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Document 31975L0439

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati

GU L 194 del 25.7.1975, p. 23–25 (EN, FR)
GU L 194 del 25.7.1975, p. 31–33 (DA, DE, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; abrogato da 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/439/oj

31975L0439

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0023 - 0025
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0091
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0091
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0229


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente l ' eliminazione degli oli usati

( 75/439/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne l ' eliminazione degli oli usati può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente ; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occore fare ricorso all ' articolo 235 del trattato ;

considerando che ogni regolamento in materia di eliminazione degli oli usati deve avere fra i suoi obiettivi principali la protezione dell ' ambiente contro gli effetti nocivi dello scarico , del deposito o del trattamento di detti oli ;

considerando che la riutilizzazione degli oli usati può contribuire ad una politica d ' approvvigionamento di combustibili ;

considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) sottolinea l ' importanza del problema dell ' eliminazione degli oli usati senza conseguenze nocive per l ' ambiente ;

considerando che le quantità di oli usati , ed in particolare delle emulsioni , sono aumentate nella Comunità ;

considerando che un sistema efficace e coerente di trattamento di questi oli , tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza , dovrebbe essere applicato a tutti questi prodotti , compresi quelli composti soltanto in parte di olio , e prevederne il trattamento innocuo a condizioni economicamente soddisfacenti ;

considerando che un tale sistema dovrebbe regolare il trattamento , lo scarico , il deposito e la raccolta degli oli usati e prevedere un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli , nonché , in taluni casi , la raccolta e/o l ' eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo ;

considerando che , qualora determinate imprese fossero tenute a procedere alla raccolta e/o all ' eliminazione degli oli usati , la parte delle spese da esse sostenute e non coperte dalle loro entrate dovrebbe poter essere compensata da indennità che possono tra l ' altro , essere finanziate da una tassa sugli oli nuovi o rigenerati ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell ' applicazione della presente direttiva , per oli usati si intende qualsiasi prodotto usato , fluido o liquido , composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico , compresi i residui oleosi di cisterne , i miscugli di acqua e olio e le emulsioni .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l ' eliminazione innocua degli oli usati .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché , per quanto possibile , l ' eliminazione degli oli usati avvenga mediante riutilizzazione ( rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione ) .

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati :

1 . qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie , nelle acque sotterranee , nelle acque costiere e nelle canalizzazioni ;

2 . qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo , come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dalla trasformazione di oli usati ;

3 . qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell ' aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti .

Articolo 5

Qualora gli obiettivi previsti negli articoli 2 , 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente , gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie , affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l ' eliminazione dei prodotti offerti dai detentori , eventualmente nella zona loro assegnata dall ' amministrazione competente .

Articolo 6

In osservanza delle misure previste dall ' articolo 4 , le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un ' autorizzazione .

Tale autorizzazione è concessa dall ' amministrazione competente , previo esame degli impianti , ove necessaria ; essa impone le condizioni richieste dai progressi della tecnica .

Articolo 7

Chiunque detenga oli usati , se non è in grado di rispettare le misure indicate nell ' articolo 4 , deve tenerli a disposizione di una o delle imprese di cui all ' articolo 5 .

Articolo 8

I detentori di determinate quantità di oli usati contenenti impurità che superino determinate percentuali , debbono raccoglierli e immagazzinarli separatamente .

Le autorità competenti stabiliranno , eventualmente per categoria di prodotti , le quantità e le percentuali di cui al primo comma .

Articolo 9

Le imprese che raccolgono e/o eliminano gli oli usati debbono svolgere tali operazioni in modo da evitare conseguenze dannose all ' acqua , all ' aria o al suolo .

Articolo 10

Gli stabilimenti che producono , raccolgono e/o eliminano una quantità di olio usato maggiore di quella da determinarsi da ogni Stato membro in misura comunque non superiore a « 500 litri all ' anno » , devono :

- tenere un registro contenente indicazioni sui quantitativi , sulla qualità , sull ' origine , sull ' ubicazione nonché sulla cessione e sul ricevimento , specificando in particolare la data di questi ultimi

e/o

- notificare tali informazioni all ' amministrazione competente , a richiesta di quest ' ultima .

Gli Stati membri sono autorizzati a determinare , in conformità del primo comma , la quantità degli oli usati , in funzione dell ' equivalente in olio nuovo calcolato secondo un ragionevole coefficiente di conversione .

Articolo 11

Ogni impresa che elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti , a loro richiesta , qualsiasi informazione riguardante l ' eliminazione o il deposito di oli usati oppure dei loro residui .

Articolo 12

Le imprese di cui all ' articolo 6 sono controllate periodicamente dall ' amministrazione competente , soprattutto per quanto riguarda l ' osservanza delle condizioni di autorizzazione .

Articolo 13

Quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o di eliminazione , ai sensi dell ' articolo 5 , queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi . Queste indennità non devono superare le spese annuali delle imprese non coperte ed effettivamente accertate , tenuto conto di un ragionevole utile .

L ' importo di tali indennità non deve creare distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti .

Articolo 14

Le indennità possono essere tra l ' altro finanziate mediante una tassa riscossa sui prodotti che , dopo la loro utilizzazione , sono trasformati in oli usati , o sugli oli usati .

Il finanziamento delle indennità deve essere conforme al principio di « chi inquina paga » .

Articolo 15

Ciascuno Stato membro comunica periodicamente alla Commissione le proprie conoscenze tecniche nonché l ' esperienza ed i risultati che derivano dall ' applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva .

La Commissione trasmette agli Stati membri un resoconto generale di tali informazioni .

Articolo 16

Gli Stati membri redigono ogni tre anni una relazione sulla situazione dell ' eliminazione degli oli usati nei loro paesi e la trasmettono alla Commissione .

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 18

Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù della presente direttiva possono essere applicate progressivamente alle imprese di cui all ' articolo 6 , esistenti al momento della notifica di questa direttiva , nel termine di quattro anni a decorrere da tale notifica .

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) GU n . C 85 del 18 . 7 . 1974 , pag . 6 .

( 2 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 33 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

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