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Document 32009R0670
Commission Regulation (EC) No 670/2009 of 24 July 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards public intervention by invitation to tender for the purchase of durum wheat or paddy rice, and amending Regulations (EC) No 428/2008 and (EC) No 687/2008
Regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto all’intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008
Regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto all’intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008
GU L 194 del 25/07/2009, p. 22–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010
25.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 670/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2009
recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto all’intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a), c) e k), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, quali modificati dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (2), la Commissione può decidere di attivare l’intervento pubblico, dal 1o luglio 2009 per il frumento duro e dal 1o settembre 2009 per il risone, qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l’andamento dei prezzi di mercato. Qualora la Commissione ritenga necessaria l’attivazione dell’intervento pubblico, è opportuno stabilire le condizioni per lo svolgimento degli acquisti all’intervento e specificare quali siano le autorità competenti in materia in ciascuno Stato membro, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (3), precisando che, ai fini del presente regolamento, dette autorità intervengono in veste di «organismi d’intervento» anche quando gli organismi pagatori agiscono direttamente. |
(2) |
Per assicurare la massima efficacia e semplicità operative del regime d’intervento pubblico, occorre precisare le regole in materia di riconoscimento dei centri d’intervento da parte degli organismi d’intervento degli Stati membri e stabilirne le modalità. A questo scopo è utile precisare le condizioni richieste per il riconoscimento dei locali di ammasso dei centri d’intervento. |
(3) |
Le condizioni di ricevibilità delle offerte di frumento duro e risone, che devono essere presentate presso gli organismi d’intervento, nonché le modalità di presa in consegna dei prodotti da parte degli stessi, devono essere il più possibile uniformi nell’insieme della Comunità. Per garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori, risulta pertanto opportuno definire le procedure inerenti agli acquisti e, più in particolare, alla ricevibilità delle offerte, alla presa in consegna e ai relativi controlli. |
(4) |
Quando i locali di ammasso di un centro d’intervento riconosciuto, situati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge l’attività principale dell’operatore, offrono agli operatori la possibilità di effettuare le consegne con minore spesa, è opportuno consentire a questi ultimi di presentare le offerte nello Stato membro di cui trattasi. In tal caso è opportuno, per evitare agli operatori ulteriori vincoli amministrativi, autorizzarli a espletare le pratiche inerenti alle offerte, con il proprio numero di partita IVA, nello Stato membro in cui esercitano la loro attività principale e a costituire, a garanzia dell’offerta presentata, una cauzione nello stesso Stato membro. |
(5) |
Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione dell’intervento, si deve disporre che ogni partita conferita sia omogenea e, nel caso del riso, che sia composta di riso della stessa varietà. Occorre altresì fissare una quantità minima al di sotto della quale l’organismo d’intervento non è tenuto ad accettare l’offerta, avendo peraltro presente la possibilità che le condizioni e gli usi del commercio all’ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro rendano necessario fissare una quantità minima superiore. Affinché gli operatori siano informati delle quantità minime stabilite, è necessario che gli organismi d’intervento le precisino in ogni bando di gara pubblicato e, se del caso, le fissino ad un livello superiore a quello prescritto dal presente regolamento. |
(6) |
Non devono essere accettati all’intervento il frumento duro e il risone la cui qualità non consenta una successiva utilizzazione e un ammasso adeguati. A questo proposito occorre definire i metodi per la determinazione della qualità del frumento duro e del risone. |
(7) |
Il frumento duro è un cereale per il quale sono fissati requisiti minimi di qualità per il consumo umano, che devono corrispondere alle norme sanitarie stabilite dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (4). Occorre prevedere che dette norme siano applicabili al momento della presa in consegna dei prodotti interessati nell’ambito dell’attuale regime di intervento. |
(8) |
I rischi legati al superamento dei tenori massimi ammissibili di contaminanti possono essere identificati dagli organismi pagatori o dagli organismi d’intervento sulla base delle informazioni ricevute dagli offerenti e dei loro propri criteri di analisi. Per limitare i costi, è quindi giustificato richiedere delle analisi, sotto la responsabilità degli organismi, previamente alla presa in consegna dei prodotti, esclusivamente sulla base di un’analisi dei rischi che permetta di garantire la qualità dei prodotti all’entrata nel regime di intervento. La responsabilità di una decisione inadeguata, rispetto all’analisi dei rischi prescritta a norma del presente regolamento, presa dallo Stato membro all’acquisto del prodotto, dovrebbe tuttavia ricadere sullo Stato membro stesso, se in seguito risultasse che il prodotto non era conforme alle norme minime. Una decisione del genere non permetterebbe infatti di garantire la qualità del prodotto e quindi la buona conservazione dello stesso. Occorre pertanto precisare le circostanze in cui sorge la responsabilità dello Stato membro. |
(9) |
Ai fini della fissazione della qualità minima del risone si deve, in particolare, prendere in considerazione le condizioni climatiche delle regioni produttrici della Comunità. |
(10) |
È opportuno stabilire con precisione i controlli da effettuare per accertare l’effettiva presenza dei prodotti offerti nei locali di ammasso designati dall’offerente e il rispetto dei requisiti prescritti per quanto concerne sia il peso che la qualità delle merci conferite. È necessario distinguere, da un lato, l’accettazione della merce conferita previo controllo della quantità e del rispetto dei requisiti qualitativi minimi e, dall’altro, la fissazione del prezzo da pagare all’offerente dopo l’esecuzione delle analisi necessarie per determinare le precise caratteristiche di ogni partita sulla base di campioni rappresentativi. |
(11) |
Ai fini di una gestione efficace della misura d’intervento, è opportuno disporre che le offerte di frumento duro o di risone non possano essere né modificate né ritirate. Risulta altresì necessario subordinare la presentazione delle offerte alla costituzione di una cauzione, precisandone le modalità di svincolo o di eventuale incameramento nel bilancio comunitario in caso di inosservanza di determinate condizioni di ricevibilità dell’offerta. |
(12) |
Secondo il disposto dell’articolo 18, paragrafo 2, e dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo d’intervento del frumento duro è determinato dalla Commissione mediante gara, fatte salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità. Occorre precisare dette variazioni di prezzo legate ai principali requisiti di qualità del frumento duro. |
(13) |
Secondo il disposto dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo d’intervento del risone è fissato per la qualità tipo di cui all’allegato IV, lettera A, e, se la qualità del riso offerto all’intervento differisce da detta qualità tipo, il prezzo d’intervento viene maggiorato o ridotto, a seconda dei casi. Le maggiorazioni o riduzioni devono tradurre all’intervento le differenze di prezzo constatate sul mercato del risone per motivi di qualità. A questo scopo vanno prese in considerazione le caratteristiche essenziali del risone che consentono una valutazione obiettiva della qualità. La stima del tenore di umidità, della resa alla lavorazione e dei difetti dei grani, che può essere effettuata con metodi semplici ed efficaci, risponde in modo soddisfacente a tale esigenza. |
(14) |
A fini di armonizzazione, i controlli delle scorte d’intervento devono essere eseguiti secondo le modalità stabilite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2006. |
(15) |
Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica e secondo i metodi messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. |
(16) |
Le disposizioni del presente regolamento relative al settore del riso sostituiscono quelle in vigore contenute nel regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento (5). Tuttavia, a fini di armonizzazione delle normative applicabili al risone e al frumento duro, è opportuno non recepire nel presente regolamento talune disposizioni del regolamento (CE) n. 489/2005. |
(17) |
Le disposizioni del presente regolamento relative al frumento duro sostituiscono quelle in vigore contenute nel regolamento (CE) n. 428/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, che fissa i centri d’intervento per i cereali (6). Si deve pertanto disporre che queste ultime non si applichino più al frumento duro a decorrere dal 1o luglio 2009. |
(18) |
Le disposizioni del presente regolamento relative al frumento duro sostituiscono quelle in vigore contenute nel regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (7). Si deve pertanto disporre che queste ultime non si applichino più al frumento duro a decorrere dal 1o luglio 2009. |
(19) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008 e abrogare il regolamento (CE) n. 489/2005. |
(20) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 72/2009, le nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 concernenti l’intervento pubblico si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009 per il frumento duro e dal 1o settembre 2009 per il settore del riso. Di conseguenza, le modalità di applicazione delle suddette disposizioni devono applicarsi a decorrere dalle stesse date. |
(21) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI D’INTERVENTO, GLI ACQUISTI E LE OFFERTE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento stabilisce, nei settori del frumento duro e del riso, le modalità di applicazione relative agli acquisti all’intervento pubblico di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono effettuati dagli organismi pagatori o dagli organismi da questi delegati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006, di seguito «organismi d’intervento».
Articolo 2
Designazione e riconoscimento dei centri d’intervento
1. I centri d’intervento, che devono essere designati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono previamente riconosciuti dagli organismi d’intervento conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 884/2006, in particolare in materia di responsabilità e controlli ai sensi dell’articolo 2 di quest’ultimo regolamento.
2. Ai fini del riconoscimento di un centro d’intervento, l’organismo d’intervento si accerta che i locali di ammasso del centro rispondano almeno alle seguenti condizioni:
a) |
capacità di ammasso minima, per l’insieme dei locali di ammasso del centro in questione, di 20 000 tonnellate di frumento duro o di 10 000 tonnellate di riso; |
b) |
capacità minima di uscita dalle scorte tale da consentire, per ogni locale di ammasso e per giorno lavorativo, lo smercio di almeno il 5 % del quantitativo immagazzinato, ovvero di 1 000 tonnellate di frumento duro e di 500 tonnellate di riso. |
3. L’elenco dei centri d’intervento e dei rispettivi locali di ammasso, designati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è modificato e messo a disposizione degli Stati membri e del pubblico conformemente agli articoli 23 e 24 del presente regolamento.
SEZIONE 2
PROCEDURA DI ACQUISTO ALL’INTERVENTO DI FRUMENTO DURO O DI RISONE MEDIANTE GARA
Articolo 3
Acquisti
1. Gli organismi d’intervento procedono, tramite bando di gara, all’acquisto di frumento duro o di risone previa apertura della gara con regolamento della Commissione, di seguito «regolamento recante apertura della gara», secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Il regolamento recante apertura della gara menziona specificatamente:
a) |
la designazione del prodotto e il relativo codice NC; |
b) |
le date delle gare; |
c) |
la data e l’ora entro cui devono essere presentate le offerte; |
d) |
la data di chiusura della gara; |
e) |
in caso di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo Stato membro/gli Stati membri o la regione/le regioni interessati. |
3. Per il risone, la gara può essere limitata a uno o più tipi di riso di cui all’allegato III, parte I, sezione I.2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 («riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A» o «riso a grani lunghi B»).
4. Tra la data di entrata in vigore del regolamento recante apertura della gara e l’ultimo giorno utile del primo periodo di presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno sei giorni.
5. Il bando di gara pubblicato dall’organismo d’intervento precisa segnatamente le quantità minime che devono formare oggetto delle offerte. Tali quantità sono pari ad almeno 10 tonnellate per il frumento duro e 20 tonnellate per il riso.
Tuttavia, se le condizioni e gli usi del commercio all’ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro giustificano quantità minime superiori a quelle indicate al primo comma, l’organismo d’intervento competente fissa tali quantità nel bando di gara.
6. Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.
Articolo 4
Condizioni per la presentazione e la ricevibilità delle offerte
1. Gli acquisti di cui all’articolo 3 sono effettuati sulla base di offerte presentate dagli operatori agli organismi d’intervento degli Stati membri, che possono essere inoltrate su carta o per via elettronica con ricevuta di ritorno.
2. Per essere ricevibile l’offerta deve contenere:
a) |
un modulo messo a disposizione dagli Stati membri, sulla falsariga di un modello armonizzato redatto dalla Commissione, secondo le modalità di cui all’articolo 24, recante almeno le seguenti informazioni:
|
b) |
i seguenti documenti a corredo:
|
3. L’organismo d’intervento registra le offerte ricevibili, la data di ricevimento e i quantitativi offerti.
4. Le offerte non possono essere né modificate né ritirate.
Articolo 5
Verifica delle offerte da parte dell’organismo di intervento
1. Gli organismi d’intervento verificano la ricevibilità delle offerte in base agli elementi richiesti di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Se l’offerta è irricevibile, l’organismo d’intervento ne informa immediatamente l’operatore interessato.
2. La verifica di conformità dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), può essere effettuata dopo l’accertamento della ricevibilità delle offerte da parte dell’organismo d’intervento, eventualmente assistito dall’organismo d’intervento territorialmente competente per il luogo di ammasso designato dall’offerente, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3.
Qualora uno o più dei documenti di cui al primo comma risultino non conformi, l’offerta è annullata e si applica l’articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 6
Comunicazione delle offerte alla Commissione
1. Entro le ore 14 (ora di Bruxelles) del giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento comunica alla Commissione le offerte ricevibili, secondo le modalità stabilite all’articolo 24. L’identità degli offerenti rimane segreta.
Se non è pervenuta alcuna offerta ricevibile, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
2. Le offerte ricevibili non comunicate alla Commissione sono escluse dalla gara.
Articolo 7
Decisione basata sulle offerte
La Commissione, basandosi sulle offerte comunicate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, decide di non dare seguito alle offerte ricevute oppure fissa il prezzo massimo di acquisto all’intervento, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 8
Decisioni relative alle offerte
1. Se la Commissione ha fissato il prezzo massimo di acquisto all’intervento ai sensi dell’articolo 7, gli organismi d’intervento accettano le offerte ricevibili pari o inferiori all’importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte.
2. Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto all’intervento, tutte le offerte sono respinte.
3. Dopo la pubblicazione del regolamento o la notifica della decisione che fissa il prezzo massimo di acquisto all’intervento ai sensi dell’articolo 7 o annuncia che non viene dato seguito alle offerte, gli organismi d’intervento prendono le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Ciascun offerente è informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara entro il primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione o alla notifica di cui al paragrafo 3.
Articolo 9
Svincolo e incameramento delle cauzioni
1. L’effettiva presenza dei prodotti nel luogo di ammasso designato dall’offerente a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), il conferimento di partite omogenee, il mantenimento dell’offerta comunicata alla Commissione e la presa in consegna del prodotto da parte dell’organismo competente costituiscono le esigenze principali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8).
2. In caso di inadempimento delle esigenze principali di cui al paragrafo 1, la cauzione è incamerata, salvo forza maggiore, e viene contabilizzata tra le entrate con destinazione specifica in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (9).
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli organismi d’intervento controllano i quantitativi presenti nei luoghi di ammasso applicando, con le dovute distinzioni, le norme e le modalità di cui al regolamento (CE) n. 884/2006 per il controllo della presenza fisica dei prodotti immagazzinati nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico, più precisamente quelle previste all’allegato I, parte B, sezione III, del suddetto regolamento. I controlli vertono almeno sul 5 % delle offerte e sul 5 % dei quantitativi offerti, sulla base di un’analisi del rischio.
4. Quando l’offerta è respinta, la cauzione è svincolata sin dal momento della pubblicazione della decisione di cui all’articolo 8, paragrafo 3.
5. Per le offerte accettate, la cauzione è svincolata entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di emissione della bolla di presa in consegna di cui all’articolo 18, paragrafo 1, terzo comma.
SEZIONE 3
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI PRODOTTI
Articolo 10
Consegna
1. L’organismo d’intervento fissa la data o le date di consegna presso i locali di ammasso del centro d’intervento riconosciuto designato dall’offerente e le comunica all’offerente nel più breve tempo possibile.
Tuttavia, quando la consegna dei prodotti non può avvenire presso i locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente, l’organismo d’intervento designa altri locali di ammasso dello stesso centro d’intervento o di un altro centro d’intervento riconosciuto, presso i quali deve avere luogo la consegna, con la minore spesa, e fissa la data o le date di consegna.
2. La totalità dei prodotti deve essere consegnata presso i locali di ammasso del centro d’intervento riconosciuto entro la fine del terzo mese successivo al mese di ricevimento dell’offerta, ma non oltre il 30 giugno per il frumento duro e non oltre il 31 agosto per il risone.
3. Il ricevimento della consegna è effettuato dall’organismo d’intervento alla presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.
4. La quantità di merce consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato e di un rappresentante dell’organismo d’intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall’offerente.
Tuttavia, il rappresentante dell’organismo d’intervento può anche essere l’ammassatore. In tal caso:
a) |
l’organismo d’intervento effettua, entro trenta giorni dalla presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l’eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %; |
b) |
qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell’ammassatore; |
c) |
qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell’ammassatore se il peso constatato è inferiore al peso registrato, mentre in caso contrario sono a carico dello Stato membro. |
Articolo 11
Spese di trasporto
1. Le spese di trasporto della merce fino ai locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente con la minore spesa, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv), sono a carico dell’offerente per una distanza pari o inferiore a 100 km e a carico dell’organismo d’intervento per una distanza superiore a 100 km.
2. Quando l’organismo d’intervento cambia i locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento con una franchigia pari a 20 km. Tuttavia, le spese di trasporto oltre i 100 km sono interamente a carico dell’organismo d’intervento.
3. Le spese a carico dell’organismo d’intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate dalla Commissione, in misura non forfettaria, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 884/2006.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL FRUMENTO DURO
Articolo 12
Qualità del frumento duro offerto
1. Per essere accettato all’intervento, il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile.
2. Il frumento duro è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando è di qualità perfetta, cioè quando risponde ai requisiti di qualità verificati in base alle caratteristiche definite all’allegato I, parte A, nonché ai requisiti minimi di qualità del frumento duro di cui all’allegato I, parte B.
Articolo 13
Campionamento e analisi del frumento duro offerto
1. Al fine di determinare le caratteristiche qualitative del frumento duro offerto, per ciascuna partita conferita viene costituito un campione rappresentativo, composto di campioni prelevati in occasione di ogni consegna e in ragione di almeno un prelievo ogni sessanta tonnellate.
2. L’organismo d’intervento fa analizzare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche dei campioni prelevati entro venti giorni lavorativi dalla data di costituzione del campione rappresentativo.
3. I metodi di riferimento da impiegare per la determinazione della qualità del frumento duro offerto all’intervento sono descritti nell’allegato II secondo il seguente schema:
— |
parte A: metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, |
— |
parte B: metodo di riferimento per la determinazione del tenore di umidità del frumento duro, |
— |
parte C: metodo di riferimento per la determinazione del tasso di chicchi bianconati del frumento duro, |
— |
parte D: altri metodi utilizzabili per la determinazione della qualità del frumento duro. |
4. Gli Stati membri provvedono al controllo dei livelli di contaminanti, compresi i livelli di radioattività, sulla base di un’analisi dei rischi che tenga conto, in particolare, delle informazioni fornite dall’offerente e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme prescritte, tra l’altro alla luce dei risultati delle analisi da lui ottenuti. Se necessario, in particolare qualora la presenza di contaminanti rischi di perturbare gravemente la situazione del mercato, la frequenza e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
5. Sono a carico dell’offerente le spese relative:
a) |
all’analisi dei contaminanti; |
b) |
al test di attività amilasica (Hagberg); |
c) |
al dosaggio della proteina; |
d) |
al ritiro dei prodotti qualora le analisi abbiano dimostrato che il frumento duro offerto non corrisponde alla qualità minima richiesta all’intervento. |
6. I risultati delle analisi sono comunicati all’offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all’articolo 18.
7. In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottopone nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
8. Qualora le analisi e i controlli non permettano di considerare accettabile all’intervento il frumento duro offerto, l’offerente può sostituire la partita in questione entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla data dell’accertamento, fatto salvo il termine di consegna di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In deroga all’articolo 11, le spese di trasporto inerenti alla sostituzione sono esclusivamente a carico dell’offerente.
Articolo 14
Presa in consegna del frumento duro offerto
1. L’organismo d’intervento prende in consegna il frumento duro offerto dopo che il suo rappresentante abbia accertato la quantità e il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12 per l’intera partita conferita, franco centro d’intervento, secondo le disposizioni dell’articolo 13.
2. La presa in consegna ha luogo obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data dell’ultima consegna di cui all’articolo 10, paragrafo 2, ma non oltre il 31 luglio.
Tuttavia, se si applica il disposto dell’articolo 13, paragrafo 8, la presa in consegna ha luogo al più tardi il 31 agosto.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RISONE
Articolo 15
Qualità del risone offerto
1. Per essere accettato all’intervento, il risone deve essere di qualità sana, leale e mercantile.
2. Il risone è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando:
a) |
risponde ai requisiti definiti all’allegato III, parte A, per quanto riguarda la resa di base alla lavorazione, e all’allegato III, parte B, per quanto riguarda le percentuali massime ammissibili di grani difettosi; |
b) |
il tenore di umidità non supera il 14,5 %; |
c) |
è privo di odore e di insetti vivi; |
d) |
il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. |
Articolo 16
Campionamento e analisi del risone offerto
1. Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ai sensi dell’articolo 15, per l’accettazione del prodotto all’intervento, l’organismo d’intervento preleva alcuni campioni in presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.
Vengono costituiti tre campioni rappresentativi aventi massa unitaria minima di un chilogrammo, destinati rispettivamente:
a) |
all’offerente; |
b) |
al magazzino in cui ha luogo la presa in consegna; |
c) |
all’organismo d’intervento. |
Per una campionatura rappresentativa, il numero di prelievi da effettuare è ottenuto dividendo il quantitativo della partita offerta per dieci tonnellate. Ciascun prelievo ha peso identico. I campioni rappresentativi sono ottenuti dividendo il totale dei prelievi per tre.
La verifica dei requisiti qualitativi si effettua sul campione rappresentativo destinato al magazzino in cui avviene la presa in consegna.
2. Per ogni consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone) si costituiscono campioni rappresentativi secondo le modalità stabilite al paragrafo 1.
Prima dell’entrata della merce nel magazzino d’intervento, l’esame di ogni consegna parziale può limitarsi ad una verifica del tenore di umidità, del tasso di impurità e dell’assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall’esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti minimi di qualità, la presa in consegna della partita è rifiutata. L’intera partita deve essere ritirata. Le spese sostenute per l’operazione sono a carico dell’offerente.
Se in uno Stato membro l’organismo d’intervento è in grado di effettuare la verifica di tutti i requisiti minimi di qualità per ciascuna consegna parziale prima che la merce entri in magazzino, esso deve rifiutare la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.
3. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del riso si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. All’occorrenza, la durata e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. I risultati delle analisi sono comunicati all’offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all’articolo 18.
5. In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottopone nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
La nuova analisi è effettuata da un laboratorio riconosciuto dall’organismo d’intervento su un nuovo campione rappresentativo costituito, in parti uguali, dai campioni rappresentativi conservati dall’offerente e dall’organismo d’intervento. In caso di consegne parziali della partita offerta, il risultato corrisponde alla media ponderata dei risultati delle analisi dei nuovi campioni rappresentativi di ciascuna delle consegne parziali.
6. Qualora le analisi non permettano di considerare accettabile all’intervento il risone offerto, l’offerente può sostituire la partita in questione entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla data dell’accertamento, fatto salvo il termine di consegna di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In deroga all’articolo 11, le spese di trasporto inerenti alla sostituzione sono esclusivamente a carico dell’offerente.
Articolo 17
Presa in consegna del risone offerto
1. L’organismo d’intervento prende in consegna il risone offerto dopo che il suo rappresentante abbia accertato la quantità e i requisiti minimi di cui agli articoli 3 e 15 per la merce conferita, franco centro d’intervento, secondo le disposizioni dell’articolo 16.
2. La presa in consegna ha luogo obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data dell’ultima consegna di cui all’articolo 10, paragrafo 2, ma non oltre il 30 settembre.
Tuttavia, se si applica il disposto dell’articolo 16, paragrafo 6, la presa in consegna ha luogo al più tardi il 31 ottobre.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LA PRESA IN CONSEGNA, I CONTROLLI E LE COMUNICAZIONI
Articolo 18
Bolla di presa in consegna
1. L’organismo d’intervento competente per il riconoscimento dei locali di ammasso per i quali l’offerta comporta la minore spesa compila, per ciascuna offerta, una bolla di presa in consegna. L’offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla.
Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:
a) |
il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo; |
b) |
le date delle verifiche della quantità e delle caratteristiche della partita; |
c) |
il peso consegnato e, per il riso, la varietà; |
d) |
le caratteristiche della partita risultanti dalle analisi; |
e) |
l’organismo incaricato delle analisi. |
La bolla è datata e firmata dall’organismo d’intervento e dall’ammassatore.
2. La bolla di presa in consegna può essere compilata non appena sia stato preso in consegna il 95 % del quantitativo offerto.
Articolo 19
Determinazione del prezzo da pagare all’offerente e pagamento
1. Il prezzo da pagare all’offerente è il prezzo offerto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del presente regolamento, fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 e le eventuali maggiorazioni o riduzioni di cui all’allegato IV, per il frumento duro, e all’allegato V, per il risone, ovvero fissate conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Il pagamento viene effettuato non oltre il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna definita, a seconda dei casi, agli articoli 14 e 17.
Se si applica l’articolo 13, paragrafo 7, per il frumento duro, o l’articolo 16, paragrafo 5, per il risone, il pagamento viene effettuato quanto prima dopo la comunicazione del risultato dell’ultima analisi all’offerente.
Se il pagamento è subordinato alla presentazione di una fattura da parte dell’offerente e se quest’ultima non viene presentata entro il termine di cui al primo comma, il pagamento ha luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione effettiva della fattura.
Articolo 20
Misure di controllo
1. Fatti salvi i controlli prescritti dal presente regolamento per la presa in consegna dei prodotti, i controlli delle scorte d’intervento sono eseguiti secondo le modalità di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2006.
2. Quando i controlli devono essere effettuati sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento, lo Stato membro è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei livelli massimi ammissibili di contaminanti, secondo le disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2006.
Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario.
3. Quando il luogo di ammasso designato conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui viene presentata l’offerta e l’organismo d’intervento che ha ricevuto l’offerta decide di effettuare un controllo in loco dell’effettiva presenza dei prodotti, detto organismo trasmette all’organismo d’intervento competente per il luogo di ammasso una richiesta di controllo corredata da una copia dell’offerta. Il controllo in loco viene effettuato entro il termine fissato dall’organismo d’intervento che ha ricevuto l’offerta.
Articolo 21
Disposizioni nazionali
Gli organismi d’intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle particolari condizioni esistenti nello Stato membro cui appartengono.
Articolo 22
Comunicazione delle prese in consegna alla Commissione e agli organismi d’intervento
1. Ciascuno Stato membro comunica, secondo le modalità di cui all’articolo 24, entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i seguenti dati relativi alla settimana precedente, suddivisi per prodotto e, se del caso, per tipo di prodotti:
a) |
i quantitativi totali corrispondenti alle offerte accettate a norma dell’articolo 8; |
b) |
i quantitativi totali corrispondenti alle offerte annullate a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma; |
c) |
i quantitativi totali accettati e non consegnati entro i termini fissati all’articolo 10; |
d) |
i quantitativi totali non rispondenti ai requisiti minimi per la presa in consegna; |
e) |
i quantitativi totali presi in consegna. |
2. Ciascuno Stato membro comunica, secondo le modalità di cui all’articolo 24, entro la fine del mese successivo al termine di presa in consegna di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, per ciascuna regione indicata all’allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (10), i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di frumento duro presi in consegna.
3. Lo scambio di informazioni tra gli organismi d’intervento in merito al controllo previsto all’articolo 20, paragrafo 3, si svolge per via elettronica secondo le modalità di cui all’articolo 24.
Articolo 23
Comunicazione alla Commissione degli organismi d’intervento e dei centri d’intervento riconosciuti
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le modalità di cui all’articolo 24, le informazioni concernenti:
a) |
gli organismi d’intervento riconosciuti di cui all’articolo 1; e |
b) |
i centri d’intervento riconosciuti di cui all’articolo 2 e i rispettivi locali di ammasso. |
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco degli organismi d’intervento di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. Le modifiche apportate all’elenco dei centri d’intervento e dei rispettivi locali di ammasso di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’elenco degli organismi d’intervento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico con ogni mezzo tecnico idoneo, tramite i sistemi d’informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.
Articolo 24
Metodo applicabile alle comunicazioni
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, previsti dal presente regolamento, si effettuano per via elettronica tramite i sistemi d’informazione messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione o dagli Stati membri.
2. I documenti di cui trattasi sono redatti e trasmessi secondo le procedure stabilite dai suddetti sistemi d’informazione.
3. La forma e il contenuto dei documenti sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione degli utenti tramite i sistemi d’informazione. Detti modelli e metodi vengono adeguati e aggiornati previa informazione del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.
4. I dati che formano oggetto delle comunicazioni vengono inseriti nei sistemi d’informazione e aggiornati sotto la responsabilità delle competenti autorità degli Stati membri, nel rispetto dei diritti di accesso da queste concessi.
CAPO V
MODIFICHE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Modifica del regolamento (CE) n. 428/2008
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2008, la colonna 4 relativa al frumento duro è soppressa.
Articolo 26
Modifica del regolamento (CE) n. 687/2008
Il regolamento (CE) n. 687/2008 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei periodi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i detentori di partite omogenee, di almeno 80 tonnellate di frumento tenero, orzo, granturco e sorgo raccolti nella Comunità, sono autorizzati a conferire tali cereali all’organismo pagatore o all’organismo d’intervento, di seguito “organismo d’intervento”.»; |
2) |
all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all’articolo 5, la lettera h) è soppressa; |
4) |
all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
l’articolo 10 è modificato come segue:
|
6) |
all’allegato I, la colonna «Frumento duro» è soppressa; |
7) |
l’allegato II è modificato come segue:
|
8) |
all’allegato III, il punto 1 è modificato come segue:
|
9) |
l’allegato VI è soppresso. |
Articolo 27
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 489/2005 è abrogato con effetto dal 1o settembre 2009.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 28
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009 per il frumento duro e dal 1o settembre 2009 per il settore del riso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
(4) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(5) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 26.
(6) GU L 129 del 17.5.2008, pag. 8.
(7) GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20.
(8) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
(9) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(10) GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.
(11) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.»;
ALLEGATO I
(Articolo 12, paragrafo 2)
PARTE A
1. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DA ESAMINARE PER QUALIFICARE UN CEREALE DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA
1.1. Chicchi spezzati
Tutti i chicchi il cui endosperma è parzialmente scoperto sono considerati chicchi spezzati. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi danneggiati per battitura e i chicchi il cui germe sia stato tolto.
1.2. Impurità relative ai chicchi
a) |
Chicchi striminziti: Sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento duro 1,9 mm. I chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2,0 mm. Inoltre i chicchi deteriorati dal freddo e tutti i chicchi non completamente maturati (verdi) fanno parte di questo gruppo. |
b) |
Altri cereali: Per «altri cereali» si intendono tutti i chicchi che non appartengono al genere di chicchi rappresentato dal campione. |
c) |
Chicchi attaccati da parassiti: Sono chicchi attaccati da parassiti quelli che presentano tarlature. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi cimiciati. |
d) |
Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi: I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione. Se si tratta di frumento duro, sono considerati:
|
e) |
I chicchi scaldati per essiccamento sono chicchi che presentano segni esterni di torrefazione, ma che non sono chicchi avariati. |
1.3. Chicchi germinati
I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell’aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Vi sono tipi di cereali a germe prominente, come il frumento duro, in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi in questo gruppo. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale.
1.4. Impurità varie (Schwarzbesatz)
I chicchi di cereali di base avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.
a) |
Semi estranei: Sono semi di piante, coltivate o no, diverse dai cereali. Sono costituiti da semi senza valore di recupero, da semi utilizzabili per il bestiame e da semi nocivi. Sono considerati semi nocivi i semi tossici per l’uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati del settore dei cereali. |
b) |
Chicchi avariati: Sono chicchi non più atti all’alimentazione umana e, per quanto riguarda i cereali da foraggio, per l’alimentazione del bestiame, perché putrefatti o intaccati da muffe o batteri o a causa di altri fattori. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo o da essiccazione troppo rapida; tali chicchi scaldati o riscaldati sono chicchi completamente sviluppati, il cui tegumento presenta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione del corpo presenta una colorazione tra il grigio paglierino e il nero brunastro. I chicchi colpiti dalle cecidomie del frumento sono considerati chicchi avariati solo nel caso in cui, in seguito all’attacco crittogamico secondario, oltre la metà della superficie del chicco presenti una colorazione tra il grigio e il nero. Se la colorazione copre meno della metà della superficie del chicco, questo deve essere incluso fra i chicchi attaccati da parassiti. |
c) |
Impurità propriamente dette: Sono considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi contenuti in un campione di cereali che siano trattenuti da un vaglio a maglie di 3,5 mm (eccettuati i chicchi di altri cereali e i chicchi particolarmente grossi del cereale di base) e quelli che passino attraverso un vaglio a maglie di 1,0 mm. Fanno altresì parte di questo gruppo le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le altre impurità contenute nei campioni, che passino attraverso un vaglio a maglie di 3,5 mm e siano trattenuti da un vaglio a maglie di 1,0 mm. |
d) |
Pule |
e) |
Segala cornuta |
f) |
Chicchi cariati |
g) |
Insetti morti e frammenti di insetti. |
1.5. Parassiti vivi
1.6. Chicchi bianconati
Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo.
1.7. Colorazione del cereale
La colorazione del cereale è caratteristica del cereale stesso, privo di odore e di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del suo sviluppo.
1.8. Contaminanti
I livelli massimi ammissibili di contaminanti (compresa la radioattività) stabiliti dalla normativa comunitaria non superano i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93, compresi i requisiti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (1).
2. ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI IMPURITÀ DEL FRUMENTO DURO
Per «impurità relative ai chicchi» si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati o colpiti da fusariosi e i chicchi scaldati per essiccamento.
Per «impurità varie» si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insetti.
PARTE B
REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DEL FRUMENTO DURO
|
14,5 % |
|||
|
12 % |
|||
|
6 % |
|||
|
5 % |
|||
di cui: |
|
|||
|
|
|||
|
3 % |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
0,50 % |
|||
|
5 % |
|||
di cui: |
|
|||
— chicchi colpiti da fusariosi |
1,5 % |
|||
|
4 % |
|||
|
3 % |
|||
di cui: |
|
|||
|
|
|||
— nocivi |
0,10 % |
|||
— altri |
|
|||
|
|
|||
— chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida |
0,05 % |
|||
— altri |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
0,05 % |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
27 % |
|||
|
— |
|||
|
78 |
|||
|
11,5 % |
|||
|
220 |
|||
|
— |
|||
|
(1) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(2) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.
ALLEGATO II
(Articolo 13, paragrafo 3)
PARTE A
1. METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA
Il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta è quello di seguito descritto.
1.1. Per il frumento duro, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l’altro a maglie di 1,0 mm, per mezzo minuto ciascuno.
Per ottenere una setacciatura costante si consiglia un vaglio meccanico (ad esempio, vagli montati su tavolo vibratorio).
Gli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm e quelli che passano attraverso il vaglio a maglie di 1,0 mm vanno pesati insieme e sono da considerarsi impurità propriamente dette. Qualora negli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm si trovino parti del gruppo «altri cereali» o chicchi particolarmente grossi del cereale di base, queste parti o chicchi vanno nuovamente aggiunti al campione setacciato. Al momento del passaggio attraverso il vaglio a maglie di 1 mm occorrerà ricercare se vi siano parassiti vivi.
Mediante un separatore si preleva dal campione setacciato un campione di 50-100 g. Questo campione parziale va pesato.
Successivamente, il campione parziale viene sparso su una tavola mediante una pinzetta o una spatola di corno. Se ne estraggono i chicchi spezzati, gli altri cereali, i chicchi germinati, quelli attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli che presentano colorazioni del germe, quelli volpati, i semi estranei, la segala cornuta, i chicchi avariati e quelli cariati, le pule e gli insetti vivi o morti.
Qualora nel campione parziale si trovino dei chicchi ancora avvolti nelle pule, se ne effettuerà la sgranatura a mano; le pule che ne risulteranno verranno considerate frazioni di pule. Le pietre, la sabbia e i frammenti di paglia sono considerati impurità propriamente dette.
Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 1,9 mm per il frumento duro. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi incompletamente maturati fanno parte del gruppo «chicchi striminziti».
1.2. I gruppi di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e che sono determinati secondo i metodi di cui al punto 1 vanno pesati con la massima esattezza e con l’approssimazione di 0,01 g e suddivisi secondo la percentuale sul campione medio. Nella relazione d’analisi, le relative indicazioni vanno fatte con un’approssimazione dello 0,1 %. Constatare la presenza di parassiti vivi.
In linea di massima, si devono fare due analisi per campione. Esse non devono differire, per quanto riguarda il totale degli elementi sopra previsti, di più del 10 %.
1.3. Gli apparecchi da utilizzare per le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono i seguenti:
a) |
apparecchio separatore di campioni, ad esempio apparecchio a coni o a scanalature; |
b) |
bilancia di precisione e bilancia tecnica; |
c) |
vagli a maglie di 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm e 3,5 mm e vaglio a fori circolari di 1,8 mm e di 4,5 mm di diametro. I vagli saranno eventualmente montati su un tavolo vibratorio. |
PARTE B
2. METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI UMIDITÀ DEL FRUMENTO DURO
Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di umidità del frumento duro è quello di seguito descritto. Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare anche altri metodi basati sullo stesso principio o il metodo ISO 712:1998 o un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi. In caso di controversia, fa fede esclusivamente il metodo di cui all’allegato II, parte B.
2.1. Principio
Il prodotto viene essiccato a 130-133 °C, sotto pressione atmosferica normale, per una durata stabilita in funzione della dimensione delle particelle.
2.2. Campo d’applicazione
Questo metodo di essiccamento si applica ai chicchi ridotti in particelle di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm non lasciando più del 10 % di residui sul setaccio a maglie rotonde di 1,0 mm, nonché alle farine.
2.3. Apparecchi
Bilancia di precisione.
Apparecchio per la frantumazione costruito in materiale refrattario all’umidità, facile da pulire, che consenta una macinazione rapida e uniforme senza sensibile riscaldamento, eviti al massimo il contatto con l’aria esterna e sia conforme ai requisiti indicati al punto 2 (ad esempio, un mulino a coni smontabili).
Vaso di metallo inossidabile o di vetro, munito di coperchio smerigliato; superficie utile su cui possa essere distribuito il campione in esame a circa 0,3 g/cm2.
Stufa isotermica a riscaldamento elettrico, regolata tra 130 e 133 °C (1), che possieda una sufficiente ventilazione (2).
Essiccatore a piastra di metallo o, in mancanza, di porcellana, spessa, perforata, contenente un prodotto disidratante efficace.
2.4. Modo di operare
Essiccamento
Pesare nel recipiente previamente tarato circa 5 g, con un’approssimazione di ± 1 mg, della sostanza macinata nel caso dei cereali a piccoli chicchi e circa 8 g nel caso del granturco. Collocare il recipiente in una stufa portata a 130-133 °C. Per evitare che la temperatura della stufa si abbassi troppo, introdurre il recipiente nel minor tempo possibile. Lasciar essiccare per 2 ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi e per 4 ore nel caso del granturco, a decorrere dal momento in cui la stufa ha nuovamente raggiunto una temperatura di 130-133 °C. Togliere il recipiente dalla stufa, rimettere rapidamente il coperchio, lasciar raffreddare per 30-45 minuti in un essiccatore e pesare (alla pesatura si procederà con un’approssimazione di ± 1 mg).
2.5. Modo di calcolo e formule
E |
= |
massa iniziale, in grammi, del campione |
M |
= |
massa, in grammi, del campione dopo il condizionamento |
M′ |
= |
massa, in grammi, del campione dopo la macinazione |
m |
= |
massa, in grammi, del campione secco |
Il tenore di umidità, in percentuale del prodotto tal quale, è pari a:
— |
senza previo condizionamento (E – m) × 100/E, |
— |
previo condizionamento [(M′ – m)M/M′+ E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′) |
Effettuare le prove almeno due volte.
2.6. Ripetizione
La differenza fra i valori ottenuti in due determinazioni effettuate simultaneamente o a breve intervallo dallo stesso analista non deve superare 0,15 g di umidità per 100 g di campione. Altrimenti, le determinazioni saranno ripetute.
PARTE C
3. METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CHICCHI BIANCONATI DEL FRUMENTO DURO
Il metodo di riferimento per la determinazione del tasso di chicchi bianconati del frumento duro è quello di seguito descritto.
3.1. Principio
Solo una parte del campione serve alla determinazione del tasso di chicchi bianconati, anche parzialmente. I chicchi sono tagliati con il granotomo di Pohl o con uno strumento equivalente.
3.2. Materiale
— |
Granotomo di Pohl o strumento equivalente. |
— |
Pinze, bisturi. |
— |
Vaschetta o bacinella. |
3.3. Modo di operare
a) |
La ricerca si effettua su un campione di 100 g, dopo aver proceduto alla separazione degli elementi che non sono cereali di qualità perfetta. |
b) |
Versare il campione in una bacinella e ripartirlo in maniera omogenea. |
c) |
Dopo aver inserito una piastra nel granotomo, distribuire una manciata di chicchi sulla griglia, indi scuoterla per fare in modo che resti un solo chicco per alveolo. Abbassare la parte mobile per tenere fermi i chicchi e tagliarli. |
d) |
Preparare il numero di piastre necessario per tagliare almeno 600 chicchi. |
e) |
Contare il numero di chicchi bianconati, anche parzialmente. |
f) |
Calcolare la percentuale dei chicchi bianconati, anche parzialmente. |
3.4. Espressione dei risultati
I |
= |
massa degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta espressa in grammi |
M |
= |
percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente, nei chicchi puliti esaminati |
3.5. Risultato
Percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente, nel campione:
[M × (100 – I)]/100 = …
PARTE D
4. ALTRI METODI UTILIZZABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL FRUMENTO DURO
4.1. Il metodo di riferimento per la determinazione dell’indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica) è determinato conformemente al metodo ISO 3093:2004.
4.2. Il metodo di riferimento per la determinazione del peso specifico è il metodo ISO 7971/2:1995.
4.3. I metodi di prelevamento dei campioni e i metodi di analisi di riferimento per la determinazione del tasso di micotossine sono quelli menzionati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e descritti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (3).
(1) Temperatura dell’aria all’interno della stufa.
(2) La stufa deve avere una capacità calorifica tale che, dopo essere stata regolata a una temperatura compresa tra 130 e 133 °C, possa raggiungere nuovamente questa temperatura in meno di 45 minuti dopo il collocamento del numero massimo di campioni da essiccare simultaneamente. La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi (frumento tenero, frumento duro, orzo e sorgo) e per quattro ore nel caso del granturco, tutti i campioni di semola o, secondo il caso, di granturco che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 % rispetto ai risultati ottenuti dopo tre ore di essiccamento nel caso dei cereali a piccoli chicchi e dopo cinque ore di essiccamento nel caso del granturco.
ALLEGATO III
[Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)]
PARTE A
RESA DI BASE DEL RISO ALLA LAVORAZIONE
Per essere di qualità sana, leale e mercantile, il riso deve avere una resa alla lavorazione non inferiore di cinque punti alle rese di base di seguito elencate.
Designazione della varietà |
Resa in grani interi (in %) |
Resa globale (in %) |
Argo, Selenio, Couachi |
66 |
73 |
Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar |
65 |
73 |
Ispaniki A, Makedonia |
64 |
73 |
Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria |
63 |
72 |
Tolima |
63 |
71 |
Inca |
63 |
70 |
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus |
62 |
72 |
Strymonas |
62 |
71 |
Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano |
61 |
72 |
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal |
60 |
72 |
Evropi, Melas |
60 |
70 |
Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea |
58 |
72 |
Maratelli, Precoce Rossi |
58 |
70 |
Carnaroli, Elba, Vialone Nano |
57 |
72 |
Axios |
57 |
67 |
Roxani |
57 |
66 |
Pygmalion |
52 |
71 |
Varietà non nominate |
64 |
72 |
PARTE B
PERCENTUALI MASSIME DI GRANI DI RISO DIFETTOSI
Per essere di qualità sana, leale e mercantile, il riso deve presentare percentuali di impurità varie, di grani di riso di altre varietà e di grani che non sono di qualità perfetta, ai sensi dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1234/2007, non superiori alle percentuali massime di seguito indicate, per tipo di riso.
Per «impurità varie» si intendono tutti gli elementi estranei diversi dal riso.
Difetti dei grani |
Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92 |
Riso a grani medi e lunghi A Codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96 |
Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98 |
Grani gessati |
6 |
4 |
4 |
Grani striati rossi |
10 |
5 |
5 |
Grani macchiati e vaiolati |
4 |
2,75 |
2,75 |
Grani ambrati |
1 |
0,50 |
0,50 |
Grani gialli |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
Impurità varie |
1 |
1 |
1 |
Grani di riso di altre varietà |
5 |
5 |
5 |
ALLEGATO IV
(Articolo 19, paragrafo 1)
MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI PREZZO APPLICABILI AL FRUMENTO DURO
Le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo del frumento duro sono applicate congiuntamente in base agli importi sotto indicati.
a) |
Quando il tenore di umidità del frumento duro offerto all’intervento è inferiore al 14 %, si applicano le maggiorazioni elencate nella seguente tabella 1: Tabella 1 Maggiorazioni per il tenore di umidità del frumento duro
|
b) |
Quando il tenore di umidità è superiore al 14 %, si applicano le riduzioni elencate nella seguente tabella 2: Tabella 2 Riduzioni per il tenore di umidità del frumento duro
|
c) |
Quando la percentuale di chicchi spezzati supera il 3 %, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %. |
d) |
Quando la percentuale di impurità relative ai chicchi supera il 2 %, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %. |
e) |
Quando la percentuale di chicchi germinati supera il 2,5 %, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %. |
f) |
Quando la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 %, si applica una riduzione di 0,1 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %. |
g) |
Quando la percentuale di chicchi bianconati supera il 20 %, si applica una riduzione di 0,2 EUR per ogni divario supplementare dell’1 % o frazione dell’1 %. |
ALLEGATO V
(Articolo 19, paragrafo 1)
MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI PREZZO APPLICABILI AL RISO
1. |
Le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo del riso sono applicate al prezzo d’intervento del risone offerto all’intervento moltiplicando quest’ultimo per la somma delle percentuali di riduzione e di maggiorazione calcolate come segue.
|
2. |
Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al punto 1 sono calcolate in base alla media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui all’articolo 16. |
(1) Ogni divario è calcolato a partire dal secondo decimale della percentuale di grani difettosi.
ALLEGATO VI
(Articolo 27, secondo comma)
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 489/2005 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Allegato III, parte B |
Articolo 4 |
Allegato V |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 14 |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 14 |
Articolo 18 |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 15, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 18 |
Articolo 21 |
Allegato I |
— |
Allegato II, parte A |
Allegato III, parte A |
Allegato II, parte B |
Allegato V |
Allegato III |
Allegato III, parte B |
Allegato IV |
Allegato V |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |