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Document 32012D0778
2012/778/: Council Decision of 4 December 2012 abrogating Decision 2009/587/EC on the existence of an excessive deficit in Malta
2012/778/: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2012 , che abroga la decisione 2009/587/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
2012/778/: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2012 , che abroga la decisione 2009/587/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
GU L 342 del 14/12/2012, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/43 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2012
che abroga la decisione 2009/587/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
(2012/778/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 luglio 2009, con decisione 2009/587/CE (1), a seguito di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che a Malta il disavanzo pubblico si attestava al 4,7 % del PIL nel 2008, quindi molto al di sopra del valore di riferimento del 3 % del PIL, e che dal 2003 il debito pubblico lordo superava il valore di riferimento del 60 % del PIL, attestandosi al 64,1 % del PIL nel 2008 (2). |
(2) |
Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva inoltre indirizzato una raccomandazione a Malta ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del TCE e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, (3) al fine di porre termine a tale situazione entro il 2010. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
(3) |
Il 16 febbraio 2010, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha concluso che era stato dato seguito effettivo alla raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del TCE, ma che a Malta si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo la sua adozione. Il Consiglio ha pertanto adottato una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) intesa a prorogare di un anno il termine per correggere il disavanzo eccessivo, ossia entro il 2011. La raccomandazione è stata resa pubblica |
(4) |
A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE il Consiglio abroga la propria decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo dello Stato membro in questione sia stato corretto. |
(5) |
A norma dell’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE, la Commissione fornisce i dati per l’applicazione della procedura. Nell’ambito dell’applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzo pubblico e altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e il 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
(6) |
Nel valutare l’opportunità di abrogare una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrebbe decidere sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solo se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel periodo oggetto della previsione. |
(7) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito della notifica di Malta entro il 1o aprile 2012 e alle previsioni dell’autunno 2012 dei servizi della Commissione, giustificano le seguenti conclusioni:
|
(8) |
Il Consiglio ricorda che, a partire dal 2012, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, e per un periodo di tre anni, Malta dovrebbe realizzare progressi sufficienti verso la conformità con i criteri del debito conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. |
(9) |
A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo a Malta è stato corretto entro il termine del 2011 ed è opportuno pertanto abrogare la decisione 2009/587/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Malta è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2009/587/CE è abrogata.
Articolo 3
Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 202 del 4.8.2009, pag. 42.
(2) Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 4,6 % del PIL e al 62,0 % del PIL.
(3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(4) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(5) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.