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Document 32023R1770

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione del 12 settembre 2023 recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012

    C/2023/5205

    GU L 228 del 15.9.2023, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1770/oj

    15.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 228/39


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1770 DELLA COMMISSIONE

    del 12 settembre 2023

    recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, entro il 12 settembre 2023 le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) abrogato devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139.

    (2)

    Al fine di conseguire l’interoperabilità e l’esercizio in sicurezza, le procedure operative per l’uso dello spazio aereo e degli impianti di bordo necessari dovrebbero essere applicate in modo uniforme all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato VIII, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Tali requisiti dovrebbero pertanto essere imposti agli operatori di aeromobili quando volano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo.

    (3)

    Al fine di garantire la continuità delle operazioni degli aeromobili dotati di capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza per l’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo, il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004, con i necessari adeguamenti.

    (4)

    In particolare, il regolamento (CE) n. 29/2009 (3) e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011 (4), (UE) n. 1207/2011 (5) e (UE) n. 1079/2012 (6) della Commissione prevedono disposizioni dettagliate riguardanti le regole operative relative all’uso dello spazio aereo e degli impianti di bordo. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012.

    (5)

    Ove possibile, i requisiti esistenti derivanti da tali regolamenti dovrebbero essere ripresi nel presente regolamento al fine di rispettare le legittime aspettative degli operatori di aeromobili e dei fornitori di ATM/ANS interessati da tali requisiti.

    (6)

    È opportuno che tali requisiti continuino ad applicarsi agli operatori di aeromobili operanti come traffico aereo generale nello spazio aereo del cielo unico europeo, durante tutte le fasi di volo e nell’area di movimento di un aeroporto, ad eccezione degli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139. La responsabilità di garantire che le operazioni di tali aeromobili tengano debitamente conto della sicurezza della navigazione di tutti gli altri aeromobili dovrebbe incombere agli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di applicare il presente regolamento a tali aeromobili.

    (7)

    In linea con l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009, il presente regolamento dovrebbe prevedere le stesse deroghe ai requisiti in materia di data link concesse a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione (7).

    (8)

    L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 prevedeva deroghe all’obbligo di impiegare un aeromobile munito di apparecchiatura radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz laddove è obbligatoria la radio. Il presente regolamento non dovrebbe modificare le deroghe esistenti.

    (9)

    Lo sviluppo dei requisiti del presente regolamento ha tenuto debitamente conto del contenuto del piano generale ATM e delle capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza in esso contenute.

    (10)

    Con il parere n. 01/2023 l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce le regole operative relative all’uso dello spazio aereo e i requisiti relativi agli impianti di bordo necessari per l’esercizio in sicurezza e uniforme all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo.

    2.   Il presente regolamento si applica agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 che sono impegnati nel traffico aereo generale e operano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:

    (1)

    «ente di controllo del traffico aereo» («ente ATC»): termine generico che indica, a seconda dei casi, un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento o una torre di controllo di aeroporto;

    (2)

    «servizio data link»: una serie di transazioni di gestione del traffico aereo tra loro correlate che si avvalgono di comunicazioni bordo-terra in collegamento dati, che hanno un obiettivo operativo ben definito e che iniziano e si concludono con un evento operativo;

    (3)

    «sistema di offset della portante»: modalità in cui la copertura operativa specificata non può essere assicurata da un singolo trasmettitore di terra e in cui i segnali di due o più trasmettitori di terra sono spostati rispetto alla frequenza centrale nominale del canale per ridurre al minimo i problemi di interferenza.

    Articolo 3

    Impianti di bordo e regole operative

    Gli operatori di aeromobili provvedono affinché i loro aeromobili siano equipaggiati e operati conformemente alle regole e alle procedure di cui agli allegati I (Parte COM) e II (Parte SUR).

    Articolo 4

    Metodi di rispondenza

    1.   L’Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di quest’ultimo.

    2.   Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.

    3.   Le autorità competenti stabiliscono un sistema per valutare in modo coerente se i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da esse stesse o dalle organizzazioni poste sotto la loro sorveglianza siano conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

    4.   Le autorità competenti informano l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dalle persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.

    Articolo 5

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 sono abrogati.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

    (3)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).


    ALLEGATO I

    Comunicazione

    (Parte COM)

    AUR.COM.1001   Oggetto

    La presente parte stabilisce i requisiti relativi agli impianti di bordo e le regole operative per quanto riguarda l’uso dello spazio aereo che contemplano i requisiti applicabili ai servizi data link e alla spaziatura dei canali di comunicazione vocale.

    TITOLO 1 —   SERVIZI DATA LINK

    AUR.COM.2001   Ambito di applicazione

    Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale al di sopra di FL 285 all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo, escluso lo spazio aereo che non fa parte della regione EUR dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) nonché la regione informazioni volo superiore (UIR) della Finlandia a nord di 61°30′ e la UIR della Svezia a nord di 61°30′.

    AUR.COM.2005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

    1.

    L’operatore di aeromobile:

    a)

    deve garantire che ogni aeromobile che esso opera sia in grado di utilizzare i servizi data link seguenti:

    i)

    capacità di iniziare comunicazioni data link;

    ii)

    gestione delle comunicazioni riguardanti il controllo del traffico aereo (ATC);

    iii)

    autorizzazione e informazione ATC;

    iv)

    verifica di microfono ATC;

    b)

    deve adottare le misure opportune per garantire che possa essere effettuato lo scambio di dati tra il suo aeromobile dotato di capacità data link e tutti gli enti ATC che potrebbero effettuare il controllo dei voli che esso opera, tenendo in debito conto eventuali limiti di copertura inerenti alla tecnologia di comunicazione utilizzata.

    2.

    Il punto 1 non si applica:

    a)

    agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1995;

    b)

    agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2018 sui quali, prima di tale data, siano state installate apparecchiature data link che garantiscano l’interoperabilità delle applicazioni ATS sulla rete bordo-terra del sistema ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System), utilizzato principalmente nei casi in cui la sorveglianza radar non è pratica;

    c)

    agli aeromobili aventi un numero massimo certificato di posti passeggeri a sedere non superiore a 19, una massa massima certificata al decollo non superiore a 45 359 kg (100 000 lb) e un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020;

    d)

    agli aeromobili che volano per motivi di prova, consegna o manutenzione o con componenti data link temporaneamente non operativi alle condizioni specificate nella lista degli equipaggiamenti minimi applicabile;

    e)

    alle combinazioni di tipi e modelli di aeromobile elencate nell’appendice I;

    f)

    alle combinazioni di tipi e modelli di aeromobile elencate nell’appendice II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020.

    AUR.COM.2010   Procedure operative e formazione relative ai servizi data link

    Gli operatori di aeromobili devono adottare i provvedimenti necessari affinché:

    a)

    le loro procedure operative siano conformi al presente titolo e si riflettano nei loro manuali operativi; e

    b)

    il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature data link sia debitamente a conoscenza del presente titolo e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.

    TITOLO 2 —   SPAZIATURA DEI CANALI DI COMUNICAZIONE VOCALE

    AUR.COM.3001   Ambito di applicazione

    Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo che fa parte della regione EUR dell’ICAO e in cui sono forniti servizi di comunicazioni radio vocali bordo-terra e terra-terra nella banda di frequenza 117,975–137 MHz. La regione informazioni volo (FIR) e la UIR Canarias sono escluse dall’ambito di applicazione.

    AUR.COM.3005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

    1)

    Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché tutte le apparecchiature di comunicazione vocale messe in servizio dopo il 17 novembre 2013 siano dotate di capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e possano sintonizzarsi sui canali con spaziatura a 25 kHz.

    2)

    Restano valide le deroghe all’obbligo di impiegare un aeromobile munito di apparecchiatura radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz laddove è obbligatoria la radio, in casi aventi un limitato impatto sulla rete, concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e che sono state comunicate alla Commissione.


    Appendice I

    Deroghe di cui alla norma AUR.COM.2005, punto 2, lettera e)

    Tipo/serie/modello di aeromobile

    Fabbricante

    Codice designatore ICAO del tipo

    AN-12 tutti

    Antonov

    AN12

    AN-124 100

    Antonov

    A124

    IL-76 tutti

    Ilyushin

    IL76

    A300 tutti

    Airbus

    A30B

    A306

    A3ST

    A310 tutti

    Airbus

    A310

    A-319/-320/-321 con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 1o gennaio 1995 al 5 luglio 1999 incluso

    Airbus

    A319

    A320

    A321

    A340 tutti

    Airbus

    A342

    A343

    A345

    A346

    A318-112

    Airbus

    A318

    AVROLINER (RJ-100)

    AVRO

    RJ1H

    AVROLINER (RJ-85)

    AVRO

    RJ85

    BA146-301

    British Aerospace

    B463

    B717-200

    Boeing

    B712

    B737-300

    Boeing

    B733

    B737-400

    Boeing

    B734

    B737-500

    Boeing

    B735

    B747-400

    Boeing

    B744

    B757-200

    Boeing

    B752

    B757-300

    Boeing

    B753

    B767-200

    Boeing

    B762

    B767-300

    Boeing

    B763

    B767-400

    Boeing

    B764

    MD-82

    Boeing

    MD82

    MD-83

    Boeing

    MD83

    MD-11 tutti

    Boeing

    MD11

    CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

    Bombardier

    CRJ1/CRJ2

    Dornier 328-100

    Dornier

    D328

    Dornier 328-300

    Dornier

    J328

    Fokker 70

    Fokker

    F70

    Fokker 100

    Fokker

    F100

    Serie King Air (90/100/200/300)

    Beechcraft

    BE9L

    BE20

    B350

    Hercules L-382-G-44K-30

    Lockheed

    C130

    SAAB 2000/SAAB SF2000

    SAAB

    SB20


    Appendice II

    Deroghe di cui alla norma AUR.COM.2005, punto 2, lettera f)

    Tipo/serie/modello di aeromobile

    Fabbricante

    Codice designatore ICAO del tipo

    A330 serie 200/300

    Airbus

    A332/A333

    Global Express/5000

    BD-700-1A10/1A11

    Bombardier

    GLEX/GL5T

    CL-600-2C10 (CRJ-700)

    Bombardier

    CRJ7

    C525C, CJ4

    Cessna

    C25C

    C560XL (Citation XLS+)

    Cessna

    C56X

    Falcon 2000 tutti

    Dassault

    F2TH

    Falcon 900 tutti

    Dassault

    F900

    EMB-500 (Phenom 100)

    Embraer

    E50P

    EMB-505 (Phenom 300)

    Embraer

    E55P

    EMB-135BJ (Legacy 600)

    Embraer

    E35L

    EMB-135EJ (Legacy 650)

    Embraer

    E35L

    EMB-145 (135/140/145)

    Embraer

    E135

    E145, E45X

    PC-12

    Pilatus

    PC12


    ALLEGATO II

    Sorveglianza

    (Parte SUR)

    AUR.SUR.1001   Oggetto

    La presente parte stabilisce i requisiti relativi agli impianti di bordo e le regole operative per quanto riguarda l’uso dello spazio aereo che contemplano i requisiti applicabili alla sorveglianza.

    TITOLO 1 —   SORVEGLIANZA COOPERATIVA DIPENDENTE

    AUR.SUR.2001   Ambito di applicazione

    1)

    Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo che fa parte della regione EUR dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).

    2)

    In deroga al punto 1, AUR.SUR.2015 si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale.

    AUR.SUR.2005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

    1.

    Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché:

    a)

    gli aeromobili siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

    i)

    essi dispongono delle capacità per il modo S Elementary Surveillance (ELS) di bordo;

    ii)

    essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi;

    b)

    gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

    i)

    essi dispongono delle capacità per ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) Out con Extended Squitter (ES) a 1 090 MHz, in aggiunta alle capacità di cui alla lettera a), punto i);

    ii)

    essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi;

    c)

    gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

    i)

    essi dispongono delle capacità per il modo S Enhanced Surveillance (EHS) di bordo, in aggiunta alle capacità di cui alla lettera a), punto i), e alla lettera b), punto i);

    ii)

    essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi.

    2.

    Il punto 1, lettere b) e c), non si applica agli aeromobili che appartengono a una delle categorie seguenti:

    a)

    aeromobili impegnati in voli per essere sottoposti a manutenzione;

    b)

    aeromobili impegnati in voli per l’esportazione;

    c)

    aeromobili il cui termine delle operazioni è previsto entro il 31 ottobre 2025.

    3.

    Gli operatori di aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 7 dicembre 2020 devono essere conformi al punto 1, lettere b) e c), a condizione che:

    a)

    abbiano istituito anteriormente al 7 dicembre 2020 un programma di adeguamento che dimostri la conformità al punto 1, lettere b) e c);

    b)

    tali aeromobili non abbiano beneficiato di alcun finanziamento dell’Unione accordato al fine di adeguare tali aeromobili ai requisiti di cui al punto 1, lettere b) e c).

    4.

    Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente ai punti 1, 2 e 3 e con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna.

    AUR.SUR.2010   Transponder non operativi

    Gli operatori di aeromobili sono autorizzati a utilizzare per un massimo di tre giorni consecutivi gli aeromobili in cui la capacità dei transponder di conformarsi ai requisiti di cui alla norma AUR.SUR.2005, punto 1, lettere b) e c), è temporaneamente non operativa.

    AUR.SUR.2015   Transponder con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit

    Gli operatori di aeromobili devono assicurarsi che tutti i transponder funzionanti in modo S montati a bordo dei loro aeromobili operino con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit corrispondente all’immatricolazione assegnata dallo Stato in cui l’aeromobile è immatricolato.

    AUR.SUR.2020   Procedure operative e formazione relative alla sorveglianza

    Gli operatori di aeromobili devono adottare i provvedimenti necessari affinché:

    a)

    le loro procedure operative siano conformi al presente titolo e si riflettano nei loro manuali operativi; e

    b)

    il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature di sorveglianza sia debitamente a conoscenza del presente titolo e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.


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