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Il regolamento (UE) 2023/2859 mira a integrare ulteriormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali dell’Unione europea (Unione), fornendo un facile accesso elettronico centralizzato alle informazioni pubbliche sulle entità1 e sui loro prodotti.
Il punto di accesso conterrà i seguenti dati, che saranno raccolti da specifici organismi di raccolta2:
le informazioni richieste dal diritto dell’UE vigente (l’allegato elenca i 19 regolamenti e le 16 direttive in vigore) ed eventuali atti giuridicamente vincolanti successivi;
le informazioni comunicate volontariamente.
Il regolamento stabilisce un calendario per le comunicazioni volontarie:
entro il , gli Stati membri dell’Unione dovranno designare almeno un organismo di raccolta per ricevere le informazioni;
dal , un’entità può inviare informazioni, insieme ai metadati appropriati3, a un organismo nazionale di raccolta.
Gli organismi di raccolta:
raccolgono, conservano e convalidano le informazioni;
forniscono gratuitamente al punto di accesso unico le informazioni e i metadati entro termini stabiliti;
garantiscono che le informazioni siano disponibili al punto di accesso per almeno 10 anni o per un periodo non superiore a 5 anni se le informazioni contengono dati personali o se sono informazioni storiche4;
possono rifiutare le informazioni che ritengono manifestamente inappropriate, abusive o al di fuori dell’ambito di applicazione della normativa;
L’ESMA:
pubblica un elenco degli organismi di raccolta e lo mantiene aggiornato;
stabilisce una politica di sicurezza informatica efficace e proporzionata per il punto di accesso, riesaminandola periodicamente alla luce delle tendenze e degli sviluppi in materia di cibersicurezza;
verifica che il punto di accesso fornisca le funzioni elencate nella normativa;
garantisce che l’accesso alle informazioni non sia discriminatorio e che gli utenti, in particolare le istituzioni europee e nazionali, le agenzie di informazione, il mondo accademico e le organizzazioni non governative, abbiano accesso diretto e immediato a titolo gratuito;
può richiedere oneri per servizi specifici con costi elevati o per il download di grandi volumi di informazioni;
utilizza la convalida automatica per verificare che le informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta siano conformi al regolamento;
garantire che le informazioni sul punto di accesso siano accessibili senza ritardi ingiustificati;
fornire assistenza agli organismi di raccolta;
garantire che il punto di accesso sia accessibile almeno il 97 % delle volte al mese;
consultare gli organismi di raccolta;
monitorare l’attività del punto di accesso, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, e riferire annualmente alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.
Il punto di accesso deve contenere almeno le seguenti funzioni:
un portale web con un’interfaccia di facile utilizzo, che tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità e che fornisca informazioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;
un’unica interfaccia di programmazione delle applicazioni che consenta un facile accesso alle informazioni;
una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell’Unione che consenta di effettuare ricerche sulla base di diversi metadati;
un visualizzatore di informazioni;
un servizio di download, anche per scaricare grandi quantità di dati;
un servizio di traduzione automatica delle informazioni recuperate (entro il );
un servizio di notifica che informi gli utenti di nuove informazioni (entro il );
presentazione delle informazioni comunicate volontariamente in modo che siano facilmente distinguibili (entro il ).
La Commissione:
entro il , in stretta collaborazione con l’ESMA, riferisce al Parlamento e al Consiglio sull’attività e sull’efficacia del punto di accesso;
può adottare atti delegati per sviluppare parti del regolamento.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È entrato in vigore il .
CONTESTO
La facilità di accesso a dati affidabili e chiari è importante per i responsabili delle decisioni, gli investitori e le altre parti interessate dell’economia e della società per prendere decisioni di investimento solide, informate e responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Un punto di accesso unico offre alle aziende una maggiore visibilità nei confronti degli investitori, aprendo maggiori opportunità di finanziamento, soprattutto per le piccole imprese nei mercati dei capitali di piccole dimensioni. Il regolamento non impone alle imprese alcun obbligo di informazione aggiuntivo.
Nella comunicazione del settembre 2020 «Un’unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», la Commissione ha proposto di migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie delle imprese creando un punto di accesso unico europeo. Il regolamento fa parte del pacchetto sull’Unione dei mercati dei capitali che la Commissione ha presentato nel 2021.
TERMINI CHIAVE
Entità. Qualsiasi persona fisica o giuridica tenuta a fornire informazioni ai sensi di una specifica legislazione dell’Unione, o che lo fa volontariamente.
Organismo di raccolta. Organismo, ufficio, agenzia, autorità o registro dell’UE o nazionale legalmente designato.
Metadati. Informazioni strutturate che facilitano il recupero, l’uso o la gestione delle informazioni.
Informazioni storiche. Le informazioni che sono state rese pubbliche non prima dei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’obbligo di presentare tali informazioni al punto di accesso unico europeo.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L 2023/2859, del ).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/2859 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L 2023/2864 del ).
Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L 2023/2869 del ).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione [COM(2020) 590 final del ].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia di finanziamento digitale per l’UE [COM(2020) 591 final del ].
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione) (GU L 172 del , pag. 56).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del , pag. 190).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 12).
Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 48).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 84).