An official website of the European UnionAn official EU website
Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva, nota anche come direttiva sulle imprese di investimento, stabilisce norme rivolte alle imprese di investimento in relazione a:

  • il capitale iniziale;
  • i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti;
  • la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento in linea con il regolamento (UE) 2019/2033 (si veda la sintesi);
  • gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti.

PUNTI CHIAVE

La direttiva:

  • si applica alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE (si veda la sintesi), nota anche come direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2), che prevede un quadro giuridico per i mercati finanziari, le imprese di investimento e le sedi di negoziazione;
  • non si applica interamente alle imprese di investimento le cui attività consolidate siano pari o superiori a 15 miliardi di euro (ovvero la categoria di classe 1): queste sono supervisionate per verificarne il rispetto dei requisiti prudenziali di cui ai titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE (si veda la sintesi) anziché dei titoli IV e V della direttiva.

Le autorità nazionali competenti:

  • vigilano sulle attività delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista;
  • dispongono di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari, tra cui il potere di effettuare controlli in loco;
  • sono dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle loro funzioni;
  • possono intervenire nell’attività delle imprese di investimento in modo efficace e proporzionato, aumentando la quantità di fondi propri che devono possedere, ad esempio, per essere adeguati al loro profilo di rischio;
  • ricevono tutte le informazioni di cui necessitano dalle imprese di investimento;
  • cooperano strettamente con le autorità o gli organismi pubblici responsabili della vigilanza sugli enti creditizi1 e sugli enti finanziari nel loro Stato membro dell’Unione europea (Unione), con il sistema europeo di vigilanza finanziaria e con il Comitato europeo per il rischio sistemico;
  • scambiano informazioni, soprattutto su problemi e rischi potenziali, e collaborano con le controparti in altri Stati membri;
  • considerano l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri nonché nell’Unione nel suo insieme;
  • rispettano il segreto professionale e le informazioni riservate;
  • possono concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi;
  • utilizzano informazioni sulle tabelle retributive per valutare tendenze e prassi;
  • rendono pubbliche informazioni quali la normativa applicabile, i criteri e le metodologie che utilizzano per la revisione nonché i dati statistici che hanno raccolto.

I requisiti patrimoniali per le imprese di investimento sono stabiliti dal regolamento (UE) 2019/2033. La direttiva sulle imprese di investimento concede alle competenti autorità nazionali il diritto di aggiungerne altri.

Sanzioni e altre misure amministrative:

  • si applicano alle violazioni alla direttiva, al suo recepimento nazionale e al regolamento 2019/2033, come la mancata comunicazione delle informazioni corrette alle autorità competenti;
  • sono efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, come la gravità e la durata della violazione;
  • possono consistere in una sanzione pecuniaria pari a:
    • fino al 10 % del fatturato netto totale annuo della società o fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, in caso di un’impresa;
    • fino a 5 milioni di euro per una persona fisica;
  • sono, quando applicate, pubblicate sul sito web dell’autorità competente, con i dettagli della violazione e dell’autore, e segnalate all’Autorità bancaria europea.

Le imprese di investimento:

  • devono registrare tutte le loro transazioni e documentare i loro sistemi e processi che sono soggetti a questa direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, consentendo così una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti;
  • devono applicare procedure interne adeguate che consentano ai dipendenti di segnalare eventuali violazioni della direttiva, del suo recepimento nella legislazione nazionale o del regolamento (UE) 2019/2033;
  • sono dotate di solidi dispositivi di governance, tra cui:
    • una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
    • processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte;
    • meccanismi di controllo interno adeguati, comprese solide procedure amministrative e contabili;
    • politiche e prassi di remunerazione che riflettano una gestione del rischio sana ed efficace;
  • devono fornire informazioni sulle succursali in altri Stati membri o in paesi terzi, come fatturato, utili e perdite e numero di dipendenti, su base annuale;
  • non possono, se beneficiano di un sostegno finanziario pubblico speciale, effettuare pagamenti variabili ai membri del consiglio di amministrazione.

Le norme su vigilanza e valutazione stabiliscono che le autorità competenti devono:

  • riesaminare e valutare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle imprese di investimento per conformarsi alla direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033;
  • esigere che le imprese di investimento adottino con anticipo le misure necessarie se non si conformano alla direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 o se è probabile che violino le disposizioni nazionali.

L’Autorità bancaria europea:

  • elabora, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, varie bozze di norme tecniche di regolamentazione;
  • stila una relazione sui criteri tecnici relativi agli obiettivi ambientali, sociali e di governance;
  • valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti sui loro processi di revisione e valutazione, al fine di sviluppare una linea coerente in tutta l’Unione;
  • riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea sul grado di convergenza raggiunto nell’ambito del processo di revisione.

La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 inserisce un articolo nella direttiva (UE) 2019/2034 che richiede agli Stati membri, a partire dal , di garantire che, quando rendono pubbliche le informazioni regolamentate agli investitori, le imprese di investimento o società controllanti, presentino tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta e le comunichino all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati al fine di renderle accessibili sul punto di accesso unico europeo, istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.

La Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni dal . Il Parlamento o il Consiglio possono revocare tale potere in qualsiasi momento. Da allora la Commissione ha adottato i seguenti atti delegati:

  • il regolamento delegato (UE) 2021/2153 relativo alle norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (si veda la sintesi);
  • il regolamento delegato (UE) 2021/2154 relativo alle norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/2155 sulle norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;
  • regolamento delegato (UE) 2022/2579 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE (si veda la sintesi);
  • regolamento delegato (UE) 2023/1117 sulle norme tecniche che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante;
  • regolamento delegato (UE) 2023/1118 sulle norme tecniche che specificano le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i loro compiti;
  • regolamento delegato (UE) 2023/1651 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 6, di tale direttiva;
  • regolamento delegato (UE) 2023/1668 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano la misurazione dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) 2019/2033 e le metriche qualitative indicative per gli importi dei fondi propri aggiuntivi.

Nel quadro di una clausola di riesame, la Commissione è incaricata dalla direttiva di preparare, in stretta collaborazione con l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, una relazione su vari aspetti della direttiva per il Parlamento europeo e il Consiglio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva (UE) 2019/2034 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate dalla stessa data, a eccezione delle norme per la fornitura di servizi su iniziativa del cliente, che vengono applicate dal .

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Ente creditizio. Un’impresa che prende depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del , pag. 64).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2019/2034 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

Top