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Document 32021R0888

    Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/30/2021/INIT

    GU L 202 del 08/06/2021, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/888/oj

    8.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 202/32


    REGOLAMENTO (UE) 2021/888 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 maggio 2021

    che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 214, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Tale valore universale e comune guida le azioni dell’Unione e conferisce l’unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà. L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) pone in luce la solidarietà come uno dei princìpi fondamentali dell’Unione. L’articolo 21, paragrafo 1, TUE fa altresì riferimento a al principio di solidarietà quale uno dei pilastri dell’azione esterna dell’Unione.

    (2)

    Considerando il significativo aumento delle esigenze umanitarie globali, e al fine di rafforzare la promozione della solidarietà e la visibilità dell’aiuto umanitario tra i cittadini dell’Unione, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall’uomo o da calamità naturali.

    (3)

    Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero contribuire a una risposta umanitaria basata sulle esigenze ed essere guidate dal consenso europeo sull’aiuto umanitario esposto nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea dal titolo «Consenso europeo sull’aiuto umanitario» (4). Occorre promuovere il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani.

    (4)

    Se del caso, è opportuno tener conto del ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie.

    (5)

    Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero contribuire a una risposta umanitaria adeguata che rafforzi la prospettiva di genere nella politica di aiuto umanitario dell’Unione, e promuova risposte umanitarie adeguate alle specifiche esigenze di donne e uomini di tutte le età. Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero tener conto delle esigenze e delle capacità delle persone che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, comprese le donne e i minori, e delle persone più a rischio.

    (6)

    Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero cercare di contribuire a una maggiore efficacia ed efficienza degli aiuti umanitari dell’Unione, in linea con i principi del «buon donatore umanitario».

    (7)

    Il discorso sullo stato dell’Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l’istituzione di un corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l’Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro abilità, rendendo loro possibile ottenere non solo un’esperienza lavorativa ma anche umana senza pari.

    (8)

    Nella sua comunicazione del 7 dicembre 2016«Un corpo europeo di solidarietà», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, regionali e locali nei loro sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. Tale comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, nella quale sono state attivate risorse da diversi programmi dell’Unione per offrire ai giovani dell’Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.

    (9)

    Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità individuale e collettiva per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete.

    (10)

    Contribuire all’assistenza di persone e comunità al di fuori dell’Unione che necessitano di aiuti umanitari, sulla base dei princìpi fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, è un’importante espressione di solidarietà.

    (11)

    È necessario sviluppare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime di crisi e catastrofi nei paesi terzi e accrescere tra i cittadini dell’Unione il livello di sensibilizzazione e la visibilità dell’aiuto umanitario e del volontariato in generale, quale attività da svolgere lungo tutto l’arco della vita.

    (12)

    L’Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne.

    (13)

    Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo «Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo», il Consiglio ha riconosciuto la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare ulteriormente i nessi operativi tra gli approcci complementari dell’assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti.

    (14)

    Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili e inclusive di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere il proprio impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, conoscenze, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Inoltre tali attività di solidarietà dovrebbero sostenere la mobilità dei giovani volontari come pure la consapevolezza interculturale il dialogo interculturale.

    (15)

    Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero consentire contributi concreti e validi dei giovani. Le attività di solidarietà dovrebbero rispondere a esigenze sociali insoddisfatte e contribuire a rafforzare le comunità e la partecipazione civica. Le attività di solidarietà dovrebbero offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze preziose. Le attività di solidarietà dovrebbero essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni salubri e sicure.

    (16)

    Il programma del corpo europeo di solidarietà («programma») costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all’interno e al di fuori dell’Unione. Al fine di massimizzare l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione e l’impatto del programma, la Commissione dovrebbe cercare di creare sinergie tra tutti i programmi pertinenti in modo coerente, ma senza che tali sinergie portino a utilizzare i fondi per perseguire obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con le altre politiche pertinenti dell’Unione, come la strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (5), e con gli altri programmi pertinenti dell’Unione, in particolare il programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il programma è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare il Servizio di volontariato europeo istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e l’iniziativa dei Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, istituita dal regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell’Unione pertinenti alle attività del programma, come la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà, come il volontariato, il servizio civile e sistemi di mobilità per i giovani, e il programma, al fine di arricchire e rafforzare reciprocamente l’impatto e le qualità di tali sistemi e, se del caso, basarsi su buone pratiche. Il programma non dovrebbe sostituire sistemi nazionali analoghi. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali.

    (17)

    È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 (QFP 2021-2027) di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (9).

    (18)

    Per quanto riguarda l’interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, è opportuno che sia il volontariato transfrontaliero sia il volontariato che continua a essere sostenuto a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 siano considerati equivalenti al volontariato svolto nell’ambito del Servizio di volontariato europeo.

    (19)

    Il programma è concepito per offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani. Il programma dovrebbe sostenere inoltre attività di rete per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell’apprendimento dei partecipanti. Il programma punta così a contribuire anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. È opportuno che le attività di solidarietà offerte seguano una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti, che stabilisca le tappe di tutte le fasi delle attività di solidarietà.

    (20)

    Le attività di solidarietà dovrebbero offrire un potenziale valore aggiunto europeo e andare a beneficio delle comunità, promuovendo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti. Le attività di solidarietà dovrebbero essere sviluppate in relazione a diversi settori, quali l’istruzione e la formazione, l’animazione socioeducativa, l’occupazione, la parità di genere, l’imprenditorialità, e in particolare l’imprenditorialità sociale, la cittadinanza e la partecipazione democratica, dialogo interculturale e la consapevolezza interculturale, l’inclusione sociale, l’inclusione delle persone con disabilità, l’ambiente e la protezione della natura, l’azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la cultura, compreso il patrimonio culturale, la creatività, l’educazione fisica e lo sport, l’assistenza e la previdenza sociali, l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, pur tenendo conto delle sfide che devono affrontare le persone provenienti da un contesto migratorio, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Le attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

    (21)

    Il volontariato (all’interno e al di fuori dell’Unione) costituisce una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale, e potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, la partecipazione civica e l’occupabilità dei giovani. Il volontariato non dovrebbe incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né dovrebbe essere considerato come un loro sostituto. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

    (22)

    Lo spirito d’iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il programma contribuisce a promuovere lo spirito di iniziativa offrendo ai giovani l’opportunità di elaborare e attuare i propri progetti di solidarietà volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio delle rispettive comunità locali. I progetti di solidarietà costituiscono un’occasione per sperimentare idee e soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso un approccio dal basso verso l’alto e sostengono i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. I progetti di solidarietà fungono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti a intraprendere un lavoro autonomo e continuare a essere cittadini attivi come volontari, tirocinanti o lavoratori in associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

    (23)

    I partecipanti al volontariato («volontari») possono contribuire a rafforzare la capacità dell’Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui princìpi nonché a migliorare l’efficacia del settore umanitario a condizione che siano adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie abilità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto formatori, mentori ed esperti competenti e altamente qualificati e formati svolgono un ruolo importante nel contribuire all’efficacia della risposta umanitaria sul terreno e al sostegno dei volontari nell’ambito del volontariato. Tali formatori, mentori ed esperti possono essere coinvolte nel volontariato per guidare e accompagnare i volontari e aiutare a sostenere le componenti del volontariato relative allo sviluppo e alla creazione di capacità, rafforzando le reti e le comunità locali. È opportuno prestare particolare attenzione alla capacità delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi e alla necessità di inserire il volontariato nel contesto locale e di facilitare l’interazione di questi ultimi con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile.

    (24)

    È importante che i partecipanti e le organizzazioni partecipanti si sentano parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di solidarietà di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il programma dovrebbe sostenere le attività di rete mirate a rafforzare l’impegno dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti in tale comunità, a promuovere uno spirito del programma e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Le attività di rete dovrebbero contribuire anche a sensibilizzare gli attori pubblici e privati in merito al programma e a facilitare la raccolta di riscontri da parte dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti sull’attuazione del programma.

    (25)

    È opportuno prestare particolare attenzione affinché sia garantita la qualità delle attività di solidarietà e delle opportunità offerte nell’ambito del programma, in particolare offrendo ai partecipanti formazione online od offline, sostegno linguistico e amministrativo prima, durante e dopo l’attività solidale in questione, come pure un’assicurazione, comprensiva della copertura infortuni, malattia e responsabilità civile. Si dovrebbe assicurare la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dai partecipanti grazie all’esperienza nel programma. La sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, delle organizzazioni partecipanti e dei beneficiari previsti restano di fondamentale importanza. Tale sicurezza e l’incolumità dovrebbe includere adeguati requisiti in materia di nulla osta per i partecipanti che lavorano con gruppi vulnerabili in conformità del diritto nazionale applicabile. Tutte le attività di solidarietà dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» e dovrebbero essere attuate tenendo in debita considerazione gli effetti di circostanze impreviste quali crisi ambientali, conflitti o pandemie. I volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte in zone di conflitti armati internazionali e non internazionali, o in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani.

    (26)

    Il programma dovrebbe rispettare i principi stabiliti negli orientamenti dell’UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino del 2017 e nell’articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

    (27)

    Per garantire l’incidenza delle attività del programma sullo sviluppo personale, formativo, sociale, culturale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le abilità e le competenze che costituiscono i risultati dell’apprendimento in questione dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate. A tal fine, ove opportuno dovrebbe essere incoraggiato l’utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale, quali Youthpass ed Europass, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012 (10).

    (28)

    La Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero altresì incoraggiare gli ex partecipanti a condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, seminari e istituti di istruzione, nel ruolo di ambasciatori o di membri di una rete. Gli ex partecipanti potrebbero anche contribuire alla formazione dei partecipanti.

    (29)

    Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai princìpi e agli obblighi del programma per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell’esperienza di solidarietà.

    (30)

    I soggetti che desiderano partecipare al programma dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le relative condizioni. Gli organismi di attuazione del programma dovrebbero condurre il processo che porta all’attribuzione di un marchio di qualità in maniera continuativa. Gli organismi di attuazione del programma dovrebbero rivalutare periodicamente se i soggetti continuano a soddisfare le condizioni che hanno portato all’attribuzione dei marchi di qualità. Il marchio di qualità dovrebbe essere revocato qualora nel contesto dei controlli svolti dagli organismi di attuazione si riscontri che il soggetto in questione non soddisfa più tali condizioni. Il procedimento amministrativo per l’attribuzione del marchio di qualità dovrebbe essere ridotto al minimo per evitare di scoraggiare le organizzazioni più piccole.

    (31)

    Un soggetto che desideri chiedere un finanziamento per offrire attività di solidarietà nell’ambito del programma dovrebbe prima ottenere un marchio di qualità. Tale prerequisito non dovrebbe applicarsi alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti per i loro progetti di solidarietà. L’ottenimento di un marchio di qualità, tuttavia, non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell’ambito del programma.

    (32)

    Di norma, le domande di sovvenzione dovrebbero essere presentate all’agenzia nazionale del paese in cui ha sede l’organizzazione partecipante. Le domande di sovvenzione per attività a livello dell’Unione o internazionale, comprese le attività di solidarietà di gruppi di volontariato in settori prioritari individuati a livello dell’Unione, e le attività di solidarietà a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi possono essere gestite a livello centrale ove opportuno.

    (33)

    Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del programma. In qualità di soggetto ospitante le organizzazioni partecipanti dovrebbero svolgere attività connesse all’accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In qualità di sostegno dovrebbero svolgere attività relative all’invio dei partecipanti e alla preparazione dei partecipanti prima, e al loro orientamento durante e dopo l’attività di solidarietà, comprese attività di formazione dei partecipanti e il loro orientamento verso organizzazioni locali al termine dell’attività di solidarietà, al fine di incrementare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà. Il marchio di qualità dovrebbe riflettere il fatto che i requisiti specifici variano a seconda del tipo di attività di solidarietà fornita e certificare che l’organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà in tutte le fasi dell’esperienza di solidarietà, conformemente ai princìpi e agli obiettivi del programma. Il soggetto che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività dovrebbe informarne il competente organismo di attuazione del programma che può rivalutare se il soggetto continua a soddisfare le condizioni che hanno portato all’attribuzione del marchio di qualità.

    (34)

    Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere soggetti pubblici o privati od organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, e potrebbero includere organizzazioni giovanili, enti religiosi e associazioni di beneficenza, organizzazioni umanistiche laiche, organizzazioni non governative o altri attori della società civile.

    (35)

    Dovrebbe essere agevolata l’espansione dei progetti del programma. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del programma a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei fondi strutturali e d’investimento europei e dei programmi dell’Unione relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

    (36)

    Gli organismi di attuazione del programma, le organizzazioni partecipanti e i partecipanti dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del programma a incrementare la qualità dell’attuazione delle attività del programma e a migliorare l’individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche tramite lo Youthpass.

    (37)

    Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole al programma in conformità delle norme di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e di fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l’altro, la registrazione, l’individuazione e l’abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potrebbero emergere in futuro.

    (38)

    Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità di cui alla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo «Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione», che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro europeo di interoperabilità fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che la normativa in vigore e futura non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità.

    (39)

    Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

    (40)

    In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (14), (Euratom, CE) n. 2185/96 (15) e (UE) 2017/1939 (16) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

    (41)

    Il programma è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni. Per la partecipazione alle attività offerte dal programma, a tali giovani dovrebbe essere richiesta la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

    (42)

    In considerazione delle sfide specifiche dell’azione umanitaria, i partecipanti alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario dovrebbero avere almeno 18 anni e non più di 35 anni.

    (43)

    Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, e in particolare ai giovani con minori opportunità. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l’inclusione sociale e, in particolare, la partecipazione dei giovani svantaggiati, comprese la fornitura di soluzioni ragionevoli che consentano l’effettiva partecipazione delle persone con disabilità su base di parità con gli altri, in conformità dell’articolo 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio (18). Tali misure speciali dovrebbero tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e dei paesi e territori d’oltremare, nonché dalla povertà di alcune zone periurbane. Analogamente, gli Stati membri, i paesi e territori d’oltremare e i paesi terzi associati al programma dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Tali misure dovrebbero risolvere, ove possibile e fatti salvi l’acquis di Schengen e la normativa dell’Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, le questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all’ottenimento di visti e permessi di soggiorno e, nel caso delle attività transfrontaliere all’interno dell’Unione, all’ottenimento di una tessera europea di assicurazione sanitaria.

    (44)

    Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà all’integrazione dell’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» senza modificare il carattere fondamentale del programma. Durante l’attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. È inoltre opportuno misurare le azioni pertinenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, comprese quelle intese a ridurre l’impatto ambientale del programma.

    (45)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (19).

    (46)

    Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nell’eseguire tale scelta rispetto delle sovvenzioni, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

    (47)

    I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (20), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici riguardante la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l’obbligo di istituire un’agenzia nazionale e la gestione di alcune delle azioni del programma in regime di gestione indiretta. I soggetti di paesi terzi non associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, come definito nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell’attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda la partecipazione di soggetti giuridici di Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Santa Sede.

    (48)

    Per massimizzare l’incidenza del programma, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire agli Stati membri e ai paesi terzi associati al programma e ad altri programmi dell’Unione di rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi conformemente alle norme del programma.

    (49)

    A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (21) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso

    (50)

    In considerazione dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeo (TFUE) e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche di cui a tale articolo. Dovrebbero essere adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, anche attraverso un sostegno finanziario, se del caso, per le azioni di mobilità. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

    (51)

    In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.

    (52)

    In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. E opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

    (53)

    A livello locale, nazionale e europeo dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese sociali, incoraggiandole a sostenere le attività del programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma e dovrebbero avere anche, se del caso, il sostegno di altri portatori di interessi chiave. Inoltre, la Commissione dovrebbe collaborare regolarmente con un’ampia gamma di portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, durante tutto il ciclo di vita del programma, al fine di facilitare la condivisione di buone pratiche e dei risultati dei progetti, nonché raccogliere riscontri sul programma. Le agenzie nazionali dovrebbero essere invitate a partecipare al processo.

    (54)

    Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente e, se del caso, in partenariato con le organizzazioni non governative, le imprese sociali, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

    (55)

    Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse finanziarie assegnate alla comunicazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui tali priorità si riferiscono all’obiettivo generale del programma.

    (56)

    Al fine di garantire un’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione già in vigore. L’attuazione generale del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III sulla gioventù del regolamento (EU) 2021/817. Le azioni di cui alla sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari», tuttavia, dovrebbero essere primariamente a gestione diretta. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all’attuazione del programma.

    (57)

    Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l’efficienza, gli organismi di audit indipendente dovrebbero essere gli stessi designati per le azioni di cui al capo III sulla gioventù del regolamento (EU) 2021/817.

    (58)

    Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò comprende la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell’Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all’ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

    (59)

    Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati.

    (60)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

    (61)

    Al fine di semplificare i requisiti richiesti ai beneficiari, si dovrebbe ricorrere nella massima misura possibile a sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità nell’ambito del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a esentare tali sovvenzioni da imposte e oneri sociali; le sovvenzioni concesse a persone da soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero essere trattate allo stesso modo.

    (62)

    Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE onde modificare l’allegato con riguardo agli indicatori di performance del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei princìpi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (63)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i princìpi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Nello specifico, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o il contesto socioeconomico, e di promuovere l’applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta.

    (64)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

    (65)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (66)

    A norma del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

    (67)

    Le azioni o iniziative che non sono sostenute a norma del presente regolamento non possono essere incluse nei programmi di lavoro.

    (68)

    Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra il programma e altri programmi dell’Unione, compresi i fondi attuati in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo di un’azione del programma e di un altro programma dell’Unione, purché tale finanziamento cumulativo non superi i costi ammissibili totali dell’azione. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese proporzionalmente al programma e a un altro programma dell’Unione.

    (69)

    Il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

    (70)

    Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’avvio dell’attuazione del programma a decorrere dall’inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento istituisce il programma del corpo europeo di solidarietà («programma») per il periodo del QFP 2021-2027.

    2.   Il programma definisce le seguenti due sezioni di attività:

    a)

    la sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali»; e

    b)

    la sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari» (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario).

    3.   Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «attività di solidarietà»: un’attività inclusiva e di elevata qualità che affronta importanti sfide sociali, contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma, assume la forma di attività di volontariato, un progetto di solidarietà o un’attività di rete in vari settori, compresi i settori dell’aiuto umanitario, garantisce il valore aggiunto europeo e rispetta le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e le pertinenti norme di sicurezza;

    2)

    «candidato registrato»: una persona di età compresa tra 17 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, tra 17 e 35 anni, che risiede legalmente in uno Stato membro, un paese terzo associato al programma o in un altro paese partecipante ai sensi del programma, e che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere il suo interesse a impegnarsi in un’attività di solidarietà ma che non partecipa ancora a una tale attività;

    3)

    «partecipante»: una persona di età compresa tra 18 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, tra 18 e 35 anni, che risiede legalmente in uno Stato membro, in un paese terzo associato al programma o in un altro paese partecipante ai sensi del programma, e che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un’attività di solidarietà;

    4)

    «giovani con minori opportunità»: giovani che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali una disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dare adito a discriminazione di cui all’articolo 21 della Carta, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell’ambito del programma;

    5)

    «organizzazione partecipante»: qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lucro, che abbia ricevuto un marchio di qualità;

    6)

    «attività di volontariato»: un’attività di solidarietà che si svolge, per un periodo massimo di 12 mesi, come attività volontaria non retribuita e che contribuisce al conseguimento del bene comune;

    7)

    «progetto di solidarietà»: un’attività di solidarietà non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;

    8)

    «marchio di qualità»: una certificazione attribuita, sulla base di vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà offerta, a un’organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell’ambito del programma in qualità di soggetto ospitante, in qualità di sostegno o in entrambe;

    9)

    «centri risorse del corpo europeo di solidarietà»: le ulteriori funzioni svolte dalle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l’attuazione e la qualità delle attività di solidarietà condotte nell’ambito del programma e l’individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie alle attività di solidarietà;

    10)

    «portale del corpo europeo di solidarietà»: uno strumento interattivo basato sul web, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e gestito sotto la responsabilità della Commissione, che fornisce servizi online volti a contribuire all’attuazione di qualità del programma che integra le attività delle organizzazioni partecipanti, tra cui informazioni sul programma, registra i partecipanti, ricerca i partecipanti, pubblicizza e ricerca attività di solidarietà, ricerca potenziali partner per i progetti, sostiene la creazione di contatti e le offerte di attività di solidarietà, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informa e notifica gli utenti circa le opportunità, fornisce un meccanismo di riscontro sulla qualità delle attività di solidarietà e permette l’aggiunta di altre funzioni in risposta alle novità pertinenti relative al programma;

    11)

    «strumento dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento»: strumento che consente ai portatori di interessi di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell’apprendimento non formale e informale in tutta l’Unione;

    12)

    «attività di aiuto umanitario»: un’attività che sostiene operazioni di aiuto umanitario post-crisi e a lungo termine in paesi terzi destinate a fornire un’assistenza basata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in caso di crisi provocate dall’uomo o di calamità naturali, che comprende le operazioni di assistenza, soccorso e protezione durante le crisi umanitarie in corso o dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle calamità e la riduzione del loro rischio di insorgenza, a collegare aiuto, risanamento e sviluppo e contribuisce al rafforzamento della resilienza e della capacità delle comunità vulnerabili o colpite da catastrofi di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

    13)

    «paese terzo»: un paese che non è membro dell’Unione.

    Articolo 3

    Obiettivi del programma

    1.   L’obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, primariamente di volontariato, quale mezzo per rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia, l’identità europea e la cittadinanza attiva nell’Unione e oltre, affrontando sul terreno sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile, l’inclusione sociale e le pari opportunità.

    2.   L’obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi i giovani con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà che determinano cambiamenti sociali positivi nell’Unione e oltre, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e facilitandone l’impegno continuo in quanto cittadini attivi.

    3.   Gli obiettivi del programma sono attuati nell’ambito delle sezioni di attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    CAPO II

    Azioni del programma

    Articolo 4

    Azioni del programma

    1.   Il programma sostiene le azioni seguenti:

    a)

    attività di volontariato, di cui agli articoli 7 e 10;

    b)

    progetti di solidarietà, di cui all’articolo 8;

    c)

    attività di rete, di cui all’articolo 5, paragrafo 1; e

    d)

    misure di qualità e di sostegno, di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    2.   Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie al loro:

    a)

    carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione;

    b)

    capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;

    c)

    dimensione europea delle loro tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti di tali attività di solidarietà;

    d)

    impostazione volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;

    e)

    contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

    3.   Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, 8 e 10, come pure ai quadri normativi applicabili negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma.

    4.   I riferimenti al Servizio di volontariato europeo nella normativa dell’Unione si intendono come comprendenti dei riferimenti alle attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.

    Articolo 5

    Azioni comuni a entrambe le sezioni

    1.   Le attività di rete sono realizzate a livello nazionale o transfrontaliero e mirano a:

    a)

    rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di elevata qualità e facilmente accessibili a un numero crescente di partecipanti;

    b)

    attrarre nuovi partecipanti e nuove organizzazioni partecipanti;

    c)

    offrire ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti l’opportunità di fornire un riscontro sulle attività di solidarietà e di promuovere il programma; e

    d)

    contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra i partecipanti e organizzazioni partecipanti e sostenerne così effetti positivi più ampi del programma, anche mediante attività quali lo scambio di migliori pratiche e la creazione di reti.

    2.   Le misure di qualità e di sostegno comprendono:

    a)

    misure adeguate per fornire i requisiti in materia di nulla osta conformemente al diritto nazionale applicabile;

    b)

    le misure adottate prima, durante o dopo le attività di solidarietà volte a garantire la qualità e l’accessibilità di tali attività, compresa la formazione online e offline, se del caso adattate alle attività di solidarietà in questione e al loro contesto; il sostegno linguistico; la copertura assicurativa, compresa l’assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia; l’ulteriore uso dello Youthpass che identifica e documenta le competenze acquisite dai partecipanti durante le attività di solidarietà; lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo alle organizzazioni partecipanti;

    c)

    lo sviluppo e la gestione di un marchio di qualità;

    d)

    le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell’attuazione delle azioni del programma e la convalida dei risultati; e

    e)

    la creazione, la manutenzione e l’aggiornamento di un portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

    CAPO III

    Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà

    Articolo 6

    Obiettivo e tipi di azioni

    1.   Le azioni attuate nell’ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà» contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà, la cittadinanza attiva e la democrazia nell’Unione e oltre, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l’inclusione sociale e le pari opportunità.

    2.   La sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà» sostiene le attività seguenti:

    a)

    attività di volontariato, di cui all’articolo 7;

    b)

    progetti di solidarietà, di cui all’articolo 8;

    c)

    attività di rete per le persone fisiche e le organizzazioni che partecipano a questa sezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

    d)

    misure di qualità e di sostegno di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Attività di volontariato nell’ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali»

    1.   Le attività di volontariato:

    a)

    comprendono una componente di apprendimento e formazione;

    b)

    non si sostituiscono a tirocini o posti di lavoro;

    c)

    non sono equiparate al lavoro; e

    d)

    si basano su un accordo scritto di volontariato.

    L’accordo di cui al primo comma, lettera d), stabilisce i diritti e gli obblighi elle parti dell’accordo, la durata e il luogo della mobilitazione e la descrizione dei compiti. Tale accordo fa riferimento ai termini della copertura assicurativa dei partecipanti e, se del caso, ai pertinenti requisiti in materia di nulla osta conformemente al diritto nazionale applicabile.

    2.   Le attività di volontariato possono avvenire in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante («attività di volontariato transfrontaliere») o nel paese di residenza del partecipante («attività di volontariato nazionali»). Le attività di volontariato nazionali sono aperte alla partecipazione di tutti i giovani, in particolare dei giovani con minori opportunità.

    Articolo 8

    Progetti di solidarietà

    I progetti di solidarietà non si sostituiscono tirocini o posti di lavoro.

    CAPO IV

    Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

    Articolo 9

    Obiettivo, principi e tipi di azioni

    1.   Le azioni nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili o colpite da calamità.

    2.   Le azioni nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario:

    a)

    sono svolte nel rispetto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, nonché del principio del «non nuocere»;

    b)

    rispondono alle esigenze umanitarie delle comunità locali individuate in cooperazione con i partner umanitari e altri partner pertinenti all’interno del paese o della regione ospitante;

    c)

    sono pianificate sulla base di valutazioni dei rischi e intraprese in modo da garantire che vi sia un elevato livello di incolumità e sicurezza dei volontari;

    d)

    se del caso, agevolano la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine;

    e)

    facilitano la partecipazione attiva del personale locale e dei volontari di paesi e delle comunità in cui le azioni sono attuate;

    f)

    se del caso, tengono conto delle esigenze specifiche delle donne e cercano di coinvolgere le donne e i gruppi e le reti di donne; e

    g)

    contribuiscono agli sforzi volti a rafforzare la preparazione o la risposta a livello locale alle crisi umanitarie.

    3.   Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni seguenti:

    a)

    attività di volontariato, di cui all’articolo 10;

    b)

    attività di rete per le persone fisiche e le organizzazioni che partecipano al corpo volontario europeo di aiuto umanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

    c)

    misure di qualità e di sostegno di cui all’articolo 5, paragrafo 2, con una particolare attenzione alle misure volte a garantire l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti.

    Articolo 10

    Attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario

    1.   Le attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario:

    a)

    comprendono una componente di apprendimento e formazione, anche in base ai principi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e, se del caso, componenti relative allo sviluppo e alla creazione di capacità, con il coinvolgimento di formatori, mentori ed esperti competenti e altamente qualificati e formati;

    b)

    non si sostituiscono a tirocini o posti di lavoro;

    c)

    non sono equiparate al lavoro; e

    d)

    si basano su un accordo scritto di volontariato.

    L’accordo di cui al primo comma, lettera d), stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti dell’accordo, la durata e il luogo della mobilitazione e una descrizione dei compiti. Tale accordo fa riferimento ai termini della copertura assicurativa dei partecipanti e, se del caso, ai pertinenti requisiti in materia di nulla osta conformemente al diritto nazionale applicabile.

    2.   Le attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario possono essere effettuate solo nelle regioni dei paesi terzi in cui:

    a)

    si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario; e

    b)

    non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali.

    CAPO V

    Disposizioni finanziarie

    Articolo 11

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 2021 al 2027 è fissata a 1 009 000 000 EUR a prezzi correnti.

    2.   Con un massimo del 20 % per le attività nazionali, la ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 per le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) è la seguente:

    a)

    del 94 % per le attività di volontariato di cui all’articolo 7 e i progetti di solidarietà;

    b)

    del 6 % per le attività di volontariato di cui all’articolo 10.

    3.   L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

    4.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma, alle condizioni di cui all’articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

    Articolo 12

    Forme di finanziamento dell’Unione e metodi di esecuzione

    1.   Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

    2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

    3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

    4.   Per le selezioni nell’ambito della gestione diretta e indiretta, i membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni come previsto all’articolo 150, paragrafo 3, terzo comma del regolamento finanziario.

    CAPO VI

    Partecipazione al programma

    Articolo 13

    Paesi terzi associati al programma

    1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

    a)

    i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo dello Spazio economico europeo;

    b)

    i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

    c)

    i paesi della politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

    d)

    altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

    i)

    garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

    ii)

    stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;

    iii)

    non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma dell’Unione; e

    iv)

    garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

    I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

    2.   I paesi elencati al paragrafo 1 possono partecipare al programma solo nella sua totalità e a condizione che soddisfino tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

    Articolo 14

    Altri paesi partecipanti

    1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi e territori d’oltremare.

    2.   In casi debitamente giustificati nell’interesse dell’Unione, le azioni di cui all’articolo 5 e le attività di volontariato di cui all’articolo 7 possono anche essere aperte alla partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma.

    Articolo 15

    Partecipazione delle persone fisiche

    1.   I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario di cui all’ articolo 10, tra 17 e 35 anni, che desiderano partecipare al programma si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà.

    2.   Al momento di iniziare un’attività di volontariato o un progetto di solidarietà nell’ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà» un partecipante ha almeno 18 anni e non più di 30. Al momento di iniziare un’attività di volontariato nell’ambito corpo volontario europeo di cui all’articolo 10, un partecipante ha almeno 18 anni e non più di 35.

    Articolo 16

    Inclusione dei giovani con minori opportunità

    1.   In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma provvedono affinché si adottino misure specifiche ed efficaci per promuovere l’inclusione sociale e pari condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.

    2.   Entro il 9 dicembre 2021, la Commissione elabora un quadro di misure per l’inclusione volto ad aumentare i tassi di partecipazione delle persone con minori opportunità nonché orientamenti per l’attuazione di tali misure. Tali orientamenti sono aggiornati, se necessario, nel corso della durata del programma. Sulla base del quadro delle misure per l’inclusione, e con particolare attenzione alle sfide specifiche in materia di accesso al programma nei contesti nazionali, sono elaborati piani d’azione per l’inclusione che costituiscono parte integrante dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali. La Commissione sorveglia regolarmente l’attuazione di tali piani d’azione per l’inclusione.

    3.   La Commissione provvede, se del caso e salvaguardando la sana gestione finanziaria, alla predisposizione di misure di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, per agevolare la partecipazione dei giovani con minori opportunità al programma. Il livello del sostegno è basato su criteri oggettivi.

    Articolo 17

    Organizzazioni partecipanti

    1.   Il programma è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ottenuto un marchio di qualità.

    2.   Il competente organismo di attuazione del programma valuta una domanda presentata da un soggetto per diventare un’organizzazione partecipante in base ai princìpi seguenti:

    a)

    parità di trattamento;

    b)

    pari opportunità e non discriminazione;

    c)

    non sostituzione a posti di lavoro;

    d)

    non partecipazione ad attività dannose;

    e)

    offerta di attività di elevata qualità, facilmente accessibili e inclusive con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale;

    f)

    adeguate modalità di volontariato;

    g)

    ambiente e condizioni sicuri e dignitosi, con meccanismi interni di risoluzione dei conflitti a tutela del partecipante; e

    h)

    «divieto del fine di lucro» in conformità del regolamento finanziario.

    Il competente organismo di attuazione del programma utilizza i princìpi di cui al primo comma per stabilire se le attività del soggetto che presenta domanda per diventare un’organizzazione partecipante siano conformi alle prescrizioni e agli obiettivi del programma.

    3.   In seguito alla valutazione di cui al paragrafo 2, al soggetto può essere attribuito un marchio di qualità. Il competente organismo di attuazione del programma rivaluta periodicamente se il soggetto continua a soddisfare le condizioni che hanno portato all’attribuzione del marchio di qualità. Qualora il soggetto non soddisfi più tali condizioni, il pertinente organismo di attuazione del programma adotta misure correttive fino a quando le condizioni e i requisiti di qualità sono soddisfatti. In caso di inosservanza persistente di tali condizioni e requisiti di qualità, il marchio di qualità è revocato.

    4.   I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di soggetto ospitante, di sostegno o entrambi, e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.

    5.   Il marchio di qualità non comporta automaticamente finanziamenti nell’ambito del programma.

    6.   Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un’organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell’ambito del programma o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell’Unione.

    7.   Per le organizzazioni partecipanti nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, l’incolumità e la sicurezza dei volontari, basate su valutazioni dei rischi, sono una priorità.

    8.   Dopo il completamento dell’attività di solidarietà, se richiesto dal partecipante, un’organizzazione partecipante fornirà al partecipante un certificato attestante i risultati dell’apprendimento e le abilità sviluppate durante l’attività di solidarietà, come Youthpass o Europass.

    Articolo 18

    Accesso al finanziamento nellabito del programma

    I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno Stato membro, o in un paese e territorio d’oltremare o in un paese terzo associato al programma nonché le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell’ambito del programma. Nel caso delle attività di volontariato cui agli articoli 7 e 10, l’organizzazione partecipante, come prerequisito, deve ottenere il marchio di qualità per ricevere finanziamenti nell’ambito del programma. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all’articolo 8, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti. Di norma, la domanda di sovvenzione è presentata all’agenzia nazionale del paese in cui ha sede il soggetto, l’organizzazione o la persona fisica.

    CAPO VII

    Programmazione, sorveglianza e valutazione

    Articolo 19

    Programma di lavoro

    Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro danno un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione e della ripartizione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l’agenzia nazionale. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31.

    Articolo 20

    Sorveglianza e rendicontazione

    1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato.

    2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare l’allegato riguardo gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

    3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma, al livello appropriato di dettaglio.

    A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

    Articolo 21

    Valutazione

    1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

    2.   La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Tale valutazione intermedia è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma «Corpo europeo di solidarietà» 2018-2020, che alimenta la valutazione intermedia. La valutazione intermedia del programma analizza l’efficacia e la performance complessive del programma nonché la realizzazione delle misure per l’inclusione.

    3.   Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all’articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio 2024, una relazione sull’attuazione e sull’impatto del programma nei rispettivi territori.

    4.   Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.

    5.   Dopo il 31 dicembre 2027, e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione finale dei risultati e dell’impatto del programma.

    6.   La Commissione trasmette tutte le valutazioni effettuate a norma del presente articolo, compresa quella intermedia, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    CAPO VIII

    Informazione, comunicazione e diffusione

    Articolo 22

    Informazione, comunicazione e diffusione

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

    2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

    3.   In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione e la diffusione e l’impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell’ambito del programma. Le agenzie nazionali assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nei rispettivi paesi.

    4.   Le organizzazioni partecipanti utilizzano la denominazione «corpo europeo di solidarietà» ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni connesse al programma.

    CAPO IX

    Sistema di gestione e audit

    Articolo 23

    Autorità nazionale

    In ciascuno Stato membro e paese terzo associato al programma le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2021/817 agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del programma. L’articolo 26, paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del regolamento (UE) 2021/817 si applica mutatis mutandis alle autorità nazionali nell’ambito del programma.

    Articolo 24

    Agenzia nazionale

    1.   In ciascuno Stato membro e paese terzo associato al programma le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2021/817 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del programma. L’articolo 27, paragrafi 1, 2 e da 4 a 8, del regolamento (UE) 2021/817 si applica mutatis mutandis alle agenzie nazionali nell’ambito del programma.

    2.   Fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/817, l’agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del programma che figurano negli atti di esecuzione di cui all’articolo 19 del presente regolamento, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

    3.   Se per un paese terzo non è stata designata un’agenzia nazionale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, questa è istituita in conformità dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/817.

    Articolo 25

    Commissione europea

    1.   Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un’agenzia nazionale sono definite, conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/817 in un documento scritto che:

    a)

    stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell’Unione destinati alle sovvenzioni;

    b)

    comprende il programma di lavoro dell’agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell’agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell’Unione; e

    c)

    specifica gli obblighi di rendicontazione dell’agenzia nazionale.

    2.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell’agenzia nazionale i finanziamenti seguenti:

    a)

    fondi per le sovvenzioni negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma interessati, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all’agenzia nazionale;

    b)

    un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione dell’agenzia nazionale, che viene definito conformemente alle modalità di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/817.

    3.   La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell’agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell’agenzia nazionale i fondi del programma prima di avere formalmente approvato il programma di lavoro dell’agenzia nazionale.

    4.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/817, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dall’autorità nazionale in merito alle proprie attività di sorveglianza e supervisione relative al programma.

    5.   Dopo avere valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all’agenzia nazionale e all’autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.

    6.   Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell’agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest’ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione in conformità dell’articolo 131, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

    Articolo 26

    Organismo di audit indipendente

    1.   L’organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all’articolo 155, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

    2.   L’organismo di audit indipendente:

    a)

    dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

    b)

    garantisce che i propri audit rispettino i princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale; e

    c)

    non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l’agenzia nazionale fa parte ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l’agenzia nazionale.

    3.   L’organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, e alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale.

    CAPO X

    Sistema di controllo

    Articolo 27

    Princìpi del sistema di controllo

    1.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall’agenzia nazionale e dall’organismo di audit indipendente.

    2.   Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del programma che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili.

    3.   Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali in base al principio dell’audit unico e secondo un’analisi basata sui rischi. Il presente paragrafo non si applica alle indagini condotte dall’OLAF.

    Articolo 28

    Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

    Allorché partecipa al programma in base a una decisione adottata nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

    CAPO XI

    Complementarità

    Articolo 29

    Complementarità dell’azione dell’Unione

    1.   Le azioni del programma sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell’Unione, in particolare il programma Erasmus+, come pure alle reti esistenti a livello dell’Unione pertinenti alle attività del programma.

    2.   Le azioni del programma sono coerenti e complementari anche alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell’ambito del programma, dall’altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un’azione efficiente ed efficace.

    3.   Le attività di volontariato di cui all’articolo 10 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell’azione esterna dell’Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo unionale di protezione civile.

    4.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito del programma può essere finanziata anche da un qualsiasi altro programma dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del pertinente programma dell’Unione si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

    5.   Le proposte progettuali possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027 qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del programma in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti:

    a)

    sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

    b)

    sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e

    c)

    non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

    CAPO XII

    Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 30

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per la durata del programma.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 31

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 32

    Abrogazione

    I regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 33

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1475 o (UE) n. 375/2014 che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

    2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1475 o (UE) n. 375/2014.

    3.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, e in deroga all’articolo 193, paragrafo 4, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sostenute a norma del presente regolamento e i relativi costi possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati attuati e sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

    4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 11, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

    5.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni attuate nell’ambito del corpo europeo di solidarietà 2018-2020 e quelle da attuare nell’ambito del programma.

    Articolo 34

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D.M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    La presidente

    A.P. ZACARIAS


    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 201.

    (2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 282.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (GU C 23 del 21.1.2021, pag. 218) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

    (5)  GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

    (6)  Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

    (8)  Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

    (10)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

    (11)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, 23.12.1995, pag. 1).

    (15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (18)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

    (19)  GU L 433 I del 22.12.2013, pag. 28.

    (20)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (21)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

    (22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (24)  Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

    (25)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).


    ALLEGATO

    Le misurazioni degli indicatori quantitativi sono disaggregate, se del caso, per paese, al percorso professionale, al livello di istruzione, al genere, alla tipologia di azione e attività.

    I settori da sottoporre a sorveglianza sono i seguenti:

    a)

    il numero di partecipanti ad attività di solidarietà;

    b)

    la percentuale di partecipanti con minori opportunità;

    c)

    il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità;

    d)

    il numero di partecipanti che sono giovani con minori opportunità;

    e)

    la percentuale di partecipanti che riferisce risultati di apprendimento positivi;

    f)

    la percentuale di partecipanti i cui risultati dell’apprendimento sono stati documentati mediante uno strumento dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento come Youthpass, Europass o uno strumento nazionale;

    g)

    il tasso di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività;

    h)

    la percentuale di attività che riguardano obiettivi climatici;

    i)

    il livello di soddisfazione dei volontari mobilitati nel settore degli aiuti umanitari come pure delle organizzazioni partecipanti per quanto riguarda l’effettivo contributo umanitario delle attività sul terreno;

    j)

    il numero di attività in paesi terzi che contribuiscono a rafforzare gli attori e le comunità locali e che integrano le attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario.


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