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Il regolamento (UE) 2022/2554 stabilisce norme uniformi in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi degli enti finanziari, quali banche, compagnie di assicurazione e società di investimento.
Il regolamento riguarda una vasta gamma di entità finanziarie regolamentate dell’Unione europea (Unione), imponendo loro di resistere, rispondere e recuperare da qualsiasi perturbazione o minaccia relativa alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
crediti, pagamenti, moneta elettronica ed enti pensionistici aziendali o professionali;
fornitori di servizi di informazione sui conti, cripto-attività, comunicazione dati, crowdfunding e terze parti TIC;
imprese di investimento, fondi di investimento alternativi, società di gestione, agenzie di rating del credito e amministratori di indici di riferimento critici;
repertori di dati sulle negoziazioni e sulle cartolarizzazioni, depositari centrali di titoli, controparti centrali e sedi di negoziazione;
imprese di assicurazione, intermediari assicurativi e imprese di riassicurazione.
Gestione dei rischi informatici
Le entità finanziarie che non sono microimprese devono:
attuare misure interne di governance e controllo che garantiscano una gestione efficace e prudente dei rischi informatici;
garantire che il loro organo di gestione definisca, approva, sovrintenda e sia responsabile di tutte le disposizioni pertinenti;
disporre di un quadro solido, completo e ben documentato per la gestione dei rischi informatici che comprenda le strategie, le politiche, le procedure, i protocolli e gli strumenti necessari per rispondere rapidamente ed efficacemente;
utilizzare e mantenere aggiornati sistemi, protocolli e strumenti TIC adeguati, affidabili e tecnologicamente resilienti, dotati di capacità sufficienti;
individuare, classificare e documentare adeguatamente tutte le funzioni, i ruoli e le responsabilità delle imprese supportate dalle TIC e rivedere gli scenari di rischio;
monitorare in modo continuativo la sicurezza e il funzionamento dei sistemi e degli strumenti TIC per ridurre al minimo l’impatto di qualsiasi rischio informatico;
individuare tempestivamente le attività anomale e identificare i potenziali punti di vulnerabilità;
attuare una politica di continuità operativa delle TIC esaustiva, che disponga di piani, procedure e meccanismi adeguati;
sviluppare e documentare politiche di backup e procedure di ripristino e recupero;
impiegare risorse e personale per valutare le vulnerabilità, le minacce informatiche e gli incidenti legati alle TIC, in particolare gli attacchi informatici, e analizzare il loro potenziale impatto sulla resilienza operativa digitale dell’ente;
elaborare piani di comunicazione delle crisi per comunicare almeno i principali incidenti o vulnerabilità connessi alle TIC ai clienti, alle controparti e al pubblico.
Gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti informatici
Le entità finanziarie devono:
definire, stabilire e attuare misure volte a individuare, gestire, registrare e notificare gli incidenti connessi alle TIC;
classificare gli incidenti e determinarne l’impatto utilizzando criteri quali il numero di clienti e controparti interessati, la durata, la diffusione geografica e le perdite di dati;
segnalare i principali incidenti connessi alle TIC alla loro autorità competente designata, che la inoltrerà a un organismo più elevato come la Banca centrale europea o l’Autorità bancaria europea.
Test di resilienza operativa digitale
Le entità finanziarie che non sono microimprese devono:
stabilire, mantenere e riesaminare un programma di test di resilienza operativa digitale solido ed esaustivo che comprenda le valutazioni, i test, le metodologie, le pratiche e gli strumenti necessari;
effettuare, almeno ogni tre anni, test di penetrazione del livello di minaccia basati sul loro profilo di rischio e tenendo conto delle circostanze operative, e utilizzare solo tester certificati, in possesso delle competenze e dell’idoneità necessarie e coperti da un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Gestione dei rischi informatici derivanti da terzi
Le entità finanziarie devono:
gestire i rischi derivanti da terzi come componente integrante della loro gestione complessiva dei rischi informatici;
avere in atto accordi contrattuali di servizi TIC per svolgere le proprie attività commerciali nel pieno rispetto della legislazione pertinente;
tenere conto della natura, della portata, della complessità e dell’importanza delle dipendenza connesse alle TIC e di ogni potenziale rischio;
vagliare i benefici e i costi di soluzioni alternative al momento dell’individuazione e della valutazione dei rischi presenti;
includere nel contratto i diritti e gli obblighi di ciascuna parte e l’accordo di servizio.
Quadro di sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC
designare, sulla base di criteri chiari, i fornitori terzi di servizi TIC ritenuti critici per le entità finanziarie;
nominare, in qualità di autorità di sorveglianza capofila per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC, l’AEV responsabile dell’entità finanziaria interessata;
istituire un forum di sorveglianza per:
discutere i pertinenti sviluppi in materia di rischi e vulnerabilità relativi alle TIC e promuovere un approccio coerente al monitoraggio a livello dell’Unione;
valutare annualmente le attività di vigilanza, promuovere iniziative volte ad aumentare la resilienza operativa digitale e favorire le migliori pratiche;
sottoporre parametri di riferimento generali per i fornitori terzi critici di servizi TIC;
incaricare l’autorità di sorveglianza capofila di:
essere il principale punto di contatto per i fornitori terzi critici di servizi TIC;
valutare se ciascun fornitore critico abbia predisposto norme, procedure, meccanismi e accordi esaustivi, solidi ed efficaci;
richiedere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti, condurre indagini e ispezioni (anche nei paesi terzi), specificare le azioni correttive ed emettere raccomandazioni;
A norma del regolamento delegato (UE) 2024/1502, i fornitori terzi di servizi TIC possono essere designati come critici e assoggettati alla supervisione diretta delle autorità europee di vigilanza a seguito di una valutazione in due fasi.
Fase1– criteri quantitativi
Il fornitore deve rispettare soglie misurabili, quali:
il numero di entità finanziarie, o la quota delle loro attività totali, che dipendono dai servizi del prestatore;
se i suoi servizi possono essere sostituiti o se il passaggio a un altro fornitore sarebbe difficile o costoso.
Fase2– criteri qualitativi
I fornitori che soddisfano la fase 1 vengono poi valutati alla luce di considerazioni più ampie, tra cui:
l’impatto sistemico potenziale qualora i loro servizi venissero interrotti;
il grado di interdipendenza tra entità finanziarie che si avvalgono dello stesso fornitore;
la criticità delle funzioni supportate;
ricorso a subappaltatori comuni.
Un fornitore viene designato come critico solo se soddisfa i criteri previsti da entrambe le fasi.
Meccanismi di condivisione delle informazioni
Le entità finanziarie possono scambiarsi reciprocamente informazioni e analisi delle minacce informatiche, nella misura in cui ciò:
miri a potenziare la loro resilienza operativa digitale;
si svolga entro le loro comunità fidate;
tuteli la riservatezza commerciale e i dati personali, nonché rispetti le norme della politica di concorrenza.
Sanzioni e misure di riparazione
Le autorità competenti:
dispongono di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari per adempiere i propri compiti;
impongono, e pubblicano sui loro siti web, le sanzioni amministrative e le misure di riparazione stabilite dal diritto nazionale.
Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione per gli strumenti di gestione dei rischi informatici, la classificazione e la segnalazione degli incidenti connessi alle TIC e lo svolgimento di attività di sorveglianza.
Le riforme successive alla crisi finanziaria del 2008 hanno in primo luogo rafforzato la stabilità finanziaria del settore. I rischi informatici sono stati affrontati solo indirettamente in alcuni settori, continuando a porre una sfida alla resilienza operativa, alle prestazioni e alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione.
Il regolamento, noto come DORA, fa parte di un pacchetto finanziario digitale più ampio volto a promuovere lo sviluppo tecnologico e garantire la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori. Gli altri elementi comprendono una strategia finanziaria digitale, mercati di cripto-attività e tecnologie di registro distribuito.
Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333, , pagg. 1-79).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2024/1502 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici per le entità finanziarie (GU L, 2024/1502, ).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia di finanziamento digitale per l’Unione (COM(2020) 591 final, ).
Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell', sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del , pagg. 1-65).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1011 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del , pagg. 1-72)
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173, , pagg. 84–148).
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del , pagg. 1-59).