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Document 12008E019

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SECONDA: NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE - Articolo 19 (ex articolo 13 del TCE)

    GU C 115 del 09/05/2008, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_19/oj

    12008E019

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SECONDA: NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE - Articolo 19 (ex articolo 13 del TCE)

    Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0056 - 0056


    Articolo 19

    (ex articolo 13 del TCE)

    1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

    2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

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