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Document 32014R0224

Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

GU L 70 del 11/03/2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/224/oj

11.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/1


REGOLAMENTO (UE) N. 224/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013 e UNSCR 2134 (2014) del 28 gennaio 2014, la decisione 2013/798/PESC, modificata dalla decisione 2014/125/PESC del Consiglio (2), prevede l'imposizione di un embargo nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(2)

Poiché talune misure previste dall'UNSCR 2127 (2013) e dall'UNSCR 2134 (2014) rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i diritti a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale e alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(4)

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quella regione rappresentata dalla situazione nella Repubblica centrafricana e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/125/PESC.

(5)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco trasmessi dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 57 dell'UNSCR 2127 (2013), affinché abbiano l'opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(6)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «servizi di intermediazione»:

i)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici ubicati in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)   «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, comprese in particolare:

i)

una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;

ii)

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

c)   «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

d)   «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato II;

e)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)   «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche;

g)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

h)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non esaustivo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

i)   «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 2127 (2013);

j)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

k)   «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

È vietato fornire, direttamente o indirettamente:

(a)

assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (5) (elenco comune delle attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco a qualsiasi persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(b)

finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura della relativa assistenza tecnica o dei relativi servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(c)

assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto connessi alla fornitura di personale mercenario armato nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione per il consolidamento della pace nella Repubblica centrafricana (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana (MISCA), dell'ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) e della sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana e dell'operazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA).

Articolo 4

In deroga all'articolo 2 e a condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni, i divieti disposti in tale articolo non si applicano alla fornitura di:

(a)

assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;

(b)

assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:

(a)

commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;

(b)

che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;

(c)

che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;

(d)

che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;

(e)

che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali, compresi i diamanti e la fauna selvatica e i suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana;

(f)

che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;

(g)

che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, comprese BINUCA, MISCA, EUFOR RCA e le altre forze che le sostengono;

(h)

che sono a capo di, hanno fornito sostegno a o hanno agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di un'entità designata dal comitato delle sanzioni;

(i)

che agiscono a nome o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a h) o di entità da essi possedute o controllate.

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

a)

l'autorità competente interessara abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

i)

necessari per soddisfare le esigenze di base della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

iii)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b)

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 7

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, purché l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e il comitato delle sanzioni l'abbia approvata.

Articolo 8

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'elenco dell'allegato I, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.

Articolo 9

In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;

b)

il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e

c)

lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

Articolo 10

1.   L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco di cui all'allegato I, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

2.   L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obbligazioni conclusi o sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 8, e

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 11

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 13

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti per negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte di questi se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 14

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare il diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 15

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 6, 7 e 8;

b)

problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 16

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 17

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo e abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

2.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.

3.   Qualora le Nazioni Unite decidano di espungere dall’elenco una persona, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

Articolo 18

L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 19

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni loro successiva modifica.

Articolo 20

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 21

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. VROUTSIS


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Decisione 2014/125/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(5)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.


ALLEGATO I

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 5

A.

Persone

B.

Entità


ALLEGATO II

Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


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