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Il regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.
Lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti si propone di:
garantire una gestione integrata delle frontiere esterne dell’Europa solida ed efficace;
contribuire a un livello elevato di sicurezza interna;
tutelare la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione;
rispettare il diritto dell’Unione e gli obblighi internazionali.
Due obiettivi specifici, le cui misure da adottare sono stabilite nell’allegato II, intendono sostenere:
la guardia di frontiera e costiera europea (si veda la sintesi), quale responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire efficacemente i flussi migratori (l’allegato III comprende la portata dei costi di un eventuale finanziamento);
la politica comune in materia di visti e un approccio armonizzato nel rilascio dei visti per facilitare i viaggi legittimi, contribuendo a prevenire rischi migratori e per la sicurezza.
Le attività dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti:
vertono principalmente su ambiti quali le infrastrutture transfrontaliere, attrezzature operative, formazione, impiego di funzionari incaricati dell’immigrazione, studi pilota e scambio delle migliori pratiche, che l’allegato III definisce nel dettaglio;
possono essere ampliate dalla Commissione europea per far fronte a circostanze impreviste o nuove;
integrano le misure a livello nazionale, regionale e locale e favoriscono l’Unione.
garantire che le attività siano coerenti con la politica estera e interna dell’Unione;
concentrarsi su misure non orientate allo sviluppo.
Il bilancio settennale ammonta a 5,241 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 1,141 miliardi di euro. L’importo è utilizzato come segue:
3,668 miliardi di euro sono assegnati a programmi nazionali, di cui 200 568 000 euro sono assegnati al regime di transito speciale per la Lituania;
1,573 miliardi di euro sono assegnati ad azioni specifiche, azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale (denominate «strumento tematico»), al fine di sostenere principalmente le politiche interne dell’Unione;
una piccola percentuale, fino allo 0,52 %, è assegnata all’assistenza tecnica, a discrezione della Commissione;
un minimo del 10 % dei programmi nazionali deve essere assegnato alla politica dei visti.
L’allegato I stabilisce la modalità di ripartizione del bilancio tra i programmi nazionali, permettendo alcune forme di prefinanziamento:
ogni Stato membro riceve un importo fisso di base di 8 milioni di euro, a eccezione di Cipro, Malta e Grecia che ricevono 28 milioni di euro a testa;
la quota restante sarà suddivisa tra:
frontiere esterne terrestri (30 %);
frontiere esterne marittime (35 %);
aeroporti (20 %);
uffici consolari (15 %);
di norma, il contributo dell’Unione si limita al 75 % del costo totale di un progetto. Ciò può essere aumentato al 90 % in determinati casi, definiti nell’allegato IV, tra cui l’acquisto di attrezzature operative per l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e persino al 100 % per alcune azioni elencate nell’articolo 12, tra cui l’assistenza emergenziale.
Gli Stati membri:
garantiscono che le priorità contemplate nei propri programmi siano coerenti con la gestione delle frontiere e la politica dei visti dell’Unione, il diritto dell’Unione e gli obblighi internazionali;
consultano la Commissione prima di avvalersi dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per un progetto in collaborazione con o svolto in un paese terzo;
possono adoperare fino al 33 % del finanziamento assegnato per lo svolgimento da parte di autorità pubbliche di diversi compiti e servizi nell’interesse dell’Unione (sostegno operativo);
presentano alla Commissione relazioni annuali relative alle prestazioni dal al .
I seguenti soggetti giuridici sono ammissibili al finanziamento dell’Unione:
soggetti stabiliti in uno Stato membro, in un paese o territorio d’oltremare, oppure in un paese terzo elencato nel programma;
soggetti costituiti a norma del diritto dell’Unione, o di qualsiasi organizzazione internazionale pertinente.
Gli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità richiedono:
ai destinatari del finanziamento dell’Unione di riconoscere l’origine del finanziamento e di garantirne la visibilità;
alla Commissione di:
condurre attività di informazione e comunicazione;
pubblicare i programmi di lavoro dello strumento tematico.
La Commissione:
coopera con partner pubblici e privati, comprese la società civile e le organizzazioni non governative, quando si avvale dello strumento tematico per fornire finanziamenti diretti mediante sovvenzioni o appalti pubblici;
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sugli indicatori di prestazione chiave relativi alle frontiere e ai visti, stabiliti nell’allegato V;
esegue una valutazione intermedia del regolamento entro il ;
rende pubblicamente disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione le sintesi delle relazioni annuali relative alle prestazioni ricevute dagli Stati membri.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal .
CONTESTO
Nel periodo 2021-2027, il bilancio complessivo per gli affari interni equivale a 29 miliardi di euro. Tale bilancio è condiviso tra tre fondi, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (si veda la sintesi) e il Fondo sicurezza interna (si veda la sintesi), e le agenzie del settore degli affari interni.
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del , pag. 48).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del , pag. 159).
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del , pag. 1).