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Document 32020R1737
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1737 of 14 July 2020 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2020/1737 della Commissione del 14 luglio 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2020/1737 della Commissione del 14 luglio 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/4691
GU L 392 del 23.11.2020, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2020
23.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 392/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2020
recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 15,
visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate previste da tali regolamenti. |
(2) |
Con le decisioni 62/10, 62/11 e 62/12 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite (CND), adottate durante la sessantaduesima sessione del 19 marzo 2019, le tre sostanze metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato (PMK metil glicidato), acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) e alfa-fenilacetoacetammide (AAPA) sono state aggiunte alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 (3) (di seguito: la «convenzione delle Nazioni Unite del 1988»). Inoltre, con la decisione 63/1 della CND, adottata durante la sessantatreesima sessione del 4 marzo 2020, la sostanza metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) è stata aggiunta alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. |
(3) |
Una delle finalità del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 è l’attuazione nell’Unione dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. È pertanto opportuno includere il PMK metil glicidato, l’acido PMK glicidico, l’APAA e il MAPA nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
(4) |
Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose. Ad esempio, le sostanze della categoria 1 devono essere immagazzinate in locali sicuri e ciascun operatore che entra in contatto con tali sostanze deve essere in possesso di una licenza. |
(5) |
Il PMK metil glicidato e l’acido PMK glicidico sono precursori immediati della 3,4-metilenediossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come «ecstasy». L’APAA e il MAPA sono precursori immediati delle anfetamine. In altri termini, entrambe le sostanze possono essere facilmente trasformate in MDMA o in anfetamine. |
(6) |
L’uso improprio e l’abuso di MDMA e di anfetamine stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica in alcune regioni dell’Unione. Inoltre, i gruppi della criminalità organizzata nell’Unione producono grandi quantità di MDMA e di anfetamine. Ingenti quantità di MDMA e di anfetamine sono altresì esportate verso paesi terzi. |
(7) |
Nell’Unione non esistono produzione, commercio o uso leciti noti di PMK metil glicidato, acido PMK glicidico, APAA e MAPA. L’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 non comporterebbe pertanto alcun onere amministrativo supplementare per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione. |
(8) |
Alla luce della minaccia che il PMK metil glicidato, l’acido PMK glicidico, l’APAA e il MAPA rappresentano sul piano sociale e per la salute pubblica nell’Unione e considerando che la loro inclusione non avrà alcun impatto sul commercio, sulla produzione e sull’uso leciti nell’Unione, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella categoria 1 dell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
(9) |
Anche le sostanze metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato (BMK metil glicidato) e acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico) sono precursori immediati delle anfetamine e sono frequentemente utilizzate per la produzione illecita di anfetamine. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere incluse nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
(10) |
Nell’Unione non esistono produzione, commercio o uso leciti significativi di BMK metil glicidato e di acido BMK glicidico. L’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 non comporterebbe pertanto alcun onere amministrativo supplementare significativo per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione. |
(11) |
Alla luce della minaccia che il BMK metil glicidato e l’acido BMK glicidico rappresentano sul piano sociale e per la salute pubblica nell’Unione e considerando che la loro inclusione avrà soltanto un’incidenza marginale sul commercio, sulla produzione e sull’uso leciti nell’Unione, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella categoria 1 dell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
(12) |
Il fosforo rosso è spesso deviato dal commercio nel mercato interno e utilizzato nell’Unione per la fabbricazione illecita di metanfetamina. È utilizzato come catalizzatore nella conversione chimica in metanfetamina di efedrina o pseudoefedrina, già elencate nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. Di conseguenza, il fosforo rosso dovrebbe essere incluso nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004. |
(13) |
La metanfetamina è un farmaco a forte dipendenza che sta causando gravi problemi sociali e di salute pubblica in alcune regioni dell’UE. |
(14) |
Tuttavia il fosforo rosso ha usi leciti importanti e diversificati, come la produzione di ritardanti di fiamma per materie plastiche e materiali pirotecnici e di superfici di sfregamento per fiammiferi di sicurezza e fiaccole. |
(15) |
Al fine di conseguire un giusto equilibrio tra la minaccia rappresentata dal fosforo rosso sul piano sociale e per la salute pubblica nell’Unione e l’onere a carico del commercio lecito di tale sostanza sul mercato interno, il fosforo rosso dovrebbe essere incluso nella categoria 2 A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004. |
(16) |
Benché attualmente non sia noto se anche il fosforo rosso sia deviato dal commercio tra l’Unione e i paesi terzi, è molto probabile che, una volta che gli scambi commerciali di tale sostanza sul mercato interno siano sottoposti a controllo nell’ambito del regolamento (CE) n. 273/2004, i fabbricanti di droghe illecite cerchino di procurarsela dirottando tali scambi commerciali extra-unionali. Di conseguenza, il fosforo rosso presenta un elevato rischio di sviamento con riguardo al commercio tra l’Unione e i paesi terzi ed è pertanto opportuno includerlo nella categoria 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. Tale misura garantisce inoltre il mantenimento del parallelismo tra le sostanze incluse nel regolamento (CE) n. 273/2004 e nel regolamento (CE) n. 111/2005 e semplifica l’attuazione di tali regolamenti da parte degli operatori e delle autorità competenti. |
(17) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 273/2004 fissa le soglie quantitative applicabili alle operazioni relative a talune sostanze effettuate nell’arco di un anno. Lo scopo di tale allegato è evitare di ostacolare indebitamente il commercio legittimo di tali sostanze ove sia possibile ridurre o eliminare il rischio di diversione verso canali illeciti limitando le restrizioni sugli scambi a quantitativi eccedenti una determinata soglia. Sulla base dei dati disponibili e delle consultazioni con le autorità competenti degli Stati membri, per il fosforo rosso tale soglia dovrebbe essere fissata a 0,1 kg. |
(18) |
È altresì opportuno, per consentire la corretta classificazione delle sostanze classificate, aggiornare i codici della nomenclatura combinata (codici NC) nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 sulla base della più recente versione della nomenclatura combinata adottata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione (4) e applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2020. |
(19) |
Poiché la sostanza alfa-fenilacetoacetonitrile è comunemente denominata APAAN dalle autorità competenti degli Stati membri, tale abbreviazione dovrebbe essere aggiunta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
(20) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. |
(21) |
Dal momento che nell’Unione esistono una produzione, un commercio e un uso leciti importanti di fosforo rosso, gli operatori economici e le autorità competenti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove restrizioni relative a tale sostanza introdotte dal presente regolamento. |
(22) |
Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Tenuto conto della stretta correlazione tra i due regolamenti è giustificato adottare le modifiche mediante un unico atto delegato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 273/2004 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005
L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1), lettera b), e il punto 2) dell’allegato I e il punto 2), lettera b), dell’allegato II si applicano a decorrere dal 13 gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
(3) GU L 326 del 24.11.1990, pag. 57.
(4) Regolamento (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).
ALLEGATO I
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 273/2004 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
nella tabella dell’allegato II è aggiunta la voce seguente:
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ALLEGATO II
L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è così modificato:
1) |
la tabella «Categoria 1» è così modificata:
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2) |
la tabella «Categoria 2» è così modificata:
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3) |
nella tabella «Categoria 3», alla voce relativa all’acido solforico, il codice NC «2807 00 10» è sostituito dal codice «2807 00 00»; |
4) |
la tabella «Categoria 4» è modificata come segue:
|