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Document 32023R1123

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1123 della Commissione del 7 giugno 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/3655

GU L 148 del 8.6.2023, p. 84–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1123/oj

8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1123 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2023

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato» o «Cina») («il regolamento iniziale»). I dazi compensativi attualmente in vigore sono compresi tra il 4,6 % e il 35,9 % («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 (3) la Commissione ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (RPC). I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra lo 0 % e il 31,3 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame («la domanda») è stata presentata il 9 marzo 2022 da EUROFER (European Steel Association) («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.

(5)

Il richiedente ha sostenuto che la scadenza delle misure compensative implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’8 giugno 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

(7)

Prima dell’apertura del riesame, il 12 maggio 2022 la Commissione ha informato il governo cinese («il governo della RPC») (6) di aver ricevuto una domanda debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Nella stessa data il governo della RPC ha presentato osservazioni scritte sostenendo che, in generale, la domanda non contiene elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, in particolare per quanto riguarda la specificità delle presunte sovvenzioni a favore dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo. La Commissione ha preso atto delle osservazioni del governo della RPC e ha prestato particolare attenzione a tali elementi nel corso dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

1.4.   Inchiesta distinta relativa allo stesso prodotto in esame

(8)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 aprile 2022 (7), la Commissione ha annunciato anche l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC.

1.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(9)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.6.   Parti interessate

(10)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della Repubblica popolare cinese, nonché gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare.

(11)

Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.7.   Campionamento

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

1.7.1.    Campionamento dei produttori dell’Unione

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. A norma dell’articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume di produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 29 % della produzione totale stimata dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, la Commissione ha confermato il campione selezionato in via provvisoria. Tale campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.7.2.    Campionamento degli importatori

(14)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti noti fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste.

1.7.3.    Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario in relazione ai produttori esportatori e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti della RPC di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Nessun produttore della RPC ha fornito le informazioni richieste.

(16)

Con la nota verbale del 2 settembre 2022, la Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che avrebbe potuto ricorrere all’utilizzo dei dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, in sede di esame della persistenza o reiterazione delle sovvenzioni. Le autorità della RPC non hanno reagito a tale nota.

1.8.   Questionari e verifica

(17)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, al richiedente e al governo della RPC. Sono pervenute risposte ai questionari da parte dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e del richiedente.

(18)

La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché per l’esame dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle parti interessate di seguito indicate:

 

Produttori dell’Unione:

Arcelor Mittal Poland (Dąbrowa Górnicza, Polonia);

Tata Steel Ijmuiden (Ijmuiden, Paesi Bassi);

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) e la società collegata ThyssenKrupp Material Processing (Krefeld, Germania).

1.9.   Divulgazione delle informazioni

(19)

Il 4 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(20)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione. Su sua richiesta, la CISA è stata sentita dai servizi della Commissione il 12 aprile 2023.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(21)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («prodotti piatti laminati a caldo» o «prodotto oggetto del riesame»).

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

a)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;

b)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;

c)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

d)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l’eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

(22)

I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono fabbricati mediante laminazione a caldo. Si tratta di un processo di lavorazione dei metalli in cui il metallo fuso viene fatto passare attraverso una o più coppie di rulli caldi per ridurre e uniformare lo spessore, con la temperatura del metallo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati o decapati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti.

(23)

Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. In primo luogo costituiscono il materiale primario per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e rivestiti. In secondo luogo sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, nei recipienti a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia.

2.2.   Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde al prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese.

2.3.   Prodotto simile

(25)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(26)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

(27)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato innanzitutto se la scadenza delle misure esistenti implichi il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

3.1.   Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

(28)

Il 12 luglio 2022 la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Il governo della RPC è stato invitato a trasmettere un questionario a banche e altri istituti finanziari noti al governo della RPC per aver concesso prestiti al settore interessato, nonché a produttori e a distributori di acciaio laminato a caldo e a freddo che fornivano fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(29)

La Commissione non ha ricevuto risposte.

(30)

Con nota verbale del 2 settembre 2022 la Commissione ha informato le autorità cinesi che, in ragione dell’omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori del prodotto oggetto del riesame, la Commissione intendeva trarre le sue conclusioni sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Le autorità cinesi sono state inoltre informate del fatto che le conclusioni basate su dati disponibili avrebbero potuto essere meno favorevoli rispetto al caso in cui il governo della RPC e i produttori avessero collaborato.

(31)

Non sono pervenute osservazioni in proposito. La Commissione, in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario utilizzare i dati disponibili al fine di accertare la persistenza delle pratiche di sovvenzione della Cina nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(32)

Per la sua analisi la Commissione ha pertanto utilizzato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:

a)

la domanda;

b)

le risultanze dell’inchiesta iniziale effettuata dalla Commissione nei confronti del medesimo prodotto in Cina, ossia i prodotti piatti laminati a caldo (9);

c)

le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione in merito ai settori incoraggiati in Cina, quali gli pneumatici (10) («l’inchiesta sugli pneumatici»), le biciclette elettriche (11) («l’inchiesta sulle biciclette elettriche»), i prodotti d’acciaio a rivestimento organico (12) («l’inchiesta sui prodotti d’acciaio a rivestimento organico»), i cavi di fibre ottiche (13) («l’inchiesta sulla fibra di vetro») e i fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione (14) («l’inchiesta sui fogli e nastri sottili di alluminio») nel contesto delle quali sono state esaminate sovvenzioni analoghe;

d)

il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale («la relazione sulla Cina») (15).

3.2.   Osservazioni generali sul settore siderurgico in Cina

(33)

Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni specifiche o di regimi di sovvenzione (sezione 3.3 e seguenti) la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell’amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un regime di sovvenzione. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i regimi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, per i motivi esposti in appresso.

3.2.1.    Il quattordicesimo piano quinquennale

(34)

Nella presente inchiesta la Commissione ha stabilito che il principale documento pertinente nel periodo dell’inchiesta di riesame era il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, come l’acciaio. In quanto componente importante del settore delle materie prime, l’industria siderurgica rappresenta un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale, e la «principale arena» per la ristrutturazione della base industriale e lo sviluppo industriale verde. Il piano pone l’accento sul fatto di coltivare un gruppo di aziende all’avanguardia nella catena industriale, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base.

(35)

Il piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica (2020 – 2022) elabora la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali e si concentra sulla promozione di fusioni interregionali e sulla riorganizzazione delle imprese private del settore dell’acciaio.

(36)

Il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shangdong sullo sviluppo dell’industria dell’acciaio sottolinea l’obiettivo della competitività dell’industria siderurgica, con la promozione di un rigoroso controllo della capacità produttiva. Il piano propone inoltre obiettivi quali l’ottimizzazione della configurazione industriale, il rafforzamento della spinta all’innovazione, la promozione dello sviluppo verde e la costruzione di una base industriale avanzata nella produzione dell’acciaio, con una competitività interna di primordine e influente a livello internazionale.

(37)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha affermato che la Commissione si è basata sul «quattordicesimo piano quinquennale» per provare l’importanza strategica dell’industria in questione e in tal modo ha determinato l’esistenza delle sovvenzioni in questo settore specifico. La CISA ha sottolineato che i «piani quinquennali» sono semplicemente documenti orientativi per le politiche future e quindi non sono vincolanti in quanto non sono previste violazioni o penalizzazioni in tali piani. Inoltre in questo contesto la CISA ha fatto riferimento a documenti e relazioni equivalenti della Commissione europea, come la comunicazione della Commissione «Una nuova strategia industriale per l’Europa», in cui la Commissione stessa identifica diverse priorità in termini di investimenti pubblici, in un chiaro tentativo di influenzare il futuro sviluppo delle industrie principali dell’UE.

(38)

Tale argomentazione non è stata accolta. Prima di tutto, i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono semplici documenti di indirizzo generale, ma hanno carattere giuridicamente vincolante. Il quattordicesimo piano quinquennale ricorda esplicitamente a tutte le autorità di attuare con diligenza i piani: «Rafforzeremo i sistemi di gestione della pianificazione quali cataloghi ed elenchi, raccolte e archivi, come pure l’allineamento e il coordinamento; svilupperemo elenchi e cataloghi quali i piani speciali a livello nazionale del quattordicesimo quinquennio, promuoveremo l’archiviazione dei piani avvalendoci della piattaforma informatica di gestione integrata della pianificazione nazionale e porteremo i diversi piani nell’ambito di una gestione unificata. Istituiremo e miglioreremo l’allineamento della pianificazione e i meccanismi di coordinamento, allineeremo i piani approvati dal comitato centrale del PCC e i piani di sviluppo provinciali e del consiglio di Stato con questo piano, prima della presentazione ai fini dell’approvazione, ci assicureremo che la pianificazione spaziale a livello nazionale, la pianificazione speciale, regionale e gli altri livelli di pianificazione siano coordinati con il presente piano in termini di obiettivi principali, orientamenti di sviluppo, struttura generale, principali strategie, grandi progetti, nonché controllo e prevenzione dei rischi» (16). Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce inoltre che «è necessario che tutti i siti attuino un miglioramento attraverso questo piano, e che ne inseriscano i contenuti principali e i grandi progetti tra i propri compiti primari a livello locale», mentre«quello siderurgico e altri settori chiave devono formulare pareri specifici di attuazione basati sugli obiettivi e i compiti del presente piano». L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(39)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

3.2.2.    L’ordinanza n. 35

(40)

L’ordinanza n. 35 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma – Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (2005) («ordinanza n. 35») costituisce un ulteriore documento politico che disciplina il settore siderurgico cinese. Adottata dal Consiglio di Stato, tratta vari aspetti del controllo del governo della RPC sul settore, tra cui:

il divieto di detenzione da parte di stranieri di una partecipazione di maggioranza in società produttrici di acciaio cinesi (articolo 1);

la definizione di obiettivi in termini di produzione per i maggiori produttori di acciaio (articolo 3);

la definizione di norme per le variazioni della struttura aziendale delle società del settore siderurgico (articolo 20);

l’istituzione di procedure di approvazione da parte del governo della RPC per gli investimenti in società produttrici di acciaio (articolo 22);

la definizione di prestiti e diritti d’uso di terreni soltanto a favore di produttori di acciaio che rispettano le politiche di sviluppo nazionali per il settore (articoli 24 e 25); e

l’intervento dello Stato finalizzato a sostenere grandi gruppi di imprese che costituiscono il nerbo del settore con l’obiettivo di stabilire la produzione e basi di approvvigionamento di materie prime all’estero (articolo 30).

3.2.3.    La decisione n. 40

(41)

La decisione n. 40 è un’ordinanza del Consiglio di Stato che, a fini di investimento, classifica i settori industriali in diverse categorie, ossia in «progetti incoraggiati, limitati ed eliminati». Questa decisione stabilisce che il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», una delle misure di attuazione della decisione medesima, è uno strumento fondamentale per l’orientamento dei flussi degli investimenti. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti d’investimento e nell’elaborazione e nell’applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni (17). L’industria siderurgica è indicata come settore incoraggiato nel capitolo VIII del repertorio di riferimento. Per quanto concerne la sua natura giuridica, la Commissione ha rilevato che la decisione n. 40 è un’ordinanza del Consiglio di Stato, il più alto organo amministrativo della RPC. Essa è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri enti pubblici e per gli operatori economici (18).

3.2.4.    Il programma di rilancio

(42)

Il programma per l’adeguamento e il rilancio dell’industria siderurgica (2009) è un piano d’azione per il settore siderurgico. Il piano mira a gestire la crisi finanziaria internazionale e affronta i requisiti di politica generale del governo della RPC ai fini del mantenimento della crescita. Mira anche a «garantire il funzionamento stabile del settore» che è «considerato un importante pilastro dell’economia nazionale». Il documento stabilisce quanto segue:

un aumento del sostegno finanziario a favore dei produttori di acciaio «principali e portanti»;

un’accelerazione degli adeguamenti strutturali e la promozione del potenziamento industriale;

il sostegno a favore di società importanti che si spostano all’estero in relazione al loro sviluppo, alla cooperazione tecnica, nonché a fusioni ed acquisizioni;

l’aumento delle dimensioni del credito all’esportazione per le attrezzature metallurgiche.

3.2.5.    Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale

(43)

Secondo il capitolo VIII del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (2019), il settore siderurgico è un settore incoraggiato.

3.2.6.    Conclusioni generali sull’intervento del governo della RPC nel settore siderurgico

(44)

Tenendo conto dei documenti di cui sopra e delle relative disposizioni, per i quali non è comprovato che non siano più in vigore, la Commissione ha ribadito la conclusione espressa nell’inchiesta iniziale, secondo cui il settore siderurgico cinese ha continuato a essere un settore chiave/strategico nel periodo dell’inchiesta di riesame, il cui sviluppo continua ad essere attivamente perseguito e diretto dal governo della RPC come obiettivo politico strategico.

3.3.   Sovvenzioni e regimi di sovvenzione esaminati nel presente riesame in previsione della scadenza

(45)

Vista l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di cui ai considerando 27 e 30, la Commissione ha deciso di esaminare, come riportato in appresso, l’eventuale persistenza delle sovvenzioni. Innanzitutto la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale abbiano continuato a conferire vantaggi al settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Successivamente, la Commissione ha esaminato se tale settore abbia beneficiato di sovvenzioni non compensate nell’inchiesta iniziale («sovvenzioni supplementari» o «nuove sovvenzioni») come asserito nella domanda.

(46)

La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione alla maggior parte delle sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale, nonché ad alcune sovvenzioni supplementari, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni di cui il richiedente asseriva l’esistenza.

(47)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha affermato che le risultanze delle inchieste antisovvenzioni non potevano essere semplicemente applicate all’attuale inchiesta della Commissione, in quanto tali inversioni dell’onere di prova non rispettano i diritti della difesa. Secondo la CISA, la Commissione ha utilizzato le risultanze di altre inchieste precedenti non collegate al fine di descrivere le pratiche economiche in Cina come esempi di sovvenzionamento. Tale approccio non prova tuttavia l’esistenza delle sovvenzioni in relazione al prodotto oggetto del riesame.

(48)

La Commissione ha ritenuto che, in base ai dati ragionevolmente disponibili, il richiedente abbia fornito elementi di prova sufficienti circa l’esistenza, l’importo, la natura, il vantaggio e la specificità delle sovvenzioni Inoltre secondo la Commissione, vista la mancata cooperazione, le recenti inchieste antisovvenzioni connesse agli gli stessi programmi di sovvenzioni ipotizzati nella richiesta hanno esaminato i benefici, la specificità e gli importi delle sovvenzioni degli stessi programmi. Tali risultanze precedenti riguardanti le sovvenzioni, insieme alle informazioni dettagliate contenute nella richiesta e confermate dalla Commissione nel corso della presente inchiesta, costituiscono fatti disponibili sulla persistenza delle sovvenzioni conformemente all’articolo 28 dell’articolo di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.   Sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale

3.4.1.    Prestiti agevolati

3.4.1.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(49)

Nell’inchiesta iniziale (19) la Commissione ha stabilito che le banche statali erano organismi pubblici in quanto svolgevano funzioni pubbliche e quindi esercitavano un’autorità pubblica.

(50)

La maggior parte delle banche che hanno erogato prestiti ai produttori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale era di proprietà dello Stato. Dalle informazioni disponibili nell’inchiesta iniziale è emerso che almeno 35 delle 45 banche esaminate appartenevano allo Stato; tra di esse figuravano le più importanti banche commerciali cinesi quali Bank of China, China Construction Bank e Industrial and Commercial Bank of China. Si è inoltre riscontrato che tali banche commerciali statali occupavano una posizione predominante nel mercato e nella loro veste di organismo pubblico erano incaricate di offrire prestiti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. La Commissione ha pertanto concluso che il governo della RPC disponeva di una politica per fornire prestiti agevolati al settore dei prodotti piatti laminati a caldo.

(51)

La Commissione ha altresì stabilito, sulla base tra l’altro degli articoli 34 e 38 della legge sulle banche commerciali e degli articoli 17 e 18 dell’ordinanza n. 40, che le banche commerciali di proprietà privata in Cina ricevevano incarichi e ordini dal governo della RPC di fornire prestiti agevolati ai produttori in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(52)

La Commissione ha pertanto concluso quanto segue: esisteva un contributo finanziario a favore dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del governo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; e anche le banche di proprietà privata ricevevano incarichi e ordini dal governo di fornire contributi finanziari ai medesimi produttori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(53)

È stato riscontrato un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i prestiti statali erano erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato. Poiché è stato accertato che i prestiti non statali in Cina non rappresentano un riferimento di mercato adeguato (dato che le banche private ricevono incarichi e ordini dal governo della RPC), tale valore di riferimento è stato costruito sulla base del tasso di prestito standard della People’s Bank of China. Tale tasso è stato adeguato in maniera da riflettere il normale rischio di mercato aggiungendo il premio appropriato previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating «non investment grade» (corrispondente al rating BB).

(54)

Questo regime di sovvenzione è risultato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto l’industria siderurgica apparteneva alla categoria incoraggiata secondo la decisione n. 40 e i prestiti erano concessi solo alle imprese del settore siderurgico che rispettavano pienamente le politiche di sviluppo dell’industria siderurgica (ordinanza n. 35).

(55)

Il regime inoltre è risultato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché in taluni piani e documenti del governo era incoraggiata e ordinata la concessione di un sostegno finanziario all’industria siderurgica anche in specifiche regioni geografiche della Cina.

(56)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori inclusi nel campione variava da 1,99 % a 27,91 %.

3.4.1.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

(57)

Nella domanda e nei relativi allegati (20), il richiedente ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori a quelli di mercato concessi da banche nazionali in Cina.

(58)

Il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano la presenza significativa e il costante predominio del mercato delle banche statali nel settore bancario cinese. Al punto 67, la domanda elencava le principali banche statali che hanno fornito prestiti a condizioni agevolate ai produttori di prodotti piatti laminati a caldo in Cina.

(59)

Il richiedente infine ha segnalato che le banche private hanno continuato a ricevere dal governo della RPC incarichi e ordini di erogare prestiti agevolati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Di conseguenza le risultanze della Commissione nell’inchiesta iniziale sono ancora valide.

(60)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati forniti argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente per quanto concerne l’attuale situazione del sistema bancario cinese.

(61)

Gli aspetti critici pertinenti per l’istituzione e la continuazione del presente programma di sovvenzioni, ossia il fatto che le banche statali agiscono come organismi pubblici, la loro posizione dominante nel settore bancario, e il fatto che le banche private ricevano incarichi e ordini dal governo, sono stati confermati dalla relazione sulla Cina (21) e dalle risultanze delle più recenti inchieste sugli pneumatici (22), sulle biciclette elettriche (23), sull’acciaio a rivestimento organico (24), sulla fibra di vetro (25) e sui fogli e nastri sottili di alluminio (26).

3.4.1.3.   Vantaggio

(62)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione concessa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A causa della mancanza di collaborazione non è stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione nel periodo dell’inchiesta di riesame, ma sulla base della domanda e delle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 61, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.1.4.   Specificità

(63)

Il programma di sovvenzioni in questione è risultato ancora specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, dato che la situazione giuridica descritta al considerando 54 non era mutata e alla luce del nuovo quattordicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, che conferma l’industria siderurgica quale settore incoraggiato.

3.4.1.5.   Conclusioni

(64)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di prestiti agevolati, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.4.2.    Concessione di diritti d’uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato

3.4.2.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(65)

Nell’inchiesta iniziale (27), la Commissione ha stabilito che la concessione di diritti d’uso di terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una misura di sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Dato che in Cina non esiste un mercato fondiario funzionante, il governo della RPC concede diritti d’uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, conferendo in tal modo un vantaggio alle società beneficiarie. L’uso di un parametro di riferimento esterno ha dimostrato che l’importo pagato per i diritti d’uso di terreni da parte dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo si attesta su valori decisamente inferiori al normale prezzo di mercato.

(66)

La Commissione ha altresì stabilito che la sovvenzione è specifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto l’accesso ai terreni industriali è limitato per legge alle società che rispettano le politiche industriali fissate dallo Stato. Inoltre soltanto talune operazioni erano soggette a una procedura di gara, i prezzi erano spesso stabiliti dalle autorità e le pratiche governative in questo settore non sono chiare né trasparenti.

(67)

Utilizzando il parametro di riferimento dei prezzi dei terreni a Taiwan, l’inchiesta iniziale ha stabilito che il tasso di sovvenzione in relazione a questa misura per i produttori inclusi nel campione oscillava tra l’1,20 % e il 7,63 %.

3.4.2.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

(68)

Nella domanda e nei relativi allegati (28), il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di diritti d’uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(69)

Il richiedente ha segnalato che la legge che disciplina questa materia non è cambiata rispetto all’inchiesta iniziale. La proprietà privata dei terreni è proibita in Cina. La legge fondiaria, in particolare l’articolo 2, prevede ancora che il governo della RPC sia il proprietario finale di tutti i terreni in Cina, dato che essi appartengono collettivamente alla Cina. La legge in materia di proprietà (articoli da 45 a 48) specifica che i terreni in Cina sono «di proprietà collettiva» o «di proprietà dello Stato». Benché nessun terreno possa essere venduto, è possibile assegnare diritti d’uso dei terreni mediante gara pubblica, offerta o vendita all’asta.

(70)

Né il governo della RPC né i produttori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il settore dei prodotti piatti laminati a caldo abbia smesso di beneficiare della concessione di diritti d’uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(71)

Sulla base delle informazioni disponibili, compresi gli elementi di prova contenuti nella relazione sulla Cina (29) a questo proposito e le risultanze delle più recenti inchieste antisovvenzioni concernenti la RPC sugli pneumatici (30), le biciclette elettriche (31) e i cavi di fibre ottiche (32), la Commissione ha concluso che i prezzi pagati per l’uso dei terreni continuavano ad essere sovvenzionati dato che il sistema imposto dal governo della RPC non aderisce ai principi di mercato.

3.4.2.3.   Vantaggio

(72)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene non sia stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione a causa della mancata collaborazione, in base alla domanda e alle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 71 e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.2.4.   Specificità

(73)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base. I diritti d’uso dei terreni sono concessi soltanto a un gruppo limitato di società. Il settore siderurgico, appartenente alle categorie incoraggiate nell’ambito della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, rientra inoltre nei settori che beneficiano dei diritti d’uso di terreni.

3.4.2.5.   Conclusioni

(74)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di diritti d’uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.4.3.    Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette

3.4.3.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(75)

Nell’inchiesta iniziale (33), la Commissione ha stabilito che i produttori di prodotti piatti laminati a caldo ricevevano sovvenzioni compensabili connesse al trattamento preferenziale a norma di politiche e programmi relativi all’imposta sul reddito e ad altre imposte dirette.

(76)

Per quanto concerne tre programmi specifici, ossia le agevolazioni in relazione all’imposta sul reddito delle imprese (EIT) per i prodotti delle risorse derivanti dall’utilizzo sinergico, il credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo e l’esenzione dall’imposta sull’uso di terreni, la Commissione ha basato le proprie risultanze riguardanti la base giuridica, l’ammissibilità, la natura della sovvenzione e la relativa specificità sulle risposte al questionario verificate ed è stata in grado di calcolare i singoli tassi di sovvenzione per le società incluse nel campione.

(77)

È risultato che i programmi relativi all’imposta sul reddito e ad altre imposte dirette configuravano sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(78)

I regimi di sovvenzioni sono anche risultati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo cui operava l’autorità concedente limitava l’accesso ai regimi soltanto a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti al settore dei prodotti piatti laminati a caldo.

(79)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori inclusi nel campione variava dallo 0,00 % allo 0,66 %.

3.4.3.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

(80)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza (34), il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che molti produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di diversi programmi di agevolazioni in relazione all’imposta sul reddito delle imprese (EIT) compensati nell’inchiesta iniziale. Le basi giuridiche del programma di agevolazioni EIT sono l’articolo 28 della legge EIT e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese. Il richiedente inoltre ha fornito elementi di prova sul credito EIT per la ricerca e lo sviluppo, la cui base giuridica risiede nell’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e nelle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese.

(81)

Le inchieste sui cavi di fibre ottiche (35) e sui fogli e nastri sottili di alluminio (36) hanno confermato che i regimi erano ancora in vigore e la loro natura non era mutata.

(82)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi derivanti ai produttori di prodotti piatti laminati a caldo da politiche e programmi relativi all’imposta sul reddito e ad altre imposte dirette.

(83)

I regimi in questione sono considerati sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

3.4.3.3.   Vantaggio

(84)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene non sia stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione a causa della mancata collaborazione, in base alla domanda e alle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 81, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.3.4.   Specificità

(85)

I regimi sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo cui operava l’autorità concedente limitava l’accesso ai regimi soltanto a determinate imprese e industrie.

3.4.3.5.   Conclusioni

(86)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che alcuni dei programmi fiscali hanno continuato a configurare sovvenzioni compensabili nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.4.4.    Politiche e programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

3.4.4.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(87)

Nell’inchiesta iniziale (37), la Commissione ha stabilito che i produttori di prodotti piatti laminati a caldo ricevevano sovvenzioni compensabili relative al trattamento preferenziale a titolo di due programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:

a)

esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate;

b)

esenzione fiscale per il trasferimento dovuto a decisioni politiche.

(88)

È risultato che i programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni configuravano sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(89)

I regimi di sovvenzione sono anche risultati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo cui operava l’autorità concedente limitava l’accesso ai regimi soltanto a determinate imprese e industrie. La mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC inoltre non ha permesso alla Commissione di giungere a una conclusione in merito all’esistenza di criteri oggettivi di ammissibilità per beneficiare di taluni regimi che li rendessero anche specifici a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(90)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori inclusi nel campione era pari all’1,01 %.

3.4.4.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

(91)

La domanda, nonché le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione concernenti settori incoraggiati in Cina, quali gli pneumatici (38), i prodotti d’acciaio a rivestimento organico (39) e i fogli e nastri sottili di alluminio (40), hanno confermato che i regimi erano ancora in vigore e la loro natura non era mutata.

(92)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo, non sono stati forniti argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi a favore dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo derivanti da politiche e programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni.

(93)

I regimi in questione sono considerati sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

3.4.4.3.   Vantaggio

(94)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. A causa della mancanza di collaborazione non è stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione, ma sulla base della domanda e delle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 91, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori cinesi di prodotti piatti laminai a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.4.4.   Specificità

(95)

I regimi sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l’accesso ai regimi è limitato soltanto a determinate imprese e industrie.

3.4.4.5.   Conclusioni

(96)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni hanno continuato a configurare sovvenzioni compensabili nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.4.5.    Regimi di concessione di sussidi

3.4.5.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(97)

Nell’inchiesta iniziale (41), la Commissione ha concluso che tutte le società incluse nel campione beneficiavano di una serie di sussidi relativi alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni e di sussidi relativi a R&S, adeguamento tecnologico e innovazione.

(98)

L’inchiesta iniziale inoltre ha constatato l’esistenza di una serie di sovvenzioni ad hoc a favore di taluni produttori di prodotti piatti laminati a caldo concesse dalle autorità pubbliche a vari livelli (locale, regionale e nazionale). Esempi di tali sussidi erano fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d’impresa, sussidi per la realizzazione di infrastrutture di base, fondi di sostegno concessi a livello distrettuale o provinciale, fondi per l’importazione di minerale di ferro, fondi per il trasferimento delle società, fondi speciali per l’introduzione di tecnologie avanzate dall’estero, sconti sugli interessi dei prestiti per l’importazione di apparecchiature.

(99)

È risultato che tali sussidi e altri sussidi ad hoc configuravano sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi dal governo della RPC sotto forma di sussidi ai fabbricanti del prodotto in esame.

(100)

Tali sussidi sono anche risultati specifici a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché sembrano limitati a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o al settore siderurgico, o a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), poiché le condizioni di ammissibilità e gli effettivi criteri di selezione per le imprese non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente.

(101)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori inclusi nel campione variava dallo 0,09 % a 1,45 %.

3.4.5.2.   Persistenza dei programmi di sovvenzioni

(102)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza (42), il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che molti produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di regimi di sussidi.

(103)

Le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione concernenti settori incoraggiati in Cina, quali i prodotti d’acciaio a rivestimento organico (43) e i fogli e nastri sottili di alluminio (44), hanno confermato che i regimi erano ancora in vigore e la loro natura non era mutata.

(104)

La maggior parte dei sussidi è stata erogata per finanziare progetti o beni specifici, premiare il risparmio energetico o la tutela dell’ambiente e modernizzare le acciaierie.

(105)

Il richiedente ha anche fornito elementi di prova, basati sull’analisi dei bilanci annuali di società specifiche, a dimostrazione del fatto che almeno 12 produttori di prodotti piatti laminati a caldo hanno ricevuto sovvenzioni tra il 2018 e il 2021.

(106)

Tutti i sussidi e le altre sovvenzioni ad hoc esaminati durante il periodo dell’inchiesta di riesame costituivano una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di trasferimento diretto di fondi per quanto concerne i sussidi e trasferimenti analoghi di risorse.

(107)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo, non sono stati forniti argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi derivanti ai produttori di prodotti piatti laminati a caldo dai sussidi o da fondi aggiudicati ad hoc.

3.4.5.3.   Vantaggio

(108)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. A causa della mancanza di collaborazione non è stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione, ma sulla base della domanda e delle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 103, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori di prodotti piatti laminai a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.5.4.   Specificità

(109)

Tali sovvenzioni sono state considerate specifiche di diritto o di fatto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. In mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo, si intendono concesse a un numero limitato di produttori di prodotti piatti laminati a caldo e/o a causa del modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione.

3.4.5.5.   Conclusioni

(110)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori hanno continuato a percepire sussidi, considerati una sovvenzione compensabile, nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.5.   Sovvenzioni supplementari

3.5.1.    Conversioni di debiti in azioni

3.5.1.1.   Introduzione

(111)

La domanda di riesame in previsione della scadenza (45) conteneva numerosi elementi di prova del fatto che diversi produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo erano coinvolti nella seconda generazione di strumenti di conversione del debito in azioni attuati dal 2016 al 2019, per un importo totale di 237 miliardi di CYN di debiti. Si presume che il debito residuo dovuto da produttori di acciaio di proprietà dello Stato a banche commerciali statali («SOCB») sia stato cancellato in cambio di capitale azionario tramite il coinvolgimento di vari tipi di agenzie esecutive, che sono istituti finanziari non bancari sotto la giurisdizione della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa. Le forme più comuni di agenzie esecutive per la conversione del debito in azioni sono società di investimento patrimoniale scorporate da banche o compagnie di assicurazione. La domanda asseriva inoltre che le agenzie esecutive sono state appositamente costituite per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave, come quello siderurgico, e per ristrutturare i debiti delle imprese di Stato, tra l’altro tramite operazioni conversione del debito in azioni.

(112)

Dato che il governo della RPC non ha fornito informazioni su questo programma, la Commissione ha basato le sue risultanze in proposito sulle informazioni contenute nella domanda e sulle informazioni derivanti dall’inchiesta antisovvenzioni della Commissione concernente il settore dell’acciaio in Cina, ossia l’inchiesta sull’acciaio a rivestimento organico (46).

(113)

Come indicato al considerando 91, la Commissione ha stabilito che quello dei prodotti piatti laminati a caldo è un settore incoraggiato e nella sezione 3.4.1 ha riscontrato che i produttori di prodotti piatti laminati a caldo si avvalgono di finanziamenti preferenziali grazie alla politica adottata dal governo della RPC per fornire prestiti agevolati al settore dei prodotti piatti laminati a caldo tramite banche statali; inoltre le banche di proprietà privata ricevevano incarichi e ordini dal governo della RPC di fornire tali prestiti agevolati ai produttori di prodotti piatti laminati a caldo. La Commissione inoltre ha stabilito che il governo della RPC ha costruito un intero ecosistema normativo attorno al concetto di conversione del debito in azioni, che comprende un numero e una varietà crescenti di creditori, società destinatarie, agenzie esecutive, investitori, piattaforme di servizi e istituti di vigilanza. I documenti del governo della RPC sottolineano costantemente l’orientamento al mercato di tale sistema, ricordando però ai partecipanti che dovrebbero perseguire il bene comune e ulteriori obiettivi nazionali di politica economica.

(114)

Secondo i «pareri di orientamento sulla regolamentazione della gestione patrimoniale degli istituti finanziari», un documento a cui si fa riferimento nella domanda, gli istituti finanziari sono incoraggiati a reperire fondi mediante l’emissione di prodotti di gestione patrimoniale per investire in settori che soddisfino i requisiti delle strategie nazionali e delle politiche industriali, nonché i requisiti delle politiche di riforma strutturale nazionale sul versante dell’offerta, partendo dalla premessa della conformità a normative e regolamenti e della sostenibilità commerciale. Gli istituti finanziari sono inoltre incentivati a reperire fondi tramite l’emissione di prodotti di gestione patrimoniale per sostenere la trasformazione della struttura economica, la conversione del debito in azioni orientata al mercato e legalizzata, e ridurre la leva finanziaria aziendale.

(115)

La domanda si riferiva inoltre ai «pareri sulla risoluzione della sovraccapacità nell’industria siderurgica e sulla realizzazione dello sviluppo» che sottolineavano la necessità di aumentare il sostegno finanziario a favore delle imprese siderurgiche e la necessità di attirare investimenti da fonti diverse dal bilancio statale e dalle istituzioni finanziarie, come prodotti di gestione patrimoniale, fondi pensione ecc. Il documento inoltre invita ad adottare approcci basati sul mercato nell’elaborazione del debito aziendale e a sostenere le banche nell’eliminazione dei debiti in sofferenza con il trasferimento di prestiti problematici a società di gestione patrimoniale.

(116)

I «pareri sul sostegno a favore delle industrie del carbone e dell’acciaio nella risoluzione della sovraccapacità e nella realizzazione dello sviluppo», pubblicati nel 2016 dalla Banca popolare cinese e dalle commissioni normative che vigilano sui settori bancario, assicurativo e mobiliare, forniscono indicazioni su come aiutare le industrie del carbone e dell’acciaio a risolvere i problemi di sovraccapacità e insolvenza. L’obiettivo è perseguito tramite il «ruolo guida delle imprese di servizi finanziari» che consentirebbero alle industrie del carbone e dell’acciaio di migliorare le loro prestazioni finanziarie, tecnologiche e ambientali. Inoltre le imprese che aderiscono alle politiche industriali nazionali e soddisfano numerose condizioni vagamente definite in termini di ristrutturazione, solvibilità e protezione ambientale, possono beneficiare di adeguamenti dei periodi di credito.

(117)

La domanda di riesame in previsione della scadenza contiene informazioni sull’istituzione del sistema della conferenza congiunta sotto la guida del Consiglio di Stato, che ha esaminato e approvato politiche di regolamentazione e sostegno, compresa l’attuazione di un nuovo ciclo di conversioni di debiti in azioni. Nel contempo sono stati elaborati meccanismi sanzionatori congiunti in caso di violazione delle regole. La conferenza congiunta ha auspicato operazioni di conversione del debito in azioni a vantaggio di imprese e industrie di grande rilevanza per la trasformazione economica e la sicurezza nazionale.

(118)

In occasione della conferenza finanziaria del comitato centrale del partito comunista cinese (CPCCC) del 2017, il segretario generale Xi Jinping ha confermato le posizioni sostenute da tempo, secondo cui gli istituti finanziari devono interpretare il loro ruolo innanzitutto in funzione dell’economia reale e fare il possibile per rafforzarne i punti deboli. Nella sua dichiarazione, il segretario generale ha sottolineato il dovere del settore finanziario di contribuire all’economia reale proteggendola dai rischi finanziari. A tale proposito il settore finanziario dovrebbe migliorare l’efficienza e la qualità del servizio e convogliare maggiori risorse in settori importanti o problematici di sviluppo economico e sociale. Il governo inoltre è impegnato nella riduzione dell’indebitamento dell’economia con la rigorosa adozione di una politica monetaria prudente e dando la priorità alla riduzione della leva finanziaria nelle imprese di proprietà dello Stato.

(119)

La riunione del comitato permanente del Consiglio di Stato cinese nel 2017 ha posto la riduzione dell’indebitamento delle imprese statali al centro dell’obiettivo generale di riduzione della leva finanziaria delle imprese. Il comitato permanente ha proposto la definizione di pertinenti misure di sostegno fiscale per le imprese statali eccessivamente indebitate nelle industrie del carbone e dell’acciaio. Si è discusso anche dell’istituzione di un meccanismo complementare per il capitale statale e della messa a disposizione del capitale necessario per la trasformazione e l’adeguamento.

(120)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le conversioni di debiti in azioni rappresentano un contributo finanziario sotto forma di conferimento di capitale e/o di prestiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o sotto forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento. Il governo ha erogato tale contributo finanziario attraverso enti pubblici coinvolti in tali operazioni, ossia le quattro agenzie esecutive e varie banche commerciali statali. In assenza di qualsiasi collaborazione da parte del governo della RPC durante l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha concluso che gli elementi di prova agli atti dimostravano a sufficienza che le agenzie esecutive erano enti pubblici, in quanto appositamente istituite dal governo della RPC per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave, come quello siderurgico, e per ristrutturare i debiti delle imprese di Stato. La Commissione ha pertanto ritenuto che il loro comportamento corrispondesse a quello di un’amministrazione pubblica.

(121)

La domanda conteneva anche elementi di prova a dimostrazione del fatto che gran parte delle cancellazioni di debiti non fosse avvenuta in base a normali considerazioni commerciali, in quanto il governo della RPC non valutava se un normale investitore privato avrebbe effettuato o meno tali operazioni di conversione del debito in azioni in previsione di ricavarne un tasso di rendimento ragionevole nel corso del tempo. La domanda conteneva informazioni sul fatto che il governo della RPC aveva convertito ingenti importi di debito in azioni con l’obiettivo di ridurre il rapporto attivo/passivo dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo e migliorarne la competitività, a prescindere dalle considerazioni commerciali che farebbe un investitore privato. Dopo un’attenta analisi delle informazioni fornite nella domanda e in mancanza di altre informazioni nel fascicolo, la Commissione ha concluso quindi che le misure conferivano un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento di base.

3.5.1.2.   Vantaggio

(122)

Le conversioni del debito in azioni rappresentano un contributo finanziario sotto forma di conferimento di capitale e/o di prestiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o sotto forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento.

(123)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo durante il presente riesame, dopo un’attenta analisi delle informazioni contenute nella domanda e in mancanza di altre informazioni nel fascicolo, la Commissione ha concluso che le misure conferivano un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento di base.

3.5.1.3.   Specificità

(124)

La sovvenzione è risultata specifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché non esistevano criteri oggettivi per la sua concessione e non era chiaro a quali condizioni i produttori di prodotti piatti laminati a caldo potevano partecipare a tale programma di sovvenzioni. Anche le conversioni sono risultate specifiche a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, visto l’ampio potere discrezionale delle autorità pubbliche nel concedere la sovvenzione in questione e il fatto che ne hanno beneficiato soltanto determinati settori, come ad esempio quelli che presentavano una sovraccapacità.

3.5.1.4.   Conclusioni

(125)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno beneficiato di conversioni del debito in azioni, considerate sovvenzioni compensabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame sotto forma di assistenza finanziaria intesa a ridurre il debito aziendale di società fortemente indebitate.

3.6.   Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni

(126)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(127)

Oltre a constatare l’esistenza di sovvenzioni nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(128)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori della RPC, la Commissione ha basato le sue risultanze in merito alla capacità degli altri produttori sui dati disponibili e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti disponibili.

(129)

Nel 2020 la Cina ha fornito il 56,5 % della produzione mondiale di acciaio grezzo, contro il 53,3 % nel 2019 (47). Nel settembre 2020, in una dichiarazione dell’88a sessione del comitato acciaio dell’OCSE si osservava che «malgrado lo shock della domanda negativa a livello mondiale, la produzione e le scorte in Cina sono aumentate in misura significativa rispetto ai livelli di un anno fa». Il comitato acciaio inoltre ha rilevato «con preoccupazione l’andamento divergente rispetto alla tendenza mondiale registrato in Cina, dove la produzione di acciaio ha raggiunto volumi record nel primo semestre del 2020 e dove le scorte hanno raggiunto livelli storicamente elevati. Questi sviluppi pongono un rischio di eccesso di offerta in Cina, aggravando gli squilibri a livello mondiale derivante dagli shock della domanda a causa della pandemia di COVID-19». La tendenza alla costante espansione della capacità produttiva di acciaio in Cina è stata ulteriormente sostenuta da un «enorme allentamento delle condizioni di credito», combinato con l’aumento degli investimenti di grandi produttori di acciaio, mentre gli operatori più piccoli restano esclusi dal sistema di controllo della capacità. Inoltre un rapporto dell’OCSE del febbraio 2021 ha rilevato una crescente sovraccapacità della produzione di acciaio a livello mondiale, determinata in particolare dai paesi asiatici, compresa la Cina (48).

(130)

Il governo cinese ha piani ambiziosi per la sua industria siderurgica (49) e mira a eliminare gli impianti obsoleti e le società non competitive con costi eccessivi, concentrandosi sul potenziamento e sulla promozione di produttori di acciaio allineati alle politiche e alle priorità governative. L’idea è quella di ripulire il settore, rafforzando i principali operatori ed eliminando quelli inefficienti e non conformi (o non allineati) alle priorità del governo. L’obiettivo è allevare «una nuova generazione di leader del settore». I mezzi per conseguirlo sono politiche quali sistemi di scambio di capacità e conversioni del debito in azioni, che comportano un notevole potere discrezionale dello Stato sulle attività delle singole imprese. La finalità è l’aumento della capacità di operatori «selezionati», ossia produttori con prestazioni elevate e conformi agli attuali obiettivi del governo per l’industria siderurgica.

(131)

Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, la capacità totale cinese per determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati era stimata a più di 345 milioni di tonnellate, mentre la produzione e il consumo in Cina erano entrambi stimati a 314 milioni di tonnellate nel 2020. Su questa base, la capacità inutilizzata in Cina è stata stimata a 31 milioni di tonnellate nel 2020, un valore indicativo per la capacità inutilizzata nel periodo dell’inchiesta di riesame e quasi pari al consumo totale dell’Unione sul mercato libero (circa 35 milioni di tonnellate) nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(132)

Il rallentamento della domanda di acciaio in Cina all’inizio del 2021 è e sarà determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda rischia di aumentare la pressione sui produttori a esportare i loro prodotti. La capacità cinese è sovradimensionata rispetto all’effettivo fabbisogno dell’economia cinese.

(133)

Su tale base, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi indirizzino le loro capacità inutilizzate verso il mercato dell’Unione in grandi quantità a prezzi sovvenzionati.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(134)

Il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il mercato cinese non è in grado di assorbire la capacità in eccesso di acciaio e i mercati dei principali paesi terzi sono chiusi alle esportazioni cinesi poiché hanno istituito misure antidumping, di salvaguardia o altre misure di protezione nei confronti della RPC (50). I livelli dei prezzi nell’Unione (il prezzo medio applicato dall’industria dell’Unione era di 734 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame) inoltre sono superiori ai prezzi medi praticati dai produttori esportatori cinesi nel resto del mondo (714 EUR/tonnellata a livello cif). Poiché, come spiegato al considerando 206, i prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base molto sensibile al prezzo, in caso di scadenza delle misure gli esportatori cinesi sarebbero fortemente incentivati a indirizzare le loro esportazioni nell’Unione.

(135)

Nella sua domanda il richiedente ha affermato che le sole misure di salvaguardia sull’acciaio istituite dall’Unione, che si applicano al prodotto oggetto del riesame, non sarebbero sufficienti a proteggere il mercato dell’Unione da importazioni in quantità significative a prezzi sovvenzionati. Poiché alla Cina non è stato assegnato un contingente specifico per paese per il prodotto oggetto del riesame, i produttori cinesi hanno accesso a grandi volumi di contingente residuo nell’ambito dei quali potrebbero indirizzare le loro esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure compensative. In caso di abrogazione delle misure compensative quindi è probabile che i volumi delle esportazioni cinesi aumentino in misura significativa nell’ambito del contingente residuo e inondino il mercato dell’Unione prima che siano applicabili eventuali dazi fuori contingente a norma della misura di salvaguardia.

4.3.   Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni

(136)

Sulla base dei migliori dati disponibili, la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova attestanti che le sovvenzioni a favore dell’industria dei prodotti piatti laminati a caldo nella RPC sono continuate nel periodo dell’inchiesta di riesame ed è probabile che continuino in futuro. Non esistono elementi di prova atti a dimostrare che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione saranno revocati nel prossimo futuro.

(137)

Le sovvenzioni a favore dell’industria dei prodotti piatti laminati a caldo consentono ai produttori cinesi di mantenere le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna, potenzialmente sufficiente a coprire l’intero consumo dell’Unione.

(138)

La Commissione ha pertanto riscontrato che l’abrogazione delle misure compensative potrebbe comportare un reindirizzamento verso il mercato dell’Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame. Il governo della RPC continua a offrire vari programmi di sovvenzione al settore dei prodotti piatti laminati a caldo e la Commissione ha constatato che tale settore ha tratto vantaggio da diversi programmi nel periodo dell’inchiesta di riesame.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(139)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 21 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(140)

La produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata calcolata a circa 70 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte verificate al questionario e le risposte al questionario sui macroindicatori fornite da EUROFER. Come indicato al considerando 13, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 29 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.2.   Consumo dell’Unione

(141)

Il prodotto oggetto del riesame è considerato un materiale primario per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo. Dato che l’industria dell’Unione è in prevalenza integrata verticalmente e produce sia il prodotto oggetto del riesame sia i prodotti a valle, il mercato vincolato e il mercato libero sono stati analizzati separatamente, ove opportuno.

(142)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, poiché i prodotti destinati al mercato vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e gli eventuali prezzi di trasferimento sono fissati all’interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono fissati secondo le condizioni di mercato.

(143)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata al prodotto simile e ha verificato se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame circa il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile era destinata al mercato vincolato.

(144)

La Commissione ha determinato il consumo del mercato libero dell’Unione sulla base a) delle vendite sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti nell’Unione, come indicato nella risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori e b) delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi terzi indicate da Eurostat. Il consumo del mercato vincolato dell’Unione è stato stabilito sulla base dell’uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione, come indicato nella risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(145)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo del mercato libero

34 533

32 411

27 899

34 869

Indice

100

94

81

101

Consumo vincolato

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Consumo totale dell’Unione

79 822

74 422

64 888

75 293

Indice

100

93

81

94

Fonte: Eurostat, risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(146)

Il consumo totale dell’Unione è sceso del 7 % nel 2019 e ha subito un ulteriore drastico calo del 12 % nel 2020 a causa del crollo della domanda provocato dalla pandemia di COVID-19. Questa flessione tuttavia è stata seguita da un buon recupero, sostenuto dalla ripresa della domanda di acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame, benché ancora inferiore del 6 % rispetto al livello del 2018.

(147)

Il consumo del mercato libero ha seguito un andamento analogo a quello del consumo totale dell’Unione. Dopo un brusco calo del 19 % fino al 2020, ha registrato un forte recupero nel periodo dell’inchiesta di riesame, superando addirittura dell’1 % il livello del 2018.

(148)

Il consumo del mercato vincolato ha registrato un andamento pressoché identico al consumo totale dell’Unione, con un brusco calo del 18 % fino al 2020, seguito da una ripresa che tuttavia ha raggiunto solo l’89 % del livello del 2018.

(149)

Nel complesso il consumo totale dell’Unione è diminuito del 6 % nel periodo in esame.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.    Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(150)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, come indicato nella tabella 2.

(151)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (migliaia di tonnellate), quota di mercato e prezzi (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC

1,7

0,5

0,3

28,7

Quota di mercato (%)

0,0

0,0

0,0

0,1

Prezzi all’importazione dalla RPC

1 674

3 177

2 482

664

Indice

100

190

148

40

Fonte: Eurostat, risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(152)

Dopo l’istituzione delle misure nel 2017, le importazioni dalla Cina sono scese a un livello poco significativo, con una quota di mercato trascurabile dello 0,002 % nel 2018. Nel periodo dal 2018 al 2020 le importazioni sono calate ulteriormente. Nel periodo dell’inchiesta di riesame tuttavia le importazioni dalla RPC hanno evidenziato un picco nell’aprile 2021 rispetto ai livelli bassi dei tre anni precedenti. La quota di mercato è comunque rimasta molto bassa (0,1 %).

(153)

I prezzi delle importazioni cinesi indicati da Eurostat sono stati eccezionalmente elevati nel 2018, 2019 e 2020, per poi crollare nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il livello eccezionalmente elevato dei prezzi all’importazione dal 2018 al 2020 è probabilmente collegato al fatto che la Cina ha esportato un volume trascurabile nell’Unione, dato che non si può considerare affidabile.

(154)

Secondo la Commissione i prezzi delle importazioni cinesi indicati da Eurostat nel periodo in esame non erano rappresentativi dei prezzi medi dei prodotti piatti laminati a caldo a causa del volume molto basso delle importazioni dalla RPC durante quel periodo e non potevano essere utilizzati per trarre conclusioni significative o pertinenti.

(155)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la RPC

Volume (migliaia di tonnellate)

7 997

7 225

5 879

9 635

 

Indice

100

90

74

120

 

Quota di mercato (%)

23

22

21

28

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

532

482

428

765

 

Indice

100

90

80

144

Fonte: Eurostat.

(156)

Nel periodo dal 2018 al 2020 il totale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dal paese interessato è diminuito del 26 %, per poi aumentare nettamente nel 2021 fino a raggiungere una quota di mercato del 28 %, superando del 20 % il livello del 2018. Nel complesso, l’Unione importa prodotti piatti laminati a caldo da più di 40 paesi in tutto il mondo. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i cinque maggiori esportatori di prodotti piatti laminati a caldo nell’UE sono stati Russia, India, Turchia, Egitto e Taiwan, e hanno rappresentato il 18 % del mercato libero dell’Unione e il 65 % di tutte le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo. A livello individuale, la Russia era il maggior esportatore con una quota di mercato del 5,8 %, mentre gli altri quattro paesi detenevano una quota di mercato rispettivamente tra il 2 % e il 4 %. Nessun altro paese detiene una quota di mercato superiore al 2 %. Tra i maggiori esportatori, le importazioni dalla Russia (51) e dalla Turchia (52) sono attualmente oggetto di misure antidumping.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.4.1.    Osservazioni generali

(157)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(158)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal richiedente relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(159)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(160)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

(161)

Come spiegato ai considerando 143 e 144, per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. Ove pertinente e possibile, la Commissione ha analizzato separatamente gli indicatori di pregiudizio relativi al mercato libero e vincolato.

5.4.2.    Indicatori macroeconomici

5.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(162)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (migliaia di tonnellate)

75 626

70 920

61 096

69 531

Indice

100

94

81

92

Capacità produttiva (migliaia di tonnellate)

90 923

92 584

91 965

93 249

Indice

100

102

101

103

Utilizzo degli impianti (%)

83

77

66

75

Indice

100

92

80

90

Fonte: risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(163)

Il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha seguito un andamento analogo al consumo totale dell’Unione e nel complesso è diminuito dell’8 % circa durante il periodo in esame, con un calo significativo nel 2020 seguito da una ripresa dovuta ai motivi illustrati al considerando 146.

(164)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha registrato un leggero aumento del 3 % durante il periodo in esame, mentre l’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento negativo del volume di produzione e del consumo, registrando un calo del 10 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(165)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato nel mercato libero (migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Vendite sul mercato libero

26 534

25 185

22 020

25 205

Indice

100

95

83

95

Quota di mercato (%)

77

78

79

72

Indice

100

101

104

99

Fonte: risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(166)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha seguito l’andamento del consumo. È diminuito tra il 2018 e il 2020 per i motivi illustrati al considerando 146, per poi registrare una ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame. La ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame è stata comunque inferiore ai livelli del 2018.

(167)

Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione è leggermente aumentata dal 2018 al 2020, passando dal 77 al 79 %, per poi scendere di sette punti percentuali, al 72 %, tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, questo calo è spiegato dal fatto che la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è aumentata del 7 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il che spiega la perdita di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero.

Tabella 6

Volume vincolato nel mercato dell’Unione e quota di mercato) (migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume vincolato nel mercato dell’Unione

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Produzione totale dell’industria dell’Unione

75 626

70 920

61 096

69 531

% del volume vincolato rispetto alla produzione totale

59,9

59,2

60,5

58,1

Fonte: risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(168)

Il volume vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da uso vincolato e vendite vincolate sul mercato dell’Unione) è diminuito del 18 % dal 2018 al 2020 e ha recuperato 7 punti percentuali nel 2021; in altre parole, nel periodo compreso tra l’inizio e la fine dell’inchiesta di riesame tale volume è passato da circa 45 milioni di tonnellate a 40 milioni di tonnellate, corrispondente a un calo complessivo pari all’11 %. Nel complesso il mercato vincolato e libero hanno seguito lo stesso andamento. La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento del mercato vincolato non ha avuto un’incidenza significativa sui risultati dell’industria dell’Unione nel mercato libero.

(169)

Nel corso del periodo in esame la quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa in percentuale della produzione totale) è rimasta relativamente stabile, oscillando tra il 58,1 % e il 60,5 %.

5.4.2.3.   Crescita

(170)

In un contesto di calo del consumo e della produzione, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato nel mercato libero. In generale l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita nel periodo in esame.

5.4.2.4.   Occupazione e produttività

(171)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

41 161

38 980

36 207

38 470

Indice

100

95

88

93

Produttività (unità/addetto)

1 824

1 819

1 687

1 807

Indice

100

100

93

99

Fonte: risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(172)

Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame il numero di addetti impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame ha seguito l’andamento del volume di produzione dell’Unione, con una netta flessione tra il 2018 e il 2020 e una leggera ripresa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso si è osservata una diminuzione del 7 % nel periodo in esame.

(173)

La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per addetto, nel complesso si è mantenuta stabile durante il periodo in esame.

5.4.2.5.   Entità delle sovvenzioni compensative e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(174)

La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori hanno continuato a percepire sovvenzioni compensabili nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’importo delle sovvenzioni compensative relative alla Cina, descritte sopra nella sezione pertinente, è consistente.

(175)

Le misure antisovvenzioni istituite in seguito all’inchiesta iniziale hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti sovvenzioni, come dimostrato dai dati relativi al 2018. Questo è stato confermato anche dalle risultanze della Commissione nell’inchiesta antidumping relativa ai prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia (53).

5.4.3.    Indicatori microeconomici

5.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(176)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero

549

509

450

734

Indice

100

93

82

134

Costo unitario di produzione

518

557

534

669

Indice

100

108

103

129

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(177)

I prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 17 % tra il 2018 e il 2020 e sono aumentati drasticamente del 34 % nel 2021. L’andamento dei prezzi di vendita unitari nel periodo in esame è stato influenzato dalle gravi perturbazioni provocate dalla pandemia di COVID-19 e dalla ripresa della domanda nel periodo post-pandemia. Nel 2021 la forte domanda di acciaio, l’offerta limitata e l’aumento dei costi di produzione hanno influenzato l’incremento improvviso e significativo del prezzo di vendita unitario.

(178)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato del 29 %. Nel 2019 tuttavia il costo di produzione è aumentato, mentre i prezzi di vendita unitari sono diminuiti. L’industria dell’Unione non è stata in grado di rispecchiare l’aumento del costo di produzione nei prezzi di vendita a causa dei grandi volumi di importazioni oggetto di dumping dalla Turchia, che hanno spinto i prezzi al ribasso. Nel 2020 sono diminuiti sia il costo di produzione che i prezzi di vendita, ma il primo in misura più limitata. La causa è da ricercare nel crollo del mercato durante la pandemia di COVID-19, che ha provocato una notevole riduzione dei prezzi, mentre ha interessato meno il costo di produzione. Nel 2021 il costo unitario di produzione ha registrato un’impennata a causa del forte rialzo dei prezzi dell’energia e dei prodotti di base. Grazie alla ripresa post-COVID tuttavia anche la domanda ha registrato un’impennata e di conseguenza anche i prezzi sono saliti notevolmente (più del 50 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame), superando persino l’aumento dei costi di produzione nello stesso periodo.

5.4.3.2.   Costo del lavoro

(179)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/ETP)

64 164

69 352

69 748

78 444

Indice

100

108

109

122

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(180)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 22 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il numero di dipendenti è sceso rispetto al 2018, mentre il costo medio del lavoro per addetto è aumentato.

5.4.3.3.   Scorte

(181)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

631 608

533 200

390 880

522 405

Indice

100

84

62

83

Scorte finali in percentuale della produzione

5,0  %

4,5  %

3,8  %

4,6  %

Indice

100

90

76

92

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(182)

Nel periodo in esame le scorte di prodotti piatti laminati a caldo dell’industria dell’Unione sono costantemente diminuite, con una drastica flessione nel 2020 dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19 e una ripresa nel 2021. L’industria dei prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione è caratterizzata da contratti quadro (mensili, trimestrali, annuali) tra produttori e acquirenti che fissano le quantità e i prezzi. Tali contratti quadro sono attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze degli acquirenti. L’industria dell’Unione può dunque pianificare la produzione e le scorte. Di conseguenza, e come accertato anche nell’inchiesta iniziale, le scorte non sono considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo settore, in quanto la maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori.

5.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(183)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nel mercato libero dell’Unione (in % del fatturato delle vendite)

8,4

-7,2

-18,0

14,1

Indice

100

-86

- 214

168

Flusso di cassa (EUR)

496 319 788

-6 211 922

- 130 468 840

645 183 908

Indice

100

-1,3

-26

130

Investimenti (EUR)

216 927 207

433 154 031

181 406 902

394 535 083

Indice

100

200

84

182

Utile sul capitale investito (%)

9,1

-6,0

-13,3

17,4

Indice

100

-66

- 146

191

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(184)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile nel mercato libero nell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(185)

Nel periodo in esame sono state osservate oscillazioni della redditività, sebbene sia aumentata nel complesso di 5,7 punti percentuali nello stesso periodo. Dopo l’istituzione delle misure nel 2017, l’industria si è ripresa e ha realizzato un utile nel 2018. Tuttavia nel 2019 sono state registrate perdite e nel 2020, nel pieno della pandemia, la redditività ha toccato il suo livello più basso, ossia -18 %, mentre nel 2021 si è evidenziata una forte ripresa dei profitti pari al 14,1 %. Nel contempo, in seguito all’istituzione di misure nei confronti della RPC, le importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Turchia sono aumentate rapidamente, il che spiega il crollo della redditività nel 2019. Il calo della redditività è stato aggravato dagli shock provocati dalla pandemia mondiale nel 2020, come le perturbazioni nella catena di approvvigionamento e la diminuzione del consumo di acciaio. L’impennata della domanda di acciaio, combinata con l’aumento dei prezzi di vendita, ha determinato profitti insolitamente elevati nel 2021, che ha segnato un anno straordinario per l’industria dell’Unione.

(186)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha seguito un andamento analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel 2019-2020, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(187)

Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono aumentati dell’82 %. Nel complesso, durante il periodo in esame i flussi di investimento hanno seguito una distribuzione bimodale: un aumento significativo nel 2019, seguito da un calo nel 2020 e da un secondo picco nel 2021. In generale, gli investimenti erano mirati a migliorare la qualità e l’ecosostenibilità della produzione.

(188)

L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Rispetto al 2018, nel periodo dell’inchiesta di riesame l’utile sul capitale investito è notevolmente migliorato. Di fatto nel periodo in esame il ROI è aumentato di 8,3 punti percentuali. Il suo andamento è stato analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel 2019 e nel 2020, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(189)

La capacità di raccogliere capitali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è rimasta invariata nel periodo dell’inchiesta di riesame, caratterizzato da una rapida ripresa dalla pandemia.

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(190)

In seguito all’istituzione di misure compensative nei confronti delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina nel 2017, le importazioni dalla Cina sono diminuite e sono rimaste al di sotto del livello minimo durante il periodo in esame, consentendo all’industria dell’Unione di cominciare a riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate dalla Cina e di tornare a una situazione favorevole alla fine del 2018, come confermato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 (54) della Commissione concernente le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia. La tendenza favorevole della situazione economica dell’industria dell’Unione ha subito tuttavia un arresto improvviso e si è invertita nel 2019, quando l’industria dell’Unione ha dovuto competere con ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dalla Turchia, che l’hanno costretta a fissare prezzi inferiori ai costi per mantenere la propria quota di mercato, con un conseguente pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione (55). Nel luglio 2021, la Commissione ha istituito misure definitive nei confronti della Turchia e grazie a vari fattori in gioco, come spiegato al considerando 185, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata, tornando alla fine del 2021 a una situazione economica simile a quella del 2018. Nel periodo dell’inchiesta di riesame quindi la situazione dell’industria dell’Unione non era più considerata pregiudizievole.

(191)

Inoltre quasi tutti gli indicatori di pregiudizio, segnatamente produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite e prezzi di vendita, occupazione e produttività, profitti, flusso di cassa e ROI, hanno seguito un andamento analogo nel periodo in esame. Questa tendenza è stata caratterizzata da un calo nel 2019, una diminuzione più accentuata nel 2020 e dal ritorno nel periodo dell’inchiesta di riesame a livelli analoghi a quelli del periodo in esame all’inizio del 2018. Il motivo di questo andamento irregolare risiede ampiamente nella concomitanza di un notevole afflusso di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo di prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia con le dinamiche particolari create dalla pandemia di COVID-19. I lockdown e le interruzioni dell’attività industriale hanno comportato livelli di consumo estremamente bassi e una scarsa domanda di acciaio nel 2020, con un’impennata della domanda di acciaio e dei prezzi nel 2021 durante la ripresa post-COVID che hanno determinato, tra l’altro, profitti eccezionalmente elevati per l’industria dell’acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(192)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base.

(193)

L’analisi degli indicatori tuttavia non può trascurare le condizioni eccezionalmente favorevoli del mercato dell’acciaio nel 2021. Nel 2020 comunque il rallentamento dell’attività industriale provocato dalla pandemia e la conseguente riduzione della domanda di acciaio hanno determinato un forte calo delle prestazioni dell’industria dell’acciaio e dell’economia mondiale in generale. Nel 2021, sulla spinta della ripresa della domanda, il consumo e i prezzi dell’acciaio sono risaliti notevolmente.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(194)

Come spiegato al considerando 192, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. D’altro canto, come spiegato al considerando 138, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure compensative potrebbe comportare un reindirizzamento verso il mercato dell’Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(195)

A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi e il loro impatto sull’industria dell’Unione.

6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(196)

Come descritto al considerando 131, i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata. Di fatto, la capacità inutilizzata stimata della Cina corrisponde all’89 % del consumo del mercato libero dell’UE. Tale capacità inutilizzata potrebbe servire a fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre, come affermato al considerando 132, la contrazione della domanda di acciaio cinese è, e sarà, un fattore determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda in Cina rischia di aumentare la pressione sui produttori cinesi ad esportare i propri prodotti.

(197)

Uno dei mercati principali, quello degli USA, inoltre è protetto da misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame, che riducono l’accesso dei produttori esportatori cinesi.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(198)

Come descritto al considerando 134, il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il mercato cinese non è in grado di assorbire la capacità in eccesso di acciaio e i principali mercati dei paesi terzi sono chiusi alle esportazioni cinesi poiché hanno istituito misure antidumping, di salvaguardia o altre misure di protezione nei confronti della RPC. I livelli dei prezzi nell’Unione inoltre sono superiori ai prezzi medi applicati dagli esportatori cinesi nel resto del mondo. Il mercato dell’Unione quindi rappresenta una destinazione attraente per la capacità inutilizzata presente nella RPC in caso di abrogazione delle misure antisovvenzioni.

(199)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha contestato le conclusioni per quanto riguarda l’attrattiva del mercato dell’Unione, sostenendo che l’industria siderurgica cinese dipende dal suo mercato interno e che il consumo interno cinese è dieci volte superiore al segmento di mercato libero nell’UE. Ha inoltre sottolineato che a partire dal 1o agosto 2021 alcuni prodotti siderurgici, tra cui l’acciaio piatto laminato a caldo, non possono più beneficiare delle riduzioni dell’IVA all’esportazione, il che ha un effetto deterrente sulle esportazioni e riorienta la produzione cinese di acciaio verso l’industria nazionale cinese.

(200)

La Commissione ha riconosciuto che il consumo interno cinese di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è molto più importante rispetto a quello del mercato libero dell’UE ma, come spiegato al considerando 196, i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata che non sono in grado di utilizzare sul loro mercato interno. Nulla impedisce pertanto ai produttori cinesi di utilizzare tale capacità inutilizzata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame destinato all’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre, come affermato al considerando 132, la contrazione della domanda di acciaio cinese è, e sarà, un fattore determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda in Cina rischia di aumentare la pressione sui produttori cinesi ad esportare i propri prodotti. Per quanto riguarda la presunta modifica del sistema dell’IVA, la Commissione ha osservato che la CISA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’argomentazione secondo cui la modifica delle riduzioni dell’IVA avrebbe comportato, o comporterà, cambiamenti significativi delle pratiche di esportazione dei produttori cinesi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto priva di fondamento.

6.3.   Probabili prezzi delle importazioni cinesi e impatto sull’industria dell’Unione

(201)

In considerazione dei bassi volumi di importazioni dalla RPC nel periodo dal 2018 al 2021, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione indicati in Eurostat non fossero affidabili per stabilire i probabili prezzi delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina in assenza di misure antidumping. La Commissione ha considerato invece come sostituti rappresentativi i prezzi all’esportazione dalla RPC verso tutti i paesi terzi diversi dall’Unione («resto del mondo»).

(202)

La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi (fob) nel resto del mondo erano in media di 660 EUR/tonnellata. La Commissione ha aggiunto il costo di assicurazione e nolo a tale prezzo accertato per stabilire un probabile prezzo delle esportazioni cinesi alla frontiera dell’Unione. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi la Commissione ha fatto ricorso ai costi utilizzati nell’inchiesta iniziale, ossia 52 EUR/tonnellata, o 7,9 % del prezzo/tonnellata, come migliori dati disponibili. La Commissione ha pertanto concluso che, in assenza di misure, il probabile prezzo cif delle esportazioni cinesi di prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione non sarebbe superiore a 712 EUR/tonnellata.

(203)

Poiché in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi sono stati utilizzati dati statistici, è stato possibile stabilire solo un prezzo medio per tonnellata per un’ampia varietà di tipi di prodotto. In assenza di informazioni a livello di tipo di prodotto la Commissione non ha quindi potuto effettuare un calcolo preciso dell’undercutting, ma ha dovuto limitarsi a un confronto tra i prezzi medi per tonnellata.

(204)

Il prezzo delle esportazioni cinesi così determinato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta di riesame praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nel mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica.

(205)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale e, in analogia con un metodo per il calcolo preciso dell’undercutting, il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È emerso che in media i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione sarebbero inferiori dell’8 % circa ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.

(206)

I prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base altamente sensibile al prezzo e, come osservato nell’inchiesta iniziale concernente le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina e anche nell’inchiesta sul prodotto identico originario della Turchia, livelli piuttosto modesti di undercutting dei prezzi combinati con grandi volumi possono avere un impatto immediato e significativo sui risultati dell’industria dell’Unione (56). In entrambe le inchieste, margini di undercutting inferiori al 5 % hanno costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i prezzi di vendita (o a perdere quote di mercato) in misura tale da subire un pregiudizio notevole nel breve termine.

(207)

Poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame si era appena ripresa da un periodo turbolento ed economicamente difficile, compresa la pandemia di COVID-19, con perdite accumulate, l’industria dell’Unione è ancora in una situazione di fragilità. Secondo quanto accertato dalla Commissione, il governo della RPC continua a offrire vari programmi di sovvenzione al settore dei prodotti piatti laminati a caldo e la Commissione ha constatato che tale settore ha tratto vantaggio da diversi programmi nel periodo dell’inchiesta di riesame. È pertanto altamente probabile che la ripresa delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo dalla Cina in volumi significativi a prezzi inferiori a quelli dell’Unione danneggerebbe gravemente le prestazioni dell’industria dell’Unione, in particolare per quanto concerne la produzione, i volumi delle vendite e i prezzi, la redditività e gli investimenti, con una conseguente reiterazione del pregiudizio notevole.

(208)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha contestato la scelta del periodo in esame per l’analisi del pregiudizio. Essa ha sostenuto che le importazioni oggetto di dumping di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo in presenza di volumi più ingenti provenienti dalla Turchia nel 2019, il rallentamento economico indotto dalla pandemia di COVID e il boom della ripresa post-pandemia hanno distorto gli elementi di prova su cui si basa l’analisi del dumping e del pregiudizio. Ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare un periodo diverso e ha suggerito di esaminare un periodo più lungo, che copre uno o due anni prima del periodo in esame (2016-2018) e dopo il PIR (2022).

(209)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Essa ha ricordato che i vari elementi elencati dalla CISA come suscettibili di falsare gli elementi di prova nel periodo in esame erano stati riconosciuti e attentamente esaminati nell’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione. La Commissione ha inoltre osservato che, anche se fosse stato preso in considerazione un periodo più lungo precedente il periodo dell’inchiesta di riesame, come suggerito dalla CISA, gli stessi elementi sarebbero ancora presenti. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha ricordato che in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, «viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione». Secondo la giurisprudenza costante, non compete alla Commissione prendere in considerazione elementi che si riferiscono a un periodo successivo a quello dell’inchiesta, salvo che detti elementi non rivelino nuovi sviluppi da rendere manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping (57). Lo stesso ragionamento dovrebbe applicarsi per analogia alle inchieste di riesame aperte a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La CISA non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame rendessero la reistituzione del dazio manifestamente inadeguata.

6.4.   Conclusioni

(210)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con il conseguente rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(211)

A norma dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antisovvenzioni in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(212)

L’industria dell’Unione è ubicata in 15 Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Essa impiega oltre 38 000 addetti nel settore del prodotto oggetto del riesame.

(213)

In assenza di misure l’industria dell’Unione non sarà più protetta nei confronti del probabile aumento delle importazioni sovvenzionate dalla Cina, con la conseguenza di un pregiudizio notevole. L’effetto delle misure antisovvenzioni sarà positivo per i produttori dell’Unione, poiché le misure aiuteranno l’industria dell’Unione a proseguire nella ripresa dagli effetti di precedenti importazioni sovvenzionate e dagli effetti della pandemia di COVID-19. È pertanto chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure.

7.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(214)

La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario. Data la mancanza di collaborazione degli utilizzatori e degli importatori indipendenti e in assenza di indicazioni contrarie, il mantenimento delle misure non è considerato contrario all’interesse di utilizzatori e importatori.

(215)

La Commissione inoltre ha esaminato se le misure nei confronti della Cina avrebbero un effetto negativo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, poiché sono in vigore misure relative ai prodotti piatti laminati a caldo anche nei confronti di Turchia, Brasile, Iran e Russia. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il livello di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era del 75 % e la capacità produttiva totale superava il consumo totale dell’Unione di 18 milioni di tonnellate, secondo i dati del questionario di EUROFER sui macroindicatori. Malgrado le misure istituite contro alcuni dei principali esportatori di prodotti piatti laminati a caldo, quasi 40 paesi esportavano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’istituzione di misure non interferirebbe sulla diversificazione dell’approvvigionamento. Per questi motivi, e in assenza di collaborazione di utilizzatori e importatori, la Commissione ha concluso che non esistevano potenziali rischi al livello dell’approvvigionamento degli utilizzatori a valle.

(216)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha fatto riferimento alla salvaguardia dell’UE sulle importazioni, tra l’altro, di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina, che limita notevolmente la possibilità per i produttori cinesi di esportare prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel mercato dell’UE e limita i flussi di libero scambio a scapito dei produttori a valle e degli utilizzatori finali.

(217)

La Commissione ha ricordato che la salvaguardia in questione non può essere considerata di carattere duraturo e che la misura attualmente in vigore (58) non incide sulla valutazione della probabilità di un aumento delle importazioni in assenza di dazi compensativi. Considerata la natura temporanea della misura di salvaguardia nel settore dell’acciaio, la Commissione ha concluso che essa non può incidere sulle conclusioni della presente inchiesta. Per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, come indicato al considerando 215, la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione ha superato il consumo totale dell’Unione e diversi altri paesi terzi hanno esportato prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre la misura di salvaguardia è riesaminata periodicamente e all’occorrenza adeguata in modo da garantire un’offerta sufficiente di acciaio nel mercato dell’Unione. Di conseguenza le misure di salvaguardia non rappresentano un rischio per la sicurezza dell’offerta per gli utilizzatori a valle.

(218)

La CISA ha inoltre sostenuto che l’introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) comprometterebbe l’accesso al mercato dell’UE, dati gli onerosi obblighi di comunicazione e i sovrapprezzi connessi al CBAM.

(219)

La Commissione ha ricordato che il CBAM entrerà in vigore solo nell’ottobre 2023 e che nel periodo transitorio fino al 2026 gli importatori dovranno comunicare solo le emissioni incorporate nelle loro merci senza incorrere in oneri finanziari. Il motivo addotto per questo periodo transitorio è quello di lasciare alle parti il tempo di adeguarsi prima dell’istituzione del sistema definitivo e di ridurre il rischio di perturbazioni degli scambi. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto prematuro effettuare una valutazione del potenziale impatto del CBAM sui futuri flussi commerciali di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e ha respinto l’argomentazione.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(220)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC.

8.   ARGOMENTAZIONI A FAVORE DELLA SOSPENSIONE DELLE MISURE

(221)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha affermato che le attuali misure antidumping dovrebbero essere sospese a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di base, sostenendo che sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al suddetto articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di base. Secondo quanto affermato dalla CISA, le condizioni di mercato si sono temporaneamente modificate in misura tale da rendere improbabile il persistere o il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. In tale contesto la CISA ha fatto riferimento alla prevista diminuzione del volume delle importazioni da Russia e Ucraina, alle carenze dell’offerta in seguito agli incidenti presso gli impianti di produzione dei prodotti piatti laminati a caldo e agli aumenti di prezzo del prodotto in esame.

(222)

La Commissione ha respinto l’argomentazione della CISA, in quanto generica e non suffragata da elementi di prova. D’altro canto, l’inchiesta di riesame ha stabilito che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio in assenza di misure e mutatis mutandis, anche in caso di una sospensione delle stesse.

9.   MISURE ANTISOVVENZIONI

(223)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza delle sovvenzioni, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antisovvenzioni sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o altri acciai legati originari della RPC.

(224)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».

(225)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(226)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(227)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.

(228)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (59). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell’aliquota di dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(229)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni.

(230)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (60), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(231)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99 originari della Repubblica popolare cinese.

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

i)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

ii)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

iii)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

iv)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio compensativo

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

28,1  %

C157

 

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

7,8  %

C158

 

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch  (61)

7,8  %

C159

 

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch  (62)

7,8  %

C160

 

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

4,6  %

C161

 

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

4,6  %

C162

 

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

31,5  %

C164

 

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch

31,5  %

C208

 

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

17,1  %

Cfr. allegato

 

Tutte le altre società

35,9  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, i dazi di cui al paragrafo 2 sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio combinato compensativo e antidumping stabilito nell’inchiesta di restituzione.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(4)  GU C 372 del 16.9.2021, pag. 10.

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 223 dell’8.6.2022, pag. 37).

(6)  Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

(7)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 150 del 5.4.2022, pag. 3).

(8)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione del 17 dicembre 2021 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344).

(15)  Disponibile all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(16)  Cfr. articolo LXIV, sezione 2 del quattordicesimo piano quinquennale.

(17)  Capitolo III, articolo 12, della decisione n. 40.

(18)  Cfr. considerando 182 del regolamento iniziale.

(19)  Cfr. considerando da 83 a 244 del regolamento iniziale.

(20)  Cfr. considerando da 70 a 82 e allegati S-1, S-2 e S-3 della domanda.

(21)  Cfr. capitolo 6.3 della relazione.

(22)  Cfr. considerando da 167 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(23)  Cfr. considerando da 175 a 237 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

(24)  Cfr. considerando da 101 a 118 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(25)  Cfr. considerando da 222 a 285 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

(26)  Cfr. considerando da 146 a 223 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione del 17 dicembre 2021 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344).

(27)  Cfr. considerando 215 e da 281 a 311 del regolamento iniziale.

(28)  Cfr. considerando da 209 a 215.

(29)  Cfr. capitolo 9 della relazione.

(30)  Cfr. considerando da 474 a 493.

(31)  Cfr. considerando da 503 a 512.

(32)  Cfr. considerando da 533 a 557 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione del 18 gennaio 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

(33)  Considerando da 312 a 344 del regolamento iniziale.

(34)  Cfr. considerando da 198 a 204 e allegato S-4.

(35)  Cfr. considerando da 463 a 488.

(36)  Cfr. considerando da 474 a 505.

(37)  Cfr. considerando da 345 a 364.

(38)  Cfr. considerando da 549 a 552.

(39)  Cfr. considerando da 189 a 202.

(40)  Cfr. considerando da 516 a 531.

(41)  Cfr. considerando da 365 a 393 del regolamento iniziale.

(42)  Cfr. considerando da 183 a 197 e allegato S-4 della domanda.

(43)  Cfr. considerando da 141 a 156.

(44)  Cfr. considerando da 447 a 451.

(45)  Cfr. considerando da 90 a 182.

(46)  Cfr. considerando da 119 a 134, e regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39), sezione 3.5.2.

(47)  Worldsteel, 26.1.2021, in ThinkDesk China Research & Consulting, «Chinàs State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 ottobre 2021, pag. 92.

(48)  OCSE, «Latest developments in steelmaking capacity», febbraio 2021, pag. 11.

(49)  ThinkDesk China Research & Consulting, «Chinàs State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 ottobre 2021.

(50)  Attualmente sono in vigore misure antidumping nei paesi seguenti: Canada, USA, Turchia, Messico e Regno Unito. Il consiglio di cooperazione del Golfo (paesi del Golfo) ha istituito misure di salvaguardia e negli USA sono in vigore anche misure della sezione 232.

(51)  GU L 258 del 5.10.2017, pag. 24.

(52)  GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32.

(53)  Considerando 139 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione, del 6 gennaio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4).

(54)  Considerando 210 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32).

(55)  Ibidem.

(56)  Considerando 98, GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4.

(57)  Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, HEG e Graphite India/Consiglio, T-462/04, ECLI:EU:T:2008:586, punto 67.

(58)  Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, la Commissione ha imposto una misura di salvaguardiariguardante alcuni prodotti siderurgici per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.

(59)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(60)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(61)  Precedentemente «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».

(62)  Precedentemente «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».


ALLEGATO

Paese

Denominazione

Codice addizionale TARIC

RPC

Angang Steel Company Limited

C150

RPC

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

RPC

Rizhao Steel Wire Co., Ltd

C166

RPC

Rizhao Baohua New Material Co., Ltd

C167

RPC

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd

C156


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