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Document 52014PC0180

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

/* COM/2014/0180 final - 2014/0100 (COD) */

52014PC0180

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio /* COM/2014/0180 final - 2014/0100 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Motivazione e obiettivi della proposta

Nel corso dell’ultimo decennio, il mercato dei prodotti biologici è stato caratterizzato da uno sviluppo dinamico favorito da un forte aumento della domanda. Il mercato mondiale degli alimenti biologici ha quadruplicato la sua estensione a partire dal 1999. La superficie destinata alla produzione biologica nell’Unione europea (di seguito: l’Unione) è raddoppiata. Ogni anno, 500 000 ettari supplementari di terreni sono convertiti all’agricoltura biologica. Tuttavia, né l’offerta interna né il quadro normativo hanno tenuto il passo con questa espansione del mercato. Le norme di produzione non tengono sufficientemente conto dell’evolversi delle preoccupazioni e delle aspettative di consumatori e cittadini, le norme in materia di etichettatura sono complicate e sono state rilevate carenze a livello del sistema di controllo e del regime commerciale. La normativa è complessa e implica un elevato livello di oneri amministrativi che dissuade i piccoli agricoltori dall’affiliarsi al regime biologico dell’Unione. Alcune esenzioni un tempo necessarie per lo sviluppo del settore non appaiono più giustificate.

La proposta ha l’obiettivo di migliorare la normativa relativa alla produzione biologica allo scopo di:

(1) eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell’Unione,

(2) garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori e consentire al mercato interno di funzionare in modo più efficiente,

(3) mantenere o migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.

1.2.        Contesto generale

All’atto dell’adozione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici[1], il Consiglio ha individuato una serie di questioni in merito alle quali la Commissione era tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo aver analizzato l’esperienza acquisita nel quadro dell’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla relazione della Commissione[2] in occasione della sessione “Agricoltura e pesca” del 13-14 maggio 2013[3] e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a sviluppare il settore della produzione biologica in modo ambizioso, grazie a una revisione del quadro giuridico attuale volta a renderlo più facilmente utilizzabile garantendo nel contempo un periodo di stabilità e certezza, nell’intento di conseguire una maggiore chiarificazione e semplificazione nonché di risolvere le questioni attualmente in sospeso che richiedono un esame più approfondito.

Il riesame della legislazione in materia di produzione biologica rientra nell’ambito del programma della Commissione per il controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione[4].

Il riesame offre l’opportunità di applicare alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio la distinzione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

1.3.        Disposizioni vigenti in materia

Il primo atto legislativo dell’Unione relativo alla produzione biologica è stato adottato nel 1991. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ha fornito una definizione giuridica del metodo di produzione biologica stabilendo norme di produzione, requisiti in materia di controllo ed etichettatura e norme per l’importazione dei prodotti biologici. Il quadro giuridico in tal modo predisposto ha fornito una base per la tutela dei consumatori e dei produttori del comparto biologico contro le dichiarazioni di origine biologica false e fuorvianti.

Il suddetto atto legislativo è stato modificato nel giugno 2007 con l’adozione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio che, in particolare:

– ha fornito una definizione più precisa del metodo di produzione biologico, descrivendone obiettivi e principi,

– ha migliorato l’armonizzazione delle norme di produzione biologica nell’Unione sopprimendo le norme nazionali per i prodotti di origine animale,

– ha introdotto la possibilità di stabilire eccezioni alle norme sotto la responsabilità degli Stati membri, ma con vincoli rigorosi e per un periodo di tempo limitato,

– ha creato un collegamento tra il sistema di controllo relativo all’agricoltura biologica e il sistema di controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi disposto dal regolamento (CE) n. 882/2004[5] e ha reso obbligatorio l’accreditamento degli organismi di controllo privati,

– ha ristrutturato il regime di importazione: in aggiunta al riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell’equivalenza, l’Unione europea riconosce gli organismi di controllo che operano nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza o della conformità. Il sistema precedentemente in vigore, in virtù del quale ai paesi terzi venivano concesse autorizzazioni individuali per ciascuna partita, è stato eliminato dal regolamento di base ed è ora in fase di graduale abolizione.

1.4.        Coerenza con altre politiche

L’iniziativa persegue gli obiettivi espressi nella comunicazione “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”. Tra gli obiettivi del riesame vi è quello di semplificare gli oneri legislativi.

L’iniziativa è in linea con il quadro generale della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la priorità concessa alla crescita sostenibile e alla promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.

Essa è coerente con la riforma della politica agricola comune (PAC), che definisce il quadro generale per lo sviluppo dell’agricoltura nell’Unione per il periodo 2014-2020[6]. Le nuove disposizioni puntano a conseguire una competitività sostenibile che garantisca un settore della produzione alimentare economicamente redditizio, nonché alla gestione sostenibile delle risorse terrestri naturali dell’Unione, nell’ambito della quale la produzione biologica è stata identificata come un elemento chiave.

La proposta tiene conto della nuova politica comune della pesca per quanto riguarda l’acquacoltura, settore che svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine, la crescita e l’occupazione, riducendo nel contempo la pressione esercitata sugli stock di pesci selvatici nel quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici.

Essa è inoltre coerente con la proposta della Commissione per un nuovo regolamento del Consiglio e del Parlamento relativo ai controlli ufficiali[7], che punta a consolidare l’approccio integrato in tutti i settori connessi alla catena alimentare, razionalizzando e semplificando il quadro legislativo globale e salvaguardando nel contempo l’obiettivo di una migliore regolamentazione. In particolare, essa allinea e/o chiarisce le definizioni a seconda delle necessità e propone l’integrazione delle disposizioni specifiche necessarie in materia di controllo nel quadro legislativo unico per i controlli ufficiali.

Il sistema di produzione biologico rientra infine tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione che include anche le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i prodotti delle regioni ultraperiferiche e delle zone montane dell’UE, come sottolineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e come indicato nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità[8].

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

2.1.        Consultazioni

La situazione attuale è stata analizzata in modo approfondito sulla base delle informazioni raccolte nel corso di una serie di audizioni delle parti interessate a cui la Commissione ha invitato oltre 70 esperti e rappresentanti del mondo accademico al fine di esaminare tutte le sfide attuali e future che il comparto biologico si troverà ad affrontare.

La Commissione ha aperto una consultazione in linea all’inizio del 2013. In risposta al questionario sono state trasmesse circa 45 000 risposte, cui si sono aggiunti quasi 1 400 contributi liberi. La maggior parte delle risposte (96%) proveniva da cittadini dell’Unione europea, mentre il restante 4% è stato inviato dai soggetti interessati.

Le parti interessate del settore sono state inoltre informate e consultate in merito al riesame in una serie di riunioni del gruppo consultivo “Agricoltura biologica”.

Gli Stati membri, in qualità di autorità competenti incaricate dell’attuazione della legislazione, sono stati tenuti informati e sono stati consultati su aspetti tecnici del riesame.

2.2.        Principali risultati delle consultazioni

Quanti hanno risposto alla consultazione pubblica sono principalmente preoccupati da questioni legate all’ambiente e alla qualità. Essi auspicano il rafforzamento delle norme europee in materia di agricoltura biologica e l’uniformità di tali norme per gli agricoltori e gli altri operatori in tutta l’Unione. La maggioranza è dunque favorevole alla soppressione delle eccezioni. Grandi aspettative sono state espresse in relazione ai residui di prodotti e sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica. Il logo biologico dell’Unione europea è stato considerato equivalente ai loghi nazionali come mezzo di riconoscimento dei prodotti biologici. La maggior parte dei cittadini e dei soggetti interessati ha fiducia nel regime di controllo relativo alla produzione biologica, anche se ritengono che potrebbe essere migliorato, in particolare grazie all’introduzione della certificazione elettronica. Essi sono inoltre favorevoli alla certificazione di gruppo nel caso dei piccoli agricoltori.

La necessità di migliorare la normativa sulla produzione biologica costituisce un fatto ampiamente riconosciuto nel comparto biologico. Esiste inoltre un ampio consenso sul fatto che la produzione biologica debba restare vicina ai suoi principi e obiettivi e che le eccezioni alle norme debbano essere eliminate.

2.3.        Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto ha messo a confronto tre scenari alternativi:

– lo status quo migliorato, caratterizzato da un miglioramento della normativa attuale e della sua applicazione;

– l’opzione incentrata al mercato, consistente nel creare le condizioni necessarie per far fronte in modo dinamico all’ulteriore evoluzione del mercato, con norme più flessibili. Nell’ambito di questa opzione, le norme eccezionali stabilite da lunga data sarebbero integrate nelle norme di produzione;

– l’opzione incentrata sui principi, volta a riportare la produzione biologica ai suoi principi di base, che sarebbero rispecchiati in misura più adeguata nelle norme di produzione. Nell’ambito di questa opzione, le norme eccezionali sarebbero soppresse.

Le tre opzioni strategiche sono state valutate in funzione della loro capacità di conseguire gli obiettivi della PAC per il 2020 e gli obiettivi specifici, strategici e operativi, del riesame, nonché in termini di efficacia ed efficienza. L’opzione incentrata sui principi è quella che consegue i migliori risultati per tutti i criteri valutati, seguita dall’opzione incentrata sul mercato e quindi dall’opzione dello status quo migliorato.

L’opzione incentrata sui principi dovrebbe produrre i seguenti risultati:

– prospettive di mercato positive, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti biologici e attirare nuovo interesse verso tali prodotti;

– la soppressione delle eccezioni alle norme dovrebbe contribuire allo sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare le sementi;

– il chiarimento e la semplificazione delle norme di produzione renderanno il settore più attraente;

– la concorrenza diventerà più equa grazie alla maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla semplificazione delle norme e all’abbandono dell’equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo nei paesi terzi;

– la creazione di un migliore sistema di controllo e di norme di produzione armonizzate che tengano conto dell’evolversi delle preoccupazioni della società (sistema di gestione ambientale per trasformatori e commercianti, benessere degli animali) rafforzeranno la fiducia dei consumatori;

– l’adozione di un approccio basato sui rischi dovrebbe migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli e, unita a un regime di importazione più affidabile, contribuire alla prevenzione delle frodi;

– gli effetti ambientali positivi connessi alla produzione biologica saranno accentuati grazie alla soppressione delle norme eccezionali;

– le condizioni di benessere degli animali saranno migliorate grazie all’eliminazione delle eccezioni.

In esito alla valutazione d’impatto, l’opzione preferita è stata quella incentrata sui principi, associata ai miglioramenti proposti nell’ambito dell’opzione dello status quo migliorato e con alcune sotto-opzioni.

Nel corso dell’intero processo, un’attenzione particolare è stata riservata alla semplificazione. L’opzione prescelta consentirà di:

– chiarire le disposizioni relative al campo di applicazione, alle norme di produzione, all’etichettatura e ai controlli;

– eliminare le disposizioni inefficaci;

– limitare la possibilità per gli Stati membri di consentire eccezioni alle norme;

– semplificare il regime di importazione;

– semplificare i requisiti applicabili ai piccoli agricoltori, in particolare con l’introduzione della certificazione di gruppo.

Con riguardo ai costi amministrativi, l’attuale proposta comporterà la soppressione di 37 dei 135 obblighi di informazione attualmente imposti agli agricoltori biologici e alle amministrazioni.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Sintesi delle misure proposte

La produzione biologica deve continuare a rispettare una serie di principi che rispecchiano fedelmente le aspettative dei consumatori.

Ai fini di una migliore leggibilità, le norme di produzione specifiche sono riunite in un allegato del regolamento proposto.

Le norme di produzione sono rafforzate e armonizzate grazie alla soppressione delle eccezioni, salvo ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose. Le aziende agricole biologiche devono essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica e il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione non è in linea di principio più possibile. Gli ingredienti agricoli che rientrano nella composizione dei prodotti biologici trasformati devono essere esclusivamente biologici. Ad eccezione delle microimprese, gli operatori del comparto biologico diversi dagli agricoltori o dai produttori di alghe marine o animali d’acquacoltura sono tenuti a mettere a punto un sistema che consenta di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.

Il sistema di controllo viene migliorato grazie all’integrazione di tutte le disposizioni legate al controllo in un testo legislativo unico nell’ambito della proposta della Commissione per un regolamento sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali nel settore dei mangimi e dei prodotti alimentari. Di conseguenza, gli operatori, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non dovranno più basarsi su due testi legislativi diversi per le disposizioni relative ai controlli.

Le possibilità di controllo sono migliorate grazie al chiarimento, alla semplificazione e all’armonizzazione delle norme di produzione nonché all’eliminazione di una serie di possibili eccezioni a tali norme.

La proposta punta ad eliminare la possibilità di esentare determinate categorie di dettaglianti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, possibilità che ha dato luogo a interpretazioni e pratiche divergenti tra gli Stati membri e ha comportato difficoltà supplementari a livello della gestione, della supervisione e dei controlli.

L’approccio basato sul rischio in materia di controlli ufficiali viene rafforzato sopprimendo l’obbligo di verificare annualmente la conformità di tutti gli operatori, prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007. Ciò consentirà di adeguare la frequenza dei controlli, tramite atti delegati che saranno adottati in conformità al regolamento (UE) n. XX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali), in modo tale che gli operatori con un basso profilo di rischio possano essere sottoposti a ispezioni materiali meno frequenti (a intervalli superiori a un anno) e/o meno esaustive, mentre gli operatori a rischio più elevato siano sottoposti a controlli più mirati. Questo approccio consentirà di rendere più equilibrata la pressione esercitata sugli operatori in materia di controlli, con un onere minore per coloro che presentano buoni antecedenti in materia di rispetto delle norme e un impiego più efficace ed efficiente delle risorse da parte delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.

Il nuovo regolamento introduce disposizioni specifiche destinate ad accrescere la trasparenza per quanto concerne le tariffe che possono essere imposte ai fini del controllo e rafforza le disposizioni relative alla pubblicazione dell’elenco degli operatori insieme ad informazioni sulla loro stato di certificazione.

Per i piccoli agricoltori dell’Unione viene introdotto un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi ivi connessi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi.

Sono introdotte disposizioni specifiche al fine di rafforzare la tracciabilità e la prevenzione delle frodi: gli operatori non potranno essere controllati da autorità o organismi di controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica.

Disposizioni specifiche vengono inoltre introdotte per armonizzare le misure da adottare qualora siano rilevati prodotti o sostanze non autorizzati. In questo contesto, potrebbero esserci casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati. La Commissione potrà autorizzare gli Stati membri a concedere pagamenti nazionali volti a indennizzare le perdite sostenute in tali casi. Gli Stati membri potranno inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

La proposta definisce infine le misure da prendere a livello dell’intera Unione per le principali categorie di inadempienze, in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori e un mercato interno correttamente funzionante nonché conservare la fiducia dei consumatori, lasciando al tempo stesso impregiudicata la determinazione delle sanzioni, che è competenza degli Stati membri.

Il regime commerciale è adattato al fine di migliorare la parità di condizioni per gli operatori biologici dell’Unione europea e dei paesi terzi e per meglio garantire la fiducia dei consumatori. La possibilità di concludere accordi di equivalenza con i paesi terzi viene mantenuta mentre il sistema di equivalenza unilaterale è gradualmente soppresso. È inoltre prevista una graduale evoluzione del riconoscimento degli organismi di controllo verso un regime di conformità.

3.2.        Base giuridica

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articolo 42, primo comma, e articolo 43, paragrafo 2.

3.3.        Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La proposta riesamina un regime di qualità esistente istituito nell’ambito della PAC. La produzione e il commercio di prodotti agricoli e derrate alimentari sul mercato dell’Unione europea e il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici sono questioni di competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri.

Nel quadro della PAC considerata globalmente, ai fini di uno sviluppo agevole del mercato unico, la creazione di un regime per l’agricoltura biologica a livello dell’Unione è più efficiente rispetto alla coesistenza di 28 regimi diversi. Un regime unico consente inoltre una politica commerciale più forte e più coerente nei confronti dei partner commerciali a livello mondiale, in particolare grazie al rafforzamento del potere contrattuale dell’Unione.

La proposta consente un’ulteriore armonizzazione nei seguenti settori:

–          la possibilità offerta attualmente agli Stati membri di autorizzare eccezioni alle norme si traduce in una concorrenza sleale tra i diversi operatori, rischia di compromettere la fiducia dei consumatori, rende la legislazione più complessa e suscita problemi a livello degli scambi (difficoltà nell’assicurare il rispetto delle norme). Questa possibilità è ridotta;

–          il fatto che una stessa infrazione alla normativa dell’UE in materia di agricoltura biologica possa dar luogo a misure diverse da uno Stato membro all’altro genera una concorrenza sleale e nuoce al buon funzionamento del mercato unico.

3.4.        Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento, in quanto le disposizioni esistenti hanno dimostrato di fornire un quadro adeguato per gli Stati membri; nessun altro tipo di misura sarebbe adeguato. Una direttiva definirebbe norme più flessibili, col rischio di generare forme di concorrenza sleale tra gli operatori e favorire la confusione e frodi ai danni dei consumatori. Un regolamento assicura un approccio coerente per gli Stati membri e riduce gli oneri amministrativi in quanto gli operatori sono tenuti a conformarsi a un unico insieme di norme. Strumenti giuridici meno vincolanti come gli orientamenti non sono considerati sufficienti per risolvere le divergenze di interpretazione e applicazione delle norme, tenuto anche conto del contesto internazionale.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta prevede un bilancio per le misure di assistenza tecnica. Per maggiori informazioni sulle incidenze di bilancio si rimanda alla scheda finanziaria legislativa.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI: SEMPLIFICAZIONE

La proposta prevede semplificazioni e chiarimenti e intende colmare una serie di lacune nella legislazione. Essa implica l’abolizione di 37 dei 135 obblighi attualmente imposti dalla legislazione relativa ai prodotti biologici. La proposta riduce considerevolmente gli oneri amministrativi. Gli atti delegati da essa derivanti saranno elaborati sulla base degli stessi principi.

Con riguardo alle norme di produzione, la proposta semplifica considerevolmente il compito degli operatori e delle amministrazioni nazionali limitando la possibilità per gli Stati membri di autorizzare eccezioni. Varie disposizioni inefficaci sono soppresse, in particolare grazie al rafforzamento dell’approccio basato sul rischio in materia di controlli. Sul fronte delle importazioni, il regime di conformità applicabile agli organismi di controllo sarà più facile da gestire per i produttori, gli organismi di controllo e la Commissione.

Una semplificazione significativa per i piccoli agricoltori è offerta dalla certificazione di gruppo, che comporta requisiti più proporzionati in materia di ispezione e tenuta di registri.

La proposta intende semplificare l’utilizzo della normativa. In particolare, benché le norme di produzione generali restino nel corpo del regolamento, le norme specifiche relative alla produzione biologica figurano in un allegato.

6.           ALLINEAMENTO

Nel 2010 la Commissione ha adottato il documento COM (2010)759, relativo all’allineamento al trattato di Lisbona del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Una discussione dettagliata in sede di consultazione a tre nel 2011 e nel 2012 ha portato in pratica a una situazione di stallo sulla proposta di allineamento. L’attuale proposta integra gli elementi necessari della proposta di allineamento, compresa la strutturazione delle disposizioni legislative in atto di base, atti delegati e atti di esecuzione. Il documento COM (2010) 759 sarà pertanto ritirato in quanto obsoleto.

2014/0100 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

visto il parere del Comitato delle regioni[10],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni accessibili al pubblico che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(2)       Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell’ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all’elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli[11], la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione insieme alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali garantite e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, contemplati rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[12] e dal regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune (di seguito: “PAC”), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell’Unione applicabili ai prodotti agricoli.

(3)       In particolare, gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC provvedendo affinché gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La crescente domanda dei consumatori con riguardo ai prodotti biologici crea inoltre condizioni favorevoli all’ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti, e dunque all’aumento del reddito degli agricoltori operanti nell’ambito della produzione biologica.

(4)       Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all’integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e che promuove una produzione agricola sostenibile. Per questo motivo, nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, da ultimo a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Tali misure sono state rafforzate in particolare nell’ambito delle recente riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale quale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[15].

(5)       La produzione biologica contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione, in particolare quelli della strategia per la biodiversità 2020[16], della comunicazione sulle infrastrutture verdi[17], della strategia tematica sulla protezione del suolo[18] e degli atti normativi in materia ambientale, tra cui le direttive “Uccelli”[19] e “Habitat”[20], la direttiva “Nitrati”[21], la direttiva quadro sulle acque[22], la direttiva sui limiti nazionali di emissione[23] e la direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi[24].

(6)       Tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e un efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre proporsi di creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato.

(7)       Tra le priorità politiche della strategia Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”[25] vi sono la realizzazione di un’economia competitiva basata sulla conoscenza e sull’innovazione, la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale e il sostegno al passaggio verso un’economia più efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio. La politica in materia di produzione biologica dovrebbe pertanto fornire agli operatori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i loro prodotti proteggendo nel contempo tali operatori dalle pratiche sleali.

(8)       Tenuto conto dell’evoluzione dinamica del settore biologico, il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[26] sottolineava la necessità di riesaminare le norme dell’Unione sulla produzione biologica alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle medesime. I risultati di tale riesame effettuato dalla Commissione mostrano che il quadro giuridico dell’Unione relativo alla produzione biologica dovrebbe essere migliorato per includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori e garantiscano una sufficiente chiarezza ai loro destinatari. Il regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito con un nuovo regolamento.

(9)       L’esperienza finora acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 indica la necessità di chiarire i prodotti a cui si applica il presente regolamento. In primo luogo, esso dovrebbe contemplare i prodotti agricoli, compresi i prodotti di acquacoltura, elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“il trattato”). Esso dovrebbe inoltre contemplare i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, in quanto l’immissione sul mercato di tali prodotti come biologici offre loro sbocchi considerevoli e garantisce le visibilità, per i consumatori, del carattere biologico dei prodotti agricoli a partire dai quali è avvenuta la trasformazione. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe contemplare alcuni altri prodotti che, come i prodotti agricoli trasformati, sono strettamente connessi a prodotti agricoli, poiché tali altri prodotti costituiscono uno sbocco importante per i prodotti agricoli o formano parte integrante del processo di produzione. Infine, il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere il sale marino, poiché esso è ottenuto applicando tecniche di produzione naturali e la sua produzione contribuisce allo sviluppo delle zone rurali e rientra pertanto nell’ambito degli obiettivi del presente regolamento. Per motivi di chiarezza, questi altri prodotti non compresi nell’allegato I del trattato dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento.

(10)     È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(11)     Per tener conto dei nuovi metodi di produzione o dei nuovi materiali, ovvero degli impegni internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo alla modifica dell’elenco degli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Nel suddetto elenco dovrebbero poter essere inclusi solo i prodotti strettamente connessi ai prodotti agricoli.

(12)     Data la natura locale delle operazioni di ristorazione collettiva, le misure adottate dagli Stati membri e i regimi privati applicati in questo settore sono considerati adeguati per garantire il funzionamento del mercato unico. Gli alimenti preparati dalle collettività nei loro locali non dovrebbero pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento. Analogamente, i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento, poiché il processo produttivo non può essere pienamente controllato.

(13)     I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l’applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell’Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e armonizzate a livello dell’Unione. Tali norme di produzione dovrebbero inoltre soddisfare le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

(14)     Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa connessa, adottata ad esempio nel campo della sicurezza della catena alimentare, della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali, del materiale riproduttivo vegetale, dell’etichettatura e dell’ambiente. Più specificamente, per quanto riguarda l’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati per la produzione di prodotti biologici, è importante sottolineare che tali prodotti e sostanze devono essere autorizzati anzitutto a livello dell’Unione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi ferme restando altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’autorizzazione e all’immissione sul mercato di tali prodotti e sostanze.

(15)     In linea di principio, le norme di produzione generali stabilite dal presente regolamento dovrebbero includere il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti e organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM. Dato che i consumatori sono sempre più preoccupati per l’impatto ambientale della trasformazione e del trasporto di prodotti alimentari, gli operatori della filiera biologica diversi dagli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine e animali di acquacoltura dovrebbero essere tenuti a gestire le loro prestazioni ambientali secondo un sistema armonizzato. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi imposti alle microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[27], attive nella produzione biologica, è opportuno che esse siano esentate da tale requisito. Per garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne la fissazione dei criteri cui deve conformarsi il sistema di gestione ambientale.

(16)     Il rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità non gestite secondo le norme di produzione biologica. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell’Unione che intendono passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Le aziende agricole biologiche dovrebbero essere sottoposte allo stesso periodo di conversione in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che in precedenza abbiano o meno aderito a misure agroambientali sovvenzionate da fondi dell’Unione. Non è tuttavia necessario alcun periodo di conversione nel caso dei terreni a riposo. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che integrano le norme di conversione generali o che integrano e modificano le norme di conversione specifiche.

(17)     È opportuno definire norme di produzione specifiche con riguardo alla produzione vegetale, animale e acquicola, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e alghe marine selvatiche, alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati nonché alla produzione di vino e lievito, al fine di garantire l’armonizzazione e il rispetto degli obiettivi e dei principi dell’agricoltura biologica.

(18)     Poiché la produzione biologica vegetale si basa sul principio secondo cui le piante devono essere essenzialmente nutrite attraverso l’ecosistema del suolo, la produzione idroponica non dovrebbe essere autorizzata. La produzione biologica vegetale dovrebbe inoltre far ricorso a tecniche di produzione che impediscano o riducano al minimo la contaminazione dell’ambiente.

(19)     Con riguardo alla gestione e alla fertilizzazione dei suoli, dovrebbero essere stabilite le condizioni per l’uso di pratiche colturali autorizzate nella produzione biologica vegetale e per l’uso di fertilizzanti e ammendanti.

(20)     L’uso di pesticidi dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata all’applicazione di misure che impediscono eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non comportano l’uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. L’uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se le tecniche sopra citate non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[28] dopo essere stati ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche con condizioni restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

(21)     Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo all’adozione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche relative alla produzione vegetale applicabili alle pratiche colturali, alla gestione e alla fertilizzazione dei suoli, alla salute dei vegetali e alla gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti, alla gestione della produzione di funghi e di sistemi vegetali e di sistemi di produzione vegetale specifici, all’origine di produzione del materiale riproduttivo vegetale e alla raccolta di piante selvatiche.

(22)     Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli, su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale “senza terra” dovrebbe essere vietata. La scelta delle razze da utilizzare dovrebbe tener conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; sarebbe inoltre opportuno incoraggiare una grande diversità biologica.

(23)     Gli edifici utilizzati per la produzione animale e per l’acquacoltura biologica, incluso se del caso il mezzo acquatico, dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali. È opportuno definire condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche con riguardo a determinati animali, comprese le api. Tali condizioni e pratiche dovrebbero garantire un livello elevato di benessere degli animali, che in taluni casi dovrebbero andare oltre le norme dell’Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi, gli animali dovrebbero poter accedere in modo permanente a spazi all’aperto nei quali possano pascolare e tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato.

(24)     Per evitare l’inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, dovrebbe essere fissato il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite dovrebbe tener conto del contenuto di azoto del letame.

(25)     È opportuno vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza.

(26)     Il bestiame dovrebbe essere alimentato con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’allevatore e adeguate ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, potrebbe essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

(27)     La gestione della salute degli animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Andrebbero inoltre previste misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L’utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica, salvo in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato; tale utilizzo dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell’animale. In tali casi, al fine di garantire l’integrità della produzione biologica per i consumatori dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo ufficiale di attesa successivamente all’utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella normativa pertinente dell’Unione. È necessario stabilire norme specifiche per la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario nel settore dell’apicoltura.

(28)     Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’istituzione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche sulla produzione animale per quanto riguarda l’origine degli animali, i locali di stabulazione, comprese le superfici minime coperte e scoperte e il numero massimo di animali per ettaro, le pratiche di allevamento, la riproduzione, i mangimi e l’alimentazione, la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario.

(29)     Il presente regolamento rispecchia gli obiettivi della nuova politica comune della pesca per quanto riguarda l’acquacoltura, settore che svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine, la crescita e l’occupazione, riducendo nel contempo la pressione esercitata sugli stock di pesci selvatici nel quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2013 dal titolo “Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea”[29] evidenzia le principali sfide per l’acquacoltura dell’Unione e il potenziale di crescita offerto da questo settore. Essa identifica l’acquacoltura biologica come un settore particolarmente promettente e sottolinea i vantaggi competitivi derivanti dalla certificazione biologica.

(30)     L’acquacoltura biologica costituisce un settore relativamente nuovo di produzione biologica rispetto all’agricoltura biologica, per la quale già esiste una lunga esperienza a livello delle aziende. Visto il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici dell’acquacoltura è probabile che sempre più unità di acquacoltura passino alla produzione biologica. Questa evoluzione consente di acquisire una maggiore esperienza, di approfondire le conoscenze tecniche e di realizzare ulteriori sviluppi; i progressi realizzati nell’acquacoltura biologica andrebbero pertanto rispecchiati nelle norme di produzione.

(31)     Al fine di assicurare un’interpretazione comune, evitare ambiguità e garantire un’applicazione uniforme delle norme relative alla produzione biologica di animali di acquacoltura e alghe marine, tali norme di produzione dovrebbero essere accompagnate da una serie di definizioni relative all’acquacoltura.

(32)     Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che modificano o integrano le norme specifiche per la produzione di alghe marine con riguardo all’idoneità del mezzo acquatico e al piano di gestione sostenibile, alla raccolta di alghe marine selvatiche, alla coltivazione di alghe marine, agli interventi antivegetativi e alla pulizia degli impianti e dell’attrezzatura di produzione, nonché con riguardo all’istituzione di norme che integrano le norme di produzione per gli animali di acquacoltura in relazione all’idoneità del mezzo acquatico e al piano di gestione sostenibile, all’origine degli animali di acquacoltura, alle pratiche di allevamento acquicole, inclusi gli impianti di contenimento acquatico, i sistemi di produzione e la densità massima di allevamento, alla riproduzione, alla gestione degli animali di acquacoltura, ai mangimi e all’alimentazione nonché alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie.

(33)     Gli operatori che producono alimenti o mangimi biologici dovrebbero seguire procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica. I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità biologica e delle qualità essenziali dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica.

(34)     Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla composizione degli alimenti biologici trasformati. In particolare, tali alimenti dovrebbe essere ottenuti principalmente a partire da ingredienti agricoli biologici, con una limitata possibilità di utilizzare alcuni ingredienti agricoli non biologici specificati nel presente regolamento. Inoltre, solo talune sostanze autorizzate conformemente al presente regolamento dovrebbero poter essere utilizzate per la produzione di alimenti biologici trasformati.

(35)     Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti agricoli che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini dell’informazione dei consumatori e della trasparenza del mercato nonché per incoraggiare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell’elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica.

(36)     Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla composizione dei mangimi biologici trasformati e all’uso di talune sostanze e tecniche nella produzione di tali mangimi.

(37)     Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che integrano e modificano le norme di produzione specifiche applicabili agli alimenti e ai mangimi trasformati per quanto riguarda le procedure da seguire, le misure preventive da adottare, la composizione di alimenti trasformati e di mangimi, le misure di pulizia, l’immissione sul mercato dei prodotti trasformati (compresa la loro etichettatura e identificazione), la separazione dei prodotti, degli ingredienti agricoli e delle materie prime per mangimi di origine biologica dai prodotti, dagli ingredienti agricoli e dalle materie prime per mangimi di origine non biologica, l’elenco degli ingredienti agricoli non biologici che possono eccezionalmente essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati biologici, il calcolo della percentuale di ingredienti agricoli e le tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti o di mangimi.

(38)     Il vino biologico dovrebbe essere integralmente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la sola aggiunta di talune sostanze autorizzate a norma del presente regolamento. Talune pratiche, processi e trattamenti enologici dovrebbero essere vietati nell’ambito della produzione di vino biologico. Altre pratiche, processi e trattamenti dovrebbero essere consentiti a condizioni ben definite.

(39)     Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche di produzione vinicola per quanto riguarda le pratiche enologiche e le restrizioni.

(40)     Inizialmente il lievito non era considerato un ingrediente agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 ed esso non veniva dunque preso in considerazione nella composizione agricola dei prodotti biologici. Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione[30] ha tuttavia introdotto l’obbligo di considerare il lievito e i prodotti a base di lievito come ingredienti agricoli ai fini della produzione biologica a decorrere dal 31 dicembre 2013, lasciando così agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi a tale norma. È dunque opportuno che solo i substrati prodotti biologicamente siano utilizzati nella produzione di lievito biologico e che solo alcune sostanze possano essere utilizzate per la produzione, la preparazione e la formulazione di tale lievito. Gli alimenti o i mangimi biologici non dovrebbero inoltre contenere simultaneamente lievito biologico e lievito non biologico.

(41)     Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche di produzione del lievito biologico per quanto riguarda i processi di trasformazione e i substrati utilizzati in tale produzione.

(42)     Al fine di tener conto dell’eventuale futura necessità di disporre di norme di produzione specifiche per i prodotti la cui produzione non rientra in alcuna delle categorie di norme di produzione specifiche di cui al presente regolamento, nonché per garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme di produzione specifiche per tali prodotti, incluse le eventuali modifiche o integrazioni delle stesse.

(43)     Il regolamento (CE) n. 834/2007 ha previsto varie eccezioni alle norme di produzione biologica. L’esperienza acquisita nell’applicazione di tali disposizioni ha dimostrato che tali eccezioni hanno un impatto negativo sulla produzione biologica. In particolare, è stato constatato che l’esistenza stessa di tali eccezioni ostacola la produzione di fattori produttivi in forma biologica e non garantisce l’elevato livello di benessere degli animali associato alla produzione biologica. Inoltre, la gestione e il controllo delle eccezioni comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. Infine, l’esistenza di eccezioni ha creato condizioni favorevoli alle distorsioni della concorrenza e ha minacciato di compromettere la fiducia dei consumatori. È dunque opportuno restringere ulteriormente la possibilità di consentire eccezioni alle norme di produzione biologica, limitandole ai casi di circostanze calamitose.

(44)     Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica in caso di circostanze calamitose è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo alla fissazione di criteri che consentano di determinare l’esistenza di circostanze calamitose e stabilire norme specifiche per far fronte a tali casi nonché i requisiti necessari in materia di monitoraggio e notifica.

(45)     La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

(46)     Al fine di garantire l’integrità della produzione biologica nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’adozione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche relative alla raccolta, al condizionamento, al trasporto e al magazzinaggio di prodotti biologici.

(47)     L’uso, nella produzione biologica, di prodotti e sostanze come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sostanze nutrienti, componenti dell’alimentazione animale, additivi per prodotti alimentari e mangimi, coadiuvanti tecnologici e prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbe essere limitato al minimo e alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento. La stessa impostazione andrebbe seguita per quanto riguarda l’uso di prodotti e sostanze come gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici per la produzione di alimenti biologici trasformati. È pertanto opportuno fissare le disposizioni necessarie per definire ogni uso possibile di tali prodotti e sostanze nell’agricoltura biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, fatti salvi i principi stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto di determinati criteri.

(48)     Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica in generale e la produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché per garantire l’adattamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per definire criteri supplementari per l’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione dell’uso di prodotti e sostanze nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché le altre condizioni per l’uso di tali prodotti e sostanze autorizzati.

(49)     In assenza di norme specifiche dell’Unione relative alle misure da adottare in caso di sostanze o prodotti non autorizzati presenti nei prodotti biologici, sono stati elaborati e messi in atto vari approcci nell’Unione. Questa situazione crea incertezze per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo. Essa può inoltre comportare una diversità di trattamento tra gli operatori dell’Unione e compromettere la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. È dunque opportuno stabilire disposizioni chiare e uniformi per vietare che siano commercializzati come biologici i prodotti in cui la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati superi determinati livelli. Tali livelli andrebbero fissati tenendo conto in particolare della direttiva 2006/125/CE della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini[31].

(50)     Per garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo a criteri e condizioni specifiche per la fissazione e l’applicazione dei livelli di presenza di prodotti e sostanze non autorizzati al di là dei quali i prodotti non possono essere commercializzati come biologici e con riguardo alla determinazione di questi livelli e al loro adeguamento alla luce degli sviluppi tecnici.

(51)     La produzione biologica si basa sul principio generale della limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Gli agricoltori sono tenuti a prendere misure per prevenire il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati. Malgrado tali misure, potrebbero esserci casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati. È dunque opportuno prevedere che gli Stati membri, a norma dell’articolo 42 del trattato, possano essere autorizzati dalla Commissione a concedere pagamenti nazionali volti a indennizzare le perdite sostenute in tali casi. Gli Stati membri potrebbero inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite

(52)     L’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] e in particolare alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori. Nel presente regolamento dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti biologici. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, che quelli dei consumatori, mettendoli in grado di compiere scelte informate.

(53)     I termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere pertanto protetti contro ogni utilizzazione nell’etichettatura di prodotti non biologici, in tutta l’Unione e indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

(54)     Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato dell’Unione, l’uso del logo di produzione biologica dell’Unione dovrebbe essere reso obbligatorio per tutti i prodotti alimentari biologici preconfezionati ottenuti nell’Unione. Dovrebbe essere altresì possibile utilizzare tale logo su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nell’Unione o per i prodotti biologici importati da paesi terzi. È opportuno che il modello del logo di produzione biologica dell’Unione europea sia definito nel presente regolamento.

(55)     Tuttavia, per non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto, si ritiene opportuno limitare l’utilizzo di tale logo ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici. Non se ne dovrebbe pertanto consentire l’utilizzazione nell’etichettatura di prodotti in conversione o di prodotti trasformati in cui meno del 95% degli ingredienti di origine agricola siano biologici.

(56)     Inoltre, per evitare qualsiasi confusione tra i consumatori circa l’origine UE o non UE del prodotto, ogniqualvolta sia utilizzato il logo di produzione biologica dell’Unione europea i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. In questo contesto, sull’etichetta dei prodotti di acquacoltura biologica si dovrebbe poter fare riferimento all’acquacoltura anziché all’agricoltura.

(57)     Nell’intento di fornire chiarezza ai consumatori e garantire che siano loro comunicate adeguate informazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’adeguamento dell’elenco di termini riferiti alla produzione biologica che figura nel presente regolamento, la definizione dei requisiti specifici in materia di etichettatura e composizione applicabili ai mangimi e ai loro ingredienti, la fissazione di ulteriori norme relative all’etichettatura e all’uso delle indicazioni, diverse dal logo di produzione biologica dell’Unione europea, stabilite dal presente regolamento, nonché la modifica del logo di produzione biologica dell’Unione europea e le norme ivi afferenti.

(58)     La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività ufficiali effettuate conformemente al regolamento (UE) n. (XXX/XXXX) del Parlamento europeo e del Consiglio[33] al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

(59)     È opportuno stabilire disposizioni specifiche per garantire il rispetto delle norme che caratterizzano il metodo di produzione biologico. In particolare, occorre prevedere disposizioni relative alla notifica delle attività degli operatori e un sistema di certificazione che consenta di identificare gli operatori che rispettano le norme che disciplinano la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate anche a eventuali subappaltatori degli operatori interessati. La trasparenza del sistema di certificazione dovrebbe essere garantita imponendo agli Stati membri di rendere pubblico l’elenco degli operatori che hanno notificato le loro attività e le tariffe che possono essere imposte in relazione ai controlli volti ad accertare il rispetto delle norme di produzione biologica.

(60)     I piccoli agricoltori dell’Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi relativamente elevati connessi alla certificazione biologica. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi ivi connessi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di “gruppo di operatori”.

(61)     Per garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del suo sistema di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo ai requisiti per la tenuta di registri da parte degli operatori o dei gruppi di operatori, ai requisiti per la pubblicazione dell’elenco degli operatori, ai requisiti e alle procedure da applicare per la pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l’esecuzione dei controlli volti ad accertare il rispetto delle norme di produzione biologica e per la vigilanza, da parte delle autorità competenti, dell’applicazione di tali tariffe, nonché ai criteri da applicare per definire i gruppi di prodotti per i quali gli operatori dovrebbero essere autorizzati a detenere un unico certificato di produzione biologica rilasciato dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo interessati.

(62)     Al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza della certificazione di un gruppo di operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo alla responsabilità dei singoli aderenti di un gruppo di operatori, alla composizione e alle dimensioni di tale gruppo, alle categorie di prodotti che esso può produrre, alle condizioni di partecipazione al gruppo nonché alla creazione e al funzionamento del sistema di controlli interni del gruppo, compresa la portata, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare.

(63)     L’esperienza acquisita nel quadro del regime applicabile all’importazione di prodotti biologici nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 ha indicato la necessità di rivedere tali disposizioni al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori, che desiderano che i prodotti biologici importati rispettino norme altrettanto rigorose di quelle dell’Unione, nonché per garantire un migliore accesso dei prodotti biologici dell’Unione al mercato internazionale. È inoltre necessario chiarire le norme applicabili alle esportazioni di prodotti biologici, in particolare istituendo un certificato di esportazione e adottando disposizioni per l’esportazione verso paesi terzi riconosciuti a fini di equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007.

(64)     È opportuno rafforzare ulteriormente le disposizioni che disciplinano l’importazione di prodotti conformi alle norme di produzione e di etichettatura dell’Unione e in virtù delle quali gli operatori sono stati oggetto di controlli da parte delle autorità e degli organismi di controllo che la Commissione ha riconosciuto competenti per la realizzazione dei controlli e delle certificazioni nel settore della produzione biologica nei paesi terzi. Al fine di garantire un contesto uniforme per la supervisione degli organismi di controllo da parte della Commissione andrebbero in particolare definiti i requisiti relativi agli organismi di accreditamento che accreditano gli organismi di controllo ai fini dell’importazione nell’Unione di prodotti biologici conformi. È inoltre necessario prevedere la possibilità per la Commissione di contattare direttamente gli organismi di accreditamento e le autorità competenti dei paesi terzi per rendere più efficace la supervisione di questi organismi e autorità.

(65)     È opportuno che venga preservata la possibilità per i prodotti biologici di accedere al mercato dell’Unione quando tali prodotti non sono conformi alle norme dell’Unione sulla produzione biologica, ma provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell’Unione. Tuttavia, il riconoscimento dell’equivalenza dei paesi terzi, previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007, dovrebbe essere concesso unicamente nel quadro di un accordo internazionale tra l’Unione e tali paesi terzi che preveda altresì un riconoscimento reciproco dell’equivalenza per l’Unione.

(66)     I paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbero continuare ad essere riconosciuti come tali a norma del presente regolamento per un periodo di tempo limitato, necessario per garantire un’agevole transizione verso il regime di riconoscimento fondato su un accordo internazionale, a condizione che continuino a garantire l’equivalenza delle loro produzione biologica e delle loro norme di controllo alle norme pertinenti in vigore dell’Unione e che soddisfino tutti i requisiti relativi alla supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione. Tale supervisione dovrebbe basarsi in particolare sulle relazioni annuali trasmesse dai paesi terzi alla Commissione.

(67)     L’esperienza acquisita nel quadro del sistema delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell’importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti indica che le norme applicate da tali autorità e organismi divergono e che potrebbe essere difficile considerarle equivalenti alle norme corrispondenti dell’Unione. La moltiplicazione delle norme applicabili alle autorità e agli organismi di controllo costituisce inoltre un ostacolo a un’adeguata supervisione da parte della Commissione. Il regime di riconoscimento dell’equivalenza dovrebbe essere pertanto abolito. È tuttavia opportuno concedere a tali autorità e organismi di controllo un periodo di tempo sufficiente affinché possano prepararsi per ottenere il riconoscimento ai fini dell’importazione di prodotti conformi alle norme dell’Unione.

(68)     L’immissione sul mercato, come prodotto biologico, di qualsiasi prodotto biologico importato nell’Unione nel quadro di un regime d’importazione previsto dal presente regolamento dovrebbe essere subordinata alla disponibilità delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità del prodotto lungo tutta la catena alimentare.

(69)     Al fine di garantire una concorrenza leale tra gli operatori, la tracciabilità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato nell’Unione come prodotti biologici o la trasparenza e la supervisione della procedura di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nel quadro dell’importazione di prodotti biologici conformi, e al fine di garantire la gestione dell’elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare un certificato di esportazione biologico, ove possibile in formato elettronico, i documenti necessari ai fini dell’importazione, anch’essi ove possibile in formato elettronico, i criteri per il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nel contesto dell’importazione di prodotti biologici conformi, e per quanto riguarda le informazioni che tali paesi terzi riconosciuti devono trasmettere a norma del citato regolamento in quanto necessarie ai fini della supervisione del loro riconoscimento e dell’esercizio di tale supervisione, anche per mezzo di un esame in loco.

(70)     È opportuno adottare disposizioni per garantire che la circolazione dei prodotti biologici che sono stati oggetto di un controllo in uno Stato membro e che sono conformi al presente regolamento non possa essere oggetto di restrizioni in un altro Stato membro. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato unico e degli scambi tra gli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire norme relative alla libera circolazione dei prodotti biologici.

(71)     Affinché la Commissione possa ottenere le informazioni attendibili richieste per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri le forniscano ogni anno le informazioni necessarie. Per motivi di chiarezza e di trasparenza, è opportuno che gli Stati membri tengano elenchi aggiornati delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Gli elenchi delle autorità e degli organismi di controllo dovrebbero essere resi pubblici dagli Stati membri e pubblicati annualmente dalla Commissione.

(72)     È necessario stabilire misure per garantire la transizione armoniosa verso alcune modifiche del quadro giuridico che regola l’importazione di prodotti biologici nell’Unione, introdotte dal presente regolamento. In particolare, al fine di garantire una transizione armoniosa dal vecchio al nuovo quadro giuridico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme relative ai periodi di conversione che hanno inizio conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007, in deroga alla norma generale che impedisce il riconoscimento retroattivo di periodi precedenti come facenti parte del periodo di conversione.

(73)     È inoltre opportuno fissare una data di scadenza per il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza e adottare disposizioni che disciplinino la situazione fino alla scadenza del loro riconoscimento. Andrebbero anche stabilite disposizioni per quanto riguarda le domande presentate da paesi terzi ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(74)     Al fine di garantire la gestione dell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 nonché di agevolare il completamento dell’esame delle domande di riconoscimento presentate dai paesi terzi ai fini dell’equivalenza che sono ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne le informazioni che tali autorità e organismi di controllo devono trasmettere per consentire la supervisione del loro riconoscimento e con riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, nonché con riguardo alle norme procedurali eventualmente necessarie per l’esame delle domande pendenti presentate dai paesi terzi.

(75)     Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità tecniche per la creazione della banca dati nella quale figurerà l’elenco delle varietà per le quali esiste materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico; per quanto riguarda l’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, comprese le procedure da seguire per l’autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti relativi alla loro composizione e le condizioni per il loro l’uso; per quanto riguarda le modalità specifiche e pratiche relative alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni relative ai numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e dell’indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, l’attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e l’indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole; per quanto riguarda i dettagli e le specifiche relative al contenuto, alla forma e al metodo di comunicazione delle notifiche, da parte degli operatori o gruppi di operatori, della propria attività alle autorità competenti e la forma di pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l’esecuzione dei controlli; per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo e tra gli Stati membri e la Commissione; per quanto riguarda il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi terzi e la creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, nonché le norme destinate a garantire l’applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l’integrità dei prodotti biologici importati; per quanto riguarda la redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco, nonché le norme intese a garantire l’applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l’integrità dei prodotti biologici importati da questi paesi; per quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell’attuazione e del monitoraggio del presente regolamento e per quanto riguarda la redazione dell’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[34].

(76)     È opportuno abilitare la Commissione ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati connessi alla tutela contro le pratiche sleali o le pratiche incompatibili con i principi e le norme in materia di produzione biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla salvaguardia di condizioni eque di concorrenza tra gli operatori, ragioni imperative di urgenza lo richiedano per garantire l’applicazione di misure in relazione a casi di non conformità, accertati o presunti, che pregiudichino l’integrità dei prodotti biologici importati sotto il controllo di autorità o organismi di controllo riconosciuti.

(77)     Al fine di garantire una transizione armoniosa tra le norme sull’origine biologica del materiale riproduttivo vegetale e sugli animali da riproduzione, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, e l’eccezione alle norme di produzione adottata in virtù dell’articolo 22 del medesimo regolamento, da una parte, e le nuove norme di produzione applicabili ai vegetali e ai prodotti vegetali e agli animali da allevamento di cui al presente regolamento, dall’altra, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne l’autorizzazione di eccezioni qualora esse siano ritenute necessarie per garantire l’accesso a materiale riproduttivo vegetale e animali vivi da riproduzione che possono essere utilizzati nell’ambito della produzione biologica. Essendo di natura transitoria, tali atti dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo limitato.

(78)     È opportuno che la Commissione faccia il punto sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali da riproduzione biologici e presenti nel 2021 una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

(79)     È opportuno adottare disposizioni per permettere l’esaurimento delle scorte di prodotti ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 e immessi sul mercato anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

(80)     Dal riesame del quadro legislativo per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici è emerso che le esigenze specifiche relative ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali condotti in conformità del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali) richiedono disposizioni che consentano un trattamento più adeguato dei casi di non conformità. Le disposizioni del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sui controlli ufficiali] relative ai compiti e alle responsabilità delle autorità competenti, al riconoscimento e alla supervisione degli organismi delegati, alla certificazione ufficiale, agli obblighi in materia di comunicazione e all’assistenza amministrativa dovrebbero inoltre essere adattate alle esigenze specifiche del settore della produzione biologica. Il regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sui controlli ufficiali] dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(81)     Poiché gli obiettivi del presente regolamento, che consistono in particolare nel garantire una concorrenza leale e un buon funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell’Unione europea, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri ma possono, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(82)     È opportuno prevedere una data di applicazione del presente regolamento che consenta agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti introdotti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all’uso di indicazioni ad essa riferite nell’etichettatura e nella pubblicità.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.           Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito: “il trattato”) e ad altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento, nella misura in cui tali prodotti agricoli e tali altri prodotti siano destinati ad essere prodotti, preparati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati come biologici.

Non si considerano come facenti parte della produzione biologica i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

2.           Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 1.

Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[35] non sono soggette al presente regolamento.

Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

3.           Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell’Unione riguardanti in particolare la sicurezza della catena alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute dei vegetali e il materiale riproduttivo vegetale, in particolare il regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[36] (materiale riproduttivo dei vegetali) e il regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[37] (misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali).

4.           Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato, in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

5.           Per tener conto delle nuove informazioni su metodi di produzione e materiali o degli impegni assunti a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per quanto riguarda la modifica dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I. Solo i prodotti strettamente connessi a prodotti agricoli possono essere inclusi in tale elenco.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) “produzione biologica”: l’impiego di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

(2) “biologico”: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;

(3) “materia prima agricola”: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di trasformazione;

(4) “misure preventive”: le misure da adottare al fine di garantire la qualità del suolo così come la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le piante infestanti, nonché per evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati in virtù del presente regolamento;

(5) “conversione”: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo;

(6) “operatore”: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il suo controllo;

(7) “gruppo di operatori”: un gruppo nell’ambito del quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo 5 ettari di superficie agricola utilizzata e le cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti o mangimi, la trasformazione di alimenti o mangimi;

(8) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico conferito dal diritto nazionale a tale gruppo e ai suoi componenti, che esercita un’attività agricola;

(9)  “superficie agricola”: una superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

(10) “vegetali”: i vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

(11) “produzione vegetale”: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

(12) “prodotti vegetali”: i prodotti vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

(13) “organismo nocivo”: un organismo nocivo quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XX/XXXX (misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali);

(14) “prodotti fitosanitari”: i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

(15) “produzione animale”: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

(16) “veranda”: una parte esterna annessa a un edificio di allevamento, coperta, non isolata termicamente, in genere dotata di una recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul lato più lungo, in cui le condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione naturale e artificiale e di un pavimento cosparso di strame;

(17) “acquacoltura”: l’acquacoltura quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[39];

(18) “trattamento veterinario”: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una patologia specifica;

(19) “medicinali veterinari”: medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[40];

(20) “preparazione”: le operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici, compresi la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, il confezionamento, l’etichettatura o le modifiche apportate all’etichettatura con riguardo alla produzione biologica;

(21) “alimento”: un alimento quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[41];

(22) “mangime”: un mangime quale definito all’articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;

(23) “materie prime per mangimi”: le materie prime per mangimi quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[42];

(24) “mangimi in conversione”: i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all’inizio del periodo di conversione;

(25) “immissione sul mercato”: l’immissione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002;

(26) “tracciabilità”: la tracciabilità quale definita all’articolo 3, punto 15, del regolamento (CE) n. 178/2002;

(27) “fasi della produzione, preparazione e distribuzione”: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;

(28) “circostanze calamitose”: le circostanze che derivano da un’”avversità atmosferica”, un’”emergenza ambientale”, una “calamità naturale” o un “evento catastrofico” quali definiti rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 1, lettere h), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

(29) “ingrediente”: un ingrediente quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

(30) “etichettatura”: l’etichettatura quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

(31) “pubblicità”: qualsiasi presentazione al pubblico di prodotti biologici, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici;

(32) “autorità competenti”: le autorità competenti quali definite all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali];

(33) “autorità di controllo”: un’autorità di controllo per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici quale definita all’articolo 2, punto 39, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali];

(34) “organismo di controllo”: un organismo delegato quale definito all’articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali], nonché un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione;

(35) “non conformità”: la mancata conformità al presente regolamento;

(36) “organismo geneticamente modificato”: un organismo geneticamente modificato quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[43] che non è ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell’allegato I, parte B, della stessa direttiva (di seguito: “OGM”);

(37) “derivato da OGM”: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

(38) “ottenuto da OGM”: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;

(39)  “additivo alimentare”: un additivo alimentare quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[44];

(40) “additivo per mangimi”: un additivo per mangimi quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[45];

(41) “equivalenza”: il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità; “coadiuvante tecnologico”: un coadiuvante tecnologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1333/2008;

(42) “enzima alimentare”: un enzima alimentare quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[46];

(43) “radiazioni ionizzanti”: radiazioni ionizzanti quali definite all’articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio[47].

Capo II

Principi della produzione biologica

Articolo 4

Principi generali

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che si basa sui seguenti principi generali:

(a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque, dell’aria e della biodiversità, la salute delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

(b) contribuire a un alto livello di biodiversità;

(c) assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;

(d) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e, in particolare, soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

(e) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:

i)       utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

ii)      praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra, o l’acquacoltura che rispetta il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;

iii)     escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;

iv)     ove del caso, si basano sul ricorso a misure preventive;

(f) limitare l’uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera e), essi si limitano a:

i)       fattori di produzione provenienti da produzione biologica;

ii)      sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

iii)     concimi minerali a bassa solubilità;

(g) adattare, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, il processo di produzione per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, di clima e di condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

Articolo 5

Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell’acquacoltura

Nel quadro delle attività agricole e dell’acquacoltura, la produzione biologica si basa in particolare sui seguenti principi specifici:

(a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l’impoverimento in materie organiche, la compattazione e l’erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;

(b) ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

(c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;

(d) tutelare la salute delle piante mediante misure preventive, in particolare la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo appropriati, resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi;

(e) scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari; praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra; ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso;

(f) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;

(g) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole;

(h) escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica l’ingegneria genetica, la clonazione animale, la poliploidia artificialmente indotta e le radiazioni ionizzanti;

(i) mantenere nel tempo la salute dell’ambiente acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

(j) somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca a norma del regolamento (CE) n. 1380/2013 o mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali non agricole.

Articolo 6

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti e mangimi biologici

La produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati si basa in particolare sui seguenti principi specifici:

(a) produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica;

(b) produrre mangimi biologici a partire da materie prime per mangimi di origine biologica;

(c) limitare l’uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

(d) limitare l’uso di additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici;

(e) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

(f) trasformare in maniera accurata gli alimenti e i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

Capo III

Regole di produzione

Articolo 7

Norme generali di produzione

1.           Gli operatori si conformano alle seguenti norme generali di produzione:

(a) l’intera azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica;

(b) fatte salve le disposizioni di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2, e parte VI, punto 1.3, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell’articolo 19 possono essere utilizzati nell’agricoltura e nell’acquacoltura biologiche, purché il prodotto o la sostanza in questione sia stato autorizzato per l’utilizzo in agricoltura e in acquacoltura in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, se del caso, negli Stati membri interessati, in conformità alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione;

(c) è vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici;

(d) gli operatori biologici, diversi dalle microimprese, gli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura mettono in atto un sistema di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali.

2.           Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alla fissazione dei criteri cui si deve conformare il sistema di gestione ambientale di cui al paragrafo 1, lettera d). Tali criteri tengono conto delle specificità delle piccole e medie imprese.

Articolo 8

Conversione

1.           Gli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura rispettano un periodo di conversione. Durante tutto il periodo di conversione essi applicano le norme sulla produzione biologica di cui al presente regolamento e, in particolare, le norme specifiche sulla conversione di cui all’allegato II.

2.           Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’agricoltore o l’operatore che produce alghe marine o animali di acquacoltura ha notificato la propria attività alle autorità competenti in conformità al presente regolamento.

(2 bis) In deroga al paragrafo 2, nei casi in cui i terreni siano stati messi a riposo prima della notifica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, per un periodo di tempo pari almeno a quello richiesto per la conversione e a condizione che gli altri requisiti necessari siano soddisfatti, non è necessario alcun periodo di conversione per tali terreni a riposo.

3.           Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione.

4.           I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici.

5.           In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), durante il periodo di conversione l’azienda agricola può essere suddivisa in unità chiaramente distinte che non sono tutte dedite all’agricoltura biologica. Per quanto riguarda gli animali, nel periodo di conversione sono interessate dalla produzione biologica specie diverse. Per quanto riguarda l’acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie purché esista un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda i vegetali, nel periodo di conversione sono interessate dalla produzione biologica varietà diverse facilmente distinguibili.

6.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che integrano le norme stabilite dal presente articolo o che integrano e modificano le norme di cui all’allegato II con riguardo alla conversione.

Articolo 9

Divieto di uso di OGM

1.           Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi e animali in produzione biologica.

2.           Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM o i prodotti derivati o ottenuti da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta di un prodotto o su qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[48] o del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[49].

3.           Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 2, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati o ottenuti da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.

Articolo 10

Norme di produzione vegetale

1.           Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all’allegato II, parte I.

2.           Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencati le varietà e il materiale eterogeneo, conformemente al regolamento (UE) n. XX/XXX (normativa sul materiale riproduttivo vegetale), per i quali è disponibile sul proprio territorio materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico.

3.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione vegetale biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione vegetale con riguardo ai seguenti aspetti:

(a) le pratiche colturali;

(b) la gestione e la fertilizzazione dei suoli;

(c) la salute dei vegetali e la gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti;

(d) la gestione della produzione di funghi e di altri sistemi vegetali e sistemi di produzione vegetale specifici;

(e) l’origine del materiale riproduttivo vegetale;

(f) la raccolta di piante selvatiche.

4.           La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici per la realizzazione della banca dati di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 11

Norme di produzione animale

1.           Gli operatori del settore della produzione animale si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all’allegato II, parte II.

2.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione animale biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione animale con riguardo ai seguenti aspetti:

(a) l’origine degli animali;

(b) i locali di stabulazione degli animali, comprese le superfici minime coperte e scoperte ed il numero massimo di animali per ettaro;

(c) le pratiche di allevamento;

(d) la riproduzione;

(e) i mangimi e l’alimentazione;

(f) la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario.

Articolo 12

Norme di produzione per le alghe marine e gli animali di acquacoltura

1.           Gli operatori che producono alghe marine e animali di acquacoltura si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all’allegato II, parte III.

2.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di alghe marine biologiche e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per le alghe marine con riguardo ai seguenti aspetti:

(a) l’idoneità del mezzo acquatico e il piano di gestione sostenibile;

(b) la raccolta di alghe marine selvatiche;

(c) la coltivazione di alghe marine;

(d) gli interventi antivegetativi e la pulizia degli impianti e dell’attrezzatura di produzione.

3.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di animali di acquacoltura biologici e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per gli animali di acquacoltura con riguardo ai seguenti aspetti:

(a) l’idoneità del mezzo acquatico e il piano di gestione sostenibile;

(b) l’origine degli animali di acquacoltura;

(c) le pratiche di allevamento acquicole, inclusi gli impianti di contenimento acquatici, i sistemi di produzione, la densità massima di allevamento e, se del caso, la densità minima di allevamento;

(d) la riproduzione;

(e) la gestione degli animali di acquacoltura;

(f) i mangimi e l’alimentazione;

(g) la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario.

Articolo 13

Norme di produzione per alimenti e mangimi trasformati

1.           Gli operatori che producono alimenti e mangimi trasformati si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all’allegato II, parte IV.

2.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di alimenti e mangimi trasformati biologici e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per gli alimenti e i mangimi trasformati con riguardo ai seguenti aspetti:

(a) le procedure da seguire;

(b) le misure preventive da adottare;

(c) la composizione e le condizioni per l’uso di alimenti e mangimi trasformati, compresi prodotti e sostanze consentiti per l’uso in alimenti e mangimi trasformati;

(d) le misure di pulizia;

(e) l’immissione sul mercato dei prodotti trasformati, ivi compresa la loro etichettatura e identificazione;

(f) la separazione dei prodotti, degli ingredienti agricoli e delle materie prime per mangimi di origine biologica dai prodotti, dagli ingredienti agricoli e dalle materie prime per mangimi di origine non biologica;

(g) l’elenco degli ingredienti agricoli non biologici che possono eccezionalmente essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati biologici;

(h) il calcolo della percentuale di ingredienti agricoli di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e lettera b);

(i) le tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti o di mangimi.

Articolo 14

Norme di produzione per il vino

1.           Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all’allegato II, parte V.

2.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica del vino e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione vinicola con riguardo alle pratiche enologiche e alle restrizioni.

Articolo 15

Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi

1.           Gli operatori che producono lieviti da utilizzare come alimenti o come mangimi si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all’allegato II, parte VI.

2.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di lievito biologico e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per il lievito con riguardo alla trasformazione e ai substrati utilizzati.

Articolo 16

Norme di produzione per altri prodotti

Al fine di tener conto dell’eventuale futura necessità di disporre di norme di produzione specifiche per prodotti diversi da quelli di cui agli articoli da 10 a 15 e al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica di tali altri prodotti e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano l’allegato II per quanto riguarda le norme di produzione specifiche per tali prodotti.

Articolo 17

Adozione di norme di produzione eccezionali

Al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose e fatti salvi i principi di cui al capo II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alla fissazione dei criteri che consentano di definire tali situazioni come calamitose e di stabilire norme specifiche su come far fronte a tali situazioni nonché sui requisiti in materia di monitoraggio e notifica.

Articolo 18

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio

1.    I prodotti biologici sono raccolti, imballati, trasportati e immagazzinati in conformità alle norme stabilite nell’allegato III.

2.    Al fine di garantire l’integrità della produzione biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano o integrano le norme di cui all’allegato III.

Articolo 19

Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica

1.           La Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e includerli in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

(a) come prodotti fitosanitari;

(b) come concimi, ammendanti e nutrienti;

(c) come materie prime per mangimi;

(d) come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;

(e) come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche “raceway”, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;

(f) come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola.

In particolare la Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti trasformati biologici e includerli in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

(a) come additivi alimentari, enzimi alimentari e coadiuvanti tecnologici;

(b) come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito.

2.           L’autorizzazione dell’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1, primo comma, nella produzione biologica è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:

(a) il loro uso è necessario per una produzione continuativa ed essenziale per l’utilizzazione prevista;

(b) tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;

(c) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applicano le seguenti norme:

i)       il loro uso è essenziale per la lotta contro un organismo nocivo per il quale non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali, o altre pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;

ii)      se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;

(d) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), essi sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo;

(e) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme:

i)       il loro uso è necessario per mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuiscono ad un’alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o per produrre o conservare mangimi in quanto la produzione o la conservazione dei mangimi è impossibile senza ricorrere a tali sostanze;

ii)      i mangimi di origine vegetale, gli oligoelementi, le vitamine e le provitamine sono di origine naturale, salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative.

L’autorizzazione dell’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1, secondo comma, nella produzione di alimenti trasformati biologici è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:

(a) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente articolo;

(b) sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione senza ricorrere a tali prodotti e sostanze;

(c) devono trovarsi in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove i prodotti e le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti.

L’autorizzazione dell’utilizzo di prodotti o sostanze ottenuti per sintesi chimica è strettamente limitata ai casi in cui l’impiego dei fattori di produzione esterni di cui all’articolo 4, lettera f), contribuirebbe a un impatto ambientale inaccettabile.

3.           Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica in generale e la produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che stabiliscono i criteri aggiuntivi per l’autorizzazione, o la revoca dell’autorizzazione, dell’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1 nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti trasformati biologici in particolare nonché altri requisiti e condizioni per l’uso di tali prodotti e sostanze autorizzati.

4.           Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco dei prodotti e delle sostanze autorizzate di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche di uso menzionate nelle norme di produzione, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio sono pubblicate dagli Stati membri.

5.           La Commissione adotta atti di esecuzione che autorizzano o revocano l’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, e che stabiliscono le procedure da seguire per l’autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l’uso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 20

Presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

1.           I prodotti in cui la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 19 sia constatata al di là dei livelli stabiliti tenendo conto, in particolare, della direttiva 2006/125/CE, non sono commercializzati come biologici.

2.           Per garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo ai criteri e alle condizioni specifici per l’applicazione dei livelli di cui al paragrafo 1 e riguardo alla fissazione di tali livelli e al loro adeguamento alla luce degli sviluppi tecnici.

3.           In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

Capo IV

Etichettatura

Articolo 21

Uso di termini riferiti alla produzione biologica

1.           Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti alla produzione biologica quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente al presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato IV, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” e “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l’etichettatura e la pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento.

2.           Per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell’Unione, in nessuna delle lingue elencate nell’allegato IV, per l’etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non è conforme al presente regolamento.

Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti sono conformi al presente regolamento.

3.           Per quanto riguarda gli alimenti trasformati, possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

(a) nella denominazione di vendita purché:

i)       gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV;

ii)      almeno il 95% in peso degli ingredienti agricoli sia biologico;

(b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, ove meno del 95% degli ingredienti agricoli sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento.

L’elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettera b), indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici. Tale elenco di ingredienti comprende l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.

I termini di cui al paragrafo 1 e l’indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

4.           Nell’intento di fornire chiarezza per i consumatori e di garantire che le opportune informazioni siano loro comunicate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo all’adeguamento dell’elenco di termini stabiliti nell’allegato IV, tenendo conto degli sviluppi linguistici negli Stati membri, e riguardo alla fissazione di requisiti specifici in materia di etichettatura e di composizione applicabili ai mangimi e ai loro ingredienti.

Articolo 22

Indicazioni obbligatorie

1.           Se sono usati i termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1:

(a) compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione;

(b) sull’imballaggio è riportato anche il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 23 per quanto riguarda gli alimenti preimballati definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2.           Quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea, nello stesso campo visivo del logo compare anche, e prende se del caso una delle forme di seguito indicate, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:

(a) “Agricoltura UE” quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione;

(b) “Agricoltura non UE” quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;

(c) “Agricoltura UE/non UE” quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione e parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

Il termine “Agricoltura” può, se del caso, essere sostituito da “Acquacoltura”.

L’indicazione “UE” o “non UE” può essere sostituita o integrata dal nome di un paese se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese.

Ai fini dell’indicazione “UE” o “non UE” possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5% della quantità totale, in termini di peso, di materie prime agricole.

L’indicazione “UE” o “non UE” non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto.

3.           Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 23, paragrafo 3, sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

4.           Nell’intento di fornire chiarezza per i consumatori e di garantire che le opportune informazioni siano loro comunicate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che stabiliscano ulteriori norme in materia di etichettatura e impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 23, paragrafo 3.

5.           La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano:

(a) le modalità specifiche e pratiche relative alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 23, paragrafo 3;

(b) l’attribuzione di numeri di codice alle autorità e agli organismi di controllo;

(c) l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 23, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 23

Logo di produzione biologica dell’Unione europea

1.           Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che sono conformi al presente regolamento.

2.           Il logo di produzione biologica dell’Unione europea è un attestato ufficiale a norma degli articoli 85 e 90 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali].

3.           L’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea è facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. Inoltre, se tale logo figura nell’etichettatura, in essa figura anche l’indicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

4.           Il logo di produzione biologica dell’Unione europea si presenta secondo il modello figurante nell’allegato V ed è conforme alle norme stabilite in tale allegato.

5.           Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che sono conformi al presente regolamento.

6.           Nell’intento di fornire chiarezza per i consumatori e di garantire che le opportune informazioni siano loro comunicate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che modificano il logo di produzione biologica dell’Unione europea e le norme ad esso afferenti di cui all’allegato V.

Capo V

Certificazione biologica

Articolo 24

Sistema di certificazione biologica

1.           Prima di immettere i prodotti sul mercato come biologici o prima della conversione gli operatori o i gruppi di operatori che producono, preparano o immagazzinano prodotti biologici, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello o degli Stati membri in cui l’attività stessa è esercitata.

2.           Nei casi in cui gli operatori o i gruppi di operatori subappaltano una parte delle loro attività a terzi, sia gli operatori e i gruppi di operatori che i terzi cui sono state subappaltate le attività si conformano alle disposizioni del paragrafo 1.

3.           Gli operatori e i gruppi di operatori tengono registri delle diverse attività che svolgono a norma del presente regolamento.

4.           Le autorità competenti tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma del paragrafo 1 e pubblicano tale elenco, unitamente alle informazioni relative ai loro certificati biologici di cui all’articolo 25, paragrafo 1. Le autorità competenti rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[50].

5.           Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe che possono essere imposte dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 76 del regolamento (UE) n. XX/XXXX (regolamento sui controlli ufficiali) siano rese pubbliche.

6.           Per garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alle prescrizioni per la tenuta dei registri, ai requisiti per la pubblicazione dell’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo e ai requisiti e alle procedure da applicare per la pubblicazione delle tariffe di cui al paragrafo 5 del presente articolo nonché per la supervisione, da parte delle autorità competenti, dell’applicazione di tali tariffe.

7.           La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i dettagli e le specifiche circa il contenuto, la forma e la modalità di notifica di cui al paragrafo 1 e la forma della pubblicazione delle tariffe di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 25

Certificato biologico

1.           Gli operatori e i gruppi di operatori che hanno notificato la loro attività a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, e rispettano il presente regolamento hanno il diritto di ricevere un certificato biologico. Il certificato biologico, rilasciato ove possibile in formato elettronico, consente almeno l’identificazione dell’operatore o del gruppo di operatori, del tipo o della gamma di prodotti coperti dal certificato e il suo periodo di validità.

2.           Il certificato biologico è un certificato ufficiale ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali).

3.           Gli operatori e i gruppi di operatori non possono ricevere un certificato biologico da autorità di controllo o organismi di controllo diversi per lo stesso gruppo di prodotti, anche quando tali operatori e gruppi di operatori operano in diverse fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

4.           Gli aderenti a un gruppo di operatori non possono ricevere un certificato biologico individuale per una qualsiasi delle attività oggetto della certificazione del gruppo.

5.           Gli operatori verificano sistematicamente il certificato biologico degli operatori che sono i loro fornitori.

6.           Per garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo ai criteri per la definizione dei gruppi di prodotti di cui al paragrafo 3.

Articolo 26

Gruppo di operatori

1.           Ogni gruppo di operatori stabilisce un sistema di controlli interni. Tale sistema consiste in una serie documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una persona o un organismo identificati sono incaricati di verificare il rispetto del presente regolamento da parte di ciascun aderente al gruppo.

2.           Le eventuali carenze riscontrate nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni di cui al paragrafo 1, in particolare la mancata individuazione o correzione di casi di non conformità a carico di singoli aderenti al gruppo di operatori che compromettono l’integrità dei prodotti biologici, possono comportare la revoca della certificazione biologica per l’intero gruppo.

3.           Al fine di garantire il funzionamento efficace ed efficiente della certificazione di un gruppo di operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alle responsabilità dei singoli aderenti di un gruppo di operatori, alla composizione e dimensione di un gruppo di operatori, alle categorie di prodotti che può produrre un gruppo di operatori, alle condizioni di partecipazione a un gruppo di operatori, alla creazione e al funzionamento del sistema di controlli interni del gruppo, compresi la portata, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare.

4.           La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e l’autorità o le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo, e tra gli Stati membri e la Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Capo VI

Scambi con i paesi terzi

Articolo 27

Esportazione di prodotti biologici

1.           Un prodotto può essere esportato dall’Unione come prodotto biologico e recare il logo di produzione biologica dell’Unione europea se è conforme al presente regolamento.

Tuttavia, un prodotto destinato ad essere esportato come prodotto biologico in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 31 può essere esportato in tale paese terzo se soddisfa i requisiti di detto paese per l’immissione sul mercato come prodotto biologico.

2.           Per non creare disparità di condizioni per gli operatori che esportano in paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alle norme specifiche per le esportazioni di prodotti biologici in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 31.

3.           Al fine di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo ai documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare riguardo a un certificato di esportazione biologico rilasciato, ove possibile, in formato elettronico e attestante che i prodotti biologici esportati sono conformi al presente regolamento.

Articolo 28

Importazione di prodotti biologici

1.           Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il prodotto è un prodotto biologico di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

(b) il prodotto:

i)       è conforme ai capi II, III e IV e tutti gli operatori, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti al controllo delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 29; o

ii)      proviene da un paese terzo riconosciuto a norma:

– dell’articolo 30 o

– dell’articolo 31;

(c) gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire agli importatori o alle autorità nazionali, in qualsiasi momento, informazioni che consentono di identificare l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico.

2.           Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo ai documenti, rilasciati ove possibile in formato elettronico, necessari per l’importazione.

3.           Il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione è accertato ai posti di controllo frontalieri, in conformità all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali). I controlli fisici di cui all’articolo 47, paragrafo 3, di detto regolamento sono effettuati con una frequenza che dipende dal rischio di non conformità al presente regolamento.

Articolo 29

Riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo

1.           La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda il riconoscimento, o la revoca del riconoscimento, delle autorità e degli organismi di controllo che soddisfano i criteri stabiliti in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 7 e che sono competenti per eseguire controlli nei paesi terzi, nonché per quanto riguarda la compilazione di un elenco di tali autorità e organismi di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

2.           Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la norma armonizzata pertinente “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.           L’accreditamento di cui al paragrafo 2 può essere concesso solo da:

(a) un organismo nazionale di accreditamento situato nell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[51]; o

(b) un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.

4.           All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono, a seconda dei casi, il certificato rilasciato dall’organismo di accreditamento o la relazione di valutazione elaborata dall’autorità competente e, ove necessario, le relazioni sulla valutazione in loco, sulla sorveglianza e sulla rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

5.           Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 4, la Commissione assicura l’appropriata supervisione delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Ai fini di tale supervisione la Commissione può chiedere informazioni supplementari agli organismi di accreditamento o, se del caso, alle autorità competenti.

6.           La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio di non conformità.

7.           Al fine di garantire la trasparenza delle procedure di riconoscimento e di supervisione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo ai criteri da applicare per il riconoscimento, o la revoca del riconoscimento, delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, nonché riguardo all’esercizio della supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di un esame in loco.

8.           La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di garantire l’applicazione delle misure nei casi di non conformità, o di sospetto di non conformità, che compromettono l’integrità dei prodotti biologici importati nel quadro del riconoscimento di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell’integrità dei prodotti biologici prima della loro immissione sul mercato dell’Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell’autorizzazione di immettere tali prodotti come prodotti biologici sul mercato dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

9.           Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi alla protezione contro le pratiche sleali o le pratiche incompatibili con i principi e le norme di produzione biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla tutela della concorrenza leale fra gli operatori, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 3, per adottare le misure di cui al paragrafo 8 del presente articolo o decidere in merito alla revoca del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 30

Equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale

Un paese terzo riconosciuto di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino, è un paese terzo riconosciuto dall’Unione nell’ambito di un accordo commerciale e che dispone di un sistema di produzione che soddisfa gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità di quelle dell’Unione.

Articolo 31

Equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

1.           I paesi terzi riconosciuti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), secondo trattino, sono i paesi riconosciuti ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi quelli riconosciuti nell’ambito della misura transitoria di cui all’articolo 40.

Il riconoscimento dei paesi terzi di cui al primo comma termina il [inserire la data che corrisponde a 5 anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento].

2.           Sulla base delle relazioni annuali che i paesi terzi di cui al paragrafo 1 devono trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno in merito all’attuazione e all’esecuzione delle misure di controllo da essi stabilite, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio di non conformità.

3.           Gli organismi di controllo che svolgono controlli nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 sono accreditati secondo la norma armonizzata pertinente “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’accreditamento non è concesso da un organismo nazionale di accreditamento situato nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, può essere concesso unicamente da un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.

4.           La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 e può modificare tale elenco mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

5.           Al fine di garantire la gestione dell’elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alle informazioni che tali paesi terzi devono trasmettere in quanto necessarie per la supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione, nonché riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di un esame in loco.

6.           La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di garantire l’applicazione delle misure nei casi di non conformità, o di sospetto di non conformità, che compromettono l’integrità dei prodotti biologici importati dai paesi terzi di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell’integrità dei prodotti biologici prima della loro immissione sul mercato dell’Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell’autorizzazione di immettere tali prodotti come prodotti biologici sul mercato dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Capo VII

Disposizioni generali

Sezione 1

Libera circolazione dei prodotti biologici

Articolo 32

Esclusione della facoltà di vietare e limitare la commercializzazione dei prodotti biologici

1.           Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti la produzione, l’etichettatura o la presentazione dei prodotti, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un’altra autorità competente, da un’altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi al presente regolamento. In particolare, non possono essere svolti controlli ufficiali e altre attività ufficiali diversi da quelli di cui al regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali) e non possono essere imposte, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, tariffe diverse da quelle di cui all’articolo 76 del medesimo regolamento.

2.           Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato unico e il commercio tra gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alla definizione delle norme in materia di libera circolazione dei prodotti biologici ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Sezione 2

Informazione e relazioni

Articolo 33

Informazioni relative al settore biologico e ai relativi scambi

1.           Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per l’attuazione e il monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento.

2.           La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, i dettagli delle informazioni da trasmettere e la data entro la quale tali informazioni devono essere trasmesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 34

Informazioni riguardanti le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo

1.           Gli Stati membri tengono un elenco regolarmente aggiornato contenente:

(a) nomi e indirizzi delle autorità competenti;

(b) nomi e indirizzi delle autorità e degli organismi di controllo e i rispettivi numeri di codice.

Gli Stati membri rendono pubblico l’elenco di cui al primo comma, lettera b).

2.           La Commissione pubblica annualmente su internet l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 35

Relazione

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione.

Capo VIII

Disposizioni procedurali, transitorie e finali

Sezione 1

Disposizioni procedurali

Articolo 36

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui al [.........] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.           L’atto delegato adottato ai sensi del [..........] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato denominato “comitato per la produzione biologica”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso.

Sezione 2

Abrogazione, modifiche, disposizioni transitorie e finali

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 834/2007 è abrogato.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 834/2007 continua ad applicarsi ai fini del completamento dell’esame delle domande pendenti di paesi terzi, conformemente all’articolo 42 del presente regolamento.

Articolo 39

Misure transitorie relative alla conversione all’agricoltura biologica

Al fine di garantire una transizione armoniosa dal vecchio al nuovo quadro giuridico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alle norme che prevedono una deroga all’articolo 8, paragrafo 3, in relazione ai periodi di conversione per gli agricoltori che iniziano una conversione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 40

Misure transitorie relative all’origine del materiale riproduttivo vegetale e all’origine degli animali destinati alla riproduzione e dei giovani stock di animali di acquacoltura

Al fine di garantire una transizione armoniosa tra le norme relative all’origine biologica del materiale riproduttivo vegetale di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007 e le norme relative agli animali destinati alla riproduzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale regolamento e ai giovani stock di animali di acquacoltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dello stesso regolamento e l’eccezione alle norme di produzione che la Commissione ha adottato ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, e, d’altra parte, le nuove norme di produzione per i vegetali e i prodotti vegetali e per gli animali e le alghe marine e gli animali di acquacoltura di cui, rispettivamente, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alla concessione di eccezioni ove tale concessione sia ritenuta necessaria per garantire l’accesso a materiale riproduttivo vegetale, ad animali vivi destinati alla riproduzione e a giovani stock di animali di acquacoltura che possono essere utilizzati per la produzione biologica. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo cessano di applicarsi il 31 dicembre 2021.

Articolo 41

Misure transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007

1.           Il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 scade il [31 dicembre 2018].

2.           La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e può modificare tale elenco mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

3.           Al fine di garantire la gestione dell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alle informazioni che tali autorità e organismi di controllo devono trasmettere in quanto necessarie per la supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione, nonché riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di un esame in loco.

Articolo 42

Misure transitorie relative alle domande presentate da paesi terzi a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

4.           La Commissione completa l’esame delle domande dei paesi terzi presentate a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 che sono ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 834/2007 si applica per l’esame di tali domande.

5.           Al fine di agevolare il completamento dell’esame delle domande di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alle norme procedurali necessarie per l’esame, comprese le informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi.

Articolo 43

Misure transitorie relative alle scorte di prodotti biologici ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007

I prodotti ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 e immessi sul mercato prima del 1º luglio 2017 possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte.

Articolo 44

Modifiche del regolamento (UE) n. […][sui controlli ufficiali]

Il regolamento (UE) n. XXX/XXXX (regolamento sui controlli ufficiali) è modificato come segue:

1.           All’articolo 2, i punti 38 e 39 sono sostituiti dai seguenti:

“38. organismo delegato”: una terza parte alla quale le autorità competenti hanno delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali;

39. “autorità di controllo competente per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”: un organismo pubblico di uno Stato membro cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all’applicazione della normativa dell’Unione nel settore di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), inclusa, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo;”;

2.           l’articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), possono affidare compiti specifici in materia di controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata.”;

b)       al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“ c) delle autorità di controllo competenti per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici di cui al paragrafo 3;”;

3.           l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

Articolo 23

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti in materia di prodotti biologici e di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite

1. In relazione alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), le autorità competenti:

a) in caso di non conformità che compromette l’integrità dei prodotti biologici in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione, distribuzione ed esportazione, in particolare a causa dell’uso di sostanze e tecniche vietate o non autorizzate o di commistione con prodotti non biologici, garantiscono che non venga fatto alcun riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o produzione in questione;

b) in caso di ripetuta o continua non conformità, garantiscono, oltre alle misure di cui alla lettera a), che agli operatori o al gruppo di operatori interessati, secondo le definizioni di cui all’articolo 3, punti 6 e 7, del regolamento (UE) n. [produzione biologica] del Parlamento europeo e del Consiglio*, sia vietato commercializzare prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il loro certificato biologico sia sospeso o revocato, a seconda dei casi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme sull’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito a tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

3. In merito alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli atti delegati di cui al paragrafo 2 stabiliscono:

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui agli articoli 4, 8 e 9, all’articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 36 nonché agli articoli 25, 26, 28, 29, 30 e 32 relativamente all’approvazione e alla supervisione degli organismi delegati e agli articoli da 85 a 90 relativamente alla certificazione ufficiale;

b) prescrizioni aggiuntive, oltre a quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 1, sulla valutazione del rischio e sulla definizione della frequenza dei controlli ufficiali, nonché del campionamento ove opportuno, tenendo conto del rischio che si verifichino casi di non conformità;

c) la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori nonché in quali casi e a quali condizioni determinati operatori vanno esentati da alcuni controlli ufficiali;

d) metodi e tecniche di controlli ufficiali aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’articolo 13 e all’articolo 33, paragrafi da 1 a 5, e prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire la tracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, nonché a fornire garanzie di conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j);

e) azioni e misure aggiuntive, oltre a quelle di cui all’articolo 134, paragrafi 2 e 3, in caso di sospetto di non conformità, criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui all’articolo 135, paragrafo 1, secondo comma, e criteri e misure aggiuntivi oltre a quelli di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e al paragrafo 1 del presente articolo in caso di non conformità;

f) prescrizioni aggiuntive, oltre a quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), in relazione alle strutture e alle attrezzature necessarie per eseguire i controlli ufficiali, nonché ulteriori condizioni e obblighi specifici oltre a quelli di cui agli articoli 25, 26, 28, 29 e da 30 a 32 sulla delega dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;

g) obblighi aggiuntivi in materia di stesura di relazioni oltre a quelli di cui agli articoli 12, 28 e 31 spettanti alle autorità competenti, alle autorità di controllo e agli organismi delegati responsabili dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali;

h) criteri e condizioni specifici per l’attivazione e il funzionamento dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV, compreso lo scambio di informazioni riguardanti casi di non conformità o la probabilità di non conformità tra autorità competenti, autorità di controllo e organismi delegati.

4. In merito alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), gli atti delegati di cui al paragrafo 3 stabiliscono:

a) prescrizioni, metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a quelli di cui agli articoli 11 e 13, per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di etichettatura;

b) metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’articolo 13, per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione la tracciabilità dei prodotti soggetti alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), nonché a fornire garanzie di conformità alla normativa;

c) criteri specifici aggiuntivi e contenuti specifici aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’articolo 108, per l’elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale di cui all’articolo 107, paragrafo 1, e contenuti specifici aggiuntivi per la relazione di cui all’articolo 112;

d) criteri e condizioni specifici per l’attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV;

e) provvedimenti specifici da adottare, oltre a quelli di cui all’articolo 135, paragrafo 2, in caso di non conformità e di non conformità grave o ricorrente.

5. Se del caso, gli atti delegati di cui ai paragrafi 3 e 4 possono derogare alle disposizioni del presente regolamento indicate negli stessi paragrafi.

* GU L […] del […], pag. […].

4.           All’articolo 128, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g), h) e j) del suddetto articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, riconoscere che le misure applicate in un paese terzo o una delle sue regioni sono equivalenti alle prescrizioni delle norme suddette, sulla base dei seguenti elementi:

a) un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione a norma dell’articolo 124, paragrafo 1;

b) se del caso, il risultato soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all’articolo 119, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141, paragrafo 2.

5.           All’articolo 141, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per le misure che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per la produzione biologica di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [produzione biologica].”

Articolo 45

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017[52].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente […]                                                                […]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[53]

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[54]

¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

X La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta verte sulle modalità con cui le norme di produzione biologica possono contribuire a realizzare le priorità politiche della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare la realizzazione di un’economia competitiva basata sulla conoscenza e sull’innovazione, la promozione di un’economia con un tasso elevato di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale e il sostegno alla transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte sono:

- eliminare gli ostacoli allo sviluppo della produzione biologica nell’Unione,

- garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e gli operatori e migliorare il funzionamento del mercato interno,

- mantenere o migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.

In conformità al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) 2014-2020 della politica agricola comune (PAC)[55], la proposta contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali nell’ambito del primo pilastro della PAC: “una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima”, fornendo beni pubblici (principalmente ambientali) e perseguendo la “mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico”, nonché “una produzione alimentare efficiente” soddisfacendo “le aspettative dei consumatori” e “migliorando la competitività del settore agricolo e aumentando la percentuale di valore che esso rappresenta nella filiera alimentare”.

La proposta contribuisce inoltre all’obiettivo generale di “una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima” preservando, ripristinando e valorizzando gli ecosistemi (priorità 4) a titolo del secondo pilastro della PAC.

La proposta è correlata a misure sostenute nell’ambito del primo (pagamenti diretti e mercati) e del secondo pilastro della PAC.

Attività ABM/ABB interessate: 05 04 Sviluppo rurale (e 05 02 Interventi sui mercati agricoli e 05 03 Aiuti diretti).

1.4.2.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Prospettive di mercato positive, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti biologici e attirare nuovo interesse verso tali prodotti.

L’eliminazione delle eccezioni alle norme dovrebbe contribuire allo sviluppo dei fattori di produzione biologici, in particolare le sementi.

Norme di produzione più chiare e semplici miglioreranno l’attrattività del settore.

La concorrenza diventerà più equa grazie alla maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla semplificazione delle norme e all’abbandono dell’equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo nei paesi terzi.

Norme di produzione armonizzate che tengano conto delle preoccupazioni della società (benessere degli animali e sistema di gestione ambientale per trasformatori e commercianti) potenzieranno la fiducia dei consumatori.

Un approccio basato sui rischi dovrebbe migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli e contribuire, insieme a un regime di importazione più affidabile, alla prevenzione delle frodi.

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

I principali indicatori di risultato nel quadro comune di monitoraggio e valutazione sono:

- la percentuale di superficie utilizzata per l’agricoltura biologica sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU);

- la percentuale di animali biologici sul totale del bestiame.

I principali indicatori di realizzazione sono i seguenti:

- superficie utilizzata per l’agricoltura biologica (in conversione e totalmente convertita);

- numero di operatori biologici certificati.

Anche i seguenti indicatori complementari saranno oggetto di monitoraggio nell’ambito del presente regolamento:

- animali di allevamento (numero di animali biologici e prodotti di origine animale);

- produzione e trasformazione di colture vegetali (numero di operatori e valore/volume della produzione per tipo di attività economica);

- numero di eccezioni utilizzate e numero di eccezioni eliminate;

- conoscenza del logo di produzione biologica dell’Unione e fiducia in tale logo (indagine di Eurobarometro).

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

L’obiettivo generale del quadro legislativo, ossia lo sviluppo sostenibile della produzione biologica, non è attualmente interamente conseguito. La conseguenza è una perdita di opportunità per gli agricoltori e gli operatori dell’Unione (la superficie utilizzata per la produzione biologica nell’Unione è soltanto raddoppiata negli ultimi 10 anni, mentre il mercato è quadruplicato), un rischio di limitazione dell’espansione del mercato biologico e di limitazione dei benefici ambientali associati alla produzione biologica.

I principali responsabili sono: gli ostacoli normativi e non normativi allo sviluppo della produzione biologica nell’Unione; il rischio di erosione della fiducia dei consumatori, soprattutto a causa delle numerose eccezioni che indeboliscono le norme della produzione biologica e dei casi di frode che traggono origine dalle carenze esistenti nel sistema di controllo e nel regime di importazione; la concorrenza sleale tra gli operatori dell’Unione e quelli dei paesi terzi; questioni legate all’elaborazione e all’esecuzione delle disposizioni normative, in particolare inerenti al funzionamento del mercato interno, dovute a lacune nella legislazione e ai diversi approcci attuativi.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

L’attuale proposta aggiorna un regime di qualità esistente attuato nell’ambito della politica agricola comune.

La produzione e il commercio di prodotti agricoli e alimentari nel mercato interno e la garanzia del buon funzionamento del mercato interno sono questioni di competenza dell’Unione. In entrambi i casi si tratta di competenze concorrenti con gli Stati membri.

Un regime a livello dell’Unione è più efficiente di 28 regimi diversi e consente di attuare una politica commerciale più forte e più coerente nei confronti dei partner commerciali a livello mondiale, in particolare rafforzando il potere contrattuale dell’Unione.

Il logo di produzione biologica dell’Unione europea deve coprire prodotti che sono conformi a un insieme comune di norme applicate in tutta l’Unione.

Una maggiore armonizzazione è necessaria nei settori seguenti: eccezioni alle norme e misure intese a preservare l’integrità della produzione biologica, compreso un approccio comune per quanto riguarda la presenza di residui di sostanze non autorizzate nei prodotti biologici.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Una valutazione esterna della legislazione dell’Unione sull’agricoltura biologica è stata completata nel 2013[56]. Essa verteva in particolare sull’adeguatezza delle norme di produzione e delle norme sui controlli, sulle importazioni e sull’etichettatura dei prodotti biologici. La valutazione ha concluso che la maggior parte delle norme stabilite nel quadro legislativo relativo all’agricoltura biologica sono generalmente adeguate al conseguimento dei suoi obiettivi globali, ma ha anche identificato una serie di carenze e ha formulato raccomandazioni per il miglioramento. Queste raccomandazioni sono state prese in considerazione nella presente proposta.

La Corte dei conti europea ha verificato l’efficacia del sistema di controllo che disciplina la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’importazione di prodotti biologici conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. I risultati, pubblicati nella relazione speciale della Corte dei conti n. 9/2012, evidenziano una serie di punti deboli e contengono raccomandazioni per il miglioramento che sono state prese in considerazione nella presente proposta.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è coerente con la nuova PAC, ad esempio con il nuovo regolamento sui pagamenti diretti[57], in base al quale le aziende biologiche beneficiano del nuovo pagamento “verde”, con il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale[58], che prevede misure specifiche a favore dell’agricoltura biologica, e con la nuova politica comune della pesca.

La proposta è inoltre coerente con la proposta di un nuovo regolamento relativo ai controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi e con i principi della regolamentazione intelligente.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[59]

Gestione diretta a opera della Commissione

– X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

– ¨da parte delle agenzie esecutive;

X Gestione concorrente con gli Stati membri

¨Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨ paesi terzi o organismi da questi designati;

– ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨ BEI e Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ organismi di diritto pubblico;

– ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nell’ambito della PESC di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le informazioni necessarie per l’attuazione e il monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione informazioni annuali sui controlli effettuati per garantire la conformità con i requisiti per la produzione biologica, nel quadro dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali e delle relazioni annuali di cui al regolamento sui controlli ufficiali.

I paesi terzi riconosciuti come equivalenti e gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti conformi per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione presentano alla Commissione relazioni annuali contenenti le informazioni necessarie all’attuazione dei requisiti di cui al presente regolamento.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

I rischi generali che possono essere individuati per quanto riguarda le norme contenute nella proposta riguardano l’efficacia della stessa, e non le spese dell’Unione europea, considerati gli importi relativamente modesti di cui si tratta.

Le norme di produzione armonizzate che eliminano le eccezioni possono, in una prima fase, creare problemi ad alcuni operatori e scoraggiare la loro partecipazione al sistema di produzione biologica.

Il periodo transitorio di passaggio dal sistema di equivalenza al sistema di conformità per quanto riguarda le importazioni di prodotti biologici nell’Unione può non garantire pienamente condizioni eque.

La sostituzione dell’ispezione fisica annuale presso tutti gli operatori, indipendentemente dal loro profilo di rischio, con un approccio ai controlli pienamente basato sui rischi può essere considerata inappropriata da alcune parti interessate e/o da autorità o organismi di controllo negli Stati membri.

Altri rischi possono essere correlati a carenze nell’esecuzione, ossia l’attuazione da parte delle autorità competenti e delle autorità o degli organismi di controllo negli Stati membri e nei paesi terzi e la supervisione da parte della Commissione.

Al fine di mitigare tali rischi, nell’elaborazione della presente proposta si è tenuto debitamente conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007, anche tramite i risultati degli audit, i contributi delle parti interessate espressi in sede di valutazione d’impatto, le raccomandazioni di studi esterni e la valutazione esterna. Particolare attenzione è stata rivolta ad attenuare i rischi connessi a eventuali carenze nell’applicazione della normativa elaborando norme più chiare e più semplici da gestire e da controllare.

2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

La Commissione esegue la spesa che tale proposta comporta secondo il regime della gestione diretta, in conformità con i principi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea (il regolamento finanziario).

Come previsto dal regolamento finanziario, il Direttore generale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha messo in atto la struttura organizzativa e i processi di controllo interno idonei al conseguimento degli obiettivi politici e di controllo, in conformità alle norme di controllo interno adottate dalla Commissione e tenuto conto dei rischi connessi all’ambiente in cui tale politica opera.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

La spesa che tale proposta comporta non avrà come conseguenza un aumento del tasso di errore per il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), considerati gli importi relativamente modesti di cui si tratta.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione adotta misure appropriate volte a garantire che, durante lo svolgimento delle azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano protetti tramite l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale, attraverso lo svolgimento di controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e, ove necessario, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e al titolo IV del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione.

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione. L’OLAF è autorizzato a effettuare controlli e ispezioni sul posto presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tali finanziamenti in conformità alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 al fine di stabilire che non vi è stata una frode. Le decisioni, le convenzioni e i contratti concernenti l’attuazione del regolamento legittimano espressamente la Commissione, inclusi l’OLAF e la Corte dei conti, a condurre audit, controlli e ispezioni sul posto.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [... ] Denominazione || Diss./Non diss. ([60]) || di paesi EFTA[61] || di paesi candidati[62] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2 || 05 04 60 02 Assistenza tecnica operativa || Diss. || /NO || /NO || NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

(in milioni di EUR)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale   || 2 || Crescita sostenibile – risorse naturali

DG: AGRI || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

ŸStanziamenti operativi || || || || || || ||

05 04 60 02 Assistenza tecnica operativa* || Impegni || (1) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Pagamenti || (2) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[63] || || || || || || ||

|| || (3) || || || || || || ||

TOTALE Stanziamenti per la DG AGRI || Impegni || =1+1a +3 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

* Attualmente il controllo delle importazioni di prodotti biologici avviene tramite il sistema TRACES, che è in parte finanziato a titolo di questa linea, e la proposta non prevede un aumento del fabbisogno per questa misura. Oltre allo strumento per le importazioni già esistente, il regolamento prevede che tutti i prodotti biologici immessi sul mercato dell’UE siano oggetto di un certificato elettronico; è quindi necessario estendere il certificato elettronico per l’importazione in modo che copra i prodotti all’interno dell’Unione. Per il certificato elettronico per la produzione biologica interna di cui all’articolo 23 della proposta della Commissione sarà necessario sviluppare uno strumento informatico che si integri nell’architettura di TRACES e il cui costo è stimato a 500 000 EUR; esso dovrà essere operativo a partire dal 1° gennaio 2016. Il costo di gestione di tale strumento è stimato a 110 000 EUR all’anno.

 * L’articolo 10 della proposta prevede inoltre l’armonizzazione della banca dati per le sementi biologiche. La costituzione di questa banca dati distinta sulle sementi necessita di un’assistenza tecnica dell’Unione stimata a 300 000 EUR a titolo di questa linea al di fuori del sistema TRACES. I costi di manutenzione sono stimati a 120 000 EUR nel primo anno successivo alla costituzione e a 60 000 EUR negli anni successivi.

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

ŸTOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Pagamenti || (5) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || ||

TOTALE Stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Pagamenti || =5+ 6 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

** Gli strumenti informatici saranno finanziati dall’assistenza tecnica per la Commissione a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005. Tali importi sono già previsti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale   || 5 || Amministrazione

(in milioni di EUR)

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

DG: AGRI ||

ŸRisorse umane || - || - || - || - || - || - || -

ŸAltre spese amministrative || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

TOTALE Stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

TOTALE Stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

(in milioni di EUR)

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

TOTALE Stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,927 || 0,357 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 2,184

Pagamenti || 0,927 || 0,357 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 2,184

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

– ¨La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR

Specificare gli obiettivi e i risultati || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

REALIZZAZIONE (risultati) ||

Tipo[64] || Costo medio || NO || Costo || NO || Costo || NO || Costo || NO || Costo || NO || Costo || NO || Costo

OBIETTIVO SPECIFICO[65] || Creare le condizioni per la gestione sostenibile delle risorse naturali a sostegno della transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio ||

Risultato || Superficie destinata all’agricoltura biologica (numero di ettari) || || || || || || || || || || || || ||

Risultato || Superficie in conversione (numero di ettari) || || || || || || || || || || || || ||

Risultato || Numero di operatori biologici certificati || || || || || || || || || || || || ||

Risultato || Numero di produttori biologici certificati || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || ||

Risorse umane || - || - || - || - || - || - || -

Altre spese amministrative || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

Esclusa la RUBRICA 5[66] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || ||

Altre spese amministrative  di natura amministrativa || || || || || || ||

Totale parziale Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

TOTALE || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || ||

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || ||

XX 01 04 yy || - in sede || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || ||

TOTALE (*) || 21 || 21 || 21 || 21 || 21 || 21

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Sviluppo di politiche Attuazione delle politiche Pianificazione, programmazione, monitoraggio e supervisione Relazioni con gli Stati membri e le parti interessate Negoziati con i paesi terzi e rappresentanza della Commissione presso tali paesi Relazioni con le altre istituzioni e organi dell’Unione

Personale esterno || Assistenza nell’attuazione delle politiche, nel monitoraggio e nei contatti con gli Stati membri e le parti interessate

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨  sulle risorse proprie

– ¨  sulle entrate varie

[1]               Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

[2]               COM (2012) 212 final dell’11 maggio 2012, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

[3]               8906/13 AGRILEG 56 — Produzione biologica: Applicazione del quadro normativo e sviluppo del settore.

[4]               Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sull’adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea (COM(2012)746).

[5]               Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

[6]               Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608); regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671); regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487); regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

[7]               Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e […]/2013 [Ufficio delle pubblicazioni: si prega di inserire il numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale] e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali), COM(2013) 265 final del 6 maggio 2013.

[8]               Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

[9]               GU C […] del […], pag. […].

[10]             GU C […] del […], pag. […].

[11]             COM(2009) 234 definitivo.

[12]             Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

[13]             Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

[14]             Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

[15]             Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

[16]             COM(2011) 244 definitivo, “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020”.

[17]             SWD (2013) 155 final, “Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa”.

[18]             COM(2006) 231 definitivo, “Strategia tematica per la protezione del suolo”.

[19]             Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

[20]             Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

[21]             Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

[22]             Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

[23]             Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

[24]             Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[25]             COM(2010) 2020 definitivo.

[26]             Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

[27]             Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

[28]             Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[29]             COM(2013) 229 del 29.4.2013.

[30]             Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

[31]             Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

[32]             Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

[33]             Regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012 e […]/2013 [Ufficio delle pubblicazioni: si prega di inserire il numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ...).

[34]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[35]             Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

[36]             [titolo completo] (GU L...).

[37]             [titolo completo] (GU L...).

[38]             Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

[39]             Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

[40]             Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

[41]             Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

[42]             Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

[43]             Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

[44]             Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

[45]             Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

[46]             Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

[47]             Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

[48]             Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

[49]             Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

[50]             Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[51]             Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

[52]             Almeno 6 mesi dalla data di entrata in vigore.

[53]              ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[54]             A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[55]             Articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

[56]             Sanders, J (ed.) 2013: Evaluation of the EU legislation on organic farming (Valutazione della legislazione dell’Unione in materia di agricoltura biologica), Thünen Institute of Farm Economics http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm

[57]          Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

[58]             Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

[59]             Le spiegazioni relative alle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[60]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[61]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[62]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[63]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[64]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[65]             In linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC, un quadro comune di monitoraggio e valutazione verrà istituito a partire dal 2014 e pertanto le tabelle di indicatori saranno debitamente compilate in una fase successiva.

[66]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

ALLEGATO I

ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

– lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,

– birra,

– mate,

– estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati,

– nettari di frutta,

– pasta, burro, grasso, olio e polvere di cacao; cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao,

– prodotti di confetteria a base di zuccheri,

– preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti di pasticceria,

– minestre,

– salse,

– pasti precotti,

– gelati,

– yogurt aromatizzati, yogurt addizionati di frutta, frutta a guscio o cacao,

– sale marino,

– gomme e resine naturali,

– polline,

– cera d'api

– oli essenziali,

– bevande spiritose, purché l'alcole etilico usato per la loro produzione sia esclusivamente di origine agricola.

ALLEGATO II

NORME DI PRODUZIONE SPECIFICHE DI CUI AL CAPITOLO III

Parte I: Norme di produzione vegetale

Le norme qui stabilite, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli da 7 a 10, si applicano alla produzione biologica vegetale.

1. Requisiti di carattere generale

1.1. È vietata la produzione idroponica, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.

1.2. Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente.

1.3. Conversione

1.3.1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

1.3.2. Nel caso in cui le terre siano state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al punto 1.3.1.

1.3.3. In caso di trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, l'autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione conformemente al punto 1.3.1.

Tale periodo può essere abbreviato nei due casi seguenti:

(a) trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro, nel quadro di un'azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive;

(b) trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

1.3.4. Nei casi indicati ai punti 1.3.2 e 1.3.3, la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori elencati di seguito:

(a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;

(b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento alla produzione biologica.

1.3.5. Le norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche devono seguire i principi elencati di seguito.

1.3.5.1. Le norme di conversione si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti mangimi per animali.

1.3.5.2. In deroga al disposto del punto 1.3.5.1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore.

1.4. Origine delle piante compreso il materiale riproduttivo vegetale

1.4.1. Per la produzione di piante e prodotti vegetali viene utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente. A tal fine, le piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, la pianta madre sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.

1.4.2. Uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica

Il materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica può essere utilizzato solo se proviene da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica o se ciò è giustificato per scopi di ricerca, per sperimentazione nelle prove sul campo su scala ridotta oppure per scopi legati alla conservazione delle risorse genetiche riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

1.5. Gestione e fertilizzazione dei suoli

1.5.1. La produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità e la biodiversità di quest'ultimo, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.

1.5.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica.

1.5.3. Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.5.1 e 1.5.2 è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

1.5.4. La quantità totale di effluenti di allevamento (ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991[1]) impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

1.5.5. Le aziende agricole dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese agricole che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al punto 1.5.4 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologica coinvolte nella suddetta cooperazione.

1.5.6. È consentito l'uso di preparazioni a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

1.5.7. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microorganismi.

1.5.8. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.

1.6. Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti

1.6.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti è ottenuta grazie alla protezione ottenuta principalmente attraverso:

– i nemici naturali,

– la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,

– la rotazione delle colture,

– le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, e

– i processi termici quali la solarizzazione o il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima 10 cm).

1.6.2. Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.6.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

1.6.3. Le trappole e i distributori automatici di prodotti diversi dai feromoni, devono impedire il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole vengono raccolte dopo l'utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza.

1.7. Prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione

I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale possono essere utilizzati soltanto se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19.

2. Obblighi relativi a vegetali o prodotti vegetali specifici

2.1. Norme applicabili alla produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dai seguenti materiali:

(a) letame ed effluenti di allevamento:

(i)      provenienti da aziende agricole che applicano le norme che disciplinano la produzione biologica; oppure

(ii)     di cui al punto 1.5.3, unicamente quando i prodotti di cui al punto i) non sono disponibili e a condizione che non superino il 25% del peso dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;

(b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende agricole che applicano le norme di produzione biologica;

(c) torba non trattata chimicamente;

(d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

(e) prodotti minerali di cui al punto 1.5.3, acqua e terra.

2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche

La raccolta di piante selvatiche e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata produzione biologica a condizione che:

(a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 19, per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;

(b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Parte II: Norme di produzione animale

Le norme qui stabilite si applicano alla produzione animale, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11.

1. Requisiti di carattere generale

1.1. Se l'agricoltore che produce animali non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro agricoltore, la produzione animale "senza terra" è vietata.

1.2. Conversione

1.2.1. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al regime di controllo in conformità al presente regolamento.

1.2.2. I periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti al punto 2.

1.2.3. Gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici.

1.2.4. Gli animali e i prodotti di origine animale possono essere considerati biologici al termine del periodo di conversione in caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi gli animali, i pascoli o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali.

1.3. Origine degli animali

1.3.1. Gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche.

1.3.2. Gli animali presenti nell'azienda agricola all'inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione applicabile di cui al punto 2.

1.3.3. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici:

(a) la riproduzione avviene con metodi naturali; è ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale;

(b) la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;

(c) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;

(d) la scelta della razza deve essere appropriata e contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

1.3.4. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e varietà autoctone.

1.3.5. In caso di razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione[2], a fini di riproduzione possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico; in casi simili, gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari.

1.4. Alimentazione

1.4.1. Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

(a) i mangimi per gli animali vengono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;

(b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale;

(c) è vietato tenere gli animali in condizioni che possano indurre anemia, o sottoporli a un regime alimentare che produca tale effetto;

(d) le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata;

(e) gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;

(f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

(g) gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo;

(h) le materie prime per mangimi di origine minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19.

1.4.2. Pascolo su terre comuni e transumanza

1.4.2.1. Gli animali biologici possono pascolare su terre comuni, purché:

(a) le terre comuni siano interamente gestite in conformità con le disposizioni del presente regolamento;

(b) qualsiasi animale non biologico che utilizzi il pascolo in questione deve provenire da un sistema di produzione equivalente a quelli stabiliti agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013[3];

(c) i prodotti animali ottenuti da animali biologici nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune, non sono considerati biologici a meno che si possa dimostrare che gli animali biologici sono stati adeguatamente separati da quelli non biologici.

1.4.2.2. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. I mangimi non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo, sono concessi per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello di ritorno.

1.4.3. Mangimi in conversione

1.4.3.1. Per le aziende agricole in conversione, fino al 15% della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché questi ultimi facciano parte delle stesse aziende. I mangimi prodotti nel corso del primo anno di conversione non possono essere utilizzati per la produzione di mangimi biologici trasformati. In caso di utilizzazione contemporanea di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti agricoli durante il loro primo anno di conversione, la loro percentuale combinata totale non può superare le percentuali massime fissate al punto 1.4.3.2.

1.4.3.2. Per le aziende agricole biologiche, a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 20% in media della formulazione alimentare. Per aziende agricole in conversione, quando i mangimi in conversione provengono dall'azienda stessa, tale percentuale può arrivare al 100%.

1.4.3.3. Le cifre di cui ai punti 1.4.3.1 e 1.4.3.2 sono calcolate annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di origine vegetale.

1.4.4. Uso di alcune materie prime e sostanze nei mangimi

Nella trasformazione dei mangimi biologici destinati ad animali biologici e per l'alimentazione di questi ultimi è consentito utilizzare solo materie prime per mangimi biologiche di origine animale nonché materie prime e additivi per mangimi autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

1.5. Assistenza sanitaria

1.5.1. Profilassi

1.5.1.1. La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche di allevamento, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.

1.5.1.2. È consentito l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica.

1.5.1.3. È vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

1.5.1.4. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. per indurre o sincronizzare gli estri).

1.5.1.5. Quando gli animali provengono da unità non biologiche è possibile applicare, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.

1.5.1.6. Possono essere utilizzati solo prodotti per la pulizia e disinfezione degli edifici e degli impianti zootecnici autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19.

1.5.1.7. I locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti autorizzati per la produzione biologica ai sensi dell'articolo 19 possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

1.5.2. Trattamenti veterinari

1.5.2.1. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, gli animali si ammalano o si feriscono, essi vengono curati immediatamente.

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa.

1.5.2.3. Le materie prime per mangimi di origine minerale, gli additivi nutrizionali autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19, nonché i prodotti fitoterapici e omeopatici sono da preferire ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto il trattamento.

1.5.2.4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non sono venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti ai punti 1.2 e 2.

1.5.2.5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici a un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

1.5.2.6. Sono consentite i trattamenti connessi alla tutela della salute umana e animale, imposti a norma del diritto dell'Unione.

1.6. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento

1.6.1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

1.6.2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. Gli animali devono avere accesso a ripari o luoghi ombreggiati per proteggerli da condizioni climatiche avverse.

1.6.3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle loro esigenze specifiche in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

1.6.4. La superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono stabilite ai punti 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4 e 2.4.5.

1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.

1.6.6. La densità totale degli animali non deve superare il limite dei 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie agricola.

1.6.7. Per determinare la densità di animali appropriata prevista al punto 1.6.6, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite di cui al punto citato, sulla base dei valori stabiliti per ciascun tipo di produzione animale.

1.7. Benessere degli animali

1.7.1. Le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

1.7.2. Le pratiche di allevamento, compresa la densità degli animali e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.

1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

1.7.5. In caso siano di applicazione l'articolo 8, paragrafo 5, e il punto 1.4.2.2 della presente parte, gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali.

1.7.6. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle microimprese, se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

1.7.7. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

1.7.8. Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento della macellazione.

1.7.9. È vietata la mutilazione degli animali.

1.7.10. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna a opera di personale qualificato.

1.7.11. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo sotto anestesia o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna a opera di personale qualificato.

1.7.12. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

2. Requisiti per animali di specie specifiche

2.1. Produzione di bovini, ovini e caprini

2.1.1. Conversione

Perché bovini, ovini e caprini e i loro prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per almeno:

(a) 12 mesi per i bovini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, per almeno tre quarti della loro vita;

(b) 6 mesi per i gli ovini e i caprini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera.

2.1.2. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

(a) bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

(b) in deroga alla lettera a), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto;

(c) nei casi in cui bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90% dei mangimi proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera di bovini, ovini e caprini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione;

(f) tutti i bovini, ovini e caprini in allattamento sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo di tre mesi per i bovini e di 45 giorni per gli ovini e i caprini.

2.1.3. Condizioni di stabulazione specifiche

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme:

(a) i locali di stabulazione di bovini, ovini e caprini devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per i bovini, gli ovini e i caprini di cui al punto 2.1.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

(b) i locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come fertilizzanti o ammendanti per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;

(c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/119/CE del Consiglio[4], è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari.

2.1.4. Densità degli animali

Il numero di bovini, ovini e caprini per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Classe o specie || Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno

Vitelli da ingrasso || 5

Altri bovini di meno di 1 anno || 5

Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni || 3,3

Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni || 3,3

Bovini maschi di 2 anni e oltre || 2

Giovenche da riproduzione || 2,5

Giovenche da ingrasso || 2,5

Vacche da latte || 2

Vacche lattifere da riforma || 2

Altre vacche || 2,5

Capre || 13,3

Pecore || 13,3

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di bovini, ovini e caprini, sono le seguenti:

|| Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) || Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)

|| Peso vivo minimo (kg) || m2/capo || m2/capo

Bovini da riproduzione e da ingrasso || fino a 100 || 1,5 || 1,1

fino a 200 || 2,5 || 1,9

fino a 350 || 4,0 || 3

oltre 350 || 5 con un minimo di 1 m2/100 kg || 3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg

Vacche da latte || || 6 || 4,5

Tori da riproduzione || || 10 || 30

Ovini e caprini || || 1,5 per pecora/capra || 2,5

|| 0,35 per agnello/capretto || 2,5 e 0,5 per agnello/capretto

2.2. Produzione di equini

2.2.1. Conversione

Perché gli equini e i loro prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per almeno:

(a) 12 mesi per gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, per almeno tre quarti della loro vita;

(b) 6 mesi per gli animali da latte.

2.2.2. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

(a) gli equini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

(b) nei casi in cui gli equini hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

(d) per gli equini, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati;

(e) gli equini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno, per un periodo minimo di tre mesi.

2.2.3. Condizioni di stabulazione specifiche

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme:

(a) i locali di stabulazione degli equini devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

(b) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato come fertilizzante o ammendante per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

2.2.4. Densità degli animali

Il numero di equini per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Classe o specie || Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno

Equini di oltre 6 mesi || 2

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di equini, sono le seguenti:

|| Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) || Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)

|| Peso vivo minimo (kg) || m2/capo || m2/capo

Equini da riproduzione e da ingrasso || fino a 100 || 1,5 || 1,1

fino a 200 || 2,5 || 1,9

fino a 350 || 4,0 || 3

oltre 350 || 5 con un minimo di 1 m2/100 kg || 3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg

2.3. Produzione di suini

2.3.1. Conversione

Perché i suini e i loro prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per almeno sei mesi.

2.3.2. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

(a) almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

(b) i suini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno, per un periodo minimo di 40 giorni;

(c) alla razione giornaliera dei suini devono essere aggiunti foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati.

2.3.3. Condizioni di stabulazione specifiche

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme:

(a) i locali di stabulazione dei suini devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.3.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

(b) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato come fertilizzante o ammendante per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;

(c) le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento;

(d) i suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite per suinetti;

(e) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

2.3.4. Densità degli animali

Il numero di suini per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Classe o specie || Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno

Suinetti || 74

Scrofe riproduttrici || 6,5

Suini da ingrasso || 14

Altri suini || 14

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di suini, sono le seguenti:

|| Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) || Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)

|| Peso vivo minimo (kg) || m2/capo || m2/capo

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni || || 7,5 per scrofa || 2,5

Suini da ingrasso || fino a 50 || 0,8 || 0,6

fino a 85 || 1,1 || 0,8

fino a 110 || 1,3 || 1

Suinetti || oltre 40 giorni e fino a 30 kg || 0,6 || 0,4

Suini da riproduzione || || 2,5 per scrofa || 1,9

|| 6 per verro Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro || 8,0

2.4. Produzione di pollame

2.4.1. Conversione

Perché il pollame e i suoi prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per almeno:

(a) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

(b) 6 settimane per le galline ovaiole.

2.4.2. Origine del pollame

Il pollame deve essere allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure deve provenire da tipi genetici a lento accrescimento, stabiliti dall'autorità competente. Ove l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

(a) 81 giorni per i polli;

(b) 150 giorni per i capponi;

(c) 49 giorni per le anatre di Pechino;

(d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;

(e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;

(f) 92 giorni per i germani reali;

(g) 94 giorni per le faraone;

(h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e

(i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

2.4.3. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

(a) almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

(b) alla razione giornaliera devono essere aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati.

2.4.4. Condizioni di stabulazione specifiche

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme:

(a) il pollame non è tenuto in gabbie.

(b) gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni meteorologiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali; quando le condizioni meteorologiche non lo consentono, devono poter accedere ad acqua per immergervi rapidamente la testa e pulire il piumaggio;

(c) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della vita. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, dotati di dispositivi di protezione e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;

(d) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;

(e) i ricoveri per il pollame soddisfano le seguenti condizioni minime:

(i)      almeno un terzo della superficie del suolo è costituita da materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato e deve essere ricoperto di lettiera composta, ad esempio, di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

(ii)     nei ricoveri adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;

(iii)    il pollame dispone di trespoli di dimensione e numero commisurato alle dimensioni del gruppo e dei volatili, come stabilito nella tabella contenente le superfici minime coperte e scoperte e altre caratteristiche di stabulazione per la produzione di pollame di cui al punto 2.4.5;

(iv)    l'esterno dei ricoveri, incluse eventuali verande, deve essere dotato di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili; la lunghezza cumulata di tali uscioli è di almeno 4 m per ogni 100 m² della superficie utile del ricovero disponibile per i volatili. Se è presente una veranda, gli uscioli interni tra il ricovero e la veranda avranno una lunghezza cumulata di 2 m per ogni 100 m² di superficie utile. L'accesso alla veranda deve essere consentito 24 ore su 24.

(v)     i ricoveri per il pollame sono costruiti in modo tale da consentire facile accesso allo spazio all'aperto, vale a dire che la distanza massima che separa qualsiasi punto all'interno del fabbricato dall'usciolo esterno più vicino non deve superare i 15 m;

(vi)    i sistemi multistrato non possono avere più di tre livelli di superfici utilizzabili, incluso il pianoterra. I diversi livelli e le zone intermedie, ad esempio le aree di nidificazione, non devono essere separate da una distanza superiore al metro. Le deiezioni presenti ai livelli più elevati potranno essere rimosse da un sistema automatizzato;

(f) la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di sedici ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno otto ore;

(g) nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procederà a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto verrà lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Questi requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno.

2.4.5. Densità degli animali

Il numero massimo di animali per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Classe o specie || Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno

Polli da carne || 580

Galline ovaiole || 230

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della specie Gallus gallus sono le seguenti:

|| Riproduttori/genitori || Animali giovani || Pollame da ingrasso || Capponi || Ovaiole

Età || Riproduttori || Pollastrelle 0-8 settimane || Pollastrelle 9-18 settimane || Pulcini e pulcinotti 0-21 giorni || Finissaggio 22 - 81 giorni || 22-150 giorni || Galline ovaiole a partire da 19 settimane

Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili || 6 volatili || 24, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 15, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 20, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 6 volatili

Spazio sul trespolo (cm) || || || || || 18

Limiti aggiuntivi/ m2 di superficie calpestabile (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi multistrato || 9 || 36 esclusa la zona veranda || 22 || Normalmente non applicabile || 9

Taglia limite del branco || 3 000 compresi i maschi || 10 000* || 3 300 || 10 000* || 4 800 || 2 500 || 3 000

Densità nei percorsi esterni (m2/volatile), a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno || 4 || 1 || 4 || 1 || 4 || 4 || 4

*   suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame appartenente a specie diverse da Gallus gallus sono le seguenti:

|| Tacchini || Oche || Anatre || Faraone

Tipo || Maschi || Femmine || Totalità || di Pechino || Maschi di anatra muta || Femmine di anatra muta || Germani reali || Totalità

Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2 || 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

Spazio sul trespolo (cm) || 40 || 40 || Normalmente non applicabile || Normalmente non applicabile || 40 || 40 || Normalmente non applicabile || 20

Taglia limite del branco || 2 500 || 2 500 || 2 500 || 4 000 femmine 3 200 maschi || 3 200 || 4 000 || 3 200 || 5 200

Densità all'esterno (m2/volatile) a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno || 10 || 10 || 15 || 4,5 || 4,5 || 4,5 || 4,5 || 4

2.4.6. Accesso agli spazi all'aperto

Per quanto riguarda l'accesso agli spazi all'aperto, si applicano le seguenti norme:

(a) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita. In particolare va garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

(b) gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi. La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'usciolo più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'usciolo più vicino del ricovero, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e abbeveratoi uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro;

(c) nell'eventualità di una scarsa disponibilità di mangimi nell'area all'aperto a causa, per esempio, di un manto nevoso persistente o di condizioni metereologiche aride, è possibile integrare l'alimentazione del pollame con foraggi grossolani;

(d) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

2.4.7. Benessere degli animali

È vietata la spiumatura di volatili vivi.

2.5. Apicoltura

2.5.1. Conversione

I prodotti dell'apicoltura possono essere commercializzati con un riferimento alla produzione biologica soltanto se le norme stabilite dal presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno.

Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

2.5.2. Origine delle api

Per le api, è privilegiato l'uso di Apis mellifera e dei suoi ecotipi locali.

2.5.3. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

(a) alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale;

(b) l'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.

2.5.4. Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

Per quanto riguarda la profilassi e i trattamenti veterinari, si applicano le seguenti norme:

(a) per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dagli organismi nocivi, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;

(b) per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta;

(c) è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa destructor;

(d) se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente e, se necessario, possono essere isolate in apposito apiario;

(e) nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora;

(f) durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui al punto 2.5.1;

(g) la lettera f), non si applica ai prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

2.5.5. Condizioni di ricovero specifiche applicabili all'apicoltura

Per quanto riguarda le condizioni di ricovero, si applicano le seguenti norme:

(a) gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o, in caso, flora spontanea, o da foreste gestite in modo non biologico o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale;

(b) gli apiari si trovano a una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura o nocive alla salute delle api;

(c) l'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. Tali requisiti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;

(d) gli alveari e i materiali utilizzati in apicoltura sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentano rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

2.5.6. Norme specifiche sulle pratiche apicole

Per quanto riguarda le pratiche apicole, si applicano le seguenti norme:

(a) la cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica;

(b) solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari;

(c) è vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura;

(d) per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate;

(e) l'apicoltura non è considerata biologica se praticata in regioni o zone designate dagli Stati membri come regioni o zone in cui non è possibile praticare l'apicoltura biologica.

2.5.7. Benessere degli animali

Per quanto riguarda l'alimentazione, si applicano le seguenti norme:

(a) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;

(b) sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

Parte III: Norme di produzione per alghe marine e animali d'acquacoltura

1. Definizioni

Ai fini della presente parte, si applicano le seguenti definizioni:

(1) "impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso": un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;

(2) "energia da fonti rinnovabili": fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

(3) "incubatoio": sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;

(4) "vivaio": sito adibito a un sistema di produzione intermedio, tra l'incubatoio e la fase di ingrasso. La fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;

(5) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] o della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6], nelle acque alle quali si applicano, rispettivamente, tali direttive;

(6) "policoltura": l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura;

(7) "ciclo di produzione": la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita (uova fecondate nel caso di animali d'acquacoltura) fino alla raccolta;

(8) "specie allevate localmente": le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio[7], nonché le specie enumerate nell'allegato IV del regolamento stesso;

(9) "coefficiente di densità": il peso vivo degli animali di acquacoltura per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.

2. Requisiti di carattere generale

2.1. Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.

2.2. Le unità di produzione biologica e quelle di produzione non biologica sono adeguatamente separate e, laddove stabilite, vengono imposte le distanze di separazione minima fissate dagli Stati membri. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. La produzione di alghe marine non è considerata biologica qualora abbia luogo in luoghi o zone designati dalle autorità degli Stati membri come inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine biologiche.

2.3. Per ogni nuova attività di cui si chieda il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'autorità o all'organismo di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, è consentito riutilizzare quest'ultima per lo scopo in questione.

2.4. L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione.

2.5. Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.

2.6. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura includono nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum, della biomassa.

3. Requisiti per le alghe marine

Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 e, se del caso, di cui alla sezione 2, alla raccolta e alla produzione di alghe marine si applicano le norme stabilite nella presente sezione 3. Tali norme si applicano mutatis mutandis alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura.

3.1. Conversione

3.1.1. Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi.

3.1.2. Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.

3.1.3. Durante il periodo di conversione, l'azienda acquicola può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente destinate alla produzione biologica. Per quanto riguarda la produzione di alghe marine, è possibile utilizzare la stessa specie, purché ci sia un'adeguata separazione tra le unità.

3.2. Norme di produzione applicabili alle alghe marine

3.2.1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata produzione biologica a condizione che:

(a) le aree di coltura siano di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE[9], e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità.

(b) la raccolta non comprometta in modo significativo l'equilibrio dell'ecosistema naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

3.2.2. Per poter essere considerata biologica, la coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte al punto 3.2.1, lettera a). Si applicano inoltre le seguenti norme relative alla produzione:

(a) sono attuate pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;

(b) lo stock coltivato al chiuso è integrato con alghe marine giovani allo stato brado raccolte su base periodica, per garantire il mantenimento di un'ampia banca di geni;

(c) non sono utilizzati fertilizzanti, eccetto negli impianti al chiuso e soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a tale scopo.

3.3. Coltivazione di alghe marine

3.3.1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.

3.3.2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto nutrienti di origine vegetale o minerale autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

3.3.3. La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.

3.3.4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

3.4. Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche

3.4.1. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum, della biomassa.

3.4.2. Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al presente regolamento.

3.4.3. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità ottenute non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine e ad evitare la raccolta accessoria di alghe, facendo particolare attenzione alla tecnica di raccolta, alle dimensioni minime, all'età, ai cicli riproduttivi e alle dimensioni delle alghe restanti.

3.4.4. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

4. Requisiti per gli animali d'acquacoltura

Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12, le disposizioni stabilite nella presente sezione 4 si applicano alle specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi a cui si fa riferimento al punto 4.1.5.10. Le norme si applicano mutatis mutandis allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

4.1. Requisiti di carattere generale

4.1.1. Conversione

4.1.1.1. Le unità di produzione acquicola già contenenti animali di acquacoltura e dotate dei seguenti tipi di impianti, sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

(a) 24 mesi, per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;

(b) 12 mesi, per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;

(c) 6 mesi, per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;

(d) 3 mesi, per gli impianti in acque aperte, compresi quelli che producono molluschi bivalvi.

4.1.1.2. Durante il periodo di conversione, l'azienda acquicola può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente destinate alla produzione biologica. Per quanto riguarda la produzione di animali di acquacoltura, è possibile utilizzare la stessa specie, purché ci sia un'adeguata separazione tra le unità.

4.1.2. Origine degli animali di acquacoltura

4.1.2.1. Per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura, si applicano le seguenti norme:

(a) l'acquacoltura biologica è basata sull'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;

(b) sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di produzione, per assicurare un buon livello di salute e benessere animale e una maggiore efficienza in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i documenti giustificativi inerenti all'origine e al trattamento degli animali;

(c) le specie scelte sono resistenti e possono essere prodotte senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici;

(d) per migliorare il patrimonio genetico, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.

4.1.2.2. Le seguenti norme si applicano riguardo alla riproduzione:

(a) è vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali;

(b) è vietato ricorrere alla produzione artificiale di ceppi monosessuali (salvo mediante selezione manuale), all'induzione della poliploidia, all'ibridazione artificiale e alla clonazione;

(c) vengono scelti ceppi appropriati;

(d) se del caso, sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme.

4.1.3. Alimentazione

4.1.3.1. Per quanto riguarda l'alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi, si applicano le seguenti norme:

(a) gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;

(b) i regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:

(i)      salute e benessere degli animali;

(ii)     buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;

(iii)    scarso impatto ambientale;

(c) la frazione vegetale dell'alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall'acquacoltura biologica o dall'utilizzo sostenibile della pesca;

(d) le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso nella produzione biologica ai sensi del presente regolamento;

(e) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

(f) nell'acquacoltura biologica possono essere utilizzate soltanto materie prime di origine minerale autorizzate per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;

(g) nell'acquacoltura biologica possono essere utilizzati solo gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e i coadiuvanti tecnologici di cui alla parte II, punto 1.4.4.

4.1.3.2. Riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono di plancton naturale, si applicano le norme seguenti:

(a) tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del novellame allevato negli schiuditoi e nei vivai;

(b) le zone di sviluppo devono essere di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE.

4.1.3.3. Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori

Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

(a) mangimi biologici di origine acquicola;

(b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica provenienti da pesci, crostacei o molluschi;

(c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;

(d) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da pesci interi, crostacei o molluschi catturati nell'ambito della pesca sostenibile e non destinati al consumo umano;

(e) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi; le materie prime di origine vegetale non devono superare il 60% del totale degli ingredienti.

4.1.3.4. Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura

I pesci allevati in acque interne, le mazzancolle e i gamberi di acqua dolce nonché i pesci tropicali di acqua dolce sono nutriti come indicato di seguito:

(a) con mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi;

(b) in mancanza delle risorse alimentari naturali di cui alla lettera a) in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare integratori alimentari;

(c) laddove le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente a quanto stabilito alla lettera b), la razione delle specie di cui al punto 4.1.5.10, lettera g), e del pangasio (Pangasius sp.) può contenere al massimo il 10% di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

4.1.4. Assistenza sanitaria

4.1.4.1. Profilassi

Per quando riguarda la profilassi, si applicano le seguenti norme:

(a) la profilassi è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un'ubicazione appropriata che tenga in considerazione, tra l'altro, le esigenze delle specie allevate in materia di buona qualità dell'acqua, flusso idrico e velocità di scambio, nonché mediante una progettazione ottimale delle aziende, l'applicazione di buone pratiche di allevamento e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un'adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;

(b) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

(c) il piano di gestione della salute degli animali descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi;

(d) gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati;

(e) gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura;

(f) possono essere utilizzati soltanto prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura di produzione autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;

(g) Per quanto riguarda il fermo degli impianti, si applicano le seguenti norme:

(i)      l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata, che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte;

(ii)     il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;

(iii)    durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate;

(h) se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori;

(i) l'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai;

(j) per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori.

4.1.4.2. Trattamenti veterinari

Per quanto riguarda i trattamenti veterinari, si applicano le seguenti norme:

(a) le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, se del caso, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;

(b) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto dell'Unione;

(c) qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma del punto 4.1.4.1, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:

(i)      sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;

(ii)     piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici; e

(iii)    sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati;

(d) ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici;

(e) le cure antiparassitarie, esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri, sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi;

(f) il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi della lettera d) - inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri - è doppio rispetto al tempo di attesa di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore;

(g) l'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

4.1.5. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento

4.1.5.1. Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

4.1.5.2. Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. Per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione può essere utilizzata acqua sorgiva o di pozzo.

4.1.5.3. L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:

(a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere e, se del caso, di un coefficiente di densità minimo;

(b) siano tenuti in acque di buona qualità con, fra l'altro, flusso idrico e velocità di scambio adeguati, sufficiente ossigenazione e metaboliti mantenuti a un livello basso;

(c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e che tengano conto dell'ubicazione geografica.

Nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo deve essere quanto più possibile simile a quello naturale.

Nel caso della carpa, il fondo deve essere costituito da terra naturale.

4.1.5.4. Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

4.1.5.5. Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

(a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;

(b) almeno il 5% della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

4.1.5.6. I sistemi di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

(a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;

(b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.

4.1.5.7. Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe.

4.1.5.8. In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.

4.1.5.9. Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

4.1.5.10. Densità degli animali

Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci prodotti, si procede al monitoraggio delle loro condizioni (ad esempio: pinne danneggiate o altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.

Il coefficiente di densità è fissato per specie o gruppo di specie:

(a) produzione biologica di salmonidi in acque dolci:

specie interessate: salmotrota (Salmo trutta) – trota iridea (Oncorhynchus mykiss) – salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) – salmone (Salmo salar) – salmerino alpino (Salvelinus alpinus) – temolo (Thymallus thymallus) – salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) – salmone del Danubio (Hucho hucho).

Sistema di produzione || Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60% per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.

Coefficiente di densità massimo || Salmonidi non elencati in appresso: 15 kg/m3 Salmone: 20 kg/m3 Salmotrota e trota iridea: 25 kg/m3 Salmerino artico: 20 kg/m3

(b) produzione biologica di salmonidi in acque marine:

specie interessate: salmone (Salmo salar), salmotrota (Salmo trutta) - trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

Coefficiente di densità massimo || 10 kg/m3 in recinti di rete

(c) produzione biologica di merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi, nonché sigani (Siganus sp.)

Sistema di produzione || Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.

Coefficiente di densità massimo || Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3 Per il rombo: 25 kg/m2

(d) produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla sp.) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.

Sistema di contenimento || Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea

Sistema di produzione || Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50% degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari.

Coefficiente di densità massimo || 4 kg/m3

(e) produzione biologica di storioni in acque dolci:

specie interessate: Famiglia degli storioni (Acipenseridae)

Sistema di produzione || Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.

Coefficiente di densità massimo || 30 kg/m3

(f) piscicoltura biologica in acque interne.

Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.

Sistema di produzione || In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde. L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita. La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata solo con fertilizzanti e ammendanti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro. Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura. Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di produzione condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica. La "policoltura" può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.

Resa di produzione || La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno.

(g) produzione biologica di mazzancolle e di gamberi di acqua dolce (Macrobrachium sp.):

Ubicazione della o delle unità di produzione || Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie.

Periodo di conversione || Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita dei gamberi prodotti.

Origine dei riproduttori || Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento.

Ablazione del peduncolo oculare || Vietata

Densità massima e limiti di produzione || Semina: massimo 22 post-larve/m2 Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m2

(h) molluschi ed echinodermi:

Sistemi di produzione || Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot» nonché altri sistemi di contenimento. Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito diradare le funi durante il ciclo di produzione; è tuttavia consentita la suddivisione delle funi sospese nella fase iniziale, purché non aumenti il coefficiente di densità.

(i) pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.):

Sistemi di produzione || Stagni e gabbie di rete

Coefficiente di densità massimo || Pangasio: 10 kg/m3 Tilapia: 20 kg/m3

4.1.6. Benessere degli animali

4.1.6.1. Gli addetti alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

4.1.6.2. Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci.

4.1.6.3. L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

(a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali prodotti, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;

(b) si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.

4.1.6.4. La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

4.1.6.5. L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute e benessere degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

(a) innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;

(b) operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;

(c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.

4.1.6.6. Devono essere prese misure appropriate per limitare al minimo il trasporto di animali d'acquacoltura.

4.1.6.7. Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento della macellazione.

4.1.6.8. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, in modo da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La manipolazione prima della macellazione va eseguita in modo da evitare lesioni, mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

4.2. Norme specifiche per i molluschi

4.2.1. Origine del seme

Per quanto riguarda l'origine del seme, si applicano le seguenti norme:

(a) può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione, a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, se ciò è consentito dalla legislazione locale e se il seme selvatico proviene da:

(i)      colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno; oppure

(ii)     insediamenti naturali di novellame su collettori;

(b) per l'ostrica concava (Crassostrea gigas) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura;

(c) gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, le registrazioni attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.

4.2.2. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e le pratiche di allevamento, si applicano le seguenti norme:

(a) la produzione può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate la produzione di pesci e alghe in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura;

(b) la produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti;

(c) gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

4.2.3. Coltura

Per quanto riguarda la coltura, si applicano le seguenti norme:

(a) la coltura su corde per mitili e con altri metodi elencati al punto 4.1.5.10, lettera h), può essere praticata in regime di produzione biologica;

(b) la molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

4.2.4. Gestione

Per quanto riguarda la gestione, si applicano le seguenti norme:

(a) nella produzione è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale nella produzione locale di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità;

(b) gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Per combattere gli organismi incrostanti competitivi, i molluschi possono essere trattati con una soluzione di calce una sola volta durante il ciclo di produzione.

4.2.5. Norme specifiche sull'ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione deve soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.5.10, lettera h).

Parte IV: Norme di produzione per alimenti trasformati e mangimi trasformati

Le norme qui stabilite si applicano agli alimenti trasformati e ai mangimi trasformati, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 9 e 13.

1. Requisiti generali per la produzione di alimenti trasformati e mangimi trasformati

1.1. Gli additivi alimentari e per mangimi, i coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione[10].

1.2. Gli operatori che producono alimenti o mangimi trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

1.3. L'applicazione delle procedure di cui al punto 1.2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi al presente regolamento.

1.4. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al punto 1.2, e in particolare di premurano di:

(a) adottare misure preventive per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;

(b) effettuare una pulizia adeguata, controllandone l'efficacia e registrando le relative operazioni;

(c) prendere adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica.

1.5. La preparazione di prodotti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dai prodotti non biologici. Quando nell'unità di preparazione vengono preparati o immagazzinati anche prodotti non biologici, l'operatore:

(a) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo;

(b) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;

(c) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;

(d) tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

(e) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

(f) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

1.6. Non è consentito l'impiego di prodotti, sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come alimenti biologici.

2. Requisiti per la produzione di alimenti trasformati

2.1. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

(a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti agricoli non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;

(b) possono essere utilizzati solo gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati a fini nutrizionali specifici e autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19;

(c) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;

(d) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono un solo ingrediente vegetale di origine agricola.

2.2. Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti

2.2.1. Solo i prodotti e le sostanze di cui al punto 2.1, lettera b), nonché i prodotti e le sostanze cui si fa riferimento ai punti 2.2.2, 2.2.4 e 2.2.5, possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti, ad eccezione delle sostanze e dei prodotti del settore vitivinicolo ai quali si applicano le disposizioni di cui alla parte V, punto 2, e ad eccezione del lievito al quale si applica la parte VI, punto 1.3.

2.2.2. Nel settore della trasformazione degli alimenti, è autorizzato l'impiego dei prodotti e delle sostanze seguenti:

(a) preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; tuttavia, gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono essere autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19;

(b) sostanze e prodotti definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 16 dello stesso regolamento;.

(c) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 17 del regolamento n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[12];

(d) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;

(e) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

2.2.3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, si applicano le seguenti norme:

(a) determinati additivi alimentari autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19 sono considerati ingredienti agricoli;

(b) le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2 non sono considerati ingredienti agricoli;

(c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti agricoli.

2.2.4. I seguenti ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici:

(a) prodotti animali:

(i)      organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici;

(ii)     gelatina;

(iii)    budella;

(b) prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante processi di trasformazione:

(i)      frutta, frutta a guscio e semi commestibili:

– noci di cola                             Cola acuminata;

(ii)     spezie ed erbe aromatiche commestibili:

– semi di rafano                         Armoracia rusticana;

– fiori di cartamo                       Carthamus tinctorius;

– crescione acquatico                Nasturtium officinale;

(iii)    prodotti vari:

– alghe, comprese quelle marine;

(c) prodotti vegetali trasformati:

(i)      zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

– cialde di riso;

– amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato;

(ii)     prodotti vari:

– rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero.

2.2.5. Grassi e oli, anche raffinati ma non modificati chimicamente, possono essere utilizzati nella loro forma non biologica, se ottenuti da piante diverse da:

– cacao                                      Theobroma cacao;

– cocco                                      Cocos nucifera;

– olivo                                       Olea europaea;

– girasole                                   helianthus annuus;

– palma                                      elaeis guineensis;

– colza                                       Brassica napus, rapa;

– cartamo                                   Carthamus tinctorius;

– sesamo                                    Sesamum indicum;

– soia                                         Glycine max.

3. Requisiti per la produzione di mangimi trasformati

3.1. Nella composizione dei mangimi biologici o dei mangimi in conversione non entrano materie prime biologiche, o provenienti da aziende in conversione, congiuntamente a materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

3.2. La trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.

Parte V: Vino

1. Campo di applicazione

1.1. Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14, le norme stabilite nella presente parte si applicano alla produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

1.2. Salvo esplicite disposizioni contrarie contenute nella presente parte, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009[13] e (CE) n. 607/2009[14].

2. Uso di taluni prodotti e sostanze

2.1. I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.

2.2. Solo i prodotti e le sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19 possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo.

3. Pratiche enologiche e restrizioni

3.1. Fatte salve le sezioni 1 e 2 e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti da 3.2 a 3.5, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 80 e 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti, utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.

3.2. È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito:

(a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;

(c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;

(d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;

(e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

3.3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:

(a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C;

(b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.

3.4. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito sarà riesaminato dalla Commissione anteriormente al 1° agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente a tali pratiche o limitarle ulteriormente:

(a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;

(b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009;

(c) osmosi inversa ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1308/2013.

3.5. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui alla presente sezione e, se necessario, di una procedura di valutazione conformemente all'articolo 19 del presente regolamento.

Parte VI: Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi

Le norme qui stabilite si applicano ai lieviti biologici utilizzati come alimenti o come mangimi, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 9 e 15.

1. Requisiti di carattere generale

1.1. Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente.

1.2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.

1.3. Le sostanze seguenti possono essere utilizzate per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito biologico:

(a) i coadiuvanti tecnologici autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19;

(b) i prodotti e le sostanze di cui alla parte IV, punto 2.2.2, lettere a) e d).

ALLEGATO III

RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

1. Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo le informazioni relative ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

2. Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

2.1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla normativa dell'Unione, indichi:

(a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;

(b) il nome del prodotto o nel caso di mangimi composti la loro descrizione, accompagnati da un riferimento alla produzione biologica;

(c) il nome o il codice numerico dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore; e

(d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con i registri di cui all'articolo 24.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore o il trasportatore.

2.2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

(a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;

(b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al punto 2.1; e

(c) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengano a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i documenti relativi alle operazioni di trasporto.

3. Norme specifiche per il trasporto dei mangimi verso altre unità di produzione o di preparazione o verso altri locali di magazzinaggio

Quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

(a) durante il trasporto i mangimi ottenuti da produzione biologica, i mangimi in conversione e quelli non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;

(b) i veicoli o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti biologici solo a condizione che:

(i)      prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, e gli operatori registrino tali operazioni;

(ii)     sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo il regime di controllo e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento alla produzione biologica;

(iii)    l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;

(c) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;

(d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

4. Trasporto di pesci vivi

4.1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi.

4.2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.

4.3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie.

4.4. Devono essere conservati i relativi documenti giustificativi per le operazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.3.

5. Ricevimento di prodotti da altri operatori o altre unità

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui alla sezione 2.

L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui alla sezione 2 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei registri di cui all'articolo 24.

6. Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

Se i prodotti biologici sono importati dai paesi terzi, devono essere trasportati in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

Al ricevimento di un prodotto biologico importato da un paese terzo, la persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve per poi effettuare una preparazione o commercializzazione supplementare, verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), accerta che il certificato di ispezione di cui allo stesso articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei registri di cui all'articolo 24.

7. Magazzinaggio dei prodotti

7.1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

7.2. Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica è vietato il magazzinaggio di materie prime diverse da quelle autorizzate per la produzione biologica a norma dell'articolo 19.

7.3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti nell'allegato II, al punto 1.5.2.2 della parte II e al punto 4.1.4.2, lettera a), della parte III, e purché siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nei registri degli animali cui all'articolo 24.

7.4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

(a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli o alimentari;

(b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

(c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici, e l'operatore deve registrare tali operazioni.

ALLEGATO IV

TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 21

BG: биологичен.

ES: ecológico, biológico.

CS: ekologické, biologické.

DA: økologisk.

DE: ökologisch, biologisch.

ET: mahe, ökoloogiline.

EL: βιολογικό.

EN: organic.

FR: biologique.

GA: orgánach.

HR: ekološki.

IT: biologico.

LV: bioloģisks, ekoloģisks.

LT: ekologiškas.

LU: biologësch.

HU: ökológiai.

MT: organiku.

NL: biologisch.

PL: ekologiczne.

PT: biológico.

RO: ecologic.

SK: ekologické, biologické.

SL: ekološki.

FI: luonnonmukainen.

SV: ekologisk.

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ALLEGATO V

LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA E CODICI NUMERICI

1. Logo

1.1. Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea deve essere conforme al seguente modello:

[inserire logo]

1.2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50% ciano + 100% giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

1.3. Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:

[inserire logo]

1.4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.

1.5. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

1.6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione Europea in questo stesso colore.

1.7. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

1.8. Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano alla produzione biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 22. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo di produzione biologica dell'Unione Europea può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

2. Codici numerici

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

dove:

(a) «AB» è il codice ISO del paese in cui vengono effettuati i controlli;

(b) «CDE» è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o «org» o «eko» che stabilisce un nesso con la produzione biologica; e

(c) «999» è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, assegnato:

(i)      dall'autorità competente di ogni Stato membro alle autorità di controllo e agli organismi di controllo cui essa ha delegato i compiti di controllo;

(ii)     dalla Commissione:

– alle autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 29;

– alle autorità competenti dei paesi terzi, riconosciute dalla Commissione a norma dell'articolo 31.

[1]               Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

[2]               Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

[3]               Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

[4]               Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

[5]               Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

[6]               Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

[7]               Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).

[8]               Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

[9]               Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

[10]             Buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practices, GMP), quali definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

[11]             Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

[12]             Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

[13]             Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

[14]             Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

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