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aumentare l’efficienza della politica dei rimpatri1 dell’Unione quale componente chiave di una gestione sostenibile delle migrazioni.
Il suo scopo è affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future alle frontiere, combattere la forte criminalità internazionale e garantire la sicurezza interna dell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione.
PUNTI CHIAVE
Un corpo permanente di 10 000 guardie di frontiera:
garantisce che l’agenzia possa sostenere gli Stati membri dell’Unione quando e dove necessario;
riunisce il personale dell’agenzia, nonché le guardie di frontiera e gli esperti di rimpatri distaccati o inviati dagli Stati membri, che sosterranno le oltre 100 000 guardie di frontiera nazionali nei loro compiti.
Inoltre, l’agenzia avrà a disposizione un bilancio per l’acquisto di attrezzature proprie, quali navi, aerei e veicoli.
Poteri esecutivi
Il corpo permanente potrà svolgere attività di controllo alle frontiere e di rimpatrio, tra cui il controllo dell’identità, concedendo l’autorizzazione all’ingresso alle frontiere esterne ed espletando la sorveglianza di frontiera, ma unicamente con l’accordo dello Stato membro ospitante.
Più sostegno al rimpatrio
Oltre a organizzare e finanziare operazioni di rimpatrio congiunte, l’agenzia sarà ora persino in grado di sostenere gli Stati membri in tutte le fasi del processo di rimpatrio, mentre questi ultimi rimarranno responsabili delle decisioni di rimpatrio.
Inoltre, tale sostegno può ora comprendere, ad esempio, l’assistenza alle persone rimpatriate prima, durante e dopo l’arrivo, nonché l’identificazione dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno o l’acquisizione dei documenti di viaggio.
Maggiore cooperazione con i paesi terzi
L’agenzia sarà in grado, previo l’accordo da parte del paese interessato, di avviare operazioni congiunte e inviare personale al di fuori dell’Unione, al di fuori dei paesi confinanti con l’Unione, per fornire sostegno nella gestione delle frontiere.
Uffici antenna
L’agenzia sarà in grado di istituire uffici antenna negli Stati membri e nei paesi terzi (previo accordo sullo status) per sostenere sul piano logistico le attività operative e garantire il regolare svolgimento delle operazioni.
Per migliorare il funzionamento di Eurosur, il regolamento lo incorpora nel funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea.
Il regolamento amplia l’ambito di applicazione di Eurosur per coprire la maggior parte delle componenti della gestione integrata delle frontiere europee. Ciò significa essere in grado di rilevare, anticipare e reagire meglio alle situazioni di crisi alle frontiere esterne dell’Unione e nei paesi terzi.
Quale atto di esecuzione della Commissione europea, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 stabilisce le norme relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione in virtù di Eurosur, compresi la conoscenza situazionale, l’analisi dei rischi e il sostegno alla pianificazione e conduzione delle operazioni di controllo alla frontiera. Esso stabilisce:
le norme di comunicazione delle informazioni in Eurosur, compresi il tipo di informazioni da fornire e i termini massimi per le comunicazioni;
i dettagli dei livelli di informazione2 dei quadri situazionali3;
le procedure per l’istituzione di quadri situazionali specifici;
le responsabilità legate alle comunicazioni, alla gestione dei quadri situazionali, al funzionamento e alla manutenzione delle varie reti e sistemi tecnici che sostengono Eurosur;
le norme per la sicurezza e la protezione dei dati di Eurosur;
i meccanismi di controllo della qualità.
Abrogazione
Abroga il regolamento (UE) n. 1052/2013 su Eurosur dal e il regolamento (UE) 2016/1624 dal .
Rimpatrio: il processo di ritorno volontario o forzato di un cittadino di un paese terzo nel paese di origine, in un paese di transito concordato o in un altro Stato membro in cui la persona in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettata.
Livelli di informazione: i quadri situazionali (si veda la voce successiva) comprendono 3 livelli di informazione:
Quadri situazionali: comprendono informazioni sulla situazione in prossimità delle frontiere europee e della zona pre-frontaliera.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione del relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 124 del , pag. 3).
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/399 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.