FR-A1002

L’Ermitage

PDO-FR-A1002

Crémant de Limoux

PDO-FR-A1003

Cabernet d’Anjou

PDO-FR-A1005

Rosé d’Anjou

PDO-FR-A1007

Cabardès

PDO-FR-A1011

Graves

PDO-FR-A1012

Graves supérieures

PDO-FR-A1014

Chambolle-Musigny

PDO-FR-A1016

Meursault

PDO-FR-A1017

Chassagne-Montrachet

PDO-FR-A1021

Beaune

PDO-FR-A1022

Blagny

PDO-FR-A1023

Morgon

PDO-FR-A1024

Juliénas

PDO-FR-A1025

Côte de Brouilly

PDO-FR-A1027

Saint-Amour

PDO-FR-A1028

Chénas

PDO-FR-A1029

Collioure

PDO-FR-A1049

Alsace

PDO-FR-A1101

Vin d’Alsace

PDO-FR-A1101

Muscat de Rivesaltes

PDO-FR-A1102

Fronsac

PDO-FR-A1103

Lussac Saint-Emilion

PDO-FR-A1200

Champagne

PDO-FR-A1359

Rosé des Riceys

PDO-FR-A1363

Coteaux champenois

PDO-FR-A1364

2.

Indicazione geografica protetta

Périgord

PGI-FR-A1105

Vicomté d’Aumelas

PGI-FR-A1107

Ariège

PGI-FR-A1109

Côtes de Thongue

PGI-FR-A1110

Torgan

PGI-FR-A1112

Sainte-Marie-la-Blanche

PGI-FR-A1113

Alpes-de-Haute-Provence

PGI-FR-A1115

Urfé

PGI-FR-A1116

Yonne

PGI-FR-A1117

Coteaux de Coiffy

PGI-FR-A1120

Drôme

PGI-FR-A1121

Collines Rhodaniennes

PGI-FR-A1125

Haute Vallée de l’Aude

PGI-FR-A1126

Corrèze

PGI-FR-A1127

Coteaux du Cher et de l’Arnon

PGI-FR-A1129

Gard

PGI-FR-A1130

Coteaux du Pont du Gard

PGI-FR-A1131

Coteaux de Tannay

PGI-FR-A1134

Côtes Catalanes

PGI-FR-A1135

Lavilledieu

PGI-FR-A1136

Vallée du Paradis

PGI-FR-A1141

Saint-Guilhem-le-Désert

PGI-FR-A1143

Allobrogie

PGI-FR-A1144

Var

PGI-FR-A1145

Coteaux du Libron

PGI-FR-A1146

Alpes-Maritimes

PGI-FR-A1148

Aveyron

PGI-FR-A1149

Haute-Marne

PGI-FR-A1150

Cévennes

PGI-FR-A1151

Maures

PGI-FR-A1152

Isère

PGI-FR-A1153

Méditerranée

PGI-FR-A1154

Côte Vermeille

PGI-FR-A1155

Côtes de Meuse

PGI-FR-A1156

Haute-Vienne

PGI-FR-A1157

Coteaux des Baronnies

PGI-FR-A1159

Ain

PGI-FR-A1160

Côtes du Tarn

PGI-FR-A1161

Côtes de Gascogne

PGI-FR-A1162

Haute Vallée de l’Orb

PGI-FR-A1163

Duché d’Uzès

PGI-FR-A1165

Île de Beauté

PGI-FR-A1166

Coteaux d’Ensérune

PGI-FR-A1168

Charentais

PGI-FR-A1196

Alpilles

PGI-FR-A1197

Ardèche

PGI-FR-A1198

Coteaux de Narbonne

PGI-FR-A1202

Cité de Carcassonne

PGI-FR-A1203

Thézac-Perricard

PGI-FR-A1204

Mont Caume

PGI-FR-A1206

Agenais

PGI-FR-A1207

Hautes-Alpes

PGI-FR-A1208

Vaucluse

PGI-FR-A1209

Puy-de-Dôme

PGI-FR-A1211

Saône-et-Loire

PGI-FR-A1212

Aude

PGI-FR-A1215

Coteaux de Glanes

PGI-FR-A1216

Franche-Comté

PGI-FR-A1217

Lot

PGI-FR-A1218

Landes

PGI-FR-A1219

Gers

PGI-FR-A1221

Calvados

PGI-FR-A1222

Bouches-du-Rhône

PGI-FR-A1223

Val de Loire

PGI-FR-A1225

Sables du Golfe du Lion

PGI-FR-A1227

Côtes de Thau

PGI-FR-A1229

Comtés Rhodaniens

PGI-FR-A1230

Comté Tolosan

PGI-FR-A1231

Coteaux de l’Auxois

PGI-FR-A1233

Atlantique

PGI-FR-A1365

Pays d’Oc

PGI-FR-A1367

Pays d’Hérault

PGI-FR-A1370

Coteaux de Peyriac

PGI-FR-A1371

Coteaux Charitois

PGI-FR-A1372

Cathare

PGI-FR-A1374

GRECIA

1.

Denominazione di origine protetta

 

Termine equivalente

 

Αγχίαλος

Anchialos

PDO-GR-A1484

Αμύνταιο

Amyndeon

PDO-GR-A1395

Αρχάνες

Archanes

PDO-GR-A1340

Γουμένισσα

Goumenissa

PDO-GR-A1251

Δαφνές

Dafnes

PDO-GR-A1390

Ζίτσα

Zitsa

PDO-GR-A1532

Λήμνος

Limnos

PDO-GR-A1614

Malvasia Πάρος

Malvasia Paros

PDO-GR-A1607

Malvasia Σητείας

Malvasia Sitia

PDO-GR-A1608

Malvasia Χάνδακας-Candia

Malvasia Χάνδακας-Candia

PDO-GR-A1617

Μαντινεία

Mantinia

PDO-GR-A1554

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodaphne of Kefalonia/Mavrodafne of Cephalonia

PDO-GR-A1055

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni of Patra/Mavrodaphne of Patra

PDO-GR-A1048

Μεσενικόλα

Mesenikola

PDO-GR-A1253

Μονεμβασία- Malvasia

Monemvasia-Malvasia

PDO-GR-A1533

Μοσχάτο Πατρών

Muscat of Patra

PDO-GR-A1087

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Muscat of Kefalonia/Muscat de Cephalonie/Muscat of Cephalonia

PDO-GR-A1566

Μοσχάτος Λήμνου

Muscat of Limnos

PDO-GR-A1432

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

Μuscat of Rio Patra

PDO-GR-A1316

Μοσχάτος Ρόδου

Muscat of Rodos

PDO-GR-A1567

Νάουσα

Naoussa

PDO-GR-A1610

Νεμέα

Nemea

PDO-GR-A1573

Πάρος

Paros

PDO-GR-A1570

Πάτρα

Patra

PDO-GR-A1239

Πεζά

Peza

PDO-GR-A1401

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Meliton

PDO-GR-A1096

Ραψάνη

Rapsani

PDO-GR-A0116

Ρόδος

Rodos/Rhodes

PDO-GR-A1612

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola of Kefalonia

PDO-GR-A1240

Σάμος

Samos

PDO-GR-A1564

Σαντορίνη

Santorini

PDO-GR-A1065

Σητεία

Sitia

PDO-GR-A1613

Χάνδακας - Candia

Candia

PDO-GR-A1615

2.

Indicazione geografica protetta

 

Termine equivalente

 

Άβδηρα

Avdira

PGI-GR-A0861

Άγιο Όρος

Mount Athos/Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

PGI-GR-A0873

Αγορά

Agora

PGI-GR-A0267

Αιγαίο Πέλαγος

Aegean Sea/Aigaio Pelagos

PGI-GR-A1602

Ανάβυσσος

Anavyssos

PGI-GR-A0859

Αργολίδα

Argolida

PGI-GR-A0850

Αρκαδία

Arkadia

PGI-GR-A1331

Αττική

Attiki

PGI-GR-A1569

Αχαΐα

Achaia

PGI-GR-A1568

Βελβεντό

Velvento

PGI-GR-A1529

Βερντέα Ζακύνθου

Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/Verdea Zakynthos/Verntea Zakynthos

PGI-GR-A1050

Γεράνεια

Gerania

PGI-GR-A0840

Γρεβενά

Grevena

PGI-GR-A1051

Δράμα

Drama

PGI-GR-A1057

Δωδεκάνησος

Dodekanese

PGI-GR-A1580

Έβρος

Evros

PGI-GR-A1045

Ελασσόνα

Elassona

PGI-GR-A0868

Επανομή

Epanomi

PGI-GR-A0858

Εύβοια

Evia

PGI-GR-A1559

Ζάκυνθος

Zakynthos

PGI-GR-A0945

Ηλεία

Ilia

PGI-GR-A0140

Ημαθία

Imathia

PGI-GR-A1524

Ήπειρος

Epirus

PGI-GR-A1604

Ηράκλειο

Iraklio

PGI-GR-A1565

Θάσος

Thasos

PGI-GR-A0121

Θαψανά

Thapsana

PGI-GR-A1039

Θεσσαλία

Thessalia

PGI-GR-A1601

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

PGI-GR-A0126

Θήβα

Thiva

PGI-GR-A1195

Θράκη

Thrace

PGI-GR-A1611

Ικαρία

Ikaria

PGI-GR-A0836

Ίλιον

Ilion

PGI-GR-A0204

Ίσμαρος

Ismaros

PGI-GR-A0423

Ιωάννινα

Ioannina

PGI-GR-A1058

Καβάλα

Kavala

PGI-GR-A0137

Καρδίτσα

Karditsa

PGI-GR-A1592

Κάρυστος

Karystos

PGI-GR-A1334

Καστοριά

Kastoria

PGI-GR-A1013

Κέρκυρα

Corfu

PGI-GR-A0141

Κίσσαμος

Kissamos

PGI-GR-A0422

Κλημέντι

Klimenti

PGI-GR-A0268

Κοζάνη

Kozani

PGI-GR-A1386

Κοιλάδα Αταλάντης

Atalanti Valley

PGI-GR-A1521

Κόρινθος

Κορινθία/Korinthos/Korinthia

PGI-GR-A1593

Κρανιά

Krania

PGI-GR-A0424

Κραννώνα

Krannona

PGI-GR-A0142

Κρήτη

Crete

PGI-GR-A1605

Κυκλάδες

Cyclades

PGI-GR-A1343

Κως

Kos

PGI-GR-A0981

Λακωνία

Lakonia

PGI-GR-A1528

Λασίθι

Lasithi

PGI-GR-A0830

Λέσβος

Lesvos

PGI-GR-A0125

Λετρίνοι

Letrini

PGI-GR-A0421

Λευκάδα

Lefkada

PGI-GR-A0866

Ληλάντιο Πεδίο

Lilantio Pedio/Lilantio Field

PGI-GR-A0131

Μαγνησία

Magnisia

PGI-GR-A0860

Μακεδονία

Macedonia

PGI-GR-A1616

Μαντζαβινάτα

Mantzavinata

PGI-GR-A0998

Μαρκόπουλο

Markopoulo

PGI-GR-A0943

Μαρτίνο

Martino

PGI-GR-A1531

Μεσσηνία

Messinia

PGI-GR-A1009

Μεταξάτων

Metaxata

PGI-GR-A1019

Μετέωρα

Meteora

PGI-GR-A1530

Μέτσοβο

Metsovo

PGI-GR-A0942

Νέα Μεσημβρία

Nea Mesimvria

PGI-GR-A1574

Οπούντια Λοκρίδας

Opountia Locris

PGI-GR-A1562

Παγγαίο

Paggeo/Pangeon

PGI-GR-A0865

Παλλήνη

Pallini

PGI-GR-A0265

Παρνασσός

Parnassos

PGI-GR-A1026

Πέλλα

Pella

PGI-GR-A0425

Πελοπόννησος

Peloponnese

PGI-GR-A1606

Πιερία

Pieria

PGI-GR-A0869

Πισάτις

Pisatis

PGI-GR-A0269

Πλαγιές Αιγιαλείας

Slopes of Aigialia

PGI-GR-A1563

Πλαγιές Αίνου

Slopes of Ainos

PGI-GR-A1578

Πλαγιές Αμπέλου

Slopes of ampelos

PGI-GR-A0841

Πλαγιές Βερτίσκου

Slopes of Vertiskos

PGI-GR-A0266

Πλαγιές Κιθαιρώνα

Slopes of Kithaironas

PGI-GR-A1603

Πλαγιές Κνημίδας

Slopes of Knimida

PGI-GR-A1553

Πλαγιές Πάικου

Slopes of Paiko

PGI-GR-A1088

Πλαγιές Πάρνηθας

Slopes of Parnitha

PGI-GR-A1327

Πλαγιές Πεντελικού

Slopes of Pendeliko

PGI-GR-A0863

Πυλία

Pylia

PGI-GR-A1033

Ρέθυμνο

Rethimno

PGI-GR-A1060

Ρετσίνα Αττικής

Retsina of Attiki

PGI-GR-A1428

Ρετσίνα Βοιωτίας

Retsina of Viotia

PGI-GR-A1572

Ρετσίνα Γιάλτρων

Retsina of Gialtra

PGI-GR-A1052

Ρετσίνα Εύβοιας

Retsina of Evoia

PGI-GR-A1476

Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)

Retsina of Thebes (Voiotias)

PGI-GR-A1004

Ρετσίνα Καρύστου

Retsina of Karystos

PGI-GR-A1020

Ρετσίνα Κορωπίου

Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

PGI-GR-A1595

Ρετσίνα Κρωπίας

 

PGI-GR-A1595

Ρετσίνα Παιανίας

Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania/Retsina of Paiania Attiki

PGI-GR-A1597

Ρετσίνα Λιοπεσίου

 

PGI-GR-A1597

Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

Retsina of Markopoulo (Attiki)

PGI-GR-A1226

Ρετσίνα Μεγάρων

Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/Retsina of Megara (Attiki)/Retsina of Megara Attiki

PGI-GR-A1596

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

Retsina of Mesogia (Attiki)

PGI-GR-A1091

Ρετσίνα Παλλήνης

Ρετσίνα Παλλήνης Αττικής/Retsina of Pallini/Retsina of Pallini Attiki

PGI-GR-A1600

Ρετσίνα Πικερμίου

Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi

PGI-GR-A1599

Ρετσίνα Σπάτων

Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki

PGI-GR-A1594

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

Retsina of Halkida (Evoia)

PGI-GR-A1420

Ριτσώνα

Ritsona

PGI-GR-A1527

Σέρρες

Serres

PGI-GR-A1090

Σιάτιστα

Siatista

PGI-GR-A1326

Σιθωνία

Sithonia

PGI-GR-A0989

Σπάτα

Spata

PGI-GR-A0831

Στερεά Ελλάδα

Sterea Ellada

PGI-GR-A1609

Τεγέα

Tegea

PGI-GR-A0123

Τριφυλία

Trifilia

PGI-GR-A0063

Τύρναβος

Tyrnavos

PGI-GR-A0122

Φθιώτιδα

Fthiotida/Phthiotis

PGI-GR-A1571

Φλώρινα

Florina

PGI-GR-A1080

Χαλικούνα

Halikouna

PGI-GR-A0832

Χαλκιδική

Halkidiki

PGI-GR-A1403

Χανιά

Chania

PGI-GR-A1059

Χίος

Chios

PGI-GR-A0118

CROAZIA

1.

Denominazione di origine protetta

Dalmatinska zagora

PDO-HR-A1648

Dingač

PDO-HR-A1649

Hrvatsko primorje

PDO-HR-A1650

Istočna kontinentalna Hrvatska

PDO-HR-A1651

Hrvatska Istra

PDO-HR-A1652

Moslavina

PDO-HR-A1653

Plešivica

PDO-HR-A1654

Hrvatsko Podunavlje

PDO-HR-A1655

Pokuplje

PDO-HR-A1656

Prigorje-Bilogora

PDO-HR-A1657

Primorska Hrvatska

PDO-HR-A1658

Sjeverna Dalmacija

PDO-HR-A1659

Slavonija

PDO-HR-A1660

Srednja i Južna Dalmacija

PDO-HR-A1661

Zagorje – Međimurje

PDO-HR-A1662

Zapadna kontinentalna Hrvatska

PDO-HR-A1663

UNGHERIA

1.

Denominazione di origine protetta

Tokaji

PDO-HU-A1254

Tokaj

PDO-HU-A1254

Egri

PDO-HU-A1328

Eger

PDO-HU-A1328

Kunsági

PDO-HU-A1332

Kunság

PDO-HU-A1332

Mór

PDO-HU-A1333

Móri

PDO-HU-A1333

Neszmély

PDO-HU-A1335

Neszmélyi

PDO-HU-A1335

Pannonhalmi

PDO-HU-A1338

Pannonhalma

PDO-HU-A1338

Izsáki Arany Sárfehér

PDO-HU-A1341

Duna

PDO-HU-A1345

Dunai

PDO-HU-A1345

Szekszárd

PDO-HU-A1349

Szekszárdi

PDO-HU-A1349

Etyek-Buda

PDO-HU-A1350

Etyek-Budai

PDO-HU-A1350

Tolnai

PDO-HU-A1353

Tolna

PDO-HU-A1353

Mátrai

PDO-HU-A1368

Mátra

PDO-HU-A1368

Debrői Hárslevelű

PDO-HU-A1373

Somló

PDO-HU-A1376

Somlói

PDO-HU-A1376

Balatonboglári

PDO-HU-A1378

Balatonboglár

PDO-HU-A1378

Pannon

PDO-HU-A1380

Villányi

PDO-HU-A1381

Villány

PDO-HU-A1381

Csongrád

PDO-HU-A1383

Csongrádi

PDO-HU-A1383

Pécs

PDO-HU-A1385

Hajós-Baja

PDO-HU-A1388

Bükk

PDO-HU-A1500

Bükki

PDO-HU-A1500

Nagy-Somló

PDO-HU-A1501

Nagy-Somlói

PDO-HU-A1501

Zalai

PDO-HU-A1502

Zala

PDO-HU-A1502

Tihanyi

PDO-HU-A1503

Tihany

PDO-HU-A1503

Sopron

PDO-HU-A1504

Soproni

PDO-HU-A1504

Káli

PDO-HU-A1505

Badacsonyi

PDO-HU-A1506

Badacsony

PDO-HU-A1506

Balatoni

PDO-HU-A1507

Balaton

PDO-HU-A1507

Balaton-felvidéki

PDO-HU-A1509

Balaton-felvidék

PDO-HU-A1509

Balatonfüred-Csopak

PDO-HU-A1516

Balatonfüred-Csopaki

PDO-HU-A1516

2.

Indicazione geografica protetta

Felső-Magyarország

PGI-HU-A1329

Felső-Magyarországi

PGI-HU-A1329

Duna-Tisza-közi

PGI-HU-A1342

Dunántúli

PGI-HU-A1351

Dunántúl

PGI-HU-A1351

Zemplén

PGI-HU-A1375

Zempléni

PGI-HU-A1375

Balatonmelléki

PGI-HU-A1508

ITALIA

1.

Denominazione di origine protetta

Aglianico del Vulture

PDO-IT-A0222

Fiano di Avellino

PDO-IT-A0232

Greco di Tufo

PDO-IT-A0236

Taurasi

PDO-IT-A0237

Aversa

PDO-IT-A0238

Campi Flegrei

PDO-IT-A0239

Capri

PDO-IT-A0240

Casavecchia di Pontelatone

PDO-IT-A0241

Castel San Lorenzo

PDO-IT-A0242

Cilento

PDO-IT-A0243

Falanghina del Sannio

PDO-IT-A0248

Falerno del Massico

PDO-IT-A0249

Galluccio

PDO-IT-A0250

Ischia

PDO-IT-A0251

Vesuvio

PDO-IT-A0252

Aglianico del Taburno

PDO-IT-A0277

Costa d’Amalfi

PDO-IT-A0278

Irpinia

PDO-IT-A0279

Penisola Sorrentina

PDO-IT-A0280

Sannio

PDO-IT-A0281

Colli Bolognesi Classico Pignoletto

PDO-IT-A0284

Romagna Albana

PDO-IT-A0285

Bosco Eliceo

PDO-IT-A0287

Colli Bolognesi

PDO-IT-A0289

Colli d’Imola

PDO-IT-A0290

Colli di Faenza

PDO-IT-A0291

Colli di Parma

PDO-IT-A0292

dell’Alto Adige

PDO-IT-A0293

Südtiroler

PDO-IT-A0293

Südtirol

PDO-IT-A0293

Alto Adige

PDO-IT-A0293

Lago di Caldaro

PDO-IT-A0294

Kalterersee

PDO-IT-A0294

Kalterer

PDO-IT-A0294

Caldaro

PDO-IT-A0294

Valle d’Aosta

PDO-IT-A0296

Vallée d’Aoste

PDO-IT-A0296

Colli di Rimini

PDO-IT-A0297

Colli di Scandiano e di Canossa

PDO-IT-A0305

Colli Piacentini

PDO-IT-A0312

Colli Romagna centrale

PDO-IT-A0318

Gutturnio

PDO-IT-A0327

Lambrusco di Sorbara

PDO-IT-A0332

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

PDO-IT-A0337

Lambrusco Salamino di Santa Croce

PDO-IT-A0342

di Modena

PDO-IT-A0347

Modena

PDO-IT-A0347

Ortrugo

PDO-IT-A0350

Reggiano

PDO-IT-A0351

Cinque Terre Sciacchetrà

PDO-IT-A0352

Cinque Terre

PDO-IT-A0352

Colli di Luni

PDO-IT-A0353

Colline di Levanto

PDO-IT-A0354

Portofino

PDO-IT-A0355

Golfo del Tigullio - Portofino

PDO-IT-A0355

Pornassio

PDO-IT-A0356

Ormeasco di Pornassio

PDO-IT-A0356

Riviera ligure di Ponente

PDO-IT-A0357

Dolceacqua

PDO-IT-A0358

Rossese di Dolceacqua

PDO-IT-A0358

Val Polcèvera

PDO-IT-A0359

Rosazzo

PDO-IT-A0367

San Ginesio

PDO-IT-A0426

Piceno

PDO-IT-A0427

Rosso Piceno

PDO-IT-A0427

Rosso Cònero

PDO-IT-A0428

Pergola

PDO-IT-A0429

Lacrima di Morro d’Alba

PDO-IT-A0431

Lacrima di Morro

PDO-IT-A0431

I Terreni di Sanseverino

PDO-IT-A0432

Falerio

PDO-IT-A0433

Esino

PDO-IT-A0434

Amarone della Valpolicella

PDO-IT-A0435

Bardolino

PDO-IT-A0436

Bardolino Superiore

PDO-IT-A0437

Arcole

PDO-IT-A0438

Breganze

PDO-IT-A0439

Merlara

PDO-IT-A0440

Recioto della Valpolicella

PDO-IT-A0441

Valpolicella

PDO-IT-A0442

Colli Maceratesi

PDO-IT-A0443

Bianchello del Metauro

PDO-IT-A0444

Vernaccia di Serrapetrona

PDO-IT-A0445

Valpolicella Ripasso

PDO-IT-A0446

Durello Lessini

PDO-IT-A0447

Lessini Durello

PDO-IT-A0447

Cònero

PDO-IT-A0449

Colli Berici

PDO-IT-A0450

Serrapetrona

PDO-IT-A0451

Colli di Conegliano

PDO-IT-A0453

Colli Euganei

PDO-IT-A0454

Colli Euganei Fior d’Arancio

PDO-IT-A0455

Fior d’Arancio Colli Euganei

PDO-IT-A0455

Corti Benedettine del Padovano

PDO-IT-A0456

Lison

PDO-IT-A0457

Colli Pesaresi

PDO-IT-A0458

Lison-Pramaggiore

PDO-IT-A0459

Montello - Colli Asolani

PDO-IT-A0460

Montello

PDO-IT-A0461

Montello Rosso

PDO-IT-A0461

Monti Lessini

PDO-IT-A0462

Piave Malanotte

PDO-IT-A0463

Malanotte del Piave

PDO-IT-A0463

Piave

PDO-IT-A0464

Recioto di Soave

PDO-IT-A0465

Bagnoli di Sopra

PDO-IT-A0466

Bagnoli

PDO-IT-A0466

Bagnoli Friularo

PDO-IT-A0467

Friularo di Bagnoli

PDO-IT-A0467

Custoza

PDO-IT-A0468

Bianco di Custoza

PDO-IT-A0468

Gambellara

PDO-IT-A0469

Recioto di Gambellara

PDO-IT-A0470

Riviera del Brenta

PDO-IT-A0471

Soave

PDO-IT-A0472

Soave Superiore

PDO-IT-A0473

Valdadige

PDO-IT-A0474

Etschtaler

PDO-IT-A0474

Terradeiforti

PDO-IT-A0475

Valdadige Terradeiforti

PDO-IT-A0475

Vicenza

PDO-IT-A0476

Offida

PDO-IT-A0477

Serenissima

PDO-IT-A0478

Vigneti della Serenissima

PDO-IT-A0478

Terre di Offida

PDO-IT-A0479

Verdicchio di Matelica Riserva

PDO-IT-A0480

Verdicchio di Matelica

PDO-IT-A0481

Verdicchio dei Castelli di Jesi

PDO-IT-A0482

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

PDO-IT-A0483

Reno

PDO-IT-A0506

Romagna

PDO-IT-A0507

Asolo - Prosecco

PDO-IT-A0514

Colli Asolani - Prosecco

PDO-IT-A0514

Conegliano - Prosecco

PDO-IT-A0515

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco

PDO-IT-A0515

Valdobbiadene - Prosecco

PDO-IT-A0515

Prosecco

PDO-IT-A0516

Venezia

PDO-IT-A0517

Aglianico del Vulture Superiore

PDO-IT-A0527

Grottino di Roccanova

PDO-IT-A0528

Terre dell’Alta Val d’Agri

PDO-IT-A0530

Matera

PDO-IT-A0533

Primitivo di Manduria Dolce Naturale

PDO-IT-A0535

Castel del Monte Bombino Nero

PDO-IT-A0537

Castel del Monte Nero di Troia Riserva

PDO-IT-A0538

Castel del Monte Rosso Riserva

PDO-IT-A0539

Aleatico di Puglia

PDO-IT-A0540

Alezio

PDO-IT-A0541

Barletta

PDO-IT-A0542

Brindisi

PDO-IT-A0543

Cacc’e mmitte di Lucera

PDO-IT-A0544

Castel del Monte

PDO-IT-A0545

Colline Joniche Tarantine

PDO-IT-A0546

Copertino

PDO-IT-A0547

Galatina

PDO-IT-A0548

Gioia del Colle

PDO-IT-A0549

Gravina

PDO-IT-A0550

Lizzano

PDO-IT-A0551

Locorotondo

PDO-IT-A0552

Martina

PDO-IT-A0553

Martina Franca

PDO-IT-A0553

Matino

PDO-IT-A0554

Moscato di Trani

PDO-IT-A0555

Nardò

PDO-IT-A0556

Negroamaro di Terra d’Otranto

PDO-IT-A0557

Orta Nova

PDO-IT-A0558

Ostuni

PDO-IT-A0561

Leverano

PDO-IT-A0563

Primitivo di Manduria

PDO-IT-A0565

Rosso di Cerignola

PDO-IT-A0566

Salice Salentino

PDO-IT-A0567

San Severo

PDO-IT-A0568

Squinzano

PDO-IT-A0569

Tavoliere

PDO-IT-A0570

Tavoliere delle Puglie

PDO-IT-A0570

Terra d’Otranto

PDO-IT-A0572

del Molise

PDO-IT-A0575

Molise

PDO-IT-A0575

Bivongi

PDO-IT-A0605

Cirò

PDO-IT-A0610

Greco di Bianco

PDO-IT-A0617

Lamezia

PDO-IT-A0618

Melissa

PDO-IT-A0619

Savuto

PDO-IT-A0620

Scavigna

PDO-IT-A0621

Terre di Cosenza

PDO-IT-A0627

S. Anna di Isola Capo Rizzuto

PDO-IT-A0629

Biferno

PDO-IT-A0674

Tintilia del Molise

PDO-IT-A0677

Cannellino di Frascati

PDO-IT-A0678

Cesanese del Piglio

PDO-IT-A0680

Piglio

PDO-IT-A0680

Frascati Superiore

PDO-IT-A0682

Pentro di Isernia

PDO-IT-A0684

Pentro

PDO-IT-A0684

Aleatico di Gradoli

PDO-IT-A0689

Aprilia

PDO-IT-A0691

Atina

PDO-IT-A0692

Bianco Capena

PDO-IT-A0694

Castelli Romani

PDO-IT-A0695

Cerveteri

PDO-IT-A0696

Affile

PDO-IT-A0698

Cesanese di Affile

PDO-IT-A0698

Cesanese di Olevano Romano

PDO-IT-A0699

Olevano Romano

PDO-IT-A0699

Circeo

PDO-IT-A0700

Colli Albani

PDO-IT-A0701

Colli della Sabina

PDO-IT-A0702

Tuscia

PDO-IT-A0703

Colli Etruschi Viterbesi

PDO-IT-A0703

Colli Lanuvini

PDO-IT-A0704

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

PDO-IT-A0705

Cori

PDO-IT-A0706

Montepulciano d’Abruzzo

PDO-IT-A0723

Trebbiano d’Abruzzo

PDO-IT-A0728

Terre Tollesi

PDO-IT-A0742

Tullum

PDO-IT-A0742

Cerasuolo d’Abruzzo

PDO-IT-A0743

Casteller

PDO-IT-A0748

Teroldego Rotaliano

PDO-IT-A0749

Frascati

PDO-IT-A0750

Genazzano

PDO-IT-A0751

Trento

PDO-IT-A0752

Marino

PDO-IT-A0753

Trentino

PDO-IT-A0754

Montecompatri

PDO-IT-A0757

Montecompatri Colonna

PDO-IT-A0757

Colonna

PDO-IT-A0757

Nettuno

PDO-IT-A0758

Roma

PDO-IT-A0759

Tarquinia

PDO-IT-A0760

Terracina

PDO-IT-A0761

Moscato di Terracina

PDO-IT-A0761

Velletri

PDO-IT-A0762

Vignanello

PDO-IT-A0763

Zagarolo

PDO-IT-A0764

Cerasuolo di Vittoria

PDO-IT-A0773

Alcamo

PDO-IT-A0774

Contea di Sclafani

PDO-IT-A0775

Contessa Entellina

PDO-IT-A0776

Delia Nivolelli

PDO-IT-A0777

Eloro

PDO-IT-A0778

Erice

PDO-IT-A0779

Etna

PDO-IT-A0780

Faro

PDO-IT-A0781

Malvasia delle Lipari

PDO-IT-A0782

Mamertino

PDO-IT-A0783

Mamertino di Milazzo

PDO-IT-A0783

Marsala

PDO-IT-A0785

Menfi

PDO-IT-A0786

Monreale

PDO-IT-A0787

Noto

PDO-IT-A0790

Moscato di Pantelleria

PDO-IT-A0792

Pantelleria

PDO-IT-A0792

Passito di Pantelleria

PDO-IT-A0792

Riesi

PDO-IT-A0793

Salaparuta

PDO-IT-A0795

Sambuca di Sicilia

PDO-IT-A0797

Santa Margherita di Belice

PDO-IT-A0798

Sciacca

PDO-IT-A0800

Sicilia

PDO-IT-A0801

Siracusa

PDO-IT-A0802

Vittoria

PDO-IT-A0803

Montefalco Sagrantino

PDO-IT-A0833

Torgiano Rosso Riserva

PDO-IT-A0834

Amelia

PDO-IT-A0835

Assisi

PDO-IT-A0837

Colli Altotiberini

PDO-IT-A0838

Trasimeno

PDO-IT-A0839

Colli del Trasimeno

PDO-IT-A0839

Colli Martani

PDO-IT-A0842

Colli Perugini

PDO-IT-A0843

Lago di Corbara

PDO-IT-A0844

Montefalco

PDO-IT-A0845

Orvieto

PDO-IT-A0846

Rosso Orvietano

PDO-IT-A0847

Orvietano Rosso

PDO-IT-A0847

Spoleto

PDO-IT-A0848

Todi

PDO-IT-A0849

Torgiano

PDO-IT-A0851

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane

PDO-IT-A0876

Controguerra

PDO-IT-A0879

Abruzzo

PDO-IT-A0880

Villamagna

PDO-IT-A0883

Vermentino di Gallura

PDO-IT-A0903

Alghero

PDO-IT-A0904

Friuli Annia

PDO-IT-A0905

Arborea

PDO-IT-A0906

Malvasia di Bosa

PDO-IT-A0907

Collio

PDO-IT-A0908

Collio Goriziano

PDO-IT-A0908

Moscato di Sennori

PDO-IT-A0909

Moscato di Sorso - Sennori

PDO-IT-A0909

Moscato di Sorso

PDO-IT-A0909

Carso - Kras

PDO-IT-A0910

Carso

PDO-IT-A0910

Colli Orientali del Friuli Picolit

PDO-IT-A0938

Ramandolo

PDO-IT-A0939

Moscato di Scanzo

PDO-IT-A0949

Scanzo

PDO-IT-A0949

Friuli Aquileia

PDO-IT-A0950

Friuli Colli Orientali

PDO-IT-A0953

Friuli Grave

PDO-IT-A0954

Oltrepò Pavese metodo classico

PDO-IT-A0958

Friuli Isonzo

PDO-IT-A0959

Isonzo del Friuli

PDO-IT-A0959

Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0971

Bonarda dell’Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0973

Casteggio

PDO-IT-A0974

Friuli Latisana

PDO-IT-A0976

Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0978

Buttafuoco

PDO-IT-A0978

Sangue di Giuda

PDO-IT-A0979

Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0979

Pinot nero dell’Oltrepò Pavese

PDO-IT-A1001

Oltrepò Pavese Pinot grigio

PDO-IT-A1010

Franciacorta

PDO-IT-A1034

Sforzato di Valtellina

PDO-IT-A1035

Sfursat di Valtellina

PDO-IT-A1035

Valtellina Superiore

PDO-IT-A1036

Curtefranca

PDO-IT-A1042

Sardegna Semidano

PDO-IT-A1046

San Colombano

PDO-IT-A1054

San Colombano al Lambro

PDO-IT-A1054

Alba

PDO-IT-A1063

Albugnano

PDO-IT-A1066

Barbera d’Alba

PDO-IT-A1068

Garda Colli Mantovani

PDO-IT-A1070

Barbera del Monferrato

PDO-IT-A1071

Lambrusco Mantovano

PDO-IT-A1073

Boca

PDO-IT-A1074

Bramaterra

PDO-IT-A1075

Canavese

PDO-IT-A1083

Carema

PDO-IT-A1084

Cisterna d’Asti

PDO-IT-A1092

Colli Tortonesi

PDO-IT-A1097

Collina Torinese

PDO-IT-A1098

Cannonau di Sardegna

PDO-IT-A1099

Colline Novaresi

PDO-IT-A1100

Botticino

PDO-IT-A1104

Colline Saluzzesi

PDO-IT-A1106

Cellatica

PDO-IT-A1108

Cortese dell’Alto Monferrato

PDO-IT-A1111

Calosso

PDO-IT-A1118

Girò di Cagliari

PDO-IT-A1122

Capriano del Colle

PDO-IT-A1124

Nasco di Cagliari

PDO-IT-A1133

Garda Bresciano

PDO-IT-A1137

Riviera del Garda Bresciano

PDO-IT-A1137

Coste della Sesia

PDO-IT-A1138

Dolcetto d’Acqui

PDO-IT-A1139

Dolcetto d’Alba

PDO-IT-A1142

Moscato di Sardegna

PDO-IT-A1147

Monica di Sardegna

PDO-IT-A1158

Nuragus di Cagliari

PDO-IT-A1164

Campidano di Terralba

PDO-IT-A1167

Terralba

PDO-IT-A1167

Vermentino di Sardegna

PDO-IT-A1169

Vernaccia di Oristano

PDO-IT-A1170

Mandrolisai

PDO-IT-A1171

Carignano del Sulcis

PDO-IT-A1172

Dolcetto d’Asti

PDO-IT-A1174

Dolcetto di Ovada

PDO-IT-A1176

Fara

PDO-IT-A1178

Freisa d’Asti

PDO-IT-A1180

Freisa di Chieri

PDO-IT-A1181

Gabiano

PDO-IT-A1183

Ortona

PDO-IT-A1184

Grignolino d’Asti

PDO-IT-A1186

Grignolino del Monferrato Casalese

PDO-IT-A1187

Valtènesi

PDO-IT-A1188

Langhe

PDO-IT-A1189

Lessona

PDO-IT-A1191

Loazzolo

PDO-IT-A1192

Malvasia di Casorzo

PDO-IT-A1194

Malvasia di Casorzo d’Asti

PDO-IT-A1194

Casorzo

PDO-IT-A1194

Brunello di Montalcino

PDO-IT-A1199

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

PDO-IT-A1201

Monferrato

PDO-IT-A1210

Nebbiolo d’Alba

PDO-IT-A1213

Carmignano

PDO-IT-A1220

Piemonte

PDO-IT-A1224

Chianti

PDO-IT-A1228

Pinerolese

PDO-IT-A1232

Rubino di Cantavenna

PDO-IT-A1234

Chianti Classico

PDO-IT-A1235

Sizzano

PDO-IT-A1236

Aleatico Passito dell’Elba

PDO-IT-A1237

Elba Aleatico Passito

PDO-IT-A1237

Strevi

PDO-IT-A1238

Terre Alfieri

PDO-IT-A1241

Valli Ossolane

PDO-IT-A1242

Valsusa

PDO-IT-A1243

Verduno

PDO-IT-A1244

Verduno Pelaverga

PDO-IT-A1244

Montecucco Sangiovese

PDO-IT-A1246

Alta Langa

PDO-IT-A1252

Ruché di Castagnole Monferrato

PDO-IT-A1258

Morellino di Scansano

PDO-IT-A1260

Roero

PDO-IT-A1261

Rosso della Val di Cornia

PDO-IT-A1262

Val di Cornia Rosso

PDO-IT-A1262

Ghemme

PDO-IT-A1263

Suvereto

PDO-IT-A1266

Vernaccia di San Gimignano

PDO-IT-A1292

Vino Nobile di Montepulciano

PDO-IT-A1308

Gavi

PDO-IT-A1310

Cortese di Gavi

PDO-IT-A1310

Gattinara

PDO-IT-A1311

Ansonica Costa dell’Argentario

PDO-IT-A1312

Cagliari

PDO-IT-A1313

Erbaluce di Caluso

PDO-IT-A1315

Caluso

PDO-IT-A1315

San Martino della Battaglia

PDO-IT-A1318

Ovada

PDO-IT-A1319

Dolcetto di Ovada Superiore

PDO-IT-A1319

Garda

PDO-IT-A1320

Lugana

PDO-IT-A1322

Rosso di Valtellina

PDO-IT-A1323

Valtellina rosso

PDO-IT-A1323

Dolcetto di Diano d’Alba

PDO-IT-A1324

Diano d’Alba

PDO-IT-A1324

Rosato di Carmignano

PDO-IT-A1325

Vin Santo di Carmignano

PDO-IT-A1325

Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice

PDO-IT-A1325

Barco Reale di Carmignano

PDO-IT-A1325

Dogliani

PDO-IT-A1330

Bianco dell’Empolese

PDO-IT-A1337

Bianco di Pitigliano

PDO-IT-A1339

Bolgheri

PDO-IT-A1348

Bolgheri Sassicaia

PDO-IT-A1348

Terre del Colleoni

PDO-IT-A1358

Colleoni

PDO-IT-A1358

Valcalepio

PDO-IT-A1366

Candia dei Colli Apuani

PDO-IT-A1377

Capalbio

PDO-IT-A1379

Acqui

PDO-IT-A1382

Brachetto d’Acqui

PDO-IT-A1382

Colli dell’Etruria Centrale

PDO-IT-A1384

Colline Lucchesi

PDO-IT-A1387

Barolo

PDO-IT-A1389

Asti

PDO-IT-A1396

Barbera del Monferrato Superiore

PDO-IT-A1397

Barbera d’Asti

PDO-IT-A1398

Barbaresco

PDO-IT-A1399

Grance Senesi

PDO-IT-A1400

Maremma toscana

PDO-IT-A1413

Montecarlo

PDO-IT-A1421

Montecucco

PDO-IT-A1433

Monteregio di Massa Marittima

PDO-IT-A1435

Montescudaio

PDO-IT-A1437

Moscadello di Montalcino

PDO-IT-A1440

Orcia

PDO-IT-A1442

Parrina

PDO-IT-A1451

Pomino

PDO-IT-A1453

Rosso di Montalcino

PDO-IT-A1456

Rosso di Montepulciano

PDO-IT-A1458

San Gimignano

PDO-IT-A1464

Sant’Antimo

PDO-IT-A1486

San Torpè

PDO-IT-A1488

Sovana

PDO-IT-A1490

Terratico di Bibbona

PDO-IT-A1491

Terre di Casole

PDO-IT-A1493

Terre di Pisa

PDO-IT-A1495

Val d’Arbia

PDO-IT-A1496

Valdarno di Sopra

PDO-IT-A1497

Val d’Arno di Sopra

PDO-IT-A1497

Val di Cornia

PDO-IT-A1498

Valdichiana toscana

PDO-IT-A1510

Valdinievole

PDO-IT-A1512

Vin Santo del Chianti

PDO-IT-A1513

Vin Santo del Chianti Classico

PDO-IT-A1514

Vin Santo di Montepulciano

PDO-IT-A1515

Cortona

PDO-IT-A1518

Elba

PDO-IT-A1519

2.

Indicazione geografica protetta

Campania

PGI-IT-A0253

Catalanesca del Monte Somma

PGI-IT-A0254

Colli di Salerno

PGI-IT-A0255

Dugenta

PGI-IT-A0256

Epomeo

PGI-IT-A0258

Paestum

PGI-IT-A0261

Pompeiano

PGI-IT-A0262

Roccamonfina

PGI-IT-A0263

Terre del Volturno

PGI-IT-A0264

Beneventano

PGI-IT-A0283

Benevento

PGI-IT-A0283

Mitterberg

PGI-IT-A0295

Colline del Genovesato

PGI-IT-A0361

Colline Savonesi

PGI-IT-A0362

Liguria di Levante

PGI-IT-A0363

Terrazze dell’Imperiese

PGI-IT-A0364

Marche

PGI-IT-A0484

Bianco di Castelfranco Emilia

PGI-IT-A0508

Emilia

PGI-IT-A0509

dell’Emilia

PGI-IT-A0509

Forlì

PGI-IT-A0512

Fortana del Taro

PGI-IT-A0513

Colli Trevigiani

PGI-IT-A0518

Conselvano

PGI-IT-A0519

Marca Trevigiana

PGI-IT-A0520

Veneto

PGI-IT-A0521

Veneto Orientale

PGI-IT-A0522

Ravenna

PGI-IT-A0523

Veronese

PGI-IT-A0524

Verona

PGI-IT-A0524

Provincia di Verona

PGI-IT-A0524

Rubicone

PGI-IT-A0525

Bianco del Sillaro

PGI-IT-A0526

Sillaro

PGI-IT-A0526

Terre di Veleja

PGI-IT-A0529

Basilicata

PGI-IT-A0531

Val Tidone

PGI-IT-A0532

Daunia

PGI-IT-A0599

Murgia

PGI-IT-A0600

Puglia

PGI-IT-A0601

Salento

PGI-IT-A0602

Tarantino

PGI-IT-A0603

Valle d’Itria

PGI-IT-A0604

Calabria

PGI-IT-A0637

Costa Viola

PGI-IT-A0640

Locride

PGI-IT-A0644

Palizzi

PGI-IT-A0645

Pellaro

PGI-IT-A0648

Scilla

PGI-IT-A0651

Val di Neto

PGI-IT-A0655

Valdamato

PGI-IT-A0658

Arghillà

PGI-IT-A0662

Lipuda

PGI-IT-A0665

Rotae

PGI-IT-A0688

Osco

PGI-IT-A0693

Terre degli Osci

PGI-IT-A0693

Colli del Sangro

PGI-IT-A0744

Colline Frentane

PGI-IT-A0745

Vigneti delle Dolomiti

PGI-IT-A0755

Weinberg Dolomiten

PGI-IT-A0755

Vallagarina

PGI-IT-A0756

Anagni

PGI-IT-A0765

Civitella d’Agliano

PGI-IT-A0766

Colli Cimini

PGI-IT-A0767

Costa Etrusco Romana

PGI-IT-A0768

del Frusinate

PGI-IT-A0770

Frusinate

PGI-IT-A0770

Lazio

PGI-IT-A0771

Barbagia

PGI-IT-A0784

Colli del Limbara

PGI-IT-A0788

Marmilla

PGI-IT-A0789

Nurra

PGI-IT-A0791

Ogliastra

PGI-IT-A0794

Parteolla

PGI-IT-A0796

Planargia

PGI-IT-A0799

Avola

PGI-IT-A0804

Camarro

PGI-IT-A0805

Fontanarossa di Cerda

PGI-IT-A0806

Salemi

PGI-IT-A0807

Provincia di Nuoro

PGI-IT-A0808

Salina

PGI-IT-A0809

Terre Siciliane

PGI-IT-A0810

Valle Belice

PGI-IT-A0811

Romangia

PGI-IT-A0812

Sibiola

PGI-IT-A0813

Tharros

PGI-IT-A0814

Trexenta

PGI-IT-A0815

Valle del Tirso

PGI-IT-A0816

Valli di Porto Pino

PGI-IT-A0817

Allerona

PGI-IT-A0852

Bettona

PGI-IT-A0853

Cannara

PGI-IT-A0854

Narni

PGI-IT-A0855

Spello

PGI-IT-A0856

Umbria

PGI-IT-A0857

Delle Venezie

PGI-IT-A0862

Alto Livenza

PGI-IT-A0864

Colli Aprutini

PGI-IT-A0884

Colline Pescaresi

PGI-IT-A0887

Colline Teatine

PGI-IT-A0891

Histonium

PGI-IT-A0893

del Vastese

PGI-IT-A0893

Terre Aquilane

PGI-IT-A0898

Terre de L’Aquila

PGI-IT-A0898

Terre di Chieti

PGI-IT-A0901

Venezia Giulia

PGI-IT-A0977

Provincia di Pavia

PGI-IT-A1015

Ronchi Varesini

PGI-IT-A1037

Sebino

PGI-IT-A1041

Collina del Milanese

PGI-IT-A1053

Terre Lariane

PGI-IT-A1069

Alto Mincio

PGI-IT-A1076

Provincia di Mantova

PGI-IT-A1078

Quistello

PGI-IT-A1081

Sabbioneta

PGI-IT-A1082

Isola dei Nuraghi

PGI-IT-A1140

Benaco Bresciano

PGI-IT-A1205

Montenetto di Brescia

PGI-IT-A1256

Ronchi di Brescia

PGI-IT-A1265

Valcamonica

PGI-IT-A1317

Terrazze Retiche di Sondrio

PGI-IT-A1352

Bergamasca

PGI-IT-A1369

Val di Magra

PGI-IT-A1431

Costa Toscana

PGI-IT-A1434

Colli della Toscana centrale

PGI-IT-A1436

Montecastelli

PGI-IT-A1438

Alta Valle della Greve

PGI-IT-A1443

Toscana

PGI-IT-A1517

Toscano

PGI-IT-A1517

LUSSEMBURGO

Denominazione di origine protetta

Moselle Luxembourgeoise

PDO-LU-A0452

MALTA

1.

Denominazione di origine protetta

Gozo

PDO-MT-A1629

Għawdex

PDO-MT-A1629

Malta

PDO-MT-A1630

2.

Indicazione geografica protetta

Maltese Islands

PGI-MT-A1631

PAESI BASSI

Indicazione geografica protetta

Flevoland

PGI-NL-A0380

Limburg

PGI-NL-A0961

Gelderland

PGI-NL-A0962

Zeeland

PGI-NL-A0963

Noord-Brabant

PGI-NL-A0964

Zuid-Holland

PGI-NL-A0965

Noord-Holland

PGI-NL-A0966

Utrecht

PGI-NL-A0967

Overijssel

PGI-NL-A0968

Drenthe

PGI-NL-A0969

Groningen

PGI-NL-A0970

Friesland

PGI-NL-A0972

PORTOGALLO

1.

Denominazione di origine protetta

Madera

PDO-PT-A0038

Vinho da Madera

PDO-PT-A0038

Vin de Madère

PDO-PT-A0038

Madère

PDO-PT-A0038

Madera

PDO-PT-A0038

Madera Wijn

PDO-PT-A0038

Vino di Madera

PDO-PT-A0038

Madera Wein

PDO-PT-A0038

Madera Wine

PDO-PT-A0038

Madeirense

PDO-PT-A0039

Biscoitos

PDO-PT-A1444

Pico

PDO-PT-A1445

Graciosa

PDO-PT-A1446

Tavira

PDO-PT-A1449

Lagoa

PDO-PT-A1450

Portimão

PDO-PT-A1452

Lagos

PDO-PT-A1454

Lafões

PDO-PT-A1455

Setúbal

PDO-PT-A1457

Palmela

PDO-PT-A1460

Colares

PDO-PT-A1461

Carcavelos

PDO-PT-A1462

Bucelas

PDO-PT-A1463

Torres Vedras

PDO-PT-A1465

Trás-os-Montes

PDO-PT-A1466

Alenquer

PDO-PT-A1468

Óbidos

PDO-PT-A1469

Encostas d’Aire

PDO-PT-A1470

Arruda

PDO-PT-A1471

Dão

PDO-PT-A1534

Bairrada

PDO-PT-A1537

Douro

PDO-PT-A1539

Port Wine

PDO-PT-A1540

Port

PDO-PT-A1540

vinho do Porto

PDO-PT-A1540

Porto

PDO-PT-A1540

vin de Porto

PDO-PT-A1540

Oporto

PDO-PT-A1540

Portvin

PDO-PT-A1540

Portwein

PDO-PT-A1540

Portwijn

PDO-PT-A1540

Távora-Varosa

PDO-PT-A1541

Alentejo

PDO-PT-A1542

DoTejo

PDO-PT-A1544

Vinho Verde

PDO-PT-A1545

Beira Interior

PDO-PT-A1546

2.

Indicazione geografica protetta

Terras Madeirenses

PGI-PT-A0040

Duriense

PGI-PT-A0124

Açores

PGI-PT-A1447

Algarve

PGI-PT-A1448

Península de Setúbal

PGI-PT-A1459

Transmontano

PGI-PT-A1467

Lisboa

PGI-PT-A1535

Minho

PGI-PT-A1536

Alentejano

PGI-PT-A1543

Tejo

PGI-PT-A1547

ROMANIA

1.

Denominazione di origine protetta

Recaș

PDO-RO-A0027

Banat

PDO-RO-A0028

Miniș

PDO-RO-A0029

Murfatlar

PDO-RO-A0030

Crișana

PDO-RO-A0105

Dealu Bujorului

PDO-RO-A0132

Nicorești

PDO-RO-A0133

Pietroasa

PDO-RO-A0134

Cotnari

PDO-RO-A0135

Iana

PDO-RO-A0136

Bohotin

PDO-RO-A0138

Iași

PDO-RO-A0139

Sâmburești

PDO-RO-A0282

Drăgășani

PDO-RO-A0286

Târnave

PDO-RO-A0365

Aiud

PDO-RO-A0366

Alba Iulia

PDO-RO-A0368

Lechința

PDO-RO-A0369

Sebeș-Apold

PDO-RO-A0371

Oltina

PDO-RO-A0611

Murfatlar

PDO-RO-A0624

Dealu Mare

PDO-RO-A1062

Târnave

PDO-RO-A1064

Dealu Mare

PDO-RO-A1067

Mehedinți

PDO-RO-A1072

Dealu Mare

PDO-RO-A1079

Panciu

PDO-RO-A1093

Panciu

PDO-RO-A1193

Segarcea

PDO-RO-A1214

Ștefănești

PDO-RO-A1309

Dealu Mare

PDO-RO-A1336

Babadag

PDO-RO-A1424

Banu Mărăcine

PDO-RO-A1558

Sarica Niculițel

PDO-RO-A1575

Cotești

PDO-RO-A1577

Huși

PDO-RO-A1583

Panciu

PDO-RO-A1584

Odobești

PDO-RO-A1586

2.

Indicazione geografica protetta

Dealurile Zarandului

PGI-RO-A0031

Viile Carașului

PGI-RO-A0032

Dealurile Crișanei

PGI-RO-A0106

Dealurile Sătmarului

PGI-RO-A0107

Viile Timișului

PGI-RO-A0108

Dealurile Transilvaniei

PGI-RO-A0288

Colinele Dobrogei

PGI-RO-A0612

Terasele Dunării

PGI-RO-A1077

Dealurile Munteniei

PGI-RO-A1085

Dealurile Olteniei

PGI-RO-A1095

Dealurile Munteniei

PGI-RO-A1427

Dealurile Vrancei

PGI-RO-A1582

Dealurile Moldovei

PGI-RO-A1591

SLOVACCHIA

1.

Denominazione di origine protetta

Vinohradnícka oblasť Tokaj

PDO-SK-A0120

Východoslovenský

PDO-SK-A1354

Východoslovenské

PDO-SK-A1354

Východoslovenská

PDO-SK-A1354

Stredoslovenský

PDO-SK-A1355

Stredoslovenské

PDO-SK-A1355

Stredoslovenská

PDO-SK-A1355

Južnoslovenská

PDO-SK-A1356

Južnoslovenský

PDO-SK-A1356

Južnoslovenské

PDO-SK-A1356

Nitrianska

PDO-SK-A1357

Nitriansky

PDO-SK-A1357

Nitrianske

PDO-SK-A1357

Malokarpatský

PDO-SK-A1360

Malokarpatské

PDO-SK-A1360

Malokarpatská

PDO-SK-A1360

Karpatská perla

PDO-SK-A1598

2.

Indicazione geografica protetta

Slovenské

PGI-SK-A1361

Slovenský

PGI-SK-A1361

Slovenská

PGI-SK-A1361

SLOVENIA

1.

Denominazione di origine protetta

Goriška Brda

PDO-SI-A0270

Vipavska dolina

PDO-SI-A0448

Slovenska Istra

PDO-SI-A0609

Kras

PDO-SI-A0616

Štajerska Slovenija

PDO-SI-A0639

Prekmurje

PDO-SI-A0769

Bizeljsko Sremič

PDO-SI-A0772

Dolenjska

PDO-SI-A0871

Bela krajina

PDO-SI-A0878

Bizeljčan

PDO-SI-A1520

Cviček

PDO-SI-A1561

Belokranjec

PDO-SI-A1576

Metliška črnina

PDO-SI-A1579

Teran

PDO-SI-A1581

2.

Indicazione geografica protetta

Podravje

PGI-SI-A0995

Posavje

PGI-SI-A1061

Primorska

PGI-SI-A1094

SPAGNA

1.

Denominazione di origine protetta

Cariñena

PDO-ES-A0043

Almansa

PDO-ES-A0044

La Mancha

PDO-ES-A0045

Manchuela

PDO-ES-A0046

Méntrida

PDO-ES-A0047

Mondéjar

PDO-ES-A0048

Ribera del Júcar

PDO-ES-A0049

Uclés

PDO-ES-A0050

Valdepeñas

PDO-ES-A0051

Dominio de Valdepusa

PDO-ES-A0052

Finca Élez

PDO-ES-A0053

Dehesa del Carrizal

PDO-ES-A0054

Campo de La Guardia

PDO-ES-A0055

Calzadilla

PDO-ES-A0056

Pago Florentino

PDO-ES-A0057

Guijoso

PDO-ES-A0058

Casa del Blanco

PDO-ES-A0060

Jumilla

PDO-ES-A0109

La Gomera

PDO-ES-A0111

Gran Canaria

PDO-ES-A0112

Lanzarote

PDO-ES-A0113

Ycoden-Daute-Isora

PDO-ES-A0114

Tacoronte-Acentejo

PDO-ES-A0115

Rioja

PDO-ES-A0117

Cangas

PDO-ES-A0119

Navarra

PDO-ES-A0127

Campo de Borja

PDO-ES-A0180

Prado de Irache

PDO-ES-A0182

Pago de Arínzano

PDO-ES-A0183

Pago de Otazu

PDO-ES-A0184

Calatayud

PDO-ES-A0247

La Palma

PDO-ES-A0510

Somontano

PDO-ES-A0534

Bullas

PDO-ES-A0536

Yecla

PDO-ES-A0606

Arlanza

PDO-ES-A0613

Arribes

PDO-ES-A0614

Bierzo

PDO-ES-A0615

Cigales

PDO-ES-A0622

Ribera del Duero

PDO-ES-A0626

Sierra de Salamanca

PDO-ES-A0631

Tierra del Vino de Zamora

PDO-ES-A0634

Valles de Benavente

PDO-ES-A0646

Chacolí de Álava

PDO-ES-A0732

Txakolí de Álava

PDO-ES-A0732

Arabako Txakolina

PDO-ES-A0732

Cava

PDO-ES-A0735

Chacolí de Getaria

PDO-ES-A0741

Txakolí de Getaria

PDO-ES-A0741

Getariako Txakolina

PDO-ES-A0741

Bizkaiko Txakolina

PDO-ES-A0746

Chacolí de Bizkaia

PDO-ES-A0746

Txakolí de Bizkaia

PDO-ES-A0746

Valtiendas

PDO-ES-A0747

Valencia

PDO-ES-A0872

Utiel-Requena

PDO-ES-A0874

Tierra de León

PDO-ES-A0882

Toro

PDO-ES-A0886

Rueda

PDO-ES-A0889

El Terrerazo

PDO-ES-A0940

Los Balagueses

PDO-ES-A0941

Abona

PDO-ES-A0975

Valle de Güímar

PDO-ES-A0980

Pla i Llevant

PDO-ES-A1038

Valle de la Orotava

PDO-ES-A1040

Binissalem

PDO-ES-A1056

Monterrei

PDO-ES-A1114

Rías Baixas

PDO-ES-A1119

Ribeiro

PDO-ES-A1123

Ribeira Sacra

PDO-ES-A1128

Valdeorras

PDO-ES-A1132

El Hierro

PDO-ES-A1250

Ribera del Guadiana

PDO-ES-A1295

Conca de Barberà

PDO-ES-A1422

Alella

PDO-ES-A1423

Granada

PDO-ES-A1475

Lebrija

PDO-ES-A1478

Montilla-Moriles

PDO-ES-A1479

Sierras de Málaga

PDO-ES-A1480

Málaga

PDO-ES-A1481

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

PDO-ES-A1482

Manzanilla

PDO-ES-A1482

Jerez-Xérès-Sherry

PDO-ES-A1483

Jerez

PDO-ES-A1483

Xérès

PDO-ES-A1483

Sherry

PDO-ES-A1483

Condado de Huelva

PDO-ES-A1485

Islas Canarias

PDO-ES-A1511

Aylés

PDO-ES-A1522

Costers del Segre

PDO-ES-A1523

Vinos de Madrid

PDO-ES-A1525

Alicante

PDO-ES-A1526

Empordà

PDO-ES-A1548

Cataluña

PDO-ES-A1549

Montsant

PDO-ES-A1550

Penedès

PDO-ES-A1551

Tarragona

PDO-ES-A1555

Terra Alta

PDO-ES-A1556

Pla de Bages

PDO-ES-A1557

Priorat

PDO-ES-A1560

2.

Indicazione geografica protetta

Castilla

PGI-ES-A0059

Ribera del Queiles

PGI-ES-A0083

Serra de Tramuntana-Costa Nord

PGI-ES-A0103

Eivissa

PGI-ES-A0110

Ibiza

PGI-ES-A0110

3 Riberas

PGI-ES-A0128

Costa de Cantabria

PGI-ES-A0129

Liébana

PGI-ES-A0130

Valle del Cinca

PGI-ES-A0181

Ribera del Jiloca

PGI-ES-A0244

Ribera del Gállego - Cinco Villas

PGI-ES-A0245

Valdejalón

PGI-ES-A0246

Valles de Sadacia

PGI-ES-A0511

Campo de Cartagena

PGI-ES-A0607

Murcia

PGI-ES-A0608

Illa de Menorca

PGI-ES-A0870

Isla de Menorca

PGI-ES-A0870

Formentera

PGI-ES-A0875

Illes Balears

PGI-ES-A0947

Castilla y León

PGI-ES-A0948

Mallorca

PGI-ES-A0960

Castelló

PGI-ES-A1173

Barbanza e Iria

PGI-ES-A1255

Betanzos

PGI-ES-A1257

Valle del Miño-Ourense

PGI-ES-A1259

Val do Miño-Ourense

PGI-ES-A1259

Extremadura

PGI-ES-A1300

Bajo Aragón

PGI-ES-A1362

Altiplano de Sierra Nevada

PGI-ES-A1402

Bailén

PGI-ES-A1404

Cádiz

PGI-ES-A1405

Córdoba

PGI-ES-A1406

Cumbres del Guadalfeo

PGI-ES-A1407

Desierto de Almería

PGI-ES-A1408

Laderas del Genil

PGI-ES-A1409

Laujar-Alpujarra

PGI-ES-A1410

Los Palacios

PGI-ES-A1411

Norte de Almería

PGI-ES-A1412

Ribera del Andarax

PGI-ES-A1414

Sierra Norte de Sevilla

PGI-ES-A1415

Sierra Sur de Jaén

PGI-ES-A1416

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

PGI-ES-A1417

Torreperogil

PGI-ES-A1418

Villaviciosa de Córdoba

PGI-ES-A1419

REGNO UNITO

1.

Denominazione di origine protetta

English

PDO-GB-A1585

Welsh

PDO-GB-A1587

2.

Indicazione geografica protetta

English Regional

PGI-GB-A1589

Welsh Regional

PGI-GB-A1590

b)   BEVANDE ALCOLICHE ORIGINARIE DELL’UE

AUSTRIA

Korn/Kornbrand

Grossglockner Alpenbitter

Inländerrum

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Mariazeller Jagasaftl

Mariazeller Magenlikör

Puchheimer Bitter

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenbrand

Wachauer Marillenlikör

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Pálinka

BELGIO

Korn/Kornbrand

Balegemse jenever

Hasseltse jenever/Hasselt

O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Peket-Pekêt/

Pèket-Pèkèt de Wallonie

Jonge jenever/jonge genever

Oude jenever/oude genever

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Genièvre/Jenever/Genever

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten

Fruchtgenever

BULGARIA

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/

Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия отТервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

CIPRO

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Ouzo/Ούζο

REPUBBLICA CECA

Karlovarská Hořká

DANIMARCA

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

ESTONIA

Estonian vodka

FINLANDIA

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

FRANCIA

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Genièvre/Jenever/Genever

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Armagnac

Armagnac-Ténarèze

Bas-Armagnac

Blanche Armagnac

Brandy français/

Brandy de France

Calvados

Calvados Domfrontais

Calvados Pays d’Auge

Cassis de Bourgogne

Cassis de Dijon

Cassis de Saintonge

Cassis du Dauphiné

Cognac

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de Jura

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de poiré du Maine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Eau-de-vie des Charentes

Fine Bordeaux

Fine de Bourgogne

Framboise d’Alsace

Haut-Armagnac

Kirsch d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Marc d’Auvergne

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Marc de Lorraine

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc des Coteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Marc du Jura

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Mirabelle d’Alsace

Mirabelle de Lorraine

Pommeau de Bretagne

Pommeau de Normandie

Pommeau du Maine

Quetsch d’Alsace

Ratafia de Champagne

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Guyane

Rhum de la Martinique

Rhum de la Réunion

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Rhum des Antilles françaises

Rhum des départements français d’outre-mer

Ron de Málaga

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Williams d’Orléans

Genièvre Flandres Artois

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

GERMANIA

Bärwurz

Bayerischer Gebirgsenzian

Bayerischer Kräuterlikör

Benediktbeurer Klosterlikör

Bergischer Korn/Bergischer Kornbrand

Berliner Kümmel

Blutwurz

Chiemseer Klosterlikör

Deutscher Weinbrand

Emsländer Korn/Emsländer Kornbrand

Ettaler Klosterlikör

Fränkischer Obstler

Fränkisches Kirschwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Hamburger Kümmel

Haselünner Korn/Haselünner Kornbrand

Hasetaler Korn/Hasetaler Kornbrand

Hüttentee

Königsberger Bärenfang

Münchener Kümmel

Münsterländer Korn/Münsterländer Kornbrand

Ostfriesischer Korngenever

Ostpreußischer Bärenfang

Pfälzer Weinbrand

Rheinberger Kräuter

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Mirabellenwasse

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Sendenhorster Korn/Sendenhorster Kornbrand

Steinhäger

Korn/Kornbrand

Genièvre/Jenever/Genever

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

GRECIA

Ouzo/Ούζο

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Greece

Brandy Πελοποννήσου/

Brandy of the Peloponnese

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Ούζο Πλωμαρίου/

Ouzo of Plomari

Τεντούρα/Tentoura

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσικουδιά/Tsikoudia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Τσίπουρο/Tsipouro

CROAZIA

Hrvatska loza

Hrvatska stara šljivovica

Hrvatska travarica

Hrvatski pelinkovac

Slavonska šljivovica

Zadarski maraschino

UNGHERIA

Békési Szilvapálinka

Gönci Barackpálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Szabolcsi Almapálinka

Szatmári Szilvapálinka

Törkölypálinka

Pálinka

IRLANDA

Irish Cream

Irish Poteen/Irish Poitín

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/

Irish Whisky

ITALIA

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Brandy italiano

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Genepì del Piemonte

Genepì della Valle d’Aosta

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Grappa

Grappa di Barolo Italie

Grappa di Marsala

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto/

Kirschwasser Veneto

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Liquore di limone di Sorrento

Mirto di Sardegna

Nocino di Modena

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia/Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Williams trentino/Williams del Trentino

LETTONIA

Allažu Ķimelis

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LITUANIA

Čepkelių

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian Vodka

Samanė

Trauktinė

Trauktinė Dainava

Trauktinė Palanga

Trejos devynerios

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

LUSSEMBURGO

Cassis de Beaufort

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

PAESI BASSI

Oude jenever, oude genever

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Genièvre/Jenever/Genever

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

POLONIA

Polish Cherry

Polska Wódka/Polish Vodka

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

PORTOGALLO

Aguardente Bagaceira Alentejo

Aguardente Bagaceira Bairrada

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Aguardente de pêra da Lousã

Aguardente de Vinho Alentejo

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Aguardente de Vinho Douro

Aguardente de Vinho Lourinhã

Aguardente de Vinho Ribatejo

Anis português

Évora anisada

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Medronho do Algarve

Medronho do Buçaco

Poncha da Madera

Rum da Madera

ROMANIA

Horincă de Cămârzana

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Horincă de Maramureș

Horincă de Seini

Pălincă

Țuică Ardelenească de Bistrița

Țuică de Argeș

Țuică de Buzău

Țuică de Valea Milcovului

Țuică de Zalău

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Turț de Maramureș

Turț de Oaș

Vinars Murfatlar

Vinars Segarcea

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Vrancea

SLOVACCHIA

Bošácka slivovica

Demänovka bylinná horká

Demänovka Bylinný Likér

Inovecká borovička

Karpatské brandy špeciál

Laugarício vodka

Liptovská borovička

Slovenská borovička

Slovenská borovička Juniperus

Spišská borovička

SLOVENIA

Brinjevec

Dolenjski sadjevec

Domači rum

Janeževec

Orehovec

Pelinkovec

Slovenska travarica

SPAGNA

Aguardiente de hierbas de Galicia

Aguardiente de sidra de Asturias

Anís español

Anís Paloma Monforte del Cid

Aperitivo Café de Alcoy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Cantueso Alicantino

Cazalla

Chinchón

Gin de Mahón

Herbero de la Sierra de Mariola

Hierbas de Mallorca

Hierbas Ibicencas

Licor café de Galicia

Licor de hierbas de Galicia

Ojén

Orujo de Galicia

Pacharán

Pacharán navarro

Palo de Mallorca

Ratafia catalana

Ron de Granada

Ronmiel

Ronmiel de Canarias

Rute

Whisky español

SVEZIA

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Svensk Punsch/Swedish Punch

Svensk Vodka/Swedish Vodka

REGNO UNITO

Plymouth Gin

Somerset Cider Brandy

Scotch Whisky

c)   VINO AROMATIZZATO

CROAZIA

Samoborski bermet

GERMANIA

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

FRANCIA

Vermouth de Chambéry

ITALIA

Vermouth di Torino

SPAGNA

Vino Naranja del Condado de Huelva

PARTE B: NEL KOSOVO

a)

VINI ORIGINARI DEL KOSOVO

b)

BEVANDE ALCOLICHE ORIGINARIE DEL KOSOVO

c)

VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DEL KOSOVO

APPENDICE 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELL’UE

Di cui agli articoli 4 e 7 dell’allegato II del presente protocollo

Menzioni tradizionali

Vini interessati

Categoria di vini

Lingua

REPUBBLICA CECA

pozdní sběr

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

archivní víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

panenské víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

GERMANIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT con IG

V.q.p.r.d.

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

V.q.p.r.d.

Tedesco

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

GRECIA

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tutti

VDT con IG

Greco

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tutti

VDT con IG

Greco

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Αμπέλι (Ampeli)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Αρχοντικό (Archontiko)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Κάβα (1) (Cava)

Tutti

VDT con IG

Greco

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tutti

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Greco

Κάστρο (Kastro)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Λιαστός (Liastos)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Μετόχι (Metochi)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Νάμα (Nama)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

V.q.p.r.d.

Greco

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Πύργος (Pyrgos)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tutti

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Greco

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Greco

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT con IG

Greco

Vinsanto

Σαντορίνη

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Greco

SPAGNA

Denominacion de origen (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino dulce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso

 (2)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso de licor

 (3)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino de la Tierra

Tutti

VDT con IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Añejo

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Añejo

DO Malaga

v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Crianza

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fondillon

DO Alicante

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Gran Reserva

Tutti i v.q.p.r.d.

Cava

V.q.p.r.d.

V.s.q.p.r.d.

Spagnolo

Lágrima

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Noble

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Noble

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pajarete

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Primero de cosecha

DO Valencia

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Rancio

Tutti

V.q.p.r.d.,

v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Raya

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Sobremadre

DO vinos de Madrid

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Superior

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Trasañejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino Maestro

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Viejo

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Vino de tea

DO La Palma

V.q.p.r.d.

Spagnolo

FRANCIA

Appellation d’origine contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

 

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Ambré

Tutti

V.l.q.p.r.d., VDT con IG

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Claret

AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Clos

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Cru Artisan

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Classé,

whether or not supplemented by:

Grand,

Premier Grand,

Deuxième,

Troisième,

Quatrième,

Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

V.q.p.r.d.

Francese

Edelzwicker

AOC Alsace

V.q.p.r.d.

Tedesco

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

V.q.p.r.d.

Francese

Grand Cru

Champagne

V.s.q.p.r.d.

Francese

Hors d’âge

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

V.q.p.r.d.

Francese

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

Francese

Primeur

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Francese

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairet–te du Languedoc, Rasteau

V.l.q.p.r.d.

Francese

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

V.q.p.r.d.

Francese

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet – Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

V.q.p.r.d.,

VDT con IG

Francese

Tuilé

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

V.q.p.r.d.

Francese

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage

V.q.p.r.d.

Francese

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon)

V.q.p.r.d.

Francese

ITALIA

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Vino Dolce Naturale

Tutti

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Italiano

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tutti

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Landwein

Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

Vin de pays

Vini con IG della regione Valle d’Aosta

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Francese

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

Italiano

Amarone

DOC Valpolicella

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambra

DOC Marsala

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Italiano

Annoso

DOC Controguerra

V.q.p.r.d.

Italiano

Apianum

DOC Fiano di Avellino

V.q.p.r.d.

Latino

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

V.q.p.r.d.

Tedesco

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

V.q.p.r.d.

Italiano

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

V.q.p.r.d.

Italiano

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.

Italiano

Cacc’e mitte

DOC Cacc’e Mitte di Lucera

V.q.p.r.d.

Italiano

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

V.q.p.r.d.

Italiano

Cannellino

DOC Frascati

V.q.p.r.d.

Italiano

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d’Abruzzo

V.q.p.r.d.

Italiano

Chiaretto

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Ciaret

DOC Monferrato

V.q.p.r.d.

Italiano

Château

DOC della regione Valle d’Aosta

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Classico

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Tedesco

Est! Est!! Est!!!

DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

Latino

Falerno

DOC Falerno del Massico

V.q.p.r.d.

Italiano

Fine

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Fior d’Arancio

DOC Colli Euganei

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

VDT con IG

Italiano

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

V.q.p.r.d.

Italiano

Flétri

DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

V.q.p.r.d.

Italiano

Garibaldi Dolce (o GD)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Governo all’uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.

Italiano

Italia Particolare (o IP)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

V.q.p.r.d.

Tedesco

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d’Alba

V.q.p.r.d.

Italiano

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Italiano

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

V.q.p.r.d.

Italiano

London Particolar (o LP o Inghilterra)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Morellino

DOC Morellino di Scansano

V.q.p.r.d.

Italiano

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Oro

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Italiano

Passito

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Ramie

DOC Pinerolese

V.q.p.r.d.

Italiano

Rebola

DOC Colli di Rimini

V.q.p.r.d.

Italiano

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

Italiano

Riserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.

Italiano

Scelto

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

V.q.p.r.d.

Italiano

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

V.q.p.r.d.

Italiano

Spätlese

DOC/IGT de Bolzano

V.q.p.r.d., VDT con IG

Tedesco

Soleras

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Stravecchio

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Strohwein

DOC/IGT di Bolzano

V.q.p.r.d., VDT con IG

Tedesco

Superiore

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Superiore Old Marsala (o SOM)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

V.q.p.r.d.

Italiano

Torcolato

DOC Breganze

V.q.p.r.d.

Italiano

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vendemmia Tardiva

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Verdolino

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vermiglio

DOC Colli dell’Etruria Centrale

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vino Fiore

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Novello o Novello

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Vivace

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

CIPRO

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Tutti

VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es)]

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μονή (Moni)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

LUSSEMBURGO

Marque nationale

Tutti

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

Francese

Crémant du Luxembourg

 

Vino spumante di qualità

Francese

Grand premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vendanges tardives

 

V.q.p.r.d.

Francese

Vin classé

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de glace

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de paille

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

Francese

UNGHERIA

minőségi bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

különleges minőségű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

fordítás

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

máslás

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

szamorodni

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszú … puttonyos, (lo spazio contrassegnato dai puntini deve essere completato dai numeri da 3 a 6)

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszúeszencia

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

eszencia

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

tájbor

Tutti

VDT con IG

Ungherese

bikavér

Eger, Szekszárd

V.q.p.r.d.

Ungherese

késői szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

válogatott szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

muzeális bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

siller

Tutti

VDT con IG e v.q.p.r.d.

Ungherese

AUSTRIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ausbruch/Ausbruchwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese/Auslesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese (wein)

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett/Kabinettwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilfwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese/Spätlesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Ausstich

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Auswahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Bergwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Erste Wahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Hausmarke

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Heuriger

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Jubiläumswein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Reserve

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilcher

Steiermark

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Sturm

Tutti

Mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Denominação de origem controlada (DOC)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho doce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho generoso

DO Porto, Madera, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho regional

Tutti

VDT con IG

Portoghese

Canteiro

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Colheita Seleccionada

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Crusted/Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Escolha

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Escuro

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Fino

DO Porto

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Frasqueira

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Garrafeira

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Leve

Table wine with GI Estremadura and Ribatejano

DO Madera, DO Porto

VDT con IG

v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portoghese

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Reserva velha (or grande reserva)

DO Madera

V.s.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Solera

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Super reserva

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Portoghese

Superior

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) or Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage

DO Porto

v.l.q.p.r.d.

Inglese

SLOVENIA

penina

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Sloveno

pozna trgatev

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

suhi jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

ledeno vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

arhivsko vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

mlado vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

cviček

Dolenjska

V.q.p.r.d.

Sloveno

teran

Kras

V.q.p.r.d.

Sloveno

SLOVACCHIA

forditáš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

mášláš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

samorodné

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výber … putňový, (lo spazio contrassegnato dai puntini deve essere completato dai numeri da 3 a 6)

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výberová esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

BULGARIA

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(denominazione di origine garantita)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(denominazione di origine garantita e controllata)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Bulgaro

регионално вино

(Regional wine)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Ново

(young)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

Премиум

(premium)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Резерва

(reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

Премиум резерва

(premium reserve)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Специална резерва

(special reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Специална селекция (special selection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Колекционно (collection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Беритба на презряло грозде

(vintage of over ripe grapes)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Розенталер

(Rosenthaler)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

ROMANIA

Vin cu denumire de origine controlată

(D.O.C.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules târziu (C.T.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin cu indicație geografică

Tutti

VDT con IG

Rumeno

Rezervă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin de vinotecă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno


(1)  La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) non pregiudica la protezione dell’indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

(2)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

APPENDICE 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

Di cui all’articolo 12 dell’allegato II del presente protocollo

a)   Kosovo

Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Dipartimento aziende vinicole e vigneti

Direttore del dipartimento aziende vinicole e vigneti

Pristina

Kosovo

Telefono: +38 1 38 21 18 34

e-mail: mbpzhr@rks-gov.NET

b)   UE

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione A Relazioni internazionali bilaterali

Capo unità A. 4 Politica di vicinato, SEE, EFTA e allargamento

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

Telefono: fax + 32 2 299 11 11 + 32 2 296 62 92

e-mail: AGRI-EC-KOSOVO-WINE-TRADE@ec.europa.eu


PROTOCOLLO III

Sulla nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si applicano l’appendice 1 e le pertinenti disposizioni dell’appendice 2 della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione regionale»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell’appendice 1 della convenzione regionale e nelle pertinenti disposizioni dell’appendice 2 della convenzione regionale s’intendono fatti al presente accordo.

Articolo 2

Cumulo

In deroga all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, dell’appendice 1 della convenzione regionale, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l’Unione europea, la Turchia e i partecipanti al PSA, la prova dell’origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

Articolo 3

Risoluzione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 dell’appendice 1 della convenzione regionale che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al CSA.

La risoluzione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del luogo d’importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di quest’ultimo.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il CSA può decidere di modificare il presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione regionale

1.   Se l’UE o il Kosovo comunicano per iscritto al depositario della convenzione regionale la propria intenzione di recedere dalla convenzione regionale a norma dell’articolo 9 della stessa, l’UE e il Kosovo avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell’applicazione del presente accordo.

2.   Fino all’inizio dell’applicazione di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell’appendice 1 della convenzione regionale e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice 2 della convenzione regionale, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell’appendice 1 della convenzione regionale e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice 2 della convenzione regionale sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l’UE e il Kosovo.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROTOCOLLO IV

Relativo all’assistenza reciproca tra le autorità in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«legislazione doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

c)

«autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

d)

«dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione che viola la legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Le parti si prestano reciproca assistenza nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e perseguendo le violazioni di detta legislazione.

2.   L’assistenza in campo doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.   L’assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti siano state correttamente importate nel territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, adotta le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

a)

le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)

le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l’altra parte;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili a quest’ultima, adotta tutte le misure necessarie per:

a)

consegnare tutti i documenti; o

b)

notificare tutte le decisioni,

provenienti dall’autorità richiedente e che rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

autorità richiedente;

b)

misura richiesta;

c)

oggetto e ragione della domanda;

d)

disposizioni legislative e regolamentari e altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

f)

sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i suddetti requisiti formali, l’autorità interpellata può chiederne la correzione o il completamento. In attesa di tale correzione o di tale completamento, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Esecuzione delle domande

1.   Per evadere le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall’autorità interpellata qualora quest’ultima non possa agire autonomamente.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d’intesa con l’altra parte, partecipare, e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti per ottenere negli uffici dell’autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, di cui necessita l’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d’intesa con l’altra parte, partecipare e, alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L’autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Tali originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1.   L’assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o di determinate condizioni qualora una parte ritenga che l’assistenza a titolo del presente protocollo:

a)

possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; o

b)

violi segreti industriali, commerciali o professionali.

2.   L’assistenza può essere rinviata dall’autorità interpellata qualora interferisca con un’indagine, un’azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per stabilire se l’assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.

3.   Se l’autorità richiedente domanda un’assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all’autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall’obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi pertinenti della parte che le ha ricevute.

2.   È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte alla quale sono destinati si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla parte che può fornirli.

3.   L’impiego, nell’ambito di azioni amministrative e procedimenti connessi avviati in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini dello stesso. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni, nelle testimonianze e nelle accuse mosse nell’ambito di azioni amministrative e procedimenti connessi, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente al presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è informata di tale uso.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, entro i limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o procedimenti connessi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità il funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà interpellato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1.   L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Kosovo e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle competenze rispettive dell’UE e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

a)

non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

sono ritenute complementari agli accordi sull’assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Kosovo;

e

c)

non pregiudicano le disposizioni dell’UE che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo che possa interessare l’UE.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente protocollo prevale su qualsiasi accordo bilaterale in materia di assistenza reciproca concluso, o che potrebbe venire concluso, tra singoli Stati membri e il Kosovo, qualora quest’ultimo risulti incompatibile con il presente protocollo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all’applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 129 del presente accordo.


PROTOCOLLO V

Risoluzione delle controversie

CAPO I

Obiettivo e campo d’applicazione

Articolo 1

Obiettivo

L’obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una parte ritenga che una misura adottata dall’altra parte o l’inazione dell’altra parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti dalle seguenti disposizioni:

a)

Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 35, 42 e 43, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, e dell’articolo 49);

b)

Titolo V (Stabilimento, fornitura di servizi e capitali):

Capo I Stabilimento (articoli da 50 a 54),

Capo II Prestazione di servizi (articoli 55, 58 e 59),

Capo III Traffico di transito (articoli 61, 62 e 63),

Capo IV Pagamenti correnti e circolazione di capitali (Articoli 64 e articolo 65)

Capo V Disposizioni generali (articoli da 67 a 73);

c)

Titolo VI (Ravvicinnamento della legislazione, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza):

Articolo 78, paragrafo 1 (Aspetti della proprietà intellettuale legati agli scambi), e articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi, 3, 4, 5 e 8 (appalti pubblici).

CAPO II

Procedure di risoluzione delle controversie

Sezione I

Procedura di arbitrato

Articolo 3

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le parti non abbiano risolto la controversia, la parte ricorrente può presentare, conformemente all’articolo 137 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

2.   Nella richiesta della parte ricorrente vengono indicati l’oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall’altra parte o l’inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 4

Composizione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell’elenco compilato a norma dell’articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle parti per fungere da presidente.

Qualora le parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4.   Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna parte.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

6.   Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all’articolo 18, le parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l’arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Qualora una parte ritenga che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all’articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna parte, a meno che le parti non decidano di procedere diversamente.

7.   In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di tale procedura.

Articolo 5

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare detta scadenza, il presidente del collegio ne informa per iscritto le parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

3.   Il lodo indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

4.   La parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

5.   Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

Sezione II

Conformità

Articolo 6

Applicazione del lodo del collegio arbitrale

Le parti adottano le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario a tal fine.

Articolo 7

Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

1.   La parte convenuta notifica alla parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 8

Riesame delle misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale

1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta informa l’altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 9

Misure correttive temporanee in caso di mancata applicazione

1.   Se la parte convenuta non notifica le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della parte a norma del presente accordo, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte ricorrente, un’offerta di compensazione temporanea.

2.   Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell’articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura adottata per applicare tale decisione, la parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all’altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l’applicazione dei benefici concessi a norma dell’articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all’effetto economico negativo causato dalla violazione. La parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.   Se ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all’effetto economico negativo causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, che il presidente del collegio arbitrale originale lo ricostituisca. La decisione del collegio arbitrale sul livello di sospensione dei benefici è notificata alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

4.   La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non è ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

Articolo 10

Esame delle misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

1.   La parte convenuta informa l’altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla parte ricorrente.

2.   Se le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata contemporaneamente all’altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale è notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura adottata per applicare tale decisione non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una siffatta misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 11

Pubbliche udienze

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle parti.

Articolo 12

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte, o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo sono comunicate alle parti e possono essere oggetto di osservazioni di entrambe.

Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 18.

Articolo 13

Principi di interpretazione

Il collegio arbitrale applica e interpreta il presente accordo secondo le consuete regole d’interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio arbitrale non fornisce alcuna interpretazione dell’acquis dell’UE. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza a una disposizione del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non è determinante per la sua interpretazione.

Articolo 14

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.   Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l’adozione dei lodi, sono adottate a maggioranza.

2.   Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e sono notificati alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all’unanimità di non divulgarli.

CAPO III

Disposizioni generali

Articolo 15

Elenco di arbitri

1.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle parti designa cinque arbitri. Le parti selezionano inoltre cinque persone che fungono da presidenti del collegio arbitrale. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.

2.   Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, compresi il diritto internazionale e il diritto dell’UE, e/o di commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da essi e rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 18.

Articolo 16

Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC

Qualora il Kosovo aderisca all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), se le circostanze oggettive lo consentono, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i collegi arbitrali costituiti nell’ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio;

b)

il diritto delle parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla risoluzione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche in materia di risoluzione delle controversie. Se tuttavia una parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell’accordo OMC, non può avviare nell’altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell’accordo OMC siano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;

c)

il presente protocollo non impedisce a una parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC.

Articolo 17

Termini

1.   Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono computati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto a cui si riferiscono.

2.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le parti.

3.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle parti o di propria iniziativa.

Articolo 18

Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

1.   Il CSA adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.

2.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, il CSA completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri.

3.   Il CSA può decidere di modificare il presente protocollo.


DICHIARAZIONE COMUNE

L’Unione europea («UE») ricorda l’obbligo dei paesi che hanno istituito un’unione doganale con l’UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell’UE, e l’obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i partner commerciali che hanno accordi commerciali preferenziali con l’UE.

In tale contesto, le parti prendono atto che il Kosovo avvierà negoziati con i paesi:

a)

che hanno istituito un’unione doganale con l’UE e

b)

i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell’ambito del presente accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca una zona di libero scambio conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Il Kosovo avvia quanto prima i negoziati per garantire che i suddetti accordi entrino in vigore il più rapidamente possibile.


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