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si applica alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE (si veda la sintesi), nota anche come direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2), che prevede un quadro giuridico per i mercati finanziari, le imprese di investimento e le sedi di negoziazione;
non si applica interamente alle imprese di investimento le cui attività consolidate siano pari o superiori a 15 miliardi di euro (ovvero la categoria di classe 1): queste sono supervisionate per verificarne il rispetto dei requisiti prudenziali di cui ai titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE (si veda la sintesi) anziché dei titoli IV e V della direttiva.
Le autorità nazionali competenti:
vigilano sulle attività delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista;
dispongono di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari, tra cui il potere di effettuare controlli in loco;
sono dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle loro funzioni;
possono intervenire nell’attività delle imprese di investimento in modo efficace e proporzionato, aumentando la quantità di fondi propri che devono possedere, ad esempio, per essere adeguati al loro profilo di rischio;
ricevono tutte le informazioni di cui necessitano dalle imprese di investimento;
scambiano informazioni, soprattutto su problemi e rischi potenziali, e collaborano con le controparti in altri Stati membri;
considerano l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri nonché nell’Unione nel suo insieme;
rispettano il segreto professionale e le informazioni riservate;
possono concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi;
utilizzano informazioni sulle tabelle retributive per valutare tendenze e prassi;
rendono pubbliche informazioni quali la normativa applicabile, i criteri e le metodologie che utilizzano per la revisione nonché i dati statistici che hanno raccolto.
I requisiti patrimoniali per le imprese di investimento sono stabiliti dal regolamento (UE) 2019/2033. La direttiva sulle imprese di investimento concede alle competenti autorità nazionali il diritto di aggiungerne altri.
Sanzioni e altre misure amministrative:
si applicano alle violazioni alla direttiva, al suo recepimento nazionale e al regolamento 2019/2033, come la mancata comunicazione delle informazioni corrette alle autorità competenti;
sono efficaci, proporzionate e dissuasive;
tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, come la gravità e la durata della violazione;
possono consistere in una sanzione pecuniaria pari a:
fino al 10 % del fatturato netto totale annuo della società o fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, in caso di un’impresa;
fino a 5 milioni di euro per una persona fisica;
sono, quando applicate, pubblicate sul sito web dell’autorità competente, con i dettagli della violazione e dell’autore, e segnalate all’Autorità bancaria europea.
Le imprese di investimento:
devono registrare tutte le loro transazioni e documentare i loro sistemi e processi che sono soggetti a questa direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, consentendo così una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti;
devono applicare procedure interne adeguate che consentano ai dipendenti di segnalare eventuali violazioni della direttiva, del suo recepimento nella legislazione nazionale o del regolamento (UE) 2019/2033;
sono dotate di solidi dispositivi di governance, tra cui:
una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte;
meccanismi di controllo interno adeguati, comprese solide procedure amministrative e contabili;
politiche e prassi di remunerazione che riflettano una gestione del rischio sana ed efficace;
devono fornire informazioni sulle succursali in altri Stati membri o in paesi terzi, come fatturato, utili e perdite e numero di dipendenti, su base annuale;
non possono, se beneficiano di un sostegno finanziario pubblico speciale, effettuare pagamenti variabili ai membri del consiglio di amministrazione.
Le norme su vigilanza e valutazione stabiliscono che le autorità competenti devono:
riesaminare e valutare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle imprese di investimento per conformarsi alla direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033;
esigere che le imprese di investimento adottino con anticipo le misure necessarie se non si conformano alla direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 o se è probabile che violino le disposizioni nazionali.
stila una relazione sui criteri tecnici relativi agli obiettivi ambientali, sociali e di governance;
valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti sui loro processi di revisione e valutazione, al fine di sviluppare una linea coerente in tutta l’Unione;
La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 inserisce un articolo nella direttiva (UE) 2019/2034 che richiede agli Stati membri, a partire dal , di garantire che, quando rendono pubbliche le informazioni regolamentate agli investitori, le imprese di investimento o società controllanti, presentino tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta e le comunichino all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati al fine di renderle accessibili sul punto di accesso unico europeo, istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.
La Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni dal . Il Parlamento o il Consiglio possono revocare tale potere in qualsiasi momento. Da allora la Commissione ha adottato i seguenti atti delegati:
il regolamento delegato (UE) 2021/2153 relativo alle norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (si veda la sintesi);
il regolamento delegato (UE) 2021/2154 relativo alle norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce;
il regolamento delegato (UE) 2021/2155 sulle norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;
regolamento delegato (UE) 2022/2579 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE (si veda la sintesi);
regolamento delegato (UE) 2023/1117 sulle norme tecniche che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante;
regolamento delegato (UE) 2023/1118 sulle norme tecniche che specificano le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i loro compiti;
regolamento delegato (UE) 2023/1651 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 6, di tale direttiva;
regolamento delegato (UE) 2023/1668 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano la misurazione dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) 2019/2033 e le metriche qualitative indicative per gli importi dei fondi propri aggiuntivi.
Nel quadro di una clausola di riesame, la Commissione è incaricata dalla direttiva di preparare, in stretta collaborazione con l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, una relazione su vari aspetti della direttiva per il Parlamento europeo e il Consiglio.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva (UE) 2019/2034 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate dalla stessa data, a eccezione delle norme per la fornitura di servizi su iniziativa del cliente, che vengono applicate dal .
Ente creditizio. Un’impresa che prende depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del , pag. 64).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2019/2034 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, ).
Regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (GU L 436 del , pag. 9).
Regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce (GU L 436 del , pag. 11).
Regolamento delegato (UE) 2021/2155 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 436 del , pag. 17).
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del , pag. 1).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del , pag. 190).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del , pag. 349).
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del , pag. 1).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338).
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’, pag. 1).
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del , pag. 32).
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’, pag. 1).