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Document 32001R1347

Regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

GU L 182 del 05/07/2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1347/oj

32001R1347

Regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 05/07/2001 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per una denominazione notificata dalla Germania a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola. L'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità della denominazione di cui trattasi agli articoli citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione(2).

(2) In seguito alla notifica da parte delle autorità tedesche della domanda di registrazione della denominazione "Bayerisches Bier" quale indicazione geografica protetta, le autorità dei Paesi Bassi e della Danimarca hanno comunicato alla Commissione l'esistenza di marchi, utilizzati per la birra, che includono detta denominazione.

(3) Dalle informazioni trasmesse è possibile accertare l'esistenza del marchio "Bavaria" e la validità dello stesso. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che in base ai fatti e alle informazioni disponibili, la registrazione della denominazione "Bayerisches Bier" non è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l'indicazione geografica "Bayerisches Bier" e il marchio "Bavaria" non si trovano nella situazione prevista all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(4) L'uso di alcuni marchi, come per esempio del marchio olandese "Bavaria" e del marchio danese "Høker Bajer" può essere mantenuto, nonostante la registrazione dell'indicazione geografica "Bayerisches Bier", nella misura in cui essi soddisfano le condizioni previste all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il carattere generico di una denominazione che ne ostacola la registrazione deve essere valutato tenendo conto della situazione comunitaria nel suo complesso. Nella fattispecie, benché vari indizi lascino supporre che i termini "bajersk" e "bajer", corrispondenti alla traduzione in lingua danese della denominazione "Bayerisches", stiano diventando un sinonimo del termine "birra" e dunque un nome comune, il carattere generico della denominazione "bayerisches" o delle sue traduzioni nelle altre lingue e negli altri Stati membri non è dimostrato.

(6) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26).

(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 913/2001 (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 8).

ALLEGATO

Birra

GERMANIA

Bayerisches Bier (IGP)

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