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Punto di accesso unico europeo

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2023/2859 mira a integrare ulteriormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali dell’Unione europea (Unione), fornendo un facile accesso elettronico centralizzato alle informazioni pubbliche sulle entità1 e sui loro prodotti.
  • Il regolamento incarica l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di istituire e gestire un punto di accesso unico europeo per le informazioni entro il .

PUNTI CHIAVE

Il punto di accesso conterrà i seguenti dati, che saranno raccolti da specifici organismi di raccolta2:

  • le informazioni richieste dal diritto dell’UE vigente (l’allegato elenca i 19 regolamenti e le 16 direttive in vigore) ed eventuali atti giuridicamente vincolanti successivi;
  • le informazioni comunicate volontariamente.

Il regolamento stabilisce un calendario per le comunicazioni volontarie:

  • entro il , le autorità europee di vigilanza competenti dovranno elaborare le norme tecniche necessarie e trasmetterle alla Commissione europea;
  • entro il , gli Stati membri dell’Unione dovranno designare almeno un organismo di raccolta per ricevere le informazioni;
  • dal , un’entità può inviare informazioni, insieme ai metadati appropriati3, a un organismo nazionale di raccolta.

Gli organismi di raccolta:

  • raccolgono, conservano e convalidano le informazioni;
  • forniscono gratuitamente al punto di accesso unico le informazioni e i metadati entro termini stabiliti;
  • garantiscono che le informazioni siano disponibili al punto di accesso per almeno 10 anni o per un periodo non superiore a 5 anni se le informazioni contengono dati personali o se sono informazioni storiche4;
  • possono rifiutare le informazioni che ritengono manifestamente inappropriate, abusive o al di fuori dell’ambito di applicazione della normativa;

L’ESMA:

  • pubblica un elenco degli organismi di raccolta e lo mantiene aggiornato;
  • stabilisce una politica di sicurezza informatica efficace e proporzionata per il punto di accesso, riesaminandola periodicamente alla luce delle tendenze e degli sviluppi in materia di cibersicurezza;
  • verifica che il punto di accesso fornisca le funzioni elencate nella normativa;
  • garantisce che l’accesso alle informazioni non sia discriminatorio e che gli utenti, in particolare le istituzioni europee e nazionali, le agenzie di informazione, il mondo accademico e le organizzazioni non governative, abbiano accesso diretto e immediato a titolo gratuito;
  • può richiedere oneri per servizi specifici con costi elevati o per il download di grandi volumi di informazioni;
  • utilizza la convalida automatica per verificare che le informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta siano conformi al regolamento;
  • coopera strettamente con l’Autorità bancaria europea e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per;
    • garantire che le informazioni sul punto di accesso siano accessibili senza ritardi ingiustificati;
    • fornire assistenza agli organismi di raccolta;
    • garantire che il punto di accesso sia accessibile almeno il 97 % delle volte al mese;
    • consultare gli organismi di raccolta;
    • monitorare l’attività del punto di accesso, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, e riferire annualmente alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

Il punto di accesso deve contenere almeno le seguenti funzioni:

  • un portale web con un’interfaccia di facile utilizzo, che tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità e che fornisca informazioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;
  • un’unica interfaccia di programmazione delle applicazioni che consenta un facile accesso alle informazioni;
  • una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell’Unione che consenta di effettuare ricerche sulla base di diversi metadati;
  • un visualizzatore di informazioni;
  • un servizio di download, anche per scaricare grandi quantità di dati;
  • un servizio di traduzione automatica delle informazioni recuperate (entro il );
  • un servizio di notifica che informi gli utenti di nuove informazioni (entro il );
  • presentazione delle informazioni comunicate volontariamente in modo che siano facilmente distinguibili (entro il ).

La Commissione:

  • entro il , in stretta collaborazione con l’ESMA, riferisce al Parlamento e al Consiglio sull’attività e sull’efficacia del punto di accesso;
  • può adottare atti delegati per sviluppare parti del regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

La facilità di accesso a dati affidabili e chiari è importante per i responsabili delle decisioni, gli investitori e le altre parti interessate dell’economia e della società per prendere decisioni di investimento solide, informate e responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Un punto di accesso unico offre alle aziende una maggiore visibilità nei confronti degli investitori, aprendo maggiori opportunità di finanziamento, soprattutto per le piccole imprese nei mercati dei capitali di piccole dimensioni. Il regolamento non impone alle imprese alcun obbligo di informazione aggiuntivo.

Nella comunicazione del settembre 2020 «Un’unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», la Commissione ha proposto di migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie delle imprese creando un punto di accesso unico europeo. Il regolamento fa parte del pacchetto sull’Unione dei mercati dei capitali che la Commissione ha presentato nel 2021.

TERMINI CHIAVE

  1. Entità. Qualsiasi persona fisica o giuridica tenuta a fornire informazioni ai sensi di una specifica legislazione dell’Unione, o che lo fa volontariamente.
  2. Organismo di raccolta. Organismo, ufficio, agenzia, autorità o registro dell’UE o nazionale legalmente designato.
  3. Metadati. Informazioni strutturate che facilitano il recupero, l’uso o la gestione delle informazioni.
  4. Informazioni storiche. Le informazioni che sono state rese pubbliche non prima dei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’obbligo di presentare tali informazioni al punto di accesso unico europeo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L 2023/2859, del ).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/2859 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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