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Document 32022D2439

Decisione (UE) 2022/2439 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 … che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

ST/13845/2022/INIT

GU L 319 del 13.12.2022, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2439/oj

13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/66


DECISIONE (UE) 2022/2439 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2022 …

che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/1111 (2) («regolamento Bruxelles II ter»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento Bruxelles II ter integra e rafforza la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell’Aia del 1980.

(5)

L’Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l’altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell’Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell’Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l’Unione di divenirne parte. L’Unione non può quindi né aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione.

(10)

Il 16 marzo 2016 le Filippine hanno depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell’Aia del 1980. La convenzione dell’Aia del 1980 è entrata in vigore nelle Filippine il 1o giugno 2016.

(11)

Una valutazione della situazione delle Filippine ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione delle Filippine a norma della convenzione dell’Aia del 1980.

(12)

È quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell’adesione delle Filippine nell’interesse dell’Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.

(13)

L’Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II ter e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980.

2.   Gli Stati membri, non oltre il 9 dicembre 2023, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:

«[La/Il/I/L’ nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2022/2439 del Consiglio».

3.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione delle Filippine e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

V. RAKUŠAN


(1)  GU C 224 dell’8.6.2022, pag. 159.

(2)  Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


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