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Document 32021R2069

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2069 della Commissione del 25 novembre 2021 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia e che abroga le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199

    C/2021/8431

    GU L 421 del 26/11/2021, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2069/oj

    26.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 421/28


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2069 DELLA COMMISSIONE

    del 25 novembre 2021

    che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia e che abroga le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), alla voce 17 dell’allegato VI, vieta l’introduzione nell’Unione di tuberi della specie Solanum L. e dei relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16 del medesimo allegato, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L. (la «pianta specificata») originari di determinati paesi terzi.

    (2)

    Tale divieto non si applica ai paesi terzi europei e alle zone specifiche di cui all’allegato VI, voce 17, quarta colonna, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, se tali paesi e zone sono riconosciuti indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. (l’«organismo nocivo specificato»), che provoca il marciume anulare della patata, o se la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro tale organismo nocivo.

    (3)

    Dalle informazioni fornite dal Montenegro in relazione alle campagne di indagine annuali condotte tra il 2010 e il 2020, e dalle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso di un audit del settore delle patate condotto in tale paese nel novembre 2019, risulta che l’organismo nocivo specificato non è presente in Montenegro. Il paese ha elaborato un piano d’azione di follow-up soddisfacente in risposta alle raccomandazioni contenute nella relazione finale dell’audit per quanto riguarda il miglioramento dei controlli fitosanitari nel settore delle patate. È pertanto opportuno riconoscere il Montenegro indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. e consentire l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti dal Montenegro, poiché tale paese è riconosciuto indenne dall’organismo nocivo specificato.

    (4)

    Le decisioni di esecuzione 2012/219/UE (3) e (UE) 2015/1199 (4) della Commissione hanno riconosciuto rispettivamente la Serbia e la Bosnia-Erzegovina indenni dall’organismo nocivo specificato.

    (5)

    Poiché, sulla base dei rispettivi risultati delle indagini e audit, la situazione in Bosnia-Erzegovina e in Serbia non è cambiata dall’adozione di tali decisioni di esecuzione, tali paesi terzi sono ancora considerati indenni dall’organismo nocivo specificato e le patate da consumo prodotte nei loro territori dovrebbero poter essere introdotte nell’Unione.

    (6)

    Al fine di garantire che Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito restino indenni dall’organismo nocivo specificato, tali paesi terzi dovrebbero essere tenuti a presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini dell’anno precedente che confermano che l’organismo nocivo specificato non è presente nei loro territori, poiché ciò garantirebbe il periodo di tempo più opportuno per la raccolta e la presentazione adeguate di tali risultati.

    (7)

    È opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI, voce 17, quarta colonna, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi anche Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito.

    (8)

    Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199 sono abrogate.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (3)  Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 28).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1199 della Commissione, del 17 luglio 2015, che riconosce la Bosnia-Erzegovina come indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. (GU L 194 del 22.7.2015, pag. 42).


    ALLEGATO

    Nell’allegato VI, voce 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

    «Paesi o regioni terzi, esclusi:

    a)

    Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia;

    oppure

    b)

    i paesi o le regioni che rispettano quanto segue:

    i)

    si tratta di uno dei seguenti paesi o delle seguenti regioni:

    Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Norvegia, Russia (solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino e Ucraina;

    e

    ii)

    soddisfano una delle condizioni seguenti:

    sono riconosciuti indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure

    la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouiuoi et al. conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031;

    oppure

    c)

    Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito (*1), purché sia soddisfatta la condizione seguente: tali paesi terzi trasmettono alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini dell’anno precedente che confermano che Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. non è presente nel loro territorio.


    (*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.».»


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