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Document 32004L0045

Direttiva 2004/45/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 113 del 20.4.2004, pp. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/45/oj

20.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/19


DIRETTIVA 2004/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2004

recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2) stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi menzionati dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3).

(2)

Nel suo parere del 5 marzo 2003, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è giunto alla conclusione che fosse opportuno limitare al minimo possibile la presenza di carragenina a basso peso molecolare. Di conseguenza, è necessario adeguare i criteri di purezza corrispondenti attualmente applicabili alla carragenina (E 407) e all'alga eucheuma trasformata (E 407a), così come stabiliti nella direttiva 96/77/CE.

(3)

È necessario adottare specifiche concernenti i nuovi additivi autorizzati in virtù della direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti poli-1-decene idrogenato (E 907), diacetato di glicerile (E 1517) e alcol benzilico (E 1519).

(4)

È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex Alimentarius, così come elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti degli additivi alimentari (CMEAA).

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/77/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato in conformità con l'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

I prodotti messi in commercio o etichettati prima del 1o aprile 2005 che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modifica da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/95/CE (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 71).

(3)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/114/CE (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 58).


ALLEGATO

L'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:

1)

I testi relativi alla carragenina (E 407) e all'alga eucheuma trasformata (E 407a) sono sostituiti dai testi seguenti:

«E 407   CARRAGENINA

Sinonimi

I prodotti commerciali sono venduti sotto varie denominazioni, come ad esempio:

Musco d'Irlanda

Eucheuman (da Eucheuma spp.)

Iridophycan (da Iridaea spp.)

Hypnean (da Hypnea spp.)

Furcellaria o agar di Danimarca (da Furcellaria fastigiata)

Carragenina (da Chondrus e Gigartina spp.)

Definizione

La carragenina è ottenuta per estrazione acquosa a partire da alghe delle famiglie delle Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae e Furcellariaceae, appartenenti alla classe delle Rhodophyceae (alghe rosse). I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. La carragenina è costituita essenzialmente di sali di potassio, di sodio, di magnesio e di calcio di esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. La carragenina non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente

Einecs

232-524-2

Descrizione

Polvere di colore da giallastro a incolore, di consistenza da grossolana a fine, e praticamente priva di odore

Identificazione

A.

Prove positive per galattosio, anidrogalattosio e solfato

 

Purezza

Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo

Non più dello 0,1 %, singolarmente o in combinazione

Viscosità a 75 °C di una soluzione all'1,5 %

Non meno di 5 mPa.s

Perdita per essiccamento

Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)

Solfato

Non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra (espresso in SO4)

Ceneri

Non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra determinato a 550 °C

Ceneri insolubili in soluzione acida

Non più dell'1 % su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10 %)

Sostanze insolubili in soluzione acida

Non più del 2 % su base anidra (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)

Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)

Non più del 5 %

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Conteggio totale della placca

Non più di 5 000 colonie per grammo

Lievito e muffe

Non più di 300 colonie per grammo

E. coli

Negativo in 5 g

Salmonella spp.

Negativo in 10 g

E 407a   ALGA EUCHEUMA TRASFORMATA

Sinonimi

PES (acronimo di “processed eucheuma seaweed”)

Definizione

L'alga eucheuma trasformata si ottiene per trattamento acquoso alcalino (KOH) dei ceppi naturali delle alghe Eucheuma cottonii e Eucheuma spinosum, della classe delle Rhodophyceae (alghe rosse), per eliminare le impurità e mediante lavaggio con acqua fresca ed essiccamento per ottenere il prodotto. Un'ulteriore depurazione si ottiene mediante lavaggio con metanolo, etanolo o propan-2-olo ed essiccamento. Il prodotto consiste essenzialmente in sali di potassio degli esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. I sali di sodio, calcio e magnesio degli esteri solforici dei polisaccaridi sono presenti in quantità inferiori. Nel prodotto è inoltre presente fino al 15 % di algal cellulosa. La carragenina nell'alga eucheuma trasformata non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente

Descrizione

Polvere di colore da marrone chiaro a giallastro, di consistenza da grossolana a fine, praticamente inodore

Identificazione

A.

Prova positiva per galattosio, anidrogalattosio e solfato

 

B.

Solubilità

Forma soluzioni torbide e viscose in acqua. Insolubile in etanolo

Purezza

Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo

Non più dello 0,1 % singolarmente o in combinazione

Viscosità a 75 °C in una soluzione all'1,5 %

Non meno di 5 mPa.s

Perdita all'essiccamento

Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)

Solfato

Non meno del 15 % e non più del 40 % su base essiccata (come SO4)

Ceneri

Non meno del 15 % e non più del 40 % determinate su base essiccata a 550 °C

Ceneri insolubili in soluzione acida

Non più dell'1 % su base essiccata (insolubili in acido cloridrico al 10 %)

Sostanze insolubili in soluzione acida

Non meno dell'8 % e non più del 15 % su base essiccata (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)

Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso mecolare è inferiore a 50 kDa)

Non più del 5 %

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Conta totale in piastra

Non più di 5 000 colonie per grammo

Lieviti e muffe

Non più di 300 colonie per grammo

E. coli

Negativo in 5 g.

Salmonella spp.

Negativo in 10 g»

2)

Il seguente testo riguardante E 907 pol-1-decene idrogenato è inserito dopo E 905 cera microcristallina:

«E 907   POLI-1-DECENE IDROGENATO

Sinonimi

Polidec-1-ene idrogenato

Poli-alfa-olefina idrogenata

Definizione

Formula chimica

C10nH20n+2 dove n = 3 — 6

Peso molecolare

560 (media)

Composizione

Non meno del 98,5 % di poli-1-decene idrogenato, avente la seguente distribuzione oligomerica:

C30: 13 — 37 %

C40: 35 — 70 %

C50: 9 — 25 %

C60: 1 — 7 %

Descrizione

Liquido viscoso, incolore e inodore

Identificazione

A.

Solubilità

Insolubile nell'acqua, leggermente solubile nell'etanolo; solubile nel toluene

B.

Combustione

La combustione produce una fiamma brillante e un odore caratteristico simile a quello della paraffina

Purezza

Viscosità

Tra 5,7 × 10-6 e 6,1 × 10-6 m2s-1 a 100 °C

Composti con numero di carbonio inferiore a 30

Non più dell'1,5 %

Sostanze facilmente carbonizzabili

Dopo essere stato agitato per 10 minuti in un bagno di acqua bollente, un tubo di acido solforico contenente un campione di 5 g di poli-1-decene idrogenato non è più scuro di un colore paglierino molto leggero.

Nichel

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg.»

3)

Viene aggiunto il seguente testo, relativo al diacetato di glicerile (E 1517) e all'alcol benzilico (E 1519):

«E 1517   DIACETATO DI GLICERILE

Sinonimi

Diacetina

Definizione

Il diacetato di glicerile consiste essenzialmente in una miscela di diacetati di glicerolo 1,2 e 1,3, con quantità minime di monoesteri e di triesteri

Denominazioni chimiche

Diacetato di glicerile

Diacetato di 1,2,3-propantriolo

Formula chimica

C7H12O5

Peso molecolare

176,17

Composizione

Non meno del 94,0 %

Descrizione

Liquido chiaro, incolore, igroscopico, leggermente oleoso, con un leggero odore grasso

Identificazione

A.

Solubilità

Solubile nell'acqua, miscibile con etanolo

B.

Prove positive di ricerca del glicerolo e dell'acetato

 

C.

Gravità specifica

d20 20: 1,175 — 1,195

D.

Intervallo di ebollizione

Tra 259 e 261 °C

Purezza

Ceneri totali

Non più dello 0,02 %

Acidità

Non più dello 0,4 % (come acido acetico)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

E 1519   ALCOL BENZILICO

Sinonimi

Fenilcarbinolo

Alcol fenilmetilico

Benzene-metanolo

Alfa-idrossitoluene

Definizione

Denominazioni chimiche

Alcol benzilico

Fenilmetanolo

Formula chimica

C7H8O

Peso molecolare

108,14

Composizione

Non meno del 98,0 %

Descrizione

Liquido chiaro e incolore con un leggero odore aromatico

Identificazione

A.

Solubilità

Solubile nell'acqua, nell'etanolo e nell'etere

B.

Indice di rifrazione

[n]D20:1,538 – 1,541

C.

Gravità specifica

d25 25: 1,042 — 1,047

D.

Test positivo di ricerca di perossidi

 

Purezza

Intervallo di distillazione

Non meno del 95 % volume/volume: distillazione tra 202 e 208 °C

Indice di acidità

Non più di 0,5

Aldeidi

Non più di 0,2 % volume/volume (come benzaldeide)

Piombo

Non più di 5 mg/kg.»


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