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Document 32004R0433

    Regolamento (CE) n. 433/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, che abroga alcune decisioni riguardanti l'importazione di sottoprodotti di origine animale da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 71 del 10/03/2004, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/433/oj

    32004R0433

    Regolamento (CE) n. 433/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, che abroga alcune decisioni riguardanti l'importazione di sottoprodotti di origine animale da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 071 del 10/03/2004 pag. 0005 - 0006


    Regolamento (CE) n. 433/2004 della Commissione

    del 9 marzo 2004

    che abroga alcune decisioni riguardanti l'importazione di sottoprodotti di origine animale da paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare gli articoli 3 e 16,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione(4), in particolare gli articoli 10 e 13,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 72/462/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria riguardanti l'importazione di alcuni animali, delle loro carni e di prodotti a base di carne nella Comunità. Questa direttiva costituisce la base giuridica delle seguenti decisioni della Commissione relative all'importazione di alcuni prodotti e sottoprodotti animali nella Comunità:

    - decisione 89/18/CEE, del 22 dicembre 1988, relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano(5);

    - decisione 92/187/CEE, del 28 febbraio 1992, che fissa le condizioni da rispettare all'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, provenienti da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio(6),

    - decisione 92/183/CEE, del 3 marzo 1992, che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio(7).

    (2) La direttiva 92/118/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti d'origine animale. Questa direttiva costituisce la base giuridica delle seguenti decisioni della Commissione:

    - decisione 94/143/CE, del 1o marzo 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di siero di equidi da paesi terzi(8),

    - decisione 94/309/CE, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio(9), modificata da ultimo dalla decisione 97/199/CE(10),

    - decisione 94/344/CE, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine(11), modificata da ultimo dalla decisione 97/198/CE(12),

    - decisione 94/435/CE, del 10 giugno 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi(13);

    - decisione 94/446/CE, del 14 giugno 1994, che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale(14), modificata da ultimo dalla decisione 97/197/CE(15),

    - decisione 94/860/CE, del 20 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di importazione dai paesi terzi di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura(16),

    - decisione 95/341/CE, del 27 luglio 1995, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di latte e di prodotti a base di latte non destinati al consumo umano(17), modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE(18),

    - decisione 96/500/CE, del 22 luglio 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione o la dichiarazione ufficiale per le importazioni dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati che non sono stati sottoposti ad un trattamento completo di tassidermia(19),

    - decisione 97/168/CE, del 29 novembre 1996, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati o le dichiarazioni ufficiali necessari per l'importazione di pelli di ungulati dai paesi terzi(20),

    - decisione 97/198/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE(21).

    (3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, ha notevolmente modificato tali direttive, in particolare limitandone il campo d'applicazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

    (4) Tutte le norme comunitarie riguardanti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano sono ora contenute nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(22).

    (5) Di conseguenza, per garantire la coerenza e la chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare le varie decisioni della Commissione sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che hanno come base giuridica le direttive 72/462/CEE e 92/118/CEE.

    (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Decisioni abrogate

    Le decisioni 89/18/CEE, 92/187/CEE, 92/183/CEE, 94/143/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/435/CE, 94/446/CE, 94/860/CE, 95/341/CE, 96/500/CE, 97/168/CE e 97/198/CE sono abrogate.

    Articolo 2

    Entrata in vigore ed applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento si applica dal 1o maggio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

    (3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (4) GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

    (5) GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 17.

    (6) GU L 87 del 2.4.1992, pag. 20.

    (7) GU L 84 del 31.3.1992, pag. 33.

    (8) GU L 62 del 5.3.1994, pag. 41.

    (9) GU L 137 dell'1.6.1994, pag. 62.

    (10) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 44.

    (11) GU L 154 del 21.6.1994, pag. 45.

    (12) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36.

    (13) GU L 180 del 14.7.1994, pag. 40.

    (14) GU L 183 del 19.7.1994, pag. 46.

    (15) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 32.

    (16) GU L 352 del 31.12.1994, pag. 69.

    (17) GU L 200 del 24.8.1995, pag. 42.

    (18) GU L 24 del 13.1.1996, pag. 34.

    (19) GU L 203 del 13.8.1996, pag. 13.

    (20) GU L 67 del 7.3.1997, pag. 19.

    (21) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36.

    (22) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

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