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Document 32023R2833
Regulation (EU) 2023/2833 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 establishing a catch documentation programme for bluefin tuna (Thunnus thynnus) and repealing Regulation (EU) No 640/2010
Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010
Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010
PE/56/2023/REV/1
GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2833 |
20.12.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2833 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2023
che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Uno degli obiettivi della politica comune della pesca, quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine dia vantaggi sostenibili a livello ambientale, economico e sociale. |
(2) |
L’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, approvata con decisione 98/392/CE del Consiglio (4), dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della suddetta convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, ratificato con decisione 98/414/CE del Consiglio (5), e dell’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, a cui essa ha aderito con decisione 96/428/CE del Consiglio (6). Nel quadro di tali obblighi internazionali, l’Unione partecipa agli sforzi volti ad assicurare una gestione sostenibile degli stock ittici altamente migratori. |
(3) |
Conformemente alla decisione 86/238/CEE del Consiglio, l’Unione è inoltre parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («convenzione») (7). La convenzione prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini nell’Oceano Atlantico e nei mari adiacenti attraverso la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas — «ICCAT»), nonché l’adozione di raccomandazioni applicabili nella zona della convenzione che diventano vincolanti per le parti contraenti della convenzione e le parti, entità ed entità di pesca non contraenti cooperanti («PCC»). |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha incorporato nel diritto dell’Unione la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12 che introduce un programma di documentazione delle catture per il tonno rosso. |
(5) |
Nel quadro delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso, al fine di migliorare la qualità e l’affidabilità dei dati statistici e di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, l’ICCAT ha adottato le raccomandazioni 18-13 e 21-19 sul programma ICCAT di documentazione del tonno rosso che introducono l’attuazione del programma di documentazione delle catture di tonno rosso, le raccomandazioni 10-11 su un sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso (electronic bluefin tuna catch document — eBCD) e 22-16 sull’applicazione del sistema eBCD, che sviluppano e rafforzano l’attuazione del programma di documentazione delle catture di tonno rosso introducendo l’uso obbligatorio di un sistema eBCD e la raccomandazione 22-08 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le PCC e gli Stati membri hanno avviato un’attuazione parziale del sistema eBCD nel giugno 2016. Il sistema è pienamente attuato dal gennaio 2017 ed è attualmente utilizzato dagli Stati membri. |
(6) |
La convenzione stabilisce l’inglese, il francese e lo spagnolo come lingue ufficiali dell’ICCAT. Al fine di consentire agli operatori di svolgere efficacemente le loro attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e di evitare ostacoli nelle comunicazioni con le autorità competenti, il documento di cattura del tonno rosso (bluefin tuna catch document — «BCD») e il certificato di riesportazione del tonno rosso (bluefin tuna re-export certificate — «BFTRC») dovrebbero essere presentati in una delle lingue ufficiali dell’ICCAT. |
(7) |
Alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni ICCAT sono frequentemente modificate dalle PCC e saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche in futuro. Al fine di incorporare rapidamente nel diritto dell’Unione le future modifiche delle raccomandazioni ICCAT, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l’uso obbligatorio di eBCD e BCD; le norme relative ai gruppi di BCD; la convalida di eBCD e BCD; il termine per la deroga relativa alle informazioni sulla taglia minima di riferimento per la conservazione a norma del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD; le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto, l’uso di BCD cartacei o di eBCD stampati; le date delle relazioni; i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT e ai corrispondenti allegati del presente regolamento e gli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(8) |
La legislazione dell’Unione dovrebbe limitarsi ad incorporare le raccomandazioni dell’ICCAT nel diritto dell’Unione in modo da garantire condizioni di parità tra i pescatori dell’Unione e quelli dei paesi terzi e da assicurare che le norme siano pienamente accettate e attuate da tutti. |
(9) |
Gli atti delegati previsti nel presente regolamento fanno salva l’incorporazione delle future modifiche alle raccomandazioni dell’ICCAT nel diritto dell’Unione mediante la procedura legislativa ordinaria. |
(10) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 640/2010, in quanto il presente regolamento incorpora nel diritto dell’Unione nuove misure ICCAT riguardanti il programma di documentazione delle catture di tonno rosso. |
(11) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11),il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 17 maggio 2022. |
(12) |
In caso di trattamento dei dati personali nel quadro dell’applicazione del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e il regolamento (UE) 2018/1725 ed è opportuno garantire che gli obblighi relativi alla protezione dei dati personali siano rispettati in ogni momento e a tutti i livelli. Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali che esse raccolgono a norma del presente regolamento. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali che essa raccoglie a norma del presente regolamento, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce un programma dell’Unione di documentazione delle catture di tonno rosso allo scopo di attuare il programma di documentazione delle catture di tonno rosso adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas — ICCAT), e l’uso obbligatorio del sistema elettronico di documentazione di tali catture (electronic bluefin tuna catch document — eBCD), al fine di individuare l’origine di tutto il tonno rosso catturato, al fine di sostenere l’attuazione delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT.
2. Il presente regolamento non si applica al commercio interno, all’esportazione, all’importazione e alla riesportazione di parti di pesce diverse dalla carne, quali teste, occhi, uova, interiora e code.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«BCD» (bluefin tuna catch document): il documento di cattura del tonno rosso, il cui formato è riportato all’allegato 2 della raccomandazione ICCAT 18-13 e stabilito all’allegato II del presente regolamento; |
2) |
«tonno rosso»: i pesci della specie Thunnus thynnus dei pertinenti codici della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (13); |
3) |
«convenzione»: la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico; |
4) |
«zona della convenzione»: la zona geografica, quale definita all’articolo 1 della convenzione in cui si applicano le misure ICCAT; |
5) |
«commercio interno»:
|
6) |
«importazione»: l’introduzione nel territorio dell’Unione, anche a fini di ingabbiamento, ingrasso, allevamento o trasbordo, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara di un paese terzo; |
7) |
«esportazione»: qualsiasi movimento verso un paese terzo, compreso qualsiasi movimento dal territorio dell’Unione, da paesi terzi o da zone di pesca, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell’Unione; |
8) |
«riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio dell’Unione, di tonno rosso precedentemente importato nel territorio dell’Unione; |
9) |
«Stato membro della tonnara»: lo Stato membro in cui è installata la tonnara; |
10) |
«Stato membro dell’impianto di allevamento»: lo Stato membro in cui è stabilito l’impianto di allevamento; |
11) |
«PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti. |
CAPO II
DOCUMENTO DI CATTURA DEL TONNO ROSSO
Articolo 3
Disposizioni generali
1. Il sistema eBCD è utilizzato per ogni cattura, sbarco, trasferimento, compresi i trasferimenti all’interno di un impianto di allevamento o tra impianti di allevamento, trasbordo, ingabbiamento, prelievo, commercio interno, importazione, esportazione o riesportazione di tonno rosso. I BCD cartacei possono essere utilizzati in circostanze eccezionali come previsto all’articolo 11.
2. Il BCD è compilato in una delle lingue ufficiali dell’ICCAT (inglese, francese o spagnolo) per ogni esemplare di tonno rosso catturato da un peschereccio o da una tonnara, trasferito, sbarcato o trasbordato nei porti da un peschereccio o una tonnara, o ingabbiato o prelevato da impianti di allevamento.
3. Ciascuna partita di tonno rosso oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell’Unione o esportata o riesportata da quest’ultimo, è accompagnata da un BCD convalidato dall’autorità competente, salvo nei casi in cui si applica l’articolo 4, paragrafo 4, e, se del caso, da una dichiarazione di trasferimento ICCAT o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato (bluefin tuna re-export certificate — «BFTRC»). Ciascuna partita di tonno rosso contiene solo prodotti di tonno rosso che hanno la stessa presentazione, sono originari della stessa area geografica interessata e provengono dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, oppure dalla medesima tonnara.
4. È vietato sbarcare, trasferire, trasbordare, ingabbiare, spedire, prelevare, commercializzare a livello interno, importare, esportare o riesportare tonno rosso privo di un BCD e di un BFTRC compilati e, se del caso, convalidati, ove necessario.
5. Ciascun BCD reca un numero unico di identificazione del documento. I numeri di identificazione dei documenti sono specifici dello Stato membro di bandiera o della tonnara.
6. Al momento dell’ingabbiamento e a condizione che tutti gli esemplari siano ingabbiati nella stessa gabbia da allevamento e lo stesso giorno, i corrispondenti BCD possono essere raggruppati come «gruppo di BCD» con un nuovo numero BCD nei casi seguenti:
a) |
catture multiple effettuate dallo stesso peschereccio; |
b) |
catture effettuate nell’ambito di operazioni di pesca congiunta. |
7. Il gruppo di BCD sostituisce tutti i pertinenti BCD originari ed è accompagnato dall’elenco di tutti i numeri BCD associati. Le copie di tali BCD associati sono messe a disposizione delle autorità di controllo degli Stati membri o delle PCC su richiesta.
8. Gli esemplari di tonno rosso catturati come catture accessorie da pescherecci non autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso a norma del regolamento (UE) 2023/2053 possono essere commercializzati. Le autorità degli Stati membri, le autorità portuali e l’autoregistrazione autorizzata da parte del comandante o del rappresentante della nave agevolano l’accesso del comandante o del rappresentante della nave al sistema eBCD, anche attraverso il loro numero nazionale di immatricolazione. Gli Stati membri di bandiera dei pescherecci in questione non sono tenuti a presentare alla Commissione un elenco di tali pescherecci.
9. Il tonno rosso che muore durante le operazioni di trasferimento, rimorchio o ingabbiamento di cui agli articoli da 40 a 55 del regolamento (UE) 2023/2053 può essere commercializzato, se del caso, dai rappresentanti della nave con reti a circuizione, della nave ausiliaria, della tonnara e/o dell’impianto di allevamento.
10. Il tonno rosso prelevato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa la cui vendita è vietata non è oggetto del presente regolamento e non è pertanto soggetto all’obbligo di registrazione nel sistema eBCD.
Articolo 4
Convalida
1. I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i venditori e gli esportatori, o i loro rappresentanti autorizzati, compilano il BCD fornendo le informazioni richieste e ne chiedono la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano una cattura, uno sbarco, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un’operazione di commercio interno o un’esportazione di tonno rosso.
2. Il BCD è convalidato da un’autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio o della tonnara o dello Stato membro dell’impianto di allevamento che ha catturato o prelevato il tonno rosso o dello Stato membro dell’impianto del venditore o dell’esportatore che ha commercializzato a livello interno o esportato il tonno rosso.
3. Gli Stati membri convalidano il BCD per i prodotti di tonno rosso unicamente se:
a) |
è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel BCD sono esatte; |
b) |
i quantitativi cumulati della cattura non superano i contingenti o i limiti di cattura imposti per il pertinente anno di gestione, inclusi se del caso i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare, e |
c) |
i prodotti sono conformi a tutte le altre disposizioni pertinenti delle misure di conservazione e gestione dell’ICCAT. |
4. La convalida ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia marcato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, dallo Stato membro di bandiera o della tonnara che lo ha pescato.
5. Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il registro di pesca o la nota di vendita possono essere utilizzati come BCD provvisorio, in attesa della convalida del BCD entro un termine di sette giorni dallo sbarco e prima dell’esportazione.
6. Il BCD convalidato include, se del caso, le informazioni che figurano nell’allegato 1 della raccomandazione ICCAT 18-13 e nell’allegato I del presente regolamento. Le istruzioni per l’emissione, la numerazione, la compilazione e la convalida del BCD sono indicate nell’allegato 3 della raccomandazione ICCAT 18-13 e nell’allegato III del presente regolamento.
7. Le informazioni relative all’acquirente nella sezione delle informazioni relative alle operazioni commerciali sono inserite nel sistema eBCD prima della convalida. La sezione delle informazioni relative alle operazioni commerciali dell’eBCD è convalidata prima dell’esportazione.
8. L’esportazione dallo Stato membro avviene solo se le precedenti operazioni commerciali tra Stati membri sono state registrate correttamente. Per tale esportazione, continua a essere necessaria la convalida nel sistema eBCD conformemente ai paragrafi da 1 a 5.
Articolo 5
Registrazione e convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD
1. Dopo la registrazione e la convalida della cattura e della prima operazione commerciale nel sistema eBCD in conformità dell’articolo 4, le informazioni sulle vendite di tonno rosso all’interno di uno Stato membro sono registrate nel sistema eBCD. Non è richiesta la convalida di queste vendite interne.
2. Dopo la registrazione e la convalida della cattura e della prima operazione commerciale nel sistema eBCD, il commercio interno tra Stati membri è registrato nel sistema eBCD dal venditore in conformità dell’articolo 4.
3. L’autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 2, convalida il commercio interno tra Stati membri delle forme di prodotto «eviscerato e senza branchie» (GG), «rifilato» (DR) e «peso vivo» (RD). Tuttavia, in deroga all’articolo 4, non è richiesta la convalida:
a) |
nel caso in cui il commercio interno di tonno rosso riguardi il prodotto a «filetti» (FL) o in «altra forma, specificata» (OT) elencate nell’eBCD; |
b) |
nel caso in cui il prodotto FL e OT di cui alla lettera a) sia confezionato per il trasporto; in tal caso il numero eBCD associato è scritto in modo leggibile e indelebile all’esterno di tutte le confezioni contenenti una qualunque parte del tonno, ad eccezione dei prodotti esentati di cui all’articolo 1, paragrafo 2. |
Per i prodotti FL o OT, il successivo commercio interno verso un altro Stato membro avviene soltanto se le informazioni commerciali del precedente Stato membro sono state registrate nel sistema eBCD.
4. La deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2024. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale riguardante l’attuazione di tale deroga. Tale relazione comprende informazioni sulla verifica da parte degli Stati membri di cui all’articolo 9, gli esiti della stessa e i dati relativi alle operazioni commerciali interessate, incluse le informazioni statistiche pertinenti, tra cui i quantitativi di tonno rosso e il numero di operazioni oggetto della deroga.
5. Il commercio di tonno rosso vivo, comprese tutte le operazioni commerciali da e verso gli impianti di allevamento, è registrato e convalidato nel sistema eBCD conformemente al presente regolamento, salvo diversa indicazione.
6. In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, la convalida delle sezioni 2 (catture) e 3 (commercio di pesce vivo) del sistema eBCD può essere compilata simultaneamente.
7. La modifica e la riconvalida delle sezioni 2 (catture) e 3 (commercio di pesce vivo) del sistema eBCD previste dall’articolo 51 e dall’allegato XI del regolamento (UE) 2023/2053 relative all’uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche possono essere compilate dopo l’operazione di ingabbiamento.
Articolo 6
Marcatura
1. Gli Stati membri possono esigere che le proprie navi da cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di tonno rosso, preferibilmente al momento dell’uccisione e comunque prima dello sbarco («programma di marcatura»). Le marche recano un numero specifico unico per ciascuno Stato membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono associati all’eBCD.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una sintesi dell’attuazione del programma di marcatura relativo all’anno precedente. Anche tutte le modifiche successive di un programma di marcatura sono trasmesse alla Commissione. La Commissione trasmette tali sintesi al segretariato dell’ICCAT.
3. L’uso delle marche nell’ambito del presente articolo è autorizzato unicamente quando i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti per Stato membro o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi, se del caso, i contingenti individuali assegnati ai pescherecci o alle tonnare.
4. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, i programmi di marcatura commerciale dello Stato membro di bandiera per il peschereccio o la tonnara che ha prelevato il tonno rosso nel cui ambito è effettuata la marcatura prevedono almeno quanto segue:
a) |
tutto il tonno rosso nell’eBCD in questione è marcato individualmente; |
b) |
le seguenti informazioni associate alla marca:
|
5. In deroga al paragrafo 4, lettera b), punto v), del presente articolo, per le attività di pesca soggette alle deroghe in materia di taglia minima di riferimento per la conservazione a norma del regolamento (UE) 2023/2053, gli Stati membri possono invece comunicare, al momento dell’operazione di scarico, il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati, determinato mediante campionamento rappresentativo fino al 31 dicembre 2024.
6. Qualora applichino la deroga di cui al paragrafo 5 del presente articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, sull’attuazione di tale deroga.
7. Le informazioni sul pesce marcato sono compilate dallo Stato membro responsabile del programma di marcatura.
8. La Commissione raccoglie le informazioni relative agli esemplari marcati ricevute dagli Stati membri e le trasmette all’ICCAT sotto forma di relazione di attuazione dell’Unione.
CAPO III
CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO
Articolo 7
Disposizioni generali
1. Ciascuno Stato membro garantisce che ciascuna partita di tonno rosso riesportata a partire dal proprio territorio sia accompagnata da un BFTRC convalidato.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di importazione di esemplari vivi di tonno rosso.
3. L’operatore responsabile della riesportazione compila il BFTRC in una delle lingue ufficiali dell’ICCAT (inglese, francese o spagnolo) e ne chiede la convalida per la partita di tonno rosso destinata alla riesportazione. Il BFTRC compilato deve essere accompagnato da una copia del o dei BCD convalidati relativi ai prodotti di tonno rosso precedentemente importati.
Articolo 8
Convalida della riesportazione
1. Il BFTRC è convalidato dall’autorità competente dello Stato membro dal cui territorio è riesportata la partita.
2. L’autorità competente convalida il BFTRC per la totalità dei prodotti di tonno rosso a condizione che:
a) |
sia stato stabilito che tutte le informazioni contenute nel BFTRC sono esatte; |
b) |
il o i relativi BCD convalidati siano stati accettati per l’importazione dei prodotti dichiarati nel BFTRC; |
c) |
i prodotti da riesportare siano, in parte o totalmente, gli stessi che figurano nel o nei BCD convalidati, e |
d) |
una copia del o dei BCD sia allegata al BFTRC da convalidare. |
3. Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui all’allegato 2 della raccomandazione ICCAT 22-16 e all’allegato 5 della raccomandazione ICCAT 18-13, nonché agli allegati IV e V del presente regolamento.
CAPO IV
VERIFICA
Articolo 9
Verifica
1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti identifichino ciascuna partita di tonno rosso sbarcato, oggetto di commercio interno, importato nel proprio territorio, o esportato o riesportato a partire dal medesimo, e chiedono ed esaminano il o i BCD convalidati e la documentazione ivi afferente per ciascuna partita di tonno rosso.
2. Le autorità competenti possono esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nel BCD e nei documenti ivi afferenti. Se necessario, le autorità competenti effettuano verifiche presso gli operatori interessati.
3. Se, a seguito di un esame o di verifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2, emergono dubbi sulle informazioni contenute in un BCD, lo Stato membro sul cui territorio è avvenuta l’importazione finale e lo Stato membro o la PCC le cui autorità competenti hanno convalidato il o i BCD o i BFTRC cooperano per dissipare tali dubbi.
4. Lo Stato membro che identifica una partita sprovvista di BCD ne informa lo Stato membro che ha commercializzato a livello interno la partita o la PCC esportatrice e, se noti, lo Stato membro o la PCC di bandiera.
5. Gli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per il commercio interno, l’importazione o l’esportazione della partita, né accettano la dichiarazione di trasferimento nel caso di tonno rosso vivo destinato agli impianti di allevamento, fintantoché gli esami o le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati effettuati e confermino che la partita di tonno rosso soddisfa i requisiti del presente regolamento e di qualsiasi altra normativa dell’Unione applicabile.
6. Il commercio interno, l’importazione, l’esportazione o la riesportazione del tonno rosso sono vietati allorché uno Stato membro, dopo avere effettuato gli esami o le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e in collaborazione con le autorità competenti per la convalida, stabilisce che il BCD o il BFTRC corrispondenti non sono validi.
CAPO V
TRASMISSIONE DEI DATI
Articolo 10
Registrazione nel sistema eBCD, notifica e verifica delle informazioni
1. Spetta agli Stati membri garantire che i loro utenti siano registrati nel sistema eBCD.
2. Nel caso in cui uno Stato membro convalidi i BCD relativi alle navi da cattura battenti la sua bandiera, alle sue tonnare o ai suoi impianti di allevamento, notifica alla Commissione le autorità governative di convalida o le altre persone o istituzioni autorizzate responsabili della convalida e della verifica dei BCD o dei BFTRC ogni volta che le informazioni seguenti vengono modificate:
a) |
il nome e l’indirizzo completo dell’organizzazione responsabile della convalida; |
b) |
il nome e il titolo dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida; |
c) |
un campione del modulo del documento; |
d) |
un campione stampato del timbro o del sigillo; e, |
e) |
se del caso, campioni delle marche. |
3. La notifica di cui al paragrafo 2 indica la data a decorrere dalla quale è applicabile il cambiamento. Unitamente alla notifica iniziale è trasmessa una copia delle disposizioni di diritto nazionale adottate al fine di attuare il programma di documentazione delle catture di tonno rosso, comprendente anche le procedure di autorizzazione di persone o istituzioni non governative. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità di convalida e alle disposizioni nazionali è trasmesso tempestivamente alla Commissione.
4. Gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i punti di contatto, in particolare nome e indirizzo completo della o delle organizzazioni, che dovrebbero essere informati in caso di domande relative ai BCD o ai BFTRC.
5. La Commissione notifica senza indugio al segretariato dell’ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.
6. Gli Stati membri verificano le informazioni relative alle autorità di convalida notificate all’ICCAT e pubblicate su un sito accessibile al pubblico gestito dal segretariato dell’ICCAT al fine di aiutare le rispettive autorità a verificare la convalida dei BCD e BFTRC.
Articolo 11
BCD cartacei o eBCD stampati
1. I BCD cartacei o gli eBCD stampati possono essere usati nei casi seguenti:
a) |
sbarchi di quantitativi di tonno rosso inferiori a una tonnellata o a tre esemplari. Tali BCD cartacei sono convertiti in eBCD entro sette giorni lavorativi dallo sbarco o prima dell’esportazione, se quest’ultima avviene prima; |
b) |
tonno rosso catturato prima del 1o gennaio 2017; |
c) |
come copie di riserva, esclusivamente nel caso in cui emergano difficoltà tecniche con il sistema che impediscano a uno Stato membro di utilizzare il sistema eBCD, secondo le procedure che figurano nell’allegato 3 della raccomandazione ICCAT 22-16. I ritardi degli Stati membri nell’adozione delle azioni necessarie, quali la fornitura dei dati necessari per garantire la registrazione degli utenti nel sistema eBCD o altre situazioni evitabili, non costituiscono una difficoltà tecnica accettabile; |
d) |
commercio di tonno del Pacifico; |
e) |
operazioni commerciali tra l’Unione e parti non contraenti se l’accesso al sistema eBCD tramite il segretariato dell’ICAAT non è possibile o non è sufficientemente tempestivo da garantire che le operazioni non siano indebitamente ritardate o perturbate. |
2. L’uso del BCD cartaceo di cui al paragrafo 1 non può essere invocato da uno Stato membro o da una PCC come motivo per ritardare o negare l’importazione di una spedizione di tonno rosso, a condizione che il BCD cartaceo sia conforme al presente regolamento. Gli eBCD stampati convalidati nel sistema eBCD soddisfano l’obbligo di convalida di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri di bandiera o della tonnara forniscono moduli BCD unicamente alle navi da cattura o tonnare autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione, anche come catture accessorie. Tali moduli non sono trasferibili.
4. Ciascun lotto proveniente da partite frazionate o prodotto trasformato è accompagnato da copie di eBCD stampate recanti il numero unico dell’eBCD in modo da consentire un collegamento.
Articolo 12
Comunicazione e conservazione dei documenti cartacei convalidati
1. Ad eccezione dei casi in cui si applica l’articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono una copia di tutti i BCD o BFTRC convalidati:
a) |
alla Commissione; |
b) |
alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui il tonno rosso è oggetto di commercio interno, al trasferimento in gabbia o all’importazione; e |
c) |
al segretariato dell’ICCAT. |
2. Gli Stati membri effettuano la comunicazione di cui al paragrafo 1 non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data della convalida o prima della fine del trasporto, se la durata prevista per quest’ultimo non supera i cinque giorni lavorativi.
3. Gli Stati membri conservano per almeno due anni copia dei documenti rilasciati o ricevuti.
Articolo 13
Relazione annuale
1. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione con le informazioni descritte all’allegato 6 della raccomandazione ICCAT 18-13, che copra il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Le relazioni generate dal sistema eBCD sono usate per soddisfare gli obblighi di relazione annuale di cui al paragrafo 1. Nella loro relazione annuale gli Stati membri forniscono anche gli elementi di cui all’allegato 6 della raccomandazione ICCAT 18-13 che non possono essere prodotti dal sistema eBCD.
3. La Commissione redige la relazione annuale dell’Unione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 e la trasmette al segretariato dell’ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Procedura di modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 15, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’ICCAT che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri, per quanto concerne:
a) |
l’uso obbligatorio di eBCD e BCD a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2; |
b) |
le norme relative ai gruppi di BCD a norma dell’articolo 3, paragrafo 6; |
c) |
la convalida di BCD ed eBCD a norma dell’articolo 4; |
d) |
la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD a norma dell’articolo 5; |
e) |
il termine per la deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 5; |
f) |
le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto a norma dell’articolo 10, paragrafo 2; |
g) |
l’uso di BCD cartacei o eBCD stampati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1; |
h) |
le date delle relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 3; |
i) |
i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, e ai relativi allegati del presente regolamento; |
j) |
gli allegati del presente regolamento. |
2. Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono strettamente limitate all’incorporazione di modifiche delle raccomandazioni ICCAT nel diritto dell’Unione.
Articolo 15
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 gennaio 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 16
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 640/2010 è abrogato.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) GU C 123 del 9.4.2021, pag. 72.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(5) Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
(6) Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all’accettazione della Comunità all’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).
(7) Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(8) Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1.).
(10) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(12) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(13) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO I
Informazioni da includere nel documento di cattura del tonno rosso (BCD)
1.
Numero ICCAT del documento di cattura del tonno rosso
2.
Informazioni relative alla cattura
|
Nome della nave da cattura o della tonnara |
|
Nome degli altri pescherecci (in caso di operazioni di pesca congiunta) |
|
Bandiera |
|
Numero di registro ICCAT |
|
Contingente individuale |
|
Contingente utilizzato per il presente BCD |
|
Data, zona della cattura e attrezzo utilizzato |
|
Numero di esemplari, peso totale e peso medio (1) |
|
Numero di registro ICCAT delle operazioni di pesca congiunta (se del caso) |
|
Numero della marca (se del caso) |
|
Convalida delle autorità governative |
|
Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data |
3.
Informazioni relative al commercio di pesce vivo
|
Descrizione del prodotto |
|
Informazioni relative all’esportatore/venditore |
|
Descrizione del trasporto |
|
Convalida delle autorità governative |
|
Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data |
|
Importatore/acquirente |
4.
Informazioni relative al trasferimento
|
Descrizione del rimorchiatore |
|
Numero della dichiarazione di trasferimento ICCAT |
|
Nome e bandiera del peschereccio |
|
Numero di registro ICCAT |
|
Numero di esemplari morti durante il trasferimento |
|
Peso totale degli esemplari morti (in kg) |
|
Descrizione della gabbia rimorchiata |
|
Numero della gabbia |
5.
Informazioni relative al trasbordo
|
Descrizione della nave da trasporto |
|
Nome, bandiera, numero di registro ICCAT, data, nome del porto, Stato di approdo, posizione |
|
Descrizione del prodotto |
|
(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT) |
|
Peso totale (NETTO) |
|
Convalida delle autorità governative |
|
Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data |
6.
Informazioni relative all’allevamento
|
Descrizione dell’impianto di allevamento |
|
Nome, PCC, numero di registro ICCAT degli impianti di allevamento del tonno rosso (farming facilities bluefin tuna — FFB) e ubicazione dell’impianto di allevamento |
|
Partecipazione al programma nazionale di campionamento (sì/no) |
|
Descrizione della gabbia |
|
Data di ingabbiamento, numero della gabbia |
|
Descrizione degli esemplari |
|
Stime del numero di esemplari, del peso totale e del peso medio (2) |
|
Informazioni relative all’osservatore regionale ICCAT |
|
Nome, numero ICCAT, firma |
|
Ripartizione indicativa per dimensione (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg) |
|
Convalida delle autorità governative |
|
Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data |
7.
Informazioni relative ai prelievi
|
Descrizione del prelievo |
|
Data del prelievo |
|
Numero di esemplari, peso (vivo) totale e peso medio |
|
Numeri delle marche (se del caso) |
|
Informazioni relative all’osservatore regionale ICCAT |
|
Nome, numero ICCAT, firma |
|
Convalida delle autorità governative |
|
Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data |
8.
Informazioni relative al commercio
|
Descrizione del prodotto |
|
(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT) |
|
Peso totale (NETTO) |
|
Informazioni relative all’esportatore/venditore |
|
Punto di esportazione o partenza |
|
Nome e indirizzo dell’azienda esportatrice, firma e data |
|
Stato di destinazione |
|
Descrizione del trasporto (allegare la documentazione pertinente) |
|
Convalida delle autorità governative |
|
Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data |
|
Informazioni relative all’importatore/acquirente |
|
Punto di importazione o destinazione |
|
Nome e indirizzo dell’azienda importatrice, firma e data della firma |
(1) Il peso è riportato come peso vivo, ove disponibile. Qualora non si utilizzi il peso vivo, occorre specificare il tipo di prodotto (ad esempio GG) nella sezione «Peso totale» e «Peso medio» del modulo.
(2) Il peso è riportato come peso vivo ove disponibile. Qualora non si utilizzi il peso vivo, occorre specificare il tipo di prodotto (ad esempio GG) nella sezione «Peso totale» e «Peso medio» del modulo.
ALLEGATO II
Documento ICCAT di cattura del tonno rosso
ALLEGATO III
Istruzioni per il rilascio, la numerazione, la compilazione e la convalida del documento di cattura del tonno rosso (BCD)
1. PRINCIPI GENERALI
1) |
Lingua
Per compilare il BCD è utilizzata una delle lingue ufficiali dell’ICCAT (inglese, francese o spagnolo). |
2) |
Numerazione
Gli Stati membri sviluppano un sistema unico di numerazione per i BCD utilizzando il loro codice per paese ICCAT o codice ISO in combinazione con un numero a 8 cifre, di cui due indicano l’anno di cattura. Esempio: CA-09-123456 (in cui «CA» è il codice per il Canada). In caso di spedizioni frazionate o prodotti trasformati, le copie del BCD originale devono essere numerate integrando il numero del BCD originale con un numero a due cifre. Esempio: CA-09-123456-01, CA-09-123456-02, CA-09-123456-03. La numerazione è sequenziale e di preferenza stampata. I numeri di serie dei BCD rilasciati non compilati sono registrati in base al nome del destinatario. In caso di presentazione di un gruppo di BCD, l’operatore dell’impianto di allevamento o il suo rappresentante autorizzato richiede un nuovo numero di BCD allo Stato membro dell’impianto di allevamento. Il numero dei gruppi di BCD contiene la lettera «G», ad esempio «CA-09-123456- G». |
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA
1) |
Compilazione
|
2) |
Convalida
Lo Stato membro di bandiera o della tonnara è responsabile della convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» a meno che il tonno rosso non sia stato marcato in conformità dell’articolo 6 del presente regolamento. |
3. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO
1) |
Compilazione
|
2) |
Convalida
Lo Stato membro di bandiera non convalida i documenti la cui sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» non sia stata compilata. |
4. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO
1) |
Compilazione
|
2) |
Convalida
Non è richiesta la convalida di questa sezione. |
5. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO
1) |
Compilazione
|
2) |
Convalida
Lo Stato membro di bandiera non convalida i documenti la cui sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» non sia stata compilata e convalidata. |
6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ALLEVAMENTO
1) |
Compilazione
|
2) |
Convalida
Lo Stato membro dell’impianto di allevamento è responsabile della convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ALLEVAMENTO». Lo Stato membro dell’impianto di allevamento non convalida i BCD le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» non siano state compilate e, se del caso, convalidate. |
7. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO
1) |
Compilazione
|
2) |
Convalida
Lo Stato membro dell’impianto di allevamento è responsabile della convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO». Lo Stato membro dell’impianto di allevamento non convalida i BCD le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO, AL TRASFERIMENTO e ALL’ ALLEVAMENTO» non siano state compilate e, se del caso, convalidate. |
8. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO
1) |
Compilazione
|
2) |
Convalida
Lo Stato membro del venditore/esportatore è responsabile della convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO», a meno che il tonno rosso non sia stato etichettato in conformità dell’articolo 6 del presente regolamento. NB: nel caso in cui da un unico BCD derivi più di una operazione commerciale a livello interno o esportazione, una copia del BCD originale è convalidata dallo Stato membro del venditore sul mercato interno o dell’esportatore ed è utilizzata e riconosciuta come BCD originale. La convalida di tale copia da parte delle autorità governative ne garantisce la validità e la registrazione da parte delle autorità dello Stato membro interessato. In assenza della convalida da parte delle autorità governative, qualsiasi copia del BCD si considera nulla. In caso di riesportazione, il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE (allegato V) è impiegato per seguire gli ulteriori movimenti e si richiama alle informazioni sulle catture del BCD originale mediante il numero di quest’ultimo. Se il tonno rosso è catturato da uno Stato membro o da una PCC che utilizza il sistema di marcatura, esportato morto in un paese e riesportato in un altro, il BCD di cui è corredato il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE non necessita di convalida. È invece convalidato il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE. Una volta importato, il tonno rosso può essere frazionato in più pezzi, che possono successivamente essere esportati. Lo Stato membro o la PCC di riesportazione conferma che il pezzo riesportato fa parte dell’esemplare originale accompagnato dal BCD. |
ALLEGATO IV
Certificato ICCAT di riesportazione del tonno rosso
Sezione 1: Numero del certificato di riesportazione del tonno rosso
Sezione 2: Sezione relativa alla riesportazione
|
Paese/entità/entità di pesca di riesportazione |
|
Punto di riesportazione |
Sezione 3: Descrizione del tonno rosso importato
|
Peso netto (kg) |
|
Numero del BCD (o dell’eBCD) e data/e di importazione |
Sezione 4: Descrizione del tonno rosso destinato alla riesportazione
|
Peso netto (kg) |
|
Numero del BCD (o dell’eBCD) corrispondente |
|
Stato di destinazione |
Sezione 6: Convalida delle autorità governative
ALLEGATO V
Certificato ICCAT di riesportazione del tonno rosso
|
CERTIFICATO ICCAT DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO |
||||||
PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI RIESPORTAZIONE PUNTO DI RIESPORTAZIONE |
|||||||
|
|||||||
Tipo di prodotto |
|
Peso netto |
PCC di bandiera |
Data di importazione |
di BCD |
||
F/FR RD/GG/DR/FL/OT |
|
(kg) |
|
|
N. |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
Tipo di prodotto |
|
Peso netto |
Numero del BCD corrispondente |
||||
F/FR RD/GG/DR/FL/OT |
|
(kg) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
F = Fresco, FR = Congelato, RD = Peso vivo, GG = Eviscerato e senza branchie, DR = Rifilato, FL = Filetto. OT = Altra forma (Descrivere il tipo di prodotti:) STATO DI DESTINAZIONE |
|||||||
Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. |
|||||||
Nome |
Indirizzo |
Firma |
Data |
||||
Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. |
|||||||
Nome e qualifica |
Firma |
Data |
Timbro ufficiale |
||||
DICHIARAZIONE DELL’IMPORTATORE: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. Certificazione dell’importatore |
|||||||
Nome |
Indirizzo |
Firma |
Data |
||||
Punto di destinazione finale dell’importazione: Città |
Stato/Provincia |
PCC |
|||||
NB: il presente modulo deve essere compilato in una delle lingue ufficiali dell’ICCAT (inglese, francese o spagnolo). Tutte le altre versioni linguistiche del presente modulo sono fornite solo a titolo informativo. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)