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Document 52014PC0180
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
/* COM/2014/0180 final - 2014/0100 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio /* COM/2014/0180 final - 2014/0100 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della
proposta Nel corso dell’ultimo decennio, il mercato dei
prodotti biologici è stato caratterizzato da uno sviluppo dinamico favorito da
un forte aumento della domanda. Il mercato mondiale degli alimenti biologici ha
quadruplicato la sua estensione a partire dal 1999. La superficie destinata
alla produzione biologica nell’Unione europea (di seguito: l’Unione) è
raddoppiata. Ogni anno, 500 000 ettari supplementari di terreni sono
convertiti all’agricoltura biologica. Tuttavia, né l’offerta interna né il
quadro normativo hanno tenuto il passo con questa espansione del mercato. Le
norme di produzione non tengono sufficientemente conto dell’evolversi delle
preoccupazioni e delle aspettative di consumatori e cittadini, le norme in
materia di etichettatura sono complicate e sono state rilevate carenze a
livello del sistema di controllo e del regime commerciale. La normativa è complessa e implica un elevato livello di
oneri amministrativi che dissuade i piccoli agricoltori dall’affiliarsi al
regime biologico dell’Unione. Alcune esenzioni un tempo necessarie per lo
sviluppo del settore non appaiono più giustificate. La proposta ha l’obiettivo di migliorare la
normativa relativa alla produzione biologica allo scopo di: (1)
eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile
della produzione biologica nell’Unione, (2)
garantire condizioni di concorrenza eque per gli
agricoltori e gli operatori e consentire al mercato interno di funzionare in
modo più efficiente, (3)
mantenere o migliorare la fiducia del consumatore
nei prodotti biologici. 1.2. Contesto generale All’atto dell’adozione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici[1],
il Consiglio ha individuato una serie di questioni in merito alle quali la
Commissione era tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio dopo aver analizzato l’esperienza acquisita nel quadro dell’applicazione
del regolamento (CE) n. 834/2007. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla
relazione della Commissione[2]
in occasione della sessione “Agricoltura e pesca” del 13-14 maggio 2013[3] e ha invitato gli Stati
membri e la Commissione a sviluppare il settore della produzione biologica in
modo ambizioso, grazie a una revisione del quadro giuridico attuale volta a
renderlo più facilmente utilizzabile garantendo nel contempo un periodo di
stabilità e certezza, nell’intento di conseguire una maggiore chiarificazione e
semplificazione nonché di risolvere le questioni attualmente in sospeso che
richiedono un esame più approfondito. Il riesame della legislazione in materia di
produzione biologica rientra nell’ambito del programma della Commissione per il
controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione[4]. Il riesame offre l’opportunità di applicare
alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio la distinzione tra poteri delegati e competenze di
esecuzione della Commissione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 1.3. Disposizioni vigenti in
materia Il primo atto legislativo dell’Unione relativo
alla produzione biologica è stato adottato nel 1991. Il regolamento (CEE)
n. 2092/91 del Consiglio ha fornito una definizione giuridica del metodo
di produzione biologica stabilendo norme di produzione, requisiti in materia di
controllo ed etichettatura e norme per l’importazione dei prodotti biologici.
Il quadro giuridico in tal modo predisposto ha fornito una base per la tutela
dei consumatori e dei produttori del comparto biologico contro le dichiarazioni
di origine biologica false e fuorvianti. Il suddetto atto legislativo è stato
modificato nel giugno 2007 con l’adozione del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio che, in particolare: –
ha fornito una definizione più precisa del metodo
di produzione biologico, descrivendone obiettivi e principi, –
ha migliorato l’armonizzazione delle norme di
produzione biologica nell’Unione sopprimendo le norme nazionali per i prodotti
di origine animale, –
ha introdotto la possibilità di stabilire eccezioni
alle norme sotto la responsabilità degli Stati membri, ma con vincoli rigorosi
e per un periodo di tempo limitato, –
ha creato un collegamento tra il sistema di
controllo relativo all’agricoltura biologica e il sistema di controlli
ufficiali sugli alimenti e i mangimi disposto dal regolamento (CE)
n. 882/2004[5]
e ha reso obbligatorio l’accreditamento degli organismi di controllo privati, –
ha ristrutturato il regime di importazione: in
aggiunta al riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell’equivalenza, l’Unione
europea riconosce gli organismi di controllo che operano nei paesi terzi ai
fini dell’equivalenza o della conformità. Il sistema precedentemente in vigore,
in virtù del quale ai paesi terzi venivano concesse autorizzazioni individuali
per ciascuna partita, è stato eliminato dal regolamento di base ed è ora in
fase di graduale abolizione. 1.4. Coerenza con altre politiche L’iniziativa persegue gli obiettivi espressi
nella comunicazione “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”. Tra gli
obiettivi del riesame vi è quello di semplificare gli oneri legislativi. L’iniziativa è in linea con il quadro generale
della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la priorità
concessa alla crescita sostenibile e alla promozione di un’economia più
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. Essa è coerente con la riforma della politica
agricola comune (PAC), che definisce il quadro generale per lo sviluppo dell’agricoltura
nell’Unione per il periodo 2014-2020[6].
Le nuove disposizioni puntano a conseguire una competitività sostenibile che
garantisca un settore della produzione alimentare economicamente redditizio,
nonché alla gestione sostenibile delle risorse terrestri naturali dell’Unione,
nell’ambito della quale la produzione biologica è stata identificata come un
elemento chiave. La proposta tiene conto della nuova politica
comune della pesca per quanto riguarda l’acquacoltura, settore che svolge un
ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e
a lungo termine, la crescita e l’occupazione, riducendo nel contempo la
pressione esercitata sugli stock di pesci selvatici nel quadro di una domanda
mondiale crescente di alimenti acquatici. Essa è inoltre coerente con la proposta della
Commissione per un nuovo regolamento del Consiglio e del Parlamento relativo ai
controlli ufficiali[7],
che punta a consolidare l’approccio integrato in tutti i settori connessi alla
catena alimentare, razionalizzando e semplificando il quadro legislativo
globale e salvaguardando nel contempo l’obiettivo di una migliore
regolamentazione. In particolare, essa allinea e/o chiarisce le definizioni a
seconda delle necessità e propone l’integrazione delle disposizioni specifiche
necessarie in materia di controllo nel quadro legislativo unico per i controlli
ufficiali. Il sistema di produzione biologico rientra
infine tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione che include
anche le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i
prodotti delle regioni ultraperiferiche e delle zone montane dell’UE, come
sottolineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e come indicato nel regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di
qualità[8]. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazioni La situazione attuale è stata analizzata in
modo approfondito sulla base delle informazioni raccolte nel corso di una serie
di audizioni delle parti interessate a cui la Commissione ha invitato oltre 70
esperti e rappresentanti del mondo accademico al fine di esaminare tutte le
sfide attuali e future che il comparto biologico si troverà ad affrontare. La Commissione ha aperto una consultazione in
linea all’inizio del 2013. In risposta al questionario sono state trasmesse
circa 45 000 risposte, cui si sono aggiunti quasi 1 400
contributi liberi. La maggior parte delle risposte (96%) proveniva da cittadini
dell’Unione europea, mentre il restante 4% è stato inviato dai soggetti
interessati. Le parti interessate del settore sono state
inoltre informate e consultate in merito al riesame in una serie di riunioni
del gruppo consultivo “Agricoltura biologica”. Gli Stati membri, in qualità di autorità
competenti incaricate dell’attuazione della legislazione, sono stati tenuti
informati e sono stati consultati su aspetti tecnici del riesame. 2.2. Principali risultati delle
consultazioni Quanti hanno risposto alla consultazione
pubblica sono principalmente preoccupati da questioni legate all’ambiente e
alla qualità. Essi auspicano il rafforzamento delle norme europee in materia di
agricoltura biologica e l’uniformità di tali norme per gli agricoltori e gli
altri operatori in tutta l’Unione. La maggioranza è dunque favorevole alla
soppressione delle eccezioni. Grandi aspettative sono state espresse in
relazione ai residui di prodotti e sostanze il cui uso non è autorizzato nella
produzione biologica. Il logo biologico dell’Unione europea è stato considerato
equivalente ai loghi nazionali come mezzo di riconoscimento dei prodotti
biologici. La maggior parte dei cittadini e dei soggetti interessati ha fiducia
nel regime di controllo relativo alla produzione biologica, anche se ritengono
che potrebbe essere migliorato, in particolare grazie all’introduzione della
certificazione elettronica. Essi sono inoltre favorevoli alla certificazione di
gruppo nel caso dei piccoli agricoltori. La necessità di migliorare la normativa sulla
produzione biologica costituisce un fatto ampiamente riconosciuto nel comparto
biologico. Esiste inoltre un ampio consenso sul fatto che la produzione
biologica debba restare vicina ai suoi principi e obiettivi e che le eccezioni
alle norme debbano essere eliminate. 2.3. Valutazione d’impatto La valutazione d’impatto ha messo a confronto
tre scenari alternativi: –
lo status quo migliorato,
caratterizzato da un miglioramento della normativa attuale e della sua
applicazione; –
l’opzione incentrata al mercato, consistente nel creare le condizioni necessarie per far fronte in
modo dinamico all’ulteriore evoluzione del mercato, con norme più flessibili.
Nell’ambito di questa opzione, le norme eccezionali stabilite da lunga data
sarebbero integrate nelle norme di produzione; –
l’opzione incentrata sui principi, volta a
riportare la produzione biologica ai suoi principi di base, che sarebbero
rispecchiati in misura più adeguata nelle norme di produzione. Nell’ambito di
questa opzione, le norme eccezionali sarebbero soppresse. Le tre opzioni strategiche sono state valutate
in funzione della loro capacità di conseguire gli obiettivi della PAC per il
2020 e gli obiettivi specifici, strategici e operativi, del riesame, nonché in
termini di efficacia ed efficienza. L’opzione incentrata sui principi è quella
che consegue i migliori risultati per tutti i criteri valutati, seguita dall’opzione
incentrata sul mercato e quindi dall’opzione dello status quo migliorato. L’opzione incentrata sui principi dovrebbe
produrre i seguenti risultati: –
prospettive di mercato positive, grazie a una
maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti
biologici e attirare nuovo interesse verso tali prodotti; –
la soppressione delle eccezioni alle norme dovrebbe
contribuire allo sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare le
sementi; –
il chiarimento e la semplificazione delle norme di
produzione renderanno il settore più attraente; –
la concorrenza diventerà più equa grazie alla
maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla semplificazione delle norme e
all’abbandono dell’equivalenza a favore della conformità con riguardo al
riconoscimento degli organismi di controllo nei paesi terzi; –
la creazione di un migliore sistema di controllo e
di norme di produzione armonizzate che tengano conto dell’evolversi delle
preoccupazioni della società (sistema di gestione ambientale per trasformatori
e commercianti, benessere degli animali) rafforzeranno la fiducia dei
consumatori; –
l’adozione di un approccio basato sui rischi
dovrebbe migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli e, unita a un
regime di importazione più affidabile, contribuire alla prevenzione delle
frodi; –
gli effetti ambientali positivi connessi alla
produzione biologica saranno accentuati grazie alla soppressione delle norme
eccezionali; –
le condizioni di benessere degli animali saranno
migliorate grazie all’eliminazione delle eccezioni. In esito alla valutazione d’impatto, l’opzione
preferita è stata quella incentrata sui principi, associata ai miglioramenti
proposti nell’ambito dell’opzione dello status quo migliorato e con alcune
sotto-opzioni. Nel corso dell’intero processo, un’attenzione
particolare è stata riservata alla semplificazione. L’opzione prescelta
consentirà di: –
chiarire le disposizioni relative al campo di
applicazione, alle norme di produzione, all’etichettatura e ai controlli; –
eliminare le disposizioni inefficaci; –
limitare la possibilità per gli Stati membri di
consentire eccezioni alle norme; –
semplificare il regime di importazione; –
semplificare i requisiti applicabili ai piccoli
agricoltori, in particolare con l’introduzione della certificazione di gruppo. Con riguardo ai costi amministrativi, l’attuale
proposta comporterà la soppressione di 37 dei 135 obblighi di informazione
attualmente imposti agli agricoltori biologici e alle amministrazioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte La produzione biologica deve continuare a
rispettare una serie di principi che rispecchiano fedelmente le aspettative dei
consumatori. Ai fini di una migliore leggibilità, le norme
di produzione specifiche sono riunite in un allegato del regolamento proposto. Le norme di produzione sono rafforzate e
armonizzate grazie alla soppressione delle eccezioni, salvo ove occorrano
misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della
produzione biologica in seguito a circostanze calamitose. Le aziende agricole
biologiche devono essere interamente gestite in conformità dei requisiti
applicabili alla produzione biologica e il riconoscimento retroattivo del
periodo di conversione non è in linea di principio più possibile. Gli
ingredienti agricoli che rientrano nella composizione dei prodotti biologici
trasformati devono essere esclusivamente biologici. Ad eccezione delle
microimprese, gli operatori del comparto biologico diversi dagli agricoltori o
dai produttori di alghe marine o animali d’acquacoltura sono tenuti a mettere a
punto un sistema che consenta di migliorare le proprie prestazioni in campo
ambientale. Il sistema di controllo viene migliorato
grazie all’integrazione di tutte le disposizioni legate al controllo in un
testo legislativo unico nell’ambito della proposta della Commissione per un
regolamento sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali nel settore dei
mangimi e dei prodotti alimentari. Di conseguenza, gli operatori, le autorità
competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non dovranno
più basarsi su due testi legislativi diversi per le disposizioni relative ai
controlli. Le possibilità di controllo sono migliorate
grazie al chiarimento, alla semplificazione e all’armonizzazione delle norme di
produzione nonché all’eliminazione di una serie di possibili eccezioni a tali
norme. La proposta punta ad eliminare la possibilità
di esentare determinate categorie di dettaglianti di cui al regolamento (CE)
n. 834/2007, possibilità che ha dato luogo a interpretazioni e pratiche
divergenti tra gli Stati membri e ha comportato difficoltà supplementari a
livello della gestione, della supervisione e dei controlli. L’approccio basato sul rischio in materia di
controlli ufficiali viene rafforzato sopprimendo l’obbligo di verificare
annualmente la conformità di tutti gli operatori, prevista dal regolamento (CE)
n. 834/2007. Ciò consentirà di adeguare la frequenza dei controlli,
tramite atti delegati che saranno adottati in conformità al regolamento (UE) n.
XX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali), in modo tale che gli operatori
con un basso profilo di rischio possano essere sottoposti a ispezioni materiali
meno frequenti (a intervalli superiori a un anno) e/o meno esaustive, mentre
gli operatori a rischio più elevato siano sottoposti a controlli più mirati.
Questo approccio consentirà di rendere più equilibrata la pressione esercitata
sugli operatori in materia di controlli, con un onere minore per coloro che
presentano buoni antecedenti in materia di rispetto delle norme e un impiego
più efficace ed efficiente delle risorse da parte delle autorità competenti,
delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Il nuovo regolamento introduce disposizioni
specifiche destinate ad accrescere la trasparenza per quanto concerne le
tariffe che possono essere imposte ai fini del controllo e rafforza le
disposizioni relative alla pubblicazione dell’elenco degli operatori insieme ad
informazioni sulla loro stato di certificazione. Per i piccoli agricoltori dell’Unione viene
introdotto un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di
ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi ivi connessi,
rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato
e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. Sono introdotte disposizioni specifiche al
fine di rafforzare la tracciabilità e la prevenzione delle frodi: gli operatori
non potranno essere controllati da autorità o organismi di controllo diversi
per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica. Disposizioni specifiche vengono inoltre
introdotte per armonizzare le misure da adottare qualora siano rilevati
prodotti o sostanze non autorizzati. In questo contesto, potrebbero esserci
casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare i propri prodotti come
biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non
autorizzati. La Commissione potrà autorizzare gli Stati membri a concedere
pagamenti nazionali volti a indennizzare le perdite sostenute in tali casi. Gli
Stati membri potranno inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola
comune per coprire in tutto o in parte tali perdite. La proposta definisce infine le misure da
prendere a livello dell’intera Unione per le principali categorie di
inadempienze, in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori e un
mercato interno correttamente funzionante nonché conservare la fiducia dei
consumatori, lasciando al tempo stesso impregiudicata la determinazione delle
sanzioni, che è competenza degli Stati membri. Il regime commerciale è adattato al fine di
migliorare la parità di condizioni per gli operatori biologici dell’Unione
europea e dei paesi terzi e per meglio garantire la fiducia dei consumatori. La
possibilità di concludere accordi di equivalenza con i paesi terzi viene
mantenuta mentre il sistema di equivalenza unilaterale è gradualmente
soppresso. È inoltre prevista una graduale evoluzione del riconoscimento degli
organismi di controllo verso un regime di conformità. 3.2. Base giuridica Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, articolo 42, primo comma, e articolo 43, paragrafo 2. 3.3. Principi di sussidiarietà e
di proporzionalità La proposta riesamina un regime di qualità
esistente istituito nell’ambito della PAC. La produzione e il commercio di
prodotti agricoli e derrate alimentari sul mercato dell’Unione europea e il
buon funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici sono questioni di
competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri. Nel quadro della PAC considerata globalmente,
ai fini di uno sviluppo agevole del mercato unico, la creazione di un regime
per l’agricoltura biologica a livello dell’Unione è più efficiente rispetto
alla coesistenza di 28 regimi diversi. Un regime unico consente inoltre una
politica commerciale più forte e più coerente nei confronti dei partner
commerciali a livello mondiale, in particolare grazie al rafforzamento del
potere contrattuale dell’Unione. La proposta consente un’ulteriore
armonizzazione nei seguenti settori: – la possibilità offerta attualmente agli Stati membri di
autorizzare eccezioni alle norme si traduce in una concorrenza sleale tra i
diversi operatori, rischia di compromettere la fiducia dei consumatori, rende
la legislazione più complessa e suscita problemi a livello degli scambi
(difficoltà nell’assicurare il rispetto delle norme). Questa possibilità è
ridotta; – il fatto che una stessa infrazione alla normativa dell’UE in
materia di agricoltura biologica possa dar luogo a misure diverse da uno Stato
membro all’altro genera una concorrenza sleale e nuoce al buon funzionamento
del mercato unico. 3.4. Scelta dello strumento Lo strumento proposto è un regolamento, in
quanto le disposizioni esistenti hanno dimostrato di fornire un quadro adeguato
per gli Stati membri; nessun altro tipo di misura sarebbe adeguato. Una
direttiva definirebbe norme più flessibili, col rischio di generare forme di
concorrenza sleale tra gli operatori e favorire la confusione e frodi ai danni
dei consumatori. Un regolamento assicura un approccio coerente per gli Stati
membri e riduce gli oneri amministrativi in quanto gli operatori sono tenuti a
conformarsi a un unico insieme di norme. Strumenti giuridici meno vincolanti
come gli orientamenti non sono considerati sufficienti per risolvere le
divergenze di interpretazione e applicazione delle norme, tenuto anche conto
del contesto internazionale. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta prevede un bilancio per le misure
di assistenza tecnica. Per maggiori informazioni sulle incidenze di bilancio si
rimanda alla scheda finanziaria legislativa. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI:
SEMPLIFICAZIONE La proposta prevede semplificazioni e
chiarimenti e intende colmare una serie di lacune nella legislazione. Essa
implica l’abolizione di 37 dei 135 obblighi attualmente imposti dalla
legislazione relativa ai prodotti biologici. La proposta riduce
considerevolmente gli oneri amministrativi. Gli atti delegati da essa derivanti
saranno elaborati sulla base degli stessi principi. Con riguardo alle norme di produzione, la
proposta semplifica considerevolmente il compito degli operatori e delle
amministrazioni nazionali limitando la possibilità per gli Stati membri di
autorizzare eccezioni. Varie disposizioni inefficaci sono soppresse, in
particolare grazie al rafforzamento dell’approccio basato sul rischio in
materia di controlli. Sul fronte delle importazioni, il regime di conformità
applicabile agli organismi di controllo sarà più facile da gestire per i
produttori, gli organismi di controllo e la Commissione. Una semplificazione significativa per i
piccoli agricoltori è offerta dalla certificazione di gruppo, che comporta
requisiti più proporzionati in materia di ispezione e tenuta di registri. La proposta intende semplificare l’utilizzo
della normativa. In particolare, benché le norme di produzione generali restino
nel corpo del regolamento, le norme specifiche relative alla produzione
biologica figurano in un allegato. 6. ALLINEAMENTO Nel 2010 la Commissione ha adottato il
documento COM (2010)759, relativo all’allineamento al trattato di Lisbona del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Una discussione dettagliata in
sede di consultazione a tre nel 2011 e nel 2012 ha portato in pratica a una situazione
di stallo sulla proposta di allineamento. L’attuale proposta integra gli
elementi necessari della proposta di allineamento, compresa la strutturazione
delle disposizioni legislative in atto di base, atti delegati e atti di
esecuzione. Il documento COM (2010) 759 sarà pertanto ritirato in quanto
obsoleto. 2014/0100 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX
del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e
che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo
2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[9], visto il parere del Comitato delle regioni[10], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La produzione biologica è un
sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione
agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche in materia di
ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la
salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in
materia di benessere degli animali e norme di produzione confacenti alle
preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con
sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una
duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che
risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro,
fornendo beni accessibili al pubblico che contribuiscono alla tutela dell’ambiente,
al benessere degli animali e allo sviluppo rurale. (2) Il rispetto di norme rigorose
in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell’ambito
della produzione biologica è intrinsecamente legato all’elevata qualità di tali
prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli[11], la produzione
biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione
insieme alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali garantite e
ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, contemplati
rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio[12]
e dal regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. In questo senso, la
produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola
comune (di seguito: “PAC”), che sono parte integrante di tutti i regimi di
qualità dell’Unione applicabili ai prodotti agricoli. (3) In particolare, gli obiettivi
della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli
obiettivi della PAC provvedendo affinché gli agricoltori che si conformano alle
norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La crescente domanda
dei consumatori con riguardo ai prodotti biologici crea inoltre condizioni
favorevoli all’ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti, e
dunque all’aumento del reddito degli agricoltori operanti nell’ambito della
produzione biologica. (4) Inoltre, la produzione
biologica è un sistema che contribuisce all’integrazione dei requisiti di
tutela ambientale nella PAC e che promuove una produzione agricola sostenibile.
Per questo motivo, nella PAC sono state introdotte misure che offrono un
sostegno finanziario alla produzione biologica, da ultimo a norma del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Tali misure sono
state rafforzate in particolare nell’ambito delle recente riforma del quadro
giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale quale stabilita dal
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. (5) La produzione biologica
contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale
dell’Unione, in particolare quelli della strategia per la biodiversità 2020[16], della comunicazione
sulle infrastrutture verdi[17],
della strategia tematica sulla protezione del suolo[18] e degli atti normativi
in materia ambientale, tra cui le direttive “Uccelli”[19] e “Habitat”[20], la direttiva “Nitrati”[21], la direttiva quadro
sulle acque[22],
la direttiva sui limiti nazionali di emissione[23]
e la direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi[24]. (6) Tenuto conto degli obiettivi
della politica dell’Unione in materia di produzione biologica, il quadro
giuridico definito per l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a
garantire condizioni di concorrenza leale e un efficace funzionamento del
mercato interno dei prodotti biologici, nonché a mantenere e giustificare la
fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe
inoltre proporsi di creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta
politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato. (7) Tra le priorità politiche
della strategia Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione
dal titolo “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”[25]
vi sono la realizzazione di un’economia competitiva basata sulla conoscenza e
sull’innovazione, la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione
che favorisca la coesione sociale e territoriale e il sostegno al passaggio
verso un’economia più efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di
carbonio. La politica in materia di produzione biologica dovrebbe pertanto
fornire agli operatori gli strumenti che consentano loro di identificare e
promuovere meglio i loro prodotti proteggendo nel contempo tali operatori dalle
pratiche sleali. (8) Tenuto conto dell’evoluzione
dinamica del settore biologico, il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[26] sottolineava la
necessità di riesaminare le norme dell’Unione sulla produzione biologica alla
luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle medesime. I risultati
di tale riesame effettuato dalla Commissione mostrano che il quadro giuridico
dell’Unione relativo alla produzione biologica dovrebbe essere migliorato per
includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori e
garantiscano una sufficiente chiarezza ai loro destinatari. Il regolamento (CE)
n. 834/2007 dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito con un nuovo
regolamento. (9) L’esperienza finora acquisita
con l’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 indica la necessità di
chiarire i prodotti a cui si applica il presente regolamento. In primo luogo,
esso dovrebbe contemplare i prodotti agricoli, compresi i prodotti di
acquacoltura, elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (“il trattato”). Esso dovrebbe inoltre contemplare i prodotti agricoli
trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, in quanto l’immissione
sul mercato di tali prodotti come biologici offre loro sbocchi considerevoli e
garantisce le visibilità, per i consumatori, del carattere biologico dei
prodotti agricoli a partire dai quali è avvenuta la trasformazione.
Analogamente, il presente regolamento dovrebbe contemplare alcuni altri
prodotti che, come i prodotti agricoli trasformati, sono strettamente connessi
a prodotti agricoli, poiché tali altri prodotti costituiscono uno sbocco importante
per i prodotti agricoli o formano parte integrante del processo di produzione.
Infine, il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere il
sale marino, poiché esso è ottenuto applicando tecniche di produzione naturali
e la sua produzione contribuisce allo sviluppo delle zone rurali e rientra
pertanto nell’ambito degli obiettivi del presente regolamento. Per motivi di
chiarezza, questi altri prodotti non compresi nell’allegato I del trattato
dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento. (10) È opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del
trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali
del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (11) Per tener conto dei nuovi
metodi di produzione o dei nuovi materiali, ovvero degli impegni
internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti con riguardo alla modifica dell’elenco degli altri prodotti
che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Nel suddetto
elenco dovrebbero poter essere inclusi solo i prodotti strettamente connessi ai
prodotti agricoli. (12) Data la natura locale delle
operazioni di ristorazione collettiva, le misure adottate dagli Stati membri e
i regimi privati applicati in questo settore sono considerati adeguati per
garantire il funzionamento del mercato unico. Gli alimenti preparati dalle
collettività nei loro locali non dovrebbero pertanto rientrare nel campo di
applicazione del presente regolamento. Analogamente, i prodotti della caccia e
della pesca di animali selvatici non dovrebbero essere disciplinati dal
presente regolamento, poiché il processo produttivo non può essere pienamente
controllato. (13) I
progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è
fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l’applicazione
di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare
disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica
nell’Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e
armonizzate a livello dell’Unione. Tali norme di produzione dovrebbero inoltre
soddisfare le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda
la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme
stabiliti nel presente regolamento. (14) Il presente regolamento
dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa connessa, adottata ad esempio nel
campo della sicurezza della catena alimentare, della salute e del benessere
degli animali, della salute dei vegetali, del materiale riproduttivo vegetale,
dell’etichettatura e dell’ambiente. Più specificamente, per quanto riguarda l’autorizzazione
dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati per la produzione
di prodotti biologici, è importante sottolineare che tali prodotti e sostanze
devono essere autorizzati anzitutto a livello dell’Unione. È dunque opportuno
che il presente regolamento si applichi ferme restando altre disposizioni
specifiche dell’Unione relative all’autorizzazione e all’immissione sul mercato
di tali prodotti e sostanze. (15) In linea di principio, le
norme di produzione generali stabilite dal presente regolamento dovrebbero
includere il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti e organismi
geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM. Dato
che i consumatori sono sempre più preoccupati per l’impatto ambientale della
trasformazione e del trasporto di prodotti alimentari, gli operatori della
filiera biologica diversi dagli agricoltori e gli operatori che producono alghe
marine e animali di acquacoltura dovrebbero essere tenuti a gestire le loro
prestazioni ambientali secondo un sistema armonizzato. Al fine di ridurre al
minimo gli oneri amministrativi imposti alle microimprese, quali definite nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[27],
attive nella produzione biologica, è opportuno che esse siano esentate da tale
requisito. Per garantire la corretta applicazione delle norme generali di
produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti per quanto concerne la fissazione dei criteri cui deve
conformarsi il sistema di gestione ambientale. (16) Il rischio di inosservanza
delle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende
agricole che includono unità non gestite secondo le norme di produzione
biologica. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende
agricole dell’Unione che intendono passare alla produzione biologica dovrebbero
essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla
produzione biologica. Le aziende agricole biologiche dovrebbero essere sottoposte
allo stesso periodo di conversione in tutti gli Stati membri, indipendentemente
dal fatto che in precedenza abbiano o meno aderito a misure agroambientali
sovvenzionate da fondi dell’Unione. Non è tuttavia necessario alcun periodo di
conversione nel caso dei terreni a riposo. Al fine di garantire la qualità, la
tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento agli
sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che integrano le norme
di conversione generali o che integrano e modificano le norme di conversione
specifiche. (17) È opportuno definire norme di
produzione specifiche con riguardo alla produzione vegetale, animale e
acquicola, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e
alghe marine selvatiche, alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati
nonché alla produzione di vino e lievito, al fine di garantire l’armonizzazione
e il rispetto degli obiettivi e dei principi dell’agricoltura biologica. (18) Poiché la produzione biologica
vegetale si basa sul principio secondo cui le piante devono essere
essenzialmente nutrite attraverso l’ecosistema del suolo, la produzione
idroponica non dovrebbe essere autorizzata. La produzione biologica vegetale
dovrebbe inoltre far ricorso a tecniche di produzione che impediscano o
riducano al minimo la contaminazione dell’ambiente. (19) Con riguardo alla gestione e
alla fertilizzazione dei suoli, dovrebbero essere stabilite le condizioni per l’uso
di pratiche colturali autorizzate nella produzione biologica vegetale e per l’uso
di fertilizzanti e ammendanti. (20) L’uso di pesticidi dovrebbe
essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata all’applicazione
di misure che impediscono eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe
infestanti grazie a tecniche che non comportano l’uso di prodotti fitosanitari,
come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed
erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia
economicamente ed ecologicamente giustificato. L’uso di determinati prodotti
fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se le tecniche sopra citate non
garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti
siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio[28]
dopo essere stati ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della
produzione biologica, anche con condizioni restrittive, e conseguentemente
autorizzati a norma del presente regolamento. (21) Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento
agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti con riguardo all’adozione di norme che modificano o
che integrano le norme specifiche relative alla produzione vegetale applicabili
alle pratiche colturali, alla gestione e alla fertilizzazione dei suoli, alla
salute dei vegetali e alla gestione degli organismi nocivi e delle erbe
infestanti, alla gestione della produzione di funghi e di sistemi vegetali e di
sistemi di produzione vegetale specifici, all’origine di produzione del
materiale riproduttivo vegetale e alla raccolta di piante selvatiche. (22) Poiché la produzione animale
comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli, su cui il letame viene
utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale “senza
terra” dovrebbe essere vietata. La scelta delle razze da utilizzare dovrebbe
tener conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della
loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; sarebbe inoltre opportuno
incoraggiare una grande diversità biologica. (23) Gli edifici utilizzati per la
produzione animale e per l’acquacoltura biologica, incluso se del caso il mezzo
acquatico, dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali. È
opportuno definire condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche
con riguardo a determinati animali, comprese le api. Tali condizioni e pratiche
dovrebbero garantire un livello elevato di benessere degli animali, che in
taluni casi dovrebbero andare oltre le norme dell’Unione in materia di
benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella
maggior parte dei casi, gli animali dovrebbero poter accedere in modo
permanente a spazi all’aperto nei quali possano pascolare e tali spazi
dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione
adeguato. (24) Per evitare l’inquinamento
delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, dovrebbe
essere fissato il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per
ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite dovrebbe tener
conto del contenuto di azoto del letame. (25) È opportuno vietare le
mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o
sofferenza. (26) Il bestiame dovrebbe essere
alimentato con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di
produzione biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’allevatore e
adeguate ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire
alle esigenze nutrizionali di base degli animali, potrebbe essere necessario
ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni
ben precise. (27) La gestione della salute degli
animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Andrebbero
inoltre previste misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L’utilizzo
preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica non dovrebbe
essere consentito nella produzione biologica, salvo in caso di malattia o di
ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato; tale utilizzo
dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere
dell’animale. In tali casi, al fine di garantire l’integrità della produzione
biologica per i consumatori dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare
misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo ufficiale di attesa
successivamente all’utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella
normativa pertinente dell’Unione. È necessario stabilire norme specifiche per
la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario nel settore dell’apicoltura. (28) Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento
agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti per quanto riguarda l’istituzione di norme che
modificano o che integrano le norme specifiche sulla produzione animale per
quanto riguarda l’origine degli animali, i locali di stabulazione, comprese le
superfici minime coperte e scoperte e il numero massimo di animali per ettaro,
le pratiche di allevamento, la riproduzione, i mangimi e l’alimentazione, la
prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario. (29) Il presente regolamento
rispecchia gli obiettivi della nuova politica comune della pesca per quanto
riguarda l’acquacoltura, settore che svolge un ruolo fondamentale nel garantire
la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine, la crescita e l’occupazione,
riducendo nel contempo la pressione esercitata sugli stock di pesci selvatici
nel quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici. La
comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2013
dal titolo “Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura
europea”[29]
evidenzia le principali sfide per l’acquacoltura dell’Unione e il potenziale di
crescita offerto da questo settore. Essa identifica l’acquacoltura biologica
come un settore particolarmente promettente e sottolinea i vantaggi competitivi
derivanti dalla certificazione biologica. (30) L’acquacoltura biologica
costituisce un settore relativamente nuovo di produzione biologica rispetto all’agricoltura
biologica, per la quale già esiste una lunga esperienza a livello delle
aziende. Visto il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici
dell’acquacoltura è probabile che sempre più unità di acquacoltura passino alla
produzione biologica. Questa evoluzione consente di acquisire una maggiore
esperienza, di approfondire le conoscenze tecniche e di realizzare ulteriori
sviluppi; i progressi realizzati nell’acquacoltura biologica andrebbero
pertanto rispecchiati nelle norme di produzione. (31) Al fine di assicurare un’interpretazione
comune, evitare ambiguità e garantire un’applicazione uniforme delle norme
relative alla produzione biologica di animali di acquacoltura e alghe marine,
tali norme di produzione dovrebbero essere accompagnate da una serie di
definizioni relative all’acquacoltura. (32) Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento
agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che
modificano o integrano le norme specifiche per la produzione di alghe marine
con riguardo all’idoneità del mezzo acquatico e al piano di gestione
sostenibile, alla raccolta di alghe marine selvatiche, alla coltivazione di
alghe marine, agli interventi antivegetativi e alla pulizia degli impianti e
dell’attrezzatura di produzione, nonché con riguardo all’istituzione di norme
che integrano le norme di produzione per gli animali di acquacoltura in
relazione all’idoneità del mezzo acquatico e al piano di gestione sostenibile,
all’origine degli animali di acquacoltura, alle pratiche di allevamento
acquicole, inclusi gli impianti di contenimento acquatico, i sistemi di
produzione e la densità massima di allevamento, alla riproduzione, alla
gestione degli animali di acquacoltura, ai mangimi e all’alimentazione nonché
alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie. (33) Gli operatori che producono
alimenti o mangimi biologici dovrebbero seguire procedure adeguate, fondate su
un’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per
garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione
biologica. I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante
procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità biologica e delle
qualità essenziali dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica. (34) Dovrebbero essere stabilite
disposizioni relative alla composizione degli alimenti biologici trasformati.
In particolare, tali alimenti dovrebbe essere ottenuti principalmente a partire
da ingredienti agricoli biologici, con una limitata possibilità di utilizzare
alcuni ingredienti agricoli non biologici specificati nel presente regolamento.
Inoltre, solo talune sostanze autorizzate conformemente al presente regolamento
dovrebbero poter essere utilizzate per la produzione di alimenti biologici
trasformati. (35) Gli alimenti trasformati
dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti
gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia
prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati
comprendenti ingredienti agricoli che non si possono ottenere con metodi
biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai
fini dell’informazione dei consumatori e della trasparenza del mercato nonché
per incoraggiare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire,
a determinate condizioni, di inserire nell’elenco degli ingredienti riferimenti
alla produzione biologica. (36) Dovrebbero essere stabilite
disposizioni relative alla composizione dei mangimi biologici trasformati e all’uso
di talune sostanze e tecniche nella produzione di tali mangimi. (37) Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento
agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che integrano
e modificano le norme di produzione specifiche applicabili agli alimenti e ai
mangimi trasformati per quanto riguarda le procedure da seguire, le misure
preventive da adottare, la composizione di alimenti trasformati e di mangimi,
le misure di pulizia, l’immissione sul mercato dei prodotti trasformati
(compresa la loro etichettatura e identificazione), la separazione dei
prodotti, degli ingredienti agricoli e delle materie prime per mangimi di
origine biologica dai prodotti, dagli ingredienti agricoli e dalle materie
prime per mangimi di origine non biologica, l’elenco degli ingredienti agricoli
non biologici che possono eccezionalmente essere utilizzati per la produzione
di prodotti trasformati biologici, il calcolo della percentuale di ingredienti
agricoli e le tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti o di
mangimi. (38) Il vino biologico dovrebbe
essere integralmente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la
sola aggiunta di talune sostanze autorizzate a norma del presente regolamento.
Talune pratiche, processi e trattamenti enologici dovrebbero essere vietati
nell’ambito della produzione di vino biologico. Altre pratiche, processi e
trattamenti dovrebbero essere consentiti a condizioni ben definite. (39) Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento
agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che
modificano o che integrano le norme specifiche di produzione vinicola per
quanto riguarda le pratiche enologiche e le restrizioni. (40) Inizialmente il lievito non
era considerato un ingrediente agricolo ai sensi del regolamento (CE)
n. 834/2007 ed esso non veniva dunque preso in considerazione nella
composizione agricola dei prodotti biologici. Il regolamento (CE) n. 889/2008
della Commissione[30]
ha tuttavia introdotto l’obbligo di considerare il lievito e i prodotti a base
di lievito come ingredienti agricoli ai fini della produzione biologica a
decorrere dal 31 dicembre 2013, lasciando così agli operatori il tempo sufficiente
per adeguarsi a tale norma. È dunque opportuno che solo i substrati prodotti
biologicamente siano utilizzati nella produzione di lievito biologico e che
solo alcune sostanze possano essere utilizzate per la produzione, la
preparazione e la formulazione di tale lievito. Gli alimenti o i mangimi
biologici non dovrebbero inoltre contenere simultaneamente lievito biologico e
lievito non biologico. (41) Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento
agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che
modificano o che integrano le norme specifiche di produzione del lievito
biologico per quanto riguarda i processi di trasformazione e i substrati
utilizzati in tale produzione. (42) Al fine di tener conto dell’eventuale
futura necessità di disporre di norme di produzione specifiche per i prodotti
la cui produzione non rientra in alcuna delle categorie di norme di produzione
specifiche di cui al presente regolamento, nonché per garantire la qualità, la
tracciabilità e la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli
sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme di produzione
specifiche per tali prodotti, incluse le eventuali modifiche o integrazioni
delle stesse. (43) Il regolamento (CE)
n. 834/2007 ha previsto varie eccezioni alle norme di produzione
biologica. L’esperienza acquisita nell’applicazione di tali disposizioni ha
dimostrato che tali eccezioni hanno un impatto negativo sulla produzione
biologica. In particolare, è stato constatato che l’esistenza stessa di tali
eccezioni ostacola la produzione di fattori produttivi in forma biologica e non
garantisce l’elevato livello di benessere degli animali associato alla
produzione biologica. Inoltre, la gestione e il controllo delle eccezioni
comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni nazionali
che per gli operatori. Infine, l’esistenza di eccezioni ha creato condizioni
favorevoli alle distorsioni della concorrenza e ha minacciato di compromettere
la fiducia dei consumatori. È dunque opportuno restringere ulteriormente la
possibilità di consentire eccezioni alle norme di produzione biologica,
limitandole ai casi di circostanze calamitose. (44) Al fine di consentire il
proseguimento o la ripresa della produzione biologica in caso di circostanze
calamitose è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti con riguardo alla fissazione di criteri che consentano di
determinare l’esistenza di circostanze calamitose e stabilire norme specifiche
per far fronte a tali casi nonché i requisiti necessari in materia di monitoraggio
e notifica. (45) La raccolta e il trasporto
simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate
condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di
garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel
corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due
tipi di prodotti. (46) Al fine di garantire l’integrità
della produzione biologica nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per
quanto riguarda l’adozione di norme che modificano o che integrano le norme
specifiche relative alla raccolta, al condizionamento, al trasporto e al
magazzinaggio di prodotti biologici. (47) L’uso, nella produzione
biologica, di prodotti e sostanze come prodotti fitosanitari, concimi,
ammendanti, sostanze nutrienti, componenti dell’alimentazione animale, additivi
per prodotti alimentari e mangimi, coadiuvanti tecnologici e prodotti per la
pulizia e la disinfezione dovrebbe essere limitato al minimo e alle condizioni
specifiche previste dal presente regolamento. La stessa impostazione andrebbe
seguita per quanto riguarda l’uso di prodotti e sostanze come gli additivi
alimentari e i coadiuvanti tecnologici per la produzione di alimenti biologici
trasformati. È pertanto opportuno fissare le disposizioni necessarie per
definire ogni uso possibile di tali prodotti e sostanze nell’agricoltura
biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in
particolare, fatti salvi i principi stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto
di determinati criteri. (48) Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione biologica in generale e la produzione di alimenti
biologici trasformati in particolare, nonché per garantire l’adattamento agli
sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti per definire criteri supplementari per l’autorizzazione o la
revoca dell’autorizzazione dell’uso di prodotti e sostanze nella produzione
biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in
particolare, nonché le altre condizioni per l’uso di tali prodotti e sostanze autorizzati. (49) In assenza di norme specifiche
dell’Unione relative alle misure da adottare in caso di sostanze o prodotti non
autorizzati presenti nei prodotti biologici, sono stati elaborati e messi in
atto vari approcci nell’Unione. Questa situazione crea incertezze per gli
operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo. Essa può
inoltre comportare una diversità di trattamento tra gli operatori dell’Unione e
compromettere la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. È dunque opportuno
stabilire disposizioni chiare e uniformi per vietare che siano commercializzati
come biologici i prodotti in cui la presenza di prodotti o sostanze non
autorizzati superi determinati livelli. Tali livelli andrebbero fissati tenendo
conto in particolare della direttiva 2006/125/CE della Commissione sugli
alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai
bambini[31]. (50) Per garantire l’efficacia, l’efficienza
e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con
riguardo a criteri e condizioni specifiche per la fissazione e l’applicazione
dei livelli di presenza di prodotti e sostanze non autorizzati al di là dei
quali i prodotti non possono essere commercializzati come biologici e con
riguardo alla determinazione di questi livelli e al loro adeguamento alla luce
degli sviluppi tecnici. (51) La produzione biologica si
basa sul principio generale della limitazione dell’uso di fattori di produzione
esterni. Gli agricoltori sono tenuti a prendere misure per prevenire il rischio
di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati. Malgrado
tali misure, potrebbero esserci casi in cui agli agricoltori è vietato
commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non
intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati. È dunque opportuno
prevedere che gli Stati membri, a norma dell’articolo 42 del trattato, possano
essere autorizzati dalla Commissione a concedere pagamenti nazionali volti a
indennizzare le perdite sostenute in tali casi. Gli Stati membri potrebbero
inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in
tutto o in parte tali perdite (52) L’etichettatura dei prodotti
agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite
nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] e in particolare alle
disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o
indurre in errore i consumatori. Nel presente regolamento dovrebbero inoltre
essere stabilite disposizioni particolari relative all’etichettatura dei
prodotti biologici. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi
degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente
identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, che
quelli dei consumatori, mettendoli in grado di compiere scelte informate. (53) I termini utilizzati per
indicare i prodotti biologici dovrebbero essere pertanto protetti contro ogni
utilizzazione nell’etichettatura di prodotti non biologici, in tutta l’Unione e
indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere
anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini,
utilizzati singolarmente o in abbinamento. (54) Per dare chiarezza ai
consumatori in tutto il mercato dell’Unione, l’uso del logo di produzione
biologica dell’Unione dovrebbe essere reso obbligatorio per tutti i prodotti
alimentari biologici preconfezionati ottenuti nell’Unione. Dovrebbe essere
altresì possibile utilizzare tale logo su base volontaria nel caso di prodotti
biologici non preconfezionati ottenuti nell’Unione o per i prodotti biologici
importati da paesi terzi. È opportuno che il modello del logo di produzione
biologica dell’Unione europea sia definito nel presente regolamento. (55) Tuttavia, per non trarre in
inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto, si ritiene
opportuno limitare l’utilizzo di tale logo ai prodotti che contengono
unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici. Non se ne dovrebbe
pertanto consentire l’utilizzazione nell’etichettatura di prodotti in
conversione o di prodotti trasformati in cui meno del 95% degli ingredienti di
origine agricola siano biologici. (56) Inoltre, per evitare qualsiasi
confusione tra i consumatori circa l’origine UE o non UE del prodotto,
ogniqualvolta sia utilizzato il logo di produzione biologica dell’Unione
europea i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state
coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. In questo
contesto, sull’etichetta dei prodotti di acquacoltura biologica si dovrebbe
poter fare riferimento all’acquacoltura anziché all’agricoltura. (57) Nell’intento di fornire
chiarezza ai consumatori e garantire che siano loro comunicate adeguate
informazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti per quanto riguarda l’adeguamento dell’elenco di termini
riferiti alla produzione biologica che figura nel presente regolamento, la
definizione dei requisiti specifici in materia di etichettatura e composizione
applicabili ai mangimi e ai loro ingredienti, la fissazione di ulteriori norme
relative all’etichettatura e all’uso delle indicazioni, diverse dal logo di
produzione biologica dell’Unione europea, stabilite dal presente regolamento,
nonché la modifica del logo di produzione biologica dell’Unione europea e le
norme ivi afferenti. (58) La produzione biologica
risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività
ufficiali effettuate conformemente al regolamento (UE) n. (XXX/XXXX) del
Parlamento europeo e del Consiglio[33]
al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. (59) È opportuno stabilire
disposizioni specifiche per garantire il rispetto delle norme che
caratterizzano il metodo di produzione biologico. In particolare, occorre
prevedere disposizioni relative alla notifica delle attività degli operatori e
un sistema di certificazione che consenta di identificare gli operatori che rispettano
le norme che disciplinano la produzione biologica e l’etichettatura dei
prodotti biologici. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate anche a
eventuali subappaltatori degli operatori interessati. La trasparenza del
sistema di certificazione dovrebbe essere garantita imponendo agli Stati membri
di rendere pubblico l’elenco degli operatori che hanno notificato le loro
attività e le tariffe che possono essere imposte in relazione ai controlli
volti ad accertare il rispetto delle norme di produzione biologica. (60) I piccoli agricoltori dell’Unione
si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri
amministrativi relativamente elevati connessi alla certificazione biologica. È
opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre
i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi ivi
connessi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori
sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei
paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di “gruppo di
operatori”. (61) Per garantire l’efficacia, l’efficienza
e la trasparenza della produzione biologica e del suo sistema di etichettatura,
è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti
con riguardo ai requisiti per la tenuta di registri da parte degli operatori o
dei gruppi di operatori, ai requisiti per la pubblicazione dell’elenco degli
operatori, ai requisiti e alle procedure da applicare per la pubblicazione
delle tariffe che possono essere imposte per l’esecuzione dei controlli volti
ad accertare il rispetto delle norme di produzione biologica e per la
vigilanza, da parte delle autorità competenti, dell’applicazione di tali
tariffe, nonché ai criteri da applicare per definire i gruppi di prodotti per i
quali gli operatori dovrebbero essere autorizzati a detenere un unico
certificato di produzione biologica rilasciato dall’autorità di controllo o
dall’organismo di controllo interessati. (62) Al fine di garantire l’efficacia
e l’efficienza della certificazione di un gruppo di operatori, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo
alla responsabilità dei singoli aderenti di un gruppo di operatori, alla
composizione e alle dimensioni di tale gruppo, alle categorie di prodotti che
esso può produrre, alle condizioni di partecipazione al gruppo nonché alla
creazione e al funzionamento del sistema di controlli interni del gruppo,
compresa la portata, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare. (63) L’esperienza acquisita nel
quadro del regime applicabile all’importazione di prodotti biologici nell’Unione
a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 ha indicato la necessità di
rivedere tali disposizioni al fine di rispondere alle aspettative dei
consumatori, che desiderano che i prodotti biologici importati rispettino norme
altrettanto rigorose di quelle dell’Unione, nonché per garantire un migliore
accesso dei prodotti biologici dell’Unione al mercato internazionale. È inoltre
necessario chiarire le norme applicabili alle esportazioni di prodotti
biologici, in particolare istituendo un certificato di esportazione e adottando
disposizioni per l’esportazione verso paesi terzi riconosciuti a fini di
equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. (64) È opportuno rafforzare
ulteriormente le disposizioni che disciplinano l’importazione di prodotti
conformi alle norme di produzione e di etichettatura dell’Unione e in virtù
delle quali gli operatori sono stati oggetto di controlli da parte delle
autorità e degli organismi di controllo che la Commissione ha riconosciuto
competenti per la realizzazione dei controlli e delle certificazioni nel
settore della produzione biologica nei paesi terzi. Al fine di garantire un contesto
uniforme per la supervisione degli organismi di controllo da parte della
Commissione andrebbero in particolare definiti i requisiti relativi agli
organismi di accreditamento che accreditano gli organismi di controllo ai fini
dell’importazione nell’Unione di prodotti biologici conformi. È inoltre
necessario prevedere la possibilità per la Commissione di contattare
direttamente gli organismi di accreditamento e le autorità competenti dei paesi
terzi per rendere più efficace la supervisione di questi organismi e autorità. (65) È opportuno che venga
preservata la possibilità per i prodotti biologici di accedere al mercato dell’Unione
quando tali prodotti non sono conformi alle norme dell’Unione sulla produzione
biologica, ma provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e
di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell’Unione.
Tuttavia, il riconoscimento dell’equivalenza dei paesi terzi, previsto dal
regolamento (CE) n. 834/2007, dovrebbe essere concesso unicamente nel quadro
di un accordo internazionale tra l’Unione e tali paesi terzi che preveda
altresì un riconoscimento reciproco dell’equivalenza per l’Unione. (66) I paesi terzi riconosciuti ai
fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbero
continuare ad essere riconosciuti come tali a norma del presente regolamento
per un periodo di tempo limitato, necessario per garantire un’agevole
transizione verso il regime di riconoscimento fondato su un accordo
internazionale, a condizione che continuino a garantire l’equivalenza delle
loro produzione biologica e delle loro norme di controllo alle norme pertinenti
in vigore dell’Unione e che soddisfino tutti i requisiti relativi alla
supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione. Tale supervisione
dovrebbe basarsi in particolare sulle relazioni annuali trasmesse dai paesi
terzi alla Commissione. (67) L’esperienza acquisita nel
quadro del sistema delle autorità di controllo e degli organismi di controllo
riconosciuti competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati
nei paesi terzi ai fini dell’importazione di prodotti che offrono garanzie
equivalenti indica che le norme applicate da tali autorità e organismi
divergono e che potrebbe essere difficile considerarle equivalenti alle norme
corrispondenti dell’Unione. La moltiplicazione delle norme applicabili alle
autorità e agli organismi di controllo costituisce inoltre un ostacolo a un’adeguata
supervisione da parte della Commissione. Il regime di riconoscimento dell’equivalenza
dovrebbe essere pertanto abolito. È tuttavia opportuno concedere a tali
autorità e organismi di controllo un periodo di tempo sufficiente affinché
possano prepararsi per ottenere il riconoscimento ai fini dell’importazione di
prodotti conformi alle norme dell’Unione. (68) L’immissione sul mercato, come
prodotto biologico, di qualsiasi prodotto biologico importato nell’Unione nel
quadro di un regime d’importazione previsto dal presente regolamento dovrebbe
essere subordinata alla disponibilità delle informazioni necessarie a garantire
la tracciabilità del prodotto lungo tutta la catena alimentare. (69) Al fine di garantire una
concorrenza leale tra gli operatori, la tracciabilità dei prodotti importati
destinati a essere immessi sul mercato nell’Unione come prodotti biologici o la
trasparenza e la supervisione della procedura di riconoscimento delle autorità
e degli organismi di controllo nel quadro dell’importazione di prodotti
biologici conformi, e al fine di garantire la gestione dell’elenco dei paesi
terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE)
n. 834/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti per quanto riguarda i documenti destinati alle autorità
doganali dei paesi terzi, in particolare un certificato di esportazione
biologico, ove possibile in formato elettronico, i documenti necessari ai fini
dell’importazione, anch’essi ove possibile in formato elettronico, i criteri
per il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità e degli
organismi di controllo nel contesto dell’importazione di prodotti biologici
conformi, e per quanto riguarda le informazioni che tali paesi terzi
riconosciuti devono trasmettere a norma del citato regolamento in quanto
necessarie ai fini della supervisione del loro riconoscimento e dell’esercizio
di tale supervisione, anche per mezzo di un esame in loco. (70) È opportuno adottare
disposizioni per garantire che la circolazione dei prodotti biologici che sono
stati oggetto di un controllo in uno Stato membro e che sono conformi al
presente regolamento non possa essere oggetto di restrizioni in un altro Stato
membro. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato unico e
degli scambi tra gli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti per stabilire norme relative alla libera
circolazione dei prodotti biologici. (71) Affinché la Commissione possa
ottenere le informazioni attendibili richieste per l’attuazione del presente
regolamento, è opportuno che gli Stati membri le forniscano ogni anno le
informazioni necessarie. Per motivi di chiarezza e di trasparenza, è opportuno
che gli Stati membri tengano elenchi aggiornati delle autorità competenti,
delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Gli elenchi delle
autorità e degli organismi di controllo dovrebbero essere resi pubblici dagli
Stati membri e pubblicati annualmente dalla Commissione. (72) È necessario stabilire misure
per garantire la transizione armoniosa verso alcune modifiche del quadro
giuridico che regola l’importazione di prodotti biologici nell’Unione,
introdotte dal presente regolamento. In particolare, al fine di garantire una
transizione armoniosa dal vecchio al nuovo quadro giuridico, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto
riguarda le norme relative ai periodi di conversione che hanno inizio
conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007, in deroga alla norma
generale che impedisce il riconoscimento retroattivo di periodi precedenti come
facenti parte del periodo di conversione. (73) È inoltre opportuno fissare
una data di scadenza per il riconoscimento delle autorità e degli organismi di
controllo ai fini dell’equivalenza e adottare disposizioni che disciplinino la
situazione fino alla scadenza del loro riconoscimento. Andrebbero anche
stabilite disposizioni per quanto riguarda le domande presentate da paesi terzi
ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 e che
sono ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente
regolamento. (74) Al fine di garantire la
gestione dell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti
ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 nonché
di agevolare il completamento dell’esame delle domande di riconoscimento
presentate dai paesi terzi ai fini dell’equivalenza che sono ancora in fase di
esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto
concerne le informazioni che tali autorità e organismi di controllo devono
trasmettere per consentire la supervisione del loro riconoscimento e con
riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, nonché
con riguardo alle norme procedurali eventualmente necessarie per l’esame delle
domande pendenti presentate dai paesi terzi. (75) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno
conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le
modalità tecniche per la creazione della banca dati nella quale figurerà l’elenco
delle varietà per le quali esiste materiale riproduttivo vegetale ottenuto con
il metodo di produzione biologico; per quanto riguarda l’autorizzazione o la
revoca dell’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere
utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di
alimenti biologici trasformati in particolare, comprese le procedure da seguire
per l’autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso,
la loro descrizione, i requisiti relativi alla loro composizione e le
condizioni per il loro l’uso; per quanto riguarda le modalità specifiche e
pratiche relative alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle
indicazioni relative ai numeri di codice delle autorità di controllo e degli
organismi di controllo e dell’indicazione del luogo di coltivazione delle
materie prime agricole, l’attribuzione dei numeri di
codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e l’indicazione
del luogo di coltivazione delle materie prime agricole; per quanto riguarda i
dettagli e le specifiche relative al contenuto, alla forma e al metodo di
comunicazione delle notifiche, da parte degli operatori o gruppi di operatori,
della propria attività alle autorità competenti e la forma di pubblicazione
delle tariffe che possono essere imposte per l’esecuzione dei controlli; per
quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le
autorità competenti, tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo
e tra gli Stati membri e la Commissione; per quanto riguarda il riconoscimento
o la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di
controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi terzi e la creazione di un
elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, nonché le norme
destinate a garantire l’applicazione delle misure in relazione ai casi di non
conformità, accertati o presunti, che minacciano l’integrità dei prodotti
biologici importati; per quanto riguarda la redazione di un elenco di paesi
terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 834/2007 e la modifica di tale elenco, nonché le norme intese a garantire l’applicazione
delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che
minacciano l’integrità dei prodotti biologici importati da questi paesi; per
quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni
necessarie ai fini dell’attuazione e del monitoraggio del presente regolamento
e per quanto riguarda la redazione dell’elenco delle autorità di controllo e
degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco. Tali
competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[34]. (76) È opportuno abilitare la
Commissione ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili quando,
in casi debitamente giustificati connessi alla tutela contro le pratiche sleali
o le pratiche incompatibili con i principi e le norme in materia di produzione
biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla salvaguardia di
condizioni eque di concorrenza tra gli operatori, ragioni imperative di urgenza
lo richiedano per garantire l’applicazione di misure in relazione a casi di non
conformità, accertati o presunti, che pregiudichino l’integrità dei prodotti biologici
importati sotto il controllo di autorità o organismi di controllo riconosciuti. (77) Al fine di garantire una
transizione armoniosa tra le norme sull’origine biologica del materiale
riproduttivo vegetale e sugli animali da riproduzione, di cui al regolamento
(CE) n. 834/2007, e l’eccezione alle norme di produzione adottata in virtù
dell’articolo 22 del medesimo regolamento, da una parte, e le nuove norme
di produzione applicabili ai vegetali e ai prodotti vegetali e agli animali da
allevamento di cui al presente regolamento, dall’altra, è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne l’autorizzazione
di eccezioni qualora esse siano ritenute necessarie per garantire l’accesso a
materiale riproduttivo vegetale e animali vivi da riproduzione che possono
essere utilizzati nell’ambito della produzione biologica. Essendo di natura
transitoria, tali atti dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo limitato. (78) È opportuno che la Commissione
faccia il punto sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale
biologico e di animali da riproduzione biologici e presenti nel 2021 una
relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. (79) È opportuno adottare
disposizioni per permettere l’esaurimento delle scorte di prodotti ottenuti in
conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 e immessi sul mercato
anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento. (80) Dal riesame del quadro
legislativo per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti
biologici è emerso che le esigenze specifiche relative ai controlli ufficiali e
ad altre attività ufficiali condotti in conformità del regolamento (UE) n.
XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali) richiedono disposizioni che
consentano un trattamento più adeguato dei casi di non conformità. Le
disposizioni del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sui controlli
ufficiali] relative ai compiti e alle responsabilità delle autorità competenti,
al riconoscimento e alla supervisione degli organismi delegati, alla
certificazione ufficiale, agli obblighi in materia di comunicazione e all’assistenza
amministrativa dovrebbero inoltre essere adattate alle esigenze specifiche del
settore della produzione biologica. Il regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento
sui controlli ufficiali] dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (81) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, che consistono in particolare nel garantire una
concorrenza leale e un buon funzionamento del mercato interno dei prodotti
biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di
produzione biologica dell’Unione europea, non possono essere sufficientemente
conseguiti dagli Stati membri ma possono, a motivo della necessaria
armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, essere realizzati meglio
a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (82) È opportuno prevedere una data
di applicazione del presente regolamento che consenta agli operatori di
adeguarsi ai nuovi requisiti introdotti, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I Oggetto, campo di applicazione e
definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa i principi della
produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica e
all’uso di indicazioni ad essa riferite nell’etichettatura e nella pubblicità. Articolo 2 Campo di
applicazione 1. Il presente regolamento si
applica ai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (di seguito: “il trattato”) e ad altri
prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento, nella misura in cui
tali prodotti agricoli e tali altri prodotti siano destinati ad essere
prodotti, preparati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati
come biologici. Non si considerano come facenti parte della
produzione biologica i prodotti della caccia e della pesca di animali
selvatici. 2. Il presente regolamento si
applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della
produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al
paragrafo 1. Le operazioni di ristorazione collettiva
effettuate da una collettività quale definita all’articolo 2, paragrafo 2,
lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio[35]
non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali
o, in mancanza di queste, norme private, sull’etichettatura e il controllo dei
prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. 3. Il presente regolamento si
applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell’Unione
riguardanti in particolare la sicurezza della catena alimentare, la salute e il
benessere degli animali, la salute dei vegetali e il materiale riproduttivo vegetale,
in particolare il regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento europeo e del
Consiglio[36]
(materiale riproduttivo dei vegetali) e il regolamento (UE) n. XX/XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio[37]
(misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali). 4. Il presente regolamento si
applica fatte salve altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione
di prodotti sul mercato, in particolare
il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] e il regolamento (UE)
n. 1169/2011. 5. Per tener conto delle nuove
informazioni su metodi di produzione e materiali o degli impegni assunti a
livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 36 per quanto riguarda la modifica
dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I. Solo i prodotti strettamente
connessi a prodotti agricoli possono essere inclusi in tale elenco. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
“produzione biologica”: l’impiego di metodi di
produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione,
preparazione e distribuzione; (2)
“biologico”: ottenuto mediante la produzione
biologica o ad essa collegato; (3)
“materia prima agricola”: un prodotto agricolo che
non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di
trasformazione; (4)
“misure preventive”: le misure da adottare al fine
di garantire la qualità del suolo così come la prevenzione e la lotta contro
gli organismi nocivi e le piante infestanti, nonché per evitare la
contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati in virtù del
presente regolamento; (5)
“conversione”: la transizione dalla produzione non
biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo; (6)
“operatore”: la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente
regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della
distribuzione che ricadono sotto il suo controllo; (7)
“gruppo di operatori”: un gruppo nell’ambito del
quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo 5
ettari di superficie agricola utilizzata e le cui attività possono includere,
oltre alla produzione di alimenti o mangimi, la trasformazione di alimenti o mangimi; (8)
“agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un
gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status
giuridico conferito dal diritto nazionale a tale gruppo e ai suoi componenti,
che esercita un’attività agricola; (9)
“superficie agricola”: una superficie agricola
quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento
(UE) n. 1307/2013; (10)
“vegetali”: i vegetali quali definiti all’articolo
3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009; (11)
“produzione vegetale”: la produzione di prodotti
agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali; (12)
“prodotti vegetali”: i prodotti vegetali quali
definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (CE)
n. 1107/2009; (13)
“organismo nocivo”: un organismo nocivo quale
definito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XX/XXXX
(misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali); (14)
“prodotti fitosanitari”: i prodotti fitosanitari di
cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009; (15)
“produzione animale”: la produzione di animali
terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti; (16)
“veranda”: una parte esterna annessa a un edificio
di allevamento, coperta, non isolata termicamente, in genere dotata di una
recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul lato più lungo, in cui le
condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione naturale e
artificiale e di un pavimento cosparso di strame; (17)
“acquacoltura”: l’acquacoltura quale definita all’articolo
4, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio[39]; (18)
“trattamento veterinario”: ogni trattamento
curativo o preventivo intrapreso contro una patologia specifica; (19)
“medicinali veterinari”: medicinali veterinari
quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[40]; (20)
“preparazione”: le operazioni di conservazione o di
trasformazione di prodotti biologici, compresi la macellazione e il
sezionamento dei prodotti animali, il confezionamento, l’etichettatura o le
modifiche apportate all’etichettatura con riguardo alla produzione biologica; (21)
“alimento”: un alimento quale definito all’articolo
2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[41]; (22)
“mangime”: un mangime quale definito all’articolo
3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002; (23)
“materie prime per mangimi”: le materie prime per
mangimi quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del
regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[42]; (24)
“mangimi in conversione”: i mangimi prodotti nel
corso del periodo di conversione, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei
12 mesi successivi all’inizio del periodo di conversione; (25)
“immissione sul mercato”: l’immissione sul mercato
quale definita all’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE)
n. 178/2002; (26)
“tracciabilità”: la tracciabilità quale definita
all’articolo 3, punto 15, del regolamento (CE) n. 178/2002; (27)
“fasi della produzione, preparazione e
distribuzione”: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un
prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto,
alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l’etichettatura,
la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto; (28)
“circostanze calamitose”: le circostanze che
derivano da un’”avversità atmosferica”, un’”emergenza ambientale”, una “calamità
naturale” o un “evento catastrofico” quali definiti rispettivamente all’articolo
2, paragrafo 1, lettere h), j), k) e l), del regolamento (UE)
n. 1305/2013; (29)
“ingrediente”: un ingrediente quale definito all’articolo
2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011; (30)
“etichettatura”: l’etichettatura quale definita all’articolo
2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011; (31)
“pubblicità”: qualsiasi presentazione al pubblico
di prodotti biologici, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende o
potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti
atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti
biologici; (32)
“autorità competenti”: le autorità competenti quali
definite all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento
sui controlli ufficiali]; (33)
“autorità di controllo”: un’autorità di controllo
per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici quale
definita all’articolo 2, punto 39, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento
sui controlli ufficiali]; (34)
“organismo di controllo”: un organismo delegato
quale definito all’articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX
[regolamento sui controlli ufficiali], nonché un organismo riconosciuto
dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine
di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione di prodotti
biologici nell’Unione; (35)
“non conformità”: la mancata conformità al presente
regolamento; (36)
“organismo geneticamente modificato”: un organismo
geneticamente modificato quale definito all’articolo 2, punto 2, della
direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[43] che non è ottenuto
mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell’allegato I, parte
B, della stessa direttiva (di seguito: “OGM”); (37)
“derivato da OGM”: derivato interamente o
parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito; (38)
“ottenuto da OGM”: derivato mediante l’uso di un
OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente
OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM; (39)
“additivo alimentare”: un additivo alimentare
quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]; (40)
“additivo per mangimi”: un additivo per mangimi
quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[45]; (41)
“equivalenza”: il fatto di realizzare gli stessi
obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di
garanzia della conformità; “coadiuvante tecnologico”: un coadiuvante
tecnologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1333/2008; (42)
“enzima alimentare”: un enzima alimentare quale
definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[46]; (43)
“radiazioni ionizzanti”: radiazioni ionizzanti
quali definite all’articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio[47]. Capo II Principi della produzione biologica Articolo 4 Principi
generali La produzione biologica è un sistema di
gestione sostenibile per l’agricoltura che si basa sui seguenti principi
generali: (a)
rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere
e migliorare lo stato dei suoli, delle acque, dell’aria e della biodiversità,
la salute delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi; (b)
contribuire a un alto livello di biodiversità; (c)
assicurare un impiego responsabile dell’energia e
delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria; (d)
rispettare criteri rigorosi in materia di benessere
animale e, in particolare, soddisfare le specifiche esigenze comportamentali
degli animali secondo la specie; (e)
progettare e gestire in modo appropriato processi
biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne
ai sistemi stessi con metodi che: i) utilizzano organismi viventi e metodi di
produzione meccanici; ii) praticano la coltura di vegetali e la
produzione animale legate alla terra, o l’acquacoltura che rispetta il
principio dello sfruttamento sostenibile della pesca; iii) escludono l’uso di OGM e dei prodotti
derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari; iv) ove del caso, si basano sul ricorso a
misure preventive; (f)
limitare l’uso di fattori di produzione esterni.
Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le
pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera e), essi
si limitano a: i) fattori di produzione provenienti da
produzione biologica; ii) sostanze naturali o derivate da sostanze
naturali; iii) concimi minerali a bassa solubilità; (g)
adattare, ove necessario e nel quadro del presente
regolamento, il processo di produzione per tener conto delle condizioni
sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, di
clima e di condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari
pratiche zootecniche. Articolo 5 Principi
specifici applicabili alle attività agricole e dell’acquacoltura Nel quadro delle attività agricole e dell’acquacoltura,
la produzione biologica si basa in particolare sui seguenti principi specifici: (a)
mantenere e potenziare la vita e la fertilità
naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la
sua biodiversità, prevenire e combattere l’impoverimento in materie organiche,
la compattazione e l’erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto
attraverso l’ecosistema del suolo; (b)
ridurre al minimo l’impiego di risorse non
rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna; (c)
riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine
vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento; (d)
tutelare la salute delle piante mediante misure
preventive, in particolare la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo
appropriati, resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate
rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici
naturali degli organismi nocivi; (e)
scegliere le razze tenendo conto della capacità di
adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle
malattie o ai problemi sanitari; praticare una produzione animale adatta al
sito e legata alla terra; ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il
sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso
in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta
e ai pascoli se del caso; (f)
mantenere un elevato livello di benessere degli
animali rispettando le esigenze specifiche delle specie; (g)
somministrare agli animali mangime biologico
composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di
sostanze naturali non agricole; (h)
escludere dall’intera catena dell’alimentazione
biologica l’ingegneria genetica, la clonazione animale, la poliploidia
artificialmente indotta e le radiazioni ionizzanti; (i)
mantenere nel tempo la salute dell’ambiente
acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti; (j)
somministrare agli organismi acquatici mangime
proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca a norma del regolamento
(CE) n. 1380/2013 o mangime biologico composto di ingredienti agricoli
provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali non agricole. Articolo 6 Principi
specifici applicabili alla trasformazione di alimenti e mangimi biologici La produzione di alimenti e mangimi biologici
trasformati si basa in particolare sui seguenti principi specifici: (a)
produrre alimenti biologici a partire da
ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica; (b)
produrre mangimi biologici a partire da materie
prime per mangimi di origine biologica; (c)
limitare l’uso di additivi alimentari, di
ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e
tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici alimentari, in
modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità
tecnologica o a fini nutrizionali specifici; (d)
limitare l’uso di additivi e coadiuvanti
tecnologici per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità
tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici; (e)
non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione
che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto; (f)
trasformare in maniera accurata gli alimenti e i
mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici. Capo III Regole di produzione Articolo 7 Norme
generali di produzione 1. Gli operatori si conformano
alle seguenti norme generali di produzione: (a)
l’intera azienda agricola o acquicola è gestita in
conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica; (b)
fatte salve le disposizioni di cui all’allegato II,
parte IV, punto 2.2, e parte VI, punto 1.3, solo i prodotti e le sostanze
autorizzati a norma dell’articolo 19 possono essere utilizzati nell’agricoltura
e nell’acquacoltura biologiche, purché il prodotto o la sostanza in questione
sia stato autorizzato per l’utilizzo in agricoltura e in acquacoltura in
conformità alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, se del caso,
negli Stati membri interessati, in conformità alle disposizioni nazionali
basate sul diritto dell’Unione; (c)
è vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il
trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in
alimenti o mangimi biologici; (d)
gli operatori biologici, diversi dalle
microimprese, gli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine o
animali di acquacoltura mettono in atto un sistema di gestione ambientale al
fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. 2. Al fine di garantire la
corretta applicazione delle norme generali di produzione, alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36
riguardo alla fissazione dei criteri cui si deve conformare il sistema di
gestione ambientale di cui al paragrafo 1, lettera d). Tali criteri tengono
conto delle specificità delle piccole e medie imprese. Articolo 8 Conversione 1. Gli agricoltori e gli
operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura rispettano un
periodo di conversione. Durante tutto il periodo di conversione essi applicano
le norme sulla produzione biologica di cui al presente regolamento e, in
particolare, le norme specifiche sulla conversione di cui all’allegato II. 2. Il periodo di conversione ha
inizio non prima della data in cui l’agricoltore o l’operatore che produce
alghe marine o animali di acquacoltura ha notificato la propria attività alle
autorità competenti in conformità al presente regolamento. (2 bis) In deroga al paragrafo 2, nei casi
in cui i terreni siano stati messi a riposo prima della notifica di cui all’articolo
24, paragrafo 1, per un periodo di tempo pari almeno a quello richiesto per la
conversione e a condizione che gli altri requisiti necessari siano soddisfatti,
non è necessario alcun periodo di conversione per tali terreni a riposo. 3. Nessun periodo precedente può
essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di
conversione. 4. I prodotti ottenuti nel
periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici. 5. In deroga all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), durante il periodo di conversione l’azienda
agricola può essere suddivisa in unità chiaramente distinte che non sono tutte
dedite all’agricoltura biologica. Per quanto riguarda gli animali, nel periodo
di conversione sono interessate dalla produzione biologica specie diverse. Per
quanto riguarda l’acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie
purché esista un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto
riguarda i vegetali, nel periodo di conversione sono interessate dalla
produzione biologica varietà diverse facilmente distinguibili. 6. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36
che integrano le norme stabilite dal presente articolo o che integrano e
modificano le norme di cui all’allegato II con riguardo alla conversione. Articolo 9 Divieto di
uso di OGM 1. Gli OGM e i prodotti derivati
o ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti,
mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti,
materiale riproduttivo vegetale, microrganismi e animali in produzione
biologica.
2. Ai fini del paragrafo 1, per
quanto riguarda gli OGM o i prodotti derivati o ottenuti da OGM per alimenti e
mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta di un prodotto o
su qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o
fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[48] o del regolamento (CE)
n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[49]. 3. Se gli alimenti o i mangimi
acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento ai sensi dei
regolamenti di cui al paragrafo 2, gli operatori possono presupporre che nella
produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati o
ottenuti da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le
quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i
suddetti regolamenti. Articolo 10 Norme di
produzione vegetale 1. Gli operatori che producono
vegetali o prodotti vegetali si conformano in particolare alle norme di
produzione specifiche di cui all’allegato II, parte I. 2. Ogni Stato membro provvede
alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencati le
varietà e il materiale eterogeneo, conformemente al regolamento (UE) n. XX/XXX
(normativa sul materiale riproduttivo vegetale), per i quali è disponibile sul
proprio territorio materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di
produzione biologico. 3. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione vegetale biologica e l’adeguamento agli sviluppi
tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme
specifiche di produzione vegetale con riguardo ai seguenti aspetti: (a)
le pratiche colturali; (b)
la gestione e la fertilizzazione dei suoli; (c)
la salute dei vegetali e la gestione degli
organismi nocivi e delle erbe infestanti; (d)
la gestione della produzione di funghi e di altri
sistemi vegetali e sistemi di produzione vegetale specifici; (e)
l’origine del materiale riproduttivo vegetale; (f)
la raccolta di piante selvatiche. 4. La Commissione adotta atti di
esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici per la realizzazione della banca
dati di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2. Articolo 11 Norme di
produzione animale 1. Gli operatori del settore
della produzione animale si conformano in particolare alle norme di produzione
specifiche di cui all’allegato II, parte II. 2. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione animale biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici,
alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di
produzione animale con riguardo ai seguenti aspetti: (a)
l’origine degli animali; (b)
i locali di stabulazione degli animali, comprese le
superfici minime coperte e scoperte ed il numero massimo di animali per ettaro; (c)
le pratiche di allevamento; (d)
la riproduzione; (e)
i mangimi e l’alimentazione; (f)
la prevenzione delle malattie e il trattamento
veterinario. Articolo 12 Norme di
produzione per le alghe marine e gli animali di acquacoltura 1. Gli operatori che producono
alghe marine e animali di acquacoltura si conformano in particolare alle norme
di produzione specifiche di cui all’allegato II, parte III. 2. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione di alghe marine biologiche e l’adeguamento agli sviluppi
tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche
di produzione per le alghe marine con riguardo ai seguenti aspetti: (a)
l’idoneità del mezzo acquatico e il piano di
gestione sostenibile; (b)
la raccolta di alghe marine selvatiche; (c)
la coltivazione di alghe marine; (d)
gli interventi antivegetativi e la pulizia degli
impianti e dell’attrezzatura di produzione. 3. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione di animali di acquacoltura biologici e l’adeguamento
agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme
specifiche di produzione per gli animali di acquacoltura con riguardo ai
seguenti aspetti: (a)
l’idoneità del mezzo acquatico e il piano di
gestione sostenibile; (b)
l’origine degli animali di acquacoltura; (c)
le pratiche di allevamento acquicole, inclusi gli
impianti di contenimento acquatici, i sistemi di produzione, la densità massima
di allevamento e, se del caso, la densità minima di allevamento; (d)
la riproduzione; (e)
la gestione degli animali di acquacoltura; (f)
i mangimi e l’alimentazione; (g)
la prevenzione delle malattie e il trattamento
veterinario. Articolo 13 Norme di
produzione per alimenti e mangimi trasformati 1. Gli operatori che producono alimenti
e mangimi trasformati si conformano in particolare alle norme di produzione
specifiche di cui all’allegato II, parte IV. 2. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione di alimenti e mangimi trasformati biologici e l’adeguamento
agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme
specifiche di produzione per gli alimenti e i mangimi trasformati con riguardo
ai seguenti aspetti: (a)
le procedure da seguire; (b)
le misure preventive da adottare; (c)
la composizione e le condizioni per l’uso di
alimenti e mangimi trasformati, compresi prodotti e sostanze consentiti per l’uso
in alimenti e mangimi trasformati; (d)
le misure di pulizia; (e)
l’immissione sul mercato dei prodotti trasformati,
ivi compresa la loro etichettatura e identificazione; (f)
la separazione dei prodotti, degli ingredienti
agricoli e delle materie prime per mangimi di origine biologica dai prodotti,
dagli ingredienti agricoli e dalle materie prime per mangimi di origine non
biologica; (g)
l’elenco degli ingredienti agricoli non biologici
che possono eccezionalmente essere utilizzati per la produzione di prodotti
trasformati biologici; (h)
il calcolo della percentuale di ingredienti
agricoli di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), punto
ii), e lettera b); (i)
le tecniche utilizzate nella trasformazione di
alimenti o di mangimi. Articolo 14 Norme di
produzione per il vino 1. Gli operatori che producono
prodotti del settore vinicolo si conformano in particolare alle norme di
produzione specifiche di cui all’allegato II, parte V. 2. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione biologica del vino e l’adeguamento agli sviluppi
tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme
specifiche di produzione vinicola con riguardo alle pratiche enologiche e alle
restrizioni. Articolo 15 Norme di
produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi 1. Gli operatori che producono
lieviti da utilizzare come alimenti o come mangimi si conformano in particolare
alle norme di produzione specifiche di cui all’allegato II, parte VI. 2. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione di lievito biologico e l’adeguamento agli sviluppi
tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme
specifiche di produzione per il lievito con riguardo alla trasformazione e ai
substrati utilizzati. Articolo 16 Norme di
produzione per altri prodotti Al fine di tener conto dell’eventuale futura
necessità di disporre di norme di produzione specifiche per prodotti diversi da
quelli di cui agli articoli da 10 a 15 e al fine di garantire la qualità, la
tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la
produzione biologica di tali altri prodotti e l’adeguamento agli sviluppi
tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano l’allegato II per
quanto riguarda le norme di produzione specifiche per tali prodotti. Articolo 17 Adozione di
norme di produzione eccezionali Al fine di consentire alla produzione
biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose e
fatti salvi i principi di cui al capo II, alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo
alla fissazione dei criteri che consentano di definire tali situazioni come
calamitose e di stabilire norme specifiche su come far fronte a tali situazioni
nonché sui requisiti in materia di monitoraggio e notifica. Articolo 18 Raccolta,
imballaggio, trasporto e magazzinaggio 1. I prodotti biologici sono raccolti,
imballati, trasportati e immagazzinati in conformità alle norme stabilite nell’allegato
III. 2. Al fine di garantire l’integrità della
produzione biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36
che modificano o integrano le norme di cui all’allegato III. Articolo 19 Autorizzazione
di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica 1. La Commissione può
autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica
e includerli in elenchi ristretti per i seguenti scopi: (a)
come prodotti fitosanitari; (b)
come concimi, ammendanti e nutrienti; (c)
come materie prime per mangimi; (d)
come additivi per mangimi e coadiuvanti
tecnologici; (e)
come prodotti per la pulizia e la disinfezione
degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche “raceway”,
degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale; (f)
come prodotti per la pulizia e la disinfezione
degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il
magazzinaggio in un’azienda agricola. In particolare la Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni
prodotti e sostanze nella produzione di alimenti trasformati biologici e
includerli in elenchi ristretti per i seguenti scopi: (a)
come additivi alimentari, enzimi alimentari e
coadiuvanti tecnologici; (b)
come coadiuvanti tecnologici per la produzione di
lievito e di prodotti a base di lievito. 2. L’autorizzazione dell’utilizzo
dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1, primo comma, nella
produzione biologica è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti
criteri valutati complessivamente: (a)
il loro uso è necessario per una produzione
continuativa ed essenziale per l’utilizzazione prevista; (b)
tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di
origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le
sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o
qualità sufficienti o non siano disponibili alternative; (c)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1,
primo comma, lettera a), si applicano le seguenti norme: i) il loro uso
è essenziale per la lotta contro un organismo nocivo per il quale non sono
disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei
vegetali, o altre pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci; ii) se non sono
di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla
loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le
condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le
parti commestibili della coltura; (d)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1,
primo comma, lettera b), essi sono essenziali per ottenere o mantenere la
fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle
colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo; (e)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1,
primo comma, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme: i) il loro uso
è necessario per mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali
e contribuiscono ad un’alimentazione appropriata, conforme alle esigenze
comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o per produrre o
conservare mangimi in quanto la produzione o la conservazione dei mangimi è
impossibile senza ricorrere a tali sostanze; ii) i mangimi di
origine vegetale, gli oligoelementi, le vitamine e le provitamine sono di
origine naturale, salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti
non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano
disponibili alternative. L’autorizzazione dell’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al
paragrafo 1, secondo comma, nella produzione di alimenti trasformati biologici
è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri valutati
complessivamente: (a)
non sono disponibili alternative autorizzate
conformemente al presente articolo; (b)
sarebbe impossibile produrre o conservare gli
alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della
normativa dell’Unione senza ricorrere a tali prodotti e sostanze; (c)
devono trovarsi in natura e possono soltanto aver
subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove
i prodotti e le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in
quantitativi o qualità sufficienti. L’autorizzazione dell’utilizzo di prodotti o sostanze ottenuti per
sintesi chimica è strettamente limitata ai casi in cui l’impiego dei fattori di
produzione esterni di cui all’articolo 4, lettera f), contribuirebbe
a un impatto ambientale inaccettabile. 3. Al fine di garantire la
qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto
concerne la produzione biologica in generale e la produzione di alimenti
biologici trasformati in particolare, nonché l’adeguamento agli sviluppi
tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 36 che stabiliscono i criteri aggiuntivi per l’autorizzazione,
o la revoca dell’autorizzazione, dell’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di
cui al paragrafo 1 nella produzione biologica in generale e nella produzione di
alimenti trasformati biologici in particolare nonché altri requisiti e
condizioni per l’uso di tali prodotti e sostanze autorizzati. 4. Uno Stato membro, qualora
ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco dei
prodotti e delle sostanze autorizzate di cui al paragrafo 1, o stralciato
da detto elenco, o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche di uso
menzionate nelle norme di produzione, provvede a trasmettere ufficialmente alla
Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento,
lo stralcio o le modifiche. Le richieste di modifica o di stralcio sono pubblicate dagli Stati
membri. 5. La Commissione adotta atti di
esecuzione che autorizzano o revocano l’autorizzazione dei prodotti e delle
sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e
dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di
alimenti biologici trasformati in particolare, e che stabiliscono le procedure
da seguire per l’autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se
del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per
l’uso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di
cui all’articolo 37, paragrafo 2. Articolo 20 Presenza di
prodotti o sostanze non autorizzati 1. I prodotti in cui la presenza
di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 19 sia
constatata al di là dei livelli stabiliti tenendo conto, in particolare, della
direttiva 2006/125/CE, non sono commercializzati come biologici. 2. Per garantire l’efficacia, l’efficienza
e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura,
alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 36 riguardo ai criteri e alle condizioni specifici per l’applicazione
dei livelli di cui al paragrafo 1 e riguardo alla fissazione di tali livelli e
al loro adeguamento alla luce degli sviluppi tecnici. 3. In deroga all’articolo 211,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della
Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all’articolo 37,
paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere
agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a
causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze
non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti
biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure
appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri
possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per
coprire in tutto o in parte tali perdite. Capo IV Etichettatura Articolo 21 Uso di
termini riferiti alla produzione biologica 1. Ai fini del presente
regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti alla
produzione biologica quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti
commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per
mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il
prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti
conformemente al presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato
IV, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” e “eco”, possono
essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione e in
qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l’etichettatura e la pubblicità
di prodotti conformi al presente regolamento. 2. Per i prodotti di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non
possono essere utilizzati in nessun paese dell’Unione, in nessuna delle lingue
elencate nell’allegato IV, per l’etichettatura, la pubblicità o i documenti
commerciali di un prodotto che non è conforme al presente regolamento. Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini,
compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in
errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi
ingredienti sono conformi al presente regolamento. 3. Per quanto riguarda gli
alimenti trasformati, possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo
1: (a)
nella denominazione di vendita purché: i) gli alimenti trasformati siano conformi
alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV; ii) almeno il 95% in peso degli ingredienti
agricoli sia biologico; (b)
soltanto nell’elenco degli ingredienti, ove meno
del 95% degli ingredienti agricoli sia biologico e a condizione che tali
ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente
regolamento. L’elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettera b), indica
quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica
possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici. Tale elenco
di ingredienti comprende l’indicazione della percentuale totale di ingredienti
biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. I termini di cui al paragrafo 1 e l’indicazione della percentuale di
cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), compaiono con colore,
dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco
degli ingredienti. 4. Nell’intento di fornire
chiarezza per i consumatori e di garantire che le opportune informazioni siano
loro comunicate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 36 riguardo all’adeguamento dell’elenco
di termini stabiliti nell’allegato IV, tenendo conto degli sviluppi linguistici
negli Stati membri, e riguardo alla fissazione di requisiti specifici in
materia di etichettatura e di composizione applicabili ai mangimi e ai loro
ingredienti. Articolo 22 Indicazioni
obbligatorie 1. Se sono usati i termini di
cui all’articolo 21, paragrafo 1: (a)
compare sull’etichetta anche il numero di codice
dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha
effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione; (b)
sull’imballaggio è riportato anche il logo di
produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 23 per quanto
riguarda gli alimenti preimballati definiti all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2. Quando viene usato il logo di
produzione biologica dell’Unione europea, nello stesso campo visivo del logo
compare anche, e prende se del caso una delle forme di seguito indicate, un’indicazione
del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il
prodotto è composto: (a)
“Agricoltura UE” quando la materia prima agricola è
stata coltivata nell’Unione; (b)
“Agricoltura non UE” quando la materia prima
agricola è stata coltivata in paesi terzi; (c)
“Agricoltura UE/non UE” quando parte della materia
prima agricola è stata coltivata nell’Unione e parte di essa è stata coltivata
in un paese terzo. Il termine “Agricoltura” può, se del caso, essere sostituito da “Acquacoltura”. L’indicazione “UE” o “non UE” può essere sostituita o integrata dal
nome di un paese se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è
composto sono state coltivate in quel paese. Ai fini dell’indicazione “UE” o “non UE” possono essere omessi, in
termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale
di questi sia inferiore al 5% della quantità totale, in termini di peso, di
materie prime agricole. L’indicazione “UE” o “non UE” non figura con colore, dimensioni e tipo
di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del
prodotto. 3. Le indicazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 23, paragrafo 3, sono
apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili,
chiaramente leggibili e indelebili. 4. Nell’intento di fornire
chiarezza per i consumatori e di garantire che le opportune informazioni siano
loro comunicate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 36 che stabiliscano ulteriori norme in
materia di etichettatura e impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1,
lettera a), e paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 23,
paragrafo 3. 5. La Commissione adotta atti di
esecuzione che riguardano: (a)
le modalità specifiche e pratiche relative alla
presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo
1, lettera a), e paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 23,
paragrafo 3; (b)
l’attribuzione di numeri di codice alle autorità e
agli organismi di controllo; (c)
l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate
le materie prime agricole ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 23,
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di
cui all’articolo 37, paragrafo 2. Articolo 23 Logo di
produzione biologica dell’Unione europea 1. Il logo di produzione
biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nella etichettatura,
presentazione e pubblicità di prodotti che sono conformi al presente
regolamento. 2. Il logo di produzione
biologica dell’Unione europea è un attestato ufficiale a norma degli articoli
85 e 90 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali]. 3. L’uso del logo di produzione
biologica dell’Unione europea è facoltativo per i prodotti importati da paesi
terzi. Inoltre, se tale logo figura nell’etichettatura, in essa figura anche l’indicazione
di cui all’articolo 22, paragrafo 2. 4. Il logo di produzione
biologica dell’Unione europea si presenta secondo il modello figurante nell’allegato
V ed è conforme alle norme stabilite in tale allegato. 5. Loghi nazionali e privati
possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di
prodotti che sono conformi al presente regolamento. 6. Nell’intento di fornire
chiarezza per i consumatori e di garantire che le opportune informazioni siano
loro comunicate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 36 che modificano il logo di
produzione biologica dell’Unione europea e le norme ad esso afferenti di cui
all’allegato V. Capo V Certificazione biologica Articolo 24 Sistema di
certificazione biologica 1. Prima di immettere i prodotti
sul mercato come biologici o prima della conversione gli operatori o i gruppi
di operatori che producono, preparano o immagazzinano prodotti biologici, che
importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese
terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività
alle autorità competenti dello o degli Stati membri in cui l’attività stessa è
esercitata. 2. Nei casi in cui gli operatori
o i gruppi di operatori subappaltano una parte delle loro attività a terzi, sia
gli operatori e i gruppi di operatori che i terzi cui sono state subappaltate
le attività si conformano alle disposizioni del paragrafo 1. 3. Gli operatori e i gruppi di
operatori tengono registri delle diverse attività che svolgono a norma del
presente regolamento. 4. Le autorità competenti
tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei
gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma del paragrafo
1 e pubblicano tale elenco, unitamente alle informazioni relative ai loro
certificati biologici di cui all’articolo 25, paragrafo 1. Le
autorità competenti rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati
personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[50]. 5. Gli Stati membri provvedono
affinché le tariffe che possono essere imposte dalle autorità competenti, dalle
autorità di controllo o dagli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 76
del regolamento (UE) n. XX/XXXX (regolamento sui controlli ufficiali) siano
rese pubbliche. 6. Per garantire l’efficacia, l’efficienza
e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura,
alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 36 riguardo alle prescrizioni per la tenuta dei registri, ai
requisiti per la pubblicazione dell’elenco di cui al paragrafo 4 del presente
articolo e ai requisiti e alle procedure da applicare per la pubblicazione
delle tariffe di cui al paragrafo 5 del presente articolo nonché per la
supervisione, da parte delle autorità competenti, dell’applicazione di tali
tariffe. 7. La Commissione può adottare
atti di esecuzione per stabilire i dettagli e le specifiche circa il contenuto,
la forma e la modalità di notifica di cui al paragrafo 1 e la forma della
pubblicazione delle tariffe di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2. Articolo 25 Certificato
biologico 1. Gli operatori e i gruppi di
operatori che hanno notificato la loro attività a norma dell’articolo 24,
paragrafo 1, e rispettano il presente regolamento hanno il diritto di
ricevere un certificato biologico. Il certificato biologico, rilasciato ove
possibile in formato elettronico, consente almeno l’identificazione dell’operatore
o del gruppo di operatori, del tipo o della gamma di prodotti coperti dal
certificato e il suo periodo di validità. 2. Il certificato biologico è un
certificato ufficiale ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento (UE) n.
XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali). 3. Gli operatori e i gruppi di
operatori non possono ricevere un certificato biologico da autorità di
controllo o organismi di controllo diversi per lo stesso gruppo di prodotti,
anche quando tali operatori e gruppi di operatori operano in diverse fasi della
produzione, preparazione e distribuzione. 4. Gli aderenti a un gruppo di
operatori non possono ricevere un certificato biologico individuale per una
qualsiasi delle attività oggetto della certificazione del gruppo. 5. Gli operatori verificano
sistematicamente il certificato biologico degli operatori che sono i loro fornitori. 6. Per garantire l’efficacia, l’efficienza
e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura,
alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 36 riguardo ai criteri per la definizione dei gruppi di prodotti
di cui al paragrafo 3. Articolo 26 Gruppo di
operatori 1. Ogni gruppo di operatori
stabilisce un sistema di controlli interni. Tale sistema consiste in una serie
documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una
persona o un organismo identificati sono incaricati di verificare il rispetto
del presente regolamento da parte di ciascun aderente al gruppo. 2. Le eventuali carenze
riscontrate nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni
di cui al paragrafo 1, in particolare la mancata individuazione o correzione di
casi di non conformità a carico di singoli aderenti al gruppo di operatori che
compromettono l’integrità dei prodotti biologici, possono comportare la revoca
della certificazione biologica per l’intero gruppo. 3. Al fine di garantire il
funzionamento efficace ed efficiente della certificazione di un gruppo di
operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 36 riguardo alle responsabilità dei singoli
aderenti di un gruppo di operatori, alla composizione e dimensione di un gruppo
di operatori, alle categorie di prodotti che può produrre un gruppo di
operatori, alle condizioni di partecipazione a un gruppo di operatori, alla creazione
e al funzionamento del sistema di controlli interni del gruppo, compresi la
portata, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare. 4. La Commissione può adottare
atti di esecuzione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra un gruppo
di operatori e l’autorità o le autorità competenti, le autorità di controllo o
gli organismi di controllo, e tra gli Stati membri e la Commissione. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo
37, paragrafo 2. Capo VI Scambi con i paesi terzi Articolo 27 Esportazione
di prodotti biologici 1. Un prodotto può essere
esportato dall’Unione come prodotto biologico e recare il logo di produzione
biologica dell’Unione europea se è conforme al presente regolamento. Tuttavia, un prodotto destinato ad essere
esportato come prodotto biologico in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 31
può essere esportato in tale paese terzo se soddisfa i requisiti di detto paese
per l’immissione sul mercato come prodotto biologico. 2. Per non creare disparità di
condizioni per gli operatori che esportano in paesi terzi, alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36
riguardo alle norme specifiche per le esportazioni di prodotti biologici in un
paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 31. 3. Al fine di assicurare una
concorrenza leale tra gli operatori, alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo ai documenti
destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare riguardo a un
certificato di esportazione biologico rilasciato, ove possibile, in formato
elettronico e attestante che i prodotti biologici esportati sono conformi al
presente regolamento. Articolo 28 Importazione
di prodotti biologici 1. Un prodotto può essere
importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come
prodotto biologico se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
il prodotto è un prodotto biologico di cui all’articolo
2, paragrafo 1; (b)
il prodotto: i) è conforme ai capi II, III e IV e tutti
gli operatori, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono
stati sottoposti al controllo delle autorità o degli organismi di controllo
riconosciuti a norma dell’articolo 29; o ii) proviene da un paese terzo riconosciuto
a norma: –
dell’articolo 30 o –
dell’articolo 31; (c)
gli operatori dei paesi terzi sono in grado di
fornire agli importatori o alle autorità nazionali, in qualsiasi momento,
informazioni che consentono di identificare l’operatore che ha effettuato l’ultima
operazione al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico. 2. Al fine di garantire la
tracciabilità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato
dell’Unione come prodotti biologici, alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo ai
documenti, rilasciati ove possibile in formato elettronico, necessari per l’importazione.
3. Il rispetto delle condizioni
e delle misure per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione è accertato
ai posti di controllo frontalieri, in conformità all’articolo 45,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli
ufficiali). I controlli fisici di cui all’articolo 47, paragrafo 3,
di detto regolamento sono effettuati con una frequenza che dipende dal rischio
di non conformità al presente regolamento. Articolo 29 Riconoscimento
delle autorità di controllo e degli organismi di controllo 1. La Commissione può adottare
atti di esecuzione per quanto riguarda il riconoscimento, o la revoca del
riconoscimento, delle autorità e degli organismi di controllo che soddisfano i
criteri stabiliti in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 7 e che
sono competenti per eseguire controlli nei paesi terzi, nonché per quanto
riguarda la compilazione di un elenco di tali autorità e organismi di
controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame
di cui all’articolo 37, paragrafo 2. 2. Gli organismi di controllo
sono accreditati secondo la norma armonizzata pertinente “Valutazione della
conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e
servizi”, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. 3. L’accreditamento di cui al
paragrafo 2 può essere concesso solo da: (a)
un organismo nazionale di accreditamento situato
nell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio[51];
o (b)
un organismo di accreditamento situato al di fuori
dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida
del Forum internazionale per l’accreditamento. 4. All’atto dell’esame delle
domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di
controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. Gli organismi o le autorità di controllo
riconosciuti forniscono, a seconda dei casi, il certificato rilasciato dall’organismo
di accreditamento o la relazione di valutazione elaborata dall’autorità
competente e, ove necessario, le relazioni sulla valutazione in loco, sulla
sorveglianza e sulla rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività. 5. Sulla base delle informazioni
di cui al paragrafo 4, la Commissione assicura l’appropriata supervisione delle
autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente
il loro riconoscimento. Ai fini di tale supervisione la Commissione può
chiedere informazioni supplementari agli organismi di accreditamento o, se del
caso, alle autorità competenti. 6. La natura della supervisione
è determinata sulla base di una valutazione del rischio di non conformità. 7. Al fine di garantire la
trasparenza delle procedure di riconoscimento e di supervisione, alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36
riguardo ai criteri da applicare per il riconoscimento, o la revoca del
riconoscimento, delle autorità e degli organismi di controllo di cui al
paragrafo 1, nonché riguardo all’esercizio della supervisione da parte della
Commissione, anche per mezzo di un esame in loco. 8. La Commissione può adottare
atti di esecuzione al fine di garantire l’applicazione delle misure nei casi di
non conformità, o di sospetto di non conformità, che compromettono l’integrità
dei prodotti biologici importati nel quadro del riconoscimento di cui al
presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella
verifica dell’integrità dei prodotti biologici prima della loro immissione sul
mercato dell’Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell’autorizzazione di
immettere tali prodotti come prodotti biologici sul mercato dell’Unione. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo
37, paragrafo 2. 9. Per imperativi motivi di
urgenza debitamente giustificati relativi alla protezione contro le pratiche
sleali o le pratiche incompatibili con i principi e le norme di produzione
biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla tutela della
concorrenza leale fra gli operatori, la Commissione adotta atti di esecuzione
immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 37,
paragrafo 3, per adottare le misure di cui al paragrafo 8 del presente
articolo o decidere in merito alla revoca del riconoscimento delle autorità e
degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 30 Equivalenza
nell’ambito di un accordo commerciale Un paese terzo riconosciuto di cui all’articolo 28,
paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino, è un paese terzo
riconosciuto dall’Unione nell’ambito di un accordo commerciale e che dispone di
un sistema di produzione che soddisfa gli stessi obiettivi e principi
applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità di
quelle dell’Unione. Articolo 31 Equivalenza a
norma del regolamento (CE) n. 834/2007 1. I paesi terzi riconosciuti di
cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), secondo
trattino, sono i paesi riconosciuti ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi quelli
riconosciuti nell’ambito della misura transitoria di cui all’articolo 40. Il riconoscimento dei paesi terzi di cui al primo
comma termina il [inserire la data che corrisponde a 5 anni a decorrere dalla
data di applicazione del presente regolamento]. 2. Sulla base delle relazioni
annuali che i paesi terzi di cui al paragrafo 1 devono trasmettere alla
Commissione entro il 31 marzo di ogni anno in merito all’attuazione e all’esecuzione
delle misure di controllo da essi stabilite, la Commissione, assistita dagli
Stati membri, assicura l’appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti
riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. La natura della supervisione
è determinata sulla base di una valutazione del rischio di non conformità. 3. Gli organismi di controllo
che svolgono controlli nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 sono accreditati
secondo la norma armonizzata pertinente “Valutazione della conformità -
Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”, il cui
riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se l’accreditamento non è concesso da un organismo nazionale di accreditamento
situato nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, può essere
concesso unicamente da un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione,
firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del
Forum internazionale per l’accreditamento. 4. La Commissione adotta,
mediante un atto di esecuzione, un elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 1
e può modificare tale elenco mediante atti di esecuzione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37,
paragrafo 2. 5. Al fine di garantire la
gestione dell’elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 4, alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36
riguardo alle informazioni che tali paesi terzi devono trasmettere in quanto
necessarie per la supervisione del loro riconoscimento da parte della
Commissione, nonché riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della
Commissione, anche per mezzo di un esame in loco. 6. La Commissione può adottare
atti di esecuzione al fine di garantire l’applicazione delle misure nei casi di
non conformità, o di sospetto di non conformità, che compromettono l’integrità
dei prodotti biologici importati dai paesi terzi di cui al presente articolo.
Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell’integrità
dei prodotti biologici prima della loro immissione sul mercato dell’Unione e,
ove opportuno, nella sospensione dell’autorizzazione di immettere tali prodotti
come prodotti biologici sul mercato dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2. Capo VII Disposizioni generali Sezione 1 Libera circolazione dei prodotti biologici Articolo 32 Esclusione
della facoltà di vietare e limitare la commercializzazione dei prodotti biologici 1. Le autorità competenti, le
autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi
concernenti la produzione, l’etichettatura o la presentazione dei prodotti,
vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da
un’altra autorità competente, da un’altra autorità di controllo o da un altro
organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono
conformi al presente regolamento. In particolare, non possono essere svolti
controlli ufficiali e altre attività ufficiali diversi da quelli di cui al
regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali) e non
possono essere imposte, per i controlli ufficiali e le altre attività
ufficiali, tariffe diverse da quelle di cui all’articolo 76 del medesimo
regolamento. 2. Allo scopo di garantire il
corretto funzionamento del mercato unico e il commercio tra gli Stati membri,
alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 36 riguardo alla definizione delle norme in materia di libera
circolazione dei prodotti biologici ai fini del paragrafo 1 del presente
articolo. Sezione 2 Informazione e relazioni Articolo 33 Informazioni
relative al settore biologico e ai relativi scambi 1. Ogni anno gli Stati membri
trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per l’attuazione e il
monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento. 2. La Commissione adotta atti di
esecuzione per quanto riguarda il sistema da utilizzare per la trasmissione
delle informazioni di cui al paragrafo 1, i dettagli delle informazioni da
trasmettere e la data entro la quale tali informazioni devono essere trasmesse.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo
37, paragrafo 2. Articolo 34 Informazioni
riguardanti le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di
controllo 1. Gli Stati membri tengono un
elenco regolarmente aggiornato contenente: (a)
nomi e indirizzi delle autorità competenti; (b)
nomi e indirizzi delle autorità e degli organismi
di controllo e i rispettivi numeri di codice. Gli Stati membri rendono pubblico l’elenco di cui
al primo comma, lettera b). 2. La Commissione pubblica
annualmente su internet l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo
di cui al paragrafo 1, lettera b). Articolo 35 Relazione Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità
di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati
alla riproduzione. Capo VIII Disposizioni procedurali, transitorie e
finali Sezione 1 Disposizioni procedurali Articolo 36 Esercizio
della delega 1. Il potere
di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui al
[.........] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 3. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 4. L’atto delegato adottato ai
sensi del [..........] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di
due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 37 Procedura di
comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato
denominato “comitato per la produzione biologica”. Esso è
un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi
in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso. Sezione 2 Abrogazione, modifiche, disposizioni
transitorie e finali Articolo 38 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 834/2007 è abrogato. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 834/2007
continua ad applicarsi ai fini del completamento dell’esame delle domande
pendenti di paesi terzi, conformemente all’articolo 42 del presente
regolamento. Articolo 39 Misure
transitorie relative alla conversione all’agricoltura biologica Al fine di garantire una transizione armoniosa
dal vecchio al nuovo quadro giuridico, alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alle
norme che prevedono una deroga all’articolo 8, paragrafo 3, in
relazione ai periodi di conversione per gli agricoltori che iniziano una
conversione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 40 Misure
transitorie relative all’origine del materiale riproduttivo vegetale e all’origine
degli animali destinati alla riproduzione e dei giovani stock di animali di
acquacoltura Al fine di garantire una transizione armoniosa
tra le norme relative all’origine biologica del materiale riproduttivo vegetale
di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento
(CE) n. 834/2007 e le norme relative agli animali destinati alla
riproduzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
punto ii), di tale regolamento e ai giovani stock di animali di acquacoltura di
cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dello stesso
regolamento e l’eccezione alle norme di produzione che la Commissione ha
adottato ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007,
e, d’altra parte, le nuove norme di produzione per i vegetali e i prodotti
vegetali e per gli animali e le alghe marine e gli animali di acquacoltura di
cui, rispettivamente, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11,
paragrafo 1, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo
alla concessione di eccezioni ove tale concessione sia ritenuta necessaria per
garantire l’accesso a materiale riproduttivo vegetale, ad animali vivi
destinati alla riproduzione e a giovani stock di animali di acquacoltura che
possono essere utilizzati per la produzione biologica. Gli atti delegati
adottati ai sensi del presente articolo cessano di applicarsi il 31 dicembre
2021. Articolo 41 Misure
transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo
riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 834/2007 1. Il riconoscimento delle
autorità e degli organismi di controllo di cui all’articolo 33,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 scade il [31 dicembre
2018]. 2. La Commissione adotta,
mediante un atto di esecuzione, un elenco delle autorità e degli organismi di
controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 834/2007 e può modificare tale elenco mediante atti di esecuzione. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo
37, paragrafo 2. 3. Al fine di garantire la
gestione dell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo di cui al
paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 36 riguardo alle informazioni che tali autorità
e organismi di controllo devono trasmettere in quanto necessarie per la
supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione, nonché
riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, anche
per mezzo di un esame in loco. Articolo 42 Misure
transitorie relative alle domande presentate da paesi terzi a norma dell’articolo 33,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 4. La Commissione completa l’esame
delle domande dei paesi terzi presentate a norma dell’articolo 33, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 834/2007 che sono ancora pendenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento. Il regolamento (CE)
n. 834/2007 si applica per l’esame di tali domande. 5. Al fine di agevolare il
completamento dell’esame delle domande di cui al paragrafo 1, alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36
riguardo alle norme procedurali necessarie per l’esame, comprese le
informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi. Articolo 43 Misure
transitorie relative alle scorte di prodotti biologici ottenuti in conformità
al regolamento (CE) n. 834/2007 I prodotti ottenuti in conformità al
regolamento (CE) n. 834/2007 e immessi sul mercato prima del 1º luglio
2017 possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino all’esaurimento
delle scorte. Articolo 44 Modifiche del
regolamento (UE) n. […][sui controlli ufficiali] Il regolamento (UE)
n. XXX/XXXX (regolamento sui controlli ufficiali) è modificato come segue: 1. All’articolo 2, i punti 38 e
39 sono sostituiti dai seguenti: “38. organismo delegato”: una terza parte alla
quale le autorità competenti hanno delegato compiti specifici riguardanti i
controlli ufficiali o altre attività ufficiali; 39. “autorità di controllo competente per la
produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”: un organismo
pubblico di uno Stato membro cui le autorità competenti hanno conferito, in
tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all’applicazione della
normativa dell’Unione nel settore di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
lettera j), inclusa, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese
terzo od operante in un paese terzo;”; 2. l’articolo 3 è modificato
come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Le autorità competenti responsabili di
verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera j), possono affidare compiti specifici in
materia di controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti
per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. In tal
caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata.”; b) al paragrafo 4, la lettera c) è
sostituita dalla seguente: “ c) delle autorità di controllo competenti
per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici di cui al
paragrafo 3;”; 3. l’articolo 23 è sostituito
dal seguente: Articolo
23 Norme specifiche sui controlli ufficiali e
sugli interventi delle autorità competenti in materia di prodotti biologici e
di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di
specialità tradizionali garantite 1. In relazione alle norme di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera j), le autorità competenti: a) in caso di non conformità che compromette
l’integrità dei prodotti biologici in una qualsiasi delle fasi di produzione,
preparazione, distribuzione ed esportazione, in particolare a causa dell’uso di
sostanze e tecniche vietate o non autorizzate o di commistione con prodotti non
biologici, garantiscono che non venga fatto alcun riferimento alla produzione
biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o
produzione in questione; b) in caso di ripetuta o continua non
conformità, garantiscono, oltre alle misure di cui alla lettera a), che agli
operatori o al gruppo di operatori interessati, secondo le definizioni di cui
all’articolo 3, punti 6 e 7, del regolamento (UE) n. [produzione
biologica] del Parlamento europeo e del Consiglio*, sia vietato
commercializzare prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che
il loro certificato biologico sia sospeso o revocato, a seconda dei casi. 2. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme sull’esecuzione dei
controlli ufficiali e di altre attività ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
lettere j) e k), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti
sono tenute a prendere in seguito a tali controlli ufficiali e altre attività
ufficiali. 3. In merito alla normativa di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera j), gli atti delegati di cui al paragrafo 2
stabiliscono: a) le responsabilità e i compiti specifici delle
autorità competenti, oltre a quelli di cui agli articoli 4, 8 e 9, all’articolo
10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e
all’articolo 36 nonché agli articoli 25, 26, 28, 29, 30 e 32 relativamente all’approvazione
e alla supervisione degli organismi delegati e agli articoli da 85 a 90
relativamente alla certificazione ufficiale; b) prescrizioni aggiuntive, oltre a quelle di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, sulla valutazione del rischio e sulla
definizione della frequenza dei controlli ufficiali, nonché del campionamento
ove opportuno, tenendo conto del rischio che si verifichino casi di non
conformità; c) la frequenza dei controlli ufficiali sugli
operatori nonché in quali casi e a quali condizioni determinati operatori vanno
esentati da alcuni controlli ufficiali; d) metodi e tecniche di controlli ufficiali
aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’articolo 13 e all’articolo 33,
paragrafi da 1 a 5, e prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei
controlli ufficiali intesi a garantire la tracciabilità dei prodotti biologici in
tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione,
nonché a fornire garanzie di conformità alla normativa di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera j); e) azioni e misure aggiuntive, oltre a quelle di
cui all’articolo 134, paragrafi 2 e 3, in caso di sospetto di non
conformità, criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui all’articolo 135,
paragrafo 1, secondo comma, e criteri e misure aggiuntivi oltre a quelli di cui
all’articolo 135, paragrafo 2, e al paragrafo 1 del presente articolo
in caso di non conformità; f) prescrizioni aggiuntive, oltre a quelle di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), in relazione alle strutture
e alle attrezzature necessarie per eseguire i controlli ufficiali, nonché
ulteriori condizioni e obblighi specifici oltre a quelli di cui agli articoli
25, 26, 28, 29 e da 30 a 32 sulla delega dei compiti riguardanti i controlli
ufficiali e le altre attività ufficiali; g) obblighi aggiuntivi in materia di stesura di
relazioni oltre a quelli di cui agli articoli 12, 28 e 31 spettanti alle
autorità competenti, alle autorità di controllo e agli organismi delegati
responsabili dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali; h) criteri e condizioni specifici per l’attivazione
e il funzionamento dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo
IV, compreso lo scambio di informazioni riguardanti casi di non conformità o la
probabilità di non conformità tra autorità competenti, autorità di controllo e
organismi delegati. 4. In merito alla normativa di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera k), gli atti delegati di cui al paragrafo 3
stabiliscono: a) prescrizioni, metodi e tecniche aggiuntivi,
oltre a quelli di cui agli articoli 11 e 13, per i controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di
etichettatura; b) metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a quelli di
cui all’articolo 13, per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a
garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della
distribuzione la tracciabilità dei prodotti soggetti alla normativa di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera k), nonché a fornire garanzie di conformità alla
normativa; c) criteri specifici aggiuntivi e contenuti
specifici aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’articolo 108, per l’elaborazione
delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale di cui all’articolo 107,
paragrafo 1, e contenuti specifici aggiuntivi per la relazione di cui all’articolo 112; d) criteri e condizioni specifici per l’attivazione
dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV; e) provvedimenti specifici da adottare, oltre a
quelli di cui all’articolo 135, paragrafo 2, in caso di non
conformità e di non conformità grave o ricorrente. 5. Se del caso, gli atti delegati di cui ai
paragrafi 3 e 4 possono derogare alle disposizioni del presente regolamento
indicate negli stessi paragrafi. * GU L […] del […], pag. […]. 4. All’articolo 128, il
paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1.
Nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ad
esclusione delle lettere d), e), g), h) e j) del suddetto articolo, la
Commissione può, mediante atti di esecuzione, riconoscere che le misure
applicate in un paese terzo o una delle sue regioni sono equivalenti alle
prescrizioni delle norme suddette, sulla base dei seguenti elementi: a) un esame approfondito delle informazioni e dei
dati forniti dal paese terzo in questione a norma dell’articolo 124,
paragrafo 1; b) se del caso, il risultato soddisfacente di un controllo
eseguito conformemente all’articolo 119, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141, paragrafo 2. 5. All’articolo 141, il
paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. La Commissione è assistita dal comitato
permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per le misure che
rientrano nel settore di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
lettera j), del presente regolamento, la Commissione è assistita dal
comitato per la produzione biologica di cui all’articolo 37,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [produzione biologica].” Articolo 45 Entrata in
vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a
decorrere dal 1° luglio 2017[52]. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
[…] […] SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e
che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[53] 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[54] ¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente X La proposta/iniziativa
riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
proposta verte sulle modalità con cui le norme di produzione biologica possono
contribuire a realizzare le priorità politiche della strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare la
realizzazione di un’economia competitiva basata sulla conoscenza e sull’innovazione,
la promozione di un’economia con un tasso elevato di occupazione che favorisca
la coesione sociale e territoriale e il sostegno alla transizione verso un’economia
efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte sono: -
eliminare gli ostacoli allo sviluppo della produzione biologica nell’Unione, -
garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e gli operatori e
migliorare il funzionamento del mercato interno, -
mantenere o migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. In
conformità al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) 2014-2020
della politica agricola comune (PAC)[55],
la proposta contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali nell’ambito
del primo pilastro della PAC: “una gestione sostenibile delle risorse naturali
e un’azione per il clima”, fornendo beni pubblici (principalmente ambientali) e
perseguendo la “mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico”, nonché “una
produzione alimentare efficiente” soddisfacendo “le aspettative dei consumatori”
e “migliorando la competitività del settore agricolo e aumentando la
percentuale di valore che esso rappresenta nella filiera alimentare”. La
proposta contribuisce inoltre all’obiettivo generale di “una gestione
sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima” preservando,
ripristinando e valorizzando gli ecosistemi (priorità 4) a titolo del secondo
pilastro della PAC. La
proposta è correlata a misure sostenute nell’ambito del primo (pagamenti
diretti e mercati) e del secondo pilastro della PAC. Attività
ABM/ABB interessate: 05 04 Sviluppo rurale (e 05 02 Interventi sui
mercati agricoli e 05 03 Aiuti diretti). 1.4.2. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Prospettive di mercato
positive, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere
i prezzi dei prodotti biologici e attirare nuovo interesse verso tali prodotti.
L’eliminazione delle
eccezioni alle norme dovrebbe contribuire allo sviluppo dei fattori di
produzione biologici, in particolare le sementi. Norme di produzione più
chiare e semplici miglioreranno l’attrattività del settore. La concorrenza diventerà
più equa grazie alla maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla
semplificazione delle norme e all’abbandono dell’equivalenza a favore della
conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo nei
paesi terzi. Norme di produzione
armonizzate che tengano conto delle preoccupazioni della società (benessere
degli animali e sistema di gestione ambientale per trasformatori e
commercianti) potenzieranno la fiducia dei consumatori. Un approccio basato sui
rischi dovrebbe migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli e
contribuire, insieme a un regime di importazione più affidabile, alla
prevenzione delle frodi. Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa. I principali indicatori di risultato nel quadro comune di
monitoraggio e valutazione sono: - la percentuale di superficie utilizzata per l’agricoltura
biologica sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU); - la percentuale di animali biologici sul totale del
bestiame. I principali indicatori di realizzazione sono i seguenti: - superficie utilizzata per l’agricoltura biologica (in
conversione e totalmente convertita); - numero di operatori biologici certificati. Anche i seguenti indicatori complementari saranno oggetto di
monitoraggio nell’ambito del presente regolamento: - animali di allevamento (numero di animali biologici e
prodotti di origine animale); - produzione e trasformazione di colture vegetali (numero di
operatori e valore/volume della produzione per tipo di attività economica); - numero di eccezioni utilizzate e numero di eccezioni
eliminate; - conoscenza del logo di produzione biologica dell’Unione e
fiducia in tale logo (indagine di Eurobarometro). 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine L’obiettivo
generale del quadro legislativo, ossia lo sviluppo sostenibile della produzione
biologica, non è attualmente interamente conseguito. La conseguenza è una
perdita di opportunità per gli agricoltori e gli operatori dell’Unione (la
superficie utilizzata per la produzione biologica nell’Unione è soltanto
raddoppiata negli ultimi 10 anni, mentre il mercato è quadruplicato), un
rischio di limitazione dell’espansione del mercato biologico e di limitazione
dei benefici ambientali associati alla produzione biologica. I
principali responsabili sono: gli ostacoli normativi e non normativi allo
sviluppo della produzione biologica nell’Unione; il rischio di erosione della
fiducia dei consumatori, soprattutto a causa delle numerose eccezioni che
indeboliscono le norme della produzione biologica e dei casi di frode che
traggono origine dalle carenze esistenti nel sistema di controllo e nel regime
di importazione; la concorrenza sleale tra gli operatori dell’Unione e quelli
dei paesi terzi; questioni legate all’elaborazione e all’esecuzione delle
disposizioni normative, in particolare inerenti al funzionamento del mercato
interno, dovute a lacune nella legislazione e ai diversi approcci attuativi. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea L’attuale
proposta aggiorna un regime di qualità esistente attuato nell’ambito della
politica agricola comune. La
produzione e il commercio di prodotti agricoli e alimentari nel mercato interno
e la garanzia del buon funzionamento del mercato interno sono questioni di
competenza dell’Unione. In entrambi i casi si tratta di competenze concorrenti
con gli Stati membri. Un
regime a livello dell’Unione è più efficiente di 28 regimi diversi e consente
di attuare una politica commerciale più forte e più coerente nei confronti dei
partner commerciali a livello mondiale, in particolare rafforzando il potere
contrattuale dell’Unione. Il
logo di produzione biologica dell’Unione europea deve coprire prodotti che sono
conformi a un insieme comune di norme applicate in tutta l’Unione. Una
maggiore armonizzazione è necessaria nei settori seguenti: eccezioni alle norme
e misure intese a preservare l’integrità della produzione biologica, compreso
un approccio comune per quanto riguarda la presenza di residui di sostanze non
autorizzate nei prodotti biologici. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Una
valutazione esterna della legislazione dell’Unione sull’agricoltura biologica è
stata completata nel 2013[56].
Essa verteva in particolare sull’adeguatezza delle norme di produzione e delle
norme sui controlli, sulle importazioni e sull’etichettatura dei prodotti
biologici. La valutazione ha concluso che la maggior parte delle norme
stabilite nel quadro legislativo relativo all’agricoltura biologica sono
generalmente adeguate al conseguimento dei suoi obiettivi globali, ma ha anche
identificato una serie di carenze e ha formulato raccomandazioni per il
miglioramento. Queste raccomandazioni sono state prese in considerazione nella
presente proposta. La
Corte dei conti europea ha verificato l’efficacia del sistema di controllo che
disciplina la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’importazione
di prodotti biologici conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio. I risultati, pubblicati nella relazione speciale della Corte dei
conti n. 9/2012, evidenziano una serie di punti deboli e contengono raccomandazioni
per il miglioramento che sono state prese in considerazione nella presente
proposta. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti La
proposta è coerente con la nuova PAC, ad esempio con il nuovo regolamento sui
pagamenti diretti[57],
in base al quale le aziende biologiche beneficiano del nuovo pagamento “verde”,
con il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale[58],
che prevede misure specifiche a favore dell’agricoltura biologica, e con la nuova
politica comune della pesca. La
proposta è inoltre coerente con la proposta di un nuovo regolamento relativo ai
controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi e con i principi della regolamentazione
intelligente. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[59] Gestione diretta a
opera della Commissione –
X a opera dei suoi
servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione; –
¨da parte delle agenzie esecutive; X Gestione concorrente con gli Stati membri ¨Gestione indiretta con delega delle funzioni
di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ BEI e Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ organismi di diritto pubblico; –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nell’ambito della PESC
di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate
nel pertinente atto di base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Gli
Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le informazioni necessarie
per l’attuazione e il monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento.
Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione informazioni annuali sui
controlli effettuati per garantire la conformità con i requisiti per la
produzione biologica, nel quadro dei rispettivi piani di controllo nazionali
pluriennali e delle relazioni annuali di cui al regolamento sui controlli
ufficiali. I
paesi terzi riconosciuti come equivalenti e gli organismi o le autorità di
controllo riconosciuti conformi per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione
presentano alla Commissione relazioni annuali contenenti le informazioni
necessarie all’attuazione dei requisiti di cui al presente regolamento. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati I
rischi generali che possono essere individuati per quanto riguarda le norme
contenute nella proposta riguardano l’efficacia della stessa, e non le spese
dell’Unione europea, considerati gli importi relativamente modesti di cui si
tratta. Le
norme di produzione armonizzate che eliminano le eccezioni possono, in una
prima fase, creare problemi ad alcuni operatori e scoraggiare la loro
partecipazione al sistema di produzione biologica. Il
periodo transitorio di passaggio dal sistema di equivalenza al sistema di
conformità per quanto riguarda le importazioni di prodotti biologici nell’Unione
può non garantire pienamente condizioni eque. La
sostituzione dell’ispezione fisica annuale presso tutti gli operatori,
indipendentemente dal loro profilo di rischio, con un approccio ai controlli
pienamente basato sui rischi può essere considerata inappropriata da alcune
parti interessate e/o da autorità o organismi di controllo negli Stati membri. Altri
rischi possono essere correlati a carenze nell’esecuzione, ossia l’attuazione
da parte delle autorità competenti e delle autorità o degli organismi di
controllo negli Stati membri e nei paesi terzi e la supervisione da parte della
Commissione. Al
fine di mitigare tali rischi, nell’elaborazione della presente proposta si è
tenuto debitamente conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione del
regolamento (CE) n. 834/2007, anche tramite i risultati degli audit, i
contributi delle parti interessate espressi in sede di valutazione d’impatto,
le raccomandazioni di studi esterni e la valutazione esterna. Particolare
attenzione è stata rivolta ad attenuare i rischi connessi a eventuali carenze
nell’applicazione della normativa elaborando norme più chiare e più semplici da
gestire e da controllare. 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito La
Commissione esegue la spesa che tale proposta comporta secondo il regime della
gestione diretta, in conformità con i principi di cui all’articolo 32 del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea (il
regolamento finanziario). Come
previsto dal regolamento finanziario, il Direttore generale per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale ha messo in atto la struttura organizzativa e i processi di
controllo interno idonei al conseguimento degli obiettivi politici e di
controllo, in conformità alle norme di controllo interno adottate dalla
Commissione e tenuto conto dei rischi connessi all’ambiente in cui tale
politica opera. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore La
spesa che tale proposta comporta non avrà come conseguenza un aumento del tasso
di errore per il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), considerati
gli importi relativamente modesti di cui si tratta. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. La
Commissione adotta misure appropriate volte a garantire che, durante lo
svolgimento delle azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento, gli
interessi finanziari dell’Unione siano protetti tramite l’applicazione di
misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività
illegale, attraverso lo svolgimento di controlli efficaci e, nel caso in cui
siano rilevate irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e,
ove necessario, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente
all’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al
regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee e al titolo IV del regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione. La
Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di
revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti
i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione. L’OLAF
è autorizzato a effettuare controlli e ispezioni sul posto presso gli operatori
economici interessati, direttamente o indirettamente, da tali finanziamenti in
conformità alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio
dell’11 novembre 1996 al fine di stabilire che non vi è stata una frode. Le
decisioni, le convenzioni e i contratti concernenti l’attuazione del
regolamento legittimano espressamente la Commissione, inclusi l’OLAF e la Corte
dei conti, a condurre audit, controlli e ispezioni sul posto. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [... ] Denominazione || Diss./Non diss. ([60]) || di paesi EFTA[61] || di paesi candidati[62] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 2 || 05 04 60 02 Assistenza tecnica operativa || Diss. || /NO || /NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese (in milioni di EUR) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 2 || Crescita sostenibile – risorse naturali DG: AGRI || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || 05 04 60 02 Assistenza tecnica operativa* || Impegni || (1) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Pagamenti || (2) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[63] || || || || || || || || || (3) || || || || || || || TOTALE Stanziamenti per la DG AGRI || Impegni || =1+1a +3 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 *
Attualmente il controllo delle importazioni di prodotti biologici avviene
tramite il sistema TRACES, che è in parte finanziato a titolo di questa linea,
e la proposta non prevede un aumento del fabbisogno per questa misura. Oltre allo strumento per le importazioni già
esistente, il regolamento prevede che tutti i prodotti biologici immessi sul
mercato dell’UE siano oggetto di un certificato elettronico; è quindi
necessario estendere il certificato elettronico per l’importazione in modo che
copra i prodotti all’interno dell’Unione. Per il certificato elettronico per la
produzione biologica interna di cui all’articolo 23 della proposta della Commissione
sarà necessario sviluppare uno strumento informatico che si integri nell’architettura
di TRACES e il cui costo è stimato a 500 000 EUR; esso dovrà essere
operativo a partire dal 1° gennaio 2016. Il costo di gestione di tale strumento
è stimato a 110 000 EUR all’anno. * L’articolo 10 della proposta prevede inoltre l’armonizzazione
della banca dati per le sementi biologiche. La costituzione di questa banca
dati distinta sulle sementi necessita di un’assistenza tecnica dell’Unione
stimata a 300 000 EUR a titolo di questa linea al di fuori del sistema
TRACES. I costi di manutenzione sono stimati
a 120 000 EUR nel primo anno successivo alla costituzione e a 60 000
EUR negli anni successivi. || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Pagamenti || (5) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || TOTALE Stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Pagamenti || =5+ 6 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 **
Gli strumenti informatici saranno finanziati dall’assistenza tecnica per la
Commissione a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. XXX/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005. Tali importi sono già previsti nel quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Amministrazione (in milioni di EUR) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: AGRI || Risorse umane || - || - || - || - || - || - || - Altre spese amministrative || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 TOTALE Stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 TOTALE Stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 (in milioni di EUR) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE Stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,927 || 0,357 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 2,184 Pagamenti || 0,927 || 0,357 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 2,184 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi –
¨La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR Specificare gli obiettivi e i risultati || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE REALIZZAZIONE (risultati) || Tipo[64] || Costo medio || NO || Costo || NO || Costo || NO || Costo || NO || Costo || NO || Costo || NO || Costo OBIETTIVO SPECIFICO[65] || Creare le condizioni per la gestione sostenibile delle risorse naturali a sostegno della transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio || Risultato || Superficie destinata all’agricoltura biologica (numero di ettari) || || || || || || || || || || || || || Risultato || Superficie in conversione (numero di ettari) || || || || || || || || || || || || || Risultato || Numero di operatori biologici certificati || || || || || || || || || || || || || Risultato || Numero di produttori biologici certificati || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Risorse umane || - || - || - || - || - || - || - Altre spese amministrative || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 Esclusa la RUBRICA 5[66] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || Altre spese amministrative di natura amministrativa || || || || || || || Totale parziale Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 TOTALE || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della
stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || XX 01 04 yy || - in sede || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || TOTALE (*) || 21 || 21 || 21 || 21 || 21 || 21 XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Sviluppo di politiche Attuazione delle politiche Pianificazione, programmazione, monitoraggio e supervisione Relazioni con gli Stati membri e le parti interessate Negoziati con i paesi terzi e rappresentanza della Commissione presso tali paesi Relazioni con le altre istituzioni e organi dell’Unione Personale esterno || Assistenza nell’attuazione delle politiche, nel monitoraggio e nei contatti con gli Stati membri e le parti interessate 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario
pluriennale attuale –
X La
proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale
attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La
proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La
proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie [1] Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del
20.7.2007, pag. 1). [2] COM (2012) 212 final dell’11 maggio 2012, Relazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. [3] 8906/13 AGRILEG 56 — Produzione biologica: Applicazione
del quadro normativo e sviluppo del settore. [4] Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2012
sull’adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea (COM(2012)746). [5] Regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004,
pag. 1). [6] Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del
20.12.2013, pag. 608); regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671); regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487); regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). [7] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali
effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante,
sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005,
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) n.
1151/2012 e […]/2013 [Ufficio delle pubblicazioni: si prega di inserire il
numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla
salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale] e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE
(regolamento sui controlli ufficiali), COM(2013) 265 final del 6 maggio 2013. [8] Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] COM(2009) 234 definitivo. [12] Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). [13] Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura
a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento
(CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23). [14] Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag.
608). [15] Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag.
487). [16] COM(2011) 244 definitivo, “La nostra assicurazione sulla
vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell’UE sulla biodiversità fino
al 2020”. [17] SWD (2013) 155 final, “Infrastrutture verdi – Rafforzare il
capitale naturale in Europa”. [18] COM(2006) 231 definitivo, “Strategia tematica per la
protezione del suolo”. [19] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). [20] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). [21] Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). [22] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). [23] Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22). [24] Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del
24.11.2009, pag. 71). [25] COM(2010) 2020 definitivo. [26] Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189
del 20.7.2007, pag. 1). [27] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). [28] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e
91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). [29] COM(2013) 229 del 29.4.2013. [30] Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre
2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i
controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1). [31] Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre
2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai
lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16). [32] Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)
n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004
della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18). [33] Regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del [...], relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività
ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti
fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001,
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009,
1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012 e […]/2013 [Ufficio delle
pubblicazioni: si prega di inserire il numero del regolamento che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)
(GU L ...). [34] Regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [35] Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE)
n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE
della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il
regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011,
pag. 18). [36] [titolo completo] (GU L...). [37] [titolo completo] (GU L...). [38] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del
20.12.2013, pag. 671). [39] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 22). [40] Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1). [41] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1). [42] Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei
mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le
direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE
del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del
Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
(GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1). [43] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1). [44] Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi
alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16). [45] Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati
all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29). [46] Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica
la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999
del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7). [47] Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996,
che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1). [48] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003,
pag. 1). [49] Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità
e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di
alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché
recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003,
pag. 24). [50] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [51] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag.
30). [52] Almeno 6 mesi dalla data di entrata in vigore. [53] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [54] A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [55] Articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune. [56] Sanders, J (ed.) 2013: Evaluation of the EU legislation
on organic farming (Valutazione della legislazione dell’Unione in materia di
agricoltura biologica), Thünen Institute of Farm Economics http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm [57] Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. [58] Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio. [59] Le spiegazioni relative alle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [60] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [61] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [62] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [63] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [64] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [65] In linea con il quadro comune di monitoraggio e
valutazione della PAC, un quadro comune di monitoraggio e valutazione verrà
istituito a partire dal 2014 e pertanto le tabelle di indicatori saranno
debitamente compilate in una fase successiva. [66] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. ALLEGATO I ALTRI
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 –
lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, –
birra, –
mate, –
estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o
di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate;
cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti,
essenze e concentrati, –
nettari di frutta, –
pasta, burro, grasso, olio e polvere di cacao;
cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, –
prodotti di confetteria a base di zuccheri, –
preparazioni a base di cereali, di farine, di
amidi, di fecole o di latte; prodotti di pasticceria, –
minestre, –
salse, –
pasti precotti, –
gelati, –
yogurt aromatizzati, yogurt addizionati di frutta,
frutta a guscio o cacao, –
sale marino, –
gomme e resine naturali, –
polline, –
cera d'api –
oli essenziali, –
bevande spiritose, purché l'alcole etilico usato
per la loro produzione sia esclusivamente di origine agricola. ALLEGATO II NORME
DI PRODUZIONE SPECIFICHE DI CUI AL CAPITOLO III Parte
I: Norme di produzione vegetale Le norme qui stabilite, in aggiunta alle norme
di produzione di cui agli articoli da 7 a 10, si applicano alla produzione
biologica vegetale. 1.
Requisiti di carattere generale 1.1.
È vietata la produzione idroponica, vale a dire un
metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una
soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una
soluzione di elementi nutritivi. 1.2.
Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o
limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente. 1.3.
Conversione 1.3.1.
Perché vegetali e prodotti vegetali siano
considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente
regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di
conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o
prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come
foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai
foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici. 1.3.2.
Nel caso in cui le terre siano state contaminate
con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità
competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là
del periodo di cui al punto 1.3.1. 1.3.3.
In caso di trattamento con un prodotto non
autorizzato per la produzione biologica, l'autorità competente richiede un
nuovo periodo di conversione conformemente al punto 1.3.1. Tale periodo può
essere abbreviato nei due casi seguenti: (a)
trattamento con un prodotto non autorizzato per la
produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro, nel
quadro di un'azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe
infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive; (b)
trattamento con un prodotto non autorizzato per la
produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità
competente dello Stato membro. 1.3.4.
Nei casi indicati ai punti 1.3.2 e 1.3.3, la durata
del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori elencati di
seguito: (a)
la degradazione del prodotto in causa garantisce,
al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel
suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne; (b)
il raccolto successivo al trattamento non può
essere commercializzato con un riferimento alla produzione biologica. 1.3.5.
Le norme di conversione specifiche applicabili alle
terre associate a produzioni animali biologiche devono seguire i principi
elencati di seguito. 1.3.5.1.
Le norme di conversione si applicano all'intera
superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti mangimi per
animali. 1.3.5.2.
In deroga al disposto del punto 1.3.5.1, il
periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi
all'aperto utilizzati da specie non erbivore. 1.4.
Origine delle piante compreso il materiale
riproduttivo vegetale 1.4.1.
Per la produzione di piante e prodotti vegetali
viene utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente.
A tal fine, le piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo
vegetale e, se del caso, la pianta madre sono prodotte conformemente al
presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni,
per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi. 1.4.2.
Uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto
da produzione biologica Il materiale
riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica può essere
utilizzato solo se proviene da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica
o se ciò è giustificato per scopi di ricerca, per sperimentazione nelle prove
sul campo su scala ridotta oppure per scopi legati alla conservazione delle
risorse genetiche riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro. 1.5.
Gestione e fertilizzazione dei suoli 1.5.1.
La produzione biologica vegetale impiega tecniche
di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare
il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità e
la biodiversità di quest'ultimo, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione. 1.5.2.
La fertilità e l'attività biologica del suolo sono
mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture,
comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime
naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati,
di produzione biologica. 1.5.3.
Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non
possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.5.1 e 1.5.2 è
consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e
gli ammendanti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma
dell'articolo 19. 1.5.4.
La quantità totale di effluenti di allevamento (ai
sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991[1]) impiegati nell'azienda
non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola
utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame
essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina,
letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi. 1.5.5.
Le aziende agricole dedite alla produzione biologica
possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di
effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre
aziende ed imprese agricole che rispettano le norme di produzione biologica. Il
limite massimo di cui al punto 1.5.4 è calcolato sulla base dell'insieme delle
unità di produzione biologica coinvolte nella suddetta cooperazione. 1.5.6.
È consentito l'uso di preparazioni a base di
microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la
disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture. 1.5.7.
Per l'attivazione del compost possono essere
utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microorganismi. 1.5.8.
Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati. 1.6.
Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe
infestanti 1.6.1.
La prevenzione dei danni provocati da organismi
nocivi ed erbe infestanti è ottenuta grazie alla protezione ottenuta
principalmente attraverso: –
i nemici naturali, –
la scelta delle specie, delle varietà e del
materiale eterogeneo, –
la rotazione delle colture, –
le tecniche di coltivazione, come la
biofumigazione, e –
i processi termici quali la solarizzazione o il
trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima
10 cm). 1.6.2.
Se i vegetali non possono essere protetti
adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.6.1 o
in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare
unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti autorizzati per l'uso
nella produzione biologica a norma dell'articolo 19. 1.6.3.
Le trappole e i distributori automatici di prodotti
diversi dai feromoni, devono impedire il rilascio delle sostanze nell'ambiente
e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole vengono
raccolte dopo l'utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza. 1.7.
Prodotti utilizzati per la pulizia e la
disinfezione I prodotti per la
pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale possono essere utilizzati
soltanto se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19. 2.
Obblighi relativi a vegetali o prodotti
vegetali specifici 2.1.
Norme applicabili alla produzione di funghi Per la produzione
di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dai
seguenti materiali: (a)
letame ed effluenti di allevamento: (i) provenienti da aziende agricole che
applicano le norme che disciplinano la produzione biologica; oppure (ii) di cui al punto 1.5.3, unicamente quando
i prodotti di cui al punto i) non sono disponibili e a condizione che non
superino il 25% del peso dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il
materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua; (b)
prodotti di origine agricola, diversi da quelli
menzionati alla lettera a), provenienti da aziende agricole che applicano le
norme di produzione biologica; (c)
torba non trattata chimicamente; (d)
legno non trattato con sostanze chimiche dopo il
taglio; (e)
prodotti minerali di cui al punto 1.5.3, acqua e terra. 2.2.
Norme relative alla raccolta di piante selvatiche La raccolta di
piante selvatiche e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree
naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata produzione biologica
a condizione che: (a)
queste aree non abbiano subito trattamenti con
prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione
biologica, ai sensi dell'articolo 19, per un periodo di almeno tre anni
precedente la raccolta; (b)
la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat
naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta. Parte
II: Norme di produzione animale Le norme qui stabilite si applicano alla
produzione animale, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli
7, 8, 9 e 11. 1.
Requisiti di carattere generale 1.1.
Se l'agricoltore che produce animali non gestisce
terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un
altro agricoltore, la produzione animale "senza terra" è vietata. 1.2.
Conversione 1.2.1.
Il periodo di conversione ha inizio non prima della
data in cui l'agricoltore ha notificato la sua attività alle autorità
competenti e sottoposto la sua azienda al regime di controllo in conformità al
presente regolamento. 1.2.2.
I periodi di conversione specifici per tipo di
produzione animale sono definiti al punto 2. 1.2.3.
Gli animali e i prodotti di origine animale
prodotti durante il periodo di conversione non sono commercializzati come
prodotti biologici. 1.2.4.
Gli animali e i prodotti di origine animale possono
essere considerati biologici al termine del periodo di conversione in caso di
conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi gli
animali, i pascoli o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali.
1.3.
Origine degli animali 1.3.1.
Gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende
biologiche. 1.3.2.
Gli animali presenti nell'azienda agricola all'inizio
del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati
biologici dopo aver completato il periodo di conversione applicabile di
cui al punto 2. 1.3.3.
Per quanto riguarda la riproduzione degli animali
biologici: (a)
la riproduzione avviene con metodi naturali; è
ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale; (b)
la riproduzione non è indotta da trattamenti con
ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria
per un singolo animale; (c)
non sono consentite altre forme di riproduzione
artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni; (d)
la scelta della razza deve essere appropriata e
contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione
degli animali. 1.3.4.
Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si
deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni
locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e
resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono
essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari
connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione
intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni
pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti
difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e
varietà autoctone. 1.3.5.
In caso di razze minacciate di abbandono
conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione[2],
a fini di riproduzione possono essere introdotti in un'azienda biologica
animali allevati in modo non biologico; in casi simili, gli animali
appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari. 1.4.
Alimentazione 1.4.1.
Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione
In materia di
alimentazione si applicano le seguenti norme: (a)
i mangimi per gli animali vengono ottenuti
principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da altre
aziende biologiche della stessa regione; (b)
gli animali sono nutriti con mangimi biologici che
soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'alimentazione
razionata non è consentita nella produzione animale; (c)
è vietato tenere gli animali in condizioni che
possano indurre anemia, o sottoporli a un regime alimentare che produca tale
effetto; (d)
le pratiche di ingrasso sono reversibili a
qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata; (e)
gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza
accesso al pascolo o a foraggi grossolani; (f)
non è consentito l'uso di stimolanti della crescita
e di amminoacidi sintetici; (g)
gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con
latte materno per un periodo minimo; (h)
le materie prime per mangimi di origine minerale,
gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli
animali e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso
nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19. 1.4.2.
Pascolo su terre comuni e transumanza 1.4.2.1.
Gli animali biologici possono pascolare su terre
comuni, purché: (a)
le terre comuni siano interamente gestite in
conformità con le disposizioni del presente regolamento; (b)
qualsiasi animale non biologico che utilizzi il
pascolo in questione deve provenire da un sistema di produzione equivalente a
quelli stabiliti agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE)
n. 1305/2013[3]; (c)
i prodotti animali ottenuti da animali biologici
nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune, non sono considerati
biologici a meno che si possa dimostrare che gli animali biologici sono stati
adeguatamente separati da quelli non biologici. 1.4.2.2.
Nei periodi di transumanza gli animali possono
pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo
all'altra. I mangimi non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si
nutrono gli animali al pascolo, sono concessi per un periodo massimo di 35
giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello di ritorno. 1.4.3.
Mangimi in conversione 1.4.3.1.
Per le aziende agricole in conversione, fino al 15%
della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può
provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati
permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in
regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura
biologica, purché questi ultimi facciano parte delle stesse aziende. I mangimi
prodotti nel corso del primo anno di conversione non possono essere utilizzati
per la produzione di mangimi biologici trasformati. In caso di utilizzazione
contemporanea di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti
agricoli durante il loro primo anno di conversione, la loro percentuale
combinata totale non può superare le percentuali massime fissate al punto
1.4.3.2. 1.4.3.2.
Per le aziende agricole biologiche, a partire dal
secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di
mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 20% in media
della formulazione alimentare. Per aziende agricole in conversione, quando
i mangimi in conversione provengono dall'azienda stessa, tale percentuale può
arrivare al 100%. 1.4.3.3.
Le cifre di cui ai punti 1.4.3.1 e 1.4.3.2 sono
calcolate annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di
origine vegetale. 1.4.4.
Uso di alcune materie prime e sostanze nei mangimi Nella
trasformazione dei mangimi biologici destinati ad animali biologici e per l'alimentazione
di questi ultimi è consentito utilizzare solo materie prime per mangimi
biologiche di origine animale nonché materie prime e additivi per mangimi autorizzati
per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19. 1.5.
Assistenza sanitaria 1.5.1.
Profilassi 1.5.1.1.
La profilassi è realizzata mediante la selezione
delle razze e dei ceppi, le pratiche di allevamento, la somministrazione di
mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee
condizioni di stabulazione e d'igiene. 1.5.1.2.
È consentito l'impiego di medicinali veterinari ad
azione immunologica. 1.5.1.3.
È vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici
ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. 1.5.1.4.
È vietato l'impiego di sostanze destinate a
stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e
altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze
analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. per
indurre o sincronizzare gli estri). 1.5.1.5.
Quando gli animali provengono da unità non
biologiche è possibile applicare, a seconda della situazione locale,
disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena. 1.5.1.6.
Possono essere utilizzati solo prodotti per la
pulizia e disinfezione degli edifici e degli impianti zootecnici autorizzati
per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19. 1.5.1.7.
I locali di stabulazione, i recinti, le
attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per
evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le
feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi devono essere
rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare
di attirare insetti o roditori. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle
trappole) e i prodotti autorizzati per la produzione biologica ai sensi dell'articolo
19 possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri organismi
nocivi nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame. 1.5.2.
Trattamenti veterinari 1.5.2.1.
Se, nonostante l'applicazione delle misure
preventive destinate a garantire la loro salute, gli animali si ammalano o si
feriscono, essi vengono curati immediatamente. 1.5.2.2.
Le malattie sono trattate immediatamente per
evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici ottenuti
per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in
caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la
responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici,
fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in
particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa. 1.5.2.3.
Le materie prime per mangimi di origine minerale,
gli additivi nutrizionali autorizzati per l'uso nella produzione biologica a
norma dell'articolo 19, nonché i prodotti fitoterapici e omeopatici sono
da preferire ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica,
inclusi gli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie
animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto il trattamento. 1.5.2.4.
Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure
antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un
animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti
con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o
antibiotici, in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita
produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi
derivati non sono venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere
sottoposti ai periodi di conversione previsti ai punti 1.2 e 2. 1.5.2.5.
Il tempo di sospensione tra l'ultima
somministrazione di medicinali veterinari allopatici a un animale in condizioni
normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi
biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello
stabilito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o,
qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore. 1.5.2.6.
Sono consentite i trattamenti connessi alla tutela
della salute umana e animale, imposti a norma del diritto dell'Unione. 1.6.
Condizioni di stabulazione e pratiche di
allevamento 1.6.1.
L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio
garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la
temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano
mantenuti entro limiti che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio
consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale. 1.6.2.
Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione
nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di
vivere all'aperto. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria
aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche
e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni
e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. Gli animali
devono avere accesso a ripari o luoghi ombreggiati per proteggerli da
condizioni climatiche avverse. 1.6.3.
La densità di bestiame negli edifici deve
assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle
loro esigenze specifiche in funzione, in particolare, della specie, della razza
e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali
degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo.
La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una
superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi,
girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti
naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali. 1.6.4.
La superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto
e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali
sono stabilite ai punti 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4 e 2.4.5. 1.6.5.
Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente
coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto. 1.6.6.
La densità totale degli animali non deve superare
il limite dei 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie
agricola. 1.6.7.
Per determinare la densità di animali appropriata
prevista al punto 1.6.6, l'autorità competente fissa il numero di unità di
animali adulti equivalenti al limite di cui al punto citato, sulla base dei
valori stabiliti per ciascun tipo di produzione animale. 1.7.
Benessere degli animali 1.7.1.
Le persone addette alla cura degli animali
possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e
benessere degli animali. 1.7.2.
Le pratiche di allevamento, compresa la densità
degli animali e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano
soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali. 1.7.3.
Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria
aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche
e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e
obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. 1.7.4.
Il numero di animali è limitato al fine di ridurre
al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento
provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni. 1.7.5.
In caso siano di applicazione l'articolo 8,
paragrafo 5, e il punto 1.4.2.2 della presente parte, gli animali
biologici sono tenuti separati dagli altri animali. 1.7.6.
È vietato tenere gli animali legati o in
isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti
giustificati da motivi veterinari. Le autorità competenti possono autorizzare
la stabulazione fissa nelle microimprese, se non è possibile tenere gli animali
in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano
accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai
pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due
volte alla settimana. 1.7.7.
Il trasporto degli animali ha una durata il più
possibile limitata. 1.7.8.
Agli animali sono risparmiate il più possibile le
sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche
al momento della macellazione. 1.7.9.
È vietata la mutilazione degli animali. 1.7.10.
La sofferenza degli animali è ridotta al minimo
applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni
all'età più opportuna a opera di personale qualificato. 1.7.11.
La castrazione è consentita per mantenere la
qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo sotto
anestesia o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più
opportuna a opera di personale qualificato. 1.7.12.
Le operazioni di carico e scarico degli animali
devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva
sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso
del trasporto. 2.
Requisiti per animali di specie specifiche 2.1.
Produzione di bovini, ovini e caprini 2.1.1.
Conversione Perché bovini,
ovini e caprini e i loro prodotti siano considerati biologici, le norme di
produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per
almeno: (a)
12 mesi per i bovini destinati alla produzione di
carne e, in ogni caso, per almeno tre quarti della loro vita; (b)
6 mesi per i gli ovini e i caprini nonché per gli
animali destinati alla produzione lattiera. 2.1.2.
Alimentazione In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme: (a)
bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli
ogniqualvolta le condizioni lo consentano; (b)
in deroga alla lettera a), i bovini maschi di più
di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto; (c)
nei casi in cui bovini, ovini e caprini hanno
accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di
stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può
derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali; (d)
fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui
gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90%
dei mangimi proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non
sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate
nella stessa regione; (e)
per bovini, ovini e caprini i sistemi di
allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della
disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della
materia secca di cui è composta la razione giornaliera di bovini, ovini e
caprini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi,
essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al
50% per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione; (f)
tutti i bovini, ovini e caprini in allattamento
sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo di tre
mesi per i bovini e di 45 giorni per gli ovini e i caprini. 2.1.3.
Condizioni di stabulazione specifiche Per quanto riguarda
le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme: (a)
i locali di stabulazione di bovini, ovini e caprini
devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della
superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per i
bovini, gli ovini e i caprini di cui al punto 2.1.4, è costituita da materiale
solido, ossia non fessurato né grigliato; (b)
i locali di stabulazione hanno a disposizione una
zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali,
sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area
di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da
materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con
tutti i prodotti minerali autorizzati come fertilizzanti o ammendanti per l'uso
nella produzione biologica a norma dell'articolo 19; (c)
in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo
comma, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della
direttiva 2008/119/CE del Consiglio[4],
è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di
età, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati
da motivi veterinari. 2.1.4.
Densità degli animali Il numero di
bovini, ovini e caprini per ettaro rispetta i seguenti limiti: Classe o specie || Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno Vitelli da ingrasso || 5 Altri bovini di meno di 1 anno || 5 Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni || 3,3 Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni || 3,3 Bovini maschi di 2 anni e oltre || 2 Giovenche da riproduzione || 2,5 Giovenche da ingrasso || 2,5 Vacche da latte || 2 Vacche lattifere da riforma || 2 Altre vacche || 2,5 Capre || 13,3 Pecore || 13,3 Le superfici
minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di
bovini, ovini e caprini, sono le seguenti: || Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) || Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli) || Peso vivo minimo (kg) || m2/capo || m2/capo Bovini da riproduzione e da ingrasso || fino a 100 || 1,5 || 1,1 fino a 200 || 2,5 || 1,9 fino a 350 || 4,0 || 3 oltre 350 || 5 con un minimo di 1 m2/100 kg || 3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg Vacche da latte || || 6 || 4,5 Tori da riproduzione || || 10 || 30 Ovini e caprini || || 1,5 per pecora/capra || 2,5 || 0,35 per agnello/capretto || 2,5 e 0,5 per agnello/capretto 2.2.
Produzione di equini 2.2.1.
Conversione Perché gli equini e i loro prodotti siano
considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente
regolamento devono essere applicate per almeno: (a)
12 mesi per gli equini destinati alla produzione di
carne e, in ogni caso, per almeno tre quarti della loro vita; (b)
6 mesi per gli animali da latte. 2.2.2.
Alimentazione In materia di
alimentazione si applicano le seguenti norme: (a)
gli equini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta
le condizioni lo consentano; (b)
nei casi in cui gli equini hanno accesso ai pascoli
durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale
permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di
prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali; (c)
fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui
gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90%
dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non
sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate
nella stessa regione; (d)
per gli equini, i sistemi di allevamento devono
basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di
pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è
composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi
grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati; (e)
gli equini lattanti sono nutriti di preferenza con
latte materno, per un periodo minimo di tre mesi. 2.2.3.
Condizioni di stabulazione specifiche Per quanto riguarda
le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme: (a)
i locali di stabulazione degli equini devono avere
pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima
interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al
punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né
grigliato; (b)
i locali di stabulazione contengono una zona
confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali,
sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area
di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da
materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con
qualsiasi prodotto minerale autorizzato come fertilizzante o ammendante per l'uso
nella produzione biologica a norma dell'articolo 19. 2.2.4.
Densità degli animali Il numero di equini per ettaro rispetta i seguenti limiti: Classe o specie || Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno Equini di oltre 6 mesi || 2 Le superfici
minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di
equini, sono le seguenti: || Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) || Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli) || Peso vivo minimo (kg) || m2/capo || m2/capo Equini da riproduzione e da ingrasso || fino a 100 || 1,5 || 1,1 fino a 200 || 2,5 || 1,9 fino a 350 || 4,0 || 3 oltre 350 || 5 con un minimo di 1 m2/100 kg || 3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg 2.3.
Produzione di suini 2.3.1.
Conversione Perché i suini e i
loro prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel
presente regolamento devono essere applicate per almeno sei mesi. 2.3.2.
Alimentazione In materia di
alimentazione si applicano le seguenti norme: (a)
almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità
di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa
regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore
dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico; (b)
i suini lattanti sono nutriti di preferenza con
latte materno, per un periodo minimo di 40 giorni; (c)
alla razione giornaliera dei suini devono essere
aggiunti foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. 2.3.3.
Condizioni di stabulazione specifiche Per quanto riguarda
le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme: (a)
i locali di stabulazione dei suini devono avere
pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima
interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al
punto 2.3.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato; (b)
i locali di stabulazione contengono una zona
confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali,
sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area
di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da
materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con
qualsiasi prodotto minerale autorizzato come fertilizzante o ammendante per l'uso
nella produzione biologica a norma dell'articolo 19; (c)
le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che
nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento; (d)
i suinetti non possono essere tenuti in gabbie
«flat decks» o in gabbie apposite per suinetti; (e)
gli spazi riservati al movimento permettono le
deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere
usati diversi substrati. 2.3.4.
Densità degli animali Il numero di suini
per ettaro rispetta i seguenti limiti: Classe o specie || Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno Suinetti || 74 Scrofe riproduttrici || 6,5 Suini da ingrasso || 14 Altri suini || 14 Le superfici
minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di
suini, sono le seguenti: || Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) || Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli) || Peso vivo minimo (kg) || m2/capo || m2/capo Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni || || 7,5 per scrofa || 2,5 Suini da ingrasso || fino a 50 || 0,8 || 0,6 fino a 85 || 1,1 || 0,8 fino a 110 || 1,3 || 1 Suinetti || oltre 40 giorni e fino a 30 kg || 0,6 || 0,4 Suini da riproduzione || || 2,5 per scrofa || 1,9 || 6 per verro Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro || 8,0 2.4.
Produzione di pollame 2.4.1.
Conversione Perché il pollame e
i suoi prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite
nel presente regolamento devono essere applicate per almeno: (a)
10 settimane per il pollame introdotto prima
dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne; (b)
6 settimane per le galline ovaiole. 2.4.2.
Origine del pollame Il pollame deve
essere allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure deve provenire
da tipi genetici a lento accrescimento, stabiliti dall'autorità competente. Ove
l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età
minima di macellazione è la seguente: (a)
81 giorni per i polli; (b)
150 giorni per i capponi; (c)
49 giorni per le anatre di Pechino; (d)
70 giorni per le femmine di anatra muta; (e)
84 giorni per i maschi di anatra muta; (f)
92 giorni per i germani reali; (g)
94 giorni per le faraone; (h)
140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da
carne; e (i)
100 giorni per le femmine di tacchino. 2.4.3.
Alimentazione In materia di
alimentazione si applicano le seguenti norme: (a)
almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità
di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa
regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore
dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico; (b)
alla razione giornaliera devono essere aggiunti
foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati. 2.4.4.
Condizioni di stabulazione specifiche Per quanto riguarda
le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme: (a)
il pollame non è tenuto in gabbie. (b)
gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua,
a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni
meteorologiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze
specifiche e quelle in materia di benessere degli animali; quando le condizioni
meteorologiche non lo consentono, devono poter accedere ad acqua per immergervi
rapidamente la testa e pulire il piumaggio; (c)
il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per
almeno un terzo della vita. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere
per la maggior parte ricoperti di vegetazione, dotati di dispositivi di
protezione e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di
abbeveratoi; (d)
il pollame tenuto al chiuso, a seguito di
restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, ha
permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di
materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche; (e)
i ricoveri per il pollame soddisfano le seguenti
condizioni minime: (i) almeno un terzo della superficie del
suolo è costituita da materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato
e deve essere ricoperto di lettiera composta, ad esempio, di paglia, trucioli
di legno, sabbia o erba; (ii) nei ricoveri adibiti all'allevamento di
galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile
alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni; (iii) il pollame dispone di trespoli di
dimensione e numero commisurato alle dimensioni del gruppo e dei volatili, come
stabilito nella tabella contenente le superfici minime coperte e scoperte e
altre caratteristiche di stabulazione per la produzione di pollame di cui al
punto 2.4.5; (iv) l'esterno dei ricoveri, incluse eventuali
verande, deve essere dotato di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate
ai volatili; la lunghezza cumulata di tali uscioli è di almeno 4 m per
ogni 100 m² della superficie utile del ricovero disponibile per i
volatili. Se è presente una veranda, gli uscioli interni tra il ricovero e la
veranda avranno una lunghezza cumulata di 2 m per ogni 100 m² di
superficie utile. L'accesso alla veranda deve essere consentito 24 ore su 24. (v) i ricoveri per il pollame sono costruiti
in modo tale da consentire facile accesso allo spazio all'aperto, vale a dire
che la distanza massima che separa qualsiasi punto all'interno del fabbricato
dall'usciolo esterno più vicino non deve superare i 15 m; (vi) i sistemi multistrato non possono avere più
di tre livelli di superfici utilizzabili, incluso il pianoterra. I diversi
livelli e le zone intermedie, ad esempio le aree di nidificazione, non
devono essere separate da una distanza superiore al metro. Le deiezioni
presenti ai livelli più elevati potranno essere rimosse da un sistema
automatizzato; (f)
la luce naturale può essere completata con
illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di
sedici ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce
artificiale di almeno otto ore; (g)
nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di
pollame si procederà a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e
la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine
dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto verrà lasciato a riposo
per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la
ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Questi requisiti
non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un
parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno. 2.4.5.
Densità degli animali Il numero massimo
di animali per ettaro rispetta i seguenti limiti: Classe o specie || Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno Polli da carne || 580 Galline ovaiole || 230 Le superfici
minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di
pollame della specie Gallus gallus sono le seguenti: || Riproduttori/genitori || Animali giovani || Pollame da ingrasso || Capponi || Ovaiole Età || Riproduttori || Pollastrelle 0-8 settimane || Pollastrelle 9-18 settimane || Pulcini e pulcinotti 0-21 giorni || Finissaggio 22 - 81 giorni || 22-150 giorni || Galline ovaiole a partire da 19 settimane Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili || 6 volatili || 24, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 15, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 20, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 6 volatili Spazio sul trespolo (cm) || || || || || 18 Limiti aggiuntivi/ m2 di superficie calpestabile (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi multistrato || 9 || 36 esclusa la zona veranda || 22 || Normalmente non applicabile || 9 Taglia limite del branco || 3 000 compresi i maschi || 10 000* || 3 300 || 10 000* || 4 800 || 2 500 || 3 000 Densità nei percorsi esterni (m2/volatile), a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno || 4 || 1 || 4 || 1 || 4 || 4 || 4 * suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti
da 3 000 o 2 lotti da 4 800 Le superfici
minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di
pollame appartenente a specie diverse da Gallus gallus sono le seguenti: || Tacchini || Oche || Anatre || Faraone Tipo || Maschi || Femmine || Totalità || di Pechino || Maschi di anatra muta || Femmine di anatra muta || Germani reali || Totalità Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 Spazio sul trespolo (cm) || 40 || 40 || Normalmente non applicabile || Normalmente non applicabile || 40 || 40 || Normalmente non applicabile || 20 Taglia limite del branco || 2 500 || 2 500 || 2 500 || 4 000 femmine 3 200 maschi || 3 200 || 4 000 || 3 200 || 5 200 Densità all'esterno (m2/volatile) a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno || 10 || 10 || 15 || 4,5 || 4,5 || 4,5 || 4,5 || 4 2.4.6.
Accesso agli spazi all'aperto Per quanto riguarda
l'accesso agli spazi all'aperto, si applicano le seguenti norme: (a)
il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per
almeno un terzo della sua vita. In particolare va garantito dalla più tenera
età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente
possibile, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano,
salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa
dell'Unione; (b)
gli spazi all'aperto per il pollame devono essere
per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di
protezione e consentire un facile accesso a un numero sufficiente di
abbeveratoi. La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere
raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di
nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m
dall'usciolo più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa
una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'usciolo più vicino del
ricovero, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e abbeveratoi
uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di
almeno quattro ripari per ettaro; (c)
nell'eventualità di una scarsa disponibilità di
mangimi nell'area all'aperto a causa, per esempio, di un manto nevoso
persistente o di condizioni metereologiche aride, è possibile integrare l'alimentazione
del pollame con foraggi grossolani; (d)
il pollame tenuto al chiuso, a seguito di
restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, hanno
permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di
materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche. 2.4.7.
Benessere degli animali È vietata la spiumatura di volatili vivi. 2.5.
Apicoltura 2.5.1.
Conversione I prodotti dell'apicoltura
possono essere commercializzati con un riferimento alla produzione biologica
soltanto se le norme stabilite dal presente regolamento sono state rispettate
per almeno un anno. Nel corso del
periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura
biologica. 2.5.2.
Origine delle api Per le api, è
privilegiato l'uso di Apis mellifera e dei suoi ecotipi locali. 2.5.3.
Alimentazione In materia di
alimentazione si applicano le seguenti norme: (a)
alla fine della stagione produttiva negli alveari
devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il
periodo invernale; (b)
l'alimentazione delle colonie di api è autorizzata
soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche
avverse e viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre
biologici. 2.5.4.
Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai
trattamenti veterinari in apicoltura Per quanto riguarda
la profilassi e i trattamenti veterinari, si applicano le seguenti norme: (a)
per la protezione dei telaini, degli alveari e dei
favi, in particolare dagli organismi nocivi, sono consentiti soltanto i
rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti autorizzati per
l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19; (b)
per la disinfezione degli apiari sono ammessi
trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta; (c)
è ammessa la pratica della soppressione della
covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa destructor; (d)
se, malgrado le suddette misure preventive, le
colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente e, se
necessario, possono essere isolate in apposito apiario; (e)
nei casi di infestazione da Varroa destructor
possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido
ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora; (f)
durante un trattamento in cui siano applicati
prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono
essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente
sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente
esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui al punto
2.5.1; (g)
la lettera f), non si applica ai prodotti
autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19. 2.5.5.
Condizioni di ricovero specifiche applicabili all'apicoltura Per quanto riguarda
le condizioni di ricovero, si applicano le seguenti norme: (a)
gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente
disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da
coltivazioni biologiche o, in caso, flora spontanea, o da foreste gestite in
modo non biologico o da colture trattate solo con metodi a basso impatto
ambientale; (b)
gli apiari si trovano a una distanza sufficiente da
fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura o nocive alla
salute delle api; (c)
l'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel
raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline
siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione
biologico o da flora spontanea o da coltivazioni sottoposte a cure
colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte agli
articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che
non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione
biologica. Tali requisiti non si applicano alle aree che non sono in periodo di
fioritura o quando gli alveari sono inoperosi; (d)
gli alveari e i materiali utilizzati in apicoltura sono
costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentano rischi di
contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura. 2.5.6.
Norme specifiche sulle pratiche apicole Per quanto riguarda
le pratiche apicole, si applicano le seguenti norme: (a)
la cera per i nuovi telaini deve provenire da unità
di produzione biologica; (b)
solo prodotti naturali come il propoli, la cera e
gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari; (c)
è vietato l'uso di repellenti chimici sintetici
durante le operazioni di smielatura; (d)
per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi
che contengano covate; (e)
l'apicoltura non è considerata biologica se
praticata in regioni o zone designate dagli Stati membri come regioni o zone in
cui non è possibile praticare l'apicoltura biologica. 2.5.7.
Benessere degli animali Per quanto riguarda
l'alimentazione, si applicano le seguenti norme: (a)
è vietata la distruzione delle api nei favi come
metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura; (b)
sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle
ali delle api regine. Parte
III: Norme di produzione per alghe marine e animali d'acquacoltura 1.
Definizioni Ai fini della
presente parte, si applicano le seguenti definizioni: (1)
"impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso":
un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla
terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con
apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in
cui vivono gli animali d'acquacoltura; (2)
"energia da fonti rinnovabili": fonti
energetiche rinnovabili non fossili, quali energia eolica, solare, geotermica,
del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas; (3)
"incubatoio": sito destinato alla
riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita
di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei; (4)
"vivaio": sito adibito a un sistema di
produzione intermedio, tra l'incubatoio e la fase di ingrasso. La fase di
permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di
produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione; (5)
"inquinamento": l'introduzione diretta o
indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] o della direttiva
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6], nelle acque alle quali
si applicano, rispettivamente, tali direttive; (6)
"policoltura": l'allevamento
di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella
stessa unità di coltura; (7)
"ciclo di produzione": la durata di vita
di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita (uova
fecondate nel caso di animali d'acquacoltura) fino alla raccolta; (8)
"specie allevate localmente": le specie
che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE)
n. 708/2007 del Consiglio[7],
nonché le specie enumerate nell'allegato IV del regolamento stesso; (9)
"coefficiente di densità": il peso vivo
degli animali di acquacoltura per metro cubo di acqua in qualsiasi momento
della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro
quadro di superficie. 2.
Requisiti di carattere generale 2.1.
Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla
contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l'uso nella
produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere
biologico dei prodotti. 2.2.
Le unità di produzione biologica e quelle di
produzione non biologica sono adeguatamente separate e, laddove stabilite,
vengono imposte le distanze di separazione minima fissate dagli Stati membri.
La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di
distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle
maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica.
La produzione di alghe marine non è considerata biologica qualora abbia luogo
in luoghi o zone designati dalle autorità degli Stati membri come inadatti all'acquacoltura
biologica o alla raccolta di alghe marine biologiche. 2.3.
Per ogni nuova attività di cui si chieda il
riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di
prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale,
proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità
di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo
esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'autorità o all'organismo
di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato
IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Se l'unità è già stata
oggetto di una valutazione equivalente, è consentito riutilizzare quest'ultima
per lo scopo in questione. 2.4.
L'operatore presenta un piano di gestione
sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità
di produzione. 2.5.
Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive
in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio
ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli
effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se
del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno.
Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura
tecnica. 2.6.
Le aziende acquicole e le aziende specializzate
nell'alghicoltura includono nel piano di gestione sostenibile un
calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle
attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da
fonti rinnovabili. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima
iniziale, una tantum, della biomassa. 3.
Requisiti per le alghe marine Oltre alle norme
generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 e, se del caso, di cui
alla sezione 2, alla raccolta e alla produzione di alghe marine si applicano le
norme stabilite nella presente sezione 3. Tali norme si applicano mutatis mutandis
alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton
e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura. 3.1.
Conversione 3.1.1.
Il periodo di conversione per un sito di raccolta
di alghe marine è di sei mesi. 3.1.2.
Il periodo di conversione per un'unità di
coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione,
se questo è superiore a sei mesi. 3.1.3.
Durante il periodo di conversione, l'azienda
acquicola può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente
destinate alla produzione biologica. Per quanto riguarda la produzione di alghe
marine, è possibile utilizzare la stessa specie, purché ci sia un'adeguata
separazione tra le unità. 3.2.
Norme di produzione applicabili alle alghe marine 3.2.1.
La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti
di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata produzione biologica
a condizione che: (a)
le aree di coltura siano di stato ecologico
elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE[9], e non risultino
inidonee sotto il profilo della salubrità. (b)
la raccolta non comprometta in modo significativo l'equilibrio
dell'ecosistema naturale e la conservazione delle specie nella zona di
raccolta. 3.2.2.
Per poter essere considerata biologica, la
coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con
caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle
descritte al punto 3.2.1, lettera a). Si applicano inoltre le seguenti norme
relative alla produzione: (a)
sono attuate pratiche sostenibili in tutte le fasi
della produzione e della raccolta di alghe marine giovani; (b)
lo stock coltivato al chiuso è integrato con alghe
marine giovani allo stato brado raccolte su base periodica, per garantire
il mantenimento di un'ampia banca di geni; (c)
non sono utilizzati fertilizzanti, eccetto negli
impianti al chiuso e soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella
produzione biologica a tale scopo. 3.3.
Coltivazione di alghe marine 3.3.1.
L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente
elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla
produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso
preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema
di policoltura. 3.3.2.
Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti
esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere
provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere
utilizzati soltanto nutrienti di origine vegetale o minerale autorizzati per l'uso
nella produzione biologica a norma dell'articolo 19. 3.3.3.
La densità di coltura o l'intensità operativa viene
debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente
acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può
essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente. 3.3.4.
Le corde e altri attrezzi usati per la coltura
delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile. 3.4.
Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche 3.4.1.
Per la raccolta delle alghe viene effettuata una
stima iniziale, una tantum, della biomassa. 3.4.2.
Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono
essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e
all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori
hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al
presente regolamento. 3.4.3.
La raccolta viene effettuata in modo tale che le
quantità ottenute non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente
acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe
marine e ad evitare la raccolta accessoria di alghe, facendo particolare
attenzione alla tecnica di raccolta, alle dimensioni minime, all'età, ai cicli
riproduttivi e alle dimensioni delle alghe restanti. 3.4.4.
Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta
comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi
che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento. 4.
Requisiti per gli animali d'acquacoltura Oltre alle norme
generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12, le disposizioni
stabilite nella presente sezione 4 si applicano alle specie di pesci,
crostacei, echinodermi e molluschi a cui si fa riferimento al punto 4.1.5.10.
Le norme si applicano mutatis mutandis allo zooplancton, ai
microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come
mangime. 4.1.
Requisiti di carattere generale 4.1.1.
Conversione 4.1.1.1.
Le unità di produzione acquicola già contenenti
animali di acquacoltura e dotate dei seguenti tipi di impianti, sono soggette
ai seguenti periodi di conversione: (a)
24 mesi, per gli impianti che non possono essere
prosciugati, puliti e disinfettati; (b)
12 mesi, per gli impianti che sono stati
prosciugati o sottoposti a fermo; (c)
6 mesi, per gli impianti che sono stati
prosciugati, puliti e disinfettati; (d)
3 mesi, per gli impianti in acque aperte, compresi
quelli che producono molluschi bivalvi. 4.1.1.2.
Durante il periodo di conversione, l'azienda
acquicola può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente
destinate alla produzione biologica. Per quanto riguarda la produzione di
animali di acquacoltura, è possibile utilizzare la stessa specie, purché ci sia
un'adeguata separazione tra le unità. 4.1.2.
Origine degli animali di acquacoltura 4.1.2.1.
Per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura,
si applicano le seguenti norme: (a)
l'acquacoltura biologica è basata sull'allevamento
di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche; (b)
sono utilizzate specie allevate localmente e la
riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di produzione,
per assicurare un buon livello di salute e benessere animale e una maggiore
efficienza in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Sono tenuti a
disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i documenti
giustificativi inerenti all'origine e al trattamento degli animali; (c)
le specie scelte sono resistenti e possono essere
prodotte senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici; (d)
per migliorare il patrimonio genetico, possono
essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di
acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di
produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la
riproduzione. 4.1.2.2.
Le seguenti norme si applicano riguardo alla
riproduzione: (a)
è vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali; (b)
è vietato ricorrere alla produzione artificiale di
ceppi monosessuali (salvo mediante selezione manuale), all'induzione della
poliploidia, all'ibridazione artificiale e alla clonazione; (c)
vengono scelti ceppi appropriati; (d)
se del caso, sono stabilite le condizioni
specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione
e la produzione di seme. 4.1.3.
Alimentazione 4.1.3.1.
Per quanto riguarda l'alimentazione dei pesci, dei
crostacei e degli echinodermi, si applicano le seguenti norme: (a)
gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano
il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo; (b)
i regimi di alimentazione perseguono le seguenti
priorità: (i) salute e benessere degli animali; (ii) buona qualità del prodotto, anche dal
punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima
qualità al prodotto finale commestibile; (iii) scarso impatto ambientale; (c)
la frazione vegetale dell'alimentazione proviene da
produzione biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna
acquatica proviene dall'acquacoltura biologica o dall'utilizzo sostenibile
della pesca; (d)
le materie prime per mangimi non biologiche di
origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale,
gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli
animali e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso
nella produzione biologica ai sensi del presente regolamento; (e)
non è consentito l'uso di stimolanti della crescita
e di amminoacidi sintetici; (f)
nell'acquacoltura biologica possono essere
utilizzate soltanto materie prime di origine minerale autorizzate per l'uso
nella produzione biologica a norma dell'articolo 19; (g)
nell'acquacoltura biologica possono essere
utilizzati solo gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione
degli animali e i coadiuvanti tecnologici di cui alla parte II, punto 1.4.4. 4.1.3.2.
Riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie
che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono di plancton naturale, si
applicano le norme seguenti: (a)
tali animali filtratori ottengono il
soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso
del novellame allevato negli schiuditoi e nei vivai; (b)
le zone di sviluppo devono essere di stato
ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE. 4.1.3.3.
Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura
carnivori Gli animali d'acquacoltura
carnivori sono nutriti in via prioritaria con: (a)
mangimi biologici di origine acquicola; (b)
farina di pesce e olio di pesce ricavati da
sottoprodotti dell'acquacoltura biologica provenienti da pesci, crostacei o
molluschi; (c)
farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti
di origine ittica ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati
per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile; (d)
farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti
di origine ittica ricavati da pesci interi, crostacei o molluschi catturati
nell'ambito della pesca sostenibile e non destinati al consumo umano; (e)
materie prime biologiche di origine vegetale o
animale per mangimi; le materie prime di origine vegetale non devono superare
il 60% del totale degli ingredienti. 4.1.3.4.
Norme specifiche sull'alimentazione di taluni
animali d'acquacoltura I pesci allevati in acque interne, le mazzancolle
e i gamberi di acqua dolce nonché i pesci tropicali di acqua dolce sono nutriti
come indicato di seguito: (a)
con mangimi naturalmente presenti negli stagni e
nei laghi; (b)
in mancanza delle risorse alimentari naturali di cui
alla lettera a) in quantità sufficiente, possono essere somministrati
mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o
alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano
la necessità di utilizzare integratori alimentari; (c)
laddove le risorse alimentari naturali sono
integrate conformemente a quanto stabilito alla lettera b), la razione delle
specie di cui al punto 4.1.5.10, lettera g), e del pangasio (Pangasius
sp.) può contenere al massimo il 10% di farina di pesce e di olio di pesce
derivanti dalla pesca sostenibile. 4.1.4.
Assistenza sanitaria 4.1.4.1.
Profilassi Per quando riguarda
la profilassi, si applicano le seguenti norme: (a)
la profilassi è realizzata mantenendo gli animali
in ottime condizioni mediante un'ubicazione appropriata che tenga in
considerazione, tra l'altro, le esigenze delle specie allevate in materia di
buona qualità dell'acqua, flusso idrico e velocità di scambio, nonché mediante
una progettazione ottimale delle aziende, l'applicazione di buone pratiche di
allevamento e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei
locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un'adeguata densità degli
animali e la selezione delle razze e dei ceppi; (b)
è consentita l'utilizzazione di medicinali
veterinari ad azione immunologica; (c)
il piano di gestione della salute degli animali
descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una
convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di
produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura,
i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni
due anni nel caso di molluschi bivalvi; (d)
gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti
all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati; (e)
gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a
mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza
dal sito di coltura; (f)
possono essere utilizzati soltanto prodotti per la
pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura di produzione
autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19; (g)
Per quanto riguarda il fermo degli impianti, si
applicano le seguenti norme: (i) l'autorità competente stabilisce se
occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata, che sarà osservata e
documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento
marittimi in acque aperte; (ii) il fermo non è obbligatorio per gli
allevamenti di molluschi bivalvi; (iii) durante il fermo, le gabbie o altre
strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono
svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere
riutilizzate; (h)
se del caso, il mangime non consumato, le feci e
gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di
degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il
pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori; (i)
l'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito
solo negli incubatoi e nei vivai; (j)
per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è
privilegiato l'uso di pesci pulitori. 4.1.4.2.
Trattamenti veterinari Per quanto riguarda
i trattamenti veterinari, si applicano le seguenti norme: (a)
le malattie sono trattate immediatamente per
evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici ottenuti
per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in
caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità
di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre
terapie non è appropriato. Vanno stabilite, se del caso, restrizioni relative
ai cicli di trattamento e al tempo di attesa; (b)
sono consentite le cure connesse alla tutela della
salute umana e animale, imposte a norma del diritto dell'Unione; (c)
qualora, nonostante le misure profilattiche poste
in essere per tutelare la salute degli animali a norma del punto 4.1.4.1,
dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti
veterinari nel seguente ordine di preferenza: (i) sostanze di origine vegetale, animale o
minerale in diluizione omeopatica; (ii) piante ed estratti vegetali non aventi
effetti anestetici; e (iii) sostanze quali oligoelementi, metalli,
immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati; (d)
ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani
obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è
limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di
produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un
solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici,
gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come
prodotti biologici; (e)
le cure antiparassitarie, esclusi i piani di lotta obbligatori
gestiti dagli Stati membri, sono limitate a due trattamenti all'anno o ad
un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi; (f)
il tempo di attesa per la somministrazione di
medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi della lettera d) - inclusi
i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri - è doppio rispetto al
tempo di attesa di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora
quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore; (g)
l'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve
essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli
animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve
essere chiaramente identificabile. 4.1.5.
Condizioni di stabulazione e pratiche di
allevamento 4.1.5.1.
Sono vietati gli impianti di acquacoltura a
ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai
o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico. 4.1.5.2.
Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con
mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. Per
riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione può essere
utilizzata acqua sorgiva o di pozzo. 4.1.5.3.
L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura
è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna
specie, gli animali d'acquacoltura: (a)
dispongano di spazio sufficiente per il loro
benessere e, se del caso, di un coefficiente di densità minimo; (b)
siano tenuti in acque di buona qualità con, fra l'altro,
flusso idrico e velocità di scambio adeguati, sufficiente ossigenazione e metaboliti
mantenuti a un livello basso; (c)
siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce
confacenti alle esigenze della specie e che tengano conto dell'ubicazione
geografica. Nel caso di pesci
di acqua dolce, il fondo deve essere quanto più possibile simile a quello
naturale. Nel caso della
carpa, il fondo deve essere costituito da terra naturale. 4.1.5.4.
Gli impianti di contenimento acquatici sono
progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici
tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze
comportamentali. 4.1.5.5.
Le unità di allevamento a terra devono soddisfare
le seguenti condizioni: (a)
nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile
monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che
in uscita; (b)
almeno il 5% della superficie perimetrale
(«interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale. 4.1.5.6.
I sistemi di allevamento a terra devono soddisfare
le seguenti condizioni: (a)
essere situati in luoghi in cui il flusso idrico,
la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a
minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante; (b)
le gabbie devono essere progettate, costruite e
mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo. 4.1.5.7.
Gli impianti di contenimento sono progettati,
localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe. 4.1.5.8.
In caso di fuga di pesci o di crostacei, si
prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema
locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. I relativi documenti
giustificativi devono essere conservati. 4.1.5.9.
Per la produzione di animali d'acquacoltura in
stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate
di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o
di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano
alghe marine o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a
migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti
ha luogo ad intervalli regolari. 4.1.5.10.
Densità degli animali Per determinare gli effetti della densità sul
benessere dei pesci prodotti, si procede al monitoraggio delle loro condizioni
(ad esempio: pinne danneggiate o altre lesioni, indice di crescita,
comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua. Il coefficiente di densità è fissato per specie o
gruppo di specie: (a)
produzione biologica di salmonidi in acque dolci: specie
interessate: salmotrota (Salmo trutta) – trota iridea (Oncorhynchus
mykiss) – salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis)
– salmone (Salmo salar) – salmerino alpino (Salvelinus alpinus) –
temolo (Thymallus thymallus) – salmerino di lago nordamericano (Salvelinus
namaycush) – salmone del Danubio (Hucho hucho). Sistema di produzione || Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60% per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti. Coefficiente di densità massimo || Salmonidi non elencati in appresso: 15 kg/m3 Salmone: 20 kg/m3 Salmotrota e trota iridea: 25 kg/m3 Salmerino artico: 20 kg/m3 (b)
produzione biologica di salmonidi in acque marine: specie
interessate: salmone (Salmo salar), salmotrota (Salmo trutta) -
trota iridea (Oncorhynchus mykiss) Coefficiente di densità massimo || 10 kg/m3 in recinti di rete (c)
produzione biologica di merluzzi (Gadus morhua)
e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus
aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta
maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus
pagrus[=Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus)
e altri sparidi, nonché sigani (Siganus sp.) Sistema di produzione || Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma. Coefficiente di densità massimo || Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3 Per il rombo: 25 kg/m2 (d)
produzione biologica di spigole, orate, ombrine
boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla sp.) nelle
lagune a marea e nelle lagune costiere. Sistema di contenimento || Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea Sistema di produzione || Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50% degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari. Coefficiente di densità massimo || 4 kg/m3 (e)
produzione biologica di storioni in acque dolci: specie
interessate: Famiglia degli storioni (Acipenseridae) Sistema di produzione || Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata. Coefficiente di densità massimo || 30 kg/m3 (f)
piscicoltura biologica in acque interne. Specie
interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in
regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi,
storione. Sistema di produzione || In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde. L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita. La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata solo con fertilizzanti e ammendanti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro. Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura. Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di produzione condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica. La "policoltura" può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri. Resa di produzione || La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno. (g)
produzione biologica di mazzancolle e di gamberi di
acqua dolce (Macrobrachium sp.): Ubicazione della o delle unità di produzione || Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie. Periodo di conversione || Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita dei gamberi prodotti. Origine dei riproduttori || Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento. Ablazione del peduncolo oculare || Vietata Densità massima e limiti di produzione || Semina: massimo 22 post-larve/m2 Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m2 (h)
molluschi ed echinodermi: Sistemi di produzione || Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot» nonché altri sistemi di contenimento. Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito diradare le funi durante il ciclo di produzione; è tuttavia consentita la suddivisione delle funi sospese nella fase iniziale, purché non aumenti il coefficiente di densità. (i)
pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos
chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.): Sistemi di produzione || Stagni e gabbie di rete Coefficiente di densità massimo || Pangasio: 10 kg/m3 Tilapia: 20 kg/m3 4.1.6.
Benessere degli animali 4.1.6.1.
Gli addetti alla cura degli animali possiedono le
necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli
animali. 4.1.6.2.
Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno
possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti,
per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle
manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più
possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le
operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire
il benessere dei pesci. 4.1.6.3.
L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti
limitazioni: (a)
la durata della luce diurna può essere prolungata
con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze
etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale
degli animali prodotti, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16
ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi; (b)
si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità
luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo
o mantenendo accese luci di ambiente. 4.1.6.4.
La ventilazione è consentita al fine di assicurare
il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici
siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili. 4.1.6.5.
L'impiego di ossigeno è consentito solo per
esigenze di salute e benessere degli animali e in periodi critici della
produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze: (a)
innalzamento di temperatura, abbassamento della
pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale; (b)
operazioni sporadiche di gestione dello stock, come
campionamento e cernita; (c)
necessità impellente di garantire la sopravvivenza
dello stock. 4.1.6.6.
Devono essere prese misure appropriate per limitare
al minimo il trasporto di animali d'acquacoltura. 4.1.6.7.
Agli animali sono risparmiate il più possibile le
sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche
al momento della macellazione. 4.1.6.8.
Le tecniche di macellazione usate per i pesci
comportano lo stordimento dell'animale, in modo da farlo cadere
immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La
manipolazione prima della macellazione va eseguita in modo da evitare lesioni,
mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta
del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale,
dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione. 4.2.
Norme specifiche per i molluschi 4.2.1.
Origine del seme Per quanto riguarda
l'origine del seme, si applicano le seguenti norme: (a)
può essere utilizzato seme selvatico di molluschi
bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione, a condizione che non
vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, se ciò è consentito dalla
legislazione locale e se il seme selvatico proviene da: (i) colonie a rischio di sopravvivenza nelle
condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno; oppure (ii) insediamenti naturali di novellame su
collettori; (b)
per l'ostrica concava (Crassostrea gigas)
sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la
deposizione delle uova in natura; (c)
gli operatori conservano, a fini di tracciabilità,
le registrazioni attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del
seme selvatico. 4.2.2.
Condizioni di stabulazione e pratiche di
allevamento Per quanto riguarda
le condizioni di stabulazione e le pratiche di allevamento, si applicano le
seguenti norme: (a)
la produzione può essere praticata nello stesso
specchio d'acqua in cui sono praticate la produzione di pesci e alghe in un
sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I
molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi
gasteropodi quali la littorina, in policoltura; (b)
la produzione biologica di molluschi bivalvi è
praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed
è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti; (c)
gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a
limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate
reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori. 4.2.3.
Coltura Per quanto riguarda
la coltura, si applicano le seguenti norme: (a)
la coltura su corde per mitili e con altri metodi
elencati al punto 4.1.5.10, lettera h), può essere praticata in regime di
produzione biologica; (b)
la molluschicoltura di fondo è autorizzata a
condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di
coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale
minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una
relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo
distinto, al piano di gestione sostenibile. 4.2.4.
Gestione Per quanto riguarda la gestione, si applicano le
seguenti norme: (a)
nella produzione è applicato un coefficiente di
densità non superiore a quello usuale nella produzione locale di molluschi non
biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere
degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di
cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità; (b)
gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con
mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di
coltura. Per combattere gli organismi incrostanti competitivi, i molluschi
possono essere trattati con una soluzione di calce una sola volta durante il
ciclo di produzione. 4.2.5.
Norme specifiche sull'ostricoltura È consentita la
coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento
delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera
continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi
in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La
produzione deve soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.5.10, lettera h). Parte
IV: Norme di produzione per alimenti trasformati e mangimi trasformati Le norme qui stabilite si applicano agli
alimenti trasformati e ai mangimi trasformati, in aggiunta alle norme generali
di produzione di cui agli articoli 7, 9 e 13. 1.
Requisiti generali per la produzione di
alimenti trasformati e mangimi trasformati 1.1.
Gli additivi alimentari e per mangimi, i
coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e ingredienti utilizzati per la
trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di
trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi
delle buone pratiche di fabbricazione[10]. 1.2.
Gli operatori che producono alimenti o mangimi
trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione
sistematica delle fasi critiche della trasformazione. 1.3.
L'applicazione delle procedure di cui al
punto 1.2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti
trasformati siano conformi al presente regolamento. 1.4.
Gli operatori rispettano e attuano le procedure di
cui al punto 1.2, e in particolare di premurano di: (a)
adottare misure preventive per evitare il rischio
di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati; (b)
effettuare una pulizia adeguata, controllandone l'efficacia
e registrando le relative operazioni; (c)
prendere adeguate misure per evitare che prodotti
non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia
riferimento alla produzione biologica. 1.5.
La preparazione di prodotti biologici trasformati è
separata nel tempo o nello spazio dai prodotti non biologici. Quando nell'unità
di preparazione vengono preparati o immagazzinati anche prodotti non biologici,
l'operatore: (a)
ne informa l'autorità o l'organismo di controllo; (b)
effettua le operazioni in cicli completi senza
interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da
operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici; (c)
provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici,
prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti
non biologici; (d)
tiene a disposizione un registro aggiornato di
tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati; (e)
adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione
dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici; (f)
esegue le operazioni sui prodotti biologici solo
dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione. 1.6.
Non è consentito l'impiego di prodotti, sostanze e
tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel
magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze nella
trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera
natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come alimenti
biologici. 2.
Requisiti per la produzione di alimenti
trasformati 2.1.
Le seguenti condizioni si applicano alla
composizione degli alimenti biologici trasformati: (a)
il prodotto è ottenuto principalmente da
ingredienti agricoli; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente
da ingredienti agricoli non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da
cucina aggiunti; (b)
possono essere utilizzati solo gli additivi, i
coadiuvanti tecnologici, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di
microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli
amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati a fini nutrizionali specifici
e autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo
19; (c)
un ingrediente biologico non è contenuto insieme
allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione; (d)
gli alimenti prodotti a partire da colture in
conversione contengono un solo ingrediente vegetale di origine agricola. 2.2.
Uso di taluni prodotti e sostanze nella
trasformazione degli alimenti 2.2.1.
Solo i prodotti e le sostanze di cui al punto 2.1,
lettera b), nonché i prodotti e le sostanze cui si fa riferimento ai punti
2.2.2, 2.2.4 e 2.2.5, possono essere utilizzati nella trasformazione di
alimenti, ad eccezione delle sostanze e dei prodotti del settore vitivinicolo
ai quali si applicano le disposizioni di cui alla parte V, punto 2, e ad
eccezione del lievito al quale si applica la parte VI, punto 1.3. 2.2.2.
Nel settore della trasformazione degli alimenti, è
autorizzato l'impiego dei prodotti e delle sostanze seguenti: (a)
preparazioni a base di microrganismi ed enzimi
alimentari normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti;
tuttavia, gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono essere
autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19; (b)
sostanze e prodotti definiti all'articolo 3,
paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento n. 1334/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio[11]
ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche
naturali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 16
dello stesso regolamento;. (c)
i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle
carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 17 del regolamento
n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]; (d)
l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o
di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione
degli alimenti; (e)
le sostanze minerali (anche oligoelementi), le
vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il
loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati. 2.2.3.
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 21,
paragrafo 3, si applicano le seguenti norme: (a)
determinati additivi alimentari autorizzati per l'uso
nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19 sono considerati
ingredienti agricoli; (b)
le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2
non sono considerati ingredienti agricoli; (c)
il lievito e i prodotti a base di lievito sono
considerati ingredienti agricoli. 2.2.4.
I seguenti ingredienti agricoli non biologici
possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici: (a)
prodotti animali: (i) organismi acquatici, diversi dai
prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti
alimentari non biologici; (ii) gelatina; (iii) budella; (b)
prodotti vegetali non trasformati e prodotti da
questi ottenuti mediante processi di trasformazione: (i) frutta, frutta a guscio e semi
commestibili: – noci di cola Cola acuminata; (ii) spezie ed erbe aromatiche commestibili: – semi di rafano Armoracia rusticana; – fiori di cartamo Carthamus tinctorius; – crescione acquatico Nasturtium officinale; (iii) prodotti vari: – alghe, comprese quelle marine; (c)
prodotti vegetali trasformati: (i) zuccheri, amidi e altri prodotti
ottenuti da cereali e tuberi: – cialde di riso; – amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato; (ii) prodotti vari: – rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero. 2.2.5.
Grassi e oli, anche raffinati ma non modificati chimicamente,
possono essere utilizzati nella loro forma non biologica, se ottenuti da piante
diverse da: – cacao Theobroma cacao; – cocco Cocos nucifera; – olivo Olea europaea; – girasole helianthus annuus; – palma elaeis guineensis; – colza Brassica napus, rapa; – cartamo Carthamus tinctorius; – sesamo Sesamum indicum; – soia Glycine max. 3.
Requisiti per la produzione di mangimi
trasformati 3.1.
Nella composizione dei mangimi biologici o dei
mangimi in conversione non entrano materie prime biologiche, o provenienti da
aziende in conversione, congiuntamente a materie prime prodotte secondo metodi
non biologici. 3.2.
La trasformazione con l'ausilio di solventi
ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o
trasformate nella produzione biologica, non è ammessa. Parte V: Vino 1.
Campo di applicazione 1.1.
Oltre alle norme generali di produzione di cui agli
articoli 7, 8, 9 e 14, le norme stabilite nella presente parte si applicano
alla produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo quale definito
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE)
n. 1308/2013. 1.2.
Salvo esplicite disposizioni contrarie contenute
nella presente parte, si applicano i regolamenti della Commissione (CE)
n. 606/2009[13]
e (CE) n. 607/2009[14]. 2.
Uso di taluni prodotti e sostanze 2.1.
I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti
da materie prime biologiche. 2.2.
Solo i prodotti e le sostanze autorizzati per l'uso
nella produzione biologica a norma dell'articolo 19 possono essere
utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche
durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e
restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento
(CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo. 3.
Pratiche enologiche e restrizioni 3.1.
Fatte salve le sezioni 1 e 2 e le restrizioni e i
divieti specifici previsti dai punti da 3.2 a 3.5, sono consentite solo le
pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste
dagli articoli 80 e 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013
nonché dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a
14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti,
utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010. 3.2.
È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei
trattamenti enologici elencati di seguito: (a)
concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato
VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013; (b)
eliminazione dell'anidride solforosa con
procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE)
n. 606/2009; (c)
trattamento per elettrodialisi per garantire la
stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del
regolamento (CE) n. 606/2009; (d)
dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato
I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009; (e)
trattamento con scambiatori di cationi per
garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A,
punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009. 3.3.
L'uso delle pratiche, dei processi e dei
trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti
condizioni: (a)
per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I
A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può
superare i 70 °C; (b)
per la centrifugazione e la filtrazione, con o
senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3,
del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere
inferiore a 0,2 micrometri. 3.4.
L'uso delle pratiche, dei processi e dei
trattamenti enologici elencati di seguito sarà riesaminato dalla Commissione
anteriormente al 1° agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente a
tali pratiche o limitarle ulteriormente: (a)
i trattamenti termici di cui all'allegato I A,
punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009; (b)
l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato
I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009; (c)
osmosi inversa ai sensi dell'allegato VIII, parte
I, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1308/2013. 3.5.
Eventuali modifiche introdotte successivamente al
1° agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i
trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal
regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione
biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle
norme di produzione di cui alla presente sezione e, se necessario, di una
procedura di valutazione conformemente all'articolo 19 del presente
regolamento. Parte
VI: Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi Le norme qui stabilite si applicano ai lieviti
biologici utilizzati come alimenti o come mangimi, in aggiunta alle norme
generali di produzione di cui agli articoli 7, 9 e 15. 1.
Requisiti di carattere generale 1.1.
Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati
solo substrati prodotti biologicamente. 1.2.
Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o
mangimi biologici insieme al lievito non biologico. 1.3.
Le sostanze seguenti possono essere utilizzate per
la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito biologico: (a)
i coadiuvanti tecnologici autorizzati per l'uso
nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19; (b)
i prodotti e le sostanze di cui alla parte IV,
punto 2.2.2, lettere a) e d). ALLEGATO III RACCOLTA,
IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI 1.
Raccolta dei prodotti e trasporto verso le
unità di preparazione Gli operatori possono effettuare la raccolta
simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate
misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti
non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore
mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo le
informazioni relative ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data
e all'ora di ricevimento dei prodotti. 2.
Imballaggio e trasporto dei prodotti verso
altri operatori o unità 2.1.
Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici
siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i
dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il
contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i
sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre
indicazioni eventualmente previste dalla normativa dell'Unione, indichi: (a)
il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso
da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto; (b)
il nome del prodotto o nel caso di mangimi composti
la loro descrizione, accompagnati da un riferimento alla produzione biologica; (c)
il nome o il codice numerico dell'autorità o dell'organismo
di controllo a cui è assoggettato l'operatore; e (d)
se del caso, l'identificazione del lotto attraverso
un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo
di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con i registri di
cui all'articolo 24. Le informazioni di cui alle lettere da a) a d)
possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve
inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di
trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere
informazioni sul fornitore o il trasportatore. 2.2.
Non è richiesta la chiusura di imballaggi,
contenitori o veicoli qualora: (a)
il trasporto avvenga direttamente tra due
operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla
produzione biologica; (b)
i prodotti siano muniti di un documento di
accompagnamento indicante le informazioni richieste al punto 2.1; e (c)
sia l'operatore speditore che l'operatore
destinatario tengano a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo
i documenti relativi alle operazioni di trasporto. 3.
Norme specifiche per il trasporto dei
mangimi verso altre unità di produzione o di preparazione o verso altri locali
di magazzinaggio Quando trasportano mangimi verso altre unità
di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli
operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: (a)
durante il trasporto i mangimi ottenuti da produzione
biologica, i mangimi in conversione e quelli non biologici sono fisicamente
separati in modo efficace; (b)
i veicoli o i contenitori che hanno trasportato
prodotti non biologici possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti
biologici solo a condizione che: (i) prima di effettuare il trasporto dei
prodotti biologici sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata
controllata l'efficacia, e gli operatori registrino tali operazioni; (ii) sia messa in atto ogni misura
necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo il regime di controllo e,
se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono
essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento alla
produzione biologica; (iii) l'operatore tenga i documenti relativi
alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di
controllo; (c)
il trasporto di mangimi biologici finiti è
separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti; (d)
durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio
del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne
vengono registrati. 4.
Trasporto di pesci vivi 4.1.
I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte,
contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno
disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi. 4.2.
Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici
biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente. 4.3.
Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare
lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che
risulti pregiudizievole per la specie. 4.4.
Devono essere conservati i relativi documenti
giustificativi per le operazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.3. 5.
Ricevimento di prodotti da altri operatori o
altre unità Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore
verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché
la presenza delle indicazioni di cui alla sezione 2. L'operatore confronta le informazioni figuranti
sull'etichetta di cui alla sezione 2 con le informazioni figuranti nei
documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere
esplicitamente indicato nei registri di cui all'articolo 24. 6.
Norme specifiche per il ricevimento di prodotti
da un paese terzo Se i prodotti biologici sono importati dai
paesi terzi, devono essere trasportati in imballaggi o contenitori adeguati,
chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione
dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di
identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione
da paesi terzi. Al ricevimento di un prodotto biologico
importato da un paese terzo, la persona fisica o giuridica a cui viene consegnata
la partita importata e che la riceve per poi effettuare una preparazione o
commercializzazione supplementare, verifica la chiusura dell'imballaggio o del
contenitore e, nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 28,
paragrafo 1, lettera b), punto ii), accerta che il certificato di
ispezione di cui allo stesso articolo copra il tipo di prodotto che costituisce
la partita. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato
nei registri di cui all'articolo 24. 7.
Magazzinaggio dei prodotti 7.1.
Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti
sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare
che i prodotti vengano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze
non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono
chiaramente identificabili in qualsiasi momento. 7.2.
Nelle unità destinate alla produzione vegetale e
animale biologica è vietato il magazzinaggio di materie prime diverse da quelle
autorizzate per la produzione biologica a norma dell'articolo 19. 7.3.
I medicinali veterinari allopatici e antibiotici
possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un
veterinario nell'ambito di trattamenti previsti nell'allegato II, al punto
1.5.2.2 della parte II e al punto 4.1.4.2, lettera a), della parte III, e
purché siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nei
registri degli animali cui all'articolo 24. 7.4.
Qualora un operatore tratti prodotti non biologici
e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti
anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari: (a)
i prodotti biologici sono tenuti separati dagli
altri prodotti agricoli o alimentari; (b)
vengono prese tutte le misure necessarie per
garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con
prodotti non biologici; (c)
viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia
stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti
biologici, e l'operatore deve registrare tali operazioni. ALLEGATO IV TERMINI
DI CUI ALL'ARTICOLO 21 BG:
биологичен. ES: ecológico, biológico. CS: ekologické, biologické. DA: økologisk. DE: ökologisch, biologisch. ET: mahe, ökoloogiline. EL:
βιολογικό. EN: organic. FR: biologique. GA: orgánach. HR: ekološki. IT: biologico. LV: bioloģisks, ekoloģisks. LT: ekologiškas. LU: biologësch. HU: ökológiai. MT: organiku. NL: biologisch. PL: ekologiczne. PT: biológico. RO: ecologic. SK: ekologické, biologické. SL: ekološki. FI: luonnonmukainen. SV: ekologisk. -------------------------------------------------- ALLEGATO V LOGO
DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA E CODICI NUMERICI 1.
Logo 1.1.
Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea
deve essere conforme al seguente modello: [inserire logo] 1.2.
Il colore di riferimento in Pantone è il verde
Pantone n. 376 e il verde [50% ciano + 100% giallo], nel
caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia. 1.3.
Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea
può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto
qualora non sia fattibile adoperarlo a colori: [inserire logo] 1.4.
Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta
è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di
fondo dell'imballaggio o dell'etichetta. 1.5.
Nel caso in cui il logo risulti scarsamente
visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo,
si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per
farlo risaltare meglio sullo sfondo. 1.6.
In determinate circostanze del tutto particolari in
cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile
utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione Europea in questo stesso
colore. 1.7.
Il logo di produzione biologica dell'Unione europea
deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la
proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via
del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza
di 6 mm per confezioni molto piccole. 1.8.
Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea
può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano
alla produzione biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la
natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 22. Qualora sia
accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde
diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo di produzione
biologica dell'Unione Europea può essere utilizzato nel suddetto colore diverso
da quello di riferimento. 2.
Codici numerici Il formato generale dei codici numerici è il
seguente: AB-CDE-999 dove: (a)
«AB» è il codice ISO del paese in cui vengono
effettuati i controlli; (b)
«CDE» è un termine, composto di tre lettere,
approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o
«org» o «eko» che stabilisce un nesso con la produzione biologica; e (c)
«999» è il numero di riferimento, composto al
massimo di tre cifre, assegnato: (i) dall'autorità competente di ogni Stato
membro alle autorità di controllo e agli organismi di controllo cui essa ha
delegato i compiti di controllo; (ii) dalla Commissione: – alle autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti
dalla Commissione a norma dell'articolo 29; – alle autorità competenti dei paesi terzi, riconosciute dalla
Commissione a norma dell'articolo 31. [1] Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). [2] Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006,
pag. 15). [3] Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 487). [4] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009,
pag. 7) [5] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). [6] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro
sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19). [7] Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11
giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di
specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1). [8] Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1). [9] Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle
acque destinate alla molluschicoltura (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14). [10] Buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing
practices, GMP), quali definite all'articolo 3, lettera a), del
regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche
di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75). [11] Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere
utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91
del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la
direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). [12] Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi
alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16). [13] Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10
luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009,
pag. 1). [14] Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14
luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, GU L 193 del 24.7.2009,
pag. 60).