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Document 32019D2136

Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

ST/14380/2019/REV/1

GU L 324 del 13.12.2019, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2136/oj

13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/3


DECISIONE (UE) 2019/2136 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 92/580/CEE del Consiglio (1), l’Unione è diventata parte dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (2) (International Sugar Agreement — «ISA») e membro dell’Organizzazione internazionale dello zucchero (International Sugar Organization — «ISO»).

(2)

Dal 1995 l’Unione ha approvato la proroga dell’ISA per periodi di due anni. Il 19 luglio 2019, nel corso della 55a sessione del consiglio internazionale dello zucchero (International Sugar Council — «ISC»), la Commissione, su autorizzazione del Consiglio, ha espresso la propria posizione a favore di un’ulteriore proroga dell’ISA per un periodo massimo di due anni, con termine il 31 dicembre 2021.

(3)

Il 19 luglio 2019 l’ISC ha preso la decisione di prorogare l’ISA per due anni, fino al 31 dicembre 2021.

(4)

A norma dell’articolo 8 dell’ISA, l’ISC adempie o si adopera per l’adempimento di tutte le funzioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni previste dall’ISA. A norma dell’articolo 13 dell’ISA tutte le decisioni dell’ISC sono adottate, di norma, per consensus. In assenza di consensus, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l’ISA non preveda un voto speciale.

(5)

A norma dell’articolo 25 dell’ISA i membri dell’ISO dispongono complessivamente di 2000 voti. Ciascun membro dell’ISO detiene un numero specifico di voti, che viene adattato annualmente in conformità dei criteri indicati nell’ISA.

(6)

È nell’interesse dell’Unione partecipare a un accordo internazionale sullo zucchero, considerata l’importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l’economia del settore europeo dello zucchero.

(7)

Tuttavia, il quadro istituzionale dell’ISA, soprattutto la ripartizione dei voti fra i membri dell’ISO, che determina altresì il loro contributo finanziario all’ISO, non rispecchia più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.

(8)

Nell’ambito delle norme dell’ISA sui contributi finanziari all’ISO, la quota del contributo finanziario dell’Unione è rimasta immutata dal 1992, sebbene il mercato mondiale dello zucchero, in particolare per quanto riguarda il peso relativo dell’Unione in esso, sia da allora sostanzialmente cambiato. Di conseguenza, negli ultimi anni l’Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio e della responsabilità nell’ISO.

(9)

Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio (3), la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio ad avviare negoziati con le altre parti dell’ISA, nell’ambito dell’ISC, al fine di modernizzare detto accordo, in particolare relativamente alle discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell’ISO, da un lato, e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero, dall’altro. L’autorizzazione rimane valida fino al 31 dicembre 2019.

(10)

Sulla base dell’autorizzazione conferitale dalla decisione (UE) 2017/2242, la Commissione ha avviato negoziati con i paesi membri dell’ISO e ha presentato proposte per modificare l’articolo 25 dell’ISA. Il 19 luglio 2019 l’ISC ha preso la decisione di avviare i negoziati per una revisione parziale dell’ISA prima della riunione del novembre 2019, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). In seguito alle richieste di vari paesi membri dell’ISO, l’ISC ha deciso, oltre che di modificare l’articolo 25 dell’ISA, di rivedere altre parti dell’ISA, in particolare quelle riguardanti gli obiettivi e il programma di lavoro dell’ISO. Conformemente alla decisione dell’ISC, i negoziati devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2021.

(11)

È pertanto necessaria una nuova autorizzazione del Consiglio per coprire l’estensione degli ambiti e dell’orizzonte temporale oggetto dei negoziati.

(12)

Le modifiche convenute nel quadro dei negoziati dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 44 dell’ISA. A norma di tale articolo, l’ISC può, con voto speciale, raccomandare ai membri dell’ISO un emendamento dell’ISA. In quanto membro dell’ISC a norma dell’articolo 7 dell’ISA, l’Unione dovrebbe poter partecipare ai negoziati al fine di modificare l’assetto istituzionale dell’ISA.

(13)

È pertanto opportuno che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati in sede di ISC per modificare l’ISA, che siano stabilite le direttive di negoziato e che durante i negoziati la Commissione continui a consultare il comitato speciale nominato con decisione (UE) 2017/2242,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Prodotti di base».

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)  Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

(2)  Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16).

(3)  Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).


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