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Document 32018D0853

    Decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

    PE/67/2017/REV/1

    GU L 150 del 14/06/2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

    14.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/155


    DECISIONE (UE) 2018/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 2018

    recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le direttive del Consiglio 86/278/CEE (3) e 87/217/CEE (4) si basano sugli articoli 100 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, attualmente articoli 115 e 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le modifiche di queste direttive nella presente decisione sono connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (5) sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. È opportuno pertanto che tali modifiche si basino sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

    (2)

    La direttiva 94/63/CE del Consiglio e del Parlamento europeo (6) si basa sull’articolo 100 bis del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 114 TFUE. Le modifiche a queste direttive nella presente decisione sono connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. È opportuno pertanto che tali modifiche si basino sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

    (3)

    La direttiva 91/692/CEE è stata adottata per razionalizzare e migliorare, su base settoriale, le disposizioni relative alla trasmissione d’informazioni e alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive in materia di tutela dell’ambiente. Per raggiungere tale obiettivo, la direttiva 91/692/CEE ha modificato varie direttive introducendo obblighi di comunicazione uniformi.

    (4)

    L’attuazione degli obblighi in materia di elaborazione delle relazioni introdotti dalla direttiva 91/692/CEE è diventata onerosa e inefficace. Inoltre, numerosi atti dell’Unione modificati dalla direttiva 91/692/CEE sono stati sostituiti da altri atti che non prevedono più, in questo ambito, gli stessi obblighi stabiliti da tale direttiva. Ad esempio, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha abrogato sette atti dell’Unione nel settore della politica delle acque e non ha ripreso il sistema di elaborazione delle relazioni istituito dalla direttiva 91/692/CEE. Inoltre, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non contiene alcun riferimento alla direttiva 91/692/CEE e al contrario prevede un sistema separato di elaborazione delle relazioni.

    (5)

    La direttiva 91/692/CEE non prevede l’uso di strumenti elettronici. A seguito del successo dello strumento ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente e dell’attuazione di iniziative settoriali sulla razionalizzazione della comunicazione, quali il sistema d’informazione sulle acque per l’Europa — WISE, la necessità e l’efficacia di uno strumento orizzontale in materia di elaborazione delle relazioni è stato messo sempre più in discussione. Infine, l’adozione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il relativo sviluppo del sistema comune di informazioni ambientali hanno introdotto un approccio più moderno, efficace e orizzontale alla gestione e alla comunicazione delle informazioni connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente.

    (6)

    La direttiva 91/692/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

    (7)

    La maggior parte delle direttive modificate dalla direttiva 91/692/CEE non sono più in vigore. Tuttavia, le direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE sono ancora in vigore.

    (8)

    La direttiva 86/278/CEE impone agli Stati membri di trasmettere una relazione sull’attuazione della direttiva sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui alla direttiva 91/692/CEE. Al fine di evitare un vuoto giuridico a causa dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE, è necessario sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE con un riferimento alla procedura di cui alla direttiva 86/278/CEE.

    (9)

    L’elaborazione di relazioni da parte degli Stati membri a norma della direttiva 87/217/CEE non è più necessaria a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il quale prevede l’eliminazione graduale della produzione e dell’uso dell’amianto grezzo e dei prodotti contenenti amianto nell’Unione. È opportuno pertanto sopprimere tali obblighi in materia di relazioni di cui alla predetta direttiva.

    (10)

    Dopo l’entrata in vigore della direttiva 91/692/CEE, i regolamenti e le direttive seguenti includevano un riferimento a tale direttiva: direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), direttiva 94/63/CE del Consiglio, direttiva 1999/31/del Consiglio (12), direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

    (11)

    Nell’ambito del piano d’azione dell’Unione europea a favore dell’economia circolare, la Commissione ha proposto di modificare le direttive 94/62/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE e 2008/98/CE al fine di sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE.

    (12)

    Al fine di garantire che talune disposizioni degli allegati della direttiva 86/278/CEE siano aggiornate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adeguamento di tali disposizioni al progresso tecnico e scientifico. Analogamente, al fine di garantire che gli allegati della direttiva 2009/31/CE siano aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adeguamento di tali disposizioni al progresso tecnico e scientifico. L’adeguamento degli allegati della direttiva 2009/31/CE non dovrebbe causare un abbassamento del livello della sicurezza o un indebolimento dei principi in materia di monitoraggio, garantiti dai criteri contenuti in tali allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (18). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (13)

    L’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2013 fa riferimento alla direttiva 91/692/CEE, che sarà abrogata. Tale disposizione prevede che la prima tornata di relazioni debba iniziare alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013. Il 19 dicembre 2016, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 (19), la Commissione ha stabilito la prima versione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo»). Conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1257/2013, gli Stati membri possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo prima della data di applicazione di tale regolamento. In tali circostanze il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) non si applica. Onde evitare una lacuna temporale durante la quale le informazioni non sono raccolte né a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 né del regolamento (UE) n. 1257/2013, è opportuno introdurre un periodo transitorio di comunicazione delle relazioni tra la data della prima autorizzazione anticipata a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1257/2013 in un dato Stato membro e la data di applicazione del medesimo regolamento per ciascuno Stato membro che decide di utilizzare il periodo transitorio di cui al summenzionato articolo. Per limitare il relativo onere amministrativo a carico di ciascuno Stato membro, non è necessario che le informazioni raccolte durante il periodo transitorio costituiscano la base di una relazione separata, ma basterà che siano integrate o rientrino nella prima relazione periodica relativa al triennio a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013.

    (14)

    L’obbligo di elaborazione di relazioni di cui alla direttiva 94/63/CE non è più necessario ai fini del monitoraggio dell’attuazione di tale direttiva. La disposizione in questione dovrebbe pertanto essere soppressa.

    (15)

    Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire modificare o abrogare gli atti giuridici dell’Unione sull’elaborazione di relazioni in materia ambientale che non sono più applicabili o pertinenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua natura, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (16)

    Il regolamento (UE) n. 1257/2013 e le direttive 94/63/CE, 2009/31/CE, 86/278/CEE e 87/217/CEE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 2009/31/CE

    La direttiva 2009/31/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva, compreso il registro di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della relazione.»;

    2)

    l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 29

    Modifiche degli allegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis per modificare gli allegati allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tale adeguamento non può causare un abbassamento del livello della sicurezza previsto dai criteri di cui all’allegato I o un indebolimento dei principi in materia di monitoraggio di cui all’allegato II.»;

    3)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 29 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1).

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    (*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

    4)

    l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 30

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (*2)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13)."

    (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

    Articolo 2

    Modifiche della direttiva 86/278/CEE

    La direttiva 86/278/CEE è così modificata:

    1)

    l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis per modificare gli allegati allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

    Il primo paragrafo non si applica ai parametri e ai valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.»;

    2)

    l’articolo 14 è soppresso;

    3)

    l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 15

    1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (*4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)."

    (*5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

    4)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 15 bis

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*6).

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    (*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

    5)

    all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Le relazioni settoriali sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è inviata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.».

    Articolo 3

    Modifica della direttiva 87/217/CEE

    All’articolo 13 della direttiva 87/217/CEE, il paragrafo 1 è soppresso.

    Articolo 4

    Modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013

    All’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1257/2013, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Ogni relazione riguarda un periodo di tre anni ed è trasmessa per via elettronica alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

    La prima relazione elettronica riguarda il periodo triennale che ha inizio alla data di applicazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 1. Quando uno Stato membro autorizza il riciclaggio di una nave in impianti di riciclaggio delle navi figuranti nell’elenco europeo prima della data di applicazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 26, la prima relazione elettronica degli Stati membri copre anche il periodo compreso tra la data di tale autorizzazione e la data di applicazione del presente regolamento.

    La Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.».

    Articolo 5

    Modifica della direttiva 94/63/CE

    La direttiva 94/63/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 4, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri informano la Commissione dei terminali interessati da detta deroga.»;

    2)

    all’articolo 6, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri informano la Commissione dei particolari relativi alle aree in cui intendono concedere detta deroga e successivamente di tutte le modifiche che intervengono nelle aree in questione.»;

    3)

    l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Controllo e relazioni

    La Commissione è invitata a corredare le sue relazioni, se del caso, di proposte di emendamento della presente direttiva, comprendenti in particolare l’estensione del suo ambito di applicazione per includere i sistemi di controllo e di recupero dei vapori di caricamento e navi.».

    Articolo 6

    Abrogazione della direttiva 91/692/CEE

    La direttiva 91/692/CEE è abrogata.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    La presidente

    L. PAVLOVA


    (1)  GU C 173 del 31.5.2017, pag. 82.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.

    (3)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

    (4)  Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto (GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40).

    (5)  Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

    (6)  Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

    (7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (8)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    (9)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (10)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (11)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (12)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

    (13)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

    (14)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (15)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (16)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

    (17)  Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

    (18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (19)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

    (20)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).


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