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Document 32008R0301

    Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 97 del 9.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

    9.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 97/85


    REGOLAMENTO (CE) N. 301/2008 DEL CONSIGLIO

    del 17 marzo 2008

    che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

    (2)

    Stante l’adesione di nuovi Stati membri nel 2004, è necessario completare l’elenco dei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 per includervi tutti gli Stati membri.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004 ai territori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. JARC


    (1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15

    1.

    Il territorio del Regno del Belgio

    2.

    Il territorio della Repubblica di Bulgaria

    3.

    Il territorio della Repubblica ceca

    4.

    Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia

    5.

    Il territorio della Repubblica federale di Germania

    6.

    Il territorio della Repubblica di Estonia

    7.

    Il territorio dell’Irlanda

    8.

    Il territorio della Repubblica ellenica

    9.

    Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla

    10.

    Il territorio della Repubblica francese

    11.

    Il territorio della Repubblica italiana

    12.

    Il territorio della Repubblica di Cipro

    13.

    Il territorio della Repubblica di Lettonia

    14.

    Il territorio della Repubblica di Lituania

    15.

    Il territorio del Granducato di Lussemburgo

    16.

    Il territorio della Repubblica di Ungheria

    17.

    Il territorio della Repubblica di Malta

    18.

    Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa

    19.

    Il territorio della Repubblica d’Austria

    20.

    Il territorio della Repubblica di Polonia

    21.

    Il territorio della Repubblica portoghese

    22.

    Il territorio della Romania

    23.

    Il territorio della Repubblica di Slovenia

    24.

    Il territorio della Repubblica slovacca

    25.

    Il territorio della Repubblica di Finlandia

    26.

    Il territorio del Regno di Svezia

    27.

    Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».


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