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Document 32021R1148

Sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.
  • Esso ne definisce:
    • la politica e gli obiettivi specifici;
    • le misure per il loro conseguimento;
    • la portata, la forma e le norme del finanziamento dell’Unione europea (Unione) dal al , ovvero il periodo dell’attuale quadro finanziario pluriennale.

PUNTI CHIAVE

Lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti si propone di:

  • garantire una gestione integrata delle frontiere esterne dell’Europa solida ed efficace;
  • contribuire a un livello elevato di sicurezza interna;
  • tutelare la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione;
  • rispettare il diritto dell’Unione e gli obblighi internazionali.

Due obiettivi specifici, le cui misure da adottare sono stabilite nell’allegato II, intendono sostenere:

  • la guardia di frontiera e costiera europea (si veda la sintesi), quale responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire efficacemente i flussi migratori (l’allegato III comprende la portata dei costi di un eventuale finanziamento);
  • la politica comune in materia di visti e un approccio armonizzato nel rilascio dei visti per facilitare i viaggi legittimi, contribuendo a prevenire rischi migratori e per la sicurezza.

Le attività dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti:

  • vertono principalmente su ambiti quali le infrastrutture transfrontaliere, attrezzature operative, formazione, impiego di funzionari incaricati dell’immigrazione, studi pilota e scambio delle migliori pratiche, che l’allegato III definisce nel dettaglio;
  • possono essere ampliate dalla Commissione europea per far fronte a circostanze impreviste o nuove;
  • integrano le misure a livello nazionale, regionale e locale e favoriscono l’Unione.

La Commissione, gli Stati membri dell’Unione e il servizio europeo per l’azione esterna, quando collaborano con paesi terzi, debbono:

  • garantire che le attività siano coerenti con la politica estera e interna dell’Unione;
  • concentrarsi su misure non orientate allo sviluppo.

Il bilancio settennale ammonta a 5,241 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 1,141 miliardi di euro. L’importo è utilizzato come segue:

  • 3,668 miliardi di euro sono assegnati a programmi nazionali, di cui 200 568 000 euro sono assegnati al regime di transito speciale per la Lituania;
  • 1,573 miliardi di euro sono assegnati ad azioni specifiche, azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale (denominate «strumento tematico»), al fine di sostenere principalmente le politiche interne dell’Unione;
  • una piccola percentuale, fino allo 0,52 %, è assegnata all’assistenza tecnica, a discrezione della Commissione;
  • un minimo del 10 % dei programmi nazionali deve essere assegnato alla politica dei visti.

L’allegato I stabilisce la modalità di ripartizione del bilancio tra i programmi nazionali, permettendo alcune forme di prefinanziamento:

  • ogni Stato membro riceve un importo fisso di base di 8 milioni di euro, a eccezione di Cipro, Malta e Grecia che ricevono 28 milioni di euro a testa;
  • la quota restante sarà suddivisa tra:
    • frontiere esterne terrestri (30 %);
    • frontiere esterne marittime (35 %);
    • aeroporti (20 %);
    • uffici consolari (15 %);
  • di norma, il contributo dell’Unione si limita al 75 % del costo totale di un progetto. Ciò può essere aumentato al 90 % in determinati casi, definiti nell’allegato IV, tra cui l’acquisto di attrezzature operative per l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e persino al 100 % per alcune azioni elencate nell’articolo 12, tra cui l’assistenza emergenziale.

Gli Stati membri:

  • garantiscono che le priorità contemplate nei propri programmi siano coerenti con la gestione delle frontiere e la politica dei visti dell’Unione, il diritto dell’Unione e gli obblighi internazionali;
  • consultano la Commissione prima di avvalersi dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per un progetto in collaborazione con o svolto in un paese terzo;
  • possono adoperare fino al 33 % del finanziamento assegnato per lo svolgimento da parte di autorità pubbliche di diversi compiti e servizi nell’interesse dell’Unione (sostegno operativo);
  • presentano alla Commissione relazioni annuali relative alle prestazioni dal al .

I seguenti soggetti giuridici sono ammissibili al finanziamento dell’Unione:

  • soggetti stabiliti in uno Stato membro, in un paese o territorio d’oltremare, oppure in un paese terzo elencato nel programma;
  • soggetti costituiti a norma del diritto dell’Unione, o di qualsiasi organizzazione internazionale pertinente.

Gli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità richiedono:

  • ai destinatari del finanziamento dell’Unione di riconoscere l’origine del finanziamento e di garantirne la visibilità;
  • alla Commissione di:
    • condurre attività di informazione e comunicazione;
    • pubblicare i programmi di lavoro dello strumento tematico.

La Commissione:

  • coopera con partner pubblici e privati, comprese la società civile e le organizzazioni non governative, quando si avvale dello strumento tematico per fornire finanziamenti diretti mediante sovvenzioni o appalti pubblici;
  • presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sugli indicatori di prestazione chiave relativi alle frontiere e ai visti, stabiliti nell’allegato V;
  • esegue una valutazione intermedia del regolamento entro il ;
  • rende pubblicamente disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione le sintesi delle relazioni annuali relative alle prestazioni ricevute dagli Stati membri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Nel periodo 2021-2027, il bilancio complessivo per gli affari interni equivale a 29 miliardi di euro. Tale bilancio è condiviso tra tre fondi, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (si veda la sintesi) e il Fondo sicurezza interna (si veda la sintesi), e le agenzie del settore degli affari interni.

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del , pag. 48).

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