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Documento 62012CN0041

    Causa C-41/12 P: Impugnazione proposta il 26 gennaio 2012 dalla Monster Cable Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 novembre 2011 , causa T-216/10, Monster Cable Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Limited

    SL C 73, 10.3.2012, pagg. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 73/24


    Impugnazione proposta il 26 gennaio 2012 dalla Monster Cable Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 novembre 2011, causa T-216/10, Monster Cable Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Limited

    (Causa C-41/12 P)

    2012/C 73/41

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Monster Cable Products, Inc. (rappresentanti: avv.ti O. Günzel, A. Wenninger-Lenz)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Limited

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’Unione europea del 23 novembre 2011, causa T-216/10;

    condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che il Tribunale, respingendo il ricorso per i motivi esposti nella sentenza del 23 novembre 2001, ha omesso di tener conto di tutte le circostanze di fatto del procedimento, con il risultato che la sentenza impugnata è basata su fatti incompleti. La sentenza difetta pertanto dell’obbligatoria valutazione generale di tutti i fattori rilevanti nel valutare il rischio di confusione. La sentenza è pertanto erronea e viola l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (1).

    A parere della ricorrente, se fosse stata effettuata un’appropriata valutazione generale, il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che la decisione della prima commissione di ricorso del 24 febbraio 2010 viola l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (2). In sintesi, la ricorrente sostiene che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94 è stato violato per i seguenti motivi:

     

    omessa considerazione del «consumatore medio specializzato del Regno Unito» come pubblico di riferimento in relazione al quale dev’essere condotta l’analisi del rischio di confusione;

     

    uso erroneo di principi legali costituiti, atti a valutare la somiglianza di prodotti;

     

    violazione dei principi in base ai quali, al fine di valutare il rischio di confusione, devono essere considerati tutti i fattori rilevanti nel caso specifico e, tra gli altri, il carattere distintivo del marchio anteriore.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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