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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Fondo Asilo, migrazione e integrazione (2021-2027)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1147, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che mira a contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e ad attuare, rafforzare e sviluppare le politiche dell’Unione europea (Unione) in materia di asilo e immigrazione.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027 è uno dei numerosi fondi istituiti dall’Unione in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tra questi figurano:

  • il regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (si veda la sintesi).
  • il regolamento (UE) 2021/1149 che istituisce il Fondo Sicurezza interna (si veda la sintesi).

Obiettivi

Il Fondo persegue quattro obiettivi specifici:

  • rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
  • rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri dell'Unione, nonché promuovere e contribuire all’integrazione e all’inclusione sociale;
  • contribuire a combattere la migrazione irregolare e favorire rimpatri e riammissioni sicuri e dignitosi;
  • migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.

Bilancio e ripartizione dei fondi

  • Il fondo ha una dotazione finanziaria pari a 9 882 milioni di EUR per il periodo dal al , cioè per la durata del quadro finanziario pluriennale.
  • 6 270 milioni di EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri e 3 612 milioni di EUR sono stanziati per lo «strumento tematico» che comprende diverse componenti tra le quali
    • azioni specifiche;
    • azioni di gestione diretta a livello europeo;
    • assistenza emergenziale, reinsediamento e ricollocazione;
    • la rete europea sulle migrazioni.
  • All’inizio del periodo di programmazione Ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 8 milioni di EUR, a eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 milioni di EUR.
  • Le rimanenti risorse sono ripartite come segue:
    • il 35 % per l’asilo;
    • il 30 % per la migrazione legale e l’integrazione;
    • il 35 % per la lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri.
  • Gli Stati membri devono assegnare almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate agli obiettivi di asilo e migrazione legale e integrazione.
  • Almeno il 20 % della dotazione destinata allo strumento tematico è assegnato all’obiettivo di solidarietà.

Reinsediamento, ammissione umanitaria e ricollocazione

Il fondo assegna un importo forfettario agli Stati membri per i casi seguenti:

  • 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento, anche per i familiari;
  • 6 000 per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria, aumentati a 8 000 EUR per ogni persona vulnerabile, compresi i familiari;
  • 10 000 EUR per ciascun richiedente/beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro, compresi i familiari.

Paesi terzi

  • Il Fondo può sostenere azioni in o in relazione a paesi terzi se:
    • contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Fondo;
    • non sono orientate allo sviluppo;
    • sono coordinate con altre azioni; e
    • Sono coerenti con le priorità e la politica esterna dell’Unione.
  • Attraverso lo strumento tematico possono essere sostenute azioni specifiche riguardanti la cooperazione con i paesi terzi e l’assistenza alla reintegrazione.
  • Al fondo possono essere associati anche paesi terzi, soggetti ad accordi e garanzie specifiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

La decisione è in vigore dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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