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Document 32009L0065

Rafforzare la competitività globale dei fondi di investimento dell’Unione europea

Rafforzare la competitività globale dei fondi di investimento dell’Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 2009/65/CE concernente le norme in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Gli obiettivi principali della direttiva 2009/65/CE sono i seguenti.

  • Offrire agli investitori una più ampia scelta di prodotti a un costo inferiore, attraverso:
    • un mercato più efficiente per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)1 nell’Unione europea (Unione).
    • maggiori informazioni per gli investitori; e
    • una più efficiente vigilanza sui fondi.
  • Mantenere competitivo il settore degli investimenti dell’Unione, adattando le norme agli sviluppi del mercato.

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce norme uniformi relative ai fondi di investimento, favorendo la commercializzazione transfrontaliera di fondi di investimento regolati a livello dell’Unione.

La direttiva stabilisce le norme riguardanti:

  • le informazioni per gli investitori, grazie a un documento informativo di sintesi standardizzato, per semplificare la comprensione del prodotto da parte del consumatore;
  • un vero e proprio passaporto europeo per le società di gestione degli OICVM, che consentirà ad una società di gestione situata in uno Stato membro dell’Unione di gestire fondi in altri Stati membri;
  • la commercializzazione degli OICVM in altri Stati membri, ad esempio semplificando le procedure amministrative;
  • le fusioni tra OICVM in altri paesi;
  • una vigilanza più severa sugli OICVM e sulle società che li gestiscono, ad esempio attraverso una migliore cooperazione fra gli enti nazionali di vigilanza finanziaria.

Il quadro degli OICVM comprende inoltre:

  • norme sui depositari di OICVM (i soggetti che gestiscono le attività), che comprendono i soggetti idonei ad assumere tale ruolo, i loro compiti, gli accordi di delega e la responsabilità dei depositari.
  • requisiti per l’OICVM di assumere l’esposizione alla cartolarizzazione (si veda la sintesi);
  • norme per rimuovere gli ostacoli normativi che in precedenza ostacolavano la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento per renderla più semplice e veloce e meno costosa;
  • norme che lo adeguano a un nuovo quadro normativo per le imprese di investimento (si veda la sintesi);
  • norme, in particolare sulle definizioni e gli standard, per le obbligazioni garantite2 emesse da enti creditizi3 (si veda la sintesi) per porre rimedio al fatto che la direttiva 2009/65/CE in precedenza non specificava la natura e il contenuto di un quadro speciale di vigilanza, un elemento che definisce le obbligazioni garantite, o le autorità che dovrebbero essere responsabili dell’esecuzione di tale vigilanza;
  • norme per garantire che documenti contenenti le informazioni chiave definiti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 (si veda la sintesi) forniti da società di investimento o società di gestione di OICVM soddisfino sempre il requisito applicabile alle informazioni chiave sull’investitore definite nella direttiva 2009/65/CE;
  • norme per allinearsi ai requisiti in materia di rischio delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario, il regolamento (UE) 2022/2554, si veda la sintesi.

La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 integra un articolo nella direttiva 2009/138/CE che impone agli Stati membri, a partire dal , di garantire che, quando rendono pubbliche le informazioni regolamentate, le società di gestione e le società di investimento presentino tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta e le notifichino all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) al fine di renderle accessibili sul punto di accesso unico europeo, istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.

La direttiva di modifica (UE) 2024/927 modernizza le norme per gli OICVM per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario.

Atti delegati

La direttiva 2009/65/CE è stata inoltre integrata da atti delegati adottati dalla Commissione europea.

  • Il regolamento delegato (UE) 2016/438, come modificato dal regolamento (UE) 2018/1619, affronta i rischi non legati al mercato relativi alle attività dei depositari (si veda la sintesi). Copre aspetti degli obblighi dei depositari quali:
    • la custodia delle attività OICVM;
    • gli obblighi di controllo (ad esempio verificando che gli investimenti OICVM sono coerenti con le loro strategie di investimento, come descritto nelle loro regole e presentando documenti o garantendo che gli OICVM non violino i loro limiti di investimento);
    • la responsabilità per le attività.
  • Il regolamento delegato (UE) 2016/438 ha anche stabilito obblighi di due diligence specifici per le procedure di insolvenza delle attività OICVM, oltre a requisiti di indipendenza dettagliati per gli amministratori e i custodi degli OICVM.
  • Il regolamento delegato (UE) 2024/911 stabilisce norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da fornire in relazione alle attività transfrontaliere delle società di gestione e degli OICVM.

Atti di esecuzione

La Commissione ha inoltre adottato:

  • la direttiva 2007/16/CE per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni;
  • la direttiva 2010/42/UE per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (si veda la sintesi);
  • la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (si veda la sintesi);
  • il regolamento (UE) 583/2010 per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;
  • Il regolamento (UE) n. 584/2010 sulla procedura di notifica dell’Unione per gli OICVM (si veda la sintesi);
  • Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1212 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l’invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 che stabilisce norme tecniche per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere degli OICVM, di società di gestione di OICVM e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2009/65/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
  • La direttiva di modifica 2014/91/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il e tali norme si applicano a partire da tale data.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2017/2402 è in vigore dal .
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/1160 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2034 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2162 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il . Le norme contenute nella direttiva si applicano dall’.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il .
  • La direttiva di modifica (UE) 2024/927 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate dalla stessa data, a eccezione delle norme per la segnalazione a fini di vigilanza, che vengono applicate dal .

CONTESTO

La direttiva 2009/65/CE è la quarta versione della normativa sugli OICVM, che revisiona e sostituisce la direttiva 85/611/CEE.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Organismi che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.
  2. Obbligazione garantita. Titolo di debito emesso da un ente creditizio garantito da attività su cui i loro investitori possono rivalersi. Solitamente le attività in questione sono un insieme di mutui ipotecari o crediti al settore pubblico, o altre attività di copertura di alta qualità che assicurano che l’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite abbia un diritto di credito e che sono garantite da garanzie reali soggette a requisiti rigorosamente definiti
  3. Ente creditizio. Impresa che raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico per concedere il credito.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del , pag. 32).

Le modifiche successive alla direttiva 2009/65/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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