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Document 32012D0778

2012/778/: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2012 , che abroga la decisione 2009/587/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

GU L 342 del 14/12/2012, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/778/oj

14.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2012

che abroga la decisione 2009/587/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

(2012/778/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 luglio 2009, con decisione 2009/587/CE (1), a seguito di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che a Malta il disavanzo pubblico si attestava al 4,7 % del PIL nel 2008, quindi molto al di sopra del valore di riferimento del 3 % del PIL, e che dal 2003 il debito pubblico lordo superava il valore di riferimento del 60 % del PIL, attestandosi al 64,1 % del PIL nel 2008 (2).

(2)

Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva inoltre indirizzato una raccomandazione a Malta ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del TCE e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, (3) al fine di porre termine a tale situazione entro il 2010. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

Il 16 febbraio 2010, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha concluso che era stato dato seguito effettivo alla raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del TCE, ma che a Malta si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo la sua adozione. Il Consiglio ha pertanto adottato una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) intesa a prorogare di un anno il termine per correggere il disavanzo eccessivo, ossia entro il 2011. La raccomandazione è stata resa pubblica

(4)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE il Consiglio abroga la propria decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo dello Stato membro in questione sia stato corretto.

(5)

A norma dell’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE, la Commissione fornisce i dati per l’applicazione della procedura. Nell’ambito dell’applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzo pubblico e altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e il 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(6)

Nel valutare l’opportunità di abrogare una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrebbe decidere sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solo se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel periodo oggetto della previsione.

(7)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito della notifica di Malta entro il 1o aprile 2012 e alle previsioni dell’autunno 2012 dei servizi della Commissione, giustificano le seguenti conclusioni:

dopo un picco nel 2008, il disavanzo pubblico si è gradualmente ridotto fino ad attestarsi al 2,7 % del PIL nel 2011, sotto il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il miglioramento significativo rispetto al 2010, che registrava un disavanzo pubblico pari al 3,6 % del PIL, è dovuto soprattutto a un incremento delle entrate pari allo 0,7 % del PIL. Secondo le previsioni dell’autunno 2012 dei servizi della Commissione, l’impatto delle misure nette una tantum a riduzione del disavanzo nel 2011 è dello 0,7 % del PIL. Il saldo strutturale, ossia il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, registrerebbe un miglioramento di un punto percentuale del PIL nel 2011, al di sopra dello sforzo richiesto di almeno ¾ di punto percentuale del PIL raccomandato dal Consiglio,

le previsioni dell’autunno 2012 dei servizi della Commissione indicano un ulteriore calo del disavanzo pubblico al 2,6 % del PIL nel 2012, soprattutto grazie a misure, di cui la maggior parte è considerata una tantum, dirette a incrementare le entrate; l’impatto netto di dette misure per la riduzione del disavanzo è stimato all’1 % del PIL. A politiche invariate, ossia senza tener conto delle misure di risanamento contenute nel bilancio 2013, adottato dopo il termine ultimo delle previsioni, le proiezioni indicano un incremento del disavanzo pubblico al 2,9 % del PIL nel 2013, e una sua successiva riduzione al 2,6 % del PIL nel 2014, percentuali sempre quindi al di sotto del valore di riferimento del 3 % nell’orizzonte delle previsioni. Scopo del programma di stabilità dell’aprile 2012 è la riduzione dei disavanzi, pari al 2,2 %, all’1,7 % e all’1,1 % del PIL, rispettivamente, nel 2012, 2013 e 2014. La differenza tra le previsioni dell’autunno 2012 dei servizi della Commissione e l’obiettivo del programma di stabilità per il 2012 si spiega soprattutto con la maggiore dinamicità di crescita delle entrate prevista nel programma,

negli anni successivi al termine del 2011 fissato dal Consiglio, le previsioni dell’autunno 2012 dei servizi della Commissione non indicano per il 2012 alcun miglioramento del saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, e prevedono un miglioramento di ¼ di punto percentuale del PIL nel 2013. Il dato è al di sotto del valore di riferimento dello 0,5 % del PIL indicato per la correzione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di bilancio a medio termine necessaria nell’ambito del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, in particolare del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (5). Questa lenta correzione è proiettata a fronte di condizioni del ciclo nel complesso in equilibrio; il differenziale tra prodotto reale e potenziale è infatti vicino allo zero. Parallelamente, la composizione della crescita è prevista a intensità fiscale relativamente scarsa. Specialmente nel 2012, la crescita è trainata dalle esportazioni nette, mentre la domanda interna è stimata piuttosto debole rispetto al passato. Nel 2014 si prevede un miglioramento pari a ½ punto percentuale del PIL. Inoltre, nel 2012 il tasso di crescita reale della spesa pubblica, al netto delle misure discrezionali sul versante delle entrate, è stimato al di sotto del tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL definito all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97. Tuttavia, a politiche invariate, la crescita reale netta della spesa sforerebbe decisamente tale tasso di riferimento nel 2013 e nel 2014,

il debito pubblico lordo in rapporto al PIL è in tendenza crescente dal 2008 e ha raggiunto il 70,9 % del PIL nel 2011. Le previsioni dell’autunno 2012 dei servizi della Commissione indicano un continuo aumento del rapporto debito/PIL per attestarsi al 72,4 % nel 2012, al 73,1 % nel 2013 e al 72,8 % nel 2014. Per contro, il programma di stabilità 2012 prevede che il rapporto debito/PIL inizi a diminuire dopo il 2011, per arrivare al 67,4 % entro il 2014. La differenza tra le due proiezioni è dovuta a un avanzo primario inferiore e ad un aggiustamento stock/flussi più elevato nelle previsioni d’autunno.

(8)

Il Consiglio ricorda che, a partire dal 2012, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, e per un periodo di tre anni, Malta dovrebbe realizzare progressi sufficienti verso la conformità con i criteri del debito conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(9)

A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo a Malta è stato corretto entro il termine del 2011 ed è opportuno pertanto abrogare la decisione 2009/587/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Malta è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/587/CE è abrogata.

Articolo 3

Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 42.

(2)  Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 4,6 % del PIL e al 62,0 % del PIL.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(5)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.


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