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Document 32020R1683
Commission Regulation (EU) 2020/1683 of 12 November 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2020/1683 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2020/1683 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/7733
GU L 379 del 13.11.2020, p. 34–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/11/2020
13.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 379/34 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1683 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2020
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito alla pubblicazione nel 2001 di uno studio scientifico intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk» (Uso di tinture per capelli permanenti e rischi di cancro alla vescica), il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi per la salute connessi all’uso di tinture per capelli fossero preoccupanti. |
(2) |
Il CSPC ha inoltre raccomandato di adottare una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente le prescrizioni relative alle prove da effettuare su tali sostanze per stabilire la loro potenziale genotossicità o cancerogenicità. |
(3) |
Sentito i pareri del CSPC la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale volta a disciplinare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli, prevedendo l’obbligo per l’industria di presentare rapporti contenenti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza delle sostanze in esse contenute, da sottoporre a una valutazione del rischio da parte del CSPC. |
(4) |
Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), che in virtù della decisione 2008/721/CE della Commissione (3) ha sostituito il CSPC, ha valutato la sicurezza di singole sostanze per tinture per capelli per le quali l’industria aveva presentato dati aggiornati. |
(5) |
In seguito alla valutazione del CSSC, al fine di garantire la sicurezza per la salute umana delle tinture per capelli occorre vietare l’uso di tre sostanze contenute nelle tinture per capelli: 1,2,4-triidrossibenzene (4), acido 2-[(4-amino-2-nitrofenil)-amino]benzoico (5) e 4-amino-3-idrossitoluene (6), sulla base dei pareri definitivi formulati dal CSSC in merito alla loro sicurezza. Inoltre, alla luce dei pareri definitivi del CSSC relativi a altre sei sostanze contenute nelle tinture per capelli (Dimetilpiperazinio Amminopirazolopiridina HCI (7), Metilimidazoliopropil p-fenilendiammina HCI (8), HC Orange n. 6 (9), Acid Orange 7 (10), Blu Tetrabromofenolo (11) e Indigofera tinctoria (12)), è opportuno limitarne le concentrazioni massime nelle tinture per capelli. |
(6) |
La definizione di prodotto per capelli contenuta al punto 1, lettera c), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 esclude l’applicazione sulle ciglia delle sostanze contenute nelle tinture per capelli sulla base di un livello di rischio diverso posto dall’applicazione di un prodotto cosmetico sui capelli rispetto all’applicazione del medesimo prodotto sulle ciglia. Era pertanto necessario valutare specificamente la sicurezza dell’applicazione sulle ciglia di tinture per capelli. |
(7) |
La sostanza 2-metossimetil-p-fenilendiammina e il relativo solfato figurano al numero di riferimento 292 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tenendo conto delle conclusioni dell’ultimo parere del CSSC (13) in merito all’impiego di tali sostanze sulle ciglia, l’ambito di applicazione della restrizione a cui sono soggette dovrebbe essere esteso ai prodotti per la tintura delle ciglia. |
(8) |
Per evitare qualsiasi rischio connesso all’applicazione personale da parte dei consumatori di prodotti per la tintura delle ciglia che contengono 2-metossimetil-p-fenilendiammina e il relativo solfato, è opportuno autorizzare tali prodotti per l’uso esclusivamente professionale. |
(9) |
Per informare gli operatori professionali e i consumatori sui possibili effetti negativi connessi all’uso di tinture per capelli e di prodotti per la tintura delle ciglia al fine di ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti, occorre che le relative etichette rechino le opportune avvertenze. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(11) |
È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli affinché il settore possa adeguarsi alle nuove prescrizioni e smaltire gradualmente i prodotti cosmetici non conformi a tali prescrizioni. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).
(3) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).
(4) SCCS/1598/18.
(5) SCCS/1497/12.
(6) SCCS/1400/11.
(7) SCCS/1584/17.
(8) SCCS/1609/19.
(9) SCCS/1579/16.
(10) SCCS/1536/14.
(11) SCCS/1610/19.
(12) SCCS/1615/20.
(13) SCCS/1603/18.
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:
1) |
nell’allegato II, nella tabella, sono aggiunte le seguenti voci:
|
2) |
nell’allegato III, la tabella è così modificata:
|
(*1) Dal 3 settembre 2021 non sono immesse sul mercato dell’Unione le tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze.
Dal 3 giugno 2022 non sono immesse sul mercato dell’Unione le tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze.»