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Document 32021R2069
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2069 of 25 November 2021 amending Annex VI to Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the introduction into the Union of ware potatoes from Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia and repealing Implementing Decisions 2012/219/EU and (EU) 2015/1199
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2069 della Commissione del 25 novembre 2021 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia e che abroga le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2069 della Commissione del 25 novembre 2021 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia e che abroga le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199
C/2021/8431
GU L 421 del 26/11/2021, p. 28–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 421/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2069 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2021
che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia e che abroga le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), alla voce 17 dell’allegato VI, vieta l’introduzione nell’Unione di tuberi della specie Solanum L. e dei relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16 del medesimo allegato, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L. (la «pianta specificata») originari di determinati paesi terzi. |
(2) |
Tale divieto non si applica ai paesi terzi europei e alle zone specifiche di cui all’allegato VI, voce 17, quarta colonna, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, se tali paesi e zone sono riconosciuti indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. (l’«organismo nocivo specificato»), che provoca il marciume anulare della patata, o se la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro tale organismo nocivo. |
(3) |
Dalle informazioni fornite dal Montenegro in relazione alle campagne di indagine annuali condotte tra il 2010 e il 2020, e dalle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso di un audit del settore delle patate condotto in tale paese nel novembre 2019, risulta che l’organismo nocivo specificato non è presente in Montenegro. Il paese ha elaborato un piano d’azione di follow-up soddisfacente in risposta alle raccomandazioni contenute nella relazione finale dell’audit per quanto riguarda il miglioramento dei controlli fitosanitari nel settore delle patate. È pertanto opportuno riconoscere il Montenegro indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. e consentire l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti dal Montenegro, poiché tale paese è riconosciuto indenne dall’organismo nocivo specificato. |
(4) |
Le decisioni di esecuzione 2012/219/UE (3) e (UE) 2015/1199 (4) della Commissione hanno riconosciuto rispettivamente la Serbia e la Bosnia-Erzegovina indenni dall’organismo nocivo specificato. |
(5) |
Poiché, sulla base dei rispettivi risultati delle indagini e audit, la situazione in Bosnia-Erzegovina e in Serbia non è cambiata dall’adozione di tali decisioni di esecuzione, tali paesi terzi sono ancora considerati indenni dall’organismo nocivo specificato e le patate da consumo prodotte nei loro territori dovrebbero poter essere introdotte nell’Unione. |
(6) |
Al fine di garantire che Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito restino indenni dall’organismo nocivo specificato, tali paesi terzi dovrebbero essere tenuti a presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini dell’anno precedente che confermano che l’organismo nocivo specificato non è presente nei loro territori, poiché ciò garantirebbe il periodo di tempo più opportuno per la raccolta e la presentazione adeguate di tali risultati. |
(7) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI, voce 17, quarta colonna, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi anche Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito. |
(8) |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199 sono abrogate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 28).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1199 della Commissione, del 17 luglio 2015, che riconosce la Bosnia-Erzegovina come indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. (GU L 194 del 22.7.2015, pag. 42).
ALLEGATO
Nell’allegato VI, voce 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«Paesi o regioni terzi, esclusi:
a) |
Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia; oppure |
b) |
i paesi o le regioni che rispettano quanto segue:
oppure |
c) |
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito (*1), purché sia soddisfatta la condizione seguente: tali paesi terzi trasmettono alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini dell’anno precedente che confermano che Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. non è presente nel loro territorio. |
(*1) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.».»