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Document 32006D0860

2006/860/CE: Decisione della Commissione, del 7 novembre 2006 , riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all’allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2006) 5211] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 342 del , pp. 1–165 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 326M del , pp. 131–295 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; abrogato da 32012D0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/860/oj

7.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all’allegato A della decisione 2006/679/CE del 28 marzo 2006 riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2006) 5211]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/860/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Come indicato all’articolo 2, lettera c), della direttiva 96/48/CE, il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale, compreso un sottosistema controllo-comando e segnalamento.

(2)

La decisione 2002/731/CE (3) della Commissione ha stabilito la prima specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

(3)

La decisione 2004/447/CE della Commissione ha aggiornato la STI allegata alla decisione 2002/731/CE della Commissione.

(4)

È necessario rivedere la prima STI alla luce del progresso tecnico e dell’esperienza maturata dalla sua attuazione.

(5)

L’AEIF, in qualità di organismo rappresentativo congiunto, ha ricevuto il mandato di riesaminare e rivedere la prima STI, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

(6)

La decisione 2006/679/CE della Commissione ha stabilito la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

(7)

L’allegato A alla STI di cui alla decisione 2006/679/CE (4) della Commissione conteneva riferimenti errati e deve quindi essere sostituito dall’allegato A alla STI allegato alla presente decisione.

(8)

La sezione 7.4.2.3 della STI allegata alla decisione 2006/679/CE della Commissione deve essere aggiornata per prendere in maggiore considerazione la situazione specifica delle locomotive e dei treni con scartamento da 1 520 mm, come ripreso nella sezione 7.5.2.3 della STI allegata alla presente decisione.

(9)

Il progetto di STI modificato è stato esaminato dal comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE.

(10)

La presente STI dovrebbe applicarsi alle infrastrutture nuove o rimodernate e rinnovate, a determinate condizioni.

(11)

La prima STI riguardante il sottosistema controllo-comando e segnalamento è entrata in vigore nel 2002. A causa di impegni contrattuali esistenti, i nuovi sistemi controllo-comando e segnalamento o i componenti di interoperabilità, o la loro versione rinnovata e aggiornata, devono essere oggetto di una valutazione di conformità ai sensi delle disposizioni di questa prima STI. Inoltre, è necessario che la prima STI continui a essere applicata ai fini della manutenzione, delle sostituzioni per manutenzione di componenti del sottosistema e di componenti di interoperabilità autorizzati dalla prima STI. Gli effetti della decisione 2002/731/CE devono quindi essere mantenuti in vigore in relazione alla manutenzione di progetti autorizzati conformemente alla STI allegata alla decisione in oggetto e a progetti per una nuova linea e per il rinnovamento o il miglioramento di una linea esistente che sono in fase avanzata di sviluppo o che costituiscono l’oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data di notifica della presente decisione.

(12)

Per determinare la differenza di ambito di applicabilità della prima STI rispetto alla nuova STI allegata alla presente decisione, entro sei mesi dalla data in cui la presente decisione diventa applicabile gli Stati membri trasmettono un elenco esaustivo dei sottosistemi e dei componenti di interoperabilità ai quali la prima STI è ancora applicabile.

(13)

La presente STI non impone l’uso di tecnologie o di soluzioni tecniche specifiche tranne ove strettamente necessario per l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

(14)

La presente STI autorizza, per un periodo di tempo limitato, l’inserimento di componenti di interoperabilità nei sottosistemi privi di certificazione se determinate condizioni sono soddisfatte.

(15)

L’attuale versione della presente STI non tratta pienamente tutti i requisiti essenziali. In conformità dell’articolo 17 della direttiva 96/48/CE, gli aspetti tecnici che non sono contemplati sono identificati come «Punti aperti» nell’allegato G alla presente STI. In conformità con l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei loro regolamenti tecnici nazionali relativi ai «Punti aperti» e alle procedure da utilizzare nella valutazione di conformità.

(16)

In relazione ai casi specifici descritti al capitolo 7 della presente STI, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le procedure da utilizzare per la valutazione di conformità.

(17)

La STI indica le fasi da completare per attuare una transizione graduale dalla situazione esistente alla situazione finale in cui la conformità alle STI sarà la norma.

(18)

Quest’ultimo punto richiede l’istituzione di un piano nazionale di attuazione della STI da parte di ogni Stato membro.

(19)

La migrazione verso l’obiettivo di un sistema di Classe A definito nella STI richiede l’adozione di misure adeguate a livello nazionale per agevolare la migrazione e particolare attenzione deve essere riservata ai moduli esterni specifici di trasmissione per i sistemi controllo-comando di Classe B ereditati a livello nazionale.

(20)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito all’articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente la Commissione adotta una specifica tecnica di interoperabilità («STI») relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Tale STI figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente STI è applicabile a tutto il materiale rotabile o alle linee nuovi, modificati o rinnovati del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità definito all’allegato I alla direttiva 96/48/CE.

Articolo 3

1.   Per quanto riguarda i sistemi indicati nell’allegato B alla STI e gli aspetti definiti «Punti aperti» nell’allegato G alla STI, le condizioni di verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/48/CE sono stabilite dalle norme tecniche utilizzate dagli Stati membri per autorizzare la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.

2.   Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri ed alla Commissione:

(a)

l’elenco delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;

(b)

la valutazione della conformità e le procedure di verifica da utilizzare per l’applicazione delle norme tecniche applicabili di cui al paragrafo 1;

(c)

gli organismi incaricati di attuare le procedure di valutazione della conformità e le procedure di verifica.

Articolo 4

Per quanto riguarda le questioni classificate come «Casi specifici» di cui al capitolo 7 della STI le procedure per la valutazione della conformità sono quelle applicabili negli Stati membri. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione:

(a)

le procedure di valutazione della conformità e le procedure di verifica applicate per garantire l’applicazione di tali norme;

(b)

gli organismi incaricati di attuare le procedure di valutazione della conformità e le procedure di verifica.

Articolo 5

La STI autorizza un periodo di transizione in cui la valutazione della conformità e la certificazione dei componenti di interoperabilità possono essere eseguite come parte del sottosistema. In questo periodo gli Stati membri notificano alla Commissione quali componenti di interoperabilità sono stati valutati in questo modo allo scopo di monitorare attentamente il mercato dei componenti di interoperabilità e le misure adottate per incentivarlo.

Articolo 6

La decisione 2002/731/CEE è abrogata. Le relative disposizioni continuano tuttavia a essere applicate alla manutenzione dei progetti autorizzati in conformità con la STI allegata alla suddetta decisione e ai progetti per una nuova linea e per il rinnovo o la modifica di una linea esistente che sono in fase avanzata di sviluppo o che costituiscono l’oggetto di un contratto in via di esecuzione alla data di notifica della presente decisione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco completo dei sottosistemi e dei componenti di interoperabilità ai quali le disposizioni della decisione 2002/731/CE continuano ad applicarsi entro sei mesi dalla data in cui la presente decisione diventa applicabile.

Articolo 7

Gli Stati membri elaborano un piano di applicazione nazionale della STI, conformemente ai criteri indicati nel capitolo 7 dell’allegato.

Essi trasmettono tale piano agli altri Stati membri e alla Commissione entro sei mesi dalla data in cui la presente decisione diventa applicabile.

In base a questi piani nazionali la Commissione elabora un piano generale dell’UE secondo i principi illustrati nel capitolo 7 dell’allegato.

Articolo 8

Gli Stati membri garantiscono che la funzionalità dei sistemi ereditati di classe B di cui all’allegato B alla STI e delle loro interfacce continuino a conformarsi alle specifiche attuali, ad eccezione di quelle modifiche ritenute necessarie per migliorare gli aspetti di sicurezza di questi sistemi.

Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni utili concernenti i loro sistemi ereditati necessarie ai fini dello sviluppo e della certificazione di sicurezza degli impianti atti a garantire l’interoperabilità dell’apparecchiatura di classe A definite all’allegato A alla STI con gli impianti ereditati di classe B.

Articolo 9

L’allegato A alla STI in allegato alla decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativo al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale è sostituito dall’allegato A alla STI di cui in allegato alla presente decisione. La sezione 7.4.2.3 della STI in allegato alla decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, è sostituita dalla sezione 7.5.2.3 della STI allegata alla presente decisione.

Articolo 10

La presente decisione diventa applicabile il giorno della sua notifica.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)   GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(2)   GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1; direttiva modificata dalla direttiva 2004/50/CE (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114).

(3)   GU L 245 del 12.9.2002, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2004/447/CE della Commissione, GU L 193 dell’1.6.2004, pag. 53.

(4)   GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Campo di applicazione tecnico

La presente STI riguarda il sottosistema controllo-comando e segnalamento e parte del sottosistema manutenzione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Essi sono inclusi nell’elenco di cui all’allegato II(1) alla direttiva 96/48/CE.

Ulteriori informazioni relative al sottosistema controllo-comando figurano al capitolo 2 (Definizione e campo di applicazione del sottosistema).

1.2.   Campo di applicazione geografico

Il campo di applicazione geografico della presente STI si estende al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all’allegato I della direttiva 96/48/CE.

1.3.   Contenuto della presente STI

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE, la presente STI:

(a)

definisce l’ambito di applicazione previsto (parte della rete o del materiale rotabile di cui all’allegato I della direttiva; sottosistema o parte di sottosistema di cui all’allegato II della direttiva) — Capitolo 2 (Definizione e campo di applicazione del sottosistema);

(b)

precisa i requisiti essenziali per il sottosistema controllo-comando interessato e le sue interfacce con altri sottosistemi — Capitolo 3 (Requisiti essenziali del sottosistema controllo-comando);

(c)

definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare in relazione ad altri sottosistemi. Se necessario, tali specifiche possono variare secondo l’utilizzazione del sottosistema, per esempio secondo le categorie di linee, di nodi e/o di materiale rotabile di cui all’allegato I della direttiva — Capitolo 4 (Caratterizzazione del sottosistema);

(d)

determina i componenti di interoperabilità e le interfacce disciplinate da specifiche europee, ivi comprese le norme europee, necessarie per realizzare l’interoperabilità nell’ambito del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità — Capitolo 5 (Componenti di interoperabilità);

(e)

indica, in ogni caso considerato, le procedure di valutazione della conformità o dell’idoneità all’impiego. Ciò comprende in particolare i moduli, definiti nella decisione 93/465/CEE o, se del caso, le procedure specifiche da utilizzare per valutare la conformità o l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità, nonché la verifica «CE» dei sottosistemi –Capitolo 6 (Valutazione della conformità e/o idoneità all’impiego dei componenti e della verifica del sottosistema);

(f)

indica la strategia di attuazione della STI. In particolare occorre precisare le tappe da compiere per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato della STI — Capitolo 7 (Attuazione della STI comando-controllo);

(g)

indica, per il personale interessato, le qualifiche professionali e i requisiti d’igiene e sicurezza sul luogo di lavoro necessari per l’esercizio e la manutenzione del sottosistema interessato nonché per l’attuazione della STI — Capitolo 4 (Caratterizzazione del sottosistema).

Inoltre, possono essere adottate disposizioni per i casi specifici per ogni STI, che sono elencati al capitolo 7 (Attuazione della STI controllo-comando).

Infine, la presente STI comprende al capitolo 4 (Caratterizzazione del sottosistema) le norme di esercizio e manutenzione specifiche per l’ambito di applicazione di cui ai paragrafi 1.1 (Campo di applicazione tecnico) e 1.2 (Campo di applicazione geografico).

2.   DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SOTTOSISTEMA

2.1.   Osservazioni di carattere generale

Per sottosistema controllo-comando si intende l’insieme delle funzioni e l’attuazione delle stesse che consentono la circolazione sicura dei treni.

La STI controllo-comando definisce i requisiti essenziali per quelle parti del sottosistema controllo-comando relative all’interoperabilità, e che pertanto sono soggette alla dichiarazione CE di verifica.

Le caratteristiche del sottosistema controllo-comando collegate all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità sono determinate da:

1.

Le FUNZIONI che sono fondamentali per il controllo sicuro del traffico ferroviario e per il funzionamento, comprese le funzioni necessarie in condizioni degradate (1);

2.

le INTERFACCE.

3.

Il livello di PRESTAZIONE necessario per soddisfare i requisiti essenziali.

Le specifiche dei requisiti relativi alle funzioni, interfacce e prestazioni sono definite al capitolo 4 (Caratterizzazione del sottosistema) in cui sono citate anche le norme di riferimento.

2.2.   Introduzione

L’interoperabilità della rete ferroviaria transeuropea ad alta velocità dipende in parte dalla capacità delle apparecchiature di controllo-comando di bordo di funzionare interagendo con varie apparecchiature di terra.

Visto che i dispositivi installati a bordo sono di tipo mobile, il sottosistema controllo-comando è diviso in due parti: impianti di bordo e impianti di terra (cfr. l’allegato D).

2.2.1.   Interoperabilità

La presente STI definisce i requisiti delle funzioni, delle interfacce e delle prestazioni in modo da garantire la realizzazione dell’interoperatività tecnica. L’interoperabilità tecnica è il prerequisito dell’interoperabilità operativa, in cui la guida è basata su informazioni coerenti visualizzate all’interno delle cabine di guida e conformi ai requisiti di esercizio unificati stabiliti per la rete transeuropea ad alta velocità. La presente STI contiene inoltre funzioni necessarie per conseguire l’interoperabilità operativa (cfr. il paragrafo/4.3.1 Interfaccia col sottosistema esercizio e gestione del traffico).

2.2.2.   Classi di sistemi controllo-comando

Nell’ambito del sottosistema controllo-comando si individuano due classi di sistemi di protezione dei treni, di comunicazione via radio, di rilevazione termica delle boccole e di rilevamento dei treni.

Classe A:

Il sistema controllo-comando unificato.

Classe B:

Sistemi e applicazioni controllo-comando esistenti prima dell’entrata in vigore della direttiva 96/48/CE, limitatamente a quelli descritti nell’allegato B.

Al fine di garantire l’interoperabilità, l’impianto di controllo-comando di bordo dei treni è costituito da:

interfacce di comunicazione radio e trasmissione di dati di classe A con l’infrastruttura, nel caso di esercizio con infrastruttura di classe A,

interfacce radio e di trasmissione di dati di classe B con l’infrastruttura, nel caso di esercizio con infrastruttura di classe B. Per i dati di segnalamento, si può utilizzare uno Specific Transmission Module (Modulo specifico di trasmissione — STM) che consente al sistema di bordo di classe A di funzionare su linee dotate di sistema di terra di classe B che utilizzano i dati di classe B. L’interfaccia tra il sistema di bordo di classe A e l’STM è definita nella presente STI.

Spetta agli Stati membri garantire che i sistemi di classe B siano gestiti durante il loro ciclo di vita, accertandosi che eventuali modifiche apportate a queste specifiche non pregiudichino l’interoperabilità.

2.2.3.   Livelli di applicazione (ERTMS/ETCS)

Le interfacce specificate dalla presente STI definiscono i mezzi necessari per la trasmissione dei dati ai, e talvolta dai, treni. Le specifiche di classe A cui fa riferimento la presente STI offrono alternative da cui, in base al progetto, si possono scegliere gli strumenti di trasmissione che ne soddisfano i requisiti. Si definiscono tre livelli di applicazione:

livello 1:

La trasmissione di dati avviene mediante trasmissione discontinua (Eurobalise) e in alcuni casi mediante trasmissione semi-continua (Euroloop o radio in-fill). Il treno è localizzato grazie a dispositivi posti sul binario, di solito circuiti di binario o conta-assi. Le informazioni di segnalamento sono trasmesse al macchinista mediante i dispositivi nella cabina di guida e, eventualmente, da segnali lungo i binari.

livello 2:

La trasmissione di dati avviene mediante radiotrasmissione continua (GSM-R). Per alcune funzioni, la radiotrasmissione deve essere completata con la trasmissione discontinua (Eurobalise). Il treno è localizzato grazie a dispositivi posti sul binario, di solito circuiti di binario o conta-assi. Le informazioni di segnalamento sono trasmesse al macchinista mediante i dispositivi nella cabina di guida e, eventualmente, da segnali lungo i binari.

livello 3:

La trasmissione di dati avviene mediante radiotrasmissione continua (GSM-R). Per alcune funzioni, la radiotrasmissione deve essere completata con la trasmissione discontinua (Eurobalise). Il treno è localizzato grazie all’apparecchiatura di bordo che comunica con l’impianto di comando-controllo di terra. Le informazioni di segnalamento sono trasmesse al macchinista mediante l’apparecchiatura nella cabina di guida.

I requisiti della presente STI riguardano tutti i livelli di applicazione. Per l’attuazione, cfr. il capitolo 7 (Attuazione della STI controllo-comando). Un treno dotato di un sistema di bordo di classe A per un determinato livello di applicazione deve essere in grado di circolare a quel livello e a qualsiasi livello inferiore.

2.2.4.   Confini della rete di infrastruttura

Le interfacce tecniche locali tra gli impianti di controllo-comando di terra di infrastrutture adiacenti non devono impedire il passaggio continuo dei treni quando attraversano le frontiere.

Un treno ad alta velocità o convenzionale dotato di un sistema di bordo di classe A, conformemente alla STI corrispondente, non può, per motivi riguardanti una delle due TSI, essere limitato nella circolazione su una tratta ad alta velocità o convenzionale con infrastrutture dotate di un sistema di terra di classe A conformemente alla STI corrispondente, una volta che il registro del materiale rotabile di tale treno e il registro dell’infrastruttura di tale tratta sia stato verificato ai fini dell’interoperabilità.

3.   REQUISITI ESSENZIALI DEL SOTTOSISTEMA CONTROLLO-COMANDO

3.1.   Osservazioni di carattere generale

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE, il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, i sottosistemi e i componenti di interoperabilità, ivi comprese le interfacce, devono soddisfare i requisiti essenziali indicati in termini generali nell’allegato III della direttiva. I requisiti essenziali riguardano:

Sicurezza

Affidabilità e disponibilità

Salute

Protezione dell’ambiente

Compatibilità tecnica

A norma della direttiva i requisiti essenziali sono applicabili al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità nel suo insieme o specificatamente ad ogni sottosistema e ai suoi componenti di interoperabilità.

I requisiti essenziali sono esaminati in ordine qui di seguito. I requisiti dei sistemi di classe B sono di responsabilità dello Stato membro interessato.

3.2.   Aspetti specifici relativi al sottosistema controllo-comando

3.2.1.   Sicurezza

Per ogni progetto al quale si applica la presente specifica si devono adottare le misure necessarie a dimostrare che il livello di rischio di un incidente che rientra nel campo di applicazione dei sistemi controllo-comando non sia superiore all’obiettivo stabilito per il servizio. Per garantire che le soluzioni utilizzate ai fini della sicurezza non pregiudichino l’interoperabilità, si rispetterà il parametro di base definito al paragrafo 4.2.1 (Caratteristiche di sicurezza del controllo-comando relative all’interoperabilità).

Per il sistema di classe A (ERTMS/ETCS), l’obiettivo di sicurezza globale per il sottosistema è suddiviso tra gli impianti di bordo e quelli di terra. I requisiti specifici sono stabiliti nel parametro di base di cui al paragrafo 4.2.1 (Caratteristiche di sicurezza del sistema controllo-comando relativi all’interoperabilità.) Tale requisito di sicurezza deve essere soddisfatto insieme ai requisiti concernenti la disponibilità di cui al paragrafo 3.2.2 (Affidabilità e disponibilità).

Per i sistemi di classe B utilizzati per l’esercizio del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, spetta allo Stato membro interessato (definito all’allegato B):

garantire che la progettazione del sistema di classe B soddisfi gli obiettivi nazionali di sicurezza,

garantire che l’applicazione del sistema di classe B soddisfi gli obiettivi nazionali di sicurezza,

definire i parametri di esercizio sicuro e le condizioni d’uso del sistema di classe B (ivi compresa la manutenzione e le modalità degradate).

3.2.2.   Affidabilità e disponibilità

(a)

Per il sistema di classe A, l’obiettivo globale di affidabilità e disponibilità per il sottosistema è suddiviso tra gli impianti di bordo e quelli di terra. I requisiti specifici sono stabiliti nel parametro di base di cui al paragrafo 4.2.1 (Caratteristiche di sicurezza del sistema controllo-comando relative all’interoperabilità).

(b)

La qualità dell’organizzazione relativa alla manutenzione per tutti i sistemi, compreso il sottosistema controllo-comando, deve garantire il controllo del livello di rischio, come l’età e l’usura dei componenti. La qualità della manutenzione deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza. Cfr. paragrafo 4.5 (Regole di manutenzione).

3.2.3.   Salute

Conformemente alle regolamentazioni europee e alle regolamentazioni nazionali che sono compatibili con la legislazione europea, si devono adottare opportune precauzioni al fine di garantire che i materiali utilizzati e la progettazione dei sistemi controllo-comando non comportino rischi per la salute delle persone che vi hanno accesso.

3.2.4.   Protezione dell’ambiente

Conformemente alle regolamentazioni europee e alle regolamentazioni nazionali che sono compatibili con la legislazione europea:

Le apparecchiature di controllo-comando, quando esposte a calore o fuoco eccessivi, non devono superare i limiti di emissione di fumi o gas nocivi per l’ambiente.

Le apparecchiature di controllo-comando non devono contenere sostanze che, durante il loro normale utilizzo, possono contaminare in modo anormale l’ambiente.

Le apparecchiature di controllo-comando sono soggette alla legislazione europea in vigore concernente il controllo dei limiti delle emissioni di perturbazioni elettromagnetiche e la suscettività a tali emissioni lungo i confini della proprietà della linea ferroviaria.

Le apparecchiature di controllo-comando devono soddisfare le regolamentazioni vigenti in materia di inquinamento acustico.

Le apparecchiature di controllo-comando non devono generare livelli di vibrazione inaccettabili che possono mettere a repentaglio l’integrità dell’infrastruttura (qualora l’infrastruttura si trovi in uno stato di manutenzione adeguato).

3.2.5.   Compatibilità tecnica

La compatibilità tecnica comprende le funzioni, le interfacce e le prestazioni richieste per realizzare l’interoperabilità.

I requisiti di compatibilità tecnica sono suddivisi nelle tre categorie seguenti:

La prima categoria stabilisce i requisiti generali di progettazione ai fini dell’interoperabilità, vale a dire le condizioni ambientali, la compatibilità elettromagnetica interna (CEM) entro i confini della linea ferroviaria, e l’installazione. Questi requisiti di compatibilità sono definiti nel presente capitolo.

La seconda categoria descrive le modalità di applicazione del sottosistema controllo-comando e le funzioni che deve eseguire ai fini dell’interoperabilità. Questa categoria è definita al capitolo 4.

La terza categoria descrive le modalità di funzionamento del sottosistema controllo-comando ai fini dell’interoperabilità. Questa categoria è definita al capitolo 4.

3.2.5.1.   Compatibilità tecnica e di progettazione

3.2.5.1.1   Condizioni fisico-ambientali

I sistemi che ottemperano ai requisiti dei sistemi di classe A devono essere in grado di funzionare alle condizioni climatiche e fisiche presenti lungo la parte di rete transeuropea ad alta velocità interessata. Per le interfacce con il materiale rotabile cfr. il paragrafo 4.3.2.5 (Condizioni fisico-ambientali).

I sistemi che ottemperano ai requisiti di interfaccia di classe B devono essere quanto meno conformi alle specifiche fisico-ambientali che si applicano al sistema di classe B corrispondente, al fine di essere in grado di funzionare alle condizioni climatiche e fisiche presenti lungo le linee transeuropee ad alta velocità in questione.

3.2.5.1.2   Compatibilità elettromagnetica interna

Il parametro di base è definito al paragrafo 4.2.12 (Compatibilità elettromagnetica). Per le interfacce con il materiale rotabile cfr. il paragrafo 4.3.2.6 (Compatibilità elettromagnetica) e per le interfacce con l’energia cfr. il paragrafo 4.3.4.1 (Compatibilità elettromagnetica).

3.2.5.2.   Compatibilità controllo-comando

Il capitolo 4, insieme agli allegati A e B, definisce i requisiti di interoperabilità del sottosistema controllo-comando.

Inoltre, la presente TSI, insieme alla TSI controllo-comando per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, garantisce, per quanto concerne il sottosistema controllo-comando, l’interoperabilità tecnica tra i sistemi ferroviari ad alta velocità e quelli convenzionali quando entrambi sono dotati di un sistema di classe A.

4.   CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA

4.1.   Introduzione

Il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, disciplinato dalla direttiva 96/48/CE e di cui il sottosistema controllo-comando costituisce una parte, è un sistema integrato la cui coerenza deve essere verificata. Tale coerenza deve essere verificata in particolare per quanto riguarda le specifiche del sottosistema, le sue interfacce con il sistema in cui è integrato, nonché le norme di funzionamento e manutenzione.

Tenendo conto di tutti i requisiti essenziali pertinenti, il sottosistema controllo-comando è caratterizzato dai seguenti parametri di base:

Caratteristiche di sicurezza del sottosistema controllo-comando relative all’interoperabilità (paragrafo 4.2.1).

Funzionalità ETCS di bordo (paragrafo 4.2.2)

Funzionalità ETCS di terra (paragrafo 4.2.3)

Funzioni EIRENE (paragrafo 4.2.4)

Interfacce di spazio d’aria ETCS e EIRENE (paragrafo 4.2.5

Interfacce di bordo interne al controllo-comando (paragrafo 4.2.6)

Interfacce di terra interne al controllo-comando (paragrafo 4.2.7)

Gestione delle chiavi (paragrafo 4.2.8)

Gestione ETCS-ID (paragrafo 4.2.9)

Rilevatore termico delle boccole (RTB) (paragrafo 4.2.10)

Compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni di bordo (paragrafo 4.2.11)

Compatibilità elettromagnetica (paragrafo 4.2.12)

DMI (interfaccia macchinista/macchina) ETCS (paragrafo 4.2.13)

DMI (interfaccia macchinista/macchina) EIRENE (paragrafo 04.02.2014)

Interfaccia con la registrazione dei dati per motivi di regolamentazione (paragrafo 4.2.15)

Visibilità degli oggetti del sistema controllo-comando di terra (paragrafo 4.2.16)

I requisiti di cui ai paragrafi

4.2.10 (Rilevatore termico delle boccole — hot axle box detector — HABD)

4.2.11 (Compatibilità con i sistemi di terra di localizzazione di treni)

4.2.12 (Compatibilità elettromagnetica)

4.2.16 (Visibilità degli oggetti del sistema controllo-comando di terra)

sono sempre validi indipendentemente dalla classe di sistema.

Tutti gli altri requisiti di cui al paragrafo 4.2 (Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema) si applicano unicamente ai sistemi di classe A. I requisiti dei sistemi di classe B sono di responsabilità dello Stato membro interessato. L’allegato B riguarda le caratteristiche del sistema di classe B e indica lo Stato membro responsabile.

I moduli di trasmissione specifica (STM), che consentono al sistema di classe A di bordo di funzionare su un’infrastruttura di classe B, devono soddisfare i requisiti previsti per i sistemi di classe B.

Per conseguire l’interoperabilità non è necessario standardizzare tutte le funzioni nell’ambito dell’intero sottosistema controllo-comando. La funzionalità per la protezione automatica dei treni e il controllo automatico dei treni di cui al capitolo 4 prevede:

funzioni standard di bordo, che garantiscono che ogni treno risponda in modo prevedibile ai dati ricevuti dalle apparecchiature di terra.

funzioni standard di terra, in grado di trattare i dati che giungono dai sistemi di segnalamento e di apparato centrale nazionali e di trasformarli in normali messaggi per i treni,

interfacce standard per la comunicazione terra-treno e treno-terra.

Le funzioni controllo-comando sono classificate in categorie che indicano, tra l’altro, se sono facoltative o obbligatorie. Tali categorie sono definite all’allegato A, punto 1 e all’allegato A, punto 32 e la classificazione delle funzioni è indicata all’interno del testo.

L’allegato A, punto 3 contiene il glossario dei termini e delle definizioni ETCS utilizzati nelle specifiche di cui all’allegato A.

Alla luce dei requisiti essenziali di cui al capitolo 3, le specifiche tecniche e funzionali del sottosistema controllo-comando sono definite qui di seguito.

4.2.   Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema

4.2.1.   Caratteristiche di sicurezza del sottosistema controllo-comando relative all’interoperabilità

Questo parametro di base descrive i requisiti di sicurezza per l’ERTMS/ETCS degli impianti di bordo e i requisiti di sicurezza degli impianti di terra.

In relazione al requisito essenziale «Sicurezza» (cfr. paragrafo 3.2.1 «Sicurezza»), il presente parametro di base stabilisce i requisiti obbligatori ai fini dell’interoperabilità.

Per garantire che le soluzioni utilizzate ai fini della sicurezza non compromettano l’interoperabilità, devono essere rispettati i requisiti di cui all’allegato A, punto 47.

Per la parte concernente la sicurezza di un impianto di bordo o di un impianto di terra, il requisito di sicurezza per l’ETCS di livello 1 o livello 2 (2) è: indice di pericolo tollerabile pari a 10-9/ora (per guasti casuali) che corrisponde al livello 4 di integrità di sicurezza. I requisiti dettagliati per le apparecchiature di classe A sono specificati all’allegato A, punto 27. È possibile stabilire requisiti di sicurezza meno rigorosi per i valori del tasso tollerabile di pericolo (THR) per le apparecchiature di terra, a condizione di conseguire l’obiettivo di sicurezza del servizio.

I requisiti di affidabilità e disponibilità di cui all’allegato A, punto 28 devono essere rispettati.

4.2.2.   Funzionalità ETCS di bordo

Questo parametro di base riguarda la funzionalità di bordo del sistema ETCS. Contiene tutte le funzioni necessarie per condurre un treno in modo sicuro. L’esecuzione delle funzioni deve avvenire conformemente all’allegato A, punto 14 e 49. Tali funzioni sono attuate in conformità dell’allegato A, punti 1, 2, 4, 13, 15, 23 e 53 e delle specifiche tecniche riportate qui di seguito.

Comunicazioni con l’impianto di comando-controllo di terra. La funzione di trasmissione di dati in-fill nelle applicazioni ETCS di livello 1 è obbligatoria unicamente a bordo, alle condizioni precisate al capitolo 7. La funzionalità dei dati radio per il sistema ETCS è obbligatoria solo per le applicazioni ETCS di livello 2 e livello 3.

Ricezione Eurobalise. Cfr. allegato A, punti 9, 36 e 43.

Ricezione Euroloop. Cfr. allegato A, punti 16 e 50.

Gestione del protocollo della radiotrasmissione e dei messaggi radio. Cfr. allegato A, punti 10, 11, 12, 18, 19, 22, 39 e 40.

Comunicazioni col macchinista

Assistenza alla guida. Cfr. allegato A, punto 51.

Fornitura delle informazioni odometriche. Cfr. allegato A, punto 51.

Comunicazione con gli STM’s. Cfr. l’allegato A, punti 8, 25, 26, 29, 36, 49 e 52. Tale funzione comprende:

Gestione dell’’output dell’STM.

Fornitura dei dati utilizzati dall’STM.

Gestione delle fasi di transizione dell’STM.

Funzione di protezione automatica dei treni e segnalazione in macchina. Cfr. allegato A, punti 6, 7, 31 e 37. Tale funzione comprende:

Localizzazione del treno in un sistema di coordinamento Eurobalise che costituisce la base per la supervisione del profilo di velocità dinamica.

Calcolo del profilo di velocità dinamica ai fini del funzionamento.

Supervisione del profilo di velocità dinamica durante il funzionamento.

Selezione della modalità di supervisione della velocità.

Supervisione del treno conformemente ai valori nazionali.

Definizione e fornitura della funzione di intervento.

Impostazione delle caratteristiche del treno.

Dimostrazione della completezza del treno (integrità del treno) — obbligatoria per il livello 3, facoltativa per i livelli 1 o 2.

Monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature e supporto guasti. Tale funzione comprende:

Inizializzazione della funzionalità ETCS di bordo

Fornitura di supporto in caso di guasti

Isolamento della funzionalità ETCS di bordo

Sostegno alla registrazione dei dati per motivi di regolamentazione. Cfr. allegato A, punti 5, 41 e 55.

Inoltro di informazioni/ordini al DMI e, se necessario, all’unità interfaccia treno, per es. informazioni su dove aprire/chiudere le bocche dell’aria, alzare/abbassare il pantografo, aprire/chiuedere l’interruttore principale, passare da un sistema di trazione A a un sistema di trazione B. Cfr. l’allegato A, punto 7.

4.2.3.   Funzionalità ETCS di terra

Questo parametro di base riguarda la funzionalità di terra del sistema ETCS. Contiene l’intera delle funzionalità ETCS per garantire un percorso sicuro ad un determinato treno. L’esecuzione delle funzioni deve avvenire conformemente all’allegato A, punto 14. Tali funzioni sono attuate conformemente all’allegato A, punti 1, 2, 4, 13, 15, 23, 31, 37 e 53 e delle specifiche tecniche riportate qui di seguito.

Comunicazione con l’apparecchiatura di segnalamento di terra (apparato centrale, segnale)

Localizzazione di un determinato treno in un sistema di coordinamento Eurobalise (livelli 2 e 3)

Traduzione delle informazioni provenienti dall’apparecchiatura di segnalamento di terra in un formato standard per l’impianto controllo-comando di bordo.

Generazione di autorizzazioni al movimento, ivi compresa la descrizione del percorso e gli ordini impartiti ad un treno specifico.

Comunicazioni con l’impianto di comando-controllo di bordo. Tale normativa comprende:

Trasmissione Eurobalise. Cfr. allegato A, punti 9 e 43.

Radio in-fill. Cfr. allegato A, punti 18, 19 e 21. Radio in-fill riguarda soltanto il livello 1, in cui è opzionale. (cfr. anche il paragrafo 7.2.6).

Euroloop. Cfr. allegato A, punti 16 e 50. Euroloop riguarda unicamente il livello 1 nel quale è facoltativo (cfr. anche il paragrafo 7.2.6).

Comunicazioni radio RCB. Cfr. allegato A, punti 10, 11, 12, 39 e 40. Le comunicazioni radio RCB riguarda unicamente i livelli 2 e 3.

Trasmissione delle informazioni sulla libertà del binario all’apparato centrale. Questa funzione è richiesta solo per il livello 3.

Generazione di informazioni/ordini per il DMI e, ove necessario, all’unità interfaccia treno, per es. informazioni su dove aprire/chiudere le bocche dell’aria, alzare/abbassare il pantografo, aprire/chiuedere l’interruttore principale, passare da un sistema di trazione A a un sistema di trazione B.

4.2.4.   Funzioni EIRENE

Questo parametro di base riguarda le funzioni di comunicazione vocale e di dati del sistema EIRENE.

Funzioni relative alla chiamata del macchinista

Funzioni radio in fase operativa

per es. funzione di allarme di sorveglianza (cfr. l’allegato A, punto 32, sezione 5.7 e l’allegato A, punto 33. Quando la funzione di sorveglianza fa scattare un allarme e questa funzione opzionale è attuata, un messaggio automatico generato dal sistema di sorveglianza è inviato dalla radio della cabina all’impianto di terra).

Comunicazione di dati

Queste funzioni devono essere attuate in conformità delle specifiche tecniche di cui all’allegato A, punti 32, 33 e 48 e il loro svolgimento deve avvenire conformemente all’allegato A, punto 22.

4.2.5.   Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

L’intera specifica di queste interfacce è suddivisa in due parti:

specifica dei protocolli per il trasporto delle informazioni dalle/alle funzioni ERTMS e per garantire la sicurezza della comunicazioni;

specifica delle interfacce tra parti dell’apparecchiatura. Le interfacce tra parti dell’apparecchiatura sono descritte.

al paragrafo 4.2.6 (Interfacce di bordo interne al controllo-comando) per gli impianti di bordo;

al paragrafo 4.2.7 (Interfacce di terra interne al controllo comando) per gli impianti di terra.

Questo parametro di base riguarda lo spazio d’aria tra gli impianti controllo-comando di terra e quelli di bordo e comprende:

i valori fisici, elettrici ed elettromagnetici da rispettare per un funzionamento sicuro;

il protocollo di comunicazione da utilizzare;

la disponibilità del canale di comunicazione.

Si applicano le specifiche seguenti:

Comunicazioni via radio con il treno Le interfacce di radiocomunicazione di classe A operano nella banda GSM-R. Cfr. allegato A, punto 35. I protocolli devono essere conformi all’allegato A, punti 10, 18, 19, 39 e 40.

Comunicazioni Eurobalise e Euroloop con il treno Le interfacce di comunicazione Eurobalise devono essere conformi all’allegato A, punto 9 e 43. Le interfacce di comunicazione Euroloop devono essere conformi all’allegato A, punti 16 e 50.

4.2.6.   Interfacce di bordo interne al controllo-comando

Questo parametro di base è costituito da tre parti.

4.2.6.1.   Interfaccia tra ETCS e STM

Il modulo specifico di trasmissione (STM) consente all’ETCS di bordo di operare su linee dotate di sistemi ATP/ATC di classe B.

L’interfaccia tra la funzionalità ETCS di bordo e l’STM per i sistemi ATP/ATC di classe B è definita all’allegato A, punti 4, 8, 15, 25, 26 e 49. L’allegato A, punto 45 specifica l’interfaccia K e il punto 46 l’interfaccia G. L’attuazione dell’interfaccia «K» è opzionale ma, se eseguita, deve essere conforme all’allegato A, punto 45. Inoltre, se l’interfaccia «K» è attuata, la funzionalità del canale di tramissione a bordo deve essere in grado di rispettare le proprietà di cui all’allegato A, punto 46.

4.2.6.2.   GSM-R/ETCS

Interfaccia tra la radio di classe A e la funzionalità ETCS di bordo. I requisiti sono precisati all’allegato A, punti 4, 7, 15, 20, 22 e 34.

4.2.6.3.   Odometria

L’interfaccia tra la funzione odometrica e l’ERTMS/ETCS di bordo deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato A, punto 44. Tale interfaccia contribuisce unicamente a questo parametro di base qualora l’apparecchiatura di odometria sia fornita come componente separato di interoperabilità (cfr. paragrafo 5.2.2, Raggruppamento di componenti di interoperabilità).

4.2.7.   Interfacce di terra interne al controllo-comando

Questo parametro di base è composto da sei parti.

4.2.7.1.   Interfaccia funzionale tra RBC (radio block centres — centri di blocco radio)

Questa interfaccia è utilizzata per definire i dati da scambiare tra RBC adiacenti in modo da essere in grado di trasferire in totale sicurezza un treno da una zona RBC ad un’altra. Tale interfaccia definisce:

le informazioni dall’RBC di provenienza (Handing over) e destinate all’RBC di destinazione (Accepting);

le informazioni dall’RBC di destinazione all’RBC di provenienza.

Questi requisiti sono specificati all’allegato A, punto 12.

4.2.7.2.   Interfaccia tecnica tra RBC (radio block centres — centri di blocco radio)

Si tratta dell’interfaccia tecnica tra due RBC. I requisiti sono precisati all’allegato A, punti 58, 62 e 63.

4.2.7.3.   GSM-R/RBC

Si tratta dell’interfaccia tra il sistema radio di classe A e la funzionalità ETCS di terra. I requisiti sono precisati all’allegato A, punti 4, 15, 20, 22 e 34.

4.2.7.4.   Eurobalise/LEU

Si tratta dell’interfaccia tra Eurobalise e l’unità elettronica lungo la linea (LEU — lineside electronic unit). Questi requisiti sono specificati all’allegato A, punto 9. Tale interfaccia contribuisce unicamente a questo parametro di base qualora Eurobalise e LEU siano forniti come componenti separati di interoperabilità (cfr. paragrafo 5.2.2 — Raggruppamento di componenti di interoperabilità).

4.2.7.5.   Euroloop/LEU

Si tratta dell’interfaccia tra Euroloop e LEU. Questi requisiti sono specificati all’allegato A, punto 16. Tale interfaccia contribuisce unicamente a questo parametro di base quando Euroloop e LEU sono forniti come componenti separati di interoperabilità (cfr. paragrafo 5.2.2 — Raggruppamento di componenti di interoperabilità).

4.2.7.6.   Requisiti per il preallestimento delle apparecchiature ERTMS di terra

Si tratta dell’interfaccia tra le apparecchiature di terra di classe A e l’infrastruttura di terra di controllo-comando. I requisiti sono specificati all’allegato A, punto 59. Il punto descrive gli strumenti di preallestimento delle apparecchiature di classe A.

4.2.8.   Gestione delle chiavi

Questo parametro di base riguarda la sicurezza dei dati trasmessi via radio che è protetta da meccanismi che richiedono chiavi crittografiche. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie devono istituire un sistema di gestione che controlli e amministri queste chiavi. È necessaria un’interfaccia di gestione di tali chiavi:

tra i sistemi di gestione delle chiavi dei diversi gestori dell’infrastruttura,

tra i sistemi di gestione delle chiavi delle imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura,

tra il sistema di gestione delle chiavi e le apparecchiature ETCS di bordo e di terra.

I requisiti della gestione delle chiavi tra sistemi di gestione delle chiavi di regioni interoperabili sono riportati all’allegato A, punto 11 e 56.

4.2.9.   Gestione ETCS-ID

Questo parametro di base riguarda le identità ETCS uniche per le apparecchiature di bordo e di terra. I requisiti sono riportati all’allegato A, punto 23. L’attribuzione delle variabili è specificata all’allegato A, punto 53.

I fornitori di apparecchiature controllo-comando di bordo sono responsabili della gestione delle identità uniche nell’intervallo assegnato, come illustrato all’allegato A, punto 53. I titolari del materiale rotabile devono istituire un sistema di gestione che controlli e gestisca le identità durante l’intero ciclo di vita dell’impianto.

Le gamme di identità assegnate agli Stati membri sono riportate all’allegato A, punto 53. Gli Stati membri sono responsabili per la gestione dell’assegnazione di queste gamme agli enti appaltanti del loro paese.

Gli enti appaltanti delle apparecchiature di terra sono responsabili della gestione delle identità uniche nell’ambito della gamma assegnata. Il gestore dell’infrastruttura deve istituire un sistema di gestione che controlli e amministri le identità durante il ciclo di vita dell’impianto.

4.2.10.   Rilevatore termico delle boccole (hot axle box detector — HABD)

Questo parametro di base specifica i requisiti delle apparecchiature di terra utilizzate per controllare se la temperatura delle boccole del materiale rotabile in transito ha superato un certo valore e per trasmettere questa informazione ad un centro di controllo. I requisiti sono riportati all’allegato A, appendice 2.

Il trattamento del materiale rotabile dotato di rivelatori di bordo è descritto anche nella STI MR AV, paragrafo 4.2.11.

4.2.11.   Compatibilità con i sistemi di terra di localizzazione di treni

Questo parametro di base descrive le caratteristiche dei sistemi di localizzazione dei treni installati a terra necessarie per essere compatibili con il materiale rotabile conforme alla pertinente STI materiale rotabile.

Il materiale rotabile deve possedere le caratteristiche atte a consentire il funzionamento dei sistemi di terra di localizzazione dei treni. I requisiti concernenti le caratteristiche del veicolo sono specificati all’allegato A, appendice 1.

Queste caratteristiche saranno riprese nelle STI materiale rotabile.

4.2.12.   Compatibilità elettromagnetica

Questo parametro di base è suddiviso in due parti.

4.2.12.1.   Compatibilità elettromagnetica controllo-comando interna

L’apparecchiatura di controllo-comando non deve interferire con altre apparecchiature di controllo-comando.

4.2.12.2.   Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando di terra

Comprende i valori delle emissioni di compatibilità elettromagnetica (corrente di trazione condotta e indotta e altre correnti prodotte dal treno, caratteristiche del campo elettromagnetico e campi statici) che il materiale rotabile deve rispettare per garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura controllo-comando di terra. Comprende la descrizione delle modalità di misurazione dei valori.

Le caratteristiche delle apparecchiature di controllo-comando di terra sono specificate:

all’allegato A, punto A7 (caratteristiche generali di immunità delle apparecchiature)

all’allegato A, punto 9 (requisiti specifici per la comunicazione Eurobalise)

all’allegato A, punto 16 (requisiti specifici per la comunicazione Euroloop)

Inoltre, requisiti specifici per i sistemi di localizzazione dei treni sono definiti al capitolo 4.2.11 e requisiti specifici per HABD sono definiti all’allegato A, appendice 2.

4.2.13.   DMI (interfaccia macchinista/macchina) nell’ETCS

Questo parametro di base descrive le informazioni fornite al macchinista dal sistema ETCS di bordo e inserite dal macchinista nel sistema ERTM/ETCS di bordo. Cfr. allegato A, punto 51.

Il documento presenta:

Ergonomia (ivi compresa la visibilità)

Funzioni ETCS da visualizzare

Funzioni ETCS attivate dal macchinista

4.2.14.   DMI (interfaccia macchinista/macchina) nell’EIRENE

Questo parametro di base descrive le informazioni fornite al macchinista dal sistema EIRENE di bordo e inserite da quest’ultimo nel sistema EIRENE di bordo. Cfr. allegato A, punti 32, 33 e 51.

Il documento presenta:

Ergonomia (ivi compresa la visibilità)

Funzioni EIRENE da visualizzare

vInformazioni concernenti le chiamate in uscita

Informazioni concernenti le chiamate in entrata

4.2.15.   Interfaccia con la registrazione dei dati per motivi di regolamentazione

Questo parametro di base descrive:

Gli scambi di dati tra il dispositivo di registrazione (juridical recorder) e lo strumento di scaricamento;

I protocolli di comunicazione

L’interfaccia fisica

I requisiti funzionali e l’uso della registrazione dei dati.

Le autorità investigative di ciascun Stato membro potranno avere accesso ai dati registrati che sono conformi ai requisiti obbligatori concernenti la registrazione dei dati per motivi ufficiali e di indagine.

Cfr. allegato A, punti 4, 5, 15, 41 e 55.

4.2.16.   Visibilità degli oggetti del sistema controllo-comando di terra

Questo parametro di base descrive:

le caratteristiche dei segnali retroriflettenti per assicurare la corretta visibilità. È necessario assicurare che, in base ai requisiti per le luci dei veicoli (cfr. la STI MR AV), i requisiti OPE siano rispettati.

le caratteristiche dei pannelli indicatori interoperabili, cfr. l’allegato A, punto 38

4.3.   Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce con altri sottosistemi

4.3.1.   Interfaccia col sottosistema esercizio e gestione del traffico

4.3.1.1.   Norme operative per l’ERTMS/ETCS e il GSM-R

La rete transeuropea sarà soggetta ad alcuni requisiti operativi unificati, definiti nella STI «Esercizio e gestione del traffico» (cfr. anche il paragrafo 4.4 — Norme operative della STI SCC).

STI OPE FC: Allegato A

STI OPE AV: Allegato A

4.3.1.2.   Interfaccia macchinista/macchina di ETCS

Questa interfaccia descrive le informazioni fornite al macchinista dal sistema ERTMS/ETCS di bordo e inserite dal macchinista nel sistema ERTM/ETCS di bordo. Il parametro di base comando-controllo è descritto al paragrafo 4.2.13 (DMI (Interfaccia macchinista/macchina) dell’ETCS).

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti dei sistemi ATP/ATC di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI OPE FC: allegato A1

STI OPE AV: allegato A1

4.3.1.3.   Interfaccia macchinista/macchina di EIRENE

Questa interfaccia descrive le informazioni fornite al macchinista dal sistema EIRENE di bordo e inserite dal macchinista nel sistema EIRENE di bordo. Il parametro di base controllo-comando è descritto al paragrafo 4.2.14 (DMI (Interfaccia macchinista/macchina) nell’EIRENE).

Questa interfaccia riguarda i sistemi di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi radio di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. all’allegato B).

STI OPE FC: Allegato A2

STI OPE AV: Allegato A2

4.3.1.4.   Interfaccia con la registrazione dei dati per motivi di regolamentazione

Questa interfaccia riguarda i requisiti funzionali e l’uso della registrazione dei dati. Il parametro di base di controllo-comando è descritto al paragrafo 4.2.15 (Interfaccia con la registrazione di dati per motivi di regolamentazione)

Questa interfaccia riguarda i sistemi di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi ATP/ATC di classe B e per i sistemi radio sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI OPE FC: paragrafo 4.2.3.5

STI OPE AV: paragrafo 4.2.3.5

4.3.1.5.   Caratteristiche e prestazioni garantite di frenatura dei treni

Il sottosistema controllo-comando richiede le prestazioni di frenatura del treno garantite. La STI «Esercizio e gestione del traffico» definirà le regole per stabilire le prestazioni garantite di frenatura di un treno. La STI materiale rotabile definirà le modalità per determinare le prestazioni di frenatura dei veicoli.

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi ATP/ATC di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI OPE FC: paragrafo 4.2.2.6.2

STI OPE AV: paragrafo 4.2.2.6.2

4.3.1.6.   Isolamento della funzionalità ETCS di bordo

Questa interfaccia riguarda i requisiti operativi per l’isolamento della funzionalità ETCS di bordo in caso di guasto. I requisiti dell’impianto controllo-comando sono descritti al paragrafo 4.2.2 (Funzionalità ETCS di bordo).

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi ATP/ATC di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI OPE FC: allegato A1

STI OPE AV: allegato A1

4.3.1.7.   Deliberatamente eliminata

4.3.1.8.   Rilevatori termici delle boccole

Questa interfaccia riguarda i requisiti operativi per i rilevatori termici delle boccole. Il parametro di base di controllo-comando è descritto al paragrafo 04.02.2010 (Rilevatore termico delle boccole — RTB).

STI OPE FC: allegato B, sezione C

STI OPE AV: allegato B, sezione C

4.3.1.9.   Vigilanza del macchinista

Questa interfaccia riguarda i requisiti operativi per la vigilanza del macchinista.

La funzionalità, destinata a trasmettere il messaggio come richiesto dalla STI OPE, è contemplata da una funzionalità Eirene opzionale di cui alla sezione 4.2.4 (funzioni Eirene).

STI OPE FC: paragrafo 4.3.2.2

STI OPE AV: paragrafo 4.3.2.2

4.3.1.10.   Utilizzo della sabbiatura

Questa interfaccia riguarda i requisiti operativi destinati ai macchinisti affinché la sabbia non pregiudichi le prestazioni del dispositivo di terra di localizzazione del treno. Il parametro di base del sistema controllo-comando è descritto alla sezione 4.2.11.

STI OPE FC: Allegato H

STI OPE AV: Allegato B

4.3.1.11.   Campo visivo esterno del macchinista.

Questa interfaccia riguarda il campo visivo del macchinista attraverso il parabrezza della cabina di guida. I requisiti dell’impianto controllo-comando sono descritti al paragrafo 4.2.16 (Visibilità degli oggetti dell’impianto controllo-comando di terra).

STI OPE FC: paragrafo 4.3.2.4

STI OPE AV: paragrafo 4.3.2.4

4.3.2.   Interfaccia con il sottosistema materiale rotabile:

Tutti i riferimenti alle interfacce con la STI FC Materiale rotabile — unità di trazione e carrozze costituiscono punti in sospeso. Le unità di trazione sono i locomotori, le unità multiple a trazione elettrica e le unità multiple a trazione diesel.

4.3.2.1.   Compatibilità con i sistemi di terra di localizzazione di treni

I sistemi di terra per la localizzazione dei treni devono possedere caratteristiche tali da risultare compatibili con il materiale rotabile conforme alle STI materiale rotabile. Il parametro di base controllo-comando è descritto al paragrafo 4.2.11 (Compatibilità con i sistemi di terra per la localizzazione dei treni). Nella tabella seguente sono indicati nel dettaglio i riferimenti nelle STI pertinenti.

Parametro

Allegato A

Appendice 1

STI Controllo-comando

STI materiale rotabile AV

STI materiale rotabile carri merci

STI materiale rotabile, unità di trazione –locomotive, EMU, DMU e carrozze (da aggiornare quando la STI esisterà)

Distanze degli assi

2.1 ivi compresa la fig. 6

4.2.7.10.2

4.3.2.1

 

Geometria delle ruote

2.2 ivi compresa la fig. 7

4.2.7.10.3

5.4.2.3

 

Massa del veicolo (carico minimo per asse)

3.1

4.2.3.2

4.2.3.2

 

Spazio esente da metallo attorno alle ruote

3.2 (punto aperto)

Non ancora specificato

Non ancora specificato

 

Massa metallica di un veicolo

3.3 (punto aperto)

Non ancora specificato

Non ancora specificato

 

Materiale ruote

3.4

4.2.7.10.3

5.4.2.3

 

Impedenza tra le ruote

3.5

4.2.3.3.1

4.2.3.3.1

 

Impedenza del veicolo

3.6

4.2.8.3.8

No

 

Utilizzo delle apparecchiature di sabbiatura

4.1

4.2.3.10

No

 

Utilizzo di blocchi freno in materiali compositi

4.2

Allegato L

Punto in sospeso

 

Armonia nella corrente di ritorno della trazione

5.1

4.2.8.3.4.1

No

 

Utilizzo di freni elettrici/magnetici

5.2

Da precisare

No

 

Campi elettrici, magnetici, elettromagnetici

5.3

4.3.4.12

No

 

4.3.2.2.   Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando di terra

Questa interfaccia costituisce la gamma dei valori delle emissioni di compatibilità elettromagnetica (corrente di trazione condotta e indotta e altre correnti prodotte dal treno, caratteristiche del campo elettromagnetico e campi statici) che il materiale rotabile deve rispettare per garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura controllo-comando di terra. Il parametro di base controllo-comando è descritto al paragrafo 4.2.12.2 (Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando di terra).

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.6.6.

4.3.2.3.   Caratteristiche e prestazioni garantite di frenatura dei treni

Il sottosistema controllo-comando richiede le prestazioni di frenatura del treno garantite. La STI materiale rotabile definirà le modalità per determinare le prestazioni di frenatura dei veicoli. La STI «Esercizio e gestione del traffico» definirà le regole per stabilire le prestazioni garantite di frenatura di un treno.

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi ATP/ATC di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

Per i treni a composizione fissa la prestazione di frenatura garantita è indicata dal costruttore e riportata nel registro MR.

Per i treni a composizione variabile o i veicoli singoli deve essere applicata la STI materiale rotabile carri merci.

STI «Materiale rotabile» (carri merci): paragrafo 4.2.4.1.2

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafi 4.2.4.1, 4.2.4.4, 4.2.4.7

4.3.2.4.   Posizione dell’antenna di bordo del sistema controllo-comando

La posizione delle antenne Eurobalise e Euroloop sul materiale rotabile deve essere tale da assicurare una trasmissione di dati affidabile alle estremità della geometria del binario, binario che il materiale rotabile deve essere in grado di attraversare. È necessario tenere in considerazione il movimento e il comportamento del materiale rotabile. Il parametro di base controllo-comando è descritto al paragrafo 4.2.2 (Funzionalità ETCS di terra).

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti dei sistemi ATP/ATC di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

La posizione dell’antenna GSM-R sul tetto dei veicoli dipende soprattutto da misurazioni che devono essere effettuate per tutti i tipi di veicoli tenendo conto della posizione di altre antenne (nuove o già esistenti). In condizioni di prova l’output dell’antenna deve soddisfare i requisiti descritti al paragrafo 4.2.5. (Interfacce di spazio d’aria ETCS e EIRENE). Le condizioni di prova sono descritte anche al paragrafo 4.2.5 (interfacce di spazio d’aria ETCS e EIRENE).

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.3.4.8.

4.3.2.5.   Condizioni fisico-ambientali

Le condizioni fisico-ambientali dell’apparecchiatura di controllo-comando previste sul treno sono definite in relazione ai Registri dell’infrastruttura delle linee su cui il treno circolerà e in riferimento all’allegato A, punto A4 e punto A5.

4.3.2.6.   Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando di bordo

Per agevolare l’uso generalizzato delle apparecchiature dell’impianto controllo-comando di bordo sul materiale rotabile nuovo autorizzato a circolare sulla rete transeuropea, le condizioni elettromagnetiche previste sul treno saranno definite conformemente all’allegato A, punto A6. Per il sistema di comunicazione Eurobalise ed Euroloop si applicano rispettivamente le disposizioni specifiche di cui all’allegato A, punto 9 e 16.

I requisiti dei sistemi di bordo di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.6.6.

4.3.2.7.   Isolamento della funzionalità ETCS di bordo

Questa interfaccia riguarda l’isolamento della funzionalità ETCS di bordo. Il treno deve potere effettuare movimenti, dopo l’isolamento della funzionalità ETCS, senza l’intervento dell’ETCS. I requisiti dell’impianto controllo-comando sono descritti al paragrafo 4.2.2 (Funzionalità ETCS di bordo).

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti equivalenti per i sottosistemi ATP/ATC di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.7.10.1

4.3.2.8.   Interfacce dati

L’interfaccia dati tra il treno e l’impianto controllo-comando di bordo è definita all’allegato A, punto 7.

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi ATP/ATC di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI «Materiale rotabile» (carri merci) non interessata per l’ETCS di livello 1 e livello 2.

STI «Materiale rotabile» AV: 4.2.7.12, 4.2.8.3.6.9

I requisiti di interfaccia tra le radiocomunicazioni e il sottosistema materiale rotabile sono specificati nell’allegato A, punto 33.

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi radio di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

Le relative specifiche corrispondenti figurano nella

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.7.9.

4.3.2.9.   Rilevatori termici delle boccole

Questa interfaccia riguarda i requisiti tecnici per i rilevatori termici delle boccole. Il parametro di base di controllo-comando è descritto al paragrafo 04.02.2010 (Rilevatore termico delle boccole — RTB).

Questa interfaccia riguarda il sistema HABD di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi HABD di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

Le relative specifiche corrispondenti figurano nella

STI «Materiale rotabile» (carri merci): paragrafo 4.2.3.3.2

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.3.3.2

4.3.2.10.   Luci anteriori del veicolo

Questa interfaccia riguarda i requisiti tecnici di cromaticità e luminosità delle luci anteriori del veicolo al fine di garantire la corretta visibilità dei segnali rifrangenti laterali e degli indumenti rifrangenti. I requisiti dell’impianto controllo-comando sono descritti al paragrafo 4.2.16 (Visibilità degli oggetto di controllo-comando di terra) e al paragrafo 4.7.

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.7.4.1.1

4.3.2.11.   Vigilanza del macchinista

La funzionalità richiesta dalla STI OPE è oggetto da una funzionalità opzionale Eirene di cui al paragrafo 4.2.4 (Funzioni Eirene). Questa interfaccia è valida se la funzionalità opzionale è attuata da un gestore dell’infrastruttura.

La specifica dettagliata dell’interfaccia fra il dispositivo di vigilanza del materiale rotabile e l’impianto GSM-R di bordo resta un punto aperto.

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: nessun requisito specificato al paragrafo 4.2.7.9

4.3.2.12.   Odometria

Si tratta dell’interfaccia tra il dispositivo di odometria e la funzionalità di odometria necessaria per le funzioni ETCS di bordo.

Questa interfaccia con la STI «Materiale rotabile» è rilevante solo per il parametro di base di cui al paragrafo 4.2.6.3 (Odometria) quando l’apparecchiatura di odometria è fornita come componente separato di interoperabilità (cfr. paragrafo 5.2.2 Raggruppamento di componenti di interoperabilità).

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi di bordo di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

4.3.2.13.   Interfaccia con la registrazione dei dati per motivi di regolamentazione

Questa interfaccia riguarda i requisiti tecnici per la registrazione di dati. Il parametro di base di controllo-comando è descritto al paragrafo 4.2.15 (Interfaccia con la registrazione di dati per motivi di regolamentazione)

Questa interfaccia riguarda il sistema di classe A. I requisiti dei sistemi di bordo di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.7.11

4.3.2.14.   Preallestimento a bordo

Questa interfaccia riguarda il grado di preallestimento per un materiale rotabile con apparecchiature di classe A, come descritto all’allegato A, punto 57.

Questa interfaccia riguarda i sistemi di classe A.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.7.10.1 (Controllo-comando e segnalamento: Generalità)

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

4.3.2.15.   Campo visivo esterno del macchinista.

Questa interfaccia riguarda il campo visivo del macchinista attraverso il parabrezza della cabina di guida. I requisiti dell’impianto controllo-comando sono descritti al paragrafo 4.2.16 (Visibilità degli oggetti dell’impianto controllo-comando di terra).

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafo 4.2.2.6, 4.2.2.7.

4.3.2.16.   Controllo automatico della potenza e requisiti specifici relativi al materiale rotabile per le gallerie lunghe

L’interfaccia descrive la funzionalità del sottosistema controllo-comando:

comandare la chiusura o l’apertura delle bocche dell’aria come richiesto dalla STI Materiale rotabile.

comandare l’abbassamento o il sollevamento del pantografo come richiesto dalla STI Energia

comandare l’apertura e la chiusura dell’interruttore principale come richiesto dalla STI Energia

Si tratta di una funzionalità ETCS di base descritta nei paragrafi 4.2.2 e 4.2.3.

STI «Materiale rotabile» (carri merci): non pertinente.

STI «Materiale rotabile» AV: paragrafi 4.2.7.12, 4.2.8.3.6.7.

4.3.3.   Interfacce col sottosistema dell’infrastruttura

4.3.3.1.   Sistemi di localizzazione di treni

L’installazione dell’infrastruttura garantirà che il sistema di localizzazione dei treni rispetti i requisiti di cui al paragrafo 4.2.11 (Compatibilità con i sistemi di localizzazione di treni di bordo) e all’allegato A, appendice 1 (punto 3.5 Impedenza fra le ruote).

STI Infrastruttura AV: paragrafo 4.2.18

STI Infrastruttura FC: nella futura STI FC sarà integrato un riferimento alla STI «CCS» in modo che l’infrastruttura rispetti i requisiti del CCS.

4.3.3.2.   Attrezzatura di controllo-comando di terra

La posizione dell’attrezzatura di terra di trasmissione dei sottosistemi (GSM-R, Euroloop, Eurobalise) deve essere tale da assicurare una trasmissione di dati affidabile alle estremità della geometria del binario in grado di essere attraversato dal materiale rotabile. È necessario tenere in considerazione il movimento e il comportamento del materiale rotabile. Cfr. il paragrafo 4.2.5 (Interfacce di spazio d’aria ETCS e EIRENE).

Il posizionamento dei pannelli di riferimento (cfr. la sezione 4.2.16) e delle altre attrezzature di controllo-comando di terra (per es. antenne GSM-R, Euroloop, Eurobalise, HABD, segnali luminosi, meccanismi di controllo degli scambi) deve rispondere ai requisiti (profilo minimo dell’infrastruttura) definiti nella STI Infrastruttura.

Questa interfaccia si applica, rispetto alla comunicazione di dati, ai sistemi di classe A. I requisiti equivalenti per i sistemi di classe B sono definiti dallo Stato membro interessato (cfr. l’allegato B).

STI Infrastruttura AV: paragrafo 4.2.2

4.3.3.3.   Qualità della sabbia utilizzata dal materiale rotabile

Per quanto riguarda il corretto funzionamento dei sistemi di localizzazione dei treni, occorre fornire sabbia di una determinata qualità per il materiale rotabile. I requisiti CCS sono descritti nell’allegato A, appendice 1, punto 4.1.4.

STI Infrastruttura AV: sezione 4.2.25.4

4.3.3.4.   Utilizzo di freni elettrici/magnetici

Per garantire il corretto funzionamento dell’attrezzatura di controllo-comando di terra, l’utilizzo di freni magnetici e di freni a corrente d Foucault deve essere indicato nel registro dell’infrastruttura, con riferimento all’allegato A, appendice 1, punto 5.2.

4.3.4.   Interfacce col sottosistema energia

4.3.4.1.   Compatibilità elettromagnetica

Le condizioni elettromagnetiche previste nelle installazioni fisse saranno definite in riferimento all’allegato A, punto A7.

Per il sistema di comunicazione Eurobalise e EUROLOOP si applicano le disposizioni specifiche di cui all’allegato A, rispettivamente punto 9 e 16.

Per i sistemi di localizzazione dei treni cfr. l’allegato A, appendice 1.

Per HABD, cfr. l’allegato A, appendice 2.

STI ENE AV: paragrafo 4.2.6

4.3.4.2.   Controllo automatico della potenza

Il comportamento del sottosistema controllo-comando in relazione alla separazione di fasi e alla separazione dei sistemi di energia, basato sui dati forniti dal sottosistema energia, è descritto ai punti 4.2.2 e 4.2.3.

STI ENE AV: paragrafi 4.2.21, 4.2.22, 4.2.2

4.4.   Norme operative

Le norme operative specifiche per il sottosistema controllo-comando (ERTMS/ETCS e GSM-R) sono descritte nella STI «Esercizio e gestione del traffico».

4.5.   Norme di manutenzione

Le norme di manutenzione del sottosistema disciplinato dalla presente STI devono garantire che i valori citati nel parametri fondamentali di cui al capitolo 4 siano mantenuti entro i limiti richiesti durante l’intero ciclo di vita delle apparecchiature. Tuttavia, in fase di manutenzione preventiva o correttiva, il sottosistema potrebbe non raggiungere i valori citati nel parametri di base. Le norme di manutenzione garantiranno che durante queste attività sia garantita la sicurezza.

Per conseguire questi risultati, occorrerà rispettare i punti seguenti:

4.5.1.   Responsabilità del fabbricante delle apparecchiature

Il fabbricante delle apparecchiature incorporate nel sottosistema specificherà:

tutti i requisiti e le procedure di manutenzione (ivi compresa la supervisione del funzionamento corretto, nonché i metodi e gli strumenti diagnostici e di prova) necessari per soddisfare i requisiti essenziali e i valori citati nei requisiti obbligatori della presente STI durante l’intero ciclo di vita delle apparecchiature (trasporto e immagazzinamento precedenti all’installazione, normale esercizio, guasti, interventi di riparazione, verifiche ed interventi di manutenzione, dismissione ecc.),

tutti i rischi per la salute e la sicurezza che possono esercitare un impatto sul pubblico e il personale addetto alla manutenzione,

le condizioni per la manutenzione di primo livello (la definizione di LRU (line replaceable units o unità sostituibili), la definizione delle versioni hardware e software compatibili approvate, la sostituzione delle LRU guaste, in particolare le condizioni di immagazzinamento delle LRU e la riparazione di quelle guaste);

le condizioni tecniche per far circolare un treno con un’apparecchiatura guasta fino al termine della sua missione o all’officina (condizioni di degrado da un punto di vista tecnico, ad esempio funzioni parzialmente o completamente disattivate, isolamento da altre funzioni ecc.);

le verifiche da effettuare qualora l’apparecchiatura sia sottoposta ad uno sforzo eccezionale (ad es. alterazione eccessiva delle condizioni ambientali o urti anomali).

4.5.2.   Responsabilità degli enti appaltanti

Gli enti appaltanti devono:

accertarsi che per tutti i componenti che rientrano nell’ambito della presente STI (indipendentemente dal fatto che siano componenti di interoperabilità o meno) siano definiti i requisiti di manutenzione di cui al paragrafo 4.5.1 (Responsabilità del fabbricante delle apparecchiature);

fissare le norme di manutenzione necessarie per tutti i componenti che rientrano nel campo di applicazione della presente STI, tenendo conto dei rischi dovuti alle interazioni delle varie apparecchiature all’interno del sottosistema e delle interfacce con altri sottosistemi.

4.5.3.   Responsabilità del gestore dell’infrastruttura o dell’impresa ferroviaria

Il gestore dell’infrastruttura o l’impresa ferroviaria responsabili dell’esercizio dell’impianto di bordo o di terra:

dovrà elaborare un piano di manutenzione come specificato al paragrafo 4.5.4 (Piano di manutenzione).

4.5.4.   Piano di manutenzione

Il piano di manutenzione si baserà sulle disposizioni di cui ai paragrafi 4.5.1 (Responsabilità del fabbricante delle apparecchiature), 4.5.2 (Responsabilità degli enti appaltanti) e 4.5.3 (Responsabilità del gestore dell’infrastruttura o dell’impresa ferroviaria) e riguarderà quantomeno:

le condizioni d’uso delle apparecchiature, conformemente ai requisiti indicati dai fabbricanti;

specifica dei programmi di manutenzione (definizione della categorie di manutenzione preventiva e correttiva, intervallo di tempo massimo tra le azioni di manutenzione preventiva e le precauzioni corrispondenti da adottare per la sicurezza del sottosistema e il personale addetto alla manutenzione, tenendo conto dell’interferenza delle azioni di manutenzione con l’esercizio del sottosistema controllo-comando);

i requisiti per l’immagazzinamento delle parti di ricambio;

la definizione della manutenzione di primo livello (first line maintenance);

le regole per la gestione delle apparecchiature guaste;

requisiti concernenti le competenze minime del personale addetto alla manutenzione, in riferimento ai rischi per la salute e la sicurezza;

i requisiti concernenti l’attrezzatura di protezione per il personale;

definizione delle responsabilità e autorizzazione del personale addetto alla manutenzione (ad es. in materia di accesso alle apparecchiature, gestione delle limitazioni e/o interruzioni del funzionamento del sistema, sostituzione delle LRU, riparazione delle LRU guaste, ripristino del funzionamento normale del sistema);

procedure di gestione delle identità ETCS. Cfr. il paragrafo 4.2.9 (Gestione dell’ETCS-DI);

metodi per informare il fabbricante delle apparecchiature circa i difetti critici sul piano della sicurezza e i guasti più frequenti del sistema.

4.6.   Qualifiche professionali

Le qualifiche professionali per l’esercizio del sottosistema controllo-comando sono riprese nella STI «Esercizio e gestione del traffico».

Le competenze richieste per la manutenzione del sottosistema controllo-comando saranno specificate nel piano di manutenzione (Cfr. il paragrafo 4.5.4 Piano di manutenzione).

4.7.   Condizioni di salute e sicurezza

Oltre ai requisiti specificati nei piani di manutenzione (cfr. paragrafo 4.5 — Piano di manutenzione) si dovranno adottare precauzioni per tutelare la salute e la sicurezza del personale addetto alla manutenzione e del personale operativo, conformemente alla normativa europea e alle normative nazionali conformi alla legislazione europea.

Durante le operazioni lungo o accanto ai binari, il personale impegnato nella manutenzione di attrezzature di terra CCS deve indossare indumenti riflettenti recanti il marchio CE (che quindi soddisfano i requisiti della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale).

4.8.   Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile

Si considera che il sottosistema controllo-comando sia composto da due impianti:

l’impianto di bordo,

l’impianto di terra.

I requisiti concernenti il contenuto dei Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile per quanto riguarda gli impianti di controllo-comando sono specificati all’allegato C (Caratteristiche specifiche della linea e caratteristiche specifiche del treno).

5.   COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

5.1.   Definizioni

Conformemente all’articolo 2, lettera d), della direttiva 96/48/CEE:

«Componenti di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità». Il concetto di «componente» abbraccia i beni materiali e immateriali, quali il software.

5.2.   Elenco dei componenti di interoperabilità

5.2.1.   Componenti di interoperabilità di base

I componenti di interoperabilità del sottosistema controllo-comando sono elencati nelle tabelle:

nella tabella 5.1.a per l’impianto di bordo,

nella tabella 5.2.a per l’impianto di terra.

Il componente di interoperabilità «piattaforma di sicurezza» è definito come un elemento (prodotto generico, indipendente dall’applicazione) composto da hardware e software di base (firmware e/o sistema operativo e/o strumenti di sostegno) che può essere utilizzato per costruire sistemi più complessi (applicazioni generiche, ossia classi di applicazioni).

5.2.2.   Raggruppamento di componenti di interoperabilità

I componenti di interoperabilità di base del controllo-comando riportati nelle tabelle 5.1.a e 5.2.a possono essere combinati in modo da formare un’unità più estesa. Il gruppo è quindi definito dalle funzioni dei componenti di interoperabilità integrati e dalle restanti interfacce al di fuori del gruppo stesso. Un gruppo così formato deve quindi essere considerato come un componente di interoperabilità.

La tabella 5.1.b. riporta i gruppi di componenti di interoperabilità dell’impianto di bordo.

La tabella 5.2.b. riporta i gruppi di componenti di interoperabilità dell’impianto di terra.

Qualora non siano disponibili le specifiche obbligatorie indicate nella presente STI per supportare un’interfaccia, si può ricorrere ad una dichiarazione di conformità raggruppando i componenti di interoperabilità.

5.3.   Prestazioni e specifiche dei componenti

Per ciascun componente di interoperabilità di base o gruppo di componenti di interoperabilità, la tabella di cui al capitolo 5 riporta:

alla colonna 3, le funzioni e le interfacce. Occorre notare che alcuni componenti di interoperabilità hanno funzioni e/o interfacce opzionali.

alla colonna 4, le specifiche obbligatorie per la valutazione della conformità di ciascuna funzione o interfaccia, qualora pertinente, mediante riferimento al paragrafo corrispondente del capitolo 4;

alla colonna 5, i moduli da applicare per la valutazione della conformità di cui al capitolo 6 della presente STI.

Si osservi che i requisiti del paragrafo 4.5.1 (Responsabilità del fabbricante delle apparecchiature) si applicano ad ogni componente di interoperabilità di base o gruppo di componenti di interoperabilità.

Tabella 5.1.a

Componenti di interoperabilità di base dell’impianto controllo-comando di bordo

1

2

3

4

5

N

Componenti di interoperabilità CI

Caratteristiche

Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4

Modulo

1

ERTMS/ETCS di bordo

Sicurezza

4.2.1

 

Funzionalità ETCS di bordo

4.2.2

H2

o B con D

o B con F

Ad eccezione di:

Odometria

Registrazione di dati per motivi di regolamentazione

 

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

4.2.5

RBC (livelli 2 e 3)

 

Unità radio in-fill (opzionale livello 1)

 

Spazio d’aria Eurobalise

 

Spazio d’aria Euroloop (opzionale livello 1)

 

Interfacce

 

STM (attuazione dell’interfaccia K opzionale)

4.2.6.1

ERTMS GSM-R di bordo

4.2.6.2

Odometria

4.2.6.3

Sistema di gestione delle chiavi

4.2.8

Gestione ETCS-ID

4.2.9

Interfaccia macchinista/macchina di ETCS

4.2.13

Gestione delle chiavi

4.3.1.7

Condizioni fisico-ambientali

4.3.2.5

 

4.3.2.6

Interfaccia dati

4.3.2.8

Strumento di registrazione delle informazioni di sicurezza

Nessuna

2

Piattaforma di sicurezza di bordo

Sicurezza

4.2.1

H2

o B con D

o B con F

3

Strumento di registrazione delle informazioni di sicurezza

Funzionalità ETCS di bordo

4.2.2

H2

o B con D

o B con F

Solo registrazione di dati per motivi di regolamentazione

 

Interfacce

 

Strumento di scaricamento JRU

4.2.15

ERTMS/ETCS di bordo

Nessuna

Condizioni ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.2.6

4

Odometria

Sicurezza

4.2.1

H2

o B con D

o B con F

 

 

Funzionalità ETCS di bordo

4.2.2

 

 

Solo odometria

 

 

 

Interfacce

 

 

 

 

ERTMS/ETCS di bordo

4.2.6.3

 

 

 

Condizioni ambientali

4.3.2.5

 

 

 

CEM

4.3.2.6

 

5

STM esterno

Funzioni e sicurezza

Nessuna

H2

ou B avec D

ou B avec F

 

 

Conformemente alle specifiche nazionali

 

 

 

Interfacce

 

 

 

ERTMS/ETCS di bordo

4.2.6.1

 

 

 

Spazio d’aria del sistema ATP/ATC di classe B

Nessuna

 

 

 

Conformemente alle specifiche nazionali

 

 

 

 

Condizioni ambientali

Nessuna

 

 

 

Conformemente alle specifiche nazionali

 

 

 

 

CEM

Nessuna

 

 

 

Conformemente alle specifiche nazionali

 

 

6

Sistema ERTMS GSM-R di bordo

Funzioni EIRENE

4.2.4

H2

ou B avec D

ou B avec F

Comunicazione di dati solo ai livelli 2 e 3 o a livello 1 con radio in-fill

 

Interfacce

 

ERTMS/ETCS di bordo

 

Solo ai livelli 2 e 3 o a livello 1 con radio in-fill

4.2.6.2

GSM-R

4.2.5

Interfaccia macchinista/macchina di EIRENE

4.2.14

Condizioni ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.2.6


Tabella 5.1.b

Gruppi di componenti di interoperabilità dell’impianto di controllo-comando di bordo

Questo è un esempio destinato ad illustrare la struttura. si possono proporre altri tipi di gruppi

1

2

3

4

5

N

Componenti di interoperabilità CI

Caratteristiche

Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4

Modulo

1

Piattaforma di sicurezza di bordo

ERTMS/ETCS di bordo

Strumento di registrazione delle informazioni di sicurezza

Odometria

Sicurezza

4.2.1

 

Funzionalità ETCS di bordo

4.2.2

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

4.2.5

H2

o B con D

o B con F

RBC (livelli 2 e 3)

 

Unità radio in-fill (opzionale livello 1)

 

Spazio d’aria Eurobalise

 

Spazio d’aria Euroloop (opzionale livello 1)

 

Interfacce

 

STM (attuazione dell’interfaccia K opzionale)

4.2.6.1

ERTMS GSM-R di bordo

4.2.6.2

Sistema di gestione delle chiavi

4.2.8

 

 

Gestione ETCS-ID

4.2.9

 

Interfaccia macchinista/macchina di ETCS

4.2.13

Condizioni fisico-ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.2.6

Strumento di scaricamento JRU

4.2.15

Interfaccia dati

4.3.2.8


Tabella 5.2.a

Componenti di interoperabilità di base dell’impianto di controllo-comando di terra

1

2

3

4

5

N

Componenti di interoperabilità CI

Caratteristiche

Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4

Modulo

1

RBC

Sicurezza

4.2.1

H2

o B con D

o B con F

Funzionalità ETCS di terra

4.2.3

Ad eccezione della comunicazione via Eurobalise, radio in-fill e Euroloop

 

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

4.2.5

Solo radiocomunicazioni con il treno

 

Interfacce

 

RBC adiacenti

4.2.7.1, 4.2.7.2

ERTMS/GSM-R di terra

4.2.7.3

Sistema di gestione delle chiavi

4.2.8

Gestione ETCS-ID

4.2.9

Apparato centrale

Nessuna

Condizioni ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.4.1, 4.3.2.2

2

Unità radio in-fill

Sicurezza

4.2.1

 

 

 

Funzionalità ETCS di terra

4.2.3

 

 

Ad eccezione della comunicazione via Eurobalise, Euroloop e funzionalità di livello 2/3

 

 

 

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

4.2.5

H2

o B con D

o B con F

 

 

Solo radiocomunicazioni con il treno

 

 

Interfacce

 

 

ERTMS/GSM-R di terra

4.2.7.3

 

 

 

Sistema di gestione delle chiavi

4.2.8

 

 

 

Gestione ETCS-ID

4.2.9

 

 

 

Apparato centrale e LEU

4.2.3

 

 

 

Condizioni ambientali

4.3.2.5

 

 

 

CEM

4.3.4.1, 4.3.2.2

 

3

Eurobalise

Sicurezza

4.2.1

 

 

 

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

4.2.5

H2

o B con D

o B con F

 

 

Solo comunicazioni Eurobalise con il treno

 

 

Interfacce

 

 

Eurobalise LEU

4.2.7.4

 

 

 

Gestione ETCS-ID

4.2.9

 

 

 

Condizioni ambientali

4.3.2.5

 

 

 

CEM

4.3.4.1, 4.3.2.2

 

4

Euroloop

Sicurezza

4.2.1

H2

ou B avec D

ou B avec F

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

4.2.5

Solo comunicazioni Euroloop con il treno

Interfacce

Euroloop LEU

4.2.7.5

Gestione ETCS-ID

4.2.9

Condizioni ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.4.1, 4.3.2.2

5

Eurobalise LEU

Sicurezza

4.2.1

 

Funzionalità ETCS di terra

4.2.3

H2

o B con D

o B con F

Ad eccezione della comunicazione via radio in-fill, Euroloop e funzionalità livello 2 e livello 3

 

Interfacce

 

Segnalamento di terra

Nessuna

Eurobalise

4.2.7.4

Gestione ETCS-ID

4.2.9

Condizioni ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.4.1, 4.3.2.2

6

Euroloop LEU

Sicurezza

4.2.1

 

Funzionalità ETCS di terra

4.2.3

H2

o B con D

o B con F

Ad eccezione della comunicazione via radio in-fill, Eurobalise e funzionalità livello 2 e livello 3

 

Interfacce

 

Segnalamento di terra

Nessuna

Euroloop

4.2.7.5

Gestione ETCS-ID

4.2.9

Condizioni ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.4.1, 4.3.2.2

7

Piattaforma di sicurezza di terra

Sicurezza

4.2.1

H2

o B con D

o B con F


Tablla 5.2.b

Gruppi di componenti di interoperabilità dell’impianto di controllo-comando di terra

Questo è un esempio destinato ad illustrare la struttura. Si possono proporre altri tipi di gruppi

1

2

3

4

5

N

Componenti di interoperabilità CI

Caratteristiche

Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4

Modulo

1

Piattaforma di sicurezza di terra

Eurobalise

Eurobalise LEU

Sicurezza

4.2.1

 

Funzionalità ETCS di terra

4.2.3

H2

o B con D

o B con F

Ad eccezione della comunicazione via Euroloop e funzionalità di livello 2 e livello 3

 

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

4.2.5

Solo comunicazioni Eurobalise con il treno

 

Interfacce

 

Segnalamento di terra

Nessuna

Gestione ETCS-ID

4.2.9

Condizioni ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.4.1, 4.3.2.2

2

Piattaforma di sicurezza di terra

Euroloop

Euroloop LEU

Sicurezza

4.2.1

 

Funzionalità ETCS di terra

4.2.3

H2

o B con D

o B con F

Ad eccezione della comunicazione via Eurobalise e funzionalità di livello 2 e livello 3

 

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

4.2.5

Solo comunicazioni Euroloop con il treno

 

Interfacce

 

Segnalamento di terra

Nessuna

Gestione ETCS-ID

4.2.9

Condizioni ambientali

4.3.2.5

CEM

4.3.4.1, 4.3.2.2

6.   VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O DELL’IDONEITÀ ALL’IMPIEGO DEI COMPONENTI E VERIFICA DEL SOTTOSISTEMA

   Introduzione

Nell’ambito della presente STI, la conformità ai requisiti essenziali pertinenti indicati nel capitolo 3 della presente STI sarà garantita dalla conformità alle specifiche riportate nel capitolo 4 e, come follow up, al capitolo 5 per i componenti di interoperabilità, in base al risultato positivo della valutazione di conformità e/o idoneità all’impiego del componente di interoperabilità e alla verifica del sottosistema, come indicato al capitolo 6.

Tuttavia, qualora parte dei requisiti essenziali siano soddisfatti dalle normative nazionali, per via di

a)

utilizzo di sistemi di classe B (ivi comprese le funzioni nazionali negli STM),

b)

punti in sospeso nella STI,

c)

deroga conformemente all’articolo 7 della direttiva 96/48/CEE,

d)

casi specifici di cui al paragrafo 7.3,

allora la valutazione di conformità sarà effettuata sotto la responsabilità degli Stati membri interessati, conformemente alle procedure notificate.

6.1.   Componenti di interoperabilità

6.1.1.   Procedure di valutazione

Il fabbricante di un componente di interoperabilità (CI) (e/o di gruppi di componenti di interoperabilità) o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige una dichiarazione CE ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e conformemente all’allegato IV della direttiva 96/48/EC prima di immetterli sul mercato.

La procedura di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e/o dei gruppi di componenti di interoperabilità, definiti al capitolo 5 della presente STI, viene effettuata utilizzando i moduli di cui al paragrafo 6.1.2 (Moduli).

Alcune specifiche di cui alla presente STI contengono funzioni obbligatorie e/o opzionali. L’organismo notificato:

verifica che siano attuate tutte le funzioni obbligatorie concernenti il componente di interoperabilità,

verifica quali funzioni opzionali siano attive,

ed effettua la valutazione di conformità.

Il fornitore indicherà nella dichiarazione CE quali funzioni opzionali sono attive.

L’organismo notificato verificherà che nessuna funzione aggiuntiva, attivata nel componente, sia in contrasto con le funzioni obbligatorie o opzionali attivate.

6.1.1.1.   Il modulo specifico di trasmissione (Specific Transmission Module — STM)

L’STM deve soddisfare i requisiti nazionali e la sua approvazione è di competenza dello Stato membro interessato indicato all’allegato B.

La verifica dell’interfaccia STM con il sistema ERTM/ETCS di bordo prevede una valutazione di conformità svolta da un organismo notificato. L’organismo notificato deve verificare che lo Stato membro abbia approvato la parte nazionale dell’STM.

6.1.1.2.   Dichiarazione CE di idoneità all’impiego

Per i componenti di interoperabilità del sottosistema controllo-comando non è richiesta una dichiarazione CE di idoneità all’impiego.

6.1.2.   Moduli

Per la valutazione dei componenti di interoperabilità nell’ambito del sottosistema controllo-comando, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può scegliere i moduli conformemente alle indicazioni contenute nelle tabelle 5.1A, 5.1B, 5.2A e 5.2B:

la procedura di esame del tipo (modulo B) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla procedura di gestione della qualità della produzione (modulo D) per la fase di produzione; o

la procedura di esame del tipo (modulo B) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla procedura di verifica del prodotto (modulo F); o

il sistema di gestione della qualità totale con procedura di controllo in fase progettuale (Modulo H2).

La descrizione dei moduli è riportata all’allegato E della presente STI.

Il modulo D (sistema di gestione della qualità per la produzione) può essere scelto soltanto se il fabbricante utilizza un sistema qualità per la produzione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, approvato e soggetto alla supervisione di un organismo notificato.

Il modulo H2 (sistema di gestione della qualità totale con controllo in fase progettuale) può essere scelto soltanto se il fabbricante utilizza un sistema qualità per la progettazione, la produzione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, approvato e soggetto alla supervisione di un organismo notificato.

Le precisazioni aggiuntive elencate qui di seguito riguardano l’uso di alcuni moduli:

In riferimento al capitolo 4 della descrizione del «modulo B» (esame del tipo) di cui all’allegato E:

(a)

l’esame del progetto è necessario;

(b)

l’esame del processo di fabbricazione non è necessario se il «modulo B» (esame del tipo) è utilizzato insieme al «modulo D» (sistema di gestione della qualità della produzione);

(c)

l’esame del processo di fabbricazione è necessario se il «modulo B» (esame del tipo) è utilizzato insieme al «modulo F» (verifica del prodotto).

In riferimento al capitolo 3 della descrizione del «modulo F» (verifica del prodotto) di cui all’allegato E, la verifica statistica non è consentita, ossia occorre esaminare tutti i singoli componenti di interoperabilità.

In riferimento al paragrafo 6.3 del «modulo H2» (sistema di gestione della qualità totale con controllo in fase progettuale) è richiesta una prova del tipo.

Indipendentemente dal modulo scelto, per la certificazione dei componenti di interoperabilità cui si applicano i parametri fondamentali di sicurezza (paragrafo 4.2.1 — Caratteristiche di sicurezza del sottosistema controllo-comando relative all’interoperabilità) si applicheranno le disposizioni dell’allegato A, punti A1, A2 e A3.

Indipendentemente dal modulo scelto, occorrerà verificare che le indicazioni del fornitore per la manutenzione del componente di interoperabilità siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 4.5. (Regole di manutenzione) della presente STI.

Qualora si utilizzi il modulo B (esame del tipo), occorre farlo in base all’esame della documentazione tecnica (cfr. paragrafi 3 e 4.1 della descrizione del modulo B (esame del tipo)).

Qualora si utilizzi il modulo H2 (sistema di gestione della qualità totale con controllo in fase progettuale), il controllo in fase progettuale deve comprendere tutti gli elementi che dimostrino che i requisiti del paragrafo 4.5 (Norme di manutenzione) della presente STI sono soddisfatti.

6.2.   Sottosistema controllo-comando

6.2.1.   Procedure di valutazione

Il presente capitolo riguarda la dichiarazione CE di verifica per il sottosistema controllo-comando. Come indicato nel capitolo 2, l’uso del sottosistema controllo-comando si riferisce a due diverse tipologie di impianti:

l’impianto di bordo,

l’impianto di terra.

È necessaria una dichiarazione di verifica CE per ogni tipologia di impianti.

Su richiesta dell’ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, l’organismo notificato effettua la verifica CE di un impianto di terra o di bordo conformemente all’allegato VI della direttiva 96/48/CE.

L’ente appaltante redige la dichiarazione CE di verifica per l’impianto controllo-comando in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato V della direttiva 96/48/CE.

Il contenuto della dichiarazione CE di verifica deve essere conforme all’allegato V della direttiva 96/48/CE. Ciò comprende la verifica dell’integrazione dei componenti di interoperabilità che fanno parte dell’impianto; le tabelle 6.1 e 6.2 definiscono le caratteristiche da definire e menzionano le specifiche obbligatorie da applicare.

Alcune specifiche di cui alla presente STI contengono funzioni obbligatorie e/o opzionali. L’organismo notificato:

verifica che siano attuate tutte le funzioni obbligatorie concernenti l’impianto;

verifica che siano attuate tutte le funzioni facoltative richieste specificatamente per l’impianto di terra o l’impianto di bordo.

L’organismo notificato verifica che nessuna delle funzioni aggiuntive attivate nell’impianto sia in contrasto con le funzioni obbligatorie o opzionali.

Le informazioni sulla realizzazione specifica dell’impianto di terra e dell’impianto di bordo sono fornite nel Registro dell’infrastruttura e nel Registro del materiale rotabile, conformemente all’allegato C.

La dichiarazione CE di verifica dell’impianto di bordo o di quello di terra contiene tutte le informazioni necessarie da inserire nei suddetti registri. I registri saranno gestiti conformemente all’articolo 22, lettera a), della direttiva 96/48/CE «Interoperabilità».

La dichiarazione CE di verifica degli impianti di bordo e di quelli di terra, insieme al certificato di conformità, è sufficiente a garantire che un impianto di terra funzioni con un impianto di bordo dotato delle caratteristiche corrispondenti, come indicato nel Registro del materiale rotabile e nel Registro dell’infrastruttura senza un’ulteriore dichiarazione CE di verifica per il sottosistema.

6.2.1.1.   Verifica dell’integrazione funzionale degli impianti di bordo

La verifica deve essere effettuata per l’impianto controllo-comando installato a bordo di un veicolo. Per le apparecchiature controllo-comando che non sono di classe A, nella presente STI sono ripresi solo i requisiti di verifica relativi all’interoperabilità (ad esempio l’interfaccia di bordo STM-ERTMS/ETCS).

Prima di svolgere qualsiasi verifica funzionale di bordo, è necessario valutare i componenti di interoperabilità dell’impianto conformemente al paragrafo 6.1 (dichiarazione CE di conformità). L’organismo notificato si accerterà che questi siano idonei per l’applicazione (ad es. che siano attivate le funzioni opzionali).

La funzionalità di classe A; già accertata a livello di componenti di interoperabilità, non richiederà ulteriori verifiche.

Si effettueranno prove di verifica dell’integrazione per accertarsi che i componenti dell’impianto siano stati correttamente connessi e interfacciati al treno al fine di ottenere la funzionalità e le prestazioni richieste per quella determinata applicazione dell’impianto. Qualora si installino impianti di controllo-comando di bordo identici su elementi identici di materiale rotabile, la verifica di integrazione deve essere effettuata un’unica volta su un elemento dell’impianto rotabile.

Andranno determinati:

la correttezza dell’installazione dell’impianto controllo-comando di bordo (ad es. rispetto delle regole ingegneristiche, adeguato funzionamento delle apparecchiature interconnesse, assenza di interazioni pericolose e, qualora richiesto, immagazzinamento di dati specifici concernenti l’applicazione);

correttezza delle operazioni alle interfacce con il materiale rotabile (ad es. freni del treno, vigilanza, integrità del treno);

possibilità di interfacce con l’impianto controllo-comando di terra con caratteristiche analoghe (ad es. livello di applicazione ETCS, funzioni opzionali installate);

possibilità di leggere e immagazzinare nel dispositivo di registrazione dei dati di sicurezza tutte le informazioni necessarie (anche quelle fornite da sistemi non ETCS, se necessario).

Tali verifiche possono essere effettuate in deposito.

La verifica della capacità dell’impianto di bordo di interfacciarsi con un impianto di terra consiste nella verifica della capacità di leggere un Eurobalise e (qualora la funzionalità sia installata a bordo) un Euroloop certificati e di stabilire connessioni GSM-R per il segnale vocale e (qualora la funzionalità adeguata sia installata) per i dati.

Qualora siano comprese apparecchiature di classe B, l’organismo notificato verificherà che i requisiti delle prove di integrazione stabiliti dallo Stato membro interessato siano soddisfatti.

6.2.1.2.   Verifica dell’integrazione funzionale degli impianti di terra

La verifica deve essere effettuata per l’impianto controllo-comando di terra installato in un’infrastruttura. Per le apparecchiature controllo-comando che non sono di classe A, nella presente STI sono ripresi solo i requisiti di verifica relativi all’interoperabilità (ad esempio la CEM).

Prima di svolgere la verifica funzionale dell’impianto di terra, è necessario valutare i componenti di interoperabilità dell’impianto conformemente al paragrafo 6.1 (dichiarazione CE di conformità). L’organismo notificato si accerterà che questi siano idonei per l’applicazione (ad es. che siano attivate le funzioni opzionali).

La funzionalità di classe A; già accertata a livello di componenti di interoperabilità, non richiederà ulteriori verifiche.

Per la progettazione della parte ERTMS/ETCS dell’impianto controllo-comando di terra; i requisiti della STI devono essere integrati da specifiche nazionali riguardanti, tra l’altro:

la descrizione della linea e di caratteristiche quali gradienti, distanze, posizione degli elementi lungo la linea e di Eurobalise/Euroloop, siti da proteggere ecc.

i dati e le regole di segnalamento che devono essere gestiti dal sistema ERTMS/ETCS.

Si effettueranno prove di verifica dell’integrazione per accertarsi che i componenti dell’impianto siano stati correttamente connessi e interfacciati alle apparecchiature di terra nazionali al fine di ottenere la funzionalità e le prestazioni richieste per quella determinata applicazione

Si considereranno le interfacce di terra seguenti:

tra il sistema radio di classe A e il sistema ERTMS/ETCS (RBC o unità radio in-fill, se pertinente);

tra Eurobalise e LEU;

tra Euroloop e LEU;

tra RBC adiacenti;

tra sistemi di ERTMS/ETCS (RBC, LEU, unità radio In-fill) e i dispositivi di blocco o di segnalamento nazionale, qualora opportuno.

Andranno determinati:

la correttezza dell’installazione della parte ERTM/RTCS dell’impianto controllo-comando di terra (ad es. rispetto delle regole ingegneristiche, adeguato funzionamento delle parti di apparecchiature interconnesse, assenza di interazioni pericolose e, qualora richiesto, immagazzinamento di dati specifici concernenti l’applicazione, conformemente alle specifiche nazionali summenzionate);

correttezza del funzionamento alle interfacce con le apparecchiature di terra nazionali;

possibilità di interfacce con l’impianto controllo-comando di terra con caratteristiche analoghe (ad es. livello di applicazione ETCS).

6.2.1.3.   Valutazione durante le fasi di migrazione

L’aggiornamento di un impianto esistente di controllo-comando di terra o di bordo può essere effettuato in più tappe successive, conformemente al capitolo 7. In ciascuna fase si realizza solo la conformità con i requisiti della TSI attinenti alla fase stessa, senza tenere conto dei requisiti delle fasi seguenti.

L’ente appaltante può presentare una domanda per la valutazione, da parte di un organismo notificato, dell’impianto in questa fase.

Indipendentemente dai moduli scelti dall’ente appaltante, l’organismo notificato verificherà:

che siano soddisfatti i requisiti concernenti la fase interessata,

che i requisiti della STI già valutati non subiscano pregiudizi.

Le funzioni già valutate che non hanno subito cambiamenti o pregiudizi nell’ambito della fase in questione non richiedono un’ulteriore verifica.

Il o i certificati rilasciati dall’organismo notificato dopo la valutazione positiva dell’impianto sono corredati da riserve concernenti i limiti di tali certificati ed indicano quali requisiti della STI sono soddisfatti.

Le riserve sono riportate nel Registro del materiale rotabile e/o nel Registro dell’infrastruttura, in funzione dei casi.

6.2.2.   Moduli

Tutti i moduli riportati qui di seguito sono descritti all’allegato E della presente STI.

6.2.2.1.   Impianto di bordo

Per la verifica dell’impianto di bordo, l’ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può scegliere:

la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla procedura di gestione della qualità della produzione (modulo SD) per la fase di produzione, o

la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla procedura di verifica del prodotto (modulo SF), o

il sistema di gestione della qualità totale con procedura di controllo in fase progettuale (Modulo SH2).

6.2.2.2.   Impianto a terra

Per la verifica dell’impianto di terra, l’ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può scegliere:

la procedura di verifica sul prodotto (modulo SG), o

la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla procedura di gestione della qualità della produzione (modulo SD) per la fase di produzione, o

la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla procedura di verifica del prodotto (modulo SF), o

il sistema di gestione della qualità totale con procedura di controllo in fase progettuale (Modulo SH2).

6.2.2.3.   Condizioni d’uso dei moduli per gli impianti di bordo e di terra

Il modulo SD (sistema di gestione della qualità per la produzione) può essere scelto soltanto se l’ente appaltante è in contatto unicamente con fabbricanti che utilizzano un sistema qualità per la produzione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, approvato e soggetto alla supervisione di un organismo notificato.

Il modulo SH2 (sistema di gestione della qualità totale con controllo in fase progettuale) può essere scelto soltanto se per tutte le attività che contribuiscono al progetto relativo al sottosistema da verificare (progettazione, fabbricazione, assemblaggio, installazione) è utilizzato un sistema qualità per la progettazione, la produzione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, approvato e soggetto alla supervisione di un organismo notificato.

Indipendentemente dal modulo selezionato, l’esame del progetto comporta la verifica della conformità ai requisiti del paragrafo 4.5 (Norme di manutenzione) della presente STI.

Indipendentemente dal modulo selezionato, si applicano le disposizioni dell’allegato A, punto 47 e, qualora opportuno, dei punti A e A3.

In relazione al capitolo 4 del modulo SB (esame del tipo) è necessario un esame del progetto.

In riferimento al paragrafo 4,3 del «modulo SH2» (sistema di gestione della qualità totale con controllo in fase progettuale) è richiesta una prova del tipo.

In riferimento al:

paragrafo 5.2 del modulo SD (sistema di gestione della qualità della produzione),

capitolo 7 del modulo SF (verifica su prodotto?),

capitolo 4 del modulo SG (verifica del singolo prodotto)

paragrafo 5.2 del modulo SH2 (sistema di gestione della qualità totale con controllo in fase progettuale), l’omologazione in condizioni di esercizio è definita al paragrafo 6.2.2.3.1 (Omologazione dell’impianto di bordo) e al paragrafo 6.2.2.3.2 (Omologazione dell’impianto di terra).

6.2.2.3.1   Omologazione dell’impianto di bordo

Per gli impianti di bordo l’omologazione in condizioni di esercizio consiste in una prova del tipo. E possibile effettuare le prove preliminari su un unico impianto per verificare:

le prestazioni delle funzioni di odometria;

la compatibilità dell’impianto di controllo-comando con le apparecchiature del materiale rotabile e l’ambiente circostante (CEM) per riprodurre la realizzazione dell’impianto di bordo in altri locomotori dello stesso tipo;

la compatibilità del materiale rotabile con l’impianto controllo-comando di terra (per es. aspetti legati alla CEM, funzionamento dei circuiti di binario e dei contassi).

Queste prove preliminari devono essere svolte su un’infrastruttura che consenta delle verifiche in condizioni rappresentative delle caratteristiche riscontrabili nella rete transeuropea del trasporto ferroviario ad alta velocità (ad es. gradienti, velocità del treno, vibrazioni, potenza di trazione, temperatura).

In caso di limitazioni all’applicabilità generale dei risultati delle prove (per es. conformità alla STI dimostrata soltanto fino a una determinta velocità), tali limitazioni sono registrate nel certificato e nel registro del materiale rotabile.

6.2.2.3.2   Omologazione dell’impianto di terra

Per un impianto di terra, l’omologazione in condizioni di esercizio avverrà mediante prove preliminari di materiale rotabile con caratteristiche note che dovrebbe consentire di verificare la compatibilità tra il materiale rotabile e l’impianto di controllo-comando di terra (ad es. aspetti legati alla CEM, funzionamento dei circuiti di binario e dei contassi). Queste prove preliminari saranno svolte con materiale rotabile adeguato dotato di caratteristiche note che consenta di effettuare controlli in condizioni che possono verificarsi in servizio (ad es. velocità del treno, potenza di trazione).

Le prove preliminari consentiranno di verificare anche la compatibilità delle informazioni fornite al macchinista dall’impianto di terra con le caratteristiche fisiche della linea (ad es. limiti di velocità ecc.).

Qualora le specifiche previste dalla presente STI per la verifica di un impianto di terra non siano ancora disponibili, questi sarà omologato mediante adeguate prove in servizio (che saranno stabilite dall’ente appaltante dell’impianto di terra considerato).

In caso di limitazioni all’applicabilità generale dei risultati delle prove (per es. conformità alla STI dimostrata soltanto fino a una determinta velocità), tali limitazioni sono registrate nel certificato e nel registro dell’infrastruttura.

6.2.2.4.   Valutazione della manutenzione

La valutazione della conformità della manutenzione spetta ad un organismo autorizzato dallo Stato membro. L’allegato F descrive la procedura mediante la quale tale organismo verifica che le prescrizioni in materia di manutenzione soddisfino le disposizioni della presente STI e garantiscano il rispetto dei parametri di base e dei requisiti essenziali durante il ciclo di vita del sottosistema.

6.3.   Componenti interoperabili sprovvisti di dichiarazione CE

6.3.1.   Osservazioni di carattere generale

Per un periodo limitato, noto come «periodo di transizione», i componenti di interoperabilità sprovvisti di dichiarazione di conformità CE o di idoneità all’impiego possono essere incorporati in via eccezionale nei sottosistemi, a condizione che le condizioni di cui alla presente sezione siano rispettate.

6.3.2.   Periodo di transizione

Il periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore della presente STI e dura sei anni.

Una volta terminato il periodo di transizione e tenendo conto delle deroghe di cui al paragrafo 6.3.3.3, i componenti di interoperabilità sono oggetto della dichiarazione di conformità CE richiesta e/o dell’idoneità all’impiego prima di essere incorporati nel sottosistema.

6.3.3.   La certificazione di sottosistemi contenenti componenti di interoperabilità non certificati durante il periodo di transizione

6.3.3.1.   Condizioni

Durante il periodo di transizione un organismo notificato è autorizzato a rilasciare un certificato di conformità per un sottosistema, anche se alcuni componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema non sono coperti dalle dichiarazioni di conformità CE pertinenti e/o dichiarazioni di idoneità all’impiego conformemente alla presente STI, se i tre criteri seguenti sono rispettati:

la conformità del sottosistema è stata verificata rispetto ai requisiti definiti al capitolo 4 della presente STI da parte dell’organismo notificato, e

mediante valutazioni integrative l’organismo notificato conferma che la conformità e/o l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità rispetta i requisiti di cui al capitolo 5, e

i componenti di interoperabilità, che non sono coperti dalla pertinente dichiarazione di conformità CE e/o di idoneità all’impiego, devono essere utilizzati in un sottosistema già messo in servizio in almeno uno Stato membro prima dell’entrata in vigore della presente STI.

Per i componenti di interoperabilità valutati in questo modo non sono elaborate dichiarazioni CE di conformità e/o idoneità all’impiego.

6.3.3.2.   Notifica

il certificato di conformità del sottosistema indica chiaramente quali componenti di interoperabilità sono stati valutati dall’organismo notificato nel contesto della verifica del sottosistema.

la dichiarazione CE della verifica del sottosistema indica chiaramente:

quali componenti di interoperabilità sono stati valutati nel contesto del sottosistema

la conferma che il sottosistema contiene i componenti di interoperabilità identici a quelli verificati nel contesto del sottosistema

per questi componenti di interoperabilità, i motivi per cui il fabbricante non ha fornito la dichiarazione CE di conformità e/o di idoneità all’impiego prima della loro integrazione nel sottosistema.

6.3.3.3.   Attuazione del ciclo di vita

La produzione o l’aggiornamento/il rinnovo del sottosistema interessato devono essere completati entro sei anni dal periodo di transizione. Per quanto riguarda il ciclo di vita del sottosistema:

durante il periodo transitorio e

sotto la responsabilità dell’organismo che ha rilasciato la dichiarazione di verifica CE del sottosistema

i componenti di interoperabilità che non sono provvisti di una dichiarazione CE di conformità e/o di idoneità all’impiego e che sono dello stesso tipo costruito dallo stesso fabbricante possono essere utilizzati per sostituzioni negli interventi di manutenzione e come parti di ricambio per il sottosistema.

Quando il periodo di transizione è terminato e

finché il sottosistema non è aggiornato, rinnovato o sostituito e

sotto la responsabilità dell’organismo che ha rilasciato la dichiarazione CE di verifica del sottosistema

i componenti di interoperabilità che non sono provvisti di una dichiarazione CE di conformità e/o idoneità all’impiego e che sono dello stesso tipo costruito dallo stesso fabbricante possono continuare a essere utilizzati per sostituzioni negli interventi di manutenzione.

6.3.3.4.   Disposizioni di monitoraggio

Durante il periodo di trasmissione gli Stati membri:

controllano il numero e il tipo di componenti di interoperabilità immessi sul mercato nel proprio Stato;

assicurano che, quando un sottosistema è presentato per ottenere l’autorizzazione, siano identificati i motivi della mancata certificazione del componente di interoperabilità da parte del fabbricante;

notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli dei componenti di interoperabilità on certificati e i motivi dell’assenza di certificazione.

Tabella 6.1

Requisiti di verifica dell’impianto di controllo-comando di bordo

1

2

2o

3

4

5

no

Descrizione

Osservazioni

Interfacce CC

Sottosistemi STI interconnessi

Caratteristiche da valutare in riferimento al capitolo 4 della presente STI

1

Sicurezza

L’organismo notificato garantirà la completezza del processo di approvazione in materia di sicurezza, includendo l’istruttoria per la sicurezza

 

 

4.2.1

2

Funzionalità ETCS di bordo

Questa funzionalità è svolta dal CI ERTMS/ETCS di bordo

 

 

4.2.2

 

Nota:

Supervisione dell’integrità del treno.

Qualora il treno sia configurato per il livello 3, la funzione della supervisione dell’integrità del treno deve essere supportata dalla apparecchiature di localizzazione del materiale rotabile

Interfaccia tra apparecchiature ERTMS/ETCS di bordo e apparecchiatura di localizzazione

RST

4.3.2.8

3

Funzioni EIRENE

Questa funzionalità è svolta dal CI ERTMS/GSM-R di bordo

 

 

4.2.4

 

Comunicazione di dati solo a livello 1 con radio in-fill (opzionale) o a livello 2 e livello 3

 

 

 

4

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

Questa funzionalità è svolta dal sistema ERTMS/ETCS di bordo e dai CI ERTMS/GSM-R di bordo.

impianti CC di terra.

 

4.2.5

 

Comunicazioni di dati via radio con il treno solo per il livello 1 con radio in-fill (opzionale) o livello 2 e livello 3

 

 

 

 

La comunicazione Euroloop è opzionale

 

 

 

5

Gestione delle chiavi

Politica di sicurezza per la gestione delle chiavi

 

OPE

4.2.8

4.3.1.7

6

Gestione ETCS-ID

Politica di gestione dell’ETCS-ID

 

OPE

4.2.9

7

Interfacce

 

 

 

 

 

STM

L’organismo notificato verificherà che i requisiti delle prove di integrazione stabiliti dallo Stato membro interessato siano stati soddisfatti.

Sistema ERTMS/ETCS di bordo e CI esterni dell’STM

 

4.2.6.1

 

Sistema ERTMS GSM-R di bordo

 

Sistema ERTMS/ETCS di bordo e CI ERTMS/GSM-R di bordo.

 

4.2.6.2

 

Odometria

Questa interfaccia non è pertinente se l’apparecchiatura è fornita come raggruppamento di componenti

Sistema ERTMS/ETCS di bordo e CI dell’odometria

RST

4.2.6.3

4.3.2.12

 

DMI ETCS

Parte dei CI dell’ERTMS/ETCS di bordo

 

OPE

4.2.13

 

4.3.1.2

 

DMI EIRENE

Parte dei CI dell’ERTMS/GSM-R di bordo

 

 

4.2.14

OPE

4.3.1.3

 

Interfaccia con la registrazione dei dati per motivi di regolamentazione

Parte del CI dello strumento di registrazione delle informazioni concernenti la sicurezza

 

 

4.2.15

OPE

4.3.1.4

RST

4.3.2.13

 

Prestazioni di frenatura del treno

Verifica dell’adeguamento al materiale rotabile interessato

 

OPE

4.3.1.5

RST

4.3.2.3

 

Isolamento

 

 

OPE

4.3.1.6

RST

4.3.2.7

 

Installazione delle antenne

 

 

RST

4.3.2.4

 

Condizioni ambientali

Verifica del corretto funzionamento dell’impianto controllo-comando nelle condizioni ambientali. Questo controllo deve svolgersi nell’ambito dell’omologazione in condizioni di esercizio.

 

RST

4.3.2.5

 

CEM

Verifica del corretto funzionamento dell’impianto controllo-comando nelle condizioni ambientali. Questo controllo deve svolgersi nell’ambito dell’omologazione in condizioni di esercizio.

 

RST

4.3.2.6

 

Interfacce dati

Parte dei CI dell’ERTMS/ETCS e del GSM-R di bordo

 

RST

4.3.2.8; 4.3.2.11

OPE

4.3.1.9


Tabella 6.2

Requisiti di verifica dell’impianto di controllo-comando di terra

1

2

2a

3

4

5

N

Descrizione

Osservazioni

Interfacce CC

Sottosistemi STI Interconnessi

Caratteristiche da valutare in riferimento al capitolo 4 della presente STI

1

Sicurezza

L’organismo notificato garantirà la completezza del processo di approvazione in materia di sicurezza, includendo l’istruttoria per la sicurezza

 

 

4.2.1

2

Funzionalità ETCS di terra

Questa funzionalità viene svolta da CI RBC, LEU e unità radio in-fill, in funzione dell’attuazione

 

 

4.2.3

3

Funzioni EIRENE

Comunicazione di dati solo ai livelli 2 e 3 o a livello 1 con radio in-fill

 

 

4.2.4

4

Interfacce di spazio d’aria dei sistemi ETCS e EIRENE

Questa funzionalità viene svolta da impianti di terra RBC, unità radio in-fill, Eurobalise, Euroloop e GSM-R, in funzione dell’attuazione

Impianto di CC di bordo

 

4.2.5

 

Radiocomunicazione col treno solo per il livello 1 con radio in-fill (opzionale) o livello 2 e livello 3

 

 

 

 

La comunicazione Euroloop è opzionale

 

 

 

5

Gestione delle chiavi

Politica di sicurezza per la gestione delle chiavi

 

OPE

4.2.8

4.3.1.7

6

Gestione ETCS-ID

Politica di gestione dell’ETCS-ID

 

OPE

4.2.9

7

HABD

La distanza fra le attrezzature HABD è una questione nazionale.

 

OPE

4.2.10

RST

4.3.1.8

4.3.2.9

8

Interfacce

 

 

 

 

RBC/RBC

Solo per i livelli 2/3

Tra RBC adiacenti

 

4.2.7.1

GSM-R di terra

Solo per I livelli 2/3 o il livello 1 con radio in-fill (opzionale)

Tra RBC o unità radio In-fill e GSM-R di terra

 

4.2.7.3

Eurobalise/LEU

Questa interfaccia non è rilevante se l’apparecchiatura è fornita come raggruppamento di componenti

Tra CI di controllo-comando

 

4.2.7.4

Euroloop/LEU

Euroloop è opzionale

Tra CI di controllo-comando

 

4.2.7.5

Questa interfaccia non è rilevante se l’apparecchiatura è fornita come raggruppamento di componenti

Installazione delle antenne

 

 

IN

4.3.3.1

Condizioni ambientali

Verifica del corretto funzionamento dell’impianto controllo-comando nelle condizioni ambientali. Questo controllo deve svolgersi nell’ambito dell’omologazione in condizioni di esercizio.

 

IN

4.3.2.5

CEM

Verifica del corretto funzionamento dell’impianto controllo-comando nelle condizioni ambientali. Questo controllo deve svolgersi nell’ambito dell’omologazione in condizioni di esercizio.

 

ENE

4.3.4.1

9

Compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni

Caratteristiche che devono essere attivate dal materiale rotabile

 

RST

4.2.11

4.3.1.10

IN

4.3.2.1

10

Compatibilità EM tra materiale rotabile e sistemi di localizzazione dei treni

 

 

RST

4.2.12.2, 4.3.2.2

Compatibilità con le luci anteriori dei treni

Caratteristiche dei segnali di terra e degli indumenti rifrangenti

 

RST

4.2.16

4.3.2.10

Compatibilità col campo visivo esterno del macchinista.

Installazione delle apparecchiature di terra che il macchinista deve poter vedere

 

OPE

4.2.16

4.3.1.11

7.   APPLICAZIONE DELLA STI CONTROLLO-COMANDO

7.1.   Osservazioni di carattere generale

Il presente capitolo descrive la strategia e le relative soluzioni tecniche per l’attuazione della STI, in particolare le condizioni riguardanti la migrazione verso i sistemi di classe A.

Occorre tenere a mente il fatto che l’attuazione una tantum di una STI deve esser coordinata con l’attuazione di altre STI.

7.2.   Criteri dettagliati di attuazione

7.2.1.   GSM-R — Norme di attuazione

Impianti di terra:

È obbligatorio installare attrezzature GSM-R a terra nei nuovi impianti della parte radio di un impianto CCS di terra o in un aggiornamento di un impianto esistente, in cui cambiano le funzioni, le prestazioni e/o le interfacce. Sono escluse le modifiche che potrebbero essere ritenute necessarie per attenuare le conseguenze di diffetti connessi alla sicurezza nell’impianto originario.

È proibito aggiornare sistemi radio-treno di classe B tranne quando una modifica è ritenuta necessaria per attenuare le conseguenze dei difetti connessi alla sicurezza nell’impianto originario.

Si raccomanda di installare attrezzature GSM-R quando il sottosistema infrastruttura o energia di una sezione di linea già in servizio deve essere aggiornato, rinnovato o sottoposto a manutenzione, qualora l’intervento comporti un investimento almeno dieci volte superiore a quelli connessi all’installazione di attrezzature GSM-R sulla sezione di linea in oggetto.

Dopo l’aggiornamento della parte radio di un impianto CCS di terra, le attrezzature esistenti di classe B possono restare in uso insieme alle attrezzature radio di classe A, fino a una data prevista dai rispettivi piani nazionali e successivamente dal piano generale dell’UE. L’impresa ferroviaria non può opporsi al ritiro delle attrezzature radio di classe B effettuato a queste condizioni.

Impianti di bordo:

È obbligatorio installare un impianto GSM-R di bordo quando:

una nuova componente radio di un impianto CCS di bordo è installata (con o senza un impianto di classe B), o;

una componente radio esistente di un impianto CCS di bordo è aggiornata, quando questo comporta la modifica delle funzioni, delle prestazioni e/o delle interfacce del sistema originario esistente (cfr. l’allegato B della presente STI). Sono escluse le modifiche che potrebbero essere ritenute necessarie per attenuare le conseguenze dei difetti connessi alla sicurezza nell’impianto originario.

Dopo un aggiornamento della componente radio di un impianto di bordo, l’attrezzatura preesistente di classe B può rimanere in uso congiuntamente all’attrezzatura radio di classe A.

7.2.2.   ETCS — norme di attuazione

Impianti a terra

È obbligatorio installare un impianto ETCS a terra quando:

la componente di protezione del treno di un impianto CCS a terra è un impianto nuovo (con o senza un impianto a terra di classe B), o;

la componente esistente di protezione del treno di un impianto CCS a terra è aggiornata, quando questo comporta la modifica delle funzioni, delle prestazioni e/o delle interfacce rilevanti ai fini dell’interoperabilità (spazi d’aria) dell’impianto originario esistente (cfr. l’allegato B della presente STI). Sono escluse le modifiche che potrebbero essere ritenute necessarie per attenuare le conseguenze di diffetti connessi alla sicurezza nell’impianto originario.

È vietato aggiornare impianti di protezione treno di classe B tranne quando una modifica è ritenuta necessaria per attenuare le conseguenze di diffetti connessi alla sicurezza nell’impianto originario.

Si raccomanda di installare un impianto ETCS quando il sottosistema infrastruttura o energia di una sezione di linea già in servizio deve essere aggiornato, rinnovato o sottoposto a manutenzione, qualora l’intervento comporti un investimento almeno dieci volte superiore a quelli connessi all’installazione di attrezzature ETCS sulla sezione di linea in oggetto.

Dopo l’aggiornamento della componente di protezione del treno di un impianto CCS a terra, l’attrezzatura esistente di classe B può rimanere in uso congiuntamente all’attrezzatura di protezione del treno di classe A, fino a una data prevista dai rispettivi piani nazionali, e successivamente dal piano generale dell’UE, di cui al punto 7.2.5. L’impresa ferroviaria non può opporsi al ritiro delle attrezzature di protezione del treno di classe B effettuato in queste condizioni.

Impianti di bordo:

È obbligatorio installare un impianto ETCS di bordo quando:

una componente nuova di protezione del treno di un impianto CCS di bordo è installata, o;

una componente esistente di protezione del treno di un impianto CCS di bordo è aggiornata, quando questo comporta la modifica delle funzioni, delle prestazioni e/o delle interfacce del sistema originario esistente (cfr. l’allegato B della presente STI). Sono escluse le modifiche che potrebbero essere ritenute necessarie per attenuare le conseguenze dei difetti connessi alla sicurezza nell’impianto originario;

Si raccomanda di installare l’ETCS quando il materiale rotabile già in servizio è ammodernato qualora l’intervento comporti un investimento almeno dieci volte superiore del valore dell’installazione dell’attrezzatura ETCS sul tipo specifico di materiale rotabile in questione.

Dopo l’aggiornamento della componente di protezione del treno di un impianto di bordo, l’attrezzatura di bordo esistente di protezione del treno di classe B può continuare a rimanere in uso, congiuntamente all’attrezzatura di classe A.

7.2.3.   Apparecchiature di classe B aggiuntive su linee dotate di sistemi di classe A

Su una linea dotata di ETCS e/o GSM-R è possibile aggiungere apparecchiature di classe B in modo da consentire l’utilizzo di materiale rotabile non compatibile con la classe A durante la fase di migrazione. È consentito l’uso di apparecchiature di classe B esistenti a bordo come dispositivi alternativi al sistema di classe A: questo non consente al gestore dell’infrastruttura di esigere sistemi di classe B a bordo di treni interoperabili che circolano su questo tipo di linea.

Qualora esistano la doppia installazione e il doppio funzionamento di classe A e classe B, entrambi i sistemi potranno essere attivi simultaneamente a bordo, a condizione che i requisiti tecnici nazionali e le norme di esercizio lo consentano e che ciò non comprometta l’interoperabilità. I requisiti tecnici nazionali e le norme di esercizio saranno forniti dallo Stato membro.

7.2.4.   Assetto o rinnovo dell’impianto di comando-controllo di terra o di parti dello stesso

L’assetto o il rinnovo dell’impianto di terra possono concernere separatamente:

il sistema radio (per la classe B è possibile solo il rinnovo),

il sistema di protezione del treno,

l’interfaccia del sistema di localizzazione dei treni,

il sistema di rilevazione termica delle boccole,

le caratteristiche CEM.

Pertanto l’assetto o il rinnovo possono riguardare separatamente parti diverse dell’impianto controllo-comando di terra (qualora ciò non pregiudichi l’interoperabilità), ossia:

funzioni ed interfacce EIRENE (cfr. paragrafi 4.2.4 e 4.2.5);

funzioni ed interfacce ETCS/ERTMS (cfr. paragrafi 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7 e 4.2.8);

il sistema di localizzazione dei treni (cfr. paragrafo 4.2.11),

rilevatore termico delle boccole (cfr. paragrafo 4.2.10);

caratteristiche CEM (cfr. paragrafo 4.2.12).

Dopo il passaggio al sistema di classe A, le apparecchiature di classe B esistenti possono continuare a funzionare contemporaneamente a quelle di classe A.

7.2.5.   Disponibilità di moduli specifici di trasmissione

Qualora delle linee che rientrano nel campo di applicazione della presente STI non siano dotate di sistemi di classe A, lo Stato membro farà il possibile affinché sia disponibile un modulo specifico di trasmissione (STM) per il suo sistema o i suoi sistemi di classe B ereditati. In tale contesto, è importante garantire l’esistenza di un mercato aperto per gli STM a condizioni commerciali eque. Nei casi in cui, per motivi tecnici o commerciali (3), la disponibilità di un STM non può essere garantita nei tempi adeguati (4), lo Stato membro interessato è tenuto ad informare il comitato delle ragioni alla base del problema e delle misure che intende adottare per consentire l’accesso — in particolare agli operatori stranieri — alla propria infrastruttura.

7.2.6.   Interfacce con i sistemi di classe B

In ogni caso, per favorire l’interoperabilità continuata, gli Stati membri assicurano che la funzionalità dei sistemi per la protezione radio e dei treni (cfr. l’allegato B della STI) e le relative interfacce rispettino le specifiche definite. Il presente requisito esclude le modifiche che possono essere necessarie per attenuare i difetti di questi sistemi relativi alla sicurezza.

Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni necessarie per sostenere lo sviluppo e la certificazione di sicurezza delle apparecchiature, per consentire l’interoperabilità delle attrezzature di classe A con gli impianti storici radio e di protezione del treno di classe B.

7.2.7.   Piani di attuazione nazionali dell’ERTMS e piano generale dell’UE

Gli Stati membri elaborano un piano formale di attuazione nazionale dell’ERTMS per la rete ferroviaria ad alta velocità riguardante l’installazione dei sistemi ETCS e GSM-R. Il piano deve rispondere alle norme di attuazione di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2.

Il piano nazionale per l’ETCS assegna la precedenza all’attuazione sulle linee ad alta velocità appartenenti alla rete ETCS di cui all’allegato H alla STI AV CCS e al materiale rotabile che opererà su queste linee. La data prevista per l’attuazione è il 2015.

I piani nazionali stabiliranno, in particolare, gli elementi seguenti:

Linee prescelte: una chiara individuazione delle linee o tratte nazionali interessate dall’attuazione.

Requisiti tecnici: le caratteristiche tecniche essenziali delle diverse attuazioni (per es. una qualità di servizio GSM-R per l’attuazione di qualità dei dati o semplicemente della voce, il livello funzionale dell’ETCS, la linea di base ETCS, gli impianti esclusivamente ETCS o sovrapposti);

Strategia e pianificazione dello sviluppo: una sintesi del piano di attuazione (ivi compresi la sequenza e il calendario dei lavori);

Strategia di migrazione: la strategia prevista per la migrazione dei sottosistemi infrastruttura e materiale rotabile (per es. sovrapposizione di sistemi di classe A e di classe B, la data programmata per la migrazione da impianti di classe B a impianti di classe B o per la rimozione degli impianti di classe B);

Possibili limitazioni: una panoramica degli elementi che potrebbero condizionare la realizzazione del piano di attuazione (ad es. lavori di segnalamento nell’ambito di lavori di più ampia portata sulle infrastrutture, garanzia della continuità del servizio attraverso le frontiere).

Entro sei mesi dalla loro notifica, questi piani nazionali devono essere riuniti in un Piano direttore dell’UE.

7.2.8.   Registri dell’infrastruttura

Il registro dell’infrastruttura fornisce alle imprese ferroviarie informazioni sulle classi A e B, in conformità con i requisiti di cui all’allegato C. Il registro dell’infrastruttura indica se sono interessate funzioni obbligatorie o facoltative (5); le limitazioni riguardanti la configurazione a bordo devono essere identificate.

Qualora al momento dell’installazione non siano disponibili le specifiche europee per talune interfacce tra i sottosistemi controllo-comando e segnalamento e altri sottosistemi (per esempio, compatibilità elettromagnetica tra localizzazione del treno e materiale rotabile), le norme e le caratteristiche corrispondenti applicate devono essere riportate nei Registri delle infrastrutture. Quanto sopra, in ogni caso, è possibile solo per gli elementi elencati all’allegato C.

7.2.9.   Materiale rotabile con apparecchiature di protezione del treno di classe A e di classe B

Il materiale rotabile può essere dotato di sistemi di classe A e classe B per consentirne la circolazione su varie linee. I sistemi di classe B possono essere attuati:

utilizzando un STM che può essere connesso a un’attrezzatura ERTMS («STM esterno») o

integrandoli nell’attrezzatura ERTMS/ETCS.

Inoltre il sistema di classe B può essere attuato indipendentemente (o in caso di assetto o rinnovo, essere lasciato immutato), per i sistemi di classe B per i quali un STM non costituisca un’alternativa economicamente vantaggiosa, dal punto di vista del proprietario del materiale rotabile. Tuttavia, qualora non si utilizzi l’STM, l’impresa ferroviaria deve garantire che l’assenza di «interscambi» (ossia il trattamento da parte dell’ETCS delle transizioni tra la classe A e la classe B di terra) sia comunque gestita adeguatamente. Lo Stato membro può stabilire dei requisiti in materia nel Registro dell’infrastruttura.

I sistemi di classe B che circolano su una linea che dispone di sistemi sia di classe A che di classe B possono funzionare come dispositivi alternativi per il sistema di classe A qualora il treno sia dotato di sistemi sia di classe A che di classe B. Questo non può essere un requisitio di interoperabilità e non vale per il GSM-R.

7.2.10.   Registri del materiale rotabile

Il Registro del materiale rotabile fornisce informazioni conformemente all’allegato C.

Qualora al momento dell’installazione non siano disponibili i requisiti delle STI per talune interfacce tra i sottosistemi controllo-comando e segnalamento e altri sottosistemi (per esempio, compatibilità elettromagnetica tra localizzazione del treno e materiale rotabile, condizioni climatiche e condizioni fisiche alle quali il treno può funzionare, parametri geometrici del treno quali lunghezza, distanza massima degli assi nel treno, lunghezza della parte anteriore della prima e dell’ultima carrozza del treno, parametri di frenatura), le norme e le caratteristiche corrispondenti applicate devono essere riportate nei Registri del materiale rotabile. Quanto sopra, in ogni caso, è possibile solo per gli elementi elencati all’allegato C.

N.B.: nell’allegato C figura l’elenco dei requisiti relativi agli impianti di bordo per l’attuazione dei sottosistemi di controllo-comando su una determinata linea che devono essere riportati nei Registri delle infrastrutture, indicando se tali requisiti riguardano le funzioni obbligatorie o facoltative e precisando i limiti imposti alla configurazione del treno.

7.3.   Condizioni in cui sono necessarie le funzioni opzionali

In funzione delle caratteristiche dell’impianto controllo-comando di terra e delle sue interfacce con altri sottosistemi, può capitare che, per soddisfare i requisiti essenziali, in alcune applicazioni si debbano attuare alcune funzionalità dell’impianto di terra ERTMS/ETCS e GSM-R non classificate come obbligatorie.

L’attuazione di terra di funzioni nazionali o opzionali non deve impedire l’accesso a tale infrastruttura di un treno che soddisfi solo i requisiti obbligatori del sistema di bordo di classe A, ad eccezione di quanto richiesto per le seguenti funzioni opzionali di bordo;

un impianto a terra ETCS di livello 3 richiede la supervisione dell’integrità del treno a bordo;

un impianto a terra ETCS livello 1 con infill richiede la corrispondente funzionalità infill a bordo se la velocità di rilascio è impostata sul valore zero per motivi di sicurezza (per esempio protezione dei punti pericolosi).

Quando il sistema ETCS richiede la trasmissione di dati via radio, è necessario che i servizi di trasmissione dei dati di GSM-R soddisfino i requisiti della trasmissione di dati ETCS.

Un impianto di bordo, che incorpora un STM KER, può richiedere l’attuazione dell’interfaccia K.

una funzionalità di sorveglianza del GSM-R a terra, ove installato, richiede una funzionalità di sorveglianza a bordo di cui al punto 4.3.2.11.

7.4.   Gestione dei cambiamenti

L’agenzia ha la responsabilità di preparare la revisione e l’aggiornamento delle STI e presentare raccomandazioni al comitato di cui all’articolo 21 della direttiva 96/48/CE per tenere conto degli sviluppi tecnologici o dei requisiti sociali.

A tal fine, l’Agenzia ferroviaria europea, svolgendo il ruolo di autorità di sistema per l’ERTMS, ha istituito il processo trasparente per gestire i cambiamenti del sistema, con il contributo dei rappresentanti del settore.

Questo processo terrà conto della stima dei costi e dei benefici di tutte le soluzioni tecniche considerate e assicurerà la compatibilità retroattiva fra le versioni consecutive. Il processo è stabilito nel documento «Gestione del controllo sui cambiamenti dell’ERTMS», che sarà aggiornato dall’Agenzia ferroviaria europea, se necessario.

7.5.   Casi specifici

7.5.1.   Introduzione

Le seguenti disposizioni particolari regolano i casi specifici indicati qui di seguito.

Questi casi specifici sono classificati in due categorie: disposizioni che trovano applicazione permanente (casi «P») o temporanea (casi «T»). Per quanto riguarda i casi temporanei, l’adeguamento degli Stati membri al sottosistema interessato è talvolta raccomandato entro il 2010 (casi «T1»), come auspicato dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, talaltra entro il 2020 (casi «T2»).

Nella presente STI, i casi temporanei «T3» sono quello che esisteranno anche dopo il 2020.

7.5.2.   Elenco dei casi specifici

7.5.2.1.   La categoria di ciascun caso specifico è riportata all’allegato A, appendice 1.

N.

Caso specifico

Giustificazione

Durata

1

L’interdipendenza tra la distanza tra gli assi e il diametro delle ruote dei veicoli che circolano in Germania è contenuta nell’allegato A, appendice 1, paragrafo 2.1.5.

Apparecchiatura conta-assi esistente individuata nel registro delle infrastrutture.

P

2

La lunghezza massima dell’aggetto (punta) di un veicolo circolante in Polonia e Belgio è contenuta nell’allegato A, appendice A, paragrafo 2.1.6

Geometria esistente delle apparecchiature di circuito di binario

T3

3

La distanza minima tra i 5 primi assi dei treni circolanti in Germania è contenuta all’allegato A, appendice 1, paragrafo 2.1.7.

Pertinente nelle linee con passaggio a livello conformemente al Registro dell’infrastruttura

T3

4

La distanza minima tra il primo e l’ultimo asse di un veicolo unico o di un convoglio circolante sulle linee ad alta velocità in Francia e sulla linea ad alta velocità TEN L1 in Belgio è contenuta all’allegato A, appendice A, paragrafo 2.1.8.

Apparecchiatura di circuiti di binario esistente individuata nel registro delle infrastrutture.

Francia T3

Belgio T3

5

La distanza minima tra il primo e l’ultimo asse di un veicolo unico o di un convoglio circolante in Belgio (tranne che sulla linea TEN ad alta velocità «L1») è contenuta all’allegato A, appendice 1, paragrafo 2.1.9.

Apparecchiatura di circuiti di binario esistente individuata nel registro delle infrastrutture.

T3

6

Il diametro minimo delle ruote dei veicoli che circolano in Francia è contenuto nell’allegato A, appendice 1, paragrafo 2.2.2.

Apparecchiatura conta-assi esistente individuata nel registro delle infrastrutture.

T3

7

L’altezza minima del bordino per i veicoli che circolano in Lituania è contenuta nell’allegato A, appendice 1, paragrafo 2.2.4.

L’apparecchiatura conta-assi esistente permette di rilevare ruote con altezza del bordino inferiore (caso specifico positivo per RS).

T3

8

Il carico minimo per asse per i veicoli circolanti su alcune linee in Germania, Austria e Belgio è contenuto all’allegato A, appendice 1, paragrafo 3.1.3.

Germania:

Il carico minimo per asse necessario per la derivazione di alcuni circuiti di binario è determinato in un requisito dell’ EBA (Eisenbahn-Bundesamt) applicabile su alcune linee principali nell’ex-Germania Est con circuiti di binario di 42 e 100 Hz, conformemente al registro delle infrastrutture. Nessun rinnovo

T3

Belgio:

Il carico minimo per asse è di 5 t su tutte le linee in Belgio (ad eccezione delle linee ad alta velocità già descritte nel caso specifico).

Il carico minimo è richiesto:

1)

per collegare in parallelo i diversi circuiti di binario utilizzati sulla nostra rete convenzionale:

soprattutto i circuiti di binario da 50 Hz e i circuiti di binario con giunti elettrici.

2)

per attivare correttamente alcuni tipi di pedale che operano con il peso degli assi.

In Belgio i pedali sono utilizzati in combinazione con circuiti di binario per liberare itinerari.

Nessun rinnovo

Austria:

Il carico minimo per asse necessario per collegare in parallelo determinati circuiti è determinato in un requisito per il funzionamento in condizioni di sicurezza, applicabile su alcune linee princiopali in Austria con circuiti di binario da 100 Hz secondo il

Registro dell’infrastruttura. Nessun rinnovo.

9

La massa minima di un veicolo unico o di un convoglio circolante sulle linee TEN ad alta velocità in Francia e sulla linea TEN ad alta velocità L1 in Belgio è precisata all’allegato A, appendice A, paragrafo 3.1.4.

Apparecchiature di circuiti di binario esistenti

Francia T3

Belgio T3

10

La massa minima di un veicolo unico o di un convoglio circolante in Belgio (tranne per la linea TEN ad alta velocità «L1») è precisata all’allegato A, appendice 1, paragrafo 3.1.5.

Apparecchiature di circuiti di binario esistenti

T3

11

La dimensione minima della massa metallica e le condizioni di omologazione dei veicoli circolanti in Germania e in Polonia sono contenute nell’allegato A, appendice 1, paragrafo 3.3.1.

Pertinente nelle linee con passaggi a livello dotati di spire magnetiche conformemente al Registro dell’Infrastruttura

Germania P

Polonia P

12

Reattanza massima tra superfici di rotolamento di una sala di veicoli circolanti in Polonia è contenuta nell’allegato A, appendice 1, paragrafo 3.5.2.

Apparecchiature di circuiti di binario esistenti

T3

13

Reattanza massima tra superfici di rotolamento di una sala di veicoli circolanti in Francia è contenuta nell’allegato A, appendice 1, paragrafo 3.5.3.

Apparecchiature di circuiti di binario esistenti

T3

14

I requisiti supplementari per il parametro relativo allo smistamento di un veicolo circolante nei Paesi Bassi sono contenuti nell’allegato A, appendice 1, paragrafo 3.5.4.

Apparecchiatura di circuiti di binario a bassa tensione esistente, individuata nel Registro dell’infrastruttura

T3

15

L’impedenza minima tra il pantografo e le ruote dei veicoli circolanti in Belgio è precisata all’allegato A, appendice 1, paragrafo 3.6.1

Apparecchiature di classe B esistenti

T3

16

I requisiti supplementari riguardanti la sabbiatura per il Regno Unito sono contenuti nell’allegato A, appendice 1, paragrafo 4.1.3.

Valido solo per la ferrovia convenzionale

T3

17

Non è consentito l’utilizzo del freno magnetico e del freno a correnti parassite nel primo carrello di un veicolo di testa circolante in Germania, conformemente all’allegato A, appendice 1, paragrafo 5.2.4

Pertinente nelle linee con passaggio a livello conformemente al Registro dell’infrastruttura

T3

7.5.2.2.   Caso specifico per la Grecia

Categoria «T1»- temporanea: materiale rotabile per scartamento di binario di 1 000 mm o inferiore e linee con scartamento di binario pari a 1 000 mm o inferiore.

Su queste linee si applicano le norme nazionali.

7.5.2.3.   Caso specifico dei paesi baltici (solo per il sistema convenzionale in Lettonia, Lituania, Estonia)

Categoria T2 — l’assetto funzionale e tecnico delle attuali attrezzature di classe B adottate nei corridoi con scartamento di binari di 1 520 mm è autorizzato se ritenuto necessario per consentire la circolazione di locomotori delle imprese ferroviarie della Federazione russa e della Bielorussia. L’assetto funzionale e tecnico delle attuali attrezzature di classe B installate su locomotori e treni per scartamento di binari di 1 520 mm è autorizzato se ritenuto necessario per consentirne la circolazione sul territorio della Federazione russa e della Bielorussia.

7.6.   Disposizioni transitorie

I punti in sospeso menzionati all’allegato G alla presente STI saranno trattati nel processo di revisione.


(1)  Condizione degradata: modalità di funzionamento in presenza di guasti, prevista nella progettazione del sottosistema controllo-comando.

(2)  I requisiti di sicurezza per l’ERMTS/ETCS di livello 3 devono essere ancora definiti.

(3)  Per es. la fattibilità del principio di STM esterno non può essere garantita sul piano tecnico o problemi potenziali connessi alla proprietà dei diritti di proprietà intellettuale dei sistemi di classe B impediscono uno sviluppo tempestivo di un prodotto STM.

(4)   31 dicembre 2007.

(5)  Classifica delle funzioni: cfr. il paragrafo 4.

ALLEGATO A

AELENCO DELLE SPECIFICHE OBBLIGATORIE

Punto n.

Riferimenti

Nome del documento

Versione

1

UIC ETCS FRS

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

4.29

2

99E 5362

ERTMS/ETCS Functional Statements

2.0.0

3

UNISIG SUBSET-023

Glossario di termini e abbreviazioni

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.2.2

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.2.9

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.3.0

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Reserved 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.1.2

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.0.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

UNISIG SUBSET - 108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents (mainly SUBSET-026 v2.2.2)

1.0.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.2.0 (1)

17

Deliberatamente eliminata

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Deliberatamente eliminata

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Deliberatamente eliminata

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.2.11

28

Riservata

Requisiti relativi all’affidabilità e disponibilità.

 

29

UNISIG SUBSET - 102

Test specification for Interface «k»

1.0.0

30

Deliberatamente eliminata

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.0

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands.

 

36a

Deliberatamente eliminata

 

 

36b

Deliberatamente eliminata

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a

Deliberatamente eliminata

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e

Deliberatamente eliminata

 

 

38

Riservata

Marker boards

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.2.5

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer

2.2.5

41

Riservata

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Deliberatamente eliminata

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.1.2

44

Riservata

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET - 101

Interface «K» Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET - 100

Interface «G» specification

1.0.1

47

Riservata

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Riservata

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

Riservata

UNISIG SUBSET - 103

Test specification for EUROLOOP

 

51

Riservata

Aspetti ergonomici dell’interfaccia macchinista-macchina (DMI) (P1)

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Riservata

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Deliberatamente eliminata

 

 

55

Riservata

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Riservata

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Riservata

UNISIG SUBSET - 107

Requisiti per il preallestimento delle apparecchiature ERTMS di bordo (P1)

 

58

Riservata

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface

 

59

Riservata

UNISIG SUBSET - 105

Requisiti per il preallestimento delle apparecchiature ERTMS di terra (P1)

 

60

Riservata

UNISIG SUBSET - 104

ETCS version management

 

61

Riservata

Gestione versione GSM-R (P1)

 

62

Riservata

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

 

63

Riservata

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

 

ELENCO DELLE NORME OBBLIGATORIE

Punto n.

Riferimenti

Nome del documento e osservazioni

Versione

A1

EN 50126

Applicazioni ferroviarie — La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di comunicazione, segnalamento e trattamento — Software per il controllo ferroviario e sistemi di protezione

2001

A3

EN 50129

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione — Sistemi elettronici in sicurezza per il segnalamento

2003

A4

EN 50125-1

Applicazioni ferroviarie — Condizioni ambientali per gli equipaggiamenti — Parte 1: Equipaggiamenti nel materiale rotabile

1999

A5

EN 50125-3

Applicazioni ferroviarie — Condizioni ambientali per gli equipaggiamenti — Parte 3: Apparecchiature per il segnalamento e le telecomunicazioni

2003

A6

EN 50121-3-2

Applicazioni ferroviarie — Compatibilità elettromagnetica — Parte 3-2: Materiale rotabile — Apparecchiature

2000

A7

EN 50121-4

Applicazioni ferroviarie — Compatibilità elettromagnetica — Parte 4: Emissione ed immunità delle apparecchiature di segnalamento e telecomunicazioni

2000

A8

EN 50238

Applicazioni ferroviarie — compatibilità tra materiale rotabile e sistemi di localizzazione dei treni

2003

ELENCO DELLE SPECIFICHE INFORMATIVE

Nota:

Le specifiche di «tipo 1» rappresentano la situazione attuale del lavoro di preparazione di una specifica obbligatoria ancora «riservata».

Le specifiche di «tipo 2» forniscono ulteriori informazioni, giustificano i requisiti delle specifiche obbligatorie e forniscono indicazioni per la loro applicazione.

Il punto B32 intende garantire riferimenti unici nei documenti dell’allegato A. Visto che è utilizzato solo a fini editoriali e per agevolare le future modifiche di documenti citati, non è classificato come «tipo» e non è collegato a un documento obbligatorio dell’allegato A.

Punto n.

Riferimenti

Nome del documento

Versione

Tipo

B1

EEIG 02S126

RAM requirements (solo capitolo 2))

6

2 (punto28)

B2

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (punto A5)

B3

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (punto 36)

B4

EEIG 97E267

ODOMETER FFFIS

5

1 (punto 44)

B5

O_2475

ERTMS GSM-R QoS Test Specification

1.0.0

2

B6

UNISIG SUBSET-038

Off-line Key Management FIS

2.1.9

1 (punto 11)

B7

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS

1.0.0

2 (punto 36)

B8

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer

1.0.0

2 (punto 36)

B9

UNISIG SUBSET-076-0

ERTMS/ETCS Class 1, Test plan

2.2.3

2 (punto 37)

B10

UNISIG SUBSET-076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (punto 37)

B11

UNISIG SUBSET-076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (punto 37)

B12

UNISIG SUBSET-076-4-1

Test sequence generation: Methodology and Rules

1.0.0

2 (punto 37)

B13

UNISIG SUBSET-076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences

1.0.0

2 (punto 37)

B14

UNISIG SUBSET-076-5-3

On-Board Data Dictionary

2.2.0

2 (punto 37)

B15

UNISIG SUBSET-076-5-4

SRS v.2.2.2 Traceability

2.2.2

2 (punto 37)

B16

UNISIG SUBSET-076-6-1

UNISIG test data base

2.2.2.

2 (punto 37)

B17

UNISIG SUBSET-076-6-4

Test Cases Coverage

2.0.0

2 (punto 37)

B18

Deliberatamente eliminata

 

 

 

B19

UNISIG SUBSET 077

UNISIG Causal Analysis Process

2.2.2

2 (punto 27)

B20

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: Failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (punto 27)

B21

UNISIG SUBSET 079

MMI: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (punto 27)

B22

UNISIG SUBSET 080

TIU: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (punto 27)

B23

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (punto 27)

B24

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application Levels 1&2 -Safety Analysis

2.2.10

2 (punto 27)

B25

TS50459-1

Railway applications -European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface” part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R Information

2005

2 (punto 51)

B26

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface” part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS Information

2005

2 (punto 51)

B27

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface” part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R Information

2005

2 (punto 51)

B28

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface” part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (punto 51)

B29

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface” part 5 — Symbols

2005

2 (punto 51)

B30

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface” part 6 — Audible Information

2005

2 (punto 51)

B31

Riservata

EN50xxx

Railway applications -European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface” part 7 — Specific Transmission Modules

 

2 (punto 51)

B32

Riservata

Guideline for references

 

Nessuna

B33

EN 301 515

Global System for Mobile communications: Sistema globale di comunicazioni mobili Requirements for GSM operation in railways.

2.1.0

2 (punto 32, 33)

B34

05E466

Operational DMI information

1

1 (punto 51)

B35

Riservata

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

1 (punto 56)

B36

04E117

ETCS/GSM-R Quality of Service user requirements — Operational Analysis

1

2 (punto 32)

B37

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (punto 32, 33)

B38

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

1.0.0

2 (punto 57)

B39

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List

2.2.2

2 (punto 37)

B40

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test Sequences Evaluation and Validation

1.0.0

2 (punto 37)

B41

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test Sequences

1.0.0

2 (punto 37)

B42

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test Sequence Viewer (TSV)

2.10

2 (punto 37)

B43

04E083

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

1.0

1 (punto 47)

B44

04E084

Justification Report for the Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System.

1.0

2 (punto 43)


(1)  

##

sottoposta ad approvazione della frequenza da parte del CEPT

Appendice 1

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE DEI TRENI NECESSARIE PER ASSICURARNE LA COMPATIBILITÀ CON IL MATERIALE ROTABILE

4.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1.

I sistemi di localizzazione dei treni saranno progettati in modo che possano individuare in modo sicuro e affidabile un veicolo entro i valori limite di cui alla presente appendice. La sezione 4.3 della STI CCS assicura la conformità dei veicoli conformi alla STI con i requisiti della presente appendice.

4.2.

Le dimensioni longitudinali di un veicolo si definiscono come segue:

ai =

distanza tra assi successivi, in cui i = 1, 2, 3 …, n-1, in cui n è il numero complessivo di assi nel veicolo

box =

distanza longitudinale tra il primo (b1) o l’ultimo asse (b2) e l’estremità più vicina del veicolo, ossia parte anteriore/punta

L =

lunghezza totale del veicolo

La figura 1 illustra un esempio di un veicolo con carrello doppio a tre assi (n=6).

Fig. 1.

Image 1

b1

a1

a2

a3

a4

a5

b2

L

4.3.

Il termine sala si applica ad ogni coppia di ruote opposte, anche senza un asse comune. Tutti i riferimenti alla sala si riferiscono al centro delle ruote.

4.4.

Per la definizione delle dimensioni delle ruote, si applica la figura 7 in cui:

D =

diametro delle ruote

BR =

larghezza del cerchione

Sd =

spessore del bordino misurato a 10 mm sopra il cerchio di rotolamento indicato alla fig. 2.

Sa =

altezza del bordino

Le altre dimensioni della fig. 2 non sono pertinenti per la presente STI

4.5.

I valori citati sono valori limite assoluti che comprendono le eventuali tolleranze delle misure.

4.6.

Il gestore dell’infrastruttura può prevedere limiti meno restrittivi che saranno indicati nel Registro dell’infrastruttura.

Fig. 2

Image 2

B R

70

S d

2

Q R

S h

Burr

10

D

Wear groove

Image 3

running tread

A R

S R

5.   GEOMETRIA DEL VEICOLO

5.1.   Distanze degli assi

5.1.1.

La distanza ai (fig. 6) non deve superare 17 500 mm per le linee esistenti, 20 000 mm per le nuove linee.

5.1.2.

Distanza bx

La distanza bx (Fig. 1.) non deve superare 4 200 mm, tranne nei casi in cui il materiale rotabile circola esclusivamente sulle linee il cui registro dell’infrastruttura autorizza bx fino a 5 000mm.

Il materiale rotabile su cui bx è superiore a 4 200 mm non può circolare sulle linee il cui registro dell’infrastruttura non autorizza bx superiore a 4 200mm.

Il registro del materiale rotabile e la dichiarazione CE di verifica devono contenere questa indicazione.

Sulle sezioni di nuova costruzione delle linee di categoria I, il sistema di localizzazione dei treni CCS deve autorizzare l’uso di materiale rotabile con bx fino a 5 000 mm.

Su altre sezioni (linee di categoria I ammodernate o rinnovate, da una parte, o linee di categoria II o III ammodernate o rinnovate, dall’altra), il sistema di localizzazione dei treni CCS deve autorizzare l’uso di materiale rotabile con bx fino a 4 200 mm. I gestori dell’infrastruttura sono invitati anche a cercare di autorizzare l’uso di materiale rotabile con bx fino a 5 000 mm.

Il registro dell’infrastruttura deve contenere l’indicazione del valore di bx autorizzato.

5.1.3.

La distanza ai (fig. 1) non deve essere inferiore a:

ai = v x 7,2

in cui v è la velocità massima del veicolo in km/h e la distanza ai è in mm

se la velocità massima del veicolo non supera 350 km/h; per le velocità più elevate i limiti devono essere stabiliti laddove necessario.

5.1.4.

La distanza L — (b1 + b2) (fig. 1) non deve essere inferiore a 3 000 mm.

5.1.5.   Caso specifico Germania:

Le restrizioni sulla relazione tra la distanza delle assi (ai, fig. 1) e il diametro delle ruote devono ancora essere stabilite.

- Punti in sospeso -

5.1.6.   Caso specifico Polonia e Belgio (soltanto per le linee convenzionali):

La distanza bx (fig. 1) non deve superare 3 500 mm.

5.1.7.   Caso specifico Germania:

La distanza ai (fig. 1) tra ciascuno dei primi 5 assi di un treno (o di tutti gli assi del treno se questi ne ha meno di 5) non deve essere inferiore a 1 000 mm se la velocità non supera 140 km/h; per velocità più elevate si applica l’articolo 5.1.3.

5.1.8.   Caso specifico unicamente per la TEN ad alta velocità in Francia e la linea «L1»in Belgio:

La distanza tra il primo e l’ultimo asse di un veicolo unico o di un convoglio non deve essere inferiore a 15 000 mm.

5.1.9.   Caso specifico Belgio:

La distanza L — (b1 + b2) (fig. 1.) non deve essere inferiore a 6 000 mm

5.2.   Geometria delle ruote

5.2.1.

La dimensione BR (fig. 2) non deve essere inferiore a 133 mm

5.2.2.

La dimensione D (fig. 2) non deve essere inferiore a:

330 mm se la velocità massima del veicolo non supera 100 km/h

D = 150 + 1,8 x v [mm]

in cui v è la velocità massima del veicolo in km/h: 100 < v ≤ 250 km/h

D = 50 + 2,2 x v [mm]

in cui v è la velocità massima del veicolo in km/h: 250 < v ≤ 350 km/h per le velocità più elevate i limiti devono essere stabiliti laddove necessario.

600 mm nel caso di ruote a raggi (solo le ruote del tipo esistente quando la STI entra in vigore) se la velocità massima del veicolo non supera 250 km/h.

Caso specifico Francia:

450 mm indipendentemente dalla velocità.

5.2.3.

La dimensione Sd (fig. 2) non deve essere inferiore a:

20 mm se la dimensione D (Fig. 2) è superiore a 840 mm

27,5 mm se le dimensione D (Fig. 2) è inferiore o uguale a 840 mm

La gamma delle dimensioni Sh (fig. 2) è 27,5 — 36 mm.

Caso specifico Lituania:

La dimensione Sh (fig. 2) non deve essere inferiore a 26,25 mm

6.   PROGETTAZIONE DEL VEICOLO

6.1.   Massa del veicolo

6.1.1.

Il carico per asse deve essere pari ad almeno 5 t, a meno che lo sforzo di frenatura del veicolo sia fornito da ceppi del freno, nel qual caso il carico per asse deve essere pari ad almeno 3,5 t per la circolazione sulle linee esistenti.

6.1.2.

Il carico per asse deve essere pari ad almeno 3,5 t per le linee nuove o soggette ad assetto.

6.1.3.   Caso specifico Austria, Germania, Svezia e Belgio

Il carico per asse deve essere pari ad almeno 5 t su determinate linee specificate nel registro infrastrutture

6.1.4.   Caso specifico unicamente per la TEN ad alta velocità in Francia e la linea «L1»in Belgio:

Quando la distanza tra il primo e l’ultimo asse di un veicolo unico o di un convoglio è uguale o superiore a 16 000 mm, la massa del veicolo o del convoglio deve essere superiore a 90 t. Se tale distanza è inferiore a 16 000 mm, ma uguale o superiore a 15 000 mm, la massa deve essere compresa tra 40 t e 89 t e il veicolo deve essere dotato di due coppie di ceppi di frizione con base elettrica uguale o superiore a 16 000 mm.

6.1.5.   Caso specifico della TEN ad alta velocità del Belgio (ad eccezione della «L1»):

La massa di un veicolo unico o un convoglio deve essere pari ad almeno 90 t.

6.2.   Spazio esente da metallo attorno alle ruote

3.2.1

È necessario definire lo spazio in cui possono essere montati solo le ruote o parti di ruote (cambi, parti del freno, tubo per la sabbiatura) o i componenti non-ferromagnetici.

- Punti in sospeso -

6.3.   Massa metallica di un veicolo

6.3.1.   Caso specifico Germania e Polonia:

I veicoli devono soddisfare il requisito di un loop di prova specifico di terra quando superano il loop o devono avere una massa metallica minima tra le ruote con una forma, un’altezza sul fungo della rotaia e conduttanza determinate.

- Punti in sospeso -

6.4.   Materiale ruote

6.4.1.

Le ruote devono avere caratteristiche ferromagnetiche.

6.5.   Impedenza tra le ruote

6.5.1.

La resistenza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala non deve superare

0,01 ohm per sale nuove o riassemblate

0,05 ohm in seguito a revisione delle ruote

6.5.2.

La resistenza è misurata con una tensione di misurazione tra 1,8 VDC e 2,0 VDC (tensione aperta)

6.5.3.   Caso specifico Polonia:

La reattanza tra superfici di rotolamento di una sala deve essere inferiore a f/100 in milliohm quando f è tra 500 Hz e 40 kHz, in una corrente di misurazione di almeno 10 ARMS e una tensione aperta pari a 2 VRMS.

6.5.4.   Caso specifico Francia:

La reattanza tra superfici di rotolamento di una sala deve essere inferiore a f/100 in milliohm quando f è tra 500 Hz e 10 kHz, in una corrente di misurazione di almeno 10 ARMS e una tensione aperta pari a 2 VRMS.

6.5.5.   Caso specifico Olanda:

Oltre ai requisiti generali di cui all’allegato A, appendice 1, per i locomotori e le unità multiple su circuiti di binario possono valere requisiti aggiuntivi. Il Registro dell’infrastrutture individua le linee cui questi requisiti si applicano.

- Punti in sospeso -

6.6.   Impedenza del veicolo

6.6.1.

L’impedenza minima tra il pantografo e le ruote dei veicoli del materiale rotabile deve essere:

più di 0,45 ohm induttivi a 75 Hz per sistemi di trazione di 1 500 VDC

Caso specifico Belgio:

più di 1,0 ohm induttivi a 50 Hz per sistemi di trazione di 3 kVDC

7.   EMISSIONI DI ISOLAMENTO

7.1.   Utilizzo delle apparecchiature di sabbiatura

7.1.1.

Per migliorare le prestazioni di frenatura e trazione, è possibile applicare della sabbia sui binari. La quantità di sabbia consentita per dispositivo di sabbiatura in 30 s è

per velocità del V <140 km/h: 400 g + 100 g

per velocità del V ≥ 140 km/h: 650 g + 150 g

7.1.2.

Il numero di dispositivi di sabbiatura attiva non supereranno:

per le unità multiple con dispositivi di sabbiatura distribuiti: il primo e l’ultimo vagone e i vagoni intermedi con almeno 7 assi intermedi, tra due dispositivi di sabbiatura. È possibile accoppiare queste unità multiple ed azionare tutti i dispositivi di sabbiatura alle estremità accoppiate.

Per treni con locomotore e rimorchi

per la frenatura di emergenza e le frenatura completa di esercizio: tutti i dispositivi di sabbiatura disponibili

In tutti gli altri casi: un massimo di 4 dispositivi di sabbiatura per binario

La sabbia avrà le seguenti caratteristiche:

- Punti in sospeso -

7.1.3.   Caso specifico Regno Unito

La sabbiatura a fini di trazione sulle unità multiple non è permessa davanti all’asse di testa sotto i 40 km/h.

- Punti in sospeso -

7.2.   Utilizzo di blocchi freno in materiali compositi

7.2.1.

Le condizioni di utilizzo dei blocchi freno compositi saranno definite da un gruppo di indagine entro la fine del 2005.

- Punti in sospeso -

8.   INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE

8.1.   Corrente di trazione

8.1.1.

Le restrizioni e le relative spiegazioni saranno riportate in un documento separato attualmente in fase di preparazione.

— Punti in sospeso -

8.2.   Utilizzo di freni elettrici/magnetici

8.2.1.

L’utilizzo di freni magnetici e di freni a correnti parassite è consentito solo per l’inserimento del freno d’emergenza o a treno fermo. Il Registro delle infrastrutture può vietare l’utilizzo di freni magnetici e di freni a correnti parassite per l’inserimento del freno d’emergenza.

8.2.2.

Se previsto nel Registro delle infrastrutture, i freni magnetici e i freni a correnti parassite possono essere utilizzati per la frenatura di esercizio.

8.2.3.   Caso specifico Germania:

Non è consentito l’utilizzo del freno magnetico e del freno a correnti parassite nel primo carrello di un veicolo di testa, a meno che non sia previsto nel Registro delle infrastrutture.

8.3.   Campi elettrici, magnetici, elettromagnetici

8.3.1.   – Punto in sospeso -

9.   CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE LINEE CON UNO SCARTAMENTO DI 1520/1524 MM

(2)

I sistemi di localizzazione dei treni, installati sulle linee con uno scartamento di 1 520/1 524 mm devono avere le caratteristiche già elencate, ad eccezione di quelle specificate nel presente capitolo.

(3)

La distanza non deve superare 19 000 mm

(4)

La dimensione BR non deve essere inferiore a 130 mm.

(5)

La resistenza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala non deve superare 0,06 ohm.

(6)

Il numero di dispositivi di sabbiatura attiva nei treni composti da locomotori e rimorchi non deve superare 6 per binario.

APPENDICE 2

Requisiti per i sistemi di terra per il rilevamento delle boccole calde («Hot Axle Box Detection»)

1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente parte della STI definisce i requisiti per i componenti di terra dei sistemi di rilevamento delle boccole calde (Hot Axle Box Detection Systems, HABD) e tratta soltanto il sistema di classe A.

Il materiale rotabile interessato è quello destinato a circolare su una scartamento di 1 435 mm.

I veicoli equipaggiati con sistemi di bordo per il rilevamento delle boccole calde e schermati contro i sistemi di terra per il rilevamento delle boccole calde non sono quindi presi in considerazione.

L’area bersaglio è definita come la superficie della boccola che

ha una temperatura collegata alla temperatura della boccola e

è completamente visibile per l’esame verticale di terra.

L’area bersaglio dei veicoli è descritta da dimensioni trasversali e longitudinali. Pertanto è definita come una caratteristica del materiale rotabile ed è originariamente indicata nelle coordinate del veicolo.

Il campo di misura è una caratteristica del sistema HABD e del suo montaggio ed è indicato originariamente nelle coordinate di terra.

L’area bersaglio (materiale rotabile) e il campo di misura (HABD) sono in relazione fra di loro e devono sovrapporsi.

La figura a) fornisce una panoramica e mostra i dettagli per le definizioni seguenti.

2.   IL CAMPO DI MISURA (HABD) E L’AREA BERSAGLIO (MATERIALE ROTABILE) IN DIREZIONE TRASVERSALE

I sistemi HABD devono coprire un campo di misura in grado di misurare un’area bersaglio calda di 50 mm entro de1 = 1 040 mm e de2 = 1 120 mm rispetto alla linea centrale del veicolo a un’altezza sopra il ferro compresa fra h1 = 260 mm e h2 = 500 mm (scala minima).

3.   IL CAMPO DI MISURA (HABD) E L’AREA BERSAGLIO (MATERIALE ROTABILE) IN DIREZIONE LONGITUDINALE

Il sistema HABD misura le boccole in a un campo longitudinale corrispondente alle dimensioni longitudinali dell’area bersaglio compresa fra 80 mm e 130 mm nella scala di velocità da 3 km/h fino a 330 km/h.

Per le velocità più elevate i valori devono essere stabiliti laddove necessario.

4.   DIMENSIONI DI MONTAGGIO NEL BINARIO

Il centro dell’area di rilevamento dell’HABD è montato a una distanza dalla linea centrale del binario in grado di garantire i valori di cui al punto 1.2. e di prendere in considerazione il materiale rotabile che non rispetta ancora i requisiti della STI Materiale rotabile. La distanza non è pertanto indicata nella presente STI. In questo modo il sistema HABD dovrebbe essere in grado di rilevare tutti i tipi di sistemi per il rilevamento delle boccole calde.

È fortemente consigliato un esame verticale.

5.   TIPI DI ALLARME E LIMITI

Il sistema HABD prevede i seguenti tipi di allarme:

allarme di surriscaldamento

allarme di rilevamento di calore

allarme di differenza termica o altro tipo di allarme

In conformità con l’allegato C

i valori per i limiti di allarme devono essere indicati nel registro dell’infrastruttura,

le temperature correspondenti della superficie delle boccole del materiale rotabile devono essere indicate nel registro del materiale rotabile.

Se la futura attrezzatura di terra è in grado di identificare con sicurezza il treno in base ai limiti di temperatura, può essere eseguito un adeguamento automatico dei limiti di allarme.

6.   SPECIFICA

La specifica tecnica — compresi i requisiti EMC — deve essere oggetto dell’opportuno mandato.

Figura a)

Area bersaglio (materiale rotabile) e campo di misura (HABD)

Image 4

Testo di immagine

ALLEGATO B

CLASSE B

INDICE

Uso dell’allegato B

Parte 1: Segnaletica

Parte 2: Radio

Parte 3: MATRICE DI TRANSIZIONE

USO DELL’ALLEGATO B

Questo allegato descrive i sistemi di protezione, controllo e intercomunicazione acustica dei treni e i sistemi via radio precedenti all’introduzione dei sistemi di controllo dei treni e dei sistemi via radio di classe A e il cui utilizzo sulla rete europea ad alta velocità e convenzionale è ammesso fino ai limiti di velocità definiti dallo Stato membro responsabile. Questi sistemi di classe B non sono stati sviluppati secondo specifiche tecniche europee unificate, pertanto possono esservi diritti proprietari sulle specifiche da parte dei fornitori. La disposizione e il mantenimento di queste specifiche non devono essere in conflitto con le normative nazionali — specialmente in materia di brevetti.

Durante la fase di transizione, in cui questi sistemi saranno gradualmente sostituiti dal sistema unificato, sarà necessario gestire le specifiche tecniche e di progettazione d’impianto nell’interesse dell’interoperabilità. Questo rientra nei compiti dello Stato membro interessato o del suo rappresentante in collaborazione con il rispettivo fornitore del sistema a norma della STI controllo-comando sia per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità che per il sistema ferroviario convenzionale.

I veicoli non sono tenuti a essere conformi a tutte le specifiche per i sistemi di classe B ma ai requisiti degli Stati membri in cui sono in funzione. Per ogni Stato in cui circola il veicolo è richiesta un’autorizzazione, rilasciata sulla base delle procedure di autorizzazione pertinenti.

Le imprese ferroviarie che devono installare uno o più di questi sistemi sui propri treni devono fare riferimento allo Stato membro appropriato. L’allegato C tratta in dettaglio la corrispondente distribuzione geografica di ogni sistema e richiede per ogni linea un Registro dell’infrastruttura in cui sia descritto il tipo di apparecchiatura e le relative disposizioni operative. Grazie al Registro dell’infrastruttura, il gestore dell’infrastruttura garantisce la coerenza tra il sistema di controllo-comando a terra e il manuale dei regolamenti ferroviari che dipende dalla sua autorità.

Lo Stato membro deve fornire all’impresa ferroviaria la consulenza necessaria ad ottenere un’installazione sicura compatibile con i requisiti delle due STI e dell’allegato C.

Le installazioni di classe B devono comprendere i dispositivi alternativi, come richiesto dall’allegato C.

Per i sistemi di classe B, il presente allegato fornisce le informazioni di base. Per ogni sistema elencato, lo Stato membro identificato deve garantire che ne sia mantenuta l’interoperabilità e deve fornire le informazioni richieste ai fini della sua applicazione, in particolare le informazioni relative all’approvazione.

Allegato B, parte 1: sistemi di segnalamento di classe B

INDICE

1.

ALSN

2.

ASFA

3.

ATB

4.

ATP-VR/RHK

5.

BACC

6.

CAWS e ATP

7.

Crocodile

8.

Ebicab

9.

EVM

10.

GW ATP

11.

Indusi/PZB

12.

KVB

13.

LS

14.

LZB

15.

MEMOR II+

16.

RETB

17.

RSDD/SCMT

18.

SELCAB

19.

SHP

20.

TBL

21.

TPWS

22.

TVM

23.

ZUB 123

Ai soli fini informativi, sistemi non utilizzati negli Stati membri:

24.

ZUB 121

ALSN

(Automatic locomotive signalling of continues operation)

Segnalamento automatico delle locomotive in marcia continua

Автоматическая Локомотивная Сигнализация Непрерывного действия (nome originale russo),

Descrizione:

L’ASLN è un sistema di segnalamento in macchina e blocco automatico del treno. Questo sistema è installato sulle principali linee delle Ferrovie lettoni e dei paesi vicini, la Lituania e l’Estonia. (A soli fini informativi: è installato anche sulle linee ferroviarie della Federazione russa e della Bielorussia).

Il sistema è costituito da circuiti di binario (TC) codificati e da un’apparecchiatura di bordo.

I circuiti di binario sono progettati in maniera piuttosto convenzionale e sono dotati di ricevitori basati sulla tecnica a relè.

Le linee sono dotate di:

circuiti di binario codificati a corrente alterna (CA) con una frequenza pari a 50 (1), 75 o 25 Hz, oppure

circuiti di binario a corrente continua, che garantiscono l’attivazione della modalità di codifica verso un treno in avvicinamento in funzione della direzione del treno:

circuiti di binario con una frequenza di 50, 75 o 25 Hz CA per la modalità in continuo e con una frequenza di 50, 75 o 25 Hz per la modalità codifica;

circuiti di binario a corrente continua.

Le stazioni sono dotate di:

circuiti di binario a corrente continua, che garantiscono l’attivazione della modalità di codifica verso un treno in avvicinamento in funzione della direzione del treno:

circuiti di binario con una frequenza di 50, 75 o 25 Hz o una frequenza audio CA per la modalità in continuo e con una frequenza di 50, 75 o 25 Hz per la modalità codifica o

circuiti di binario a corrente continua.

L’attrezzature di bordo è costituita da un amplificatore elettronico; un decoder basato su un ripetitore; una valvola elettropneumatica per azionare/disattivare il sistema di frenatura; un segnale luminoso, che rappresenti i segnali di terra, e un comando di sorveglianza per confermare le informazioni ricevute dal macchinista.

Per quanto concerne la sicurezza, il sistema non è «fail-safe», visto che integra i segnali sul binario, ma è sufficientemente sicuro per poter svolgere le opportune operazioni di sorveglianza del macchinista.

La trasmissione dei dati tra i circuiti di binario codificati e le apparecchiature di bordo avviene tramite antenne riceventi a bobina aeree accoppiate induttivamente poste sopra le rotaie.

Il sistema funziona con il treno in movimento fino ad una velocità massima di 160 km/h.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni: frequenza portante:

50, 25 o 75 Hz codice numerico

corrente codificata

minima sulle rotaie per il funzionamento del sistema ALSN: 1,2 A

4 aspetti di segnale a bordo (3 codici e un’assenza di codice)

Informazioni disponibili a bordo (al di fuori dell’ALSN): velocità effettiva, lunghezza itinerario percorso

Visualizzazione per il macchinista:

Indicazione del segnale di bordo corrispondente al codice ricevuto.

Segnale acustico se il codice viene modificato in un codice più restrittivo.

Supervisione:

Riconoscimento di un segnale più restrittivo da parte del macchinista entro 15 secondi

Supervisione continua della velocità dopo il superamento del segnale di STOP sul binario

Riconoscimento assenza di codice ogni 40-90 secondi.

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato in caso di:

Superamento del segnale sul binario con indicazione di STOP

Superamento della velocità consentita dall’aspetto del segnale effettivo

L’avvertimento (acustico) non è riconosciuto dal macchinista.

Stati membri responsabili: Lettonia, Estonia, Lituania.

ASFA

Descrizione:

ASFA è un sistema ATP (controllo automatico della sicurezza dei treni) e di segnalamento in macchina installato sulla maggior parte delle linee di RENFE (1 668 mm), su linee a scartamento metrico di FEVE e sulla nuova linea NAFA a scartamento europeo.

ASFA si trova su tutte le linee prese in considerazione ai fini dell’interoperabilità.

Il collegamento terra-treno è basato su circuiti a risonanza accoppiati magneticamente in modo tale da poter trasmettere nove diversi dati. Un circuito a risonanza a terra è regolato su una frequenza che rappresenta l’aspetto del segnale. Il PLL (circuito di blocco di fasi) a bordo accoppiato magneticamente è fissato alla frequenza a terra. Il sistema non è considerato «fail-safe», ma è sufficientemente sicuro per poter svolgere le opportune operazioni di sorveglianza del macchinista, ricordandogli le condizioni di segnalamento e obbligandolo a riconoscere le eventuali segnalazioni di tipo restrittivo.

Le unità a terra e a bordo sono progettate in modo convenzionale.

Caratteristiche principali

9 frequenze

Intervallo: da 55 kHz a 115 kHz

A bordo possono essere selezionate 3 diverse categorie di treno

Supervisione:

Riconoscimento del segnale restrittivo da parte del macchinista entro 3 secondi

Supervisione continua della velocità (160 km/h o 180 km/h) dopo il superamento del segnale restrittivo

Controllo della velocità (60 km/h, 50 km/h o 35 km/h in base al tipo di treno) dopo il superamento di un trasponditore posizionato 300 m oltre il segnale

Attivazione dei sistemi del treno in presenza di segnale disposto a via impedita

Velocità della linea

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa qualsiasi supervisione. Il freno di emergenza può essere allentato a treno fermo.

Stato membro responsabile: Spagna

ATB

ATB esiste in due versioni di base: ATB Prima generazione e ATB Nuova generazione.

Descrizione di ATB Prima generazione

ATB Prima generazione è installato sulla maggioranza delle linee di NS.

Il sistema è composto da circuiti di binario codificati di progettazione piuttosto convenzionale e da un’apparecchiatura a bordo informatizzata (ACEC) o elettronica convenzionale (GRS).

La trasmissione dei dati tra i circuiti di binario codificati e le apparecchiature di bordo avviene tramite antenne riceventi a bobina aeree accoppiate induttivamente poste sopra le rotaie.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni:

Frequenza portante 75 Hz

Codici di velocità a modulazione AM

6 codici di velocità (40, 60, 80, 130, 140) km/h

1 codice di uscita

Nessuna caratteristica dei treni a bordo (codice velocità rilevata lungo il tragitto)

Visualizzazione per il macchinista:

Velocità corrispondente al codice velocità

Segnale acustico in caso di cambiamento del codice

Suono di campana qualora il sistema richieda l’intervento dei freni

Supervisione:

Velocità (continua)

Reazione: Il freno di emergenza è azionato in caso di sovravelocità e qualora il macchinista non intervenga dopo un segnale acustico di avvertimento.

Stato membro responsabile: Paesi Bassi

Descrizione di ATB Nuova generazione

Il sistema ATC (controllo automatico dei treni) è in parte installato sulle linee di NS.

Il sistema è composto da balise poste lungo i binari e da apparecchiature di bordo. Inoltre è disponibile una funzione «infill» basata su un loop di cavi.

La trasmissione dei dati avviene tra la balise attiva e un’antenna a bordo. Il sistema è sensibile alla direzione, le balise sono montate tra le rotaie, in posizione leggermente decentrata.

Le apparecchiature di bordo ATBNG sono completamente interoperabili con le apparecchiature a terra ATB di prima generazione.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni:

100 kHz ± 10 kHz (FSK)

25 kbit/s

119 bit utili per telegramma

Caratteristiche del treno inserite dal macchinista:

Lunghezza del treno

Velocità massima del treno

Caratteristiche di frenatura del treno

Visualizzazioni per il macchinista:

Velocità massima della linea

Velocità impostata

Distanza prescritta

Curva di frenatura

Supervisione:

Velocità della linea

Limitazioni di velocità

Fermata

Profilo del freno dinamico

Reazione:

Preallarme ottico

Segnale acustico di avvertimento

Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa qualsiasi supervisione della circolazione o qualora il macchinista non intervenga dopo il segnale acustico di avvertimento.

Stato membro responsabile: Paesi Bassi

ATP-VR/RHK –

ATP (controllo automatico della sicurezza dei treni), Junakulunvalvonta (JKV)

Comunemente denominata «Junakulunvalvonta (JKV)» (espressione finlandese per ATP, Automatic Train Protection, o «controllo automatico della sicurezza dei treni»)

Il sistema ATP-VR/RHK utilizzato in Finlandia è un sistema ATP standard «fail-safe» basato sulla tecnologia dell’Ebicab 900 con balise JGA o sulla tecnologia dell’ATSS con balise con mini-trasponditore. Il sistema è formato da balise disposte lungo il binario che comprendono codificatori di segnale o computer e apparecchiature informatizzate di bordo.

La trasmissione dei dati avviene tra balise passive disposte lungo i binari (2 per punto) e un’antenna a bordo al di sotto del veicolo che alimenta anche la balise al suo passaggio. L’accoppiamento tra la balise e l’antenna a bordo è di tipo induttivo.

Caratteristiche principali

Balise di eccitazione:

27,115 MHz

Modulazione di ampiezza per impulsi di sincronizzazione

Frequenza degli impulsi 50 kHz

Trasmissione dei dati ai treni:

4,5 MHz

50 kb/s

180 bit utili sul totale di 256

Collegamento:

Tutte le balise permanenti sono collegate

Le balise temporanee possono non essere collegate

Caratteristiche del treno inserite dal macchinista:

Velocità massima del treno

Caratteristiche di frenatura del treno

Lunghezza del treno

Peso del treno

Possibilità di utilizzare velocità superiori in curva

Proprietà specifiche del treno (ad esempio ritardo causato da un pesante carico per asse)

Condizioni della superficie

Visualizzazioni per il macchinista:

Sul tachimetro:

velocità consentita

velocità impostata

Sul display digitale:

distanza dall’obiettivo

Sul display alfanumerico con segnale acustico di avvertimento:

allarme superamento velocità

allarme — frenare

allarme — frenare di più

rottura ATP

allentamento freno consentito

superamento del segnale con indicazione di stop

segnale successivo «possibile pericolo» e supervisione velocità in avvicinamento al segnale

distanza dall’obiettivo dopo 2-3 blocchi

scambio come da distanza dall’obiettivo

limitazione velocità come da distanza dall’obiettivo

binario riservato

anomalie lungo il tragitto o nell’apparecchiatura del veicolo

il sistema può procedere a verifiche: ad es. ritardo, pressione della condotta del freno, velocità, informazioni ricevute dalle ultime balise

Supervisione:

In generale Tutte le informazioni su segnali, scambi e limitazioni della velocità sono trasferite ad una distanza di 2 400 o 3 600 m dall’obiettivo (in funzione della velocità massima della linea). Il sistema calcola le curve di frenatura rispetto ad ogni obiettivo e indica le informazioni più restrittive al macchinista:

Velocità massima della linea o velocità massima del treno

«Possibile pericolo» dopo 2-3 blocchi

Supervisione velocità al segnale con indicazione di stop

Limitazione di velocità

Limitazione di velocità in curva per i treni tradizionali e per i treni a cassa inclinabile

Limitazioni specifiche per il treno

Limitazioni di velocità negli scambi

Velocità dopo un cambio

Superamento autorizzato del segnale a via impedita, 50 km/h, sorvegliato fino al successivo segnale principale

Velocità dopo anomalia balise

Altre funzioni

Smistamento

Protezione antirotolamento

Compensazione dello slittamento

Reazione:

Supervisione limite di velocità: segnale acustico di avvertimento in caso di eccesso di velocità di 3 km/h (velocità più elevate: per eccesso di velocità di 5 km/h), freno di servizio 5 km/h dopo il segnale.

Supervisione distanza dall’obiettivo: il sistema calcola le curve di frenatura con le seguenti funzioni: segnale acustico per frenare, segnale acustico continuo per frenare di più e inserimento freno di servizio da parte del sistema. Il macchinista può allentare il freno di servizio quando la velocità rientra nei limiti. Il sistema frena in maniera sufficiente indipendentemente dall’intervento del macchinista.

Il freno di emergenza viene inserito dal sistema se si supera la velocità consentita di 15 km/h, in caso di superamento curva di frenatura di emergenza o se il freno di servizio non funziona. Il freno di emergenza può essere allentato dopo l’arresto del treno.

Stato membro responsabile: Finlandia

BACC

Descrizione:

Il sistema BACC è installato su tutte le linee che superano i 200 km/h nella rete di FS e su altre linee, che costituiscono la maggior parte delle linee prese in considerazione ai fini dell’interoperabilità.

Il sistema è costituito da circuiti di binario codificati convenzionali che operano a due frequenze portanti per gestire due classi di treni. Le apparecchiature a bordo sono informatizzate.

La trasmissione dei dati tra i circuiti di binario codificati e le apparecchiature di bordo avviene tramite antenne riceventi a bobina aeree accoppiate induttivamente poste sopra le rotaie.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni:

Frequenza portante 50 Hz

Codici di velocità a modulazione AM

5 codici di velocità

Frequenza portante 178 Hz

Codici di velocità a modulazione AM

4 codici di velocità aggiuntivi

Due categorie possibili di treni a bordo (codice velocità rilevato lungo il tragitto)

Visualizzazione per il macchinista:

Velocità corrispondente al codice velocità

Aspetto del segnale (1 su 10)

Supervisione:

Velocità (continua)

Fermata

Reazione: Freno di emergenza in caso di sovravelocità

Stato membro responsabile: Italia

CAWS E ATP

(installati su Iarnród Éireann)

Il sistema è costituito da circuiti di binario (TC) codificati e da un’apparecchiatura di bordo. La trasmissione del codice avviene tramite antenne riceventi a bobina aeree poste sopra le rotaie.

I circuiti di binario codificati sono installati su tutti gli itinerari ad alta densità della cintura di Dublino e sugli itinerari intercity per Cork, Limerick, Athlone e fino al confine con il Regno Unito verso Belfast.

Il parco diesel è dotato di un sistema di allarme continuo automatico. Sono compresi treni del Regno Unito che garantiscono giornalmente il collegamento con la Repubblica d’Irlanda. Il sistema traduce il segnale codificato ricevuto in un’indicazione colorata che viene visualizzata al macchinista.

Il parco elettrico è dotato di un sistema di controllo automatico della sicurezza del treno (ATP). Il sistema traduce il segnale codificato ricevuto in una velocità massima che viene visualizzata al macchinista. Il parco elettrico opera soltanto nell’area elettrificata della cintura di Dublino (Dublin Suburban Electrified Area).

Caratteristiche principali (Dublin Suburban Electrified Area)

Frequenza portante 83 1/3 Hz

Codici a onde quadre a impulsi 50, 75, 120, 180, 270 e 420 CPM. Tradotti dall’ATP in 29 km/h, 30 km/h, 50 km/h, 50km/h, 75km/h, 100 km/h. Tradotti dal CAWS in giallo, verde, giallo, verde, doppio giallo, verde.

Anche le velocità consentite sono visualizzate tramite aspetti del segnale. Il limite di velocità è ridotto a zero nelle fasi di avvicinamento ad un segnale rosso.

Caratteristiche principali (al di fuori della Dublin Suburban Electrified Area)

Frequenza portante 50 Hz

3 codici a onde quadre a impulsi 50, 120 e 180 CPM. Tradotti dal CAWS in giallo, doppio giallo, verde.

Sistema di controllo automatico della sicurezza dei treni (ATP)

Visualizzazione per il macchinista:

Velocità attuale consentita. Aggiornamento continuo per rispecchiare i cambiamenti degli aspetti del segnale successivo

Tonalità acustica continua per indicare sovravelocità.

Tonalità momentanea per indicare aumento della velocità consentita.

Tonalità intermittente per indicare che è stato selezionato l’allentamento marcia.

Funzionalità di prova a treno fermo.

Caratteristiche introdotte dal macchinista:

Allentamento marcia per consentire la marcia sui binari di servizio e fino al segnale Rosso.

Supervisione:

Controllo continuo della velocità

Reazione:

In caso di superamento della velocità consentita o se si riceve un codice di velocità inferiore, viene azionato il freno di servizio fino al raggiungimento della velocità consentita e fino a che il macchinista non ha riconosciuto la sovravelocità spostando il dispositivo di controllo dell’elettricità su marcia per inerzia o frenatura. In caso contrario viene mantenuto l’inserimento del freno.

Sistema di allarme continuo automatico

Visualizzazione per il macchinista:

Aspetto dell’ultimo segnale lungo la linea superato fino a circa 350 metri dal segnale successivo e quindi aspetto del segnale successivo. Aggiornamento continuo per rispecchiare i cambiamenti degli aspetti del segnale successivo

Tonalità acustica continua per indicare un aspetto più restrittivo ricevuto fino al riconoscimento

«Trillo» momentaneo per indicare il ricevimento di un aspetto meno restrittivo

Funzionalità di prova a treno fermo.

Portante selezionata

Caratteristiche introdotte dal macchinista:

Frequenza portante

Disattivare la visualizzazione della luce rossa al di fuori delle zone dei circuiti di binario codificati.

Supervisione:

Riconoscimento del cambiamento in un aspetto più restrittivo. Dopo il riconoscimento, nessuna supervisione del treno fino ad un altro cambiamento in un aspetto più restrittivo.

Reazione:

Il macchinista deve riconoscere un cambiamento in un aspetto del segnale più restrittivo entro sette secondi; in caso contrario viene inserito il freno di emergenza per un minuto. L’inserimento del freno non si può annullare fino allo scadere del tempo previsto. Il treno dovrebbe arrestarsi entro un minuto.

Stato membro responsabile: Repubblica d’Irlanda.

Crocodile

Descrizione:

È installato sulle principali linee di RFF, SNCB e CFL. Il sistema Crocodile si trova su tutte le linee prese in considerazione ai fini dell’interoperabilità.

Il sistema è basato su una barra di ferro nel binario posta fisicamente a contatto per mezzo di una spazzola a bordo del treno. La barra trasporta una tensione di +/- 20 V dalla batteria, in base all’aspetto del segnale. Esiste un’indicazione per il macchinista, il quale deve riconoscere l’avvertimento. Se non lo riconosce, si attiva una frenatura automatica. Il sistema non controlla la velocità o la distanza. Agisce solo come sistema di sorveglianza.

Le unità a terra e a bordo sono progettate in modo convenzionale.

Caratteristiche principali

Barra alimentata a CC (± 20 V)

Nessuna caratteristica del treno a bordo

Supervisione:

Riconoscimento da parte del macchinista

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato qualora non sia riconosciuto il segnale di avvertimento. Il freno di emergenza può essere allentato dopo l’arresto

Stati membri responsabili: Belgio, Francia, Lussemburgo.

Ebicab

L’Ebicab esiste in due versioni: Ebicab 700 ed Ebicab 900.

Descrizione dell’Ebicab 700:

Sistema ATP «fail-safe» standard in Svezia, Norvegia, Portogallo e Bulgaria. Software identico in Svezia e Norvegia che consente ai treni che circolano tra i due Stati di oltrepassare le frontiere senza cambio di macchinista o di locomotive, malgrado diversi sistemi di segnali e regole diverse. Software diverso in Portogallo e Bulgaria.

Il sistema è composto da dispositivi a terra, balise e codificatori di segnali o comunicazioni seriali con apparato elettronico, e apparecchiature informatizzate a bordo.

La trasmissione dei dati avviene tra balise passive disposte lungo i binari (da 2 a 5 per segnale) e un’antenna a bordo al di sotto del veicolo che alimenta anche la balise al suo passaggio. L’accoppiamento tra la balise e l’antenna a bordo è di tipo induttivo.

Caratteristiche principali

Balise di eccitazione:

27 115 MHz

Modulazione di ampiezza per impulsi di sincronizzazione

Frequenza degli impulsi 50 kHz

Trasmissione dei dati ai treni:

4,5 MHz

50 kb/s

12 bit utili sul totale di 32

Collegamento:

I segnali sono collegati

I pannelli, ad esempio i pannelli di avvertimento e di indicazione velocità, non sono necessariamente collegati, il 50 % di balise scollegate è accettabile affinché vi siano condizioni di sicurezza

Caratteristiche del treno che possono essere inserite dal macchinista:

Velocità massima del treno

Lunghezza del treno

Caratteristiche di frenatura del treno

Proprietà specifiche del treno per consentire la sovravelocità o la guida a velocità ridotta su tratti specifici

Condizioni della superficie

Visualizzazioni per il macchinista:

Velocità massima della linea

Velocità impostata

Informazioni avanzate sugli obiettivi secondari per il segnalamento della distanza da percorrere o per il segnalamento graduale della velocità, possono essere sorvegliati 5 blocchi

Limitazioni di velocità oltre il primo segnale

Tempo per la frenatura di servizio, 3 avvertimenti

Anomalie lungo il tragitto o dell’apparecchiatura del veicolo

Valore dell’ultimo ritardo

Pressione della condotta del freno e velocità istantanea

Informazione sull’ultima balise superata

Informazioni accessorie

Supervisione:

Velocità della linea, in base alla capacità di sovravelocità del binario e alle prestazioni del veicolo o attuazione di velocità ridotta per treni specifici

Obiettivi multipli comprese le informazioni sui segnali senza segnali ottici

Le limitazioni di velocità permanenti, temporanee o di emergenza possono essere attuate con balise scollegate

Fermata

Profilo del freno dinamico

Stato del dispositivo di controllo passaggio a livello e smottamento

Smistamento

Protezione antirotolamento

Compensazione dello slittamento

Superamento autorizzato del segnale a via impedita, 40 km/h, sorvegliato fino al successivo segnale principale

Reazione: Segnale acustico di avvertimento udibile quando si supera di 5 km/h la velocità massima, frenatura di servizio quando si supera di 10 km/h la velocità massima. Il freno di servizio può essere allentato dal macchinista quando la velocità rientra nei limiti prestabiliti. L’Ebicab frena in maniera sufficiente indipendentemente dall’intervento del macchinista. Il freno di emergenza è utilizzato unicamente in caso di reale emergenza, per esempio quando la frenatura di servizio non è sufficiente. Si può ricorrere all’allentamento del freno di emergenza quando il treno è fermo.

Opzioni attuate:

Sistema di blocco radio con funzionalità «tipo ETCS livello 3»

Comunicazione treno-terra

Stati membri responsabili: Portogallo, Svezia.

Descrizione dell’Ebicab 900:

Il sistema è composto da dispositivi a terra, balise e codificatori di segnali o comunicazioni seriali con apparato elettronico, e apparecchiature informatizzate a bordo.

La trasmissione dei dati avviene tra balise passive disposte lungo i binari (da 2 a 4 per segnale) e un’antenna a bordo al di sotto del veicolo che alimenta anche la balise al suo passaggio. L’accoppiamento tra la balise e l’antenna a bordo è di tipo induttivo.

Caratteristiche principali

Balise di eccitazione:

27 MHz

Modulazione di ampiezza per impulsi di sincronizzazione

Frequenza degli impulsi 50 kHz

Trasmissione dei dati ai treni:

4,5 MHz

50 kb/s

255 bit

Collegamento:

I segnali sono collegati

I pannelli, ad esempio i pannelli di avvertimento e di indicazione velocità, non sono necessariamente collegati, il 50 % di balise scollegate è accettabile affinché vi siano condizioni di sicurezza

Caratteristiche del treno che possono essere inserite dal macchinista:

Identificazione del treno

Velocità massima del treno

Lunghezza del treno

Caratteristiche di frenatura del treno

Tipo di velocità del treno (solo se la velocità del treno è compresa tra 140 e 300 km/h)

Pressurizzazione del treno

Visualizzazioni per il macchinista:

Velocità limite

Velocità impostata

Sovravelocità

Efficacia

Allarme ASFA

Riattivazione del freno

Circolazione oltre il limite consentito

END

Segnalatore acustico

Preavviso di frenata

Spia luminosa rossa

Display alfanumerico

Supervisione:

Velocità della linea, in base alla capacità di sovravelocità del binario e alle prestazioni del veicolo o attuazione di velocità ridotta per treni specifici

Obiettivi multipli comprese le informazioni sui segnali senza segnali ottici

Le limitazioni di velocità permanenti, temporanee o di emergenza possono essere attuate con balise scollegate

Fermata

Profilo del freno dinamico

Stato del dispositivo di controllo passaggio a livello e smottamento

Smistamento

Protezione antirotolamento

Compensazione dello slittamento

Superamento autorizzato del segnale a via impedita, 40 km/h, sorvegliato fino al successivo segnale principale

Reazione:

Segnale acustico di avvertimento quando si supera di 3 km/h la velocità massima, frenatura di servizio quando si supera di 5 km/h la velocità massima. Il freno di servizio può essere allentato dal macchinista quando la velocità rientra nei limiti prestabiliti. L’Ebicab frena in maniera sufficiente indipendentemente dall’intervento del macchinista.

Stato membro responsabile: Spagna

EVM

Descrizione:

EVM è installato su tutte le principali linee della rete ferroviaria di Stato dell’Ungheria (MÁV). Queste linee sono prese in considerazione ai fini dell’interoperabilità. La maggior parte del parco locomotive ne è dotata.

La parte a terra del sistema è formata da circuiti di binario codificati che attivano una frequenza portante per la trasmissione di informazioni. La frequenza portante è codificata da una modulazione di ampiezza del 100 % utilizzando un codificatore elettronico.

La trasmissione dei dati tra i circuiti di binario codificati e le apparecchiature di bordo avviene tramite antenne riceventi a bobina aeree accoppiate induttivamente poste sopra le rotaie.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati binario-treni:

Frequenza portante 75 Hz

Codici ampiezza modulata (100 %)

7 codici (6 codici velocità)

Visualizzazione per il macchinista:

Segnalazione in macchina

Aspetti del segnale: arresto, velocità consentita al segnale successivo (15, 40, 80, 120, MAX), assenza trasmissione/guasto, modalità smistamento

Supervisione:

Limite di velocità

Controllo di vigilanza ogni 1 550 m in caso di v effettiva < v impostata,

Controllo di vigilanza ogni 200 m in caso di v effettiva > v impostata

Aspetto di arresto

Limitazione velocità modalità smistamento

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato:

qualora il macchinista non intervenga

se il limite di velocità non è rispettato dopo il segnale di vigilanza

o qualora un segnale di arresto sia oltrepassato a velocità superiore a 15 km/h

in modalità smistamento subito dopo aver superato i 40 km/h (in questo caso il freno è attivato senza segnali acustici)

Funzioni aggiuntive:

Protezione antirotolamento

Funzione Comfort (indicazione che il segnale è stato eliminato quando il treno è fermo)

Stato membro responsabile: Ungheria

SISTEMA GW-ATP

Descrizione:

Il GW ATP è un sistema di controllo automatico della sicurezza dei treni (ATP) utilizzato nel Regno Unito sulle linee Great Western (GW) tra Londra (Paddington), Bristol Temple Meads, Bristol Parkway e Newbury. Il sistema utilizza un hardware simile al sistema TBL impiegato in Belgio, con alcune differenze tecniche e a livello di funzionamento.

Il sistema si applica solo ai treni che superano i 160 km/h.

Il sistema garantisce le seguenti funzioni principali:

protezione automatica completa del treno se il treno è predisposto e funziona su un’infrastruttura apposita

supervisione della velocità massima del veicolo e protezione antirotolamento se il treno è predisposto e funziona su un’infrastruttura apposita.

I dati sono trasmessi dalla parte a terra del sistema attraverso boe adiacenti ai segnali. Se necessario vengono forniti loop di «infill» per migliorare le prestazioni operative.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni:

100kHz ± 10kHz (FSK)

25kbit/sec

99 bit utili per telegramma

Caratteristiche del treno inserite dal macchinista:

Le caratteristiche del treno in termini, ad es., di velocità di frenatura di base o velocità massima sono definite da una presa «plug» contenente parametri predefiniti inserito nell’hardware del treno. Eventuali variazioni nella composizione del treno e nella disponibilità dei freni possono essere definite dal macchinista alla partenza.

Interfaccia macchinista:

Indicazioni visive:

Velocità di sicurezza massima

Velocità impostata

Stato previsto del segnale successivo

Presenza di limitazioni di velocità di emergenza

Indicazioni di anomalie

Rotolamento

Attivazione dell’intervento

Modalità operativa «smistamento»

Modalità «superamento segnale di arresto»

Superamento segnale disposto a via impedita

Segnale sussidiario (circolazione autorizzata su una linea occupata)

Indicazioni acustiche:

Breve tonalità di avvertimento per indicare un cambiamento nelle informazioni visualizzate

Tonalità continua di avvertimento per indicare il superamento della velocità di sicurezza, la presenza di una limitazione della velocità di emergenza, la presenza di un segnale a via impedita, di rotolamento o in caso di anomalia del sistema

Comandi del macchinista:

Pulsante/indicatore di accensione

Pulsante di riconoscimento per riprendere il comando dopo un intervento del sistema

Pulsante di attivazione della modalità «smistamento»

Pulsante «superamento segnale di arresto» in caso di passaggio autorizzato con via impedita

Comandi di isolamento

Controllo

Il sistema sorveglia la circolazione del treno in base ai seguenti parametri:

Velocità di sicurezza massima (velocità della linea e limitazioni permanenti della velocità)

Limitazioni di velocità temporanee

Fermata

Profilo del freno dinamico

Direzione di marcia (compresa vigilanza rotolamento)

Il sistema attiva la frenatura completa di esercizio:

se viene superata la velocità massima di sicurezza indicata di un margine prestabilito e se il macchinista non risponde all’allarme acustico;

in presenza di una limitazione della velocità di emergenza;

in presenza di un’anomalia recuperabile del sistema, ad es. il mancato ricevimento dei dati dalla boa del binario di terra nel momento previsto

Il sistema ATP attiva la frenatura di emergenza:

Se il treno supera un segnale a via impedita (il treno viene arrestato e il macchinista può procedere ad una supervisione parziale, ma limitata a 20 m/h per 3 minuti o fino al superamento della boa successiva)

In caso di rotolamento (cioè un movimento di oltre 10 metri o a più di 5 m/h in una direzione non corrispondente alla posizione del combinatore principale)

In presenza di un’anomalia non recuperabile del sistema

Stato membro responsabile: Regno Unito

INDUSI/PZB

(Induktive Zugsicherung/Punktförmige Zugbeeinflussung)

Descrizione:

Sistema ATP installato sulle linee in Austria e Germania prese in considerazione ai fini dell’interoperabilità.

I circuiti a risonanza accoppiati magneticamente a terra e a bordo trasmettono 1 informazione su 3 al treno. Il sistema non è considerato «fail-safe», ma è sufficientemente sicuro per poter svolgere le opportune operazioni di sorveglianza del macchinista. Agisce completamente in secondo piano, ossia non fornisce al macchinista alcuna indicazione circa gli aspetti del segnale, indica unicamente che il treno è sorvegliato.

Caratteristiche principali

3 frequenze

500 Hz

1 000 Hz

2 000 Hz

Caratteristiche del treno che possono essere inserite dal macchinista:

Caratteristiche di frenatura (percentuale e regime di frenatura per 3 categorie di supervisione)

Supervisione:

Versione hardware (non per la Germania):

500 Hz: supervisione immediata della velocità

1 000 Hz: riconoscimento dell’aspetto restrittivo del segnale, la supervisione della velocità dipende dal tipo di treno

2 000 Hz: arresto immediato

Versione del microprocessore:

500 Hz: supervisione immediata della velocità e successiva supervisione della curva di frenatura

1 000 Hz: riconoscimento dell’aspetto restrittivo del segnale, la supervisione della velocità dipende dal programma con differenti curve di frenatura, supervisione mediante valori di tempo e velocità per una distanza limitata; curve di frenatura (su tempo e distanza) attivate da 1 000 Hz, in aggiunta sulla distanza attivate da 500 Hz

2 000 Hz: arresto immediato

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa qualsiasi supervisione. Il freno di emergenza può essere allentato in condizioni speciali.

Stati membri responsabili: Austria, Germania.

KVB

Descrizione:

Sistema ATP standard in Francia sulla rete di RFF. Tutte le linee elettrificate convenzionali ne sono dotate per la supervisione della velocità, la protezione dei punti pericolosi e le limitazioni temporanee della velocità. Il sistema è in funzione nel 99 % delle linee convenzionali. In parte installato sulle linee ad alta velocità per alcune trasmissioni puntiformi e per la supervisione di limitazioni di velocità temporanee in cui i livelli di velocità non sono forniti da codici TVM.

Il sistema è formato da balise disposte lungo il binario che comprendono codificatori di segnale e apparecchiature informatizzate a bordo. Il sistema si sovrappone alle apparecchiature di segnalamento convenzionale.

La trasmissione dei dati avviene tra balise passive disposte lungo i binari (da 2 a 9 per segnale) e un’antenna a bordo al di sotto del veicolo che alimenta anche la balise al suo passaggio. L’accoppiamento tra la balise e l’antenna a bordo è di tipo induttivo. Questa trasmissione dei dati è anche utilizzata per la trasmissione puntiforme non collegata al sistema ATP (porte, canali radio, ecc.).

Il sistema KVB può inoltre essere integrato da una trasmissione continua per consentire le funzioni «in-fill» (come Euroloop). La funzione «in-fill» è realizzata con una trasmissione continua mediante una modulazione della frequenza di scorrimento (FSK) con due frequenze portanti Fp a 20 KHz e a 25 KHz (una per ogni binario). I dati da trasmettere sono dati binari, a gruppi di 80 bit (64 sono utili). Un messaggio «in-fill» richiede tre elementi da 80 bit, trasmessi in successione: in questo caso si parla di messaggio «lungo».

La trasmissione di un bit set a «1» è effettuata mediante la frequenza Fp + 692 Hz, la trasmissione di un bit set a «0» è effettuata mediante la frequenza Fp — 750 Hz.

Caratteristiche:

Balise di eccitazione:

27,115 MHz

Modulazione di ampiezza per impulsi di sincronizzazione

Frequenza degli impulsi 50 kHz

Trasmissione dei dati ai treni:

4,5 MHz

50 kbit/s

12 bit utili (totale 4x8 bit) tipo analogico

172 bit utili (totale 256 bit) tipo digitale

Ad eccezione dei convogli, le caratteristiche del treno devono essere inserite dal macchinista:

Categoria del treno

Velocità massima del treno

Lunghezza del treno

Caratteristiche di frenatura del treno

Visualizzazioni per il macchinista:

Supervisione dello stato della velocità

Velocità di sfrenatura

Nell’ultima versione del KVB vengono fornite indicazioni solo per l’avvicinamento di un segnale di pericolo con una breve sovrapposizione (000), «b» e «p» per preannunciare. Non vengono mai fornite indicazioni sulla velocità.

Supervisione:

Velocità della linea, comprese limitazioni permanenti e temporanee della velocità

Fermata

Profilo del freno dinamico

Limitazioni di velocità

Il sistema KVB comanda lo smistamento e le transizioni ad altri sistemi (TVM), interviene sulla commutazione dei canali radio, sull’apertura dell’interruttore di circuito, sull’abbassamento dei pantografi, sulla scelta del lato di apertura delle porte, sulla scelta dell’altezza dei gradini, sul comando dell’ermeticità in galleria o quando si attraversano zone che presentano un rischio chimico. Il sistema KVB può inoltre essere integrato da una trasmissione continua per consentire le funzioni «in-fill» (come Euroloop).

Reazione:

Avvertimento al macchinista. Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa qualsiasi supervisione della circolazione. Il freno di emergenza può essere rilasciato unicamente quando il treno è fermo.

Stato membro responsabile: Francia

LS

Descrizione:

LS è installato su tutte le linee principali della rete ferroviaria della Repubblica ceca (CD) e della Repubblica slovacca (ZSR) e su altre linee la cui velocità supera i 100 km/h. Queste linee sono prese in considerazione ai fini dell’interoperabilità.

La parte a terra del sistema è formata da circuiti di binario codificati che attivano una frequenza portante. La frequenza portante è codificata da una modulazione di ampiezza del 100 %. La quasi totalità del parco locomotive è dotata di apparecchiature a bordo. La parte a bordo del sistema è stata ammodernata, pertanto le apparecchiature sono in parte informatizzate.

La trasmissione dei dati tra i circuiti di binario codificati e le apparecchiature di bordo avviene tramite antenne riceventi a bobina aeree accoppiate induttivamente poste sopra le rotaie.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni:

Frequenza portante 75 Hz

Codici a modulazione AM

4 codici di velocità (compreso l’aspetto relativo all’arresto)

Visualizzazione per il macchinista:

Segnalazione in macchina

Aspetti del segnale: arresto, velocità limitata, attenzione (limite di velocità 100 km/h), velocità massima

Supervisione:

Il limite di velocità può essere oltrepassato dal controllo di vigilanza

Nessuna supervisione della distanza

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato qualora il macchinista non intervenga una volta raggiunto il limite di velocità.

Stati membri responsabili: Repubblica ceca, Slovacchia.

LZB

(Linienförmige Zugbeeinflussung)

Descrizione:

Sistema ATC installato su tutte le linee in Germania che superano i 160 km/h, che sono parti significative delle linee considerate ai fini dell’interoperabilità. LZB è anche installato su alcune linee in Austria e Spagna.

Il sistema è composto da una parte a terra, comprendente i seguenti elementi:

adattamento ai sistemi di apparato centrale e trasmissione dei rispettivi dati

elaborazione dei dati e MMI (interfaccia persona-macchina) al centro LZB

trasmissione dei dati verso e da altri centri LZB

sistema di trasmissione dei dati verso e da treni.

Le apparecchiature di bordo normalmente possiedono una funzione Indusi integrata.

La trasmissione dei dati tra le apparecchiature a terra e a bordo avviene attraverso un loop di cavi induttivo a terra e antenne di ferrite a bordo.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni:

36 kHz +- 0,4 kHz (FSK)

1 200 Bit/sec

83,5 passi per telegramma

Trasmissione dei dati dai treni:

56 kHz +- 0,2 kHz (FSK)

600 Bit/sec

41 passi per telegramma

Caratteristiche del treno che possono essere inserite dal macchinista:

Lunghezza del treno

Velocità massima del treno

Caratteristiche di frenatura del treno (percentuale e regime di frenatura)

Visualizzazioni per il macchinista:

Modo operativo valido, stato della trasmissione dei dati

Velocità massima consentita/velocità effettiva rilevata su un tachimetro a due puntatori

Velocità impostata

Distanza dall’obiettivo

Indicazioni ausiliarie

Supervisione:

Velocità della linea (velocità massima, limitazioni temporanee e permanenti della velocità)

Velocità massima del treno

Fermata

Direzione di marcia

Profilo della velocità dinamica

Funzioni ausiliarie, ad esempio abbassamento del pantografo (cfr. allegato C)

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa qualsiasi supervisione della circolazione. Il freno di emergenza può essere allentato in caso di sovravelocità quando la velocità rientra nei limiti prestabiliti.

Regole operative del sistema LZB:

Le ferrovie tedesche (DB) utilizzano il sistema come controllo automatico dei treni completamente sicuro, non sono richiesti i segnali lungo il tragitto; nel caso in cui esistano segnali lungo il tragitto per la presenza di treni non dotati del sistema, detti segnali non sono validi per treni guidati con il sistema LZB. Questo sistema è tipicamente collegato ad un motore automatico e ad un controllo del freno.

Stati membri responsabili: Austria, Germania, Spagna.

MEMOR II+

Descrizione:

Il sistema ATP installato su tutte le linee della rete ferroviaria lussemburghese è utilizzato per la protezione dei punti pericolosi e per limitazioni temporanee della velocità. MEMOR II+ è complementare al sistema Crocodile.

Il sistema è basato su una o due barre di ferro nel binario fisicamente poste a contatto per mezzo di spazzole a bordo del treno. La barra trasporta una tensione compresa tra +/- 12 e +/- 20 V, in base all’aspetto del segnale. Il sistema non è considerato «fail-safe», ma è sufficientemente sicuro per poter svolgere le opportune operazioni di sorveglianza del macchinista. Agisce completamente in secondo piano, ossia non fornisce al macchinista alcuna indicazione circa gli aspetti del segnale, indica unicamente che il treno è sorvegliato.

Caratteristiche principali

Barre a terra alimentate a CC (da ± 12 a ± 20 V)

A bordo, il macchinista non può inserire le caratteristiche del treno; a bordo è memorizzata solo una curva di velocità predefinita

Supervisione:

In presenza di segnali di attenzione o di segnali che indicano limitazioni della velocità, un innesco positivo attiva la supervisione della velocità, la supervisione dei valori di tempo e di velocità per una certa distanza rispetto alla curva di velocità memorizzata.

In caso di segnali di arresto assoluto, due inneschi positivi a una distanza di 11 metri azionano il freno di emergenza

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa la supervisione (assenza di reazione valida da parte del macchinista). Il freno di emergenza può essere allentato dopo l’arresto.

Visualizzazioni per il macchinista:

Stato della supervisione

Stato del freno di emergenza

Le prospettive

Il sistema ECTS livello I è in corso di installazione sulla rete ferroviaria del Lussemburgo. La progressiva entrata in servizio dell’ECTS sostituirà MEMOR II e il sistema Crocodile. Questa operazione richiede un periodo di transizione per adeguare i sistemi lato motore all’ECTS. Alla fine, il sistema ECTS livello I sarà l’unico sistema valido utilizzato nella rete di infrastruttura ferroviaria del Lussemburgo.

Stato membro responsabile: Lussemburgo.

RETB

Descrizione:

L’RETB (Radio Electronic Token Block) è un sistema di segnalamento utilizzato su poche linee poco frequentate nel Regno Unito nell’ambito di applicazione della direttiva sull’interoperabilità convenzionale (in totale tre linee in Scozia e una nel Galles).

Il sistema garantisce le seguenti funzioni principali:

Autorizzazione al movimento concessa ai treni dal centro di controllo della segnalazione attraverso «token» elettronici inviati via radio alle apparecchiature di bordo

Visualizzazione dell’autorizzazione al movimento per il macchinista

Restituzione del «token» di autorizzazione al movimento quando il treno ha ultimato il movimento autorizzato.

Il sistema RETB funziona unitamente a procedure per il protocollo di comunicazione macchinista-segnalatore, che sono applicate al momento della richiesta, concessione o ritiro dei «token» di autorizzazione.

L’RETB non comprende la funzione di protezione del treno (non c’è pertanto alcuna interfaccia tra le apparecchiature RETB del treno e il sistema di frenatura). Tuttavia, l’apparecchiatura standard TPWS, descritto altrove nell’allegato B, garantisce la protezione dall’inosservanza dei segnali. L’apparecchiatura TPWS di bordo include la funzionalità AWS (anch’essa descritta nell’allegato B), che fornisce indicazioni visive e sonore al macchinista quando si avvicina al limite di un’autorizzazione di movimento e di limitazioni di velocità.

Apparecchiature di bordo

Le apparecchiature di bordo comprendono apparecchiature radio e l’unità di visualizzazione in macchina (CDU) RETB.

Apparecchiature radio

Il sistema radio utilizzato per la trasmissione dei «token» di autorizzazione al movimento è una variante del sistema NRN utilizzato nel Regno Unito (già descritto nell’allegato B). L’apparecchiatura radio è utilizzata per la trasmissione vocale e di dati.

Unità di visualizzazione in macchina (CDU)

La CDU comprende:

un commutatore a tasti per selezionare la modalità operativa delle apparecchiature di bordo

un pulsante «ricevimento» per ricevere i «token» di autorizzazione al movimento inviati dal centro di controllo per poter procedere ad un movimento del treno

un display alfanumerico che visualizza il nome della sezione di linea per la quale è stato inviato un «token» di autorizzazione al movimento

un tasto di «invio» per rimandare il «token» di autorizzazione al movimento al centro di controllo quando il treno ha completato il movimento.

Il treno deve essere dotato anche dell’apparecchiatura TPWS (con la funzionalità AWS) per i fini descritti in precedenza; non c’è tuttavia interfaccia tra le apparecchiature TPWS e RETB installate a bordo del treno.

Stato membro responsabile: Regno Unito

RSDD/SCMT

(Ripetizione Segnali Discontinua Digitale/Sistema Controllo Marcia del Treno)

Descrizione:

RSDD/SCMT è un sistema ATP che può essere utilizzato da solo o sovrapposto all’infrastruttura BACC.

Le apparecchiature a bordo sono in grado di gestire in modo coordinato informazioni provenienti da diverse fonti.

Il sistema è composto da balise disposte lungo il binario e codificatori, e da un’antenna a bordo che alimenta anche le balise al suo passaggio. L’accoppiamento è di tipo induttivo.

Dal punto di vista logico, esistono due tipi di balise: «balise di sistema», che contengono informazioni sulla linea da percorrere, e «balise di segnalamento» che contengono informazioni sull’aspetto dei segnali.

Sono previsti tre tipi di balise, che utilizzano tutti la stessa frequenza, nella tratta terra-treno e treno-terra, ma con capacità diversa.

Frequenza di eccitazione:

27,115 MHz

Trasmissione dei dati ai treni:

4,5 MHz

Modulazione ASK 12/180 bit

Modulazione FSK 1 023 bit

Caratteristiche del treno:

Nelle strutture preposte alla manutenzione sono caricate alcune caratteristiche prestabilite dei treni, mentre i dati che dipendono dalla composizione del treno sono inseriti dal macchinista. Per tarare il sistema del contachilometri a bordo sono utilizzate alcune balise speciali, prima che esso possa essere utilizzato per la sorveglianza del treno.

Visualizzazioni per il macchinista:

Velocità massima consentita

Velocità impostata

Velocità effettiva del treno

Informazioni avanzate sugli obiettivi secondari

Avvertimenti prima della frenatura di emergenza

Informazioni accessorie

Supervisione: In condizioni normali (piena supervisione) il treno controlla le seguenti caratteristiche: Velocità della linea, in base alla capacità di sovravelocità del binario e alle prestazioni dei veicolo

Limitazioni permanenti e temporanee della velocità

Passaggio a livello

Fermata

Profilo del freno dinamico

Smistamento

Se una o più caratteristiche della linea non possono essere inviate al sistema di bordo (anomalia, ecc.) è possibile utilizzare il sistema in supervisione parziale. In questo caso la MMI (interfaccia persona-macchina) è disinserita e il macchinista deve guidare il convoglio in base ai segnali laterali lungo la linea.

Reazioni:

Freno di servizio

Freno di emergenza

Stato membro responsabile: Italia

SELCAB

Descrizione:

Sistema ATC installato sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia come prolungamento del sistema LZB nelle aree delle stazioni. Le apparecchiature a bordo di tipo LZB 80 (Spagna) possono elaborare anche informazioni SELCAB.

La trasmissione dei dati tra le apparecchiature a terra e quelle a bordo è effettuata mediante loop induttivo semicontinuo a terra e antenne in ferrite a bordo.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni:

36 kHz +- 0,4 kHz (FSK)

1 200 Bit/sec

83,5 passi per telegramma

Caratteristiche del treno che possono essere inserite dal macchinista:

Lunghezza del treno

Velocità massima del treno

Caratteristiche di frenatura del treno

Visualizzazioni per il macchinista:

Velocità massima consentita/velocità effettiva rilevata su un tachimetro a due puntatori

Velocità impostata

Distanza dall’obiettivo

Indicazioni ausiliarie

Supervisione:

Velocità della linea

Fermata

Direzione di marcia

Profilo del freno dinamico

Limitazioni di velocità

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa qualsiasi supervisione della circolazione. Il freno di emergenza può essere allentato in caso di sovravelocità quando la velocità rientra nei limiti prestabiliti.

Stati membri responsabili: Spagna

SHP

Samoczynne Hamowanie Pociągu

Descrizione:

Sistema AWS installato sulle linee polacche considerate ai fini dell’interoperabilità.

I circuiti a risonanza accoppiati magneticamente a terra e a bordo trasmettono 1 informazione al treno. Il sistema è considerato «fail-safe». È integrato da un sistema di sorveglianza attiva di bordo. Il sistema di sorveglianza protegge anche contro movimenti incontrollati del veicolo (slittamento) ad una velocità 10 % superiore alla velocità massima consentita del veicolo. Agisce completamente in secondo piano, ossia non fornisce al macchinista alcuna indicazione circa gli aspetti del segnale, indica unicamente che il treno è sorvegliato.

Caratteristiche principali

Periodicità

1 000 Hz

Supervisione:

1 000 Hz: riconoscimento di un segnale

Ubicazione del circuito di risonanza:

200 m prima dei segnali sulla linea e dei segnali di ingresso in stazione

0 m prima dei (o in corrispondenza dei) segnali di uscita dalla stazione

Reazione:

La luce di segnalazione di bordo è attivata quando il treno sta superando il circuito di risonanza (installato a terra); è richiesta la conferma del macchinista. Se la conferma non perviene entro 3 s viene attivato un segnale acustico. Se non arriva una conferma entro 2 s dall’attivazione del segnale acustico, il sistema inserisce il freno di emergenza. Il freno di emergenza può essere allentato in condizioni speciali.

Il sistema di sorveglianza attiva viene attivato quando la velocità del veicolo supera del 10 % la velocità massima consentita del veicolo. Dopo 16 s si attiva la luce di segnalazione e il macchinista deve inviare una conferma entro lo stesso tempo previsto per la funzione SHP. Quindi è richiesta una conferma ogni 60 s. La supervisione SHP riattiva il periodo di controllo di 60 s.

Stato membro responsabile: Polonia

TBL 1/2/3

Descrizione:

TBL è un sistema ATC in parte installato sulle linee di NMBS/SNCB (attualmente: 1 200 boe e 120 apparecchiature montate sui treni TBL1, 200 boe e 300 apparecchiature montate sui treni TBL2, tutte le linee per velocità superiori a 160 km/h dotate di TBL2).

Il sistema consiste in una balise disposta lungo il binario in corrispondenza di ogni segnale e di un’apparecchiatura a bordo. TBL1 è un sistema di avvertimento, TBL2/3 è un sistema di segnalazione in macchina. Per TBL2/3, sono previste balise «in-fill» ed è disponibile anche un loop di cavi «in-fill».

La parte a terra è denominata TBL2 nel caso di interfaccia con apparati a relè, e TBL3 nel caso di interfaccia seriale con apparato elettronico.

L’apparecchiatura di bordo è denominata TBL2 e include il sistema TBL2, il sistema TBL1 e le funzioni Crocodile.

La trasmissione dei dati avviene tra la balise attiva e una serie di antenne a bobina aeree presenti a bordo. Il sistema è sensibile alla direzione, le balise sono montate tra le rotaie, in posizione leggermente decentrata.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni:

100 kHz +- 10 kHz (FSK)

25 kbit/s

119 bit utili per telegramma per TBL2/3

5 dati decimali utili su 40 bit per telegramma per TBL1

Caratteristiche del treno come inserite dal macchinista (TBL2):

Lunghezza del treno

Velocità massima del treno

Caratteristiche di frenatura del treno (peso del freno, tipo di treno, isolamenti, altri parametri specifici)

Selezione della lingua, parametri di identificazione

Visualizzazioni per il macchinista:

Velocità massima (curva di frenatura)

Velocità impostata

Distanza prescritta

Velocità del treno

Modo di funzionamento

Indicazioni ausiliarie

Supervisione

Velocità della linea

Limitazioni di velocità (permanente e temporanea)

Limitazioni specifiche per il carico e altri treni

Fermata

Profilo del freno dinamico

Direzione di marcia

Vigilanza del macchinista

Funzioni ausiliarie (pantografo, commutazione radio)

Reazione:

Avvertimenti acustici e ottici

Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa qualsiasi supervisione della circolazione o il macchinista non riconosca l’avvertimento.

Stati membri responsabili: Belgio

TPWS

Descrizione:

Il sistema TPWS si prefigge di incrementare la sicurezza, principalmente in corrispondenza dei raccordi. Comprende la funzionalità di AWS, indicata in corsivo. TPWS si applica a tutte le linee considerate ai fini dell’interoperabilità.

Il sistema garantisce le seguenti funzioni:

Avvertimenti al macchinista a distanza normale di frenatura delle seguenti condizioni restrittive:

Segnali non a via libera

Limitazioni di velocità permanenti

Limitazioni di velocità temporanee

Protezione dei treni (caratteristiche del treno predefinite) nelle seguenti circostanze:

Treno che supera la velocità consentita della linea a limitazioni di velocità specifiche (limitatore di velocità)

Treno a velocità eccessiva in prossimità di un segnale di arresto (uno o più limitatori di velocità)

Treno che supera un segnale a via impedita (arresto del treno)

Il sistema è basato su magneti permanenti e bobine che generano campi magnetici nel binario. Il sistema non è considerato «fail-safe», ma comprende misure e principi volti a ridurre al minimo la probabilità di errore del macchinista.

Il TPWS indica visivamente al macchinista:

Lo stato dell’ultimo magnete, libero o restrittivo (indicatore a «girasole»)

Che questa è la causa di una frenatura

Il suo stato di anomalia/isolamento

I comandi del sistema TPWS sono:

Un pulsante di riconoscimento per l’avviso di una condizione restrittiva

Un pulsante per trasmettere un segnale disposto a via impedita valido solo per un periodo di tempo limitato dopo il suo azionamento

Comandi di isolamento

Le indicazioni sonore del TPWS sono:

Uno «squillo di campana» — segnale di via libera

Un «suono dell’avvisatore acustico» — condizione restrittiva, che deve essere riconosciuto

Il sistema TPWS si interfaccia con il sistema di frenatura del treno e fornisce una frenatura di emergenza completa:

Se il «suono dell’avvisatore acustico» non è riconosciuto entro 2,5 secondi

Immediatamente se il treno oltrepassa il «limitatore di velocità» a velocità eccessiva

Immediatamente se il treno oltrepassa un segnale a via impedita

La tecnologia non è attualmente basata su processore, ma questa possibilità non è esclusa.

Altre caratteristiche:

Sequenza di campi magnetici (polo nord, polo sud) per fornire informazioni dettagliate sul segnale di via libera o no

Un campo elettromagnetico sinusoidale scelto tra una serie di campi magnetici nella banda dei 60 kHz per la funzione di limitatore di velocità e di arresto del treno (fino ad 8 frequenze utilizzate)

Le caratteristiche del treno in termini di capacità di frenatura sono impostate dal cablaggio del treno e offrono differenti velocità massime in corrispondenza di limitatori di velocità. Attualmente non è previsto alcun inserimento delle caratteristiche del treno, ma può essere possibile in futuro

Riconoscimento da parte del macchinista di una condizione restrittiva richiesto entro 2,5 secondi; in caso contrario si azionano i freni di emergenza

Il freno di emergenza è allentato un minuto dopo la frenatura, a condizione che anche la richiesta di frenatura sia stata riconosciuta

Stato membro responsabile: Regno Unito

TVM

Descrizione:

TVM è un sistema di comando e controllo del segnalamento in macchina. È installato specificamente sulle linee ad alta velocità di RFF. La versione più datata — TVM 300 — è installata sulla linea Parigi-Lione (LGV SE) e sulle linee Parigi-Tours/Le Mans (LGV A). La versione più recente — TVM 430 — sulla linea Parigi-Lille-Calais (LGV N), sulla parte della SNCB verso Bruxelles, sulla linea Lione-Marsiglia/Nimes (LGV Mediterranée), nell’Eurotunnel e nel tratto ferroviario dell’Eurotunnel nel Regno Unito. La versione TVM 430 è compatibile con TVM 300.

TVM 300 e TVM 430 sono basati su circuiti di binario codificati come strumenti di trasmissione continua e loop induttivi o balise (tipo KVB o TBL) come mezzi di trasmissione puntiforme.

La trasmissione dei dati tra i circuiti di binario codificati e le apparecchiature di bordo avviene tramite antenne riceventi a bobina aeree accoppiate induttivamente poste sopra le rotaie.

Caratteristiche principali

Trasmissione dei dati ai treni attraverso i circuiti di binario:

Varie frequenza portanti (1,7; 2,0; 2,3; 2,6) kHz

Codici di velocità a modulazione FSK

18 codici di velocità (TVM 300)

27 Bit (TVM 430)

Trasmissione dei dati ai treni attraverso loop induttivi:

TVM 300: 14 frequenze (da 1,3 a 3,8 kHz)

TVM 430: segnale modulato PSK, 125 kHz, 170 bit

Caratteristiche del treno a bordo introdotte sulle locomotive per treni con rimorchio nell’Eurotunnel (non sul TGV, in cui sono utilizzati valori prestabiliti)

Visualizzazione per il macchinista:

Ordini di velocità associati ad aspetti luminosi colorati

Supervisione:

Velocità (continua)

Attivazione della frenatura basata su

curva a gradini per TVM 300

curva parabolica per TVM 430

Fermata

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato in caso di sovravelocità.

Stati membri responsabili: Belgio, Francia, Regno Unito.

ZUB 123

Descrizione:

Il sistema ATC è ampiamente installato sulle linee danesi considerate ai fini dell’interoperabilità.

Il sistema è composto dalle seguenti parti.

Apparecchiature a terra:

Una bobina di accoppiamento binari (trasponditore) montata all’esterno delle rotaie

In talune posizioni sono utilizzati dei loop a fini di «in-fill»

Un quadro di interfaccia segnale che analizza e ricava le informazioni da trasmettere

Apparecchiature a bordo:

L’unità a bordo dotata di apparecchiatura per l’elaborazione dei segnali logici e la ricetrasmissione. Funziona mediante un’unità di interfaccia freno montata sui freni

La bobina di accoppiamento veicolo, montata sul carrello, che riceve i dati dalla linea

Il generatore di impulsi del contachilometri montato sull’asse che fornisce informazioni in merito alla distanza percorsa e alla velocità effettiva

Il monitor della cabina e il quadro operativo

Le apparecchiature a bordo ZUB 123 sono considerate «fail-safe».

Caratteristiche principali

3 frequenze

50 kHz: canale di controllo

100 kHz: canale energia

850 kHz: canali dati

Modi di trasmissione dei dati:

Multiplex a divisione di tempo per la trasmissione seriale di telegrammi fino a 96 bit utili

Elaborazione dei dati a bordo:

Elaborazione a computer essenziale (livello di prestazione potenziato)

Visualizzazioni per il macchinista:

Velocità massima consentita

Velocità effettiva

Velocità impostata

Distanza prescritta

Indicatori e pulsanti ausiliari

Inserimento dei dati relativi al treno:

Quadro di codifica, o

Direttamente nell’unità a bordo

Supervisione:

Velocità della linea

Fermata

Limitazioni di velocità

Profilo del freno dinamico

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato qualora sia elusa qualsiasi supervisione della circolazione.

Il freno di emergenza può essere allentato in caso di sovravelocità quando la velocità rientra nei limiti prestabiliti.

Stato membro responsabile: Danimarca

ZUB 121

(A soli fini informativi)

Descrizione:

Sistema di controllo automatico del treno (ATC), installato ampiamente sulle linee svizzere da SBB e BLS, considerato ai fini dell’interoperabilità.

Il sistema è composto dalle seguenti parti.

Apparecchiature della linea:

Determinano la direzione di marcia su cui intervenire

Una bobina di accoppiamento sui binari (trasponditore), che è montata all’interno delle rotaie, posta in posizione decentrata rispetto al loop di accoppiamento, che è montato all’interno delle rotaie, in posizione decentrata. Una bobina di accoppiamento precedente determina la direzione di marcia su cui deve intervenire il loop successivo

Un quadro di interfaccia segnale che analizza e ricava le informazioni da trasmettere (non «fail-safe»)

Apparecchiature a bordo:

L’unità a bordo dotata di apparecchiatura per l’elaborazione dei segnali logici e la ricetrasmissione. Funziona mediante un’unità di interfaccia freno montata sui freni

La bobina di accoppiamento veicolo, montata sul carrello, che riceve i dati dalla linea (Con questa apparecchiatura è possibile solo la trasmissione terra-treno)

Il generatore di impulsi del contachilometri montato sull’asse che fornisce informazioni in merito alla distanza percorsa, alla velocità effettiva e alla direzione di marcia

Il monitor della cabina e il quadro operativo

Un’interfaccia input/output all’unità radio montata sul treno o il sistema informativo integrato montato sul treno (IBIS) per scambiare i dati relativi al veicolo inseriti dal macchinista

Caratteristiche

3 frequenze

50 kHz: canale di controllo

100 kHz: canale energia

850 kHz: canali dati

Modi di trasmissione dei dati:

Multiplex a divisione di tempo per la trasmissione seriale di telegrammi fino a 104 bit di dati utilizzabili

Elaborazione dei dati a bordo: (Non «fail-safe»)

Elaborazione a computer singola (livello di prestazione supplementare)

Visualizzazioni per il macchinista:

Un display a cristalli liquidi (LCD) a 4 cifre indicante:

«8 — — 8»; nessun controllo o

«8 8 8 8»; controllo della velocità massima del treno o

«— — — —»; controllo della velocità massima autorizzata sulla linea o

« 6 0»; velocità impostata o

«I I I I»; informazione «procedere» ricevuta da un loop

Luci e avvisatore acustico:

Freno di emergenza inserito

Guasto delle attrezzature

Pulsanti

Pulsante di prova

Riprogrammazione dell’arresto di emergenza

Pulsante di rilascio (insieme al pulsante di rilascio «Signum»)

Inserimento dei dati relativi al treno:

È utilizzato il quadro operativo radio montato sul treno

Supervisione/Comandi:

Velocità della linea

Fermata

Limitazioni di velocità

Profilo del freno dinamico

Controllo dei canali radio

Reazione:

Il freno di emergenza è azionato se viene raggiunta la velocità soglia

Interruzione del controllo della velocità qualora sia elusa qualsiasi supervisione della circolazione

Stato responsabile: Svizzera

Parte 2: Radio

INDICE

1.

Radio UIC — Capitoli 1-4

2.

Radio UIC — Capitoli 1-4+6

3.

Radio UIC — Capitoli 1-4+6 (sistema irlandese)

4.

Radio UIC — Capitoli 1-4+6+7

Introduzione ai sistemi del Regno Unito

5.

BR 1845

6.

BR 1609

7.

ETACS e GSM delle FS

8.

Radio UIC — Capitoli 1-4 (sistema radio TTT installato sulla linea di Cascais)

9.

Sistema Radio TTT CP_N

10.

Sistema radio PKP

11.

Radio treno VR

12.

TRS — Sistema radio delle ferrovie della Repubblica ceca

13.

Sistema radio LDZ

14.

CH — Sistema radio delle ferrovie greche

16.

Sistema radio estone

17.

Sistema radio lettone

Questi sistemi sono attualmente in uso negli Stati membri. Per maggiori informazioni in merito, fare riferimento al Registro dell’infrastruttura, di cui all’allegato C.

Ai soli fini informativi, sistemi non utilizzati negli Stati membri:

15.

Radio UIC — Capitolo Bulgaria

Radio UIC — Capitoli 1-4

Descrizione:

Questa radio terra-treno è conforme ai regolamenti tecnici contenuti nella specifica UIC 751-3, terza edizione, 1.7.1984. Costituisce un sottoinsieme minimo necessario per il traffico ferroviario internazionale.

La radio UIC è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base consentono la comunicazione vocale simplex e duplex e l’utilizzo di segnali operativi (toni), ma non le chiamate selettive e la trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra:

457,450 MHz—458,450 MHz.

Terra-treno:

Banda A:467,400 MHz—468,450 MHz.

Banda B: 447,400 MHz—448,450 MHz (da utilizzare solo quando la banda A non è disponibile)

Intervallo di frequenza 25 kHz

Coppie di frequenza duplex a 10 MHz l’una dall’altra

Raggruppamento di 4 canali, preferiti 62 … 65 per il traffico internazionale

Accordo bilaterale o multilaterale sulle frequenze utilizzate

Sensibilità:

> 1 μ V con rapporto tra segnale e disturbo (mobile) > 20 dB

> 2 μV (lungo la linea)

Potenza irradiante:

6 W mobile

6 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne altamente direzionali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Deviazione di frequenza:

< 1,75 kHz per il tono operativo

< 2,25 kHz per il segnale vocale

Modi operativi:

Modo 1, modo duplex

Modo 2, modo semiduplex

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Automatica, in base alla tensione del ricevitore

Toni operativi:

Canale libero:

2 280  Hz

Ascolto:

1 960  Hz

Pilota:

2 800  Hz

Avvertenza:

1 520  Hz

Stati membri responsabili: Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo.

Radio UIC — Capitoli 1-4 + 6

Descrizione:

Questa radio terra-treno è conforme ai regolamenti tecnici contenuti nella specifica UIC 751-3, terza edizione, 1.7.1984.

La radio UIC è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base consentono la comunicazione vocale simplex e duplex e l’utilizzo di segnali operativi (toni), le chiamate selettive e la trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra:

457,450 MHz—458,450 MHz.

Terra-treno:

Banda A: 467,400 MHz . 468,450 MHz.

Banda B: 447,400 MHz.448,450 MHz (da utilizzare solo quando la banda A non è disponibile)

Intervallo di frequenza 25 kHz

Coppie di frequenza duplex a 10 MHz l’una dall’altra

Raggruppamento di 4 canali, preferiti 62 … 65 per il traffico internazionale

Accordo bilaterale o multilaterale sulle frequenze utilizzate

Sensibilità:

-> 1 μ V con rapporto tra segnale e disturbo (mobile) > 20 dB

-> 2 μV (lungo la linea)

Potenza irradiante:

6 W mobile

6 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne altamente direzionali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Deviazione di frequenza:

< 1,75 kHz per il tono operativo

< 2,25 kHz per il segnale vocale

Modi operativi:

Modo 1, modo duplex

Modo 2, modo semiduplex

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Automatica, in base alla tensione del ricevitore

Toni operativi:

Canale libero:

2 280  Hz

Ascolto:

1 960  Hz

Pilota:

2 800  Hz

Avvertenza:

1 520  Hz

Struttura del telegramma:

Intestazione sinc.: 1111 1111 0010

Numero del treno a 6 decimali codificato BCD

2 posizioni di informazione da 4 bit ciascuna

Codice di ridondanza a 7 bit, polinomico: 1110 000 1 (H = 4)

Trasmissione del telegramma:

600 bits/sec

FSK, «0» = 1 700 Hz, «1» = 1 300 Hz

Messaggi (codifica espressa in esadecimali)

Lungo la linea-treno:

Discorsi

08

Arresto di emergenza

09

Titolazione del campione

00

Più veloce

04

Più lento

02

Annuncio tramite altoparlante

0C

Ordine scritto

06

Estensione del telegramma

03

Treno-lungo linea

Comunicazione desiderata

08

Riconoscimento ordine

0A

Parere

06

Titolazione del campione

00

Il personale del treno desidera fare commenti

09

Collegamento telefonico desiderato

0C

Estensione del telegramma

03

Stati membri responsabili: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Spagna.

Radio UIC — Capitoli 1-4+6 (sistema irlandese)

Descrizione:

Questa radio terra-treno è conforme ai regolamenti tecnici contenuti nella specifica UIC 751-3, terza edizione, 1.7.1984.

La radio UIC è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base consentono la comunicazione vocale simplex e duplex e l’utilizzo di segnali operativi (toni), le chiamate selettive e la trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra:

461,675 MHz—461,950 MHz.

Terra-treno:

456,175 MHz—456,450 MHz

Intervallo di frequenza 25 kHz

Coppie di frequenza duplex a 5,5 MHz l’una dall’altra

Raggruppamento di 4 canali

Sensibilità:

> 1 μ V con rapporto tra segnale e disturbo (mobile) > 20 dB

> 2 μV (lungo la linea)

Potenza irradiante:

10 W mobile

10 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne altamente direzionali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Deviazione di frequenza:

< 1,75 kHz per il tono operativo

< 2,25 kHz per il segnale vocale

Modi operativi:

Modo A, modo duplex per trasmissione vocale e di dati

Modo B, modo duplex per trasmissione vocale

Modo C, modo simplex per trasmissione vocale

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Automatica, in base alla tensione del ricevitore

Toni operativi:

Linea libera:

2 280  Hz

Chiamata generica:

1 960  Hz

Tonalità pilota:

2 800  Hz

Chiamata di emergenza:

1 520  Hz

Struttura del telegramma:

Intestazione sinc.: 1111 1111 0010

Numero del treno a 6 decimali codificato BCD

2 posizioni di informazione da 4 bit ciascuna

Codice di ridondanza a 7 bit, polinomico: 1110 000 1 (H=4)

Trasmissione del telegramma:

600 bits/sec

FSK, «0» = 1 700 Hz, «1» = 1 300 Hz

Messaggi

Lungo la linea-treno:

da comando centralizzato (CTC) a macchinista

Boccola calda

Istruzione n. 9 (utilizzata per PA remoto sull’elettrotreno a unità multiple classe 8100)

Arresto al prossimo segnale

Arresto alla prossima stazione

Istruzione n. 5 (attualmente inutilizzata)

Istruzione n. 6 (attualmente inutilizzata)

Istruzione n. 7 (attualmente inutilizzata)

Via impedita

Titolazione del campione

Treno-lungo linea

Titolazione del campione

Autista

Agente personale viaggiante

Regolatore (PABX)

Ostruzione sulla linea

Riconoscimento

Pronto alla partenza

By pass

Allentamento marcia

Messaggio riservato 1

Messaggio riservato 2

Chiamata di emergenza

Chiamata modo B

Stati membri responsabili: Repubblica d’Irlanda, Ungheria.

(A soli fini informativi: lo stesso sistema radio è utilizzato in Norvegia).

Radio UIC — Capitoli 1-4 + 6 + 7

Descrizione:

Questa radio terra-treno è conforme ai regolamenti tecnici contenuti nella specifica UIC 751-3, terza edizione, 1.7.1984. Capitolo 7 edizione del 1.1.88.

La radio UIC è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base consentono la comunicazione vocale simplex e duplex e l’utilizzo di segnali operativi (toni), le chiamate selettive e la trasmissione dei dati. Le capacità di trasmissione dei dati sono ampliate. Questa caratteristica non è ritenuta obbligatoria nell’opuscolo UIC. Se non può essere garantita da un accordo bilaterale o multilaterale, deve essere utilizzata solo su base nazionale.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra:

457,450 MHz—-458,450 MHz

Terra-treno:

Banda A: 467,400 MHz—468,450 MHz.

Banda B: 447,400 MHz—448,450 MHz (da utilizzare solo quando la banda A non è disponibile)

Intervallo di frequenza 25 kHz

Coppie di frequenza duplex a 10 MHz l’una dall’altra

Raggruppamento di 4 canali, preferiti 62 … 65 per il traffico internazionale

Accordo bilaterale o multilaterale sulle frequenze utilizzate

Sensibilità:

> 1 μ V con rapporto tra segnale e disturbo (mobile) > 20 dB

> 2 μV (lungo la linea)

Potenza irradiante:

6 W mobile

6 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne altamente direzionali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Deviazione di frequenza:

< 1,75 kHz per il tono operativo

< 2,25 kHz per il segnale vocale

Modi operativi:

Modo 1, modo duplex

Modo 2, modo semiduplex

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Automatica, in base alla tensione del ricevitore

Toni operativi:

Canale libero:

2 280  Hz

Ascolto:

1 960  Hz

Pilota:

2 800  Hz

Avvertenza:

1 520  Hz

Struttura del telegramma:

Intestazione sinc.: 1111 1111 0010

Numero del treno a 6 decimali codificato BCD

2 posizioni di informazione da 4 bit ciascuna

Codice di ridondanza a 7 bit, polinomico: 1110 000 1 (H=4)

Trasmissione del telegramma:

600 bits/sec

FSK, «0» = 1 700 Hz, «1» = 1 300 Hz

Messaggi (codifica espressa in esadecimali)

Lungo la linea-treno:

Discorsi

08

Arresto di emergenza

09

Titolazione del campione

00

Più veloce

04

Più lento

02

Annuncio tramite altoparlante

0C

Ordine scritto

06

Estensione del telegramma

03

Treno-lungo linea

Comunicaz. desiderata

08

Riconoscimento ordine

0A

Parere

06

Titolazione del campione

00

Il personale del treno desidera fare commenti

09

Collegamento telefonico desiderato

0C

Estensione del telegramma

03

Estensione del telegramma (solo se richiesto dal codice 03)

Sistema radiotelefono con trasmissione simultanea di messaggio digitale

Scambio duplex di informazioni vocali

Scambio duplex di messaggi di dati di qualsiasi lunghezza

Scambio simplex di informazioni vocali tra radiomobili nella medesima sezione radio

Multiplex a divisione di tempo segnale vocale-dati (mobile-linea):

Trasmissione dei dati 260 m/s

Segnale vocale compresso 780 m/s

Struttura telaio HDLC (High-Level Data Link Control) conforme alla norma ISO per la trasmissione dei dati (linea-mobile)

1 200 Bit/sec

FSK, «0» = 1 800 Hz, «1» = 1 200 Hz

Stato membro responsabile: Francia

Introduzione ai sistemi del Regno Unito

Il sistema definito NRN (National Radio Network) (rete radio nazionale) è installato sull’intera rete ferroviaria del Regno Unito, comprese le linee ad alta velocità che costituiscono la spina dorsale della rete ad alta velocità del Regno Unito, composta da:

West Coast Main Line (Londra-Glasgow)

East Coast Main Line (Londra-Edimburgo)

Great Western Main Line (Londra-Bristol/Galles meridionale)

Il sistema denominato «Cab Secure» è installato nelle aree suburbane a traffico intenso intorno a Londra, Liverpool e Glasgow, alcune delle quali comprendono linee che rientrano nella rete ad alta velocità. Inoltre, tutte le principali linee nella zona sud-orientale, compresa la tratta del Tunnel sotto la Manica dalla costa a Londra Waterloo, sono dotate del sistema Cab Secure.

I treni passeggeri e merci delle linee principali sono muniti di NRN, mentre le linee suburbane e alcune linee a traffico intermedio sono dotate di CSR. In generale i treni sono dotati di un’unica forma di sistema radio, ma alcuni treni che percorrono zone in cui coesistono l’NRN e il CSR sono dotati di entrambi i sistemi radio. Ciò avviene in particolare per i treni muniti di CSR che trascorrono parte del proprio ciclo di esercizio al di fuori dell’area dotata dell’infrastruttura CSR.

BR 1845 lettere G e H (lungo la linea), BR 1661 lettera A (sul treno), Comunemente denominata radio Cab Secure

Descrizione:

Questa radio terra-treno è conforme ai regolamenti tecnici contenuti nelle specifiche relative ai binari ferroviari (specifica BR 1845 lettere G e H e BR 1661 lettera A).

La radio Cab Secure è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base tengono conto della comunicazione vocale duplex, dell’utilizzo di segnali operativi (toni), delle chiamate selettive e della trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra:

448,34375—448,48125 MHz (N.B.: esistono canali aggiuntivi per i quali si devono ottenere le informazioni)

Terra-treno:

454,84375 MHz—454,98125 MHz

Intervallo di frequenza 12,5 kHz

Coppie di frequenza duplex a 6,5 MHz l’una dall’altra

Accordo bilaterale o multilaterale sulle frequenze utilizzate

Sensibilità:

1 μ V con rapporto tra segnale e disturbo (mobile) > 20 dB

<2 μV (lungo la linea)

Potenza irradiante:

10 W mobile

10 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne altamente direzionali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, orizzontale

Deviazione di frequenza:

300 Hz per tonalità CTCSS

1,5 kHz per la trasmissione di dati

1,75 kHz per la tonalità di emergenza

< 2,5 kHz per il segnale vocale

Modi operativi:

Modo 1, modo duplex

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Automatica, in base al messaggio inviato dal centro di controllo

Toni operativi:

CTCSS:

X, Y, Z, 203,5  Hz

Chiamata di emergenza:

1 520  Hz

Struttura del telegramma:

Intestazione sinc.: 00100011 11101011

Elementi d’informazione

Telegrammi di segnalamento (3 byte)

Tipo di messaggio (sistema libero, sistema occupato, chiamata generica, riconoscimento emergenza, ecc.)

Codice zona

Numero di canale

Telegrammi di dati (8 byte)

Tipo di messaggio (sistema libero, sistema occupato, chiamata generica, riconoscimento emergenza, ecc.)

Codice zona

Numero del canale più numero del treno in formato codificato BCD con 5 caratteri decimali o 4 caratteri alfanumerici, o numero del segnale (3 byte)

Numero del parco treni (6 cifre) (3 byte)

Codice di ridondanza a 7 bit, polinomico: 110011011 (H=4)

Trasmissione del telegramma:

1 200 bits/sec

FFSK, «0» = 1 800 Hz, «1» = 1 200 Hz

Messaggi (codifica espressa in esadecimali)

Lungo la linea-treno:

Titolazione del campione

00

Discorsi

02

Annuncio tramite altoparlante

04

Attesa al segnale

06

Arresto di emergenza

0A

Cambio zona, sistema libero

0C

Cambio zona, sistema occupato

0E

Treno-lungo linea

Titolazione del campione

80

Comunicaz. desiderata

82

Impostazione numero segnale

84

Risposta di emergenza

86

Occupato

88

Cancella chiamata

90

Allarme DSD

96

Stato membro responsabile: Regno Unito

BR 1609 Punto 2, comunemente definito National Radio Network (NRN)

Descrizione:

Questa radio terra-treno è conforme ai regolamenti tecnici contenuti nelle specifiche relative ai binari ferroviari BR 1609, punto 2, agosto 1987.

La National Radio Network è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base consentono la comunicazione vocale duplex (lungo la linea), la comunicazione vocale simplex (sul treno), il modo di radiotrasmissione e l’utilizzo di segnali operativi (toni) per le chiamate selettive e la trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze: Sub-banda 2 della banda da 174 MHz a 225 MHz

da 196,85 a 198,3 MHz treno-terra

da 204,85 a 206,3 MHz terra-treno

Intervallo di frequenza 12,5 kHz

Coppie di frequenza duplex a 8,0 MHz l’una dall’altra

Non sono utilizzate tutte le frequenze entro le bande indicate

Sensibilità:

< 0,6 μ V con rapporto tra segnale e disturbo (mobile) > 12 dB

< 0,3 μ V con rapporto tra segnale e disturbo (lungo la linea) > 12 dB

Potenza irradiante:

> 25 W mobile

> 25 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Nessuna copertura in galleria

Polarizzazione:

Verticale

Modi operativi:

Modo duplex (da fisso a fisso)

Modo simplex (da fisso a mobile)

Commutazione dei canali a bordo:

Inserimento manuale del canale segnalamento comune. La maggior parte dei viaggi nel Regno Unito avviene all’interno di una stessa area, quindi il macchinista inserisce il canale all’inizio del viaggio

Cambio automatico al canale vocale a seguito di un messaggio inviato dal centro di controllo

Intervallo della frequenza audio:

300 Hz—2 500 Hz per discorsi

Deviazione di frequenza:

< 2,5 kHz

Trasmissione di messaggi:

1 200 bits/sec

FFSK, «0» = 1 800 Hz, «1» = 1 200 Hz

Struttura dei messaggi;

La modulazione dei dati per tutto il segnalamento RF deve essere conforme all’MPT1323 paragrafo 6, con formati dei messaggi in generale secondo quanto indicato nell’MPT1327

Tipi di messaggi da un treno:

È necessario il numero completo. Contiene l’identità della radio. È inviato dopo la ricezione del telegramma di «canale libero»

Disconnessione

Telegramma PTT inviato ogni volta che il trasmettitore è collegato. Fornisce l’identità della radio

Telegramma di autorisposta quando la radio è chiamata in modo selettivo. Contiene l’identità della radio

Chiamata di emergenza. Contiene l’identità della radio. Non richiede la ricezione di un telegramma libero

Chiamata prioritaria

Tipi di messaggi ad un treno:

Telegramma di chiamata selettiva. Avvia un telegramma di autorisposta

Telegramma di canale libero

Telegramma di passaggio al canale. Dirige la radio verso un canale particolare, apre l’altoparlante ed emette un tono di allarme

Telegramma di disconnessione Disconnette la chiamata, chiude l’altoparlante e riporta la radio al canale di impostazione chiamata

Telegramma di chiamata fallita. Equivale alla disconnessione, ma indica anche il fallimento della chiamata all’utente

Telegramma di chiamata generica. È una versione speciale dell’istruzione di passaggio al canale

Stato membro responsabile: Regno Unito

ETACS e GSM delle FS

Descrizione:

La soluzione per la comunicazione radio treno-terra attualmente in uso presso le FS è basata innanzitutto sull’uso di servizi forniti dall’operatore pubblico sulle reti di telefonia mobile analogica (ETACS) e digitale (GSM) nella banda dei 900 MHz. Queste reti sono state attuate con un sottosistema esterno, sviluppato dall’operatore in collaborazione con le FS al fine di gestire alcune caratteristiche speciali richieste dalle FS, relative ad esempio:

all’indirizzamento di chiamate dal treno e dalle stazioni attraverso numeri funzionali al posto del numero terminale,

a caratteristiche di gruppo chiuso con specifiche condizioni d’interdizione,

alla configurazione e alla gestione di basi di dati specializzate direttamente da parte di personale delle FS per caratterizzare i diritti di accesso ai servizi per ogni tipo di utente, e così via.

Grazie all’ampia copertura radio fornita dai due sistemi cellulari pubblici sulla rete ferroviaria delle FS, le necessità di comunicazione generale treno-terra possono essere in questo modo soddisfatte.

Le caratteristiche aggiuntive sono state negoziate e attuate dalle FS in collaborazione con il fornitore pubblico del servizio. Sono attuate in sistemi informatici distribuiti di elevata affidabilità. Fanno quindi parte del livello di applicazione nel modello di livello ISO/OSI.

Stato membro responsabile: Italia

Radio UIC — Capitoli 1-4 (sistema radio TTT installato sulla linea di Cascais)

Descrizione:

Questa radio terra-treno è conforme ai regolamenti tecnici contenuti nella specifica UIC 751-3, terza edizione, 1.7.1984. Costituisce un sottoinsieme minimo necessario per il traffico ferroviario internazionale.

La radio UIC è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base tengono conto della comunicazione vocale simplex e semi-duplex e dell’utilizzo di segnali operativi (toni), ma non tengono conto delle chiamate selettive e della trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra:

457,700 MHz—457,800 MHz.

Terra-treno:

Banda A: 467,625 MHz—467,875 MHz

Intervallo di frequenza 12,5 kHz

Coppie di frequenza duplex a 10 MHz l’una dall’altra

Raggruppamento di 4 canali, 62; 63; 73 e 75 preferenziali per il traffico internazionale

Sensibilità:

Rapporto tra segnale e disturbo >1 mV a > 20 dB (mobile)

> 2 mV (lungo la linea)

Potenza irradiante:

6 W mobile

6 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne elicoidali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Deviazione di frequenza:

0,9 *0,05 kHz per il tono operativo

< 2,3 kHz per il segnale vocale

Modi operativi:

Modo 1, modo semiduplex

Modo 1, modo simplex

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del gruppo

Automatica, all’interno del gruppo, in base alla tensione del ricevitore

Toni operativi:

Canale libero:

2 280  Hz

Ascolto:

1 960  Hz

Pilota:

2 800  Hz

Allarme:

1 520  Hz

Stato membro responsabile: Portogallo

Sistema Radio TTT CP_N

Descrizione:

Questo sistema radio TTT è un sistema particolare specificatamente progettato per le comunicazioni vocali e di dati e conforme ai requisiti CP.

La radio CP_N è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

Il sistema radio utilizza chiamate selettive digitali (secondo l’MPT 1 327-1 200 bit/s FFSK) e FSK subaudio a 50 baud per segnalamento della stazione di base.

La radio consente la comunicazione vocale simplex e semiduplex e la comunicazione semiduplex per chiamate selettive e per la trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra: MHz—457,800 MHz

Terra-treno: Banda A: 467,625 MHz . 467,875 MHz

Intervallo di frequenza 12,5 kHz

Coppie di frequenza duplex a 10 MHz l’una dall’altra

Raggruppamento di 4 canali, 62; 63; 73 e 75 preferenziali per il traffico internazionale

Sensibilità:

Rapporto tra segnale e disturbo 1 mV a > 20 dB (mobile)

2 mV (lungo la linea)

Potenza irradiante:

6 W mobile

6 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne elicoidali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Modulazione RF:

Radiomodem 1 200 bits/s, FM

Radiomodem (solo Tx) subaudio a 50 baud, FM

Vocale in PM

Deviazione di frequenza:

1,75 kHz per FFSK (1 200 bit/s)

0,3 kHz per FSK (50 baud)

< 2,3 kHz per il segnale vocale

Modi operativi:

Modo 1, modo semiduplex

Modo 1, modo simplex

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del gruppo

Automatica, all’interno del gruppo, in base alla tensione del ricevitore

Struttura del telegramma:

Secondo MPT 1327

Trasmissione del telegramma:

1 200 bits/sec

FFSK, «0» = 1 800 Hz, «1» = 1 200 Hz

Stato membro responsabile: Portogallo

PKP — Sistema radio

Descrizione:

Sistema radio installato sulle linee polacche prese in considerazione ai fini dell’interoperabilità.

La radio PKP nella banda dei 150 MHz è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea, da un’apparecchiatura di bordo e da un’apparecchiatura portatile.

Il sistema radio consente la comunicazione vocale simplex e l’utilizzo di segnali operativi (toni) per le chiamate selettive ma, in generale, non la trasmissione dei dati. Il sistema dispone di una funzione RADIOSTOP integrata.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra e terra-treno:

150 MHz—156 MHz

Intervallo di frequenza: 25 kHz (da modificare in 12,5 kHz)

Sensibilità:

> 0,8 μ V con rapporto tra segnale e disturbo > 20 dB

Potenza irradiante:

6 W (a terra e a bordo)

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (a bordo)

λ/2 onnidirezionale (a terra)

Cavi con dispersioni in galleria (a terra)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Modi operativi:

Modo simplex

Commutazione dei canali:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Intervallo della frequenza audio:

300 Hz—3 000 Hz per il segnale vocale (può essere ridotto al di sotto di 2 700 Hz se si introduce l’intervallo di frequenza 12,5 kHz)

Toni operativi per chiamate selettive:

Treni (veicoli), numero dispari f1 = 1 160 Hz

Treni (veicoli), numero pari: f2 = 1 400 Hz

A terra (posti operativi permanenti): f3 = 1 670 Hz

Deviazione di frequenza:

< 5 kHz per il segnale vocale

Chiamata selettiva di gruppo:

Tono operativo unico superiore a 1 s

La funzione RADIOSTOP:

può essere inserita premendo un unico pulsante (sigillato) per il sistema di terra e a bordo

provoca la frenatura di emergenza del veicolo (se attivata a bordo) e l’invio di una sequenza continua di toni operativi 3x100 ms f1, f2 ed f3 seguiti da uno spazio di 500 ms

attiva la frenatura di emergenza del veicolo se riceve due volte la sequenza (f1, f2 ed f3)

utilizza una valvola nel sistema di frenatura pneumatico montato su un secondo canale pneumatico (il primo canale è utilizzato dall’SHP AWS e dal sistema di vigilanza)

Rete dotata di posti di registrazione automatici

Trasmissione dei dati limitata al numero di identificazione dell’apparecchiatura

Stato Membro [regione]: Polonia.

Radio treno VR

(Comunemente denominata «Linjaradio», espressione finlandese per «radio di linea»)

Descrizione:

Questa radio terra-treno è un apposito sistema radio VHF conforme ai regolamenti tecnici delle ferrovie finlandesi.

La rete radio di linea è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base consentono la comunicazione vocale duplex (linea-treno), la comunicazione vocale semiduplex (tra macchinisti) e le chiamate dal macchinista al controller attraverso toni di chiamata selettiva.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Raggruppamento di 3 canali (numeri 1-3)

Treno-terra:

172,350 MHz—173,100 MHz

Terra-treno:

167,700 MHz—168,500 MHz

Intervallo di frequenza 25 kHz

Coppie di frequenza duplex a 4,50 MHz o 4,65 MHz l’una dall’altra

Sensibilità:

> 1 μ V con rapporto tra segnale e disturbo (mobile) > 20 dB

> 2 μV (lungo la linea)

Potenza irradiante:

15 W mobile

10 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne altamente direzionali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Deviazione di frequenza:

< 1,75 kHz per il tono operativo

< 3,0 kHz per il segnale vocale

Modi operativi:

Modo 1, modo duplex (macchinista-controller)

Modo 2, modo semiduplex (macchinista-macchinista)

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Automatica, all’interno del gruppo, in base alla tensione del ricevitore

Toni operativi:

Nessuna

Toni per chiamate selettive:

2 500 Hz, 2 900 Hz

Stato membro responsabile: Finlandia

TRS — Sistema radio delle ferrovie della Repubblica ceca

Descrizione:

Il sistema di comunicazione radio TRS è progettato per la comunicazione operativa duplex tra il macchinista della locomotiva in marcia e un dispatcher o un segnalatore per mezzo di una rete a binari saldati.

Il sistema TRS consente la comunicazione duplex per la conversazione, l’informazione di routine (comandi, rapporti), la trasmissione di chiamate generiche e di chiamate di emergenza e la comunicazione semiduplex tra macchinisti mediante la ritrasmissione nella portata della stazione di base, cioè la conversazione e la trasmissione delle chiamate di emergenza. Il sistema consente di creare l’insieme speciale di apparecchiature in grado di funzionare nella rete simplex sulle frequenze nella banda dei 160 MHz per la comunicazione simplex tra i macchinisti e altri abbonati su un canale selezionato in precedenza.

La chiamata selettiva con il numero del treno a sei cifre deve essere trasmessa in direzione del dispatcher (segnalatore) al macchinista; l’identificazione (con il numero del treno) deve essere trasmessa nella direzione treno-dispatcher (segnalatore).

La trasmissione delle informazioni di routine (comandi e rapporti) è effettuata tramite telegramma. Il sistema TRS è dotato di trasmissione digitale nella forma codificata di un breve telegramma FFSK 1 200 bps in entrambe le direzioni. Uno dei comandi è assegnato allo stop a distanza del treno che può essere attivato da un dispatcher o segnalatore e provoca la frenatura di emergenza del veicolo (se a bordo è presente un adattatore alla ATP tipo LS 90 o un’apparecchiatura di sorveglianza del macchinista).

Il sistema TRS è pienamente compatibile, a livello dei segnali di comando, alla raccomandazione vincolante UIC 751-3. Ciò significa che è possibile effettuare la conversazione, una chiamata generica e una chiamata di emergenza tra un sistema TRS e i sistemi di altri fabbricanti. La comunicazione è effettuata su quattro frequenze coordinate a livello internazionale nell’intervallo di banda A dei 450 MHz conformemente all’UIC.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Modo operativo: Duplex su gruppi di quattro frequenze Simplex nella banda 457,400 — 458,450 MHz

Sensibilità:

150 mV

Potenza irradiante:

6 W

Modi operativi:

Modo 1, modo duplex

Modo 2, modo semiduplex

Toni operativi:

Canale libero:

2 280  Hz

Ascolto:

1 960  Hz

Pilota:

2 800  Hz

Avvertenza:

1 520  Hz

Stato responsabile: Repubblica ceca

LDZ — Sistema radio

Descrizione:

Il sistema TRS è un sistema di comunicazione vocale analogico simplex utilizzato per il funzionamento operativo del treno. Tutte le tratte della rete LDZ sono dotati di questo sistema.

Il TRS utilizza apparecchiature a terra (radio DRS fino a 28 radio locali (LRS) collegate l’una all’altra attraverso un canale di comunicazione a due fili) e apparecchiature mobili (radio di bordo o BRS) e apparecchi radio portatili (HRS).

Per la connessione selettiva delle 28 radio locali (LRS) vengono utilizzate sei frequenze nella banda dei 1 000-1 700 Hz.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra e terra-treno: 2 130 kHz — di base 2 150 kHz — sussidiaria

Sensibilità:

≤ 50 μk V con rapporto tra segnale e disturbo > 20 dB

Potenza irradiante:

≤ 12 W (a terra e a bordo)

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (a terra)

λ/12 onnidirezionale (a bordo)

Resistenza terminale 50 o 75 Ohm in funzione del tipo di apparecchio radio

Polarizzazione:

verticale

Modi operativi:

Modo simplex

Commutazione dei canali:

Manuale, per commutazione meccanica

Intervallo della frequenza audio:

300 Hz—3 000 Hz per segnale vocale, chiamate selettive, segnali operativi

Toni operativi per chiamate selettive:

BRS — LRS:

f1 = 1 400  Hz

BRS — DRS

f2 = 700 Hz

BRS — HRS manutenzione, unità mobile)

f3 = 2 100  Hz

BRS — BRS

f4 = 1 000  Hz

DRS — BRS

f4 = 1 000  Hz

LRS — BRS

f3 = 1 000  Hz

Deviazione di frequenza di trasmissione:

≤ 3 kHz ≥ 1,5 kHz per chiamate selettive

< 3 kHz per il segnale vocale

Rete dotata di posti di registrazione automatici

Tipi di antenna LRS

modo Г

Raggio inclinato

Alimentazione induttiva di linee di alimentazione a cavi aerei (senza cavi in acciaio)

Trattamento specifico di linee elettriche ad alta tensione (10 kV)

Guida d’onda specifica

Oltre al TRS viene utilizzato un sistema di comunicazione radio all’interno della stazione che comprende lo smistamento, la manutenzione e la comunicazione tecnologica e speciale per le situazioni di emergenza. Questo sistema si basa sul principio della zona e funziona nell’intervallo tra 150 e 450 MHz in bande di circa 5-10 MHz.

Stato membro responsabile: Lettonia.

CH — Sistema radio delle ferrovie greche

Descrizione:

Questa radio terra-treno è in parte conforme ai regolamenti tecnici contenuti nella specifica UIC 751-3, terza edizione, 1.7.1984. Costituisce un sottoinsieme minimo necessario per il traffico ferroviario internazionale. Si tratta di un sistema analogico che supporta la comunicazione vocale semi-duplex. Non sono in uso chiamate selettive, segnali operativi (toni) e trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze

Treno-terra e terra-treno:

149,870 — 149,970 MHZ e 150,290 — 150,350 MHZ

Intervallo di frequenza 20 kHz

Dalle due bande precedenti sono stata attivati 10 canali

Sensibilità:

Rapporto tra segnale e disturbo >1 V a > 20 dB (a bordo)

> 2 V (lungo la linea)

Potenza irradiante:

10 W (a bordo)

18 W (lungo la linea)

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 (a bordo)

3λ/4 (lungo la linea)

Onnidirezionale

Nessuna copertura in galleria

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

Verticale

Deviazione di frequenza:

< 2,3 kHz (per il segnale vocale)

Modalità operativa:

Semi-duplex

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Stato membro responsabile: Versione greca

Radio UIC Radio UIC — Capitolo Bulgaria

(A soli fini informativi)

Descrizione:

Questa radio terra-treno è conforme ai regolamenti tecnici contenuti nella specifica UIC 751-3, terza edizione, 1.7.1984. Costituisce un sottoinsieme minimo necessario per il traffico ferroviario internazionale.

La radio UIC è una radio analogica, composta da un’apparecchiatura lungo la linea e da un’apparecchiatura mobile (montata sul treno).

I sistemi radio conformi a questo sottoinsieme di base consentono la comunicazione vocale simplex e duplex e l’utilizzo di segnali operativi (toni), le chiamate selettive e la trasmissione dei dati.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra:

457,450 MHz—458,450 MHz

Terra-treno:

Banda A: 467,400 MHz—468,450 MHz

Intervallo di frequenza 25 kHz

Coppie di frequenza duplex a 10 MHz l’una dall’altra

Raggruppamento di 4 canali, preferiti 62—65 per il traffico internazionale

Sensibilità:

> 2 μV (mobile)

Potenza irradiante:

6 W mobile

6 W lungo la linea

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (mobile)

4 m al di sopra della rotaia (mobile)

Onnidirezionale o direzionale (lungo la linea)

Cavi con dispersioni in galleria o antenne altamente direzionali (lungo la linea)

Resistenza terminale 50 Ohm

Polarizzazione:

verticale

In galleria, qualsiasi polarizzazione

Modi operativi:

Modo 1, modo duplex

Modo 2, modo semiduplex

Deviazione di frequenza:

1,75 kHz per il segnale di comando

1,75 kHz per il segnale vocale

3,50 kHz nominale

Commutazione dei canali a bordo:

Manuale, con l’inserimento del numero del canale

Automatico all’interno del gruppo

Segnali operativi:

Segnale canale libero:

2 280  Hz

Segnale di ascolto:

1 960  Hz

Segnale di emergenza:

2 800  Hz

Dirigenza centrale in stazione:

1 520  Hz

Segnale macchina di trazione:

1 840  Hz

Segnale isola:

2 984  Hz

Struttura del telegramma:

1 669  Hz

Struttura del telegramma:

La chiamata con sequenza di frequenza di tono

comprende 8 elementi di frequenza di tono

con il seguente significato:

6 elementi di 100 ms per il n. di treno

1 frequenza di separazione di 100 ms

1 ordine o messaggio 100 ms (da macchina di trazione)

e con ordine o messaggio di lunghezza variabile tra 400 ms e 1 400 ms (a macchina di trazione)

Stato responsabile: Bulgaria

Rete di comunicazione delle ferrovie estoni

La rete di comunicazione treni delle ferrovie estoni è equipaggiata conformemente alla dichiarazione n. 39 del 9.7.1999 («Regolamenti tecnici per l’esercizio delle ferrovie») del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni dell’Estonia.

La rete di comunicazione radio ferroviaria è costituita da due sottosistemi: un sistema di comunicazione radio terra-treno e un sistema di comunicazione radio zonale (o regionale).

Il sistema di comunicazione radio terra-treno garantisce le comunicazioni vocali con tutti i tipi di treni e locomotive sulle linee principali e secondarie all’interno del paese.

I sistemi di comunicazione radio zonali forniscono la copertura radio completa all’interno della zona operativa delle stazioni ferroviarie per gli operatori nelle stazioni e i macchinisti di locomotive.

La rete integrata di comunicazioni radio copre tutte le linee e le stazioni ferroviarie del paese.

Il sistema principale per le comunicazioni radio terra-treno delle ferrovie estoni funziona con il sistema di comunicazione radio diretta decentrato SmarTrunk II (basato sulla scansione). Questo sistema modulare contiene componenti come l’apparecchiatura centrale del dispatcher, i ripetitori locali, i terminali radio dell’operatore della stazione, le radio mobili sui treni e le radio portatili.

Dati principali sistema «trunking»:

VHF banda di frequenza 146-174Mhz

14 canali duplex

Funzionamento semi-duplex.

Nelle stazioni ferroviarie per le comunicazioni di area locale le radio della serie Motorola GM350 e GM Pro funzionano su canali simplex VHF.

Le radio Motorola GM350 e GM160 sui treni possono comunicare con diverse infrastrutture radio installate all’interno del paese, sulle linee principali e nelle aree delle stazioni.

Il personale responsabile della sicurezza ed efficienza di funzionamento delle ferrovie ha in dotazione radio portatili Motorola, serie GP e P.

Per il controllo del traffico ferroviario proveniente dai paesi vicini (Lettonia e Russia) le ferrovie estoni, oltre alla rete di comunicazione principale, dispongono ancora di un sistema speciale di comunicazione transregionale su canali simplex a 2 130 KHz e 2 150 KHz.

Stato membro responsabile: Estonia

Rete di comunicazione radio delle ferrovie lituane

Descrizione:

Il sistema TRS è un sistema di comunicazione vocale analogico simplex utilizzato per il funzionamento operativo del treno. Tutte le tratte della rete LG sono dotati di questo sistema.

Il TRS utilizza apparecchiature a terra (radio DRS fino a radio locali (LRS) collegate l’una all’altra attraverso un canale di comunicazione a due fili) e apparecchiature mobili (radio di bordo o BRS).

Per la connessione selettiva delle radio locali (LRS) vengono utilizzate sei frequenze nella banda dei 1 000—1 700 Hz.

Caratteristiche principali

Frequenze:

Treno-terra e terra-treno:

2 130 kHz — di base

2 150 kHz — sussidiaria

Sensibilità:

≤ 50 μk V con rapporto tra segnale e disturbo > 20 dB

Potenza irradiante:

≤ 12 W (a terra e a bordo)

Caratteristiche dell’antenna:

λ/4 onnidirezionale (a terra)

λ/12 onnidirezionale (a bordo)

Resistenza terminale 50 o 75 Ohm in funzione del tipo di apparecchio radio

Polarizzazione:

Verticale

Modi operativi:

Modo simplex

Commutazione dei canali:

Manuale, per commutazione meccanica

Intervallo della frequenza audio:

300 Hz—3 000 Hz per segnale vocale, chiamate selettive, segnali operativi

Toni operativi per chiamate selettive:

BRS — LRS:

f1 = 1 400  Hz

BRS — DRS

f2 = 700 Hz

BRS — BRS

f4 = 1 000  Hz

DRS — BRS

f4 = 1 000  Hz

LRS — BRS

f3 = 1 000  Hz

Deviazione di frequenza di trasmissione:

≥ 1,5 kHz ≤ 3 kHz per chiamate selettive

< 3 kHz per il segnale vocale

Rete dotata di posti di registrazione automatici

Tipi di antenna LRS

modo Г

modo T

Raggio inclinato

Alimentazione induttiva di linee di alimentazione a cavi aerei (senza cavi in acciaio)

Trattamento specifico di linee elettriche ad alta tensione (10 kV)

Guida d’onda specifica

Sistema di comunicazione radio per le manovre

Descrizione:

Per le manovre nelle stazioni ferroviarie di più grandi dimensioni si utilizza il sistema di comunicazione radio analogico simplex per la trasmissione vocale nella frequenza dei 150 MHz. Le stazioni radio di questo sistema sono utilizzate solo in reti radio locali, non interconnesse tra loro. Il sistema permette la comunicazione attraverso canali aperti tra oggetti fissi (operatori ordine traffico), mobili (locomotive in manovra) e portatili (personale manovra).

Caratteristiche principali

Frequenze:

150,375 — 155,800 MHz e 150,290 — 150,350 MHz

Intervallo di frequenza 25 kHz

Sensibilità:

> 1 μk V con rapporto tra segnale e disturbo > 20 dB

Potenza irradiante:

≤ 25 W (a terra)

≤ 12 W (a bordo)

≤5 W (portatile)

Polarizzazione:

Verticale

Modi operativi:

Modo simplex

Commutazione dei canali:

Manuale, per commutazione meccanica

Deviazione di frequenza di trasmissione:

≤ 3 kHz

Stato membro responsabile: Lituania.

Parte 3: Matrice di transizione tra sistemi di classe A e di classe B (segnalamento)

FINALITÀ DELLA MATRICE

La presente MATRICE ha lo scopo di fornire un testo sulla portata delle transizioni in vista dell’interoperabilità sulle reti ferroviarie europee ad alta velocità e convenzionali.

INTRODUZIONE

La matrice presentata di seguito fornisce una panoramica delle possibili transizioni tra vari sistemi di classe B di cui al presente allegato e tra sistemi di classe A e di classe B.

La matrice non impone alcuna soluzione tecnica per il sistema ERTMS/ETCS né per i sistemi STM interessati definiti nel presente allegato. Per questi ultimi consultare le specifiche tecniche del sottosistema di controllo-comando (capitolo 5 delle due TSI sui sottosistemi di controllo-comando per il sistema ferroviario ad alta velocità e il sistema ferroviario convenzionale) o la documentazione nazionale relativa ai sistemi di classe B o gli STM, rispettivamente. È importante sottolineare che la matrice non definisce requisiti tecnici aggiuntivi né per il sistema ERTMS/ECTS né per gli STM. La matrice fornisce informazioni solo sulle transizioni che potrebbero interessare le reti ferroviarie ad alta velocità e le reti ferroviarie convenzionali.

La matrice può essere utile nell’adozione di decisioni tecniche ed economiche nell’ambito dell’attuazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

Per quanto riguarda le transizioni tra due sistemi di classe B, ai fini dell’interoperabilità è necessario che la soluzione tecnica scelta per la transizione non sia in contraddizione con le STI e che, in particolare, essa sia conforme alla documentazione indicata riguardante il sistema ERTMS/ETCS. Va sottolineato che la specifica per la classe 1 riguarda solo le transizioni STM (cfr. punto 5.10, in particolare 5.10.3.11, e il punto 7.4.2.9 della specifica SRS). La regolamentazione a livello operativo per la transizione tra due sistemi di classe B è considerata di pertinenza nazionale.

MATRICE DI TRANSIZIONE

Come interpretare la matrice

Sulla diagonale della matrice si trovano i sistemi di classe A e di classe B relativi alle reti ferroviarie transeuropee ad alta velocità e convenzionali.

Ogni campo della matrice è occupato da un numero (a indicare che è ammissibile una transizione tra i sistemi della colonna/riga in cui ricade il campo) oppure da uno sfondo grigio, a indicare che non c’è o non è prevista transizione.

Il numero indica i paesi responsabili della specifica di transizione e delle relative procedure.

Le transizioni tra sistemi di classe A e di classe B (prima colonna) sono effettuate come descritto nel documento SUBSET 035.

Ad esempio:

Image 5

ETCS

Livello 1-3

Sistema A

3

Sistema B

Sistema C

Transizioni tra sistemi

Quando una transizione viene effettuata dall’STM ETCS devono essere utilizzate le definizioni contenute nel documento SUBSET-035.

Transizioni tra sistemi (classe A e classe B)

La matrice individua le transizioni operative richieste. Per «transizione operativa» s’intende una transizione nella quale un sistema assume la responsabilità della sorveglianza del treno da un altro sistema. In una transizione di questo tipo in genere il macchinista assiste a uno o più dei seguenti eventi:

cambiamento nelle modalità di sorveglianza del movimento del treno;

cambiamento nelle modalità di interazione con il sistema.

Image 6

8.5

ASFA

ATB

BACC

1

2

Croco

EBI-

CAB

3

4

5

6

Indusi

PZB

7

8

9

KVB

10

11

LZB

12

13

14

15

RSDD

SCMT

16

17

SEL-

CAB

18

19

20

21

TBL

1/2/3

TPWS

22

23

24

25

TVM

430

26

27

28

TVM

300

29

30

ZUB

123

31

EVM

32

33

LS

34

35

36

ZUB121

Solo info

ATP-VR/RHK

37

RETB

38

GW

ATP

39

40

SHP

41

CAWS

ATP

42

ALSN

Stati membri responsabili della transizione

1.

Paesi Bassi, Belgio

2.

Italia, Francia

3.

Spagna, Portogallo

4.

Paesi Bassi, Germania

5.

Italia, Austria

6.

Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania

7.

Italia, Francia

8.

Francia, Belgio, Lussemburgo

9.

Francia, Germania

10.

Spagna

11.

Germania, Austria

12.

Italia

13.

Italie, France

14.

Austria, Italia

15.

Francia, Italia

16.

Spagna

17.

Spagna

18.

Paesi Bassi, Belgio

19.

Belgio

20.

Belgio, Germania

21.

Belgio, Francia

22.

Francia

23.

Francia

24.

Francia, Belgio

25.

Francia, Regno Unito (la transizione avviene all’estremità britannica del Tunnel sotto la Manica)

26.

Francia

27.

Francia

28.

Francia

29.

Danimarca, Svezia

30.

Germania, Danimarca

31.

Austria, Ungheria

32.

Austria, Repubblica ceca, Germania, Slovacchia

33.

Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca

34.

Francia, Svizzera

35.

Germania, Svizzera

36.

Francia, Svizzera

37.

Regno Unito

38.

Regno Unito (solo per i treni con V max > 160 km/h)

39.

Germania, Polonia

40.

Polonia. Repubblica ceca, Slovacchia.

41.

Repubblica d’Irlanda, Regno Unito

42.

Lituania, Polonia (tra ALSN e SHP)

Parte 4: Caratteristiche elettromagnetiche dei sistemi di localizzazione dei treni utilizzati negli Stati membri.

Le caratteristiche elettromagnetiche dei sistemi di localizzazione dei treni utilizzati negli Stati membri sono elencate di seguito e comprendono le specifiche di prova.

— Punto in sospeso -


(1)  In Estonia è utilizzata soltanto la frequenza da 50 Hz.

ALLEGATO C

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA LINEA AND CARATTERISTICHE PECIFICHE DEI TRENI DA INSERIRE NEI REGISTRI A NORMA DELL’ARTICOLO 22, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA 96/48/CE

Disposizioni generali

Come indicato al capitolo 7, le caratteristiche specifiche della linea definite in questo allegato devono essere incluse nel Registro dell’infrastruttura dal gestore dell’infrastruttura.

Come indicato al capitolo 7, le caratteristiche specifiche dei treni definite in questo allegato devono essere incluse nel Registro del materiale rotabile dall’impresa ferroviaria.

Come specificato al paragrafo 6.2 (Sottosistema controllo-comando), quale condizione preliminare per la circolazione di un treno, ai fini dell’interoperabilità è necessario effettuare un controllo incrociato del Registro del materiale rotabile e del corrispondente Registro dell’infrastruttura.

L’allegato C sviluppa gli aspetti degli impianti di controllo-comando che non sono trattati né nell’allegato A, né nell’allegato B, e le alternative consentite per le interfacce e i sistemi di classe A e di classe B (cfr. allegato D, figura 1).

Eventuali informazioni relative a condizioni specifiche sull’MR per il funzionamento dei sistemi di localizzazione del treno devono essere inserite nei registri.

Registro dell’infrastruttura

La presente STI consente alternative a livello di apparecchiature, funzioni e valori collegati con l’infrastruttura. Inoltre, quando i requisiti della STI non sono applicabili all’intero impianto di controllo-comando a terra, possono essere presenti requisiti speciali nell’ambito dei sistemi tecnici esistenti e in particolare il ricorso a requisiti di esercizio specifici e tutto ciò rientra nelle responsabilità del gestore dell’infrastruttura.

Queste informazioni riguardano per esempio:

scelta nell’ambito dei requisiti di compatibilità tecnica di cui all’allegato A,

scelta nell’ambito dei requisiti di compatibilità tecnica di cui all’allegato B,

valori CEM (a causa dell’utilizzo di apparecchiature che non rientrano nella STI, per esempio i sistemi conta-assi),

condizioni fisiche e climatiche lungo la linea.

Queste informazioni devono essere disponibili e utilizzabili dalle imprese ferroviarie sotto forma di un manuale specifico di linea (Registro dell’infrastruttura) che riporti anche eventuali altre caratteriste di altre STI (ad esempio, la STI Esercizio e gestione del traffico contiene, nel regolamento, i sistemi dell’allegato B e le modalità degradate).

Il Registro dell’infrastruttura può essere specifico di una linea o gruppo di linee che possiedono le stesse caratteristiche.

L’obiettivo è che i requisiti e le caratteristiche elencati nel Registro dell’infrastruttura e nel Registro del materiale rotabile siano conformi alle STI; in particolare non devono costituire un ostacolo per l’interoperabilità.

Registro del materiale rotabile

Nel quadro della presente STI, per l’impresa ferroviaria sono previste talune scelte di apparecchiature, funzioni e valori collegati al tipo di treno. Inoltre, siccome le STI non si applicano all’intero impianto di controllo-comando a bordo, il gestore dell’infrastruttura ha bisogno di informazioni supplementari relative all’utilizzo di sistemi di classe B e alle caratteristiche del treno che sono pertinenti ai sistemi a terra diversi dalla classe B. Queste informazioni riguardano per esempio:

scelta nell’ambito dei requisiti di compatibilità tecnica di cui all’allegato A,

scelta nell’ambito dei requisiti di compatibilità tecnica di cui all’allegato B,

valori CEM (a causa dell’utilizzo, sulle linee, di apparecchiature che non rientrano nella STI),

parametri geometrici ed elettrici del treno, come la lunghezza, la distanza massima degli assi nei treni, la lunghezza della parte anteriore della prima e dell’ultima carrozza del treno, la massima resistenza elettrica tra le ruote di un asse (unitamente all’allegato A, appendice 1, Caratteristiche dei sistemi di localizzazione dei treni necessarie per la compatibilità con il materiale rotabile, per la disposizione in fase progettuale del circuito di binario),

parametri di frenatura per sistemi di Classe A,

parametri di frenatura per sistemi di Classe B,

parametri di frenatura generali,

tipi di freni,

freno a correnti parassite installato,

freno magnetico installato,

condizioni climatiche e condizioni fisiche in cui il treno è specificatamente adatto a circolare.

Queste informazioni devono essere disponibili e utilizzabili dai gestori dell’infrastruttura sotto forma di un manuale specifico del treno (Registro del materiale rotabile) che può anche includere la possibilità o la necessità di funzioni ausiliarie affinché il treno possa essere gestibile o gestito dal controllo-comando, per esempio, per il passaggio di tratti neutri, diminuzione della velocità in circostanze particolari che dipendono dalla caratteristiche del treno e dalle caratteristiche della linea (gallerie) e particolarità relative ad altre STI.

Il Registro del materiale rotabile può essere specifico di un treno o di una categoria di treni che possiedono le stesse caratteristiche.

Elenco delle caratteristiche e dei requisiti specifici

Nell’elenco riportato di seguito figurano i requisiti obbligatori del Registro dell’infrastruttura e del Registro del materiale rotabile per descrivere in modo adeguato le caratteristiche ed i requisiti specifici, e per facilitare l’interoperabilità. L’elenco riguarda solo gli aspetti di natura tecnica, mentre quelli di natura operativa sono riportati nella STI Esercizio e gestione del traffico.

I requisiti possono essere soddisfatti applicando una norma. In questo caso i manuali devono indicare il riferimento pertinente.

Altrimenti, qualsiasi requisito specifico (metodi di misura) deve essere inserito o aggiunto nel Registro del materiale rotabile e nel Registro dell’infrastruttura.

Per i sistemi di classe B si applicano le misure attuate nell’ambito dello Stato membro responsabile riportato nell’allegato B. Il registro dell’infrastruttura deve includere le seguenti voci:

Stato membro responsabile,

denominazione del sottosistema di cui all’allegato B,

versione e data della messa in esercizio,

limitazioni della velocità e altre condizioni/requisiti specifici del sistema di classe B, dovuti ai limiti del sistema,

ulteriori dettagli conformemente all’elenco illustrato di seguito.

Elenco delle caratteristiche tecniche e dei requisiti specifici associati a una linea interoperabile (da A a B) e a un treno interoperabile

N

Registro dell’infrastruttura

Registro del materiale rotabile

1

Gestore dell’infrastruttura (1)

Paese (1)

Estremità segmento di linea 1 (1)

Estremità segmento di linea 2 (1)

Per ciascuna delle varie parti dell’impianto a terra CCS (funzioni e interfacce EIRENE, funzioni e interfacce ETCS/ERTMS, sistema di localizzazione del treno, rilevatore di temperatura delle boccole, CEM) se installate gradualmente:

Verifica CE (sì o no)

Data del certificato di conformità (visualizzare prima/ultima)

Organismo notificato: primo/ultimo

Data della dichiarazione di verifica CE (visualizzare prima/ultima)

Data di messa in servizio (prima/ultima)

Osservazioni (in caso di mancanza della verifica CE, casi specifici, altro)

Titolare (1)

Numero nazionale del convoglio o del veicolo (1)

Se si tratta di un convoglio, numero nazionale di ciascun veicolo del convoglio (1)

Per ciascuna delle varie parti dell’impianto CCS di bordo (funzioni e interfacce EIRENE, funzioni e interfacce ETCS/ERTMS) se installate gradualmente:

Verifica CE (sì o no)

Data del certificato di conformità dell’impianto di controllo-comando di bordo (visualizzare prima/ultima)

Organismo notificato: primo/ultimo

Data della dichiarazione di verifica CE dell’impianto di controllo-comando di bordo (visualizzare prima/ultima)

Data di messa in servizio dell’impianto di controllo-comando di bordo (visualizzare prima/ultima)

Osservazioni (in caso di mancanza della verifica CE, casi specifici, altro)

2

a)

livello(i) di applicazione ERMTS/ETCS, funzioni opzionali installate a terra e richieste a bordo, funzioni non installate a terra (ad esempio smistamento), valori nazionali da usare e numero di versione del sistema, compresa la data di messa in servizio di tale versione

b)

radio ERTMS/GSM-R: funzioni opzionali specificate nell’FRS e numero di versione del sistema, compresa la data di messa in servizio di tale versione

a)

livello di applicazione ERMTS/ETCS, funzioni opzionali installate e numero di versione del sistema, compresa la data di messa in servizio di tale versione

b)

radio ERTMS/GSM-R: funzioni opzionali specificate nell’FRS e numero di versione del sistema, compresa la data di messa in servizio di tale versione

3

Per ERMTS/ETCS livello 1 con funzione «infill»:

indicare l’attuazione tecnica richiesta per il materiale rotabile

Per ERMTS/ETCS livello 1 con funzione «infill»:

indicare l’attuazione tecnica utilizzata

4

Per

a)

ogni sistema di protezione, controllo e avviso dei treni di classe B e

b)

ogni sistema via radio di classe B

installato sulla linea interoperabile, indicare le versioni (compreso il relativo periodo di validità, e l’eventuale necessità di disporre di uno o più sistemi attivi simultaneamente nonché lo Stato membro responsabile)

Per

a)

ogni sistema di protezione, controllo e avviso dei treni di classe B e

b)

ogni sistema via radio di classe B

installato sul treno interoperabile, indicare le versioni (compreso il relativo periodo di validità, e l’eventuale necessità di disporre di uno o più sistemi attivi simultaneamente nonché lo Stato membro responsabile)

5

Condizioni tecniche speciali richieste per commutare tra i diversi sistemi di protezione, controllo e intercomunicazione acustica del treno di classe B.

Condizioni tecniche specifiche per la commutazione tra i sistemi ERMTS/ETCS e i sistemi di classe B.

Condizioni tecniche speciali messe in atto a bordo per la commutazione tra i diversi sistemi di protezione, controllo e intercomunicazione acustica dei treni di classe B.

6

Condizioni tecniche specifiche per la commutazione tra sistemi radio diversi.

Condizioni specifiche messe in atto a bordo per la commutazione tra sistemi radio diversi.

7

Modalità tecniche degradate di:

a)

ERTMS/ETCS,

b)

ciascun sistema di protezione, controllo e intercomunicazione acustica dei treni di classe B

c)

sistemi via radio di classe B.

d)

segnalamento lungo la linea.

Modalità tecniche degradate disponibili per:

a)

ERTMS/ETCS,

b)

ciascun sistema di protezione, controllo e intercomunicazione acustica dei treni di classe B e

c)

sistemi via radio di classe B.

8

Limiti di velocità applicati a causa delle limitate prestazioni di frenatura, ad esempio a causa delle distanze di frenatura disponibili e dei gradienti:

a)

alle modalità di esercizio dell’ERTMS/ETCS,

b)

ai sistemi di protezione, controllo e avviso dei treni di classe B.

Regole tecniche nazionali per l’esercizio dei sistemi di classe B riguardanti i treni (ad esempio requisiti sulle prestazioni di frenatura, dati corrispondenti alla specifica UIC 512 (ottava edizione dell’1.1.1979 e 2 modifiche), …)

a)

Limiti di velocità connessi alle caratteristiche del treno e sotto la sorveglianza del controllo-comando

b)

Dati sulle caratteristiche di frenatura per i vari sistemi di protezione, controllo e avviso dei treni ERTMS/ETCS e di classe B.

9

Sensibilità delle apparecchiature di controllo-comando a terra all’emissione proveniente dai treni in termini di compatibilità elettromagnetica rispetto all’ammissione dei treni. Specificare, se disponibile, ai sensi dell’allegato A, punto A8 (e di altre norme future — da definire) per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e affidabilità/disponibilità. Possibilità di utilizzare il freno a correnti parassite (tipi)

Possibilità di utilizzare il freno magnetico (tipi)

Emissione elettromagnetica del treno rispetto all’ammissione dei treni in termini di compatibilità elettromagnetica. Specificare, se disponibile, ai sensi dell’allegato A, punto A8 (e altre norme future — da definire) per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e affidabilità/disponibilità.

Freno a correnti parassite installato (tipo)

Freno magnetico installato (tipo)

10

Condizioni fisiche e climatiche lungo la linea. In conformità dell’allegato A, documento A5.

Condizioni fisiche e climatiche alle quali l’impianto di bordo è in grado di funzionare. In conformità dell’allegato A, documento A4.

11

Devono essere descritti i requisiti per le soluzioni tecniche relative alle deroghe applicate ai sensi delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

Devono essere descritte le norme per le soluzioni tecniche relative alle deroghe applicate ai sensi delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

12

HABD

Per i sistemi di classe A: limiti di allarme

Per i sistemi di classe B:

campo di misura (HABD) in direzione trasversale

campo di misura (HABD) in direzione longitudinale

tipi e limiti di allarme

HABD

Temperatura di superficie tollerabile nel campo di misura di classe A per i tipi di allarme specificati.

Area bersaglio (materiale rotabile) in direzione trasversale.

Area bersaglio (materiale rotabile) in direzione longitudinale.

13

Lunghezza minima del tratto di binario

Distanza minima tra la fine del tratto di binario e la traversa limite di stazionamento

Distanza differenziale minima delle estremità opposte dei tratti di binario adiacenti

Sensibilità minima di smistamento del circuito di binario

Utilizzo di freni a correnti parassite

Utilizzo di freni magnetici

Sezioni/area dove è autorizzata la sabbiatura senza restrizioni

Distanza massima tra sale adiacenti

Distanza massima tra sala anteriore/posteriore

Passo minimo

Interasse minimo

Larghezza minima ruota

Altezza minima cerchione

Larghezza minima bordino

Altezza minima bordino

Carico massimo per asse

Materiale ruote

Massima resistenza tra ruote opposte di una sala

Impedenza minima del veicolo

Potenza massima di sabbiatura

Possibilità di neutralizzare sabbiatura da parte del macchinista

Utilizzo di freni a correnti parassite

Presenza di due coppie di pattini a frizione con base elettrica uguale o superiore a 16 000 mm.

14

Casi particolari

Restrizioni al rapporto tra distanza tra gli assi e diametro delle ruote (Germania)

Distanza longitudinale tra il primo o l’ultimo asse e l’estremità più vicina del veicolo non superiore a 3 500 mm (Polonia, Belgio — soltanto per le linee convenzionali)

Distanza minima tra ciascuno dei primi 5 assi di un treno (o tra tutti gli assi se sono meno di 5): 1 000 mm (Germania)

Distanza minima tra primo e ultimo asse di un veicolo: 6 000 mm (Belgio)

Distanza tra primo e ultimo asse di un veicolo isolato o di un convoglio: superiore a 15 000 mm (Francia, Belgio)

non inferiore a 450 mm (Francia)

Carico per asse: non inferiore a 5 t (Germania, Austria, Svezia, Belgio)

Massa del veicolo: non inferiore a 90 t (Belgio)

Quando la distanza tra il primo e l’ultimo asse di un veicolo isolato o di un convoglio è uguale o superiore a 16 000 mm, la massa del veicolo isolato o del convoglio deve essere superiore a 90 t Se tale distanza è inferiore a 16 000 mm, ma uguale o superiore a 15 000 mm, la massa deve essere uguale o superiore a 40 t e inferiore a 90 t e il veicolo deve essere dotato di due coppie di pattini a frizione con base elettrica uguale o superiore a 16 000 mm (Francia, Belgio)

Dimensione minima della massa metallica di un veicolo (Germania, Polonia)

Reattanza massima tra superfici di rotolamento di una sala (Polonia, Francia)

Requisiti supplementari per il parametro relativo allo smistamento di un veicolo (Paesi Bassi)

Impedenza richiesta tra pantografo e ruote superiore a 1,0 Ohm induttiva a 50 Hz per 3 KV CC (Belgio)

Niente sabbiatura a valle dell’asse anteriore delle unità multiple al di sotto di 40 km/h (Regno Unito)

Non è consentito l’utilizzo del freno magnetico e del freno a correnti parassite nel primo carrello di un veicolo di testa (Germania).

 


(1)  A puro titolo informativo, questa voce farà parte dell’introduzione del registro applicabile e sarà cancellata quando esisterà il registro.

ALLEGATO D

PRINCIPIO DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO-COMANDO E SEGNALAMENTO

Figura 1

Image 7

STI controllo-comando e segnalamento

STI sottosistema di controllo-comando

Impianto di bordo

Impianto a terra

CC a bordo

(Allegato A)

CC a terra

(Allegato A)

CC a bordo

(Allegato B)

CC a terra

(Allegato B)

Parte nazionale CC a bordo

CC a bordo

(Allegato C)

CC a terra

(Allegato C)

Parte nazionale CC a terra

A bordo

A terra

ALLEGATO E

MODULI PER I COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

Modulo B: Esame del tipo

1.

Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della STI ad esso relative.

2.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità presenta la domanda di esame del tipo all’organismo notificato.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

Il richiedente deve mettere a disposizione dell’organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione, qui di seguito denominato «tipo».

Uno stesso tipo può coprire più varianti del componente di interoperabilità a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sulle disposizioni della STI.

L’organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora siano necessari per eseguire il programma di prove.

Se non sono richieste prove del tipo nell’ambito della procedura di esame e il tipo è definito in modo adeguato nella documentazione tecnica descritta al paragrafo 3, l’organismo notificato può accettare che non sia messo a disposizione alcun esemplare.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di interoperabilità alle disposizioni della STI. Essa riguarda, nella misura necessaria per compiere tale valutazione, la progettazione, fabbricazione, manutenzione e funzionamento del componente d’interoperabilità.

La documentazione tecnica deve contenere:

la descrizione generale del tipo,

i disegni di progettazione e le informazioni sulla fabbricazione, ad esempio gli schemi di componenti, insiemi, sottoinsiemi, circuiti, ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e delle informazioni sulla fabbricazione, della manutenzione e del funzionamento del componente d’interoperabilità,

le condizioni d’integrazione del componente di interoperabilità nel suo ambito funzionale (sottoinsieme, insieme, sottosistema) e le necessarie condizioni d’interfaccia,

le condizioni d’impiego e manutenzione del componente di interoperabilità (restrizioni relative al tempo di marcia o alla distanza, limiti d’usura, ecc.),

le specifiche tecniche del progetto, comprese le specifiche europee (1) e le relative clausole, che sono state applicate in tutto o in parte,

la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della STI qualora non siano state integralmente applicate le specifiche europee,

i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.,

i rapporti di prova.

4.

L’organismo notificato deve:

4.1.

esaminare la documentazione tecnica;

4.2.

verificare che l’esemplare o gli esemplari da sottoporre a prova siano stati fabbricati in conformità della documentazione tecnica ed effettuare o far effettuare le prove del tipo conformemente alle disposizioni della STI e/o delle specifiche europee applicabili;

4.3.

qualora la STI richieda un esame del progetto, effettuare un esame dei metodi di progettazione, degli strumenti di progettazione e dei risultati del progetto, al fine di accertarne l’idoneità a soddisfare i requisiti di conformità per il componente di interoperabilità al completamento del processo di progettazione;

4.4.

qualora la STI richieda un esame del processo di fabbricazione, effettuare un esame del processo concepito per la fabbricazione del componente di interoperabilità, al fine di valutare il contributo alla conformità del prodotto, e/o verificare l’esame effettuato dal fabbricante al completamento del processo di progettazione;

4.5.

individuare gli elementi progettati in conformità delle disposizioni applicabili della STI e delle specifiche europee, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;

4.6.

effettuare o far effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie in conformità dei paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 per stabilire se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle relative specifiche europee, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.7.

effettuare o far effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie in conformità dei paragrafi 4.2., 4.3. e 4.4. per stabilire se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti della STI qualora non siano state applicate le specifiche europee del caso;

4.8.

concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5.

Se il tipo soddisfa le disposizioni della STI, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame del tipo al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.

Il periodo di validità non potrà essere superiore a 5 anni.

All’attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato deve motivare dettagliatamente tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6.

Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all’attestato di esame del tipo di tutte le modifiche eventualmente apportate al prodotto approvato, le quali devono ottenere un’ulteriore approvazione qualora possano influire sulla conformità ai requisiti della STI o sulle condizioni di impiego prescritte del prodotto. In questo caso, l’organismo notificato esegue soltanto gli esami e le prove pertinenti e necessari per le modifiche. Questa ulteriore approvazione può assumere la forma di un complemento all’attestato originale dell’esame del tipo o di un nuovo certificato che sostituisce quello vecchio.

7.

Qualora non siano state apportate le modifiche di cui al paragrafo 6, la validità di un attestato in scadenza può essere prorogata per un ulteriore periodo di validità. Il richiedente presenta domanda di proroga dichiarando per iscritto che non sono state apportate modifiche; in assenza di indicazioni contrarie, l’organismo notificato concede una proroga per un altro periodo di validità pari a quello di cui al paragrafo 5. Questa procedura può essere ripetuta.

8.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame del tipo e i complementi da esso rilasciati, ritirati o dei quali ha negato il rilascio.

9.

Gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia degli attestati di esame del tipo rilasciati e/o dei loro eventuali complementi. Gli allegati degli attestati (cfr. par. 5) sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

10.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di esame del tipo e dei loro complementi per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del componente di interoperabilità nel mercato comunitario.

Modulo D: Sistema di gestione della qualità della produzione

1.

Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il componente di interoperabilità in questione è conforme al tipo oggetto dell’attestato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti della STI ad esso applicabili.

2.

Il fabbricante deve utilizzare un sistema di gestione della qualità approvato per la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3.

Sistema di gestione della qualità

3.1.

Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del proprio sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta per i componenti di interoperabilità interessati.

La domanda deve contenere:

tutte le informazioni utili per la categoria di prodotti rappresentativa dei componenti di interoperabilità previsti,

la documentazione relativa al sistema qualità,

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell’attestato di esame del tipo, rilasciato in seguito al completamento della procedura di esame del tipo di cui al modulo B (esame del tipo),

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti di interoperabilità al tipo oggetto dell’attestato di esame CE del tipo ed ai requisiti della STI ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

gli obiettivi di qualità e la struttura organizzativa,

delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti,

dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno effettuati,

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,

la documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,

dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3

L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti se il fabbricante adotta un sistema qualità per la produzione, l’ispezione finale e il collaudo conforme alla norma EN/ISO 9001-2000, che tiene conto della specificità del componente di interoperabilità al quale è applicata.

Se il fabbricante utilizza un sistema di gestione qualità certificato, l’organismo notificato ne tiene conto nella sua valutazione.

La verifica è specificamente adattata alla categoria di prodotti rappresentativa del componente di interoperabilità interessato. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi aggiornamento previsto del sistema.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.

Sorveglianza del sistema qualità sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: la documentazione relativa al sistema qualità, §

la documentazione relativa al sistema qualità,

altra documentazione quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3.

L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

La frequenza delle verifiche è almeno annuale.

Se il fabbricante utilizza un sistema di gestione qualità certificato, l’organismo notificato ne tiene conto nella sua valutazione.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle prove.

5.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso rilasciate, ritirate o negate.

Gli altri organismi notificati ricevono, su richiesta, copia delle approvazioni dei sistemi qualità rilasciate.

6.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto:

la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino,

le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo comma,

le decisioni e relazioni dell’organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

7.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve redigere una dichiarazione CE di conformità del componente di interoperabilità. Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE o 2001/16/CE, allegato IV, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico; essa deve comprendere gli elementi seguenti:

i riferimenti delle direttive (direttiva 96/48/CE o 2001/16/CE e altre direttive applicabili al componente di interoperabilità),

il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),

l’indicazione della procedura (modulo) seguita per dichiarare la conformità,

ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di impiego,

il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato intervenuto nella procedura seguita per dichiarare la conformità e la data degli attestati di esame con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,

il riferimento alla presente STI e ad eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento alle specifiche europee,

l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Gli attestati ai quali ci si riferisce sono:

l’approvazione del sistema di gestione qualità di cui al paragrafo 3,

l’attestato di esame del tipo e i relativi complementi.

8.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione CE di conformità per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del componente di interoperabilità nel mercato comunitario.

9.

Se, oltre alla dichiarazione CE di conformità, la STI richiede anche una dichiarazione CE di idoneità all’impiego per il componente di interoperabilità, tale dichiarazione va allegata alla prima in seguito al rilascio da parte del fabbricante alle condizioni di cui al modulo V.

Modulo F: Verifica del prodotto

1.

Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che il componente di interoperabilità interessato e cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 è conforme al tipo oggetto dell’attestato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti della TSI che ad esso si applicano.

2.

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie perché il metodo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti d’interoperabilità al tipo descritto nell’attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della STI ad essi applicabili.

3.

L’organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del componente di interoperabilità al tipo oggetto dell’attestato CE di esame del tipo e ai requisiti della STI. Il fabbricante (2) può scegliere di esaminare e sottoporre a prova ogni componente di interoperabilità, come specificato al paragrafo 4, o di esaminare e sottoporre a prova i componenti di interoperabilità su base statistica, come specificato al paragrafo 5.

4.

Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo componente di interoperabilità

4.1.

Ogni prodotto deve essere controllato singolarmente e sottoposto a prove adeguate per verificarne al conformità al tipo descritto nell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI applicabili. Se una prova non risulta fra quelle indicate nella TSI (o in una delle norme europee citate nella TSI) è necessario utilizzare le specifiche europee pertinenti (3) o altre prove equivalenti.

4.2.

L’organismo notificato redige un attestato di conformità per i prodotti approvati relativo alle prove effettuate.

4.3.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve essere in grado di esibire, su richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.

5.

Verifica statistica

5.1.

Il fabbricante presenta i componenti di interoperabilità sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l’omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.2.

I componenti di interoperabilità devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Gli esemplari del campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove per verificare la conformità al tipo descritto nell’attestato di esame del tipo e ai corrispondenti requisiti della STI che si applicano a esso e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. Se una prova non risulta fra quelle indicate nella TSI (o in una delle norme europee citate nella TSI) è necessario utilizzare le specifiche europee del caso o altre prove equivalenti.

5.3.

La verifica statistica deve avvenire considerando gli elementi appropriati (metodo statistico, programma di campionamento, ecc.), a seconda delle caratteristiche da valutare, specificate nella STI applicabile.

5.4.

Per i lotti accettati, l’organismo notificato redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i componenti di interoperabilità del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l’organismo notificato o l’autorità competente prende le misure appropriate per evitarne l’immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l’organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.

5.5.

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, su richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.

6.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige una dichiarazione CE di conformità del componente di interoperabilità.

Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE o 2001/16/CE, allegato IV, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico; essa deve comprendere gli elementi seguenti:

i riferimenti delle direttive (direttiva 96/48/CE o 2001/16/CE e altre direttive applicabili al componente di interoperabilità),

il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),

l’indicazione della procedura (modulo) seguita per dichiarare la conformità,

ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di impiego,

il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato intervenuto nella procedura seguita per dichiarare la conformità e la data degli attestati di esame con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,

il riferimento della presente STI e di eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento delle specifiche europee,

l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Gli attestati ai quali ci si riferisce sono:

l’attestato di esame del tipo e i relativi complementi.

l’attestato di conformità di cui ai paragrafi 4 o 5.

7.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione CE di conformità per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del componente di interoperabilità nel mercato comunitario.

8.

Se, oltre alla dichiarazione CE di conformità, la STI richiede anche una dichiarazione CE di idoneità all’impiego per il componente di interoperabilità, tale dichiarazione va allegata alla prima in seguito al rilascio da parte del fabbricante alle condizioni di cui al modulo V.

Modulo H2: Sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto

1.

Questo modulo descrive la procedura con cui un organismo notificato svolge un esame del progetto di un componente di interoperabilità e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il componente di interoperabilità in questione soddisfa i requisiti della STI ad esso applicabili.

2.

Il fabbricante deve utilizzare un sistema di gestione della qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3.

Sistema di gestione della qualità

3.1.

Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del proprio sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta per i componenti di interoperabilità interessati.

La domanda deve contenere:

tutte le informazioni utili alla categoria di prodotti rappresentativa del componente di interoperabilità interessato,

la documentazione relativa al sistema qualità,

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti della STI ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure ed istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

gli obiettivi di qualità e la struttura organizzativa,

delle responsabilità generali e di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti,

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le specifiche europee (4), che si intende applicare e, qualora non vengano applicate completamente le specifiche europee, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti della STI applicabili al componente di interoperabilità,

delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti di interoperabilità appartenenti alla categoria in questione,

delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità,

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,

la documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,

dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità.

Le misure e procedure in materia di qualità comprendono, in particolare, le fasi di valutazione, quali l’esame del progetto, l’esame del processo di fabbricazione e le prove di tipo, secondo quanto specificato nella STI per le diverse caratteristiche e prestazioni del componente di interoperabilità.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti se il fabbricante adotta un sistema qualità per la progettazione, la produzione, l’ispezione finale e il collaudo del prodotto conforme alla norma EN/ISO 9001-2000, che tiene conto della specificità del componente di interoperabilità al quale è applicata.

Se il fabbricante utilizza un sistema di gestione qualità certificato, l’organismo notificato ne tiene conto nella sua valutazione.

La verifica è specificamente adattata alla categoria di prodotti rappresentativa del componente di interoperabilità interessato. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi aggiornamento previsto del sistema.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione circostanziata della decisione.

4.

Sorveglianza del sistema qualità sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare:

la documentazione relativa al sistema qualità,

la documentazione prevista dalla sezione del sistema qualità relativa alla progettazione, quali i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,

§ la documentazione prevista dalla sezione relativa alla fabbricazione del sistema garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3.

L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. Se il fabbricante utilizza un sistema di gestione qualità certificato, l’organismo notificato ne tiene conto nella sua valutazione.

La frequenza delle verifiche è almeno annuale.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto:

la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino,

le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

le decisioni e relazioni dell’organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6.

Esame del progetto

6.1.

Il fabbricante presenta domanda di esame del progetto del componente di interoperabilità ad un organismo notificato di sua scelta.

6.2.

La domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione, la manutenzione e il funzionamento del componente di interoperabilità nonché di valutare la conformità ai requisiti della STI.

La domanda deve contenere:

la descrizione generale del tipo,

le specifiche tecniche del progetto, comprese le specifiche europee e le relative clausole, che sono state applicate in tutto o in parte,

le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee e le relative clausole non sono state applicate completamente,

il programma delle prove,

le condizioni d’integrazione del componente di interoperabilità nel suo ambito funzionale (sottoinsieme, insieme, sottosistema) e le necessarie condizioni d’interfaccia,

le condizioni d’impiego e manutenzione del componente di interoperabilità (restrizioni relative al tempo di marcia o alla distanza, limiti d’usura, ecc.),

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

6.3.

Il richiedente presenta i risultati delle prove (5), comprese le prove del tipo se richieste, svolte dal proprio laboratorio o per conto di quest’ultimo.

6.4.

L’organismo notificato esamina la domanda e valuta i risultati delle prove. Se il progetto soddisfa le disposizioni della STI ad esso applicabili, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del progetto al richiedente. Tale certificato contiene le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del prodotto. Il periodo di validità non potrà essere superiore a 5 anni.

6.5.

Il richiedente tiene informato l’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere un’approvazione supplementare, da parte dell’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato CE di esame del progetto, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti della STI o sulle condizioni d’impiego prescritte. In tal caso l’organismo notificato svolge solo gli esami e le prove utili e necessarie per le modifiche in questione. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell’attestato originale di esame CE del progetto.

6.6.

Qualora non siano state apportate le modifiche di cui al paragrafo 6.5, la validità di un attestato in scadenza può essere prorogata per un ulteriore periodo di validità. Il richiedente presenta domanda di proroga dichiarando per iscritto che non sono state apportate modifiche; in assenza di indicazioni contrarie, l’organismo notificato concede una proroga per un altro periodo di validità pari a quello di cui al paragrafo 6.4. Questa procedura può essere ripetuta.

7.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità e gli attestati di esame CE del progetto rilasciati, ritirati o rifiutati.

Gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia:

delle approvazioni dei sistemi qualità e delle approvazioni complementari rilasciate,

dei certificati di esame CE del progetto e dei complementi rilasciati.

8.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige una dichiarazione CE di conformità del componente di interoperabilità.

Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE o 2001/16/CE, allegato IV, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico; essa deve comprendere gli elementi seguenti:

i riferimenti delle direttive (direttiva 96/48/CE o 2001/16/CE e altre direttive applicabili al componente di interoperabilità),

il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),

l’indicazione della procedura (modulo) seguita per dichiarare la conformità,

ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di impiego,

il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato intervenuto nella procedura seguita per dichiarare la conformità e la data degli attestati di esame con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,

il riferimento della presente STI e di eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento delle specifiche europee,

l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Gli attestati ai quali ci si riferisce sono:

l’approvazione del sistema qualità e i rapporti sulla sorveglianza di cui ai paragrafi 3 e 4,

l’attestato di esame CE del progetto e i suoi eventuali complementi.

9.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione CE di conformità per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del componente di interoperabilità nel mercato comunitario.

10.

Se, oltre alla dichiarazione CE di conformità, la STI richiede anche una dichiarazione CE di idoneità all’impiego per il componente di interoperabilità, tale dichiarazione va allegata alla prima in seguito al rilascio da parte del fabbricante alle condizioni di cui al modulo V.

MODULI PER LA VERIFICA CE DEI SOTTOSISTEMI

Modulo SB: Esame del tipo

1.

Questo modulo descrive la parte della procedura di verifica CE con cui un organismo notificato accerta e dichiara, su richiesta di un ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, che un tipo di sottosistema di controllo-comando, rappresentativo della produzione considerata:

è conforme alla presente STI e ad eventuali altre STI applicabili, a dimostrazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali (6) della direttiva 2001/16/CE (7),

è conforme ad altre norme derivate dal trattato.

L’esame del tipo definito in questo modulo potrebbe comprendere fasi di valutazione specifiche, quali l’esame del progetto, l’esame del processo di fabbricazione e le prove del tipo, secondo quanto specificato nella STI applicabile.

2.

L’ente appaltante (8) deve presentare ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di verifica CE (attraverso l’esame del tipo) del sottosistema.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante o del suo mandatario,

la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

3.

Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un esemplare del sottosistema (9) rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo».

Uno stesso tipo può coprire più varianti del sottosistema, a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sulle disposizioni della STI.

L’organismo notificato può richiedere altri esemplari qualora siano necessari per eseguire il programma di prove. Se richiesto per metodi di prova o di esame specifici e precisato nella STI o nella specifica europea (10) cui fa riferimento la STI, si devono anche consegnare uno o più esemplari di un sottoinsieme o insieme oppure un esemplare del sottosistema nello stato preassemblato.

La documentazione tecnica e il(i) campione(i) devono consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione e il funzionamento del sottosistema nonché di valutare la conformità ai requisiti della STI.

La documentazione tecnica deve contenere:

una descrizione generale del sottosistema, il progetto e la struttura generali,

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI,

i disegni di progettazione e le informazioni sulla fabbricazione, ad esempio gli schemi di componenti, insiemi, sottoinsiemi, circuiti, ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e delle informazioni sulla fabbricazione, della manutenzione e del funzionamento del sottosistema,

le specifiche tecniche, comprese le specifiche europee, che sono state applicate,

le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee e le relative clausole non sono state applicate completamente,

un elenco dei componenti di interoperabilità da incorporare nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità o delle dichiarazioni CE di idoneità all’impiego di cui i componenti di interoperabilità devono essere muniti e tutti gli elementi necessari di cui all’allegato VI delle direttive,

la prova della conformità alle norme derivate dal trattato (compresi i certificati),

la documentazione tecnica relativa alla fabbricazione e all’assemblaggio del sottosistema,

un elenco dei fabbricanti che hanno contribuito alla progettazione, alla fabbricazione, all’assemblaggio e all’installazione del sottosistema,

le condizioni di impiego del sottosistema (restrizioni relative al tempo di marcia o alla distanza, limiti di usura, ecc.),

le condizioni di manutenzione e la documentazione tecnica sulla manutenzione del sottosistema,

ogni eventuale requisito tecnico di cui tener conto in fase di fabbricazione, manutenzione o funzionamento del sottosistema,

i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.,

i rapporti di prova.

La documentazione tecnica deve inoltre contenere tutte le altre informazioni eventualmente previste dalla STI.

4.

L’organismo notificato:

4.1.

esaminare la documentazione tecnica;

4.2.

verificare che l’esemplare o gli esemplari del sottosistema o degli insiemi o sottoinsiemi siano stati fabbricati in conformità della documentazione tecnica ed effettuare o far effettuare le prove del tipo conformemente alle disposizioni della STI e delle specifiche europee applicabili; la fabbricazione deve essere verificata utilizzando un modulo di valutazione adeguato;

4.3.

qualora la STI richieda un esame del progetto, effettuare un esame dei metodi di progettazione, degli strumenti di progettazione e dei risultati del progetto, al fine di accertarne l’idoneità a soddisfare i requisiti di conformità per il sottosistema al termine del processo di progettazione;

4.4.

individuare gli elementi progettati in conformità delle disposizioni applicabili della STI e delle specifiche europee, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;

4.5.

effettuare o far effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie in conformità dei paragrafi 4.2 e 4.3 per stabilire se, qualora siano state scelte le specifiche europee, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.6.

effettuare o far effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie in conformità dei paragrafi 4.2. e 4.3. per stabilire se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti della STI qualora non siano state applicate le specifiche europee del caso;

4.7.

concordare con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5.

Se il tipo soddisfa le disposizioni della STI, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame del tipo al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante e del fabbricante indicati nella documentazione tecnica, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità dell’attestato e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.

All’attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato deve motivare dettagliatamente tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame del tipo da esso rilasciati, ritirati o dei quali ha negato il rilascio.

7.

Gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia degli attestati di esame del tipo rilasciati e/o dei loro eventuali complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

8.

L’ente appaltante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di esame del tipo e dei loro complementi per tutta la durata di esercizio del sottosistema. Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

9.

Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all’attestato di esame del tipo di tutte le modifiche eventualmente apportate qualora possano influire sulla conformità ai requisiti della STI o sulle condizioni di impiego prescritte del sottosistema. In tal caso il sottosistema deve ottenere un’ulteriore approvazione. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell’attestato originale di esame del tipo oppure viene rilasciato un nuovo attestato previo ritiro del precedente.

Modulo SD: Sistema di gestione della qualità della produzione

1.

Questo modulo descrive la procedura di verifica CE con cui un organismo notificato accerta e certifica, su richiesta di un ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, che un sottosistema di controllo-comando, per il quale un organismo notificato ha già rilasciato un attestato di esame CE del tipo:

è conforme alla presente STI e ad eventuali altre STI applicabili, a dimostrazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali (11) della direttiva 2001/16/CE (12),

è conforme alle altre norme derivate dal trattato

e che può essere messo in servizio.

2.

L’organismo notificato esegue la procedura, a condizione che:

l’attestato di esame del tipo rilasciato prima della valutazione rimanga valido per il sottosistema oggetto della domanda,

l’ente appaltante (13) e gli appaltatori principali interessati soddisfino gli obblighi di cui al paragrafo 3.

Gli «appaltatori principali» sono le imprese le cui attività contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali della STI. Sono comprese:

l’impresa responsabile dell’intero progetto relativo al sottosistema (compresa, in particolare, la responsabilità per l’integrazione del sottosistema),

altre imprese impegnate solo in una parte del progetto del sottosistema (che, ad esempio, si occupano dell’assemblaggio o dell’installazione del sottosistema).

Non si riferisce ai subappaltatori del fabbricante che forniscono parti e componenti di interoperabilità.

3.

Per il sottosistema oggetto della procedura di verifica CE, l’ente appaltante, o gli appaltatori principali, devono utilizzare un sistema di qualità approvato per la fabbricazione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al paragrafo 5 e assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 6.

Nel caso in cui l’ente appaltante sia esso stesso responsabile dell’intero progetto relativo al sottosistema (compresa, in particolare, l’integrazione del sottosistema) e/o della fabbricazione (compresi l’assemblaggio e l’installazione), detto ente deve applicare un sistema qualità approvato soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 6.

L’appaltatore principale responsabile dell’intero progetto relativo al sottosistema (compresa, in particolare, l’integrazione del sottosistema) deve in ogni caso utilizzare un sistema qualità approvato per la fabbricazione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 6.

4.

Procedura di verifica CE

4.1

L’ente appaltante presenta una domanda di verifica CE del sottosistema (mediante garanzia qualità totale della fabbricazione), compreso il coordinamento della sorveglianza dei sistemi qualità di cui ai paragrafi 5.3 e 6.5, ad un organismo notificato di sua scelta. L’ente appaltante informa i fabbricanti interessati della sua scelta e della domanda.

4.2

La domanda deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione, il montaggio, l’installazione, la manutenzione e il funzionamento del sottosistema nonché di valutare la conformità al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante o del suo mandatario,

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato, compreso l’attestato di esame del tipo rilasciato in seguito al completamento della procedura di cui al modulo SB (esame del tipo)

e, se non comprese in questa documentazione,

una descrizione generale del sottosistema, il progetto e la struttura generali,

le specifiche tecniche, comprese le specifiche europee, che sono state applicate,

le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee e le relative clausole non sono state applicate completamente; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o per suo conto,

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI,

la documentazione tecnica relativa alla fabbricazione e all’assemblaggio del sottosistema,

la prova della conformità ad altre norme derivate dal trattato (compresi i certificati) per la fase di fabbricazione,

un elenco dei componenti di interoperabilità da incorporare nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE di idoneità all’impiego di cui i componenti di interoperabilità devono essere muniti e tutti gli elementi necessari di cui all’allegato VI delle direttive,

un elenco dei fabbricanti che hanno contribuito alla progettazione, alla fabbricazione, all’assemblaggio e all’installazione del sottosistema,

la prova che tutte le fasi di cui al paragrafo 5.2 sono oggetto di sistemi qualità dell’ente appaltante interessato e/o degli appaltatori principali e la dimostrazione della loro efficacia,

l’identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’approvazione e della sorveglianza di detti sistemi qualità.

4.3

L’organismo notificato esamina la domanda riguardante la validità dell’esame del tipo e dell’attestato di esame del tipo.

Se l’organismo notificato ritiene che l’attestato di esame del tipo non sia più valido o non sia più adeguato e che sia necessario un nuovo esame del tipo, deve motivare la propria decisione.

5

Sistema di gestione della qualità

5.1

L’ente appaltante, se interessato, e gli eventuali appaltatori principali presentano una domanda di valutazione del sistema qualità ad un organismo notificato di loro scelta.

La domanda deve contenere:

tutte le informazioni utili sul sottosistema previsto,

la documentazione relativa al sistema qualità.

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell’attestato di esame del tipo, rilasciato in seguito al completamento della procedura di esame del tipo di cui al modulo SB (esame del tipo),

Per i fabbricanti che partecipano soltanto a una parte del progetto relativo al sottosistema, le informazioni sono richieste solo in relazione alla parte di loro competenza.

5.2

Per l’ente appaltante o l’appaltatore principale responsabili del progetto del sottosistema nel suo complesso, il sistema qualità deve garantire la conformità generale del sottosistema al tipo descritto nell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI. Per gli altri appaltatori principali il sistema o i sistemi qualità devono garantire la conformità del loro contributo al sottosistema al tipo descritto nell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dai richiedenti devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione dei seguenti elementi per tutti i richiedenti:

gli obiettivi di qualità e la struttura organizzativa,

i processi di fabbricazione, le tecniche di controllo e garanzia della qualità e gli interventi sistematici che saranno effettuati,

esami, controlli e prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, l’assemblaggio e l’installazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,

la documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,

e anche per l’ente appaltante o l’appaltatore principale responsabile del progetto dell’intero sottosistema:

le responsabilità generali e di gestione per quanto riguarda la qualità generale del sottosistema, compresa in particolare la gestione dell’integrazione del sottosistema.

Gli esami, le prove e i controlli si applicano alle seguenti fasi:

struttura del sottosistema, in particolare, i lavori di genio civile, l’assemblaggio dei componenti, la regolazione finale,

prova finale del sottosistema

e, se specificato nella STI, l’omologazione in condizioni di esercizio.

5.3

L’organismo notificato prescelto dall’ente appaltante esamina quindi se l’approvazione e la sorveglianza del sistema di gestione della qualità del richiedente contemplano in modo adeguato tutte le fasi di cui al paragrafo 5.2 (14).

Se la conformità del sottosistema al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI si basa su più di un sistema qualità, l’organismo notificato esamina in particolare:

se le relazioni e le interfacce tra i sistemi qualità sono chiaramente documentate,

se le responsabilità generali e di gestione dell’appaltatore principale in materia di conformità del sottosistema nel suo insieme sono definite in modo sufficiente e appropriato.

5.4.

L’organismo notificato di cui al paragrafo 5.1 valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. Esso presume la conformità a tali requisiti se il fabbricante adotta un sistema qualità per la produzione, l’ispezione finale e il collaudo conforme alla norma EN/ISO 9001-2000, che tiene conto della specificità del componente di interoperabilità al quale è applicata.

Se il richiedente utilizza un sistema di gestione qualità certificato, l’organismo notificato ne tiene conto nella sua valutazione.

La verifica è specificamente adattata al sottosistema interessato, tenendo conto del contributo specifico del richiedente al sottosistema stesso. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia utilizzata per il sottosistema.

La procedura di valutazione deve comprendere una visita ispettiva presso gli impianti del richiedente.

La decisione è notificata al richiedente. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

5.5.

L’ente appaltante, se interessato, e gli appaltatori principali si impegnano a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Devono informare l’organismo notificato che ha approvato il sistema di gestione qualità di ogni modifica importante che possa incidere sul rispetto dei requisiti della TSI da parte del sottosistema.

L’organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema di gestione della qualità modificato soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2 o se è necessario una nuova valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al richiedente. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

6.

Sorveglianza del sistema qualità sotto la responsabilità dell’organismo notificato

6.1.

La sorveglianza deve garantire che l’ente appaltante, se interessato, e gli appaltatori principali soddisfino tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

6.2.

L’ente appaltante, se interessato, e gli appaltatori principali devono inviare (o far inviare) all’organismo notificato di cui al paragrafo 5.1 ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema (nella misura in cui riguarda il contributo specifico del richiedente al sottosistema), in particolare:

la documentazione relativa al sistema qualità, compresi gli strumenti specifici che permettono di garantire:

per l’ente appaltante o l’appaltatore principale responsabili del progetto dell’intero sottosistema, che le responsabilità generali e di gestione in materia di conformità del sottosistema nel suo insieme siano definite in modo sufficiente e appropriato,

per ciascun richiedente, che il sistema di gestione qualità sia gestito in maniera corretta per ottenere l’integrazione a livello di sottosistema,

la documentazione prevista dalla sezione del sistema qualità relativa alla fabbricazione (compresi l’assemblaggio e l’installazione), quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

6.3.

L’organismo notificato svolge verifiche periodiche per assicurarsi che l’ente appaltante, se interessato, e gli appaltatori principali mantengano ed utilizzino il sistema qualità e fornisce loro un rapporto sulle verifiche effettuate. Se essi utilizzano un sistema di gestione qualità certificato, l’organismo notificato ne tiene conto nella sua valutazione.

La frequenza delle verifiche è almeno annuale, con almeno una verifica durante il periodo di esecuzione delle attività (fabbricazione, montaggio o installazione) riguardanti il sottosistema oggetto della procedura di verifica CE di cui al paragrafo 8.

6.4.

L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il richiedente. In occasione di tali visite, l’organismo notificato può svolgere verifiche complete o parziali ed effettuare o far effettuare prove, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al richiedente o ai richiedenti un rapporto di ispezione e, se sono state effettuate verifiche e/o prove, un rapporto di verifica/prova.

6.5.

L’organismo notificato scelto dall’ente appaltante e responsabile della verifica CE, qualora non provveda alla sorveglianza del sistema o dei sistemi qualità interessati coordina le attività di sorveglianza di eventuali altri organismi notificati cui è affidata tale missione, al fine di:

garantire che le interfacce tra i diversi sistemi qualità, nell’ottica dell’integrazione del sottosistema, siano state gestite in modo corretto;

raccogliere, in coordinamento con l’ente appaltante, gli elementi necessari alla valutazione per garantire la coerenza e la sorveglianza globale dei vari sistemi qualità.

Questo coordinamento include il diritto dell’organismo notificato di:

ottenere tutta la documentazione (approvazione e sorveglianza) rilasciata dagli altri organismi notificati,

essere presente alle verifiche di cui al paragrafo 6.3,

procedere a verifiche complementari, secondo quanto previsto al paragrafo 6.4, sotto la propria responsabilità, insieme agli altri organismi notificati.

7.

L’organismo notificato di cui al paragrafo 5.1 deve avere accesso, a fini ispettivi, di controllo e di sorveglianza, ai cantieri, alle officine di fabbricazione, al luogo di assemblaggio e installazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l’espletamento della sua missione, in relazione al contributo specifico del richiedente al progetto relativo al sottosistema.

8.

L’ente appaltante, se interessato, e l’appaltatore principale tengono a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del sottosistema:

la documentazione di cui al paragrafo 5.1, secondo comma, secondo trattino,

le modifiche di cui al paragrafo 5.5, secondo comma,

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato previste ai paragrafi 5.4, 5.5 e 6.4.

9.

Se il sottosistema soddisfa i requisiti della STI, l’organismo notificato redige, sulla base dell’esame del tipo e dell’approvazione e sorveglianza del sistema qualità, il certificato di conformità destinato all’ente appaltante, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica CE destinata all’autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

La dichiarazione di verifica CE e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere almeno gli elementi indicati nell’allegato V della direttiva.

10.

All’organismo notificato scelto dall’ente appaltante compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione di verifica CE. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi indicati all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE, in particolare:

tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema,

l’elenco dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE d’idoneità all’impiego di cui i componenti devono essere muniti a norma dell’articolo 13 della direttiva, eventualmente accompagnate dai documenti corrispondenti (certificati, attestati di approvazione e sorveglianza del sistema qualità) rilasciati dagli organismi notificati,

tutti gli elementi relativi alla manutenzione, alle condizioni ed ai limiti d’uso del sottosistema,

tutti gli elementi relativi alle istruzioni di manutenzione, sorveglianza continua o periodica, regolazione e riparazione,

l’attestato di esame del tipo per il sottosistema e la documentazione tecnica di accompagnamento di cui al modulo SB (esame del tipo),

la prova della conformità ad altre norme derivate dal trattato (compresi i certificati),

il certificato di conformità rilasciato dall’organismo notificato di cui al paragrafo 9, accompagnato dai giustificativi tecnici debitamente vistati, dal quale risulta che il progetto è conforme alla direttiva e alla STI precisando le eventuali riserve non sciolte nel corso dei controlli; il certificato deve essere accompagnato anche dai rapporti di ispezione e verifica effettuati nell’ambito della verifica, come precisato ai paragrafi 6.3 e 6.4, in particolare:

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI.

11.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso rilasciate, ritirate o negate.

Gli altri organismi notificati ricevono, su richiesta, copia delle approvazioni dei sistemi qualità rilasciate.

12.

La documentazione completa che accompagna il certificato di conformità deve essere depositata presso l’ente appaltante.

L’ente appaltante nella Comunità deve conservare una copia della documentazione tecnica per tutta la durata di vita del sottosistema; la documentazione deve essere inviata a qualsiasi Stato membro ne faccia richiesta.

Modulo SF: Verifica sul prodotto

1.

Questo modulo descrive la procedura di verifica CE con cui un organismo notificato accerta e certifica, su richiesta di un ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, che un sottosistema di controllo-comando, per il quale un organismo notificato ha già rilasciato un attestato di esame CE del tipo:

è conforme alla presente STI e ad eventuali altre STI applicabili, a dimostrazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali (15) della direttiva 2001/16/CE (16),

è conforme alle altre norme derivate dal trattato

e che può essere messo in servizio.

2.

L’ente appaltante (17) deve presentare ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di verifica CE (attraverso la verifica del prodotto) del sottosistema.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante o del suo mandatario,

la documentazione tecnica.

3.

In tale fase della procedura l’ente appaltante si accerta e dichiara che il sottosistema interessato è conforme al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e soddisfa i requisiti della STI ad esso applicabili. L’organismo notificato esegue la procedura a condizione che l’attestato di esame del tipo rilasciato prima della valutazione rimanga valido per il sottosistema oggetto della domanda.

4.

L’ente appaltante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione (compreso l’assemblaggio e l’integrazione dei componenti di interoperabilità da parte degli eventuali appaltatori principali (18) garantisca la conformità del sottosistema al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI ad esso applicabili.

5.

La domanda deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione, il montaggio, la manutenzione e il funzionamento del sottosistema nonché di valutare la conformità al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI.

La domanda deve contenere:

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato, compreso l’attestato di esame del tipo rilasciato in seguito al completamento della procedura di cui al modulo SB (esame del tipo)

e, se non comprese in questa documentazione,

una descrizione generale del sottosistema, il progetto e la struttura generali,

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI,

i disegni di progettazione e le informazioni sulla fabbricazione, ad esempio gli schemi di componenti, insiemi, sottoinsiemi, circuiti, ecc.,

la documentazione tecnica relativa alla fabbricazione e all’assemblaggio del sottosistema,

le specifiche tecniche, comprese le specifiche europee, che sono state applicate,

le prove che tali specifiche sono state applicate, in particolare se le specifiche europee e le relative clausole non sono state applicate completamente,

la prova della conformità ad altre norme derivate dal trattato (compresi i certificati) per la fase di fabbricazione,

un elenco dei componenti di interoperabilità da incorporare nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE di idoneità all’impiego di cui i componenti di interoperabilità devono essere muniti e tutti gli elementi necessari di cui all’allegato VI delle direttive,

un elenco dei fabbricanti che hanno contribuito alla progettazione, alla fabbricazione, all’assemblaggio e all’installazione del sottosistema.

La documentazione tecnica deve inoltre contenere tutte le altre informazioni eventualmente previste dalla STI.

6.

L’organismo notificato esamina la domanda riguardante la validità dell’esame del tipo e dell’attestato di esame del tipo.

Se l’organismo notificato ritiene che l’attestato di esame del tipo non sia più valido o non sia più adeguato e che sia necessario un nuovo esame del tipo, deve motivare la propria decisione.

L’organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del sottosistema al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI applicabile. L’organismo notificato controlla e prova ogni singolo sottosistema fabbricato come prodotto di serie, secondo quanto indicato al paragrafo 4.

7.

Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo sottosistema (come prodotto di serie)

7.1.

L’organismo notificato effettua le prove, gli esami e le verifiche per garantire la conformità del sottosistema, come prodotto di serie, ai requisiti essenziali della STI. Gli esami, le prove e i controlli si applicano alle fasi indicate nella STI.

7.2.

Ogni sottosistema (come prodotto di serie) viene esaminato singolarmente e su di esso vengono effettuate opportune prove e verifiche (19) per verificarne la conformità al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della STI ad esso applicabili. Se una prova non risulta fra quelle indicate nella TSI (o in una delle norme europee citate nella TSI) è necessario utilizzare le specifiche europee del caso o altre prove equivalenti.

8.

L’organismo notificato può concordare con l’ente appaltante (e gli appaltatori principali) il luogo in cui effettuare le prove e può stabilire che la prova finale del sottosistema e, se richiesto dalla STI, le prove o l’omologazione in condizioni d’esercizio siano effettuate dall’ente appaltante in presenza e sotto la supervisione diretta dell’organismo notificato.

L’organismo notificato deve avere accesso, ai fini delle prova e delle verifiche, alle officine di fabbricazione, al luogo di assemblaggio e installazione e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova per l’espletamento della sua missione, secondo quanto previsto dalla STI.

9.

Se il sottosistema soddisfa i requisiti della STI, l’organismo notificato redige il certificato di conformità destinato all’ente appaltante, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica CE destinata all’autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

Queste attività dell’organismo notificato si basano sull’esame del tipo e sulle prove, verifiche e controlli effettuati su tutti i prodotti di serie secondo quanto indicato al paragrafo 7 e richiesti dalla STI e/o dalle specifiche europee applicabili.

La dichiarazione di verifica CE e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere almeno gli elementi indicati nell’allegato V della direttiva.

10.

All’organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione di verifica CE. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi indicati all’articolo 18, paragrafo 3, delle direttive, in particolare:

tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema,

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI,

l’elenco dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE d’idoneità all’impiego di cui i componenti devono essere muniti a norma dell’articolo 13 della direttiva, eventualmente accompagnate dai documenti corrispondenti (certificati, attestati di approvazione e sorveglianza del sistema qualità) rilasciati dagli organismi notificati,

tutti gli elementi relativi alla manutenzione, alle condizioni ed ai limiti d’uso del sottosistema,

tutti gli elementi relativi alle istruzioni di manutenzione, sorveglianza continua o periodica, regolazione e riparazione,

l’attestato di esame del tipo per il sottosistema e la documentazione tecnica di accompagnamento di cui al modulo SB (esame del tipo),

il certificato di conformità rilasciato dall’organismo notificato di cui al paragrafo 9, accompagnato dai giustificativi tecnici debitamente vistati, dal quale risulta che il progetto è conforme alla direttiva e alla STI precisando le eventuali riserve non sciolte nel corso dei controlli; al certificato sono eventualmente allegate anche le relazioni di ispezione e di controllo che l’organismo ha redatto in seguito alla verifica.

11.

La documentazione completa che accompagna il certificato di conformità deve essere depositata presso l’ente appaltante.

L’ente appaltante deve conservare una copia della documentazione tecnica per tutta la durata di vita del sottosistema; la documentazione deve essere inviata a qualsiasi Stato membro ne faccia richiesta.

Modulo SH2: Sistema di gestione qualità totale con esame del progetto

1.

Questo modulo descrive la procedura di verifica CE con cui un organismo notificato accerta e certifica, su richiesta di un ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, che un sottosistema di controllo-comando:

è conforme alla presente STI e ad eventuali altre STI applicabili, a dimostrazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali (20) della direttiva 2001/16/CE (21),

è conforme ad altre norme derivate dal trattato.

e che può essere messo in servizio.

2.

L’organismo notificato esegue la procedura, compreso l’esame del progetto del sottosistema, a condizione che l’ente appaltante (22) e gli appaltatori principali interessati soddisfino gli obblighi di cui al paragrafo 3.

Gli «appaltatori principali» sono le imprese le cui attività contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali della STI. Sono comprese:

le imprese responsabili dell’intero progetto relativo al sottosistema (compresa, in particolare, l’integrazione del sottosistema),

altre imprese impegnate solo in una parte del progetto del sottosistema (che, ad esempio, si occupano dell’assemblaggio o dell’installazione del sottosistema).

Non si riferisce ai subappaltatori del fabbricante che forniscono parti e componenti di interoperabilità.

3.

Per il sottosistema oggetto della procedura di verifica CE, l’ente appaltante o gli eventuali appaltatori principali utilizzano un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al paragrafo 5 e assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 6.

L’appaltatore principale responsabile dell’intero progetto relativo al sottosistema (compresa, in particolare, l’integrazione del sottosistema) deve in ogni caso utilizzare un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, e soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 6.

Nel caso in cui l’ente appaltante sia esso stesso responsabile dell’intero progetto relativo al sottosistema (compresa, in particolare, la responsabilità dell’integrazione del sottosistema) o l’ente appaltante sia direttamente coinvolto nella progettazione e/o fabbricazione (compresi l’assemblaggio e l’installazione) deve applicare un sistema qualità approvato per tali attività, soggetto a sorveglianza come specificato al paragrafo 6.

I richiedenti che sono interessati solo al montaggio e all’installazione possono applicare solo un sistema di qualità approvato per la fabbricazione e l’ispezione e le prove del prodotto finale.

4.

Procedura di verifica CE

4.1.

L’ente appaltante presenta una domanda di verifica CE del sottosistema (mediante garanzia qualità totale con esame del progetto), compreso il coordinamento della sorveglianza dei sistemi qualità di cui ai paragrafi 5.4 e 6.6, ad un organismo notificato di sua scelta. L’ente appaltante informa i fabbricanti interessati della sua scelta e della domanda.

4.2.

La domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione, l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione e il funzionamento del sottosistema nonché di valutare la conformità ai requisiti della STI.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante o del suo mandatario,

la documentazione tecnica, comprendente:

una descrizione generale del sottosistema, il progetto e la struttura generali,

le specifiche tecniche del progetto, incluse le specifiche europee, che sono state applicate,

le prove che esse sono state applicate, in particolare se le specifiche europee e le relative clausole non sono state applicate completamente,

il programma delle prove,

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI,

la documentazione tecnica relativa alla fabbricazione e all’assemblaggio del sottosistema,

un elenco dei componenti di interoperabilità da incorporare nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità o delle dichiarazioni CE di idoneità all’impiego di cui i componenti di interoperabilità devono essere muniti e tutti gli elementi necessari di cui all’allegato VI delle direttive,

la prova della conformità ad altre norme derivate dal trattato (compresi i certificati),

un elenco dei fabbricanti che hanno contribuito alla progettazione, alla fabbricazione, all’assemblaggio e all’installazione del sottosistema,

le condizioni di impiego del sottosistema (restrizioni relative al tempo di marcia o alla distanza, limiti di usura, ecc.),

le condizioni di manutenzione e la documentazione tecnica sulla manutenzione del sottosistema,

ogni eventuale requisito tecnico di cui tener conto in fase di fabbricazione, manutenzione o funzionamento del sottosistema,

la prova che tutte le fasi di cui al paragrafo 5.2 sono oggetto di sistemi qualità degli appaltatori principali e/o dell’ente appaltante interessato e la dimostrazione della loro efficacia,

l’identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’approvazione e della sorveglianza di detti sistemi qualità.

4.3

L’ente appaltante presenta i risultati dei controlli, delle verifiche e delle prove (23), comprese le prove del tipo se richieste, svolte dal proprio laboratorio o per conto di quest’ultimo.

4.4

L’organismo notificato esamina la domanda di esame del tipo e valuta i risultati delle prove. Se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva e della STI ad esso applicabili rilascia al richiedente un rapporto di esame del progetto. Tale rapporto contiene le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto esaminato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del sottosistema.

Se all’ente appaltante viene negato il rilascio di un rapporto di esame del tipo, l’organismo notificato deve motivare dettagliatamente tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

5.

Sistema di gestione della qualità

5.1.

L’ente appaltante, se interessato, e gli eventuali appaltatori principali presentano una domanda di valutazione del sistema qualità ad un organismo notificato di loro scelta.

La domanda deve contenere:

tutte le informazioni utili sul sottosistema previsto,

la documentazione relativa al sistema qualità.

Per i fabbricanti che partecipano soltanto a una parte del progetto relativo al sottosistema, le informazioni sono richieste solo in relazione alla parte di loro competenza.

5.2.

Per l’ente appaltante o l’appaltatore principale del progetto del sottosistema nel suo complesso, il sistema qualità deve garantire la conformità generale del sottosistema ai requisiti della STI.

Per gli altri appaltatori principali il sistema di gestione della qualità deve garantire la conformità del loro contributo al sottosistema ai requisiti della STI.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dai richiedenti devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere, in particolare, un’adeguata descrizione dei seguenti elementi:

per tutti i richiedenti:

gli obiettivi di qualità e la struttura organizzativa,

i processi di fabbricazione, le tecniche di controllo e garanzia della qualità e gli interventi sistematici che saranno effettuati,

gli esami, i controlli e le prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la progettazione, fabbricazione, l’assemblaggio e l’installazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,

la documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,

per gli appaltatori principali, per quanto attiene al contributo apportato al progetto del sottosistema:

le specifiche tecniche di progettazione, comprese le specifiche europee (24), che si intende applicare e, qualora non vengano applicate completamente le specifiche europee, gli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti della STI applicabili al sottosistema,

le tecniche, i processi e gli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione del sottosistema,

i mezzi per verificare l’ottenimento del progetto e della qualità del sottosistema richiesti e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità in tutte le fasi, compresa la fabbricazione

e anche per l’ente appaltante o l’appaltatore principale responsabile del progetto dell’intero sottosistema:

le responsabilità generali e di gestione per quanto riguarda la qualità generale del sottosistema, compresa in particolare la gestione dell’integrazione del sottosistema.

Gli esami, le prove e i controlli si applicano alle seguenti fasi:

progettazione complessiva,

struttura del sottosistema, in particolare, i lavori di genio civile, l’assemblaggio dei componenti, la regolazione finale,

prova finale del sottosistema

e, se specificato nella STI, la convalida in condizioni di esercizio.

5.3.

L’organismo notificato prescelto dall’ente appaltante esamina quindi se l’approvazione e la sorveglianza del sistema di gestione della qualità del richiedente contemplano in modo sufficiente e adeguato tutte le fasi del sottosistema di cui al paragrafo 5.2 (25).Se la conformità del sottosistema ai requisiti della STI si basa su più di un sistema qualità, l’organismo esamina in particolare:

se le relazioni e le interfacce tra i sistemi qualità sono chiaramente documentate,

e se le responsabilità e le funzioni generali di gestione dell’appaltatore principale in materia di conformità del sottosistema nel suo insieme sono definite in modo sufficiente e appropriato.

5.4.

L’organismo notificato di cui al paragrafo 5.1 valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. Esso presume la conformità con tali requisiti se il fabbricante adotta un sistema qualità per la progettazione, la produzione, l’ispezione finale e il collaudo del prodotto finito conforme alla norma EN/ISO 9001-2000, che tiene conto della specificità del componente di interoperabilità al quale è applicata.

Se il richiedente utilizza un sistema di gestione qualità certificato, l’organismo notificato ne tiene conto nella sua valutazione.

La verifica è specificamente adattata al sottosistema interessato, tenendo conto del contributo specifico del richiedente al sottosistema stesso. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia utilizzata per il sottosistema.

La procedura di valutazione deve comprendere una visita ispettiva presso gli impianti del richiedente.

La decisione è notificata al richiedente. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

5.5.

L’ente appaltante, se interessato, e gli appaltatori principali si impegnano a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Devono informare l’organismo notificato che ha approvato il sistema di gestione qualità di ogni modifica importante che possa incidere sul rispetto dei requisiti da parte del sottosistema.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al richiedente. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

6.

Sorveglianza del sistema qualità sotto la responsabilità dell’organismo notificato

6.1.

La sorveglianza deve garantire che l’ente appaltante, se interessato, e gli appaltatori principali soddisfino tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

6.2.

L’ente appaltante, se coinvolto, e i principali appaltatori devono inviare (o aver inviato) all’organismo notificato di cui al punto 5.1. tutti i documenti necessari a tal fine, in particolare i piani di attuazione e la documentazione tecnica riguardante il sottosistema (se pertinente per il contributo specifico del richiedente al sottosistema), compresa:

la documentazione relativa al sistema qualità, compresi gli strumenti specifici che permettono di garantire:

per l’ente appaltante o l’appaltatore principale responsabili del progetto dell’intero sottosistema, che le responsabilità generali di gestione in materia di conformità del sottosistema nel suo insieme siano definite in modo sufficiente e appropriato,

per ciascun richiedente, che il sistema di gestione qualità sia gestito in maniera corretta per ottenere l’integrazione a livello di sottosistema,

la documentazione prevista dalla sezione del sistema qualità relativa alla progettazione, quali i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,

la documentazione prevista dalla sezione del sistema qualità relativa alla fabbricazione (compresi l’assemblaggio, l’installazione e l’integrazione), quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

6.3.

L’organismo notificato svolge verifiche periodiche per assicurarsi che l’ente appaltante, se interessato, e gli appaltatori principali mantengano ed utilizzino il sistema qualità e fornisce loro un rapporto sulle verifiche effettuate. Se essi utilizzano un sistema di gestione della qualità certificato, l’organismo notificato ne tiene conto nella sua supervisione.

Le verifiche ispettive devono essere effettuate almeno una volta all’anno, con almeno una verifica durante il periodo di esecuzione delle attività (progettazione, fabbricazione, assemblaggio o installazione) riguardanti il sottosistema oggetto della procedura di verifica CE di cui al paragrafo 7.

6.4.

L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il richiedente, nei luoghi indicati al paragrafo 5.2. In occasione di tali visite, l’organismo notificato può svolgere verifiche complete o parziali ed effettuare o far effettuare prove, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al richiedente o ai richiedenti un rapporto di ispezione e, se sono state effettuate verifiche e/o prove, un rapporto di verifica/prova.

6.5.

L’organismo notificato scelto dall’ente appaltante e responsabile della verifica CE, qualora non provveda alla sorveglianza del sistema o dei sistemi qualità interessati come previsto al paragrafo 5, coordina le attività di sorveglianza di eventuali altri organismi notificati cui è affidata tale missione, al fine di:

garantire che le interfacce tra i diversi sistemi qualità, nell’ottica dell’integrazione del sottosistema, siano state gestite in modo corretto;

raccogliere, in coordinamento con l’ente appaltante, gli elementi necessari alla valutazione per garantire la coerenza e la sorveglianza globale dei vari sistemi qualità.

Questo coordinamento include il diritto dell’organismo notificato di:

ottenere tutta la documentazione (approvazione e sorveglianza) rilasciata dagli altri organismi notificati,

essere presente alle verifiche di cui al paragrafo 5.4,

procedere a verifiche complementari, secondo quanto previsto al paragrafo 5.5, sotto la propria responsabilità, insieme agli altri organismi notificati.

7.

L’organismo notificato di cui al paragrafo 5.1 deve avere accesso, a fini di ispezione, verifica e sorveglianza, ai locali di progettazione, ai cantieri, alle officine di fabbricazione, al luogo di assemblaggio e installazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l’espletamento della sua missione, in relazione al contributo specifico del richiedente al progetto relativo al sottosistema.

8.

L’ente appaltante, se interessato, e l’appaltatore principale tengono a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del sottosistema:

la documentazione di cui al paragrafo 5.1, secondo comma, secondo trattino,

le modifiche di cui al paragrafo 5.5, secondo comma,

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato previste ai paragrafi 5.4, 5.5 e 6.4.

9.

Se il sottosistema soddisfa i requisiti della STI, l’organismo notificato redige, sulla base dell’esame del progetto e dell’approvazione e sorveglianza del sistema qualità, il certificato di conformità destinato all’ente appaltante, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica CE destinata all’autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

La dichiarazione di verifica CE e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere almeno gli elementi indicati nell’allegato V della direttiva.

10.

All’organismo notificato scelto dall’ente appaltante compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione di verifica CE. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi indicati all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva, in particolare:

tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema,

l’elenco dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE d’idoneità all’impiego di cui i componenti devono essere muniti a norma dell’articolo 13 della direttiva, eventualmente accompagnate dai documenti corrispondenti (certificati, attestati di approvazione e sorveglianza del sistema qualità) rilasciati dagli organismi notificati,

la prova della conformità ad altre norme derivate dal trattato (compresi i certificati),

tutti gli elementi relativi alla manutenzione, alle condizioni ed ai limiti d’uso del sottosistema,

tutti gli elementi relativi alle istruzioni di manutenzione, sorveglianza continua o periodica, regolazione e riparazione,

il certificato di conformità rilasciato dall’organismo notificato di cui al paragrafo 9, accompagnato dai giustificativi tecnici da esso debitamente vistati, dal quale risulta che il progetto è conforme alla direttiva e alla STI precisando le eventuali riserve non sciolte nel corso dei controlli; il certificato deve essere accompagnato dai rapporti di ispezione e verifiche effettuati nell’ambito della verifica, come precisato ai paragrafi 6.4 e 6.5,

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI.

11.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità e i rapporti di esame CE del progetto rilasciati, ritirati o rifiutati.

Gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia:

delle approvazioni dei sistemi qualità e delle approvazioni complementari rilasciate,

dei rapporti di esame CE del progetto e dei complementi rilasciati.

12.

La documentazione completa che accompagna il certificato di conformità deve essere depositata presso l’ente appaltante.

L’ente appaltante deve conservare una copia della documentazione tecnica per tutta la durata di vita del sottosistema; la documentazione deve essere inviata a qualsiasi Stato membro ne faccia richiesta.

Modulo SG: Verifica di un unico prodotto

1.

Questo modulo descrive la procedura di verifica CE con cui un organismo notificato accerta e certifica, su richiesta di un ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, che un sottosistema di controllo-comando:

è conforme alla presente STI e ad eventuali altre STI applicabili, a dimostrazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali (26) della direttiva 2001/16/CE (27),

è conforme alle altre norme derivate dal trattato

e che può essere messo in servizio.

2.

L’ente appaltante (28) deve presentare ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di verifica CE (attraverso la verifica di un unico prodotto) del sottosistema.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante o del suo mandatario,

la documentazione tecnica.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione, l’installazione e il funzionamento del sottosistema, nonché di valutare la conformità ai requisiti della STI.

La documentazione tecnica deve contenere:

una descrizione generale del sottosistema, il progetto e la struttura generali,

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI,

i disegni di progettazione e le informazioni sulla fabbricazione, ad esempio gli schemi di componenti, sottoinsiemi, insiemi, circuiti, ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione del progetto e delle informazioni sulla fabbricazione e del funzionamento del sottosistema,

le specifiche tecniche, comprese le specifiche europee (29), che sono state applicate,

le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee e le relative clausole non sono state applicate completamente,

un elenco dei componenti di interoperabilità da incorporare nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE di idoneità all’impiego di cui i componenti di interoperabilità devono essere muniti e tutti gli elementi necessari di cui all’allegato VI delle direttive,

la prova della conformità ad altre norme derivate dal trattato (compresi i certificati),

la documentazione tecnica relativa alla fabbricazione e all’assemblaggio del sottosistema,

un elenco dei fabbricanti che hanno contribuito alla progettazione, alla fabbricazione, all’assemblaggio e all’installazione del sottosistema,

le condizioni di impiego del sottosistema (restrizioni relative al tempo di marcia o alla distanza, limiti di usura, ecc.),

le condizioni di manutenzione e la documentazione tecnica sulla manutenzione del sottosistema,

ogni eventuale requisito tecnico di cui tener conto in fase di fabbricazione, manutenzione o funzionamento del sottosistema,

i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.,

ogni altra prova tecnica che possa dimostrare la corretta esecuzione dei controlli e delle prove precedenti, in condizioni comparabili, da parte di organismi indipendenti e competenti.

ogni altra prova tecnica che possa dimostrare la corretta esecuzione dei controlli e delle prove precedenti, in condizioni comparabili, da parte di organismi indipendenti e competenti.

La documentazione tecnica deve inoltre contenere tutte le altre informazioni eventualmente previste dalla STI.

4.

L’organismo notificato esamina la domanda e la documentazione tecnica e individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni applicabili della STI e delle specifiche europee, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche europee.

L’organismo notificato esamina il sottosistema ed effettua o partecipa o fa effettuare le prove necessarie per stabilire se, qualora sia stato deciso di conformarsi alle relative specifiche europee, tali norme siano state effettivamente applicate e se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti della STI qualora non siano state applicate le specifiche europee del caso.

Gli esami, le prove e i controlli si applicano alle seguenti fasi, secondo quanto previsto dalla STI:

progettazione complessiva,

struttura del sottosistema, compresi, in particolare e ove necessario, i lavori di genio civile, l’assemblaggio dei componenti, le regolazioni generali,

prova finale del sottosistema,

e, se specificato nella STI, l’omologazione in condizioni di esercizio.

L’organismo notificato tiene conto dei controlli e delle prove effettuati correttamente in precedenza, in condizioni comparabili, da altri organismi indipendenti e competenti (30). L’organismo notificato decide successivamente se utilizzare i risultati di tali controlli e prove. Se decide di utilizzarli, esamina i risultati di tutti i controlli e le prove precedenti e stabilisce la conformità dei risultati ai requisiti della TSI. In ogni caso l’organismo notificato detiene la responsabilità ultima.

5.

L’organismo notificato può concordare con l’ente appaltante il luogo in cui effettuare le prove e può stabilire che le prove finali del sottosistema e, se richiesto dalla STI, le prove in condizioni d’esercizio siano effettuate dall’ente appaltante in presenza e sotto la supervisione diretta dell’organismo notificato.

6.

L’organismo notificato deve avere accesso, ai fini delle prove e delle verifiche, ai locali di progettazione, ai cantieri, alle officine di fabbricazione, al luogo di assemblaggio e installazione e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova per l’espletamento della sua missione, secondo quanto previsto dalla STI.

7.

Se il sottosistema soddisfa i requisiti della STI, l’organismo notificato redige, sulla base delle prove, delle verifiche e dei controlli effettuati a norma della STI e/o delle relative specifiche europee, il certificato di conformità destinato all’ente appaltante, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica CE destinata all’autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

La dichiarazione di verifica CE e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere almeno gli elementi indicati nell’allegato V della direttiva.

8.

All’organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione di verifica CE. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi indicati all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva, in particolare:

tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema,

l’elenco dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema,

copia delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE d’idoneità all’impiego di cui i componenti devono essere muniti a norma dell’articolo 13 della direttiva, eventualmente accompagnate dai documenti corrispondenti (certificati, attestati di approvazione e sorveglianza del sistema qualità) rilasciati dagli organismi notificati,

tutti gli elementi relativi alla manutenzione, alle condizioni ed ai limiti d’uso del sottosistema,

tutti gli elementi relativi alle istruzioni di manutenzione, sorveglianza continua o periodica, regolazione e riparazione,

il certificato di conformità dell’organismo notificato di cui al paragrafo 7, che attesti la conformità del progetto alle disposizioni della direttiva e della STI, accompagnato dalle corrispondenti note di calcolo, da esso vistato e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l’esecuzione dei lavori che non sono state sciolte; se necessario, il certificato deve essere accompagnato dai rapporti di ispezione e di verifica redatti nell’ambito della verifica,

la prova della conformità ad altre norme derivate dal trattato (compresi i certificati),

il Registro dell’infrastruttura e/o del materiale rotabile (sottosistema), comprese tutte le indicazioni precisate nella STI.

9.

La documentazione completa che accompagna il certificato di conformità deve essere depositata presso l’ente appaltante. L’ente appaltante deve conservare una copia della documentazione tecnica per tutta la durata di vita del sottosistema; la documentazione deve essere inviata a qualsiasi Stato membro ne faccia richiesta.

(1)  La definizione di «specifica europea» è contenuta nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La guida per l’applicazione delle STI AV illustra le modalità di uso delle specifiche europee.

(2)  Le STI specifiche possono limitare la scelta del fabbricante.

(3)  La definizione di «specifica europea» è contenuta nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La guida per l’applicazione delle STI AV illustra le modalità di uso delle specifiche europee.

(4)  La definizione di «specifica europea» è contenuta nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La guida per l’applicazione delle STI AV illustra le modalità di uso delle specifiche europee.

(5)  I risultati delle prove possono essere presentati congiuntamente o successivamente alla domanda.

(6)  I requisiti essenziali si rispecchiano nei parametri tecnici, nelle interfacce e nei requisiti di prestazioni, definiti al capitolo 4 della STI.

(7)  Questo modulo potrebbe essere utilizzato in futuro per l’aggiornamento delle STI relative alla direttiva 96/48/CE sull’alta velocità.

(8)  Nel modulo, per «ente appaltante» si intende «l’ente appaltante il sottosistema, come definito nella direttiva, o il mandatario stabilito nella Comunità».

(9)  La sezione pertinente di una STI può definire requisiti specifici in proposito.

(10)  La definizione di «specifica europea» è contenuta nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La guida per l’applicazione delle STI AV illustra le modalità di uso delle specifiche europee.

(11)  I requisiti essenziali si rispecchiano nei parametri tecnici, nelle interfacce e nei requisiti di prestazioni, definiti al capitolo 4 della STI.

(12)  Questo modulo potrebbe essere utilizzato in futuro per l’aggiornamento delle STI relative alla direttiva 96/48/CE sull’alta velocità.

(13)  Nel modulo, per «ente appaltante» si intende «l’ente appaltante il sottosistema, come definito nella direttiva, o il mandatario stabilito nella Comunità».

(14)  Per la STI Materiale rotabile, l’organismo notificato può partecipare alla prova finale di messa in servizio di locomotive o convogli alle condizioni specificate nel capitolo pertinente della STI.

(15)  I requisiti essenziali si rispecchiano nei parametri tecnici, nelle interfacce e nei requisiti di prestazioni, definiti al capitolo 4 della STI.

(16)  Questo modulo potrebbe essere utilizzato in futuro per l’aggiornamento delle STI relative alla direttiva 96/48/CE sull’alta velocità.

(17)  Nel modulo, per «ente appaltante» si intende «l’ente appaltante il sottosistema, come definito nella direttiva, o il mandatario stabilito nella Comunità».

(18)  Per «appaltatore principale» si intendono le imprese le cui attività contribuiscono a soddisfare i requisiti essenziali della STI. Si tratta delle imprese che possono essere responsabile dell’intero progetto relativo al sottosistema o di altre imprese impegnate soltanto in una parte del progetto (che svolgono per esempio l’assemblaggio o l’installazione del sottosistema).

(19)  In particolare, per la STI Materiale rotabile l’organismo notificato partecipa alla prova finale per la messa in servizio del materiale rotabile o del convoglio. Questo dato è indicato nel capitolo pertinente della STI.

(20)  I requisiti essenziali si rispecchiano nei parametri tecnici, nelle interfacce e nei requisiti di prestazioni, definiti al capitolo 4 della STI.

(21)  Questo modulo potrebbe essere utilizzato in futuro per l’aggiornamento delle STI relative alla direttiva 96/48/CE sull’alta velocità.

(22)  Nel modulo, per «ente appaltante» si intende «l’ente appaltante il sottosistema, come definito nella direttiva, o il mandatario stabilito nella Comunità».

(23)  I risultati delle prove possono essere presentati congiuntamente o successivamente alla domanda.

(24)  La definizione di «specifica europea» è contenuta nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La guida per l’applicazione delle STI AV illustra le modalità di uso delle specifiche europee.

(25)  Per la STI Materiale rotabile l’organismo notificato può partecipare alla prova finale per la messa in servizio del materiale rotabile o del convoglio alle condizioni specificate nel capitolo pertinente della STI.

(26)  I requisiti essenziali si rispecchiano nei parametri tecnici, nelle interfacce e nei requisiti di prestazioni, definiti al capitolo 4 della STI.

(27)  Questo modulo potrebbe essere utilizzato in futuro per l’aggiornamento delle STI relative alla direttiva 96/48/CE sull’alta velocità.

(28)  Nel modulo, per «ente appaltante» si intende «l’ente appaltante il sottosistema, come definito nella direttiva, o il mandatario stabilito nella Comunità».

(29)  La definizione di «specifica europea» è contenuta nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La guida per l’applicazione delle STI AV illustra le modalità di uso delle specifiche europee.

(30)  Le condizioni per assegnare prove e verifiche precedenti devono essere simili alle condizioni rispettate da un organismo notificato per appaltare attività (cfr. il paragrafo 6.5 della guida blu relativa al nuovo approccio); in particolare, l’organismo notificato è autorizzato a tenere conto delle prove adeguate soltanto se gli organismi in questione rispettano gli stessi criteri di indipendenza e competenza degli organismi notificati.

ALLEGATO F

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Valutazione delle disposizioni relative alla manutenzione

1.   

Questa procedura di valutazione della conformità descrive quella parte della procedura nella quale un organismo autorizzato dallo Stato membro accerta e attesta che i requisiti per la manutenzione, rappresentativi delle operazioni di manutenzione che s’intendono svolgere, soddisfano le disposizioni della TSI applicabile e garantiscono il rispetto dei parametri di base e dei requisiti essenziali nell’arco di vita del sottosistema.

2.   

La domanda di valutazione delle disposizioni di manutenzione deve essere presentata presso l’organismo autorizzato dallo Stato membro da parte dell’ente appaltante che propone le disposizioni (o del suo mandatario stabilito nella Comunità).

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo,

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo,

eventuali requisiti tecnici risultanti dalla fase di progettazione di cui tener conto nel corso della manutenzione,

la documentazione sulla manutenzione descritta al paragrafo 3,

la documentazione tecnica descritta al paragrafo 4.

La copia della documentazione sulle disposizioni di manutenzione deve essere la versione finale approvata dal richiedente.

L’organismo autorizzato dallo Stato membro può eventualmente chiedere altre copie se necessario per lo svolgimento della valutazione.

3.   

La documentazione deve comprendere almeno gli elementi seguenti:

una descrizione di come applicare, utilizzare e controllare le disposizioni in materia di manutenzione,

informazioni dettagliate sugli interventi di manutenzione da realizzare, compresa la relativa frequenza,

scenari operativi che mettano in evidenza la necessità di far circolare le informazioni di feedback (e tutte le altre informazioni riguardanti la manutenzione) riguardo al sottosistema e altri prodotti (sottosistemi) per rafforzare la procedura di manutenzione,

procedure (o procedure di riferimento) per processi specifici secondo le operazioni di manutenzione a livello di prodotto/sottosistema,

procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti delle disposizioni in materia di manutenzione,

descrizione del materiale hardware e del software eventualmente richiesti per consultare le disposizioni di manutenzione,

descrizione di tutti gli elementi necessari per rendere operative le disposizioni in materia di manutenzione (1).

4.   

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle disposizioni per la manutenzione ai requisiti della STI. La documentazione deve riguardare, nella misura necessaria ai fini della valutazione, le varie fasi di sviluppo delle disposizioni per la manutenzione.

La documentazione tecnica deve contenere:

una descrizione generale del tipo (descrizione sintetica di come funziona il sottosistema e descrizione della funzionalità tecnica),

una specifica che illustri le condizioni e il contesto nei quali utilizzare il sottosistema ed effettuarne la manutenzione,

dimostrazione della coerenza tra i requisiti della STI sull’organizzazione della manutenzione, la funzionalità tecnica e le disposizioni per la manutenzione,

descrizioni, spiegazioni e documentazione necessarie per comprendere lo sviluppo delle disposizioni per la manutenzione,

documentazione del lavoro svolto per convalidare le disposizioni per la manutenzione,

documentazione sull’analisi delle apparecchiature utilizzate e del personale interessato dalle disposizioni per la manutenzione,

condizioni d’impiego e manutenzione del componente di interoperabilità (restrizioni relative al tempo di marcia o alla distanza, limiti d’usura, ecc.),

un elenco delle specifiche tecniche rispetto alle quali sono state convalidate le disposizioni per la manutenzione del sottosistema.

5.   

L’organo autorizzato dallo Stato membro deve:

individuare le disposizioni del caso contenute nella STI che le disposizioni per la manutenzione devono rispettare,

controllare che la documentazione sulla manutenzione e la documentazione tecnica siano complete e conformi ai paragrafi 3 e 4,

esaminare ciascuna fase di sviluppo delle disposizioni di manutenzione e i relativi risultati per valutare:

se ogni fase è stata gestita in maniera controllata,

se le disposizioni per la manutenzione sono in grado di rispettare i requisiti di conformità,

documentare i risultati rispetto alla conformità delle misure di manutenzione alle disposizioni contenute nella STI.

6.   

Se le disposizioni per la manutenzione sono conformi alla STI, l’organismo autorizzato dallo Stato membro rilascia al richiedente il rapporto di esame delle disposizioni di manutenzione. Il rapporto deve contenere il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità, il riferimento al sottosistema sottoposto a manutenzione e i dati necessari per l’identificazione delle disposizioni per la manutenzione.

Le parti attinenti della documentazione tecnica, compresa la descrizione delle disposizioni per la manutenzione e le condizioni di applicazione delle stesse, devono essere accluse al rapporto; l’organismo autorizzato dallo Stato membro ne conserva una copia.

Se all’ente appaltante viene negato il rilascio di un rapporto di esame delle disposizioni di manutenzione, l’organismo autorizzato dallo Stato membro deve motivare dettagliatamente tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.


(1)  A tal fine è necessario che le disposizioni in materia di manutenzione definiscano per esempio:

le procedure e le istruzioni per l’attuazione;

le esigenze di formazione o le qualifiche necessarie;

i controlli, la convalida, la supervisione, le ispezioni, le prove, le registrazioni e i criteri di accettazione del sottosistema durante l’esecuzione delle varie fasi delle operazioni di manutenzione;

condizioni di utilizzo di strumenti o apparecchiature specifici per le operazioni di manutenzione o le prove.

ALLEGATO G

PUNTI IN SOSPESO

PRIORITÀ DI UN PUNTO IN SOSPESO

Occorre distinguere due priorità

Priorità 1 (P1): la parte più urgente

Priorità 2 (P2): la parte meno urgente

Interfacce

Paragrafo 4.3.

Funzionalità passaggio a livello (P1) Interfacce con STI OPE, margini di sicurezza della frenatura (P1) Interfacce con STI «Materiale rotabile — unità di trazione e carrozze» (P1) Interfaccia con il dispositivo di supervisione del materiale rotabile e l’assemblaggio GSM-R di bordo (P1)

Allegato A

Documento 1

FRS (sull’argomento dei passaggi a livello) (P1 legata a LX)

Documento 16

Document approved with the remark of the pending CEPT approval

Documento 28

Requisiti di affidabilità-disponibilità (P1)

Index B32

Guideline for references (P1)

Documento 38

Marker Boards (P1) Design agreed, document to be produced

Documento 41

Specifica di prova JRU (P1) in connessione con il documento 55

Documento 44

FIS odometria (P2)

Documento 47

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System (P1)

Documento 48

Specifica di prova per le apparecchiature mobili GSM-R (P1)

Documento 50

Specifica di prova per EUROLOOP (P1)

Documento 51

Aspetti ergonomici dell’interfaccia macchinista-macchina (DMI) (P1)

Documento 53

Valori ETCS delle variabili comandate dall’UNISIG (P1)

Documento 55

Requisiti di riferimento per il dispositivo di registrazione (P1 per la totalità)

Documento 56

KM Conformance Requirements (P1)

Documento 57

Requisiti per il preallestimento delle apparecchiature ERTMS di bordo (P1)

Documento 58

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface (P1)

Documento 59

Requisiti per il preallestimento delle apparecchiature ERTMS di terra (P1)

Documento 60

Gestione versione ETCS (P1)

Documento 61

Gestione versione GSM-R (P1)

Documento 62

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface (P1)

Documento 63

RBC-RBC Safe Communication Interface (P1)

GSM-R

Interconnessione e roaming tra reti GSM-R (P1)

Attraversamento dei confini (P1)

GPRS e ASCI (P2)

Allegato A, Appendice 1: (P1)

2.1.5

Rapporto tra distanza tra gli assi e diametro delle ruote

3.2.1

Spazio esente da metallo attorno alle ruote

3.3.1

Massa metallica di un veicolo

3.5.4

Requisiti supplementari per le locomotive e le unità multiple

4.1

Utilizzo delle apparecchiature di sabbiatura

4.2.1

Utilizzo di blocchi freno in materiali compositi

5.1.1

Interferenze elettromagnetiche (corrente di trazione)

5.3.1

Interferenze elettromagnetiche (campi elettrici, magnetici, elettromagnetici)

Allegato A, Appendice 2: (P1)

RTB

Allegato B, parte 4

Punti in sospeso connessi a CCM di classe 1 dell’ETCS

Specifica di alcune variabili dell’ECTS (P1)

Interfacce aggiuntive

Funzionalità e interfacce dei sistemi di protezione del personale rispetto al sistema di segnalamento (P2)

Interfaccia con freno di servizio. Dovrà essere esaminata nel corso dell’elaborazione della STI sul materiale rotabile.

ALLEGATO H

SINTESI DEI CORRIDOI DELLA RETE ETCS

Tratte della rete ferroviaria convenzionale della rete ETCS di cui all’allegato II della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo

Halle/Lipsia-Norimberga

Norimberga-Monaco di baviera

Monaco di baviera -Kufstein

Kufstein-Innsbruck

Galleria del Brennero, sezione transfrontaliera

Verona-Napoli

Milano-Bologna

Linea della Betuwe

Asse ferroviario Lione-Trieste-Divača/Capodistria-Divača-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina

Lione-St Jean de Maurienne

Galleria del Moncenisio, sezione transfrontaliera

Bussoleno-Torino

Torino-Venezia

Venezia-Ronchi Sud-Trieste Divača

Koperdivača Lubiana

Lubiana-Budapest

Asse multimodale Portogallo/Spagna — resto dell’Europa

La Coruña — Porto

Porto -Valladolid

Asse ferroviario/stradale del triangolo nordico

Progetti ferroviari in Svezia, compresi Stoccolma-Malmö, Stoccolma-Charlottenberg (frontiera norvegese) e Kornsjö (frontiera norvegese)-Göteborg-Malmö

Kerava-Lahti

Helsinki-Vainikkala (frontiera con la Russia)

Asse ferroviario per il trasporto merci Sines-Madrid-Parigi

Nuovo asse ferroviario ad alta capacità attraverso i pirenei

Sines-Badajoz

Algeciras-Bobadilla

Asse ferroviario Parigi-Strasburgo-Stoccarda-Vienna-Bratislava

Baudrecourt-Strasburgo-Stoccarda con la sezione transfrontaliera del ponte di Kehl

Stoccarda-Ulma

Monaco di baviera-Salisburgo, sezione transfrontaliera

Salisburgo-Vienna

Vienna-Bratislava, sezione transfrontaliera

Asse ferroviario del Fehmarn Belt

Collegamento fisso ferroviario/stradale del Fehmarn Belt

Linea ferroviaria di accesso alla Danimarca a partire dall’Öresund

Linea ferroviaria di accesso in Germania a partire da Amburgo

Linea ferroviaria Hannover-Amburgo/Brema

Asse ferroviario Atene-Sofia-Budapest-Vienna-Praga-Norimberga/Dresda

Linea ferroviaria frontiera Greco-Bulgara-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat

Linea ferroviaria curtici-Braşov (verso Bucarest e Constanta)

Linea ferroviaria budapest-Vienna, sezione transfrontaliera

Linea ferroviaria břeclav-Praga-Norimberga, con la sezione transfrontaliera di norimberga-praga

Asse ferroviario Praga-Linz

Asse ferroviario Danzica-varsavia-Brno/Bratislava-Vienna

Linea ferroviaria Danzica-Varsavia-Katowice

Linea ferroviaria Katowice-Břeclav

Linea Katowice-Žilina-nove mesto n.V.

Asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa

Lione-Mulhouse-Mülheim (2) , con la sezione transfrontaliera Mulhouse-Mülheim

Genova-Milano/Novara-frontiera svizzera

Basilea-Karlsruhe

Francoforte-Mannheim

Duisburg-Emmerich

«Reno di Ferro» Rheidt-Anversa, sezione transfrontaliera

Asse ferroviario/stradale Irlanda/Regno Unito/Europa continentale

Linea ferroviaria felixstowe-Nuneaton

Linea ferroviaria crewe-Holyhead

«Rail Baltica»: asse Varsavia-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki

Warsaw-Kaunas

Kaunas-Riga

Riga-Tallinn

«Eurocaprail» sull’asse ferroviario Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo

Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo (2012).

Tratte della rete ferroviaria convenzionale della rete ETCS che non figurano all’allegato II della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gruppo i (3)

Corridoio TEN II — E20 sull’asse Berlino-Varsavia, Polonia

Corridoio TEN III — E30 tra il confine occidentale (Zgorzelec) e Cracovia, Polonia

TINA/AGTC linea a doppio binario CE-59 — traffico nord-sud dalla Scandinavia ai Balcani, Polonia

Budapest — Bucarest — Constanta (parte del corridoio paneuropeo iv)

Lubiana — Zagabria/Belgrado/Bar/Skopje — Salonicco (parte del corridoio paneuropeo X).

Tratte della rete ferroviaria convenzionale della rete ETCS che non figurano all’allegato II della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Gruppo II

Anversa-Athus/Bettembourg-Basilea-Milano

Hallsberg/Mjölby, Svezia

ETCS sul collegamento di Öresund attraverso la Danimarca sullo Storebelt

Aquisgrana — Horka/Francoforte (O), Germania

Germania

Kehl-Salisburgo

Flensburg — Kufstein

Emmerich — Basilea Alcune parti in Germania

Amburgo — Bad Schandau

Darmstart — Passau

Francia

Metz — Digione — Lione — Avignone — Perpignan (Frontiera con la Spagna)

Le havre — Rouen — Amien — Arras

Parigi — Tours — Bordeaux — Dax

Parigi — Remis — Metz (TGV EST)

Parigi — Macon — Lione (TGV Sud-Est)

Calais — Metz

Stoccolma-Nyland-Umea

Tratte ferroviarie ad alta velocità della rete ETCS (4)

Asse ferroviario ad alta velocità Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra

Tunnel sotto la Manica-Londra

Bruxelles-Liegi-Colonia

Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam

Asse ferroviario ad alta velocità dell’Europa sud-occidentale

Lisbona/Porto-Madrid

Madrid-Barcellona

Cordova Siviglia

Barcellona-Figueras-Perpignan

Perpignan-Montpellier

Montpellier-Nîmes

Madrid-Vitoria-Irún/Hendaye

Irún/Hendaye-dax, sezione transfrontaliera

Dax-Bordeaux

Bordeaux-Tours

Asse ferroviario ad alta velocità orientale

Parigi-Baudrecourt

Metz-Lussemburgo

Saarbrücken-Mannheim

Linea principale costa occidentale

Interoperabilità ferroviaria ad alta velocità nella penisola iberica

Madrid-Andalucía

Nord-est

Madrid-Levante e Mediterraneo

Corridoio nord/nord-ovest, compreso Vigo-Porto

Estremadura


(1)  L’attuazione dei sistemi ERTMS/ETCS nelle tratte ferroviarie ad alta velocità di progetti inclusi in questo elenco è contemplata dalla decisione 2002/731/CE della Commissione.

(2)  Incluso la linea TGV Reno-Rodano, meno la sezione occidentale.

(3)  Progetti situati in tutto o in parte negli Stati membri e ai quali sono applicabili il regolamento (CE) n. 1260/1999 e il regolamento (CE) n. 1264/1999 (Fondi di coesione).

(4)  L’attuazione è oggetto della decisione 2002/731/CE della Commissione.


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