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Documento 32017R0063

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/8241

GU L 13 del 17.1.2017, pagg. 214–241 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/63/oj

17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/214


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/63 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'alcole benzilico, l'alcole 4-isopropilbenzilico, la benzaldeide, la veratraldeide, la 4-isopropilbenzaldeide, la salicilaldeide, la p-tolualdeide, la 2-metossibenzaldeide, l'acido benzoico, l'acido gallico, l'acetato di benzile, il butirrato di benzile, il formiato di benzile, il propionato di benzile, l'esanoato di benzile, l'isobutirrato di benzile, l'isovalerato di benzile, il salicilato di esile, il fenilacetato di benzile, il benzoato di metile, il benzoato di etile, il benzoato di isopentile, il salicilato di pentile e il benzoato di isobutile («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione della veratraldeide destinata al pollame e ai pesci e dell'acido gallico destinato ai pesci non sarà rinnovata in quanto tali sostanze sono state ritirate dal richiedente.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 13 giugno 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'acido benzoico, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati, le sostanze in questione dovrebbero essere considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie, la cute e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(7):2785.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b02010

Alcole benzilico

Composizione dell'additivo

Alcole benzilico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alcole benzilico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H8O

Numero CAS: 100-51-6

N. Flavis: 02.010

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'alcole benzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b02039

Alcole 4-isopropilbenzilico

Composizione dell'additivo

Alcole 4-isopropilbenzilico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alcole 4-isopropilbenzilico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H14O

Numero CAS: 536-60-7

N. Flavis: 02.039

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'alcole 4-isopropilbenzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05013

Benzaldeide

Composizione dell'additivo

Benzaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H6O

Numero CAS: 100-52-7

N. Flavis: 05.013

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della benzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05017

Veratraldeide

Composizione dell'additivo

Veratraldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Veratraldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C9H10O3

Numero CAS: 120-14-9

N. Flavis: 05.017

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione della veratraldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali esclusi pollame e pesci

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05022

4-Isopropilbenzaldeide

Composizione dell'additivo

4-Isopropilbenzaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-Isopropilbenzaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C10H12O

Numero CAS: 122-03-2

N. Flavis: 05.022

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della 4-isopropilbenzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

 

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05055

Salicilaldeide

Composizione dell'additivo

Salicilaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H6O2

Numero CAS: 90-02-8

N. Flavis: 05.055

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione della salicilaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05029

p-Tolualdeide

Composizione dell'additivo

p-Tolualdeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

p-Tolualdeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H8O

Numero CAS: 104-87-0

N. Flavis: 05.029

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della p-tolualdeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05129

2-Metossibenzaldeide

Composizione dell'additivo

2-Metossibenzaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metossibenzaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H8O2

Numero CAS: 135-02-4

N. Flavis: 05.129

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione della 2-metossibenzaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b08021

Acido benzoico

Composizione dell'additivo

Acido benzoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C7H6O2

Numero CAS: 65-85-0

N. Flavis: 08.021

Livello massimo di impurità:

acido ftalico: ≤ 100 mg/kg;

bifenile: ≤ 100 mg/kg.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

125

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nelle imprese del settore dei mangimi sono stabilite procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei pericoli da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Laddove l'esposizione cutanea, inalatoria od oculare non possa essere ridotta a un livello accettabile attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando appositi dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08080

Acido gallico

Composizione dell'additivo

Acido gallico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido gallico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H6O5

Numero CAS: 149-91-7

N. Flavis: 08.080

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'acido gallico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali esclusi i pesci

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09014

Acetato di benzile

Composizione dell'additivo

Acetato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H10O2

Numero CAS: 140-11-4

N. Flavis: 09.014

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09051

Butirrato di benzile

Composizione dell'additivo

Butirrato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H14O2

Numero CAS: 103-37-7

N. Flavis: 09.051

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09077

Formiato di benzile

Composizione dell'additivo

Formiato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formiato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C8H8O2

Numero CAS: 104-57-4

N. Flavis: 09.077

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del formiato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09132

Propionato di benzile

Composizione dell'additivo

Propionato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propionato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H12O2

Numero CAS: 122-63-4

N. Flavis: 09.132

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propionato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09316

 

Esanoato di benzile

Composizione dell'additivo

Esanoato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanoato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C13H18O2

Numero CAS: 6938-45-0

N. Flavis: 09.316

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'esanoato di benzile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09426

Isobutirrato di benzile

Composizione dell'additivo

Isobutirrato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C11H14O2

Numero CAS: 103-28-6

N. Flavis: 09.426

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isobutirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09458

Isovalerato di benzile

Composizione dell'additivo

Isovalerato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H16O2

Numero CAS: 103-38-8

N. Flavis: 09.458

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isovalerato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09581

Salicilato di esile

Composizione dell'additivo

Salicilato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C13H18O3

Numero CAS: 6259-76-3

N. Flavis: 09.581

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del salicilato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09705

Fenilacetato di benzile

Composizione dell'additivo

Fenilacetato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Fenilacetato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C15H14O2

Numero CAS: 102-16-9

N. Flavis: 09.705

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del fenilacetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09725

Benzoato di metile

Composizione dell'additivo

Benzoato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H8O2

Numero CAS: 93-58-3

N. Flavis: 09.725

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09726

Benzoato di etile

Composizione dell'additivo

Benzoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H10O2

Numero CAS: 93-89-0

N. Flavis: 09.726

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

 

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09755

Benzoato di isopentile

Composizione dell'additivo

Benzoato di isopentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di isopentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H16O2

Numero CAS: 94-46-2

N. Flavis: 09.755

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09762

Salicilato di pentile

Composizione dell'additivo

Salicilato di pentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilato di pentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica C12H16O3

Numero CAS: 2050-08-0

N. Flavis: 09.762

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del salicilato di pentile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09757

Benzoato di isobutile

Composizione dell'additivo

Benzoato di isobutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di isobutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H14O2

Numero CAS: 120-50-3

N. Flavis: 09.757

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


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