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Document 32020R1303

Regolamento delegato (UE) 2020/1303 della Commissione del 14 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l’ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/4892

GU L 305 del 21.9.2020, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1303/oj

21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1303 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l’ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati (1) sulle negoziazioni, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nel valutare il grado di rischio sistemico che una controparte centrale (CCP) di un paese terzo presenta per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l’ESMA dovrebbe tenere conto di una serie di considerazioni quantitative e qualitative oggettive che giustificano la sua decisione di riconoscere una CCP di un paese come una CCP di classe 1 o una CCP di classe 2. Dovrebbe tenere conto inoltre le condizioni in base alle quali la Commissione ha potuto adottare la propria decisione sull’equivalenza. In particolare, nel valutare il profilo di rischio di una CCP di un paese terzo, l’ESMA è tenuta a considerare indicatori di attività quantitativi oggettivi e trasparenti relativi all’attività condotta nei confronti dei partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione o denominata in valute dell’Unione al momento della valutazione. Sebbene l’ESMA sia tenuta a considerare l’attività condotta dalla CCP in modo olistico, la sua valutazione dovrebbe riflettere il rischio che una determinata CCP può rappresentare per la stabilità finanziaria dell’Unione.

(2)

Nello specificare i criteri di cui l’ESMA deve tenere conto per determinare la classe di una CCP di un paese terzo, è opportuno considerare la natura delle operazioni compensate dalla CCP, compresa la complessità, il profilo di rischio e la scadenza media, nonché la trasparenza e la liquidità dei mercati interessati e il grado in cui le attività di compensazione della CCP sono denominate in euro o in altre valute dell’Unione. A tal proposito, in ragione delle loro caratteristiche specifiche, alcuni prodotti, quali i prodotti agricoli, quotati ed eseguiti sui mercati regolamentati in paesi terzi e relativi a mercati che servono principalmente controparti non finanziarie nazionali nel paese terzo in questione che gestiscono i propri rischi commerciali attraverso tali contratti, possono rappresentare un rischio trascurabile per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione dell’Unione, in quanto presentano un basso grado di interconnessione sistemica con il resto del sistema finanziario.

(3)

I paesi in cui la CCP opera, l’entità dei servizi che fornisce, le caratteristiche degli strumenti finanziari che compensa e i volumi compensati sono indicatori oggettivi della complessità dell’attività della CCP. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe pertanto tenere conto dell’assetto proprietario, dell’attività e della struttura societaria della CCP, nonché della gamma, della natura e della complessità dei servizi di compensazione offerti dalla CCP e del grado di importanza di tali servizi per i partecipanti diretti e i clienti (congiuntamente «partecipanti al sistema») stabiliti nell’Unione. Sebbene la rilevanza sistemica di una CCP debba essere valutata in modo olistico, l’ESMA dovrebbe tenere specificamente conto della quota di attività che la CCP conduce in valute dell’Unione e della quota di attività della CCP generata da partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione. Per le CCP più suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l’Unione, è importante che l’ESMA valuti la struttura e l’assetto proprietario del gruppo di cui fa eventualmente parte la CCP, al fine di determinare se gli interessi dell’Unione sono a rischio. È inoltre opportuno valutare la profondità, la liquidità e la trasparenza dei mercati serviti dalla CCP in questione, in modo che l’ESMA possa comprendere meglio il rischio per i partecipanti diretti stabiliti nell’Unione in caso di asta per la gestione dell’inadempimento.

(4)

Il capitale della CCP e le risorse finanziarie impegnate dai partecipanti al sistema, nonché il tipo e la natura delle garanzie che essi forniscono, sono elementi essenziali da considerare nel valutare la capacità di una CCP di resistere a eventuali sviluppi negativi. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe pertanto avere un quadro generale delle risorse finanziarie di cui dispone la CCP in caso di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento. L’ESMA dovrebbe inoltre considerare la natura garantita, non garantita, impegnata, non impegnata, finanziata o non finanziata di tali risorse, nonché i mezzi utilizzati dalla CCP per garantire la certezza del diritto e la fiducia per quanto riguarda il regolamento dei pagamenti che effettua e le garanzie a cui deve far fronte. L’ESMA dovrebbe considerare infine l’esistenza, la natura e l’effetto del quadro di risanamento e risoluzione per le CCP nella giurisdizione in cui opera la CCP che chiede il riconoscimento. I quadri di risanamento e risoluzione dovrebbero essere valutati sulla base di orientamenti e caratteristiche essenziali convenuti a livello internazionale. Nell’esaminare il rischio di regolamento e di liquidità, per le CCP che sono suscettibili di essere a rilevanza sistemica, l’ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione alla misura in cui l’accesso di tali CCP alla liquidità è sicuro e ai problemi di liquidità sulle valute dell’Unione. Sebbene la sicurezza dei pagamenti e dei regolamenti possa essere rafforzata attraverso l’utilizzo della tecnologia di registro distribuito o di altre tecnologie recenti, l’ESMA dovrebbe prestare attenzione ai rischi aggiuntivi che ne possono derivare per la CCP, con particolare riguardo al rischio informatico.

(5)

La natura delle condizioni imposte da una CCP affinché i partecipanti al sistema possano accedere ai suoi servizi e le interconnessioni tra i partecipanti al sistema hanno ripercussioni sul modo in cui una CCP può essere colpita da un evento avverso che interessa tali partecipanti. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe determinare, nella misura del possibile, l’identità dei partecipanti al sistema della CCP, in particolare nel caso in cui la CCP fornisca servizi a partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione. L’ESMA dovrebbe inoltre determinare la quota di mercato interessata o l’importanza relativa dei partecipanti al sistema o dei gruppi di partecipanti al sistema della CCP. Nella misura necessaria per valutare l’impatto che ciò potrebbe avere sulla struttura della partecipazione diretta, l’ESMA dovrebbe valutare le condizioni in base alle quali la CCP fornisce accesso ai propri servizi di compensazione e le opzioni che propone. Per quanto riguarda le CCP suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l’Unione, l’ESMA dovrebbe valutare se i requisiti normativi e prudenziali che la CCP impone ai propri partecipanti diretti sono sufficientemente rigorosi.

(6)

Nel caso di dissesto di una CCP, i partecipanti al sistema potrebbero dover ricorrere, direttamente o indirettamente, a servizi simili o identici forniti da altre CCP. Al fine di valutare la rilevanza relativa della CCP che chiede il riconoscimento, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe quindi determinare se i partecipanti al sistema possono sostituire alcuni o tutti i servizi di compensazione forniti dalla CCP in questione con i servizi di altre CCP, in particolare se tali CCP alternative sono autorizzate o riconosciute dall’Unione. Qualora i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell’Unione possano compensare solo determinati prodotti soggetti a obbligo di compensazione presso una singola CCP di un paese terzo, l’ESMA dovrebbe considerare con particolare attenzione la rilevanza sistemica della CCP in questione.

(7)

Le CCP possono essere collegate in molti modi ad altre infrastrutture dei mercati finanziari, quali altre CCP o i depositari centrali di titoli. Un’interruzione di tali collegamenti può incidere negativamente sul buon funzionamento della CCP. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’ESMA dovrebbe valutare in che misura la CCP è collegata con le altre infrastrutture dei mercati finanziari o istituzioni finanziarie secondo modalità che possano compromettere la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. In tale contesto l’ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione ai collegamenti e alle interdipendenze con soggetti aventi sede nell’Unione. L’ESMA dovrebbe infine determinare e valutare la natura dei servizi esternalizzati dalla CCP e il rischio che tali accordi pongono alla CCP nel caso in cui tali servizi siano interrotti o compromessi in qualsiasi modo.

(8)

Qualora, in base a indicatori quantitativi oggettivi, l’esposizione dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell’Unione nei confronti di una CCP sia significativa, l’ESMA dovrebbe valutare elementi aggiuntivi per ciascun criterio. Quanti più indicatori la CCP soddisfa, tanto maggiore è la probabilità che l’ESMA concluda che la CCP è a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

(9)

Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la più rapida attuazione del regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:

a)

i paesi in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi;

b)

la misura in cui la CCP fornisce altri servizi oltre a quelli di compensazione;

c)

il tipo di strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP;

d)

se gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP sono soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

i valori medi compensati dalla CCP in un anno ai seguenti livelli:

i)

a livello della CCP;

ii)

a livello di ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;

iii)

a livello dei partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell’Unione o che non fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione quando effettuano compensazioni per conto di clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione, in termini aggregati;

f)

se la CCP ha completato una valutazione del suo profilo di rischio sulla base di norme convenute a livello internazionale o in altro modo, la metodologia utilizzata e i risultati della valutazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), l’ESMA valuta separatamente i seguenti valori:

a)

per le operazioni su titoli (comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)), il valore delle posizioni aperte;

b)

per le operazioni su derivati negoziate sui mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il valore della posizione aperta o del volume degli scambi;

c)

per le operazioni su derivati over-the-counter (OTC), l’importo nozionale lordo e netto in essere.

Tali valori devono essere valutati per ciascuna valuta e categoria di attività.

3.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:

a)

l’assetto proprietario della CCP;

b)

qualora la CCP appartenga allo stesso gruppo di un’altra infrastruttura dei mercati finanziari, ad esempio un’altra CCP o un depositario centrale di titoli, la struttura societaria del gruppo cui appartiene la CCP;

c)

se la CCP fornisce servizi di compensazione a clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione attraverso partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell’Unione;

d)

la natura, la profondità e la liquidità dei mercati serviti, nonché il livello di informazioni disponibili in merito ai dati relativi ai prezzi adeguati per i partecipanti al mercato o qualsiasi fonte di fissazione dei prezzi generalmente accettata e affidabile;

e)

se le quotazioni, il prezzo pre-negoziazione di acquisto e il prezzo pre-negoziazione di vendita, e lo spessore degli interessi di negoziazione sono resi pubblici;

f)

se il prezzo post-negoziazione, il volume e il momento delle operazioni eseguite o concluse, all’interno e all’esterno dei mercati serviti dalla CCP, sono resi pubblici.

Articolo 2

Effetto del fallimento o del dissesto della CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:

a)

il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve;

b)

il tipo e l’importo delle garanzie accettate e detenute dalla CCP, gli scarti di garanzia applicati, la corrispondente metodologia di determinazione degli scarti di garanzia, le valute in cui è denominata la garanzia e la misura in cui la garanzia è fornita da soggetti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;

c)

l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;

d)

l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA da ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione, ove applicabile, per categoria di attività o fondo di garanzia in caso di inadempimento segregato;

e)

ove applicabile, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, i contributi massimi al fondo di garanzia richiesti e detenuti dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;

f)

ove applicabile, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, i contributi massimi al fondo di garanzia richiesti, e detenuti dalla CCP, a ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;

g)

la stima dell’obbligo di pagamento massimo nel corso di un singolo giorno, in totale e in ciascuna valuta dell’Unione, che sarebbe dovuto in caso di inadempimento di uno o due maggiori partecipanti diretti (e dei loro affiliati) in condizioni di mercato estreme ma plausibili;

h)

l’importo totale, per ciascuna valuta dell’Unione, delle risorse finanziarie liquide di cui beneficia la CCP ripartite per tipo di risorsa, compresi i depositi in contanti, risorse impegnate e non impegnate;

i)

l’importo totale delle risorse finanziarie liquide impegnate a beneficio della CCP da soggetti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione.

2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:

a)

l’identità dei fornitori di liquidità stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;

b)

i valori giornalieri aggregati medi e massimi dei pagamenti in valuta dell’Unione in entrata e in uscita;

c)

la misura in cui la moneta di banca centrale è utilizzata per il regolamento e il pagamento o se sono utilizzati altri soggetti a tal fine;

d)

la misura in cui la CCP applica tecnologie, quali la tecnologia di registro distribuito, nel processo di regolamento/pagamento;

e)

il piano di risanamento della CCP;

f)

il regime di risoluzione applicabile alla CCP;

g)

se è stato istituito un gruppo di gestione delle crisi per la CCP in questione.

Articolo 3

Struttura della partecipazione diretta della CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:

a)

la partecipazione diretta e, ove le informazioni siano disponibili, se e quali clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione utilizzano i servizi di compensazione della CCP; e

b)

le diverse opzioni disponibili per accedere ai servizi di compensazione della CCP (compresi i diversi modelli di partecipazione e di accesso diretto per i clienti) e le condizioni per concedere, rifiutare o porre termine all’accesso.

2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i requisiti normativi o prudenziali che la CCP impone ai partecipanti diretti per accedere ai servizi di compensazione.

Articolo 4

Servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta se i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell’Unione possono accedere, in tutto o in parte, ai servizi di compensazione forniti da una CCP attraverso un’altra CCP e se tali CCP sono autorizzate o riconosciute ai sensi degli articoli 14 e 25 del medesimo regolamento.

2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche se i servizi forniti dalla CCP si riferiscono a una categoria di derivati soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 5

Rapporto, interdipendenze e altre interazioni della CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta l’ambito delle funzioni, dei servizi o delle attività che sono stati esternalizzati dalla CCP.

2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:

a)

gli eventuali effetti che l’impossibilità del fornitore di funzioni, servizi o attività esternalizzati di adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi di esternalizzazione avrebbe sull’Unione o su uno o più Stati membri;

b)

se la CCP serve sedi di negoziazione stabilite nell’Unione;

c)

se la CCP ha accordi di interoperabilità o di marginazione integrata (cross-margining) con CCP stabilite nell’Unione oppure collegamenti o partecipazioni in altre infrastrutture dei mercati finanziari situate nell’Unione, quali depositari centrali di titoli o sistemi di pagamento.

Articolo 6

Indicatori di esposizione minima dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell’Unione con la CCP

1.   Ai fini degli articoli da 1 a 5, gli indicatori sono i seguenti:

a)

la posizione aperta massima delle operazioni su titoli, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli, o dei derivati negoziati in borsa denominati in valute dell’Unione compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinati a essere compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;

b)

l’importo massimo in essere delle operazioni su derivati OTC denominate in valute dell’Unione compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinate a essere compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;

c)

il requisito di margine aggregato medio e i contributi medi al fondo di garanzia in caso di inadempimento per i conti detenuti presso la CCP dai partecipanti diretti che sono soggetti stabiliti nell’Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione, calcolati dalla CCP su base netta a livello di conto dei partecipanti diretti nel corso di un periodo di due anni prima della valutazione, sono superiori a 25 miliardi di EUR;

d)

la stima dell’obbligo di pagamento massimo cui si sono impegnati soggetti stabiliti nell’Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione e calcolato nel corso del periodo di un anno prima della valutazione che risulterebbe in caso di inadempimento di almeno i due maggiori partecipanti diretti e dei loro affiliati in condizioni di mercato estreme ma plausibili è superiore a 3 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera d), l’obbligo di pagamento aggrega gli impegni in tutte le valute dell’Unione convertite in EUR, ove necessario.

2.   L’ESMA può determinare che, in base ai criteri specificati negli articoli da 1 a 5, una CCP di un paese terzo è una CCP di classe due solo quando è soddisfatto almeno uno degli indicatori di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


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