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Document 12008E/AFI/DCL/09
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - DECLARATIONS annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007 - A. DECLARATIONS CONCERNING PROVISIONS OF THE TREATIES - 9. Declaration on Article 16(9) of the Treaty on European Union concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency of the Council
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI - 9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI - 9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio
GU C 115 del 9.5.2008, pp. 341–342
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis_2008/fna_1/dcl_9/oj
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI - 9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0341 - 0342
9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce le modalità di attuazione della decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione del Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato, figura qui di seguito. Progetto di decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio Articolo 1 1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione. 2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative. Articolo 2 La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali". La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4. Articolo 3 Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio. Articolo 4 Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione. --------------------------------------------------