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Resilienza operativa digitale per il settore finanziario

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2022/2554 stabilisce norme uniformi in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi degli enti finanziari, quali banche, compagnie di assicurazione e società di investimento.

Il regolamento riguarda una vasta gamma di entità finanziarie regolamentate dell’Unione europea (Unione), imponendo loro di resistere, rispondere e recuperare da qualsiasi perturbazione o minaccia relativa alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda:

  • crediti, pagamenti, moneta elettronica ed enti pensionistici aziendali o professionali;
  • fornitori di servizi di informazione sui conti, cripto-attività, comunicazione dati, crowdfunding e terze parti TIC;
  • imprese di investimento, fondi di investimento alternativi, società di gestione, agenzie di rating del credito e amministratori di indici di riferimento critici;
  • repertori di dati sulle negoziazioni e sulle cartolarizzazioni, depositari centrali di titoli, controparti centrali e sedi di negoziazione;
  • imprese di assicurazione, intermediari assicurativi e imprese di riassicurazione.

Gestione dei rischi informatici

Le entità finanziarie che non sono microimprese devono:

  • attuare misure interne di governance e controllo che garantiscano una gestione efficace e prudente dei rischi informatici;
  • garantire che il loro organo di gestione definisca, approva, sovrintenda e sia responsabile di tutte le disposizioni pertinenti;
  • disporre di un quadro solido, completo e ben documentato per la gestione dei rischi informatici che comprenda le strategie, le politiche, le procedure, i protocolli e gli strumenti necessari per rispondere rapidamente ed efficacemente;
  • utilizzare e mantenere aggiornati sistemi, protocolli e strumenti TIC adeguati, affidabili e tecnologicamente resilienti, dotati di capacità sufficienti;
  • individuare, classificare e documentare adeguatamente tutte le funzioni, i ruoli e le responsabilità delle imprese supportate dalle TIC e rivedere gli scenari di rischio;
  • monitorare in modo continuativo la sicurezza e il funzionamento dei sistemi e degli strumenti TIC per ridurre al minimo l’impatto di qualsiasi rischio informatico;
  • individuare tempestivamente le attività anomale e identificare i potenziali punti di vulnerabilità;
  • attuare una politica di continuità operativa delle TIC esaustiva, che disponga di piani, procedure e meccanismi adeguati;
  • sviluppare e documentare politiche di backup e procedure di ripristino e recupero;
  • impiegare risorse e personale per valutare le vulnerabilità, le minacce informatiche e gli incidenti legati alle TIC, in particolare gli attacchi informatici, e analizzare il loro potenziale impatto sulla resilienza operativa digitale dell’ente;
  • elaborare piani di comunicazione delle crisi per comunicare almeno i principali incidenti o vulnerabilità connessi alle TIC ai clienti, alle controparti e al pubblico.

Gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti informatici

Le entità finanziarie devono:

  • definire, stabilire e attuare misure volte a individuare, gestire, registrare e notificare gli incidenti connessi alle TIC;
  • classificare gli incidenti e determinarne l’impatto utilizzando criteri quali il numero di clienti e controparti interessati, la durata, la diffusione geografica e le perdite di dati;
  • segnalare i principali incidenti connessi alle TIC alla loro autorità competente designata, che la inoltrerà a un organismo più elevato come la Banca centrale europea o l’Autorità bancaria europea.

Test di resilienza operativa digitale

Le entità finanziarie che non sono microimprese devono:

  • stabilire, mantenere e riesaminare un programma di test di resilienza operativa digitale solido ed esaustivo che comprenda le valutazioni, i test, le metodologie, le pratiche e gli strumenti necessari;
  • effettuare, almeno ogni tre anni, test di penetrazione del livello di minaccia basati sul loro profilo di rischio e tenendo conto delle circostanze operative, e utilizzare solo tester certificati, in possesso delle competenze e dell’idoneità necessarie e coperti da un’assicurazione di responsabilità civile professionale.

Gestione dei rischi informatici derivanti da terzi

Le entità finanziarie devono:

  • gestire i rischi derivanti da terzi come componente integrante della loro gestione complessiva dei rischi informatici;
  • avere in atto accordi contrattuali di servizi TIC per svolgere le proprie attività commerciali nel pieno rispetto della legislazione pertinente;
  • tenere conto della natura, della portata, della complessità e dell’importanza delle dipendenza connesse alle TIC e di ogni potenziale rischio;
  • vagliare i benefici e i costi di soluzioni alternative al momento dell’individuazione e della valutazione dei rischi presenti;
  • includere nel contratto i diritti e gli obblighi di ciascuna parte e l’accordo di servizio.

Quadro di sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC

Il quadro:

  • affida alle autorità europee di vigilanza (AEV) i compiti di:
    • designare, sulla base di criteri chiari, i fornitori terzi di servizi TIC ritenuti critici per le entità finanziarie;
    • nominare, in qualità di autorità di sorveglianza capofila per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC, l’AEV responsabile dell’entità finanziaria interessata;
  • istituire un forum di sorveglianza per:
    • discutere i pertinenti sviluppi in materia di rischi e vulnerabilità relativi alle TIC e promuovere un approccio coerente al monitoraggio a livello dell’Unione;
    • valutare annualmente le attività di vigilanza, promuovere iniziative volte ad aumentare la resilienza operativa digitale e favorire le migliori pratiche;
    • sottoporre parametri di riferimento generali per i fornitori terzi critici di servizi TIC;
  • incaricare l’autorità di sorveglianza capofila di:
    • essere il principale punto di contatto per i fornitori terzi critici di servizi TIC;
    • valutare se ciascun fornitore critico abbia predisposto norme, procedure, meccanismi e accordi esaustivi, solidi ed efficaci;
    • richiedere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti, condurre indagini e ispezioni (anche nei paesi terzi), specificare le azioni correttive ed emettere raccomandazioni;
  • consentire all’Autorità bancaria europea, all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di collaborare con autorità di regolamentazione e di sorveglianza di paesi terzi sui rischi informatici derivanti da terzi;
  • richiede alle ESA di presentare ogni cinque anni una relazione riservata al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea sulle loro relazioni con le autorità di paesi terzi.

Criteri per la designazione dei fornitori critici

A norma del regolamento delegato (UE) 2024/1502, i fornitori terzi di servizi TIC possono essere designati come critici e assoggettati alla supervisione diretta delle autorità europee di vigilanza a seguito di una valutazione in due fasi.

  • Fase 1 – criteri quantitativi

Il fornitore deve rispettare soglie misurabili, quali:

  • il numero di entità finanziarie, o la quota delle loro attività totali, che dipendono dai servizi del prestatore;
  • se serve istituzioni sistemiche (enti di importanza sistemica globale (G-SII) o altri enti di importanza sistemica (O-SII));
  • se i suoi servizi possono essere sostituiti o se il passaggio a un altro fornitore sarebbe difficile o costoso.
  • Fase 2 – criteri qualitativi

I fornitori che soddisfano la fase 1 vengono poi valutati alla luce di considerazioni più ampie, tra cui:

  • l’impatto sistemico potenziale qualora i loro servizi venissero interrotti;
  • il grado di interdipendenza tra entità finanziarie che si avvalgono dello stesso fornitore;
  • la criticità delle funzioni supportate;
  • ricorso a subappaltatori comuni.

Un fornitore viene designato come critico solo se soddisfa i criteri previsti da entrambe le fasi.

Meccanismi di condivisione delle informazioni

Le entità finanziarie possono scambiarsi reciprocamente informazioni e analisi delle minacce informatiche, nella misura in cui ciò:

  • miri a potenziare la loro resilienza operativa digitale;
  • si svolga entro le loro comunità fidate;
  • tuteli la riservatezza commerciale e i dati personali, nonché rispetti le norme della politica di concorrenza.

Sanzioni e misure di riparazione

Le autorità competenti:

  • dispongono di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari per adempiere i propri compiti;
  • impongono, e pubblicano sui loro siti web, le sanzioni amministrative e le misure di riparazione stabilite dal diritto nazionale.

Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione per gli strumenti di gestione dei rischi informatici, la classificazione e la segnalazione degli incidenti connessi alle TIC e lo svolgimento di attività di sorveglianza.

La Commissione:

  • ha il potere di adottare atti delegati;
  • presenterà, entro il , una revisione del regolamento, previa consultazione delle ESA e del Comitato europeo per il rischio sistemico, al Parlamento e al Consiglio.

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, i regolamenti (UE) nn. 648/2012, 909/2014 e 600/2014 e il regolamento (UE) 2016/1011.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Le riforme successive alla crisi finanziaria del 2008 hanno in primo luogo rafforzato la stabilità finanziaria del settore. I rischi informatici sono stati affrontati solo indirettamente in alcuni settori, continuando a porre una sfida alla resilienza operativa, alle prestazioni e alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione.

Il regolamento, noto come DORA, fa parte di un pacchetto finanziario digitale più ampio volto a promuovere lo sviluppo tecnologico e garantire la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori. Gli altri elementi comprendono una strategia finanziaria digitale, mercati di cripto-attività e tecnologie di registro distribuito.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333, , pagg. 1-79).

ultimo aggiornamento:

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