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Document 32002R1782
Commission Regulation (EC) No 1782/2002 of 7 October 2002 amending Regulation (EC) No 884/2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector
Regolamento (CE) n. 1782/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
Regolamento (CE) n. 1782/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
GU L 270 del 8.10.2002, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009
Regolamento (CE) n. 1782/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 270 del 08/10/2002 pag. 0004 - 0004
Regolamento (CE) n. 1782/2002 della Commissione del 7 ottobre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare l'articolo 70, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione(3) ha stabilito le modalità di applicazione relative ai documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli. (2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001 introduce la possibilità per gli Stati membri di istituire disposizioni complementari o specifiche per i prodotti in questione che circolano sul loro territorio. (3) L'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), prevede che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve possa essere sostituita, per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2002, dall'indicazione della densità espressa dal titolo alcolometrico potenziale in gradi Oechsle. (4) Quest'unità di misura è tradizionalmente utilizzata in alcuni Stati membri dai produttori vitivinicoli e dagli operatori del settore, per verificare le operazioni di vinificazione. Essa sostituisce l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve nei documenti di accompagnamento per i trasporti che iniziano e terminano sul territorio di tali Stati membri. (5) In considerazione delle difficoltà tecniche incontrate dai piccoli produttori nell'adattarsi ad una nuova unità di misura, è opportuno prorogare tale deroga e consentire agli Stati membri in questione di esprimere la densità dei mosti di uve in gradi Oechsle per i documenti di accompagnamento relativi ai trasporti di mosti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. (6) La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2001, la data "31 luglio 2002" è sostituita dalla data "31 luglio 2010". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10. (3) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.