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Document 32004D0854

    2004/854/CE: Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 2004, recante modifica della decisione 2001/865/CE del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    GU L 369 del 16/12/2004, p. 60–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352M del 31/12/2008, p. 62–62 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/854/oj

    16.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 369/60


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 2004

    recante modifica della decisione 2001/865/CE del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    (2004/854/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 2001/865/CE (2) il Consiglio ha autorizzato il Regno di Spagna, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, a includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi, il valore dell’oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui la fornitura dell’oro al destinatario sia avvenuta in esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 26 ter della direttiva 77/388/CE.

    (2)

    Scopo della deroga era di evitare abusi dell’esenzione dell’oro per investimenti e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale.

    (3)

    Con lettera registrata dal segretariato generale della Commissione il 4 agosto 2004, il governo spagnolo ha chiesto di prorogare la validità della decisione 2001/865/CE, che scade il 31 dicembre 2004.

    (4)

    Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CE, con lettera del 9 agosto 2004, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno di Spagna. Con lettera del 10 agosto 2004, la Commissione ha comunicato alla Spagna che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

    (5)

    Secondo le autorità spagnole la deroga autorizzata con la decisione 2001/865/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati.

    (6)

    Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all’esenzione dell’oro per investimenti, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo.

    (7)

    È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2001/865/CE, fino all’entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l’evasione fiscale in materia di IVA connessa all’esenzione dell’oro per investimenti, o fino al 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

    (8)

    La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 2 della decisione 2001/865/CE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva, che razionalizzi le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all’esenzione dell’oro per investimenti, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.».

    Articolo 2

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. ZALM


    (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

    (2)  GU L 323 del 7.12.2001, pag. 24.


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